Allegato slide lezione del 14.04.2015

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Allegato slide lezione del 14.04.2015
Cass. civ. Sez. I, 29/01/2015, n. 1726
T.L. c. Costruzioni & Progetti s.r.l.
CONCORDATO
Omologazione
in genere
PREVENTIVO
In tema di concordato
preventivo , spetta al giudice, in ogni fase del procedimento di
omologazione, il controllo di legalità della proposta e dunque, fra l'altro, l'accertamento della
compatibilità delle sue modalità di attuazione con le norme giuridiche vigenti, nel quale si
estrinseca la nozione di " fattibilità giuridica" del piano. Quest'ultima costituisce pertanto
imprescindibile condizione di ammissibilità al concordato , la cui mancanza, comportando
l'impossibilità di dare esecuzione alla proposta, può e deve essere rilevata dal giudice d'ufficio,
indipendentemente dalle eventuali preclusioni già verificatesi a carico delle parti (Nel caso di
specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la pronuncia impugnata in
accoglimento del quarto motivo di ricorso proposto da due creditori, i quali lamentavano che la
corte del merito - la quale aveva respinto il reclamo avverso il provvedimento di omologazione avesse omesso di pronunciare sulla questione concernente la fattibilità giuridica del
concordato, ritenendone erroneamente precluso l'esame solo perchè tardivamente sollevata).
FONTI
Massima redazionale, 2015
Cass. civ. Sez. I, 14/01/2015, n. 495
E. Holding s.n.c. DiAn. e Pi.An.Be. & c. c. Fallimento E. Holding s.n.c. DiAn. e Pi.An.Be. & c.
CONCORDATO
PREVENTIVO
Concordato
preventivo
in genere
Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della
proposta di concordato
preventivo, non restando questo escluso dall'attestazione del
professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto
giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. La
valutazione demandata al tribunale, infatti, non è di "secondo grado", ovvero limitata all'esame della
motivazione dell'attestazione.
FONTI
Massima redazionale, 2015
Trib. Palermo, 31/10/2014
CONCORDATO
PREVENTIVO
Concordato
preventivo
in genere
Ai fini della valutazione della fattibilità giuridica del concordato
preventivo è rilevante
che esso preveda il riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del
credito da essi vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti; pur non esistendo una
norma che fissi in modo preciso il limite temporale di durata della procedura concordataria, con
specifico riferimento alla fase di attuazione del piano di risanamento della crisi d'impresa, si deve
procedere mediante interpretazione analogica all'applicazione dell'art. 2-bis L. n. 89/2001 che fissa
in sei anni la durata della procedura di esecuzione concorsuale, anche alla stregua della
giurisprudenza della Suprema Corte che aveva quantificato in sette anni la durata di una procedura
concorsuale particolarmente complessa, con la conseguenza che il limite in cui deve essere
ragionevolmente attuato il piano concordatario va stabilito in tre o, comunque, cinque anni.
FONTI
Fallimento, 2015, 2, 237
Cass. civ. Sez. I, 17/10/2014, n. 22045
Co.&Be. S.p.A. c. Fallimento della Co.&Be. S.p.A. in liquidazione e altri
CONCORDATO
PREVENTIVO
Concordato
preventivo
in genere
In tema di concordato
preventivo , compete al tribunale il potere-dovere di rilevare eventuali
carenze informative della documentazione sottoposta al suo esame, ovvero incongruenze o
contraddizioni emergenti dal piano e dalla relazione del professionista attestatore, dovendo esso
procedere, ai fini della ammissione alla procedura, ad una delibazione in ordine alla correttezza
delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte a sostegno del giudizio di fattibilità del
piano medesimo, nonché in ordine alla coerenza complessiva delle conclusioni finali prospettate,
alla possibilità giuridica di dare esecuzione alla proposta di concordato o all'inidoneità prima
facie della stessa a soddisfare in qualche misura i crediti rappresentati, nel rispetto dei termini di
adempimento previsti. In particolare, tale delibazione si configura come un momento
imprescindibile del controllo demandato al tribunale tanto ai fini dell'ammissione alla procedura,
quanto ai fini dell'omologazione e della revoca, il quale non è limitato alla completezza ed alla
congruità logica della relazione del professionista, ma si estende alla fattibilità giuridica della
proposta, la cui valutazione implica un giudizio in ordine alla compatibilità delle relative modalità
di attuazione con norme inderogabili e con la causa concreta dell'accordo, avente come finalità il
superamento della situazione di crisi dell'imprenditore ed il riconoscimento in favore dei creditori di
una sia pur minimale consistenza del credito vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente
contenuti.
