La pre domanda del concordato preventivo
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La pre domanda del concordato preventivo
Istituto del concordato preventivo di cui all’art. 161, comma 6, L.F. Il presente documento è stato redatto con lo scopo di fornire un preliminare inquadramento in merito ai presupposti, alle caratteristiche ed alle finalità dell’istituto di cui all’art. 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito, la “Legge Fallimentare” o anche “L.F.”), introdotto nella Legge Fallimentare con D. L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con talune modifiche, con la legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito la “Domanda di Pre-Concordato”). Nel presente disciplina Memorandum relativa successivamente, alla vengono viene brevemente Domanda di identificati descritta Concordato alcuni vantaggi la e, e opportunità che, alla luce di tale disciplina, potrebbero derivare dalla presentazione di una Domanda di Pre-Concordato. 1. LA DOMANDA DI PRE-CONCORDATO: LA DISCIPLINA L’art. 161, sesto comma, della Legge Fallimentare consente all'imprenditore domanda di depositare il ricorso contenente la di concordato, unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo medesimo Tale e terzo del art. 161, entro un termine fissato dal giudice. termine deve essere compreso fra sessanta e centoventi giorni. Sul punto è opportuno precisare che, secondo le recenti esperienze, generalmente i vari Tribunali italiani tendono a concedere il termine richiesto, senza particolari motivazioni (salva l’ipotesi di procedimento pre – fallimentare, per cui si applica il termine minimo di 60 giorni). Il concordato preventivo 1 L’art. 161 L.F. prevede, inoltre, la possibilità di ottenere un’ulteriore proroga di 60 giorni, oltre il termine già concesso1. Decorso tale termine, possono presentarsi tre differenti alternative: 1. l’imprenditore presenta la proposta, il piano e la documentazione di Concordato Preventivo di cui ai commi secondo e terzo, art. 161L.F.; 2. l’imprenditore decide di presentare domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti raggiunto nelle more con i creditori, ai sensi dell'art. 182-bis, primo comma L.F., dunque, “sostituendo” al concordato questa diversa forma di soluzione della crisi di impresa. 3. Il debitore non provvede al deposito dell’ulteriore documentazione richiesta ai fini dell’ammissione alla procedura di Concordato Preventivo (ovvero l’Accordo di Ristrutturazione dei Debiti). In tal caso la proposta di pre concordato verrà dichiarata inammissibile, a norma del secondo comma dell’art. 162 della Legge Fallimentare2, dal Tribunale il quale, su istanza del creditore o del Pubblico Ministero e, previa verifica della sussistenza dei presupposti di legge, può dichiarare il fallimento del debitore. 1 Inoltre, dopo il deposito del piano completo, il Tribunale, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 162, comma primo, può concedere al debitore “… un termine non superiore a giorni quindici per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti”. Il decreto che concede tale ulteriore termine sarà emesso dopo la convocazione delle parti che, mediamente, avviene nell’arco temporale di 15/30 giorni dal deposito. Dunque, il debitore può fruire complessivamente di ulteriori 30/45 giorni rispetto al termine ultimo concesso (anche nell’ipotesi di ottenimento di ulteriori 60 giorni) 2 La dichiarazione di inammissibilità comporterebbe l’impossibilità di presentare una nuova domanda di concordato preventivo “in bianco”. L’art. 161, comma IX, L.F. prevede espressamente l’inammissibilità della c.d. pre – domanda, qualora il proponente “nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma [VI, art. 161 L.F.]”. Ciò, ovviamente, non preclude la possibilità, qualora non siano pendenti istanze di fallimento, di presentare un’istanza per l’ammissione alla procedura di Concordato Preventivo, completa di tutti gli allegati previsti dalla legge, ai sensi degli artt. 160 e ss. L.F.. Il concordato preventivo 2 In proposito, appare opportuno precisare che, nella prassi, raramente un creditore o il PM chiedono il fallimento del debitore che ha già proposto il concordato. Gli stessi, ragionevolmente attenderanno il piano completo per valutarne la convenienza rispetto all’alternativa del fallimento. 