Allegato slide lezione del 14.04.2015
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Cass. civ. Sez. I, 29/01/2015, n. 1726 T.L. c. Costruzioni & Progetti s.r.l. CONCORDATO Omologazione in genere PREVENTIVO In tema di concordato preventivo , spetta al giudice, in ogni fase del procedimento di omologazione, il controllo di legalità della proposta e dunque, fra l'altro, l'accertamento della compatibilità delle sue modalità di attuazione con le norme giuridiche vigenti, nel quale si estrinseca la nozione di " fattibilità giuridica" del piano. Quest'ultima costituisce pertanto imprescindibile condizione di ammissibilità al concordato , la cui mancanza, comportando l'impossibilità di dare esecuzione alla proposta, può e deve essere rilevata dal giudice d'ufficio, indipendentemente dalle eventuali preclusioni già verificatesi a carico delle parti (Nel caso di specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la pronuncia impugnata in accoglimento del quarto motivo di ricorso proposto da due creditori, i quali lamentavano che la corte del merito - la quale aveva respinto il reclamo avverso il provvedimento di omologazione avesse omesso di pronunciare sulla questione concernente la fattibilità giuridica del concordato, ritenendone erroneamente precluso l'esame solo perchè tardivamente sollevata). FONTI Massima redazionale, 2015 Cass. civ. Sez. I, 14/01/2015, n. 495 E. Holding s.n.c. DiAn. e Pi.An.Be. & c. c. Fallimento E. Holding s.n.c. DiAn. e Pi.An.Be. & c. CONCORDATO PREVENTIVO Concordato preventivo in genere Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato preventivo, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. La valutazione demandata al tribunale, infatti, non è di "secondo grado", ovvero limitata all'esame della motivazione dell'attestazione. FONTI Massima redazionale, 2015 Trib. Palermo, 31/10/2014 CONCORDATO PREVENTIVO Concordato preventivo in genere Ai fini della valutazione della fattibilità giuridica del concordato preventivo è rilevante che esso preveda il riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti; pur non esistendo una norma che fissi in modo preciso il limite temporale di durata della procedura concordataria, con specifico riferimento alla fase di attuazione del piano di risanamento della crisi d'impresa, si deve procedere mediante interpretazione analogica all'applicazione dell'art. 2-bis L. n. 89/2001 che fissa in sei anni la durata della procedura di esecuzione concorsuale, anche alla stregua della giurisprudenza della Suprema Corte che aveva quantificato in sette anni la durata di una procedura concorsuale particolarmente complessa, con la conseguenza che il limite in cui deve essere ragionevolmente attuato il piano concordatario va stabilito in tre o, comunque, cinque anni. FONTI Fallimento, 2015, 2, 237 Cass. civ. Sez. I, 17/10/2014, n. 22045 Co.&Be. S.p.A. c. Fallimento della Co.&Be. S.p.A. in liquidazione e altri CONCORDATO PREVENTIVO Concordato preventivo in genere In tema di concordato preventivo , compete al tribunale il potere-dovere di rilevare eventuali carenze informative della documentazione sottoposta al suo esame, ovvero incongruenze o contraddizioni emergenti dal piano e dalla relazione del professionista attestatore, dovendo esso procedere, ai fini della ammissione alla procedura, ad una delibazione in ordine alla correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte a sostegno del giudizio di fattibilità del piano medesimo, nonché in ordine alla coerenza complessiva delle conclusioni finali prospettate, alla possibilità giuridica di dare esecuzione alla proposta di concordato o all'inidoneità prima facie della stessa a soddisfare in qualche misura i crediti rappresentati, nel rispetto dei termini di adempimento previsti. In particolare, tale delibazione si configura come un momento imprescindibile del controllo demandato al tribunale tanto ai fini dell'ammissione alla procedura, quanto ai fini dell'omologazione e della revoca, il quale non è limitato alla completezza ed alla congruità logica della relazione del professionista, ma si estende alla fattibilità giuridica della proposta, la cui valutazione implica un giudizio in ordine alla compatibilità delle relative modalità di attuazione con norme inderogabili e con la causa concreta dell'accordo, avente come finalità il superamento della situazione di crisi dell'imprenditore ed il riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti. FONTI Massima redazionale, 2014 Trib. Reggio Emilia Decreto, 11/08/2014 Edilotto S.r.l. CONCORDATO PREVENTIVO Concordato preventivo in genere In sede di omologazione del concordato preventivo il tribunale ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato , il quale si estrinseca mediante il controllo di legalità sui singoli atti in cui si articola la procedura, la delibazione in ordine alla correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano e la valutazione della effettiva idoneità di quest'ultimo ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura. FONTI Fallimento, 2015, 1, 111 Trib. Monza Decreto, 11/07/2014 Campisa S.r.l. CONCORDATO Omologazione in genere PREVENTIVO . In sede di omologa del concordato il Tribunale può accertare incidentalmente la natura privilegiata o chirografaria di un credito allo scopo di consentire il corretto calcolo delle maggioranze o di valutare la fattibilità economica del concordato. FONTI Fallimento, 2014, 11, 1237 Cass. civ. Sez. I, 23/05/2014, n. 11497 (rv. 631403) Cooptur Societa Cooperativa Turistica Costa del Sole Arl c. Cns - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa e altri CONCORDATO PREVENTIVO Concordato preventivo in genere FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - Concordato preventivo Ammissione - Condizioni - Verifica della fattibilità - Controllo sulla fattibilità giuridica Ammissibilità - Controllo sulla fattibilità economica - Limiti - Fattispecie In tema di concordato preventivo , la fattibilità del piano è un presupposto di ammissibilità della proposta sul quale, pertanto, il giudice deve pronunciarsi esercitando un sindacato che consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista. Tuttavia, mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto solo nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole, fermo, ovviamente, il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro voto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto sia l'incapacità della proponente di formalizzare l'acquisto, promessole da terzi, degli immobili su cui si basava il piano concordatario e dei quali assumeva di aver già pagato il prezzo, sia la verosimile mancata formalizzazione delle garanzie promesse da terzi, sia l'inattendibilità della valutazione dei menzionati immobili, collocati in zona agricola). (Cassa con rinvio, App. Campobasso, 11/04/2012) FONTI CED Cassazione, 2014 Cass. civ. Sez. I, 22/05/2014, n. 11423 (rv. 631286) Marvecspharma Services S.r.l. in Liquidazione c. Fall. Marvecspharma Services S.r.l. in Liquidazione e altri CONCORDATO PREVENTIVO Concordato preventivo in genere FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - Concordato preventivo Ammissione - Condizioni - Verifica della fattibilità - Controllo sulla fattibilità giuridica Ammissibilità - Controllo sulla fattibilità economica - Limiti - Fattispecie In tema di concordato preventivo , la fattibilità del piano è un presupposto di ammissibilità della proposta sul quale, pertanto, il giudice deve pronunciarsi esercitando un sindacato che consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista. Tuttavia, mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto solo nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole, fermo, ovviamente, il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro voto (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva espresso dubbi in ordine alla possibilità della società affittuaria dell'azienda della debitrice di produrre risultati imprenditoriali sufficienti ad assicurare il pagamento dei canoni d'affitto occorrenti al soddisfacimento del fabbisogno concordatario). (Cassa con rinvio, App. Milano, 04/07/2011) FONTI CED Cassazione, 2014 Fallimento, 2015, 3, 368 Trib. Ravenna Decreto, 22/05/2014 Gruppo T. S.p.A. CONCORDATO Omologazione in genere PREVENTIVO Può essere omologato il concordato preventivo la cui fattibilità giuridica dipenda dall'apporto di finanza esterna costituita da partecipazioni societarie e beni immobili messi da un terzo a disposizione dei creditori concorsuali, vincolati alla procedura mediante costituzione di un trust di scopo, mediante trascrizione di un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. FONTI Fallimento, 2015, 2, 2013 nota di ANDRETTO Trib. Prato Decreto, 30/04/2014 Styletex S.p.A. CONCORDATO Omologazione in genere PREVENTIVO Nell'ambito del giudizio di omologa del concordato , il tribunale può valutare il rischio di fattibilità di un piano i cui margini di opinabilità e di errore siano talmente ampi da inficiarne la ragionevole tenuta e probabilità di successo. FONTI Fallimento, 2014, 8-9, 952 App. Venezia Decreto, 06/03/2014 Pianta Costruzioni S.a.s. c. Concordato CONCORDATO Omologazione in genere preventivo Pianta Costruzioni S.a.s. e altri PREVENTIVO Nell'ambito del giudizio di omologa del concordato , la valutazione circa l'attendibilità delle perizie di stima del realizzo dell'attivo attiene alla fattibilità economica e non alla fattibilità giuridica della proposta; di conseguenza essa non può essere sindacata dal tribunale essendo demandata in via esclusiva alla valutazione dei creditori che si esprime con la votazione. FONTI Fallimento, 2014, 8-9, 952 Trib. Reggio Emilia Decreto, 27/01/2014 Viesse s.r.l. in liquidazione CONCORDATO PREVENTIVO Concordato preventivo in genere La fattibilità giuridica del piano concordatario proposto da una società in liquidazione deve essere valutata esaminando anche gli atti con i quali i terzi