FONTI
Massima redazionale, 2014
Trib. Reggio Emilia Decreto, 11/08/2014
Edilotto S.r.l.
CONCORDATO
PREVENTIVO
Concordato
preventivo
in genere
In sede di omologazione del concordato
preventivo il tribunale ha il dovere di esercitare il
controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato , il quale si
estrinseca mediante il controllo di legalità sui singoli atti in cui si articola la procedura, la
delibazione in ordine alla correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal
professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano e la valutazione della
effettiva idoneità di quest'ultimo ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura.
FONTI
Fallimento, 2015, 1, 111
Trib. Monza Decreto, 11/07/2014
Campisa S.r.l.
CONCORDATO
Omologazione
in genere
PREVENTIVO
. In sede di omologa del concordato il Tribunale può accertare incidentalmente la natura
privilegiata o chirografaria di un credito allo scopo di consentire il corretto calcolo delle
maggioranze o di valutare la fattibilità economica del concordato.
FONTI
Fallimento, 2014, 11, 1237
Cass. civ. Sez. I, 23/05/2014, n. 11497 (rv. 631403)
Cooptur Societa Cooperativa Turistica Costa del Sole Arl c. Cns - Consorzio Nazionale Servizi
Società Cooperativa e altri
CONCORDATO
PREVENTIVO
Concordato
preventivo
in genere
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - Concordato
preventivo Ammissione - Condizioni - Verifica della fattibilità - Controllo sulla fattibilità giuridica Ammissibilità - Controllo sulla fattibilità economica - Limiti - Fattispecie
In tema di concordato
preventivo , la fattibilità del piano è un presupposto di
ammissibilità della proposta sul quale, pertanto, il giudice deve pronunciarsi esercitando un
sindacato che consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, non restando questo escluso
dall'attestazione del professionista. Tuttavia, mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità
giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non
incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei
fatti del medesimo, può essere svolto solo nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una
assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obbiettivi
prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal
proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori
chirografari in un tempo ragionevole, fermo, ovviamente, il controllo della completezza e
correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i
documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro voto. (Nella specie, la S.C. ha
cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto sia l'incapacità della proponente di formalizzare
l'acquisto, promessole da terzi, degli immobili su cui si basava il piano concordatario e dei quali
assumeva di aver già pagato il prezzo, sia la verosimile mancata formalizzazione delle garanzie
promesse da terzi, sia l'inattendibilità della valutazione dei menzionati immobili, collocati in zona
agricola). (Cassa con rinvio, App. Campobasso, 11/04/2012)
FONTI
CED Cassazione, 2014
Cass. civ. Sez. I, 22/05/2014, n. 11423 (rv. 631286)
Marvecspharma Services S.r.l. in Liquidazione c. Fall. Marvecspharma Services S.r.l. in
Liquidazione e altri
CONCORDATO
PREVENTIVO
Concordato
preventivo
in genere
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - Concordato
preventivo Ammissione - Condizioni - Verifica della fattibilità - Controllo sulla fattibilità giuridica Ammissibilità - Controllo sulla fattibilità economica - Limiti - Fattispecie
In tema di concordato
preventivo , la fattibilità del piano è un presupposto di
ammissibilità della proposta sul quale, pertanto, il giudice deve pronunciarsi esercitando un
sindacato che consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, non restando questo escluso
dall'attestazione del professionista. Tuttavia, mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità
giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non
incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei
fatti del medesimo, può essere svolto solo nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una
assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obbiettivi
prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal
proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori
chirografari in un tempo ragionevole, fermo, ovviamente, il controllo della completezza e
correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i
documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro voto (Nella specie, la S.C. ha
cassato la sentenza di merito che aveva espresso dubbi in ordine alla possibilità della società
affittuaria dell'azienda della debitrice di produrre risultati imprenditoriali sufficienti ad assicurare il
pagamento dei canoni d'affitto occorrenti al soddisfacimento del fabbisogno concordatario). (Cassa
con rinvio, App. Milano, 04/07/2011)
FONTI
CED Cassazione, 2014
Fallimento, 2015, 3, 368
Trib. Ravenna Decreto, 22/05/2014
Gruppo T. S.p.A.