2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ E CONSIDERAZIONI ALLA LUCE DELLE RECENTI ESPERIENZE Per quanto Domanda normativo concerne di i presupposti Pre- Concordato, non prevede che si di ammissibilità segnala debba che essere il della dettato depositato, unitamente al ricorso, alcun documento a pena di inammissibilità, ad eccezione dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; pertanto, deve ritenersi che la Domanda di Pre-Concordato priva di alcun documento accompagnatorio, sia, in sé, legittima. La possibilità di presentare, dunque, di ritenere ammissibile, una domanda di concordato preventivo “in bianco”, trova conferma nelle linee guida adottate lo scorso settembre dal Tribunale di Milano. In tale documento, si legge espressamente che “La domanda di pre-concordato può essere accolta anche se formulata nel modo più semplice, con il suo contenuto minimo, ma almeno alla condizione che il debitore richieda espressamente la concessione del termine per effettuare le successive produzioni, in mancanza di che resterebbe il dubbio che si tratti di domanda di concordato definitiva (e inammissibile per difetto di prova sui relativi presupposti di ammissibilità). Sono peraltro sempre possibili integrazioni istruttorie. ……….del resto alla scadenza del termine il debitore può liberamente decidere di depositare o un concordato preventivo o invece un Accordo di Ristrutturazione dei debiti e ciò dimostra quanto sia superfluo chiedere che sia indicato prima il contenuto di ciò che può essere oggetto di una successiva ben diversa determinazione”. Il concordato preventivo 3 Il Tribunale dovrà verificare: a) la propria competenza ex articoli 9 e 161 della Legge Fallimentare; b) la regolarità sussistenza formale della domanda, accertando la dei necessari poteri in capo al soggetto che l’ha sottoscritta ed eventualmente acquisendo le relative delibere assembleari; c) che nel biennio precedente l’imprenditore non abbia presentato analoga domanda senza esito positivo, di modo che sia rispettato il requisito di cui all’art. 161, nono comma, della Legge Fallimentare. 3. LA PROTEZIONE DELL’IMPRESA: IL C.D. AUTOMATIC STAY La Domanda di Pre-Concordato costituisce una novità di assoluto rilievo, che mostra inequivocabilmente il favor del legislatore per gli strumenti di soluzione concordata della crisi di impresa. La ratio sottostante a tale disposizione è da ricercarsi nella volontà di proteggere il patrimonio del debitore dalle aggressioni dei creditori, nelle more della predisposizione del piano, della proposta e di tutta la documentazione richiesta dalla legge. Vengono, infatti, anticipati al momento della pubblicazione del 3 ricorso nel Registro delle Imprese (adempimento da effettuarsi a cura del cancelliere), gli effetti “protettivi dell’impresa”, intesi quale insieme di misure finalizzate ad evitare che, nelle more della definizione della documentazione da produrre da parte del debitore con riferimento alla relativa procedura di soluzione della crisi. iniziare I creditori di detto debitore non possono o proseguire azioni esecutive o cautelari, acquisire diritti di prelazione sui beni aziendali.. Dalla data di pubblicazione della Domanda di Pre-Concordato nel Registro delle Imprese, infatti, si verifica lo stallo delle azioni cautelari ed esecutive (cosiddetto 3 Tali effetti deriverebbero dalla pubblicazione del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo nel registro delle imprese competente. Il concordato preventivo 4 “automatic stay”) di cui all’art. 168 Legge Fallimentare4. La volontà del legislatore di favorire in modo ancora più incisivo soluzioni concordate della crisi di impresa, o procedure preconcorsuali, al fine di preservare imprese che hanno i requisiti per risollevarsi dalla crisi è dunque evidente: con la Domanda di Pre-Concordato, il debitore può ottenere l’automatic in mancanza di qualsiasi elemento di stay pur riscontro oggettivo circa l’esistenza, oltre alla fattibilità, del piano di concordato. 4. LA GESTIONE DELL’IMPRESA E I POTERI DEL GIUDICE IN PENDENZA DEL TERMINE Il debitore potrebbe, dunque, usufruire, depositando la Domanda di Pre- Concordato, alquanto lunga di una moratoria – potenzialmente - mantenendo la facoltà di compiere gli atti di ordinaria amministrazione, ai sensi dell’art. 161, settimo comma, della Legge Fallimentare. Infatti, in forza della citata disposizione, il debitore conserva, anche dopo il deposito della Domanda di Pre-Concordato, la gestione dell’impresa, non verificandosi alcuno spossessamento dei relativi beni. Potrà compiere liberamente gli atti di ordinaria amministrazione ed accedere al compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale. In particolare, per quanto concerne la gestione ordinaria dell’impresa, stando alla lettera della norma, qualunque atto di ordinaria amministrazione può essere legittimamente compiuto dal debitore, senza necessità della previa autorizzazione del Tribunale5. 