mettono propri beni a disposizione della procedura per la soddisfazione dei creditori sociali. Non può essere omologata l'istanza di concordato preventivo il cui piano preveda la costituzione di un vincolo di destinazione irrevocabile ai sensi dell'art. 2645-ter c.c. da parte di una società terza avente compagine sociale coincidente con quella della proponente, qualora l'interesse meritevole di tutela consista nel facilitare l'accettazione della procedura da parte dei creditori della società proponente, poiché manca l'interesse meritevole di tutela riferibile alla società conferente per la valida costituzione del vincolo, non potendo questo essere individuato esclusivamente nella coincidente titolarità tra le due società. FONTI Trust, 2014, 6, 644 Cass. civ. Sez. I, 25/09/2013, n. 21901 (rv. 627746) Arredamenti Biliardi Db S.r.l. in Liquidazione c. Procura Repubblica Tribunale Pesaro CONCORDATO Omologazione in genere PREVENTIVO FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - Concordato preventivo Deliberazione ed omologazione - In genere - Controllo demandato al tribunale - Oggetto Legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta concordataria - Ammissibilità - Contenuto e momenti di effettuazione - Accertamento della fattibilità economica e della convenienza dell'accordo della proposta - Esclusione - Causa concreta del piano - Rilevanza - Fattispecie In tema di concordato preventivo , il giudice deve controllare la legittimità del giudizio di fattibilità della proposta concordataria, competendo, invece, esclusivamente ai creditori la valutazione afferente la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo, da effettuarsi in tutte le fasi in cui si articola la procedura, si attua verificandosene l'effettiva realizzabilità della causa concreta, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, priva di contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato, da un lato, al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, e dall'altro, all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori. (Nella specie, relativa ad un concordato con cessione dei beni, la S.C. ha confermato il decreto impugnato la cui prognosi negativa in ordine all'esito della nuova proposta concordataria si fondava sulla ritenuta manifesta inadeguatezza ed illogicità della relazione dell'attestatore, che aveva omesso di spiegare perché un piano, fondato sulla cessione dei beni agli stessi soggetti che non erano stati in grado di acquistarli nel corso di un precedente concordato, potesse trovare realizzazione pochi mesi dopo l'esito negativo di quest'ultimo). (Rigetta, Trib. Pesaro, 17/09/2012) FONTI CED Cassazione, 2013 Fallimento, 2014, 5, 595 Cass. civ. Sez. Unite, 23/01/2013, n. 1521 I. s.a.s. c. Fallimento I. s.a.s. di R. & C. e altri CONCORDATO PREVENTIVO Concordato preventivo in genere Premesso che la fattibilità del piano di concordato non deve essere confusa con la convenienza della proposta (vale a dire con il giudizio di merito certamente sottratto al tribunale e riservato ai creditori), occorre precisare che la fattibilità, intesa come una prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati, implica una ulteriore distinzione tra fattibilità giuridica e fattibilità economica. La verifica della fattibilità giuridica spetta sicuramente al giudice, il quale dovrà esprimere un giudizio negativo sull'ammissibilità della proposta quando le sue modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili. È, invece, di competenza esclusiva dei creditori il giudizio in ordine alla fattibilità economica del concordato, posto che questa valutazione consiste in un giudizio prognostico che comporta margini di opinabilità e possibilità di errore che si traducono inevitabilmente in un fattore di rischio per i soggetti interessati; è quindi ragionevole, in coerenza con l'impianto generale dell'istituto del concordato preventivo, che di tale rischio si facciano esclusivo carico i creditori. In tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificandosene l'effettiva realizzabilità della causa concreta: quest'ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro. (Rigetta, App. Catanzaro, 07/11/2009) FONTI CED Cassazione, 2013 Corriere Giur., 2013, 5, 633 nota di PAGNI Fallimento, 2013, 10, 1313 Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando tale giudizio escluso dall'attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest'ultima, la quale deve essere intesa come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, ma deve comunque essere finalizzata, da un lato, al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore e, dall'altro, all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori. FONTI Sito Il caso.it, 2013 Fallimento, 2013, 2, 149 nota di FABIANI Fallimento, 2013, 3, 279 nota di DE SANTIS, PAGNI, DI MAJO Corriere del Merito, 2013, 4, 403 nota di TRAVAGLINO Società, 2013, 4, 435 nota di DE SANTIS Dir. Fall., 2013, 1, 2, 1 nota di DIDONE