Il concordato «in bianco
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Il concordato «in bianco
Crisi e risanamento Il concordato «in bianco» di Anna Maria Rosaria Carbone (*) Aspetti societari L’art. 33, comma, 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 ha aggiunto un nuovo comma all’art. 161 della legge fallimentare, introducendo la cosiddetta domanda di concordato in bianco. Tale domanda consente al debitore di beneficiare degli effetti protettivi derivanti dalla procedura di concordato, nelle more della predisposizione della proposta e del piano di ristrutturazione, al fine di anticipare l’emersione della crisi di impresa ad un momento in cui lo stato di insolvenza non sia già divenuto irreversibile e sia, pertanto, ancora possibile assicurare la conservazione e la continuità dell’attività aziendale, definendo, al contempo, la situazione debitoria. Le modifiche alla disciplina del concordato preventivo Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 124, ha apportato molteplici modifiche alla c.d. legge fallimentare - l.f. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267). Quasi tutte le misure introdotte sono finalizzate, da un lato, a favorire l’emersione della crisi delle imprese in un momento in cui le stesse abbiano ancora un valore economico, che ne consenta il risanamento, dall’altro, ad incentivare le procedure idonee ad assicurare la continuità aziendale rispetto alle procedure miranti alla liquidazione dell’attività di impresa, incentrate cioè sulla dismissione dei beni. Molte delle novità, ispirate ai moderni sistemi americani di risoluzione delle crisi d’impresa (1), hanno riguardo, in maniera incisiva, la procedura di concordato preventivo, con il dichiarato intento di favorire il ricorso a tale procedura. In particolare, le lettere b) ed h) dell’art. 33, comma 1, rubricato «Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale», del decreto legge sopramenzionato, nell’ambito della misure introdotte per facilitare la gestione delle crisi aziendali, hanno introdotto rispettivamente nuovi commi all’art. 161 l.f., disciplinanti la domanda di concordato cosiddetta «in bianco» (o «con riserva» o anche «pre-concordato»), ed un nuovo articolo (art. 186-bis) dopo l’art. 186 l.f., rubricato «concordato con continuità aziendale». Mentre il nuovo art. 186bis l.f. disciplina la specifica ipotesi in cui il 52 piano di concordato preveda la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il suo conferimento in una o più società, anche di nuova costituzione, la domanda di concordato in bianco incide sugli stessi presupposti necessari alla presentazione del ricorso, agevolando, di fatto, l’accesso stesso a tale procedura. Gli effetti protettivi del concordato in bianco Il nuovo istituto del concordato in bianco risponde all’esigenza di salvaguardare il debitore durante il tempo tecnico occorrente a predisporre un progetto di ristrutturazione idoneo a garantire la conservazione e la continuità dell’attività aziendale o ad assicurare, in caso di cessazione, il miglior esito all’attività di liquidazione, favorendo l’accordo con i creditori, senza che, al contempo, il debitore rimanga esposto, nelle more, alle aggressioni di singoli creditori che ne vanifichino gli sforzi. Infatti, dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (e fino al momento in cui il decreto di omologazione diventa definitivo) i creditori, per titolo o causa anteriore, non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive Note: (*) Studio legale Astolfo Di Amato e Associati (1) Cfr. Automatic Stay previsto dal Chapter 11 del Codice fallimentare degli Stati Uniti. 1/2013 e cautelari sul patrimonio del debitore. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte da tali atti rimangono sospese e le decadenze non si verificano. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l’autorizzazione del giudice nei casi previsti dall’art. 167 l.f. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato (art. 168 l.f.). Tale ultima disposizione è stata, difatti, introdotta dall’art. 33 del D.L. n. 83/2012 proprio al fine di scoraggiare quei creditori, soprattutto banche ed istituti di credito, che, nell’imminenza della procedura di concordato, in virtù delle informazioni privilegiate possedute circa la situazione dell’impresa, erano soliti acquisire posizioni di privilegio pregiudicando, in tal modo, il buon esito della procedura concorsuale. Sono, inoltre, inefficaci, ai sensi dell’art. 45 richiamato dall’art. 169 l.f., le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi eseguite dopo la presentazione della domanda di concordato anche in bianco. A beneficio del buon esito della procedura di concordato, l’art. 