4 Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 168 l.f. : ”dalla data di presentazione del ricorso …. i creditori per causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore…” 5 Secondo un’interpretazione più prudente del disposto normativo, il debitore dovrebbe adottare la necessaria cautela nei casi in cui l’ordinaria gestione possa peggiorare le aspettative di soddisfazione delle ragioni dei creditori. Il concordato preventivo 5 Per quanto concerne, invece, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione, gli stessi possono essere compiuti dal debitore, successivamente al deposito della Domanda di Pre-Concordato, solo previa autorizzazione del Tribunale, che può, peraltro, assumere sommarie informazioni al riguardo. La parola chiave dell’intera previsione sta nell’aggettivo “urgenti” riferitoagli atti di straordinaria amministrazione. Non tutti gli atti aventi carattere “straordinario”, infatti, sono autorizzabili durante il pre-concordato, ma solo quelli urgenti, ovvero caratterizzati da uno “stato di necessità”, dunque, il cui compimento non è differibile sino alla fase successiva dell’apertura formale della procedura. Per quanto concerne, invece, il carattere di straordinarietà dell’atto, esso “dipende dalla sua idoneità ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori, in quanto ne determina la riduzione, ovvero lo grava di vincoli e di pesi cui non corrisponde l’acquisizione di utilità reali prevalenti su questi ultimi” (Così il Tribunale di Terni con il recente decreto del 12.10.2012). 5. L’UTILIZZO DELLE LINEE DI CREDITO AUTOLIQUIDANTI Appare opportuno, in tale sede, esaminare, seppure brevemente, la sorte delle linee di credito auto liquidanti in essere alla data di presentazione della Domanda di Pre-Concordato. Per quanto concerne la natura di tale operazione, è senz’altro da escludere che le operazioni di anticipo o sconto fatture presso istituti bancari o di factoring, già in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, configurino atti di straordinaria amministrazione e, come tali, soggetti ad autorizzazione. E’ quanto statuito anche dal Tribunale di Terni nel citato decreto del 12.10.2012, richiamando uno specifico precedente di legittimità, maturato ante riforma, sull’analoga questione implicata dall’art. 167 L.F. (Cass. Civile sez. I, Il concordato preventivo 6 20-10-2005, n. 20291): “ ..le operazioni di anticipo o sconto fatture … già in corso di esecuzione alla data di deposito dei ricorsi, configurano atti di ordinaria amministrazione … anche perché si tratta delle operazioni più diffuse nelle prassi commerciali …”. Dunque, nessuna autorizzazione si renderà necessaria per l’utilizzo delle linee di credito auto liquidanti. 6. LA PREDEDUCIBILITÀ Mentre per il compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione, la nuova disposizione richiede la preventiva autorizzazione del Tribunale, tale autorizzazione non viene richiesta per gli atti di ordinaria amministrazione i quali, pertanto, possono essere posti in essere a seguito del deposito del ricorso, con la conseguenza che, eventuali crediti derivanti da tali atti legalmente compiuti beneficiano della prededucibilità a norma dell’art. 111 L.F.6 Dunque, in ipotesi di successivo fallimento, le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo (ovvero generate dall’attività aziendale, in caso di concordato in continuità) sono erogate con precedenza ai prededucibili e poi agli altri creditori (prelatizi, chirografari … - cfr. art. 111 L.F.). E’ stato, quindi, chiarito che i summenzionati crediti, sorti successivamente al deposito della Domanda di Pre-Concordato, godono del trattamento in prededuzione. Tuttavia dovrà trattarsi di crediti sorti in base ad atti “legalmente compiuti”, ossia quegli atti compiuti dal debitore in maniera conforme a quanto disposto dalla legge. I giudici di molti Tribunali, nei decreti di ammissione a Concordato Preventivo e fissazione del termine, ad abundantiam, lo precisano quasi sempre, così fugando qualsiasi perplessità. 6 L’art. 161, settimo comma, della Legge Fallimentare, