L 17/8/42 n.1150, GU 16/10/42 n. 244 art.9 Pubblicazione del

Transcript

L 17/8/42 n.1150, GU 16/10/42 n. 244 art.9 Pubblicazione del
L 17/8/42 n.1150, GU 16/10/42 n. 244
art.9
Pubblicazione del progetto di piano generale. Osservazioni
Il progetto di piano regolatore generale del Comune deve essere depositato nella Segreteria comunale per la durata di 30
giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prendere visione. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico
nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge.
Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono presentare osservazioni le Associazioni sindacali e
gli altri Enti pubblici ed istituzioni interessate.
Legge urbanistica
L 17/8/42 n.1150, GU 16/10/42 n. 244
art.7
Contenuto del piano generale
Il piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio comunale.
Esso deve indicare essenzialmente:
1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;
2) la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato
urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;
3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;
4) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale;
5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;
6) le norme per l'attuazione del piano.
L 17/8/42 n.1150, GU 16/10/42 n. 244
art.13.
Contenuto dei piani particolareggiati
Il piano regolatore generale è attuato a mezzo di piani particolareggiati di esecuzione nei quali devono essere indicate le
reti
stradali e i principali dati altimetrici di ciascuna zona e debbono inoltre essere determinati:
le masse e le altezze delle costruzioni lungo le principali strade e piazze;
gli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico;
gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia;
le suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia indicata nel piano;
gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare;
la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le finalità delle opere stesse ed
a soddisfare prevedibili esigenze future.
Ciascun piano particolareggiato di esecuzione deve essere corredato dalla relazione illustrativa e dal piano finanziario di
cui al successivo articolo 30.
L 17/8/42 n.1150
GU 16/10/42 n. 244
art.31
...omissis...
La concessione della licenza è comunque e in ogni caso subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione
primaria o alla
previsione da parte dei Comuni dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno dei privati di procedere
all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza.
... omissis.....
L 17/8/42 n.1150
GU 16/10/42 n. 244
art.41 sexies
Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi
spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione.
L 22/10/71 n.865, GU 30/10/71 n. 276
art.27
I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa
autorizzazione della
Regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi.
Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani
regolatori generali o dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio comunale, la quale, previa
pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per la durata di venti giorni, è
approvata con decreto del presidente della giunta regionale.
Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha
valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.
Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del consiglio comunale e al decreto del
presidente della giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962, n. 167, e
successive modificazioni.
Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate dai comuni o loro consorzi
secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale,
commerciale e turistico mediante la cessione in proprieta' o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime.
Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici e aziende a partecipazione statale
nell'ambito di programmi già approvati dal CIPE.
La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti
nella zona delimitata dal piano, è a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta anni
e non superiore a novantanove anni.
Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprietà dell'area, tra il comune da una parte e il
concessionario o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono
disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza.
L 5/8/78 n.457, GU 19/08/78 n. 231
art.28
Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente
I piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree
di cui al terzo comma del precedente articolo 27, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, individuando
le unità minime di intervento.
I piani di recupero sono approvati con la deliberazione del consiglio comunale con la quale vengono decise le
opposizioni presentate al piano, ed hanno efficacia dal momento in cui questa abbia riportato il visto di legittimità di cui
all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
Ove la deliberazione del consiglio comunale di cui al comma precedente non sia assunta, per ciascun piano di recupero,
entro tre anni dalla individuazione di cui al terzo comma del precedente articolo 27, ovvero non sia divenuta esecutiva
entro il termine di un anno dalla predetta scadenza, l'individuazione stessa decade ad ogni effetto. In tal caso, sono
consentiti gli interventi edilizi previsti dal quarto e quinto comma del precedente articolo 27.
Per quanto non stabilito dal presente titolo si applicano ai piani di recupero le disposizioni previste per i piani
particolareggiati dalla vigente legislazione regionale e, in mancanza, da quella statale.
I piani di recupero sono attuati:
a) dai proprietari singoli o riuniti in consorzio o dalle cooperative edilizie di cui siano soci, dalle imprese di
costruzione o dalle cooperative edilizie cui i proprietari o i soci abbiano conferito il mandato all'esecuzione delle
opere, dai condominii o loro consorzi, dai consorzi fra i primi ed i secondi, nonché dagli IACP o loro consorzi, da
imprese di costruzione o loro associazioni temporanee o consorzi e da cooperative o loro consorzi;
b) b) dai comuni, direttamente ovvero mediante apposite convenzioni con i soggetti di cui alla lettera a) nei seguenti
casi:
1) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente per il recupero del patrimonio edilizio esistente nonché,
limitatamente
agli interventi di rilevante interesse pubblico, con interventi diretti;
2) per l'adeguamento delle urbanizzazioni;
3) per gli interventi da attuare mediante cessione volontaria, espropriazione od occupazione temporanea, previa diffida
nei confronti dei proprietari delle unità minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi, o in sostituzione dei
medesimi nell'ipotesi di interventi assistiti da contributo. La diffida può essere effettuata anche prima della decorrenza
del termine di scadenza del programma pluriennale di attuazione nel quale il piano di recupero sia stato eventualmente
incluso.
I comuni, sempre previa diffida, possono provvedere all'esecuzione delle opere previste dal piano di recupero, anche
mediante occupazione temporanea, con diritto di rivalsa, nei confronti dei proprietari, delle spese sostenute.
I comuni possono affidare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai proprietari singoli o
riuniti in consorzio che eseguono gli interventi previsti dal piano di recupero.
L 5/8/78 n.457,GU 19/08/78 n. 231
art.30
Piani di recupero di iniziativa dei privati
I proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero, rappresentanti, in base all'imponibile catastale,
almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, possono presentare proposte di piani di recupero.
In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico
immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque
rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio.
La proposta di piano è adottata con deliberazione del consiglio comunale unitamente alla convenzione contenente le
previsioni stabilite dall'articolo 28, comma quinto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.
La proposta di piano deve essere pubblicata, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, con la procedura prevista per i
piani particolareggiati.
I piani di recupero di iniziativa dei privati diventano efficaci dopo che la deliberazione del consiglio comunale, con la
quale vengono decise le opposizioni, ha riportato il visto di legittimità di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio
1953, n. 62.
L 6/8/67 n.765, GU 31/08/67 n. 218
art.8
Il primo e secondo comma dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono sostituiti dai seguenti:
Prima dell'approvazione del piano regolatore generale o del programma; di fabbricazione di cui all'art. 34 della presente
legge è vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio.
Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione ed in quelli dotati di piano regolatore generale fino a quando non sia
stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio può essere
autorizzata dal Comune previo nulla osta del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica
regionale, nonché la competente Soprintendenza.
L'autorizzazione di cui al comma precedente può essere rilasciata anche dai Comuni che hanno adottato il programma di
fabbricazione o il piano regolatore generale, se entro dodici mesi dalla presentazione al Ministero dei lavori pubblici la
competente autorità non ha adottato alcuna determinazione, sempre che si tratti di piani di lottizzazione conformi al
piano regolatore generale ovvero al programma di fabbricazione adottato.
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione può
disporsi che il nulla-osta all'autorizzazione di cui ai precedenti commi venga rilasciato per determinati Comuni con
decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici.
L'autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che
preveda:
1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate
all'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di
urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2;
2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte
delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessario per
allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli
insediamenti delle lottizzazioni;
3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui al precedente
paragrafo; 4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge.
Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione
delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.
Sono fatte salve soltanto ai fini del quinto comma le autorizzazioni rilasciate sulla base di deliberazioni del Consiglio
comunale, approvate nei modi e forme di legge, aventi data anteriore al 2 dicembre 1966.
Il termine per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario è stabilito in dieci anni a decorrere
dall'entrata in vigore della presente legge, salvo che non sia stato previsto un termine diverso.
Le autorizzazioni rilasciate dopo il 2 dicembre 1966 e prima dell'entrata in vigore della presente legge e relative a
lottizzazioni per le quali non siano stati stipulati atti di convenzione contenenti gli oneri e i vincoli precisati al quinto
comma del presente articolo, restano sospese fino alla stipula di dette convenzioni.
Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione e in quelli dotati di piano regolatore generale anche se non si è
provveduto alla formazione del piano particolareggiato di esecuzione, il sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle
aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree
stesse. Se essi non aderiscono, provvede alla compilazione d'ufficio.
L 18/4/62 n.167, GU 30/04/62 n. 111
art.1
I Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano capoluoghi di Provincia sono tenuti a formare un
piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare nonché alle opere e servizi
complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico.
Tutti gli altri Comuni possono procedere, con deliberazione del Consiglio comunale, alla formazione del piano.
Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, può, con un suo decreto,
disporre la formazione del piano nei Comuni che non si siano avvalsi della facoltà di cui al comma precedente,
nonostante invito motivato da parte del Ministro stesso, quando se ne ravvisi la necessità e, in particolare, quando
ricorra una delle seguenti condizioni:
a) che siano limitrofi ai Comuni di cui al primo comma;
b) che abbiano una popolazione di almeno 20.000 abitanti;
c) che siano riconosciuti stazioni di cura, soggiorno o turismo;
d) che abbiano un indice di affollamento secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, superiore a 1,5;
e) nei quali sia in atto un incremento demografico straordinario;
f) nei quali vi sia una percentuale di abitazioni malsane superiore all'8 per cento.
Più comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di zona consortile ai sensi della
presente legge.
La Regione può disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, la costituzione di corsorzi
obbligatori fra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili.
LR 23/6/97 n.23, BU 27/06/97 n. 26
art.6
1. L'approvazione dei piani attuativi, di iniziativa pubblica o privata, e delle relative varianti e' di esclusiva competenza
comunale, salvo che si tratti di piani attuativi definiti di interesse sovracomunale ai sensi dell'art. 9.
2. Nei casi previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, della presente legge, nonché dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 9
maggio 1992, n. 19 (disposizioni di attuazione degli articoli 7, 8 e 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive
modificazioni in materia di abusivismo edilizio), i comuni possono approvare piani attuativi anche in variante al piano
regolatore generale; in tali casi si applica la procedura di approvazione disciplinata dall'art. 3 della presente legge.
3. Per i piani di lottizzazione l'approvazione, ai sensi della presente legge, tiene luogo dell'autorizzazione e del nullaosta, previsti dall'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica) e successive modificazioni.
L 3/11/52 n.1902, GU 10/12/52 n. 286
art.1
A decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani regolatori generali e particolareggiati, e fino
all'emanazione del relativo decreto di approvazione, il sindaco, su parere conforme della Commissione edilizia
comunale, può, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, sospendere ogni determinazione sulle
domande di licenza di costruzione, di cui all'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, quando riconosca che tali
domande siano in contrasto con il piano adottato.
A richiesta del sindaco, e per il periodo suddetto, il prefetto, con provvedimento motivato da notificare all'interessato,
può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private che siano tali da compromettere o
rendere più onerosa l'attuazione del piano.
Le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre tre anni dalla data di deliberazione di cui al primo comma.
Per i Comuni che entro un anno dalla scadenza del termine di pubblicazione del piano abbiano presentato il piano stesso
all'Amministrazione dei lavori pubblici per l'approvazione, le sospensioni di cui ai commi precedenti potranno essere
protratte per un periodo complessivo non superiore a cinque anni dalla data della deliberazione di adozione del piano.
Quando, in seguito alle osservazioni del Ministero dei lavori pubblici, si renda necessaria la riadozione del piano, le
sospensioni di cui ai due commi precedenti decorrono, per tutto il territorio interessato dal piano stesso, dalla data della
deliberazione comunale di riadozione dei piani regolatori generali e particolareggiati.
Nei confronti dei trasgressori ai provvedimenti emessi in base alla presente legge sono applicabili le disposizioni di cui
agli articoli 32, terzo e quarto comma, e 41 della suddetta legge urbanistica.
LR 15/4/75 n.51, BU 20/04/75 n. 16
art.24
1. Per un termine di cinque anni dalla data della deliberazione consiliare di adozione del progetto di piano regolatore
generale, il sindaco, sentita la commissione edilizia, deve sospendere ogni determinazione sulle domande di licenze
edilizie che risultino in contrasto con le previsioni di detto progetto.