67, terzo comma, lett. e), l.f., come modificato dal D.L. n. 83/2012, ha altresì previsto che oltre agli atti, ai pagamenti e alle garanzie posti in essere in esecuzione di concordato, non sono revocabili «gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all’art. 161» e, dunque, dopo il deposito della domanda di concordato preventivo in bianco e prima del decreto di ammissione alla procedura. Al contempo, il «periodo sospetto», ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria, in base al disposto del nuovo art. 69 bis l.f., non decorre dalla data di dichiarazione di fallimento bensì dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese. Tale disposizione è stata introdotta proprio allo scopo di neutralizzare «il lasso di tempo occupato dalla procedura di concordato, scongiurandone l’uso dilatorio al fine d’impedire l’esercizio dell’azione revocatoria» (2). Infine, dalla data di deposito della domanda di concordato in bianco e fino all’omologazione, non trovano applicazione gli articoli 1/2013 del Codice civile (artt. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter, 2484, n. 4, 2545-duodecies) riguardanti gli obblighi di riduzione del capitale per perdite e di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e la corrispondente disciplina relativa alle cause di scioglimento (art. 182-sexies l.f.). È stato, infatti, osservato come la disciplina societaria posta a garanzia della conservazione del capitale sociale potrebbe «ostacolare l’opera di risanamento o addirittura essere inutile quando il concordato o l’accordo preveda la liquidazione della società» (3). La domanda Per beneficiare di tali ampi effetti protettivi, al debitore basterà presentare un semplice ricorso, contenente la domanda di concordato, con allegati unicamente i bilanci degli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare, entro un termine fissato dal tribunale, la proposta, il piano e l’ulteriore documentazione, di cui all’art. 161, secondo e terzo comma, l.f. (ovvero una relazione aggiornata sulla situazione, patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa, uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore, una relazione in merito al valore dei beni e ai creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili e l’attestazione di un professionista, designato dal debitore e in possesso di determinati requisiti di indipendenza e professionalità, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo). È inoltre prevista la possibilità di presentare in alternativa, entro il termine fissato dal tribunale, un accordo di ristrutturazione dei debiti, conservando gli effetti protettivi derivanti dal ricorso sino all’omologa. Il legislatore non ha, invece, chiarito se l’obbligo di allegare i bilanci riguardi solo le imNote: (2) L. Panzani, «Il concordato in bianco», in www.ilfallimentarista.it, 2012, 6. (3) L. Panzani, «Il concordato in bianco», cit., 6. 53 Aspetti societari Crisi e risanamento Crisi e risanamento Aspetti societari prese che per legge sono tenute alla redazione del bilancio e, dunque, quelle costituite in forma societaria, o anche gli imprenditori individuali. Né ha chiarito se sia necessario che venga depositato il bilancio regolarmente approvato e depositato o possa ritenersi sufficiente il deposito di un documento attestante la situazione patrimoniale della società aggiornata agli ultimi tre anni (4). In attesa che si formino dei primi orientamenti giurisprudenziali su tali temi, il Tribunale di Milano ha fornito alcuni criteri interpretativi e applicativi della nuova disciplina della domanda di concordato in bianco, stabilendo che, alle imprese non tenute alla redazione del bilancio, possa essere richiesto quantomeno il deposito della documentazione che viene solitamente prodotta in sede prefallimentare ai fini dell’accertamento del requisito dimensionale (5). Il Tribunale, a seguito del deposito di una domanda di concordato in bianco, è tenuto a verificare preliminarmente: 1) la propria competenza ai sensi degli artt. 9 e 161 l.f. (6), anche esigendo il deposito di un certificato camerale aggiornato (7); 2) la sussistenza dei requisiti soggettivi (imprenditore commerciale, esclusi enti pubblici, con ricavi, attivo patrimoniale e debiti superiori alle soglie di fallibilità - art. l.f.) ed oggettivi (situazione di crisi e situazione di insolvenza - artt. 5 e 160 l.f.) occorrenti per l’accesso alla procedura di concordato preventivo (8); 3) la regolarità formale della domanda, accertando la sussistenza di necessari poteri in capo al soggetto che l’ha sottoscritta ed eventualmente disponendo l’acquisizione delle relative delibere assembleari (9); 4) la mancata presentazione da parte del debitore, a pena di inammissibilità della domanda, nei due anni precedenti, di altra domanda di concordato in bianco alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 161, nono comma, l.f.). Una volta verificati tali presupposti, il Tribunale dovrà verificare il contenuto della domanda, concedere un termine per il deposito della documentazione integrativa e fissare degli obblighi informativi in capo al debito- 54 re. Una recente pronuncia del Tribunale di Velletri ha, altresì, ritenuto ammissibile anche lo svolgimento di una preliminare attività istruttoria, «sia pur limitata all’acquisizione di documenti e informazioni pertinenti con l’accertamento da compiere» (10). Il contenuto La domanda di concordato in bianco può avere un contenuto più o meno articolato. Può essere accolta, «anche se formulata nel modo più semplice, con il suo contenuto minimo», purché «il debitore richieda espressamente la concessione del termine per effettuare le successive produzioni, in mancanza restando il dubbio che si tratti di domanda di concordato definitiva (e inammissibile per difetto di prova sui relativi presupposti di ammissibilità» (….); anche in base alla considerazione che «se non sono proposte istanze particolari da deliberare contestualmente o comunque subito, il Tribunale non può imporre la ostensione di elementi che ancora sono oggetto di studio» (11). Il debitore non potrà, invece, esimersi dal fornire una sommaria indicazione del piano e della proposta se vorrà ottenere dal Tribunale l’autorizzazione al compimento di determinati atti o la concessione di un termine superiore a quello minimo di sessanta giorni per il deposito della documentazione integrativa. Anzi, alcune pronunce dei giudici di merito al riguardo sono addirittura nel senso di ritenere necessario, nei predetti casi, il deposito del piano stesso, «perché in difetto il giudice Note: (4) L. Panzani, «Il concordato in bianco», cit., 3. (5) Cfr. Linee Guida emanate dal Tribunale di Milano nel verbale riassuntivo del 20 settembre 2012, in www.ilfallimentarista.it, 2012. (6) Trib. Crotone, 4 ottobre 2012, in www.ilfallimentarista.it, 2012. (7) Cfr. Linee Guida emanate dal Tribunale di Monza con delibera dell’8 ottobre 2012, in www.ilfallimentarista.it , 2012. (8) Trib. Mantova, 27 settembre 2012, in www.ilcaso.it, 2012, che ha dichiarato l’inammissibilità di una domanda di concordato in bianco presentata da un imprenditore agricolo. (9) Cfr. Linee Guida emanate dal Tribunale di Milano, cit. (10) Trib. Velletri, 18 settembre 2012, in www.ilfallimentarista.it, 2012. (11) Cfr. Linee Guida emanate dal Tribunale di Milano, cit. 1/2013 non potrebbe effettuare alcuna seria delibazione della domanda» (12). Più dettagliatamente, il debitore dovrà necessariamente indicare i caratteri di massima del concordato (liquidatorio o di continuità) nel caso in cui voglia ottenere l’autorizzazione del Tribunale al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione, dovendo rappresentare le ragioni di urgenza, le finalità che si intendono perseguire, anche rispetto al futuro piano concordatario, e gli oneri conseguenti a tali atti (13). L’art 161, settimo comma, l.f. stabilisce, infatti, espressamente che, dopo il deposito del ricorso e fino all’apertura della procedura (art. 163 l.f.), gli atti urgenti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti solo previa autorizzazione del Tribunale, che può assumere sommarie informazioni. Non è, invece, necessaria alcuna autorizzazione per il compimento di atti di ordinaria amministrazione, i quali dovranno però essere essenziali alla conservazione dell’impresa. Se si considera che i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti in tal modo compiuti sono prededucibili (art. 161, settimo comma, l.f.), ben può essere compresa l’importanza per il Tribunale di conoscere, in anticipo, le modalità ed i termini entro cui il concordato dovrà svilupparsi. La domanda di concordato dovrà avere necessariamente un contenuto più articolato anche nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’art. 182-quinquies, primo e quarto comma, l.f., il debitore chieda al Tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti (anch’essi prededucibili ai sensi dell’art. 111) (14) o a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi. Infatti, il professionista designato dal debitore dovrà, nel primo caso, verificare il complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa sino all’omologazione ed attestare che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori (15), mentre, nel secondo caso, dovrà attestare che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori (16). Difatti, in tali casi, il debitore dovrà necessariamente specificare