concordato preventivo: perdita su crediti incerta nell
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concordato preventivo: perdita su crediti incerta nell
Mercoledì,15Marzo2017-Direttore:AntonioGigliotti L'ESPERTORISPONDE 12GIUGNO2014 CONCORDATOPREVENTIVO:PERDITASUCREDITI INCERTANELL'AMMONTARE Un"idraulico-artigiano”incontabilitàsemplificatahauncreditoversounadittaclientepereuro60.000. Ladittadebitricenelcorsodel2013vieneammessaallaproceduradiconcordatopreventivo(art.161L.F.),nel quale l’artigiano, essendo privilegiato, avrebbe potuto percepire il 100% del credito; invece a febbraio 2014 il Tribunaleharespintol’istanzadiomologadelconcordato. L’art.101,comma5delTUIR,consenteall’"idraulico-artigiano”diportareaperditasucreditil’interoimporto,già nell’annod’imposta2013,soloperilfattocheladittadebitriceerastataammessaalconcordatopreventivoe chetaleconcordatoerainessereancheal31.12.2013? Incasoaffermativo,l’artigianopuòasuadiscrezioneportareaperditasucrediti2013solounapartediessa? Al fine di poter rispondere al quesito in oggetto si ritiene necessario, in primo luogo, ripercorrere le fasi che caratterizzanolaproceduradiconcordatopreventivo,perpoianalizzareladisciplinafiscaleconnessaalleperditesu crediti. Ilconcordatopreventivo Ildebitorechevogliaessereammessoallaproceduradiconcordatopreventivodeve,inprimoluogo,elaborareun pianodiconcordatoerichiederel’ammissioneallaproceduraconricorsoaltribunale. Sequestaèlaproceduraordinaria,meritatuttaviadiesserericordatocomeconilD.L.83/2012èstatointrodottoil c.d.“concordatoconriserva”. A seguito della novità introdotta, il debitore può anche depositare la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione allegata entro un terminefissatodalgiudice(comunquecompresotrai60e120giorni,prorogabiledinonoltre60giorni). Unavoltaricevutaladocumentazione,ilTribunaleprovvedepoiaesaminarlaincameradiconsiglio;soltantodopo aver effettuato le necessarie verifiche sull’esistenza dei presupposti previsti per poter presentare il piano di concordato e sulla correttezza formale della documentazione predisposta, viene dichiarata ammissibile, con decreto,lapropostadiconcordato,esiaprelaprocedura. Dopoildecretodiammissionedeltribunaleètuttaviarichiestaanchel’approvazionedelpianodapartedeicreditori. Soltantodopol’approvazioneanchedapartedeicreditorisiaprelasuccessivafasedell’omologazione,avantiallo stessoTribunalechehadispostol’aperturadellaprocedura. IlTribunaleomologailconcordatocondecretomotivato,oppurenonomologaerigettailconcordato. Generalmente, con il decreto che non omologa, su istanza del creditore o del PM, il Tribunale, in presenza dei presuppostidilegge,dichiarailfallimentodeldebitore,conseparatasentenza. Ladisciplinadellaperditasucreditinelconcordatopreventivo Inconsiderazionediquantoappenaespostomeritadiesserericordatochel’art.101comma5delTuirconsente,in ogni caso, la deducibilità della perdita su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha conclusounaccordodiristrutturazionedeidebitiomologatoaisensidell'articolo182-bisdelregiodecreto16marzo 1942,n.267. Conspecificoriferimentoalconcordatopreventivo,ildebitoresiconsideraassoggettatoaproceduraconcorsuale dalladatadeldecretodiammissioneallaprocedura. Quindi,ancheprimadeldecretodiomologa,èpossibilerilevarelaperditasucrediti,sebbenel’articoloinoggetto nonchiariscainqualemisura. Intalsensounchiarimentoimportanteèquellofornitodallacircolare26/Edel2013,secondolaqualel’entitàdella perditadeducibiledipendedalgiudiziosull’esigibilitàdelcreditodapartedelcreditore. Tuttavia, il creditore non potrà dedurre importi secondo scelte arbitrarie, ma, come chiarito sempre dalla stessa circolare,“siritienecherappresentinodocumentiidoneiadimostrarelacongruitàdelvalorestimatodellaperdita tutti i documenti di natura contab ile e finanziaria redatti o omologati da un organo della procedura, quali ad esempio:[…] -ilpianodelconcordatopreventivopresentatoaicreditoriexarticolo160delR.D.n.267del1942”. In considerazione dell’orientamento di prassi appena richiamato, non appare sicuramente corretta l’integrale svalutazione del credito già nell’anno 2013, in quanto, secondo il piano, il credito sarebbe stato integralmente soddisfatto. È inoltre da richiamare un altro importante punto evidenziato dalla circolare in oggetto: “il riconoscimento di una perditaintegraledelcreditosareb b eimproprionelcontestodiquelleprocedure,contemplatedallanorma,chesono volte alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale del soggetto in crisi (come il concordato preventivo) o che addiritturasonoposteinesserepermotividifferentidall’insolvenzadeldeb itore(comenelcasodellaliquidazione coatta amministrativa disposta per irregolare funzionamento dell’impresa ex articolo 80 del TUB). In tali contesti, infatti,puòessereragionevoleriteneredipoterriscuotereilcreditooalmenopartediesso”. In considerazione di quanto prospettato nel quesito, e in virtù del fatto che, comunque, è riscontrabile una certa aleatorietànell’incassodelcredito,èpossibilericorrereaunasvalutazioneprudenzialedelcredito. Èdaescludereinvecelarilevazionedellaperditasucreditiperlatotalitàdegliimporti. AUTORE:REDAZIONEFISCALFOCUS ©InformatiS.r.l.–RiproduzioneRiserv ata ©Informatisrl.Tuttiidirittiriserv ati.Allrightsreserv ed. ViaAlemanni1-88040Pianopoli(CZ)-ITALY P.IVA03426730796 E-mail:info@fisc al-foc us.it