2. Il termine di cui all'art. 31, 6° comma della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche, ricomincerà a
decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al precedente comma.
LR 15/4/75 n.51, BU 20/04/75 n. 16
art.14
1. Tutti i comuni della regione devono dotarsi di un piano regolatore generale.
2. Il piano regolatore generale organizza l'intero territorio comunale, in funzione delle esigenze della comunità locale.
3. Due o più comuni contermini costituiti in consorzio volontario, a norma del testo unico della legge comunale e
provinciale 3 marzo 1934, n. 383, possono adottare un piano regolatore intercomunale sostitutivo a tutti gli effetti dei
piani regolatori comunali.
Ai fini della formazione, adozione, pubblicazione di tali piani si applicano le norme relative ai piani regolatori generali,
intendendosi sostituito il consorzio ai singoli comuni.
4. I comuni, dopo l'entrata in vigore della presente legge, non possono adottare programmi di fabbricazione e possono
apportare a quelli adottati o vigenti, solo modifiche che comportino riduzione della edificabilità e l'introduzione di
nuovi vincoli per attrezzature pubbliche e collettive.
D.M. LL.PP. 2/4/68 n.1444, GU 16/04/68 n. 97
art.2
Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio
ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali
caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate
le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria
della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione
preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.
DPR 16/12/92 n.495 , SO alla GU 28/12/92 n. 303
art.26 (Art. 16 Codice della Strada)
Fasce di rispetto fuori dai centri abitati
1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi
escavazione, lateralmente alle strade non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni
caso non può essere inferiore a 3 m .
2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da
rispettare nelle
nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade,
non possono essere inferiori a:
a) 60 m per strade di tipo A;
b) 40 m per strade di tipo B;
c) 30 m per strade di tipo C;
d) 20 m per strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite dall'articolo 3 , comma 1, n. 52 del
codice;
e) 10 m. per le "strade vicinali" di tipo F.
3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come
edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di
attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine
stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli
ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
a) 30 m per strade di tipo A;
b) 20 m per strade di tipo B;
c) 10 m per strade di tipo C;
4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta,
di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
a) 5 m per strade di tipo A, B;
b) 3 m per strade di tipo C, F;
5. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini
della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli
ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e
consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi
previsti o in corso di realizzazione.
6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada,
non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo
vegetativo o comunque non inferiore a 6 m.
7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi
vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m.
Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche,
fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30
cm dal suolo.8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle
strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si
applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 4, e per quelle
di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.
9. Le prescrizioni contenute nei commi 1 e 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti.
DM LL. PP. 10/5/77, GU 31/05/77 n. 146
art.2
Superficie complessiva (Sc)
La superficie complessiva, alla quale, ai fini della determinazione del costo di costruzione dell'edificio, si applica il
costo unitario a metro quadrato, è costituita dalla somma della superficie utile abitabile di cui al successivo art. 3 e dal
60 per cento del totale delle superfici non residenziali destinate a servizi e accessori (Snr), misurate al netto di murature,
pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre (Sc = Su + 60 per cento Snr).
Le superfici per servizi ed accessori riguardano:
a) cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto
servizio delle residenze;
b) autorimesse singole o collettive;
c) androni di ingresso o porticati liberi;
d) logge e balconi.
I porticati di cui al punto c) sono esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli strumenti urbanistici ne
prescrivano l'uso pubblico.
DM LL. PP. 10/5/77, GU 31/05/77 n. 146
art.3
Superficie utile abitabile (Su)
Per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri,
tramezzi,
sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi.
DM LL. PP. 10/5/77, GU 31/05/77 n. 146
art.4
Edifici con caratteristiche tipologiche superiori.
Ai fini della identificazione degli edifici con caratteristiche tipologiche superiori a quelle considerate dalla legge n.
1179 del 1°
novembre 1965, per le quali vanno determinate maggiorazioni del costo unitario di costruzione non superiori al 50 per
cento, si fa
riferimento agli incrementi percentuali di detto costo stabiliti nei successivi articoli 5, 6 e 7 per ciascuno dei seguenti
elementi:
a) superficie utile abitabile (Su);
b) superficie netta non residenziale di servizi e accessori (Snr);
c) caratteristiche specifiche.