la natura di concordato con continuità, che è presupposto imprescindibile per l’applicazio1/2013 ne della norma e dovrà fornire tutti quei dettagli che risultino indispensabili al fine di consentire all’esperto di effettuare le proprie valutazioni (17). Inoltre, secondo la disciplina del nuovo art. 169-bis, il debitore, nella domanda di concordato, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso o può richiedere la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta (18). Ebbene, anche in tali ipotesi, si ritiene necessario delineare il tipo di concordato che sarà proposto, dandone conto nella motivazione della relativa istanza (19). Note: (12) L. Panzani, «Concordato in bianco e sospensiva su proposta di accordo di ristrutturazione», in www.ilfallimentarista.it, 2012, 1, che condivide tale scelta nella misura in cui «s’intenda affermare che il giudice non può provvedere senza alcuna indicazione sul contenuto delle scelte che l’imprenditore intende porre in essere, anche se non pare che sia sempre necessario che venga presentato al giudice un vero e proprio piano». (13) Cfr. Linee Guida emanate dal Tribunale di Milano, cit. (14) L’autorizzazione del Tribunale può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità e non ancora oggetto di trattative. Il Tribunale può autorizzare, altresì, il debitore a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti (art. 182-quinquies, secondo e terzo comma, l.f.). (15) In senso critico, G. Matteucci, La gestione della crisi d’impresa, Potenza, 2012, 26, che ha osservato: «come fa il professionista ad individuare la migliore soddisfazione dei creditori, se con questi non è stato neanche abbozzato un tentativo di accordo di ristrutturazione dei debiti». (16) L’attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell’ammontare di nuove risorse finanziarie che vengono apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori (art. 182 quinquies, 4° comma, l.f.). (17) P. Baldassare, M. Pereno, «Prime riflessioni in tema di concordato preventivo in continuità aziendale», in www.ilfallimentarista.it, 2012. (18) In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato (art. 161 bis, secondo comma). Tali disposizioni non valgono per i rapporti di lavoro subordinato, per i contratti preliminari di vendita di immobili destinati alla prima abitazione, per i finanziamenti destinati ad uno specifico affare e per i contratti di locazione. (19) Trib. Mantova, 27 settembre 2012, cit., 2012, con riferimento ad una richiesta di sospensione di un contratto di leasing. 55 Aspetti societari Crisi e risanamento Crisi e risanamento Aspetti societari Il termine Ai sensi dell’art. 161, sesto comma, l.f., il Tribunale potrà concedere, per il deposito della documentazione integrativa, un termine compreso fra sessanta e centoventi giorni. Autorevole dottrina ha ritenuto che la concessione del termine costituisca per il Tribunale un «atto quasi-dovuto» (20). In base a tale assunto, il Tribunale sarà tenuto a concedere sempre il termine, almeno quello minimo di sessanta giorni, dovendosi astenere dall’effettuare ogni valutazione critica circa la serietà della domanda di concordato o della domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione. Secondo i primi orientamenti giurisprudenziali, la richiesta di un termine superiore a sessanta giorni dovrà essere motivata (21). Il termine potrà, invece, essere anche inferiore ai sessanta giorni, «laddove sia lo stesso debitore a chiedere un termine inferiore. Si tratta infatti di termine nell’interesse del debitore e questi può dunque accontentarsi di un termine più breve se la situazione lo consigli in tal senso» (22). In presenza di giustificati motivi (come, ad esempio, per concordati di particolare complessità, quali i concordati di gruppo o per sopravvenienza di fatti imprevisti, ecc.) il Tribunale, invece, per una sola volta, potrà prorogare il termine concesso di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell’art. 182-bis (art. 161, sesto comma, l.f.). Nel caso, invece, in cui sia pendente un procedimento per la dichiarazione di fallimento, il Tribunale non potrà concedere un termine superiore ai sessanta giorni, prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni (art. 161, decimo comma, l.f.). Avendo, infatti, la domanda di concordato in bianco «carattere pregiudiziale rispetto ad una istanza o ad una richiesta di fallimento contemporaneamente pendenti», tale domanda deve essere esaminata e decisa nel più breve tempo possibile a tutela dell’interesse del creditore istante, o dell’interesse pubblicistico perseguito dal P.M., a conoscere, in tempo utile, l’esito della propria istanza o richiesta di fallimento (23). 