concordato preventivo: perdita su crediti incerta nell

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concordato preventivo: perdita su crediti incerta nell
Mercoledì,15Marzo2017-Direttore:AntonioGigliotti
L'ESPERTORISPONDE
12GIUGNO2014
CONCORDATOPREVENTIVO:PERDITASUCREDITI
INCERTANELL'AMMONTARE
Un"idraulico-artigiano”incontabilitàsemplificatahauncreditoversounadittaclientepereuro60.000.
Ladittadebitricenelcorsodel2013vieneammessaallaproceduradiconcordatopreventivo(art.161L.F.),nel
quale l’artigiano, essendo privilegiato, avrebbe potuto percepire il 100% del credito; invece a febbraio 2014 il
Tribunaleharespintol’istanzadiomologadelconcordato.
L’art.101,comma5delTUIR,consenteall’"idraulico-artigiano”diportareaperditasucreditil’interoimporto,già
nell’annod’imposta2013,soloperilfattocheladittadebitriceerastataammessaalconcordatopreventivoe
chetaleconcordatoerainessereancheal31.12.2013?
Incasoaffermativo,l’artigianopuòasuadiscrezioneportareaperditasucrediti2013solounapartediessa?
Al fine di poter rispondere al quesito in oggetto si ritiene necessario, in primo luogo, ripercorrere le fasi che
caratterizzanolaproceduradiconcordatopreventivo,perpoianalizzareladisciplinafiscaleconnessaalleperditesu
crediti.
Ilconcordatopreventivo
Ildebitorechevogliaessereammessoallaproceduradiconcordatopreventivodeve,inprimoluogo,elaborareun
pianodiconcordatoerichiederel’ammissioneallaproceduraconricorsoaltribunale.
Sequestaèlaproceduraordinaria,meritatuttaviadiesserericordatocomeconilD.L.83/2012èstatointrodottoil
c.d.“concordatoconriserva”.
A seguito della novità introdotta, il debitore può anche depositare la domanda di ammissione alla procedura di
concordato preventivo, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione allegata entro un
terminefissatodalgiudice(comunquecompresotrai60e120giorni,prorogabiledinonoltre60giorni).
Unavoltaricevutaladocumentazione,ilTribunaleprovvedepoiaesaminarlaincameradiconsiglio;soltantodopo
aver effettuato le necessarie verifiche sull’esistenza dei presupposti previsti per poter presentare il piano di
concordato e sulla correttezza formale della documentazione predisposta, viene dichiarata ammissibile, con
decreto,lapropostadiconcordato,esiaprelaprocedura.
Dopoildecretodiammissionedeltribunaleètuttaviarichiestaanchel’approvazionedelpianodapartedeicreditori.
Soltantodopol’approvazioneanchedapartedeicreditorisiaprelasuccessivafasedell’omologazione,avantiallo
stessoTribunalechehadispostol’aperturadellaprocedura.
IlTribunaleomologailconcordatocondecretomotivato,oppurenonomologaerigettailconcordato.
Generalmente, con il decreto che non omologa, su istanza del creditore o del PM, il Tribunale, in presenza dei
presuppostidilegge,dichiarailfallimentodeldebitore,conseparatasentenza.
Ladisciplinadellaperditasucreditinelconcordatopreventivo
Inconsiderazionediquantoappenaespostomeritadiesserericordatochel’art.101comma5delTuirconsente,in
ogni caso, la deducibilità della perdita su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha
conclusounaccordodiristrutturazionedeidebitiomologatoaisensidell'articolo182-bisdelregiodecreto16marzo
1942,n.267.
Conspecificoriferimentoalconcordatopreventivo,ildebitoresiconsideraassoggettatoaproceduraconcorsuale
dalladatadeldecretodiammissioneallaprocedura.
Quindi,ancheprimadeldecretodiomologa,èpossibilerilevarelaperditasucrediti,sebbenel’articoloinoggetto
nonchiariscainqualemisura.
Intalsensounchiarimentoimportanteèquellofornitodallacircolare26/Edel2013,secondolaqualel’entitàdella
perditadeducibiledipendedalgiudiziosull’esigibilitàdelcreditodapartedelcreditore.
Tuttavia, il creditore non potrà dedurre importi secondo scelte arbitrarie, ma, come chiarito sempre dalla stessa
circolare,“siritienecherappresentinodocumentiidoneiadimostrarelacongruitàdelvalorestimatodellaperdita
tutti i documenti di natura contab ile e finanziaria redatti o omologati da un organo della procedura, quali ad
esempio:[…]
-ilpianodelconcordatopreventivopresentatoaicreditoriexarticolo160delR.D.n.267del1942”.
In considerazione dell’orientamento di prassi appena richiamato, non appare sicuramente corretta l’integrale
svalutazione del credito già nell’anno 2013, in quanto, secondo il piano, il credito sarebbe stato integralmente
soddisfatto.
È inoltre da richiamare un altro importante punto evidenziato dalla circolare in oggetto: “il riconoscimento di una
perditaintegraledelcreditosareb b eimproprionelcontestodiquelleprocedure,contemplatedallanorma,chesono
volte alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale del soggetto in crisi (come il concordato preventivo) o che
addiritturasonoposteinesserepermotividifferentidall’insolvenzadeldeb itore(comenelcasodellaliquidazione
coatta amministrativa disposta per irregolare funzionamento dell’impresa ex articolo 80 del TUB). In tali contesti,
infatti,puòessereragionevoleriteneredipoterriscuotereilcreditooalmenopartediesso”.
In considerazione di quanto prospettato nel quesito, e in virtù del fatto che, comunque, è riscontrabile una certa
aleatorietànell’incassodelcredito,èpossibilericorrereaunasvalutazioneprudenzialedelcredito.
Èdaescludereinvecelarilevazionedellaperditasucreditiperlatotalitàdegliimporti.
AUTORE:REDAZIONEFISCALFOCUS
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