CONCORDATO
Omologazione
in genere
PREVENTIVO
Può essere omologato il concordato
preventivo la cui fattibilità giuridica dipenda
dall'apporto di finanza esterna costituita da partecipazioni societarie e beni immobili messi da un
terzo a disposizione dei creditori concorsuali, vincolati alla procedura mediante costituzione di un
trust di scopo, mediante trascrizione di un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c.
FONTI
Fallimento, 2015, 2, 2013 nota di ANDRETTO
Trib. Prato Decreto, 30/04/2014
Styletex S.p.A.
CONCORDATO
Omologazione
in genere
PREVENTIVO
Nell'ambito del giudizio di omologa del concordato , il tribunale può valutare il rischio di
fattibilità di un piano i cui margini di opinabilità e di errore siano talmente ampi da inficiarne la
ragionevole tenuta e probabilità di successo.
FONTI
Fallimento, 2014, 8-9, 952
App. Venezia Decreto, 06/03/2014
Pianta Costruzioni S.a.s. c. Concordato
CONCORDATO
Omologazione
in genere
preventivo
Pianta Costruzioni S.a.s. e altri
PREVENTIVO
Nell'ambito del giudizio di omologa del concordato , la valutazione circa l'attendibilità delle
perizie di stima del realizzo dell'attivo attiene alla fattibilità economica e non alla fattibilità
giuridica della proposta; di conseguenza essa non può essere sindacata dal tribunale essendo
demandata in via esclusiva alla valutazione dei creditori che si esprime con la votazione.
FONTI
Fallimento, 2014, 8-9, 952
Trib. Reggio Emilia Decreto, 27/01/2014
Viesse s.r.l. in liquidazione
CONCORDATO
PREVENTIVO
Concordato
preventivo
in genere
La fattibilità giuridica del piano concordatario proposto da una società in liquidazione deve
essere valutata esaminando anche gli atti con i quali i terzi mettono propri beni a disposizione della
procedura per la soddisfazione dei creditori sociali. Non può essere omologata l'istanza di
concordato
preventivo il cui piano preveda la costituzione di un vincolo di destinazione
irrevocabile ai sensi dell'art. 2645-ter c.c. da parte di una società terza avente compagine sociale
coincidente con quella della proponente, qualora l'interesse meritevole di tutela consista nel
facilitare l'accettazione della procedura da parte dei creditori della società proponente, poiché
manca l'interesse meritevole di tutela riferibile alla società conferente per la valida costituzione del
vincolo, non potendo questo essere individuato esclusivamente nella coincidente titolarità tra le due
società.