56 Qualora il debitore non presenti, entro il termine fissato dal tribunale, né una domanda di concordato completa né una domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti, il Tribunale, previa convocazione del debitore in camera di consiglio, dichiarerà la proposta di concordato inammissibile e, accertati i presupposti di cui agli artt. 1 (fallibilità dell’impresa) e 5 (sussistenza di uno stato di insolvenza) l.f., su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, dichiarerà il fallimento del debitore (art. 162, secondo e terzo comma, l.f.). Gli obblighi informativi Il Tribunale è tenuto, inoltre, a disporre in capo al debitore l’assolvimento di alcuni obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa, fino alla scadenza del termine fissato. La violazione di tali obblighi determina l’inammissibilità della proposta di concordato e, in presenza delle condizioni previste dalla legge fallimentare, il fallimento stesso dell’impresa (art. 161, ottavo comma, l.f.). La previsione di tali obblighi «parrebbe nascere dall’esigenza di controllare il comportamento dell’imprenditore nel periodo di «stasi», ossia se questi si adoperi ed attivi effettivamente tutti gli strumenti a sua disposizione per la presentazione di una proposta concordataria, ovvero se tale richiesta sia dettata solamente dall’esigenza di ritardare semplicemente le azioni esecutive e cautelari, nonché i pagamenti da lui dovuti ai suoi creditori» (24). In assenza di indicazioni da parte del debitore sul piano e la proposta che intende presentare, sarà però molto difficile per il Tribunale disporre degli obblighi informativi che siano realmente utili a tale scopo e che Note: (20) F. Lamanna, «La legge fallimentare dopo il «Decreto sviluppo»», in Il civilista, 2012, 42; nello stesso senso, Trib. Bolzano, 25 settembre 2012, in www.ilfallimentarista.it, 2012. (21) Trib. Mantova, 27 settembre 2012, cit. Cfr. anche Linee Guida emanate dal Tribunale di Monza, cit. (22) Cfr. Linee Guida emanate dal Tribunale di Milano, cit. (23) F. Lamanna, «Pre-concordato e procedura prefallimentare pendente: il termine minimo e l’oscuro riferimento al decreto di rigetto dell’istanza di fallimento», in www.ilfallimentarista.it, 2012, 1. (24) Trib. Bolzano, 25 settembre 2012, in www.ilfallimentarista.it, 2012. 1/2013 Crisi e risanamento 1/2013 la fattispecie un concordato di gruppo), il potere del Tribunale di nominare ausiliari che «lo assistano nell’opera di valutazione, sotto il profilo tecnico, delle necessità che caratterizzano la fase precedente il deposito della proposta», disponendo il deposito, con cadenza settimanale, di «una relazione scritta avente ad oggetto gli atti di amministrazione compiuti e la gestione finanziaria delle imprese»» (31). Conclusioni La domanda di concordato preventivo, così come congegnata dal legislatore, può prestarsi a facili abusi da parte del debitore, soprattutto nei casi di concordati meramente liquidatori, in quanto tale procedura può essere utilizzata, mediante deposito di domande di concordato prive di ogni contenuto, unicamente al fine di ritardare il più possibile un serio confronto con i creditori o l’avvio della procedura fallimentare (32). Ne consegue un drastico depotenziamento dell’effetto di risanamento della misura ed una eccessiva tutela del debitore a discapito della credibilità e della tutela del credito (33). In realtà, è stato osservato come tale pericolo possa essere, almeno in parte, scongiurato dalla circostanza che i concordati privi di ogni contenuto saranno veramente pochi, in quanto, come si già detto, il debitore sarà tenuto a fornire maggiori indicazioni sulla proposta ed il piano di concordato in tutti i casi in cui intende ottenere la concessione di un termine superiore al termine minimo di Note: (25) M. FABIANI, Riflessioni precoci sull’evoluzione della disciplina della regolazione concordata della crisi d’impresa, in www.ilcaso.it, 2012,11. (26) Trib. Asti, 24 settembre 2012, in www.ilcaso.it, 2012. (27) Trib. Modena, 14 settembre 2012, in www.ilcaso.it, 2012. (28) Trib. Velletri, 18 settembre 2012, cit. (29) F. LAMANNA, La legge fallimentare dopo il «Decreto sviluppo», cit., 45. (30) L. PANZANI, Il concordato in bianco, cit., 12. (31) Trib. La Spezia, 25 settembre 2012, in www.ilcaso.it, 2012. (32) G. MATTEUCCI, La gestione della crisi d’impresa, cit., 12. (33) F. LAMANNA, La legge fallimentare dopo il «Decreto sviluppo», in cit., 9. 