FONTI
Trust, 2014, 6, 644
Cass. civ. Sez. I, 25/09/2013, n. 21901 (rv. 627746)
Arredamenti Biliardi Db S.r.l. in Liquidazione c. Procura Repubblica Tribunale Pesaro
CONCORDATO
Omologazione
in genere
PREVENTIVO
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - Concordato
preventivo Deliberazione ed omologazione - In genere - Controllo demandato al tribunale - Oggetto Legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta concordataria - Ammissibilità - Contenuto e
momenti di effettuazione - Accertamento della fattibilità economica e della convenienza
dell'accordo della proposta - Esclusione - Causa concreta del piano - Rilevanza - Fattispecie
In tema di concordato
preventivo , il giudice deve controllare la legittimità del giudizio di
fattibilità della proposta concordataria, competendo, invece, esclusivamente ai creditori la
valutazione afferente la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il
menzionato controllo, da effettuarsi in tutte le fasi in cui si articola la procedura, si attua
verificandosene l'effettiva realizzabilità della causa concreta, da intendersi come obiettivo specifico
perseguito dal procedimento, priva di contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal
tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato, da un lato,
al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, e dall'altro, all'assicurazione di un
soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori. (Nella specie, relativa ad
un concordato con cessione dei beni, la S.C. ha confermato il decreto impugnato la cui prognosi
negativa in ordine all'esito della nuova proposta concordataria si fondava sulla ritenuta manifesta
inadeguatezza ed illogicità della relazione dell'attestatore, che aveva omesso di spiegare perché un
piano, fondato sulla cessione dei beni agli stessi soggetti che non erano stati in grado di acquistarli
nel corso di un precedente concordato, potesse trovare realizzazione pochi mesi dopo l'esito
negativo di quest'ultimo). (Rigetta, Trib. Pesaro, 17/09/2012)
FONTI
CED Cassazione, 2013
Fallimento, 2014, 5, 595
Cass. civ. Sez. Unite, 23/01/2013, n. 1521
I. s.a.s. c. Fallimento I. s.a.s. di R. & C. e altri
CONCORDATO PREVENTIVO
Concordato preventivo
in genere
Premesso che la fattibilità del piano di concordato non deve essere confusa con la convenienza della
proposta (vale a dire con il giudizio di merito certamente sottratto al tribunale e riservato ai
creditori), occorre precisare che la fattibilità, intesa come una prognosi circa la possibilità di
realizzazione della proposta nei termini prospettati, implica una ulteriore distinzione tra fattibilità
giuridica e fattibilità economica. La verifica della fattibilità giuridica spetta sicuramente al giudice,
il quale dovrà esprimere un giudizio negativo sull'ammissibilità della proposta quando le sue
modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili. È, invece, di competenza
esclusiva dei creditori il giudizio in ordine alla fattibilità economica del concordato, posto che
questa valutazione consiste in un giudizio prognostico che comporta margini di opinabilità e
possibilità di errore che si traducono inevitabilmente in un fattore di rischio per i soggetti
interessati; è quindi ragionevole, in coerenza con l'impianto generale dell'istituto del concordato
preventivo, che di tale rischio si facciano esclusivo carico i creditori.
In tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul
giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del
professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto
giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il
menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo
parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura
di concordato preventivo, e si attua verificandosene l'effettiva realizzabilità della causa concreta:
quest'ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha
contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se
inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi
dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente
modesto e parziale, dei creditori, da un altro. (Rigetta, App. Catanzaro, 07/11/2009)
FONTI
CED Cassazione, 2013
Corriere Giur., 2013, 5, 633 nota di PAGNI
Fallimento, 2013, 10, 1313
Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta
di concordato, non restando tale giudizio escluso dall'attestazione del professionista, mentre resta
riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la
probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il controllo di legittimità del
giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di
ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo,
verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest'ultima,
la quale deve essere intesa come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto
fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, ma deve comunque
essere finalizzata, da un lato, al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore e, dall'altro,
all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori.
FONTI
Sito Il caso.it, 2013
Fallimento, 2013, 2, 149 nota di FABIANI
Fallimento, 2013, 3, 279 nota di DE SANTIS, PAGNI, DI MAJO
Corriere del Merito, 2013, 4, 403 nota di TRAVAGLINO
Società, 2013, 4, 435 nota di DE SANTIS
Dir. Fall., 2013, 1, 2, 1 nota di DIDONE