57 Aspetti societari «non finiscano con l’assumere il tono di richieste stereotipate» (25). Ad ogni modo, tali obblighi informativi possono avere molteplici contenuti, essendo il Tribunale libero di determinarne sia la portata che la periodicità. Nelle prime applicazioni della norma da parte dei giudici di merito sono stati, difatti, disposti, con cadenze variegate, depositi di relazioni aventi ad oggetto l’aggiornamento della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa (26); prospetti delle operazioni attive e passive compiute nel periodo, di importo superiore ad una certa soglia, relative alla ordinaria amministrazione dell’attività aziendale, nonché degli oneri finanziari maturati nel periodo (27); relazioni sull’andamento dell’attività di impresa con indicazione di tutti gli atti di amministrazione effettuati, dei pagamenti superiori a determinati importi, delle istanze di fallimento o delle richieste di pignoramento pervenute (28). È stato, al riguardo, osservato da attenta dottrina come, in assenza di un organo tecnico deputato a seguire l’andamento dell’impresa nel periodo di moratoria, il Tribunale non potrà compiere alcuna verifica sulla documentazione esibita, che dovrà limitarsi a «recepire fideisticamente», né disporrà di alcun potere per sanzionare l’imprenditore che, pur adempiendo regolarmente agli obblighi informativi, dimostri «di non avere una reale volontà di composizione del quadro debitorio» (29). Il Tribunale, secondo tale orientamento, in siffatte ipotesi, potrà solo, previa convocazione del debitore in camera di consiglio, disporre l’abbreviazione del termine concesso o dichiarare la sopravvenuta inammissibilità della domanda, qualora dalla documentazione prodotta emerga ictu oculi la mancata predisposizione di un piano o il compimento di atti di dispersione, se non anche distrattivi, della garanzia patrimoniale. È stato, infatti, osservato che «sarebbe assurdo che il legislatore prevedesse l’obbligo del Tribunale di imporre obblighi informativi periodici se poi dall’adempimento di tali obblighi non derivasse alcuna conseguenza» (30). Proprio al fine di verificare la correttezza dell’operato del debitore, è stato, in una recente pronuncia, riconosciuto, in ipotesi di particolare complessità della procedura (nel- Crisi e risanamento Aspetti societari trenta giorni; ottenere una proroga del termine inizialmente concesso (art. 161, sesto comma); conseguire l’autorizzazione a compiere atti di straordinaria amministrazione (art. 161, settimo comma); ottenere lo scioglimento o la sospensione dall’esecuzione dei contratti pendenti; conseguire l’autorizzazione a contrarre nuovi finanziamenti o a pagare crediti anteriori (art. 182-quinquies). Ebbene, in mancanza di tali attività, essenziali alle finalità di risanamento e di continuità aziendale, la domanda di concordato in bianco non avrà concreti benefici per il debitore, in quanto, in assenza di maggiori indicazioni sul piano di ristrutturazione, non sarà possibile per lo stesso compiere la maggior parte degli atti che determinano l’insorgenza di crediti prededucibili. Difatti, gli effetti protettivi non solo saranno limitati al tempo minimo di sessanta giorni concesso dal Tribunale (tempo che non si discosta molto da quello che solitamente veniva impiegato per emettere il decreto di cui agli artt. 162 e 163 l.f. (34)), ma cesseranno del tutto in caso di inammissibilità della domanda o di mancata ammissione alla procedura. Conserveranno, invece, efficacia tutti gli atti legalmente compiuti nel periodo di mora, quali gli atti di ordinaria amministrazione, ritenuti essenziali alla gestione dell’impresa, per i quali, come si è già detto, non occorre una preventiva autorizzazione del tribunale, con conseguente ricadute pregiudizievoli sui creditori anteriori alla domanda di concordato non assistiti da privilegio. Pertanto, se l’intento della riforma era quello di favorire l’emersione anticipata della crisi, deve dirsi che tale finalità, anche per l’assenza di una specifica normativa sugli indici di allerta, non può dirsi compiutamente realizzata in tutti i casi in cui il ricorso alla procedura avvenga in uno stato di crisi ormai avanzato quando ogni tentativo di risanamento sarà, di fatto, oggettivamente impossibile e, pertanto, inutile. Per approfondimenti vedi anche: Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa • La ristrutturazione e la rinegoziazione dei debiti 1.19. Ristrutturazione e rinegoziazione dei debiti. Di altri autori vedi anche… • C. Ravazzin «Concordato preventivo più snello per la tempestiva risoluzione della crisi d’impresa» in Corriere Tributario n. 34/2012; • P. Mazza «Legge fallimentare: nuovi criteri per il superamento della crisi di impresa» in Pratica Fiscale e Professionale n. 33/2012 • L. A. Bottai «Misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali» in Il Fallimento n. 8/2012 Nota: (34) M. Fabiani, Vademecum per la domanda «prenotativa» di concordato preventivo, in www.ilcaso.it, 2012,6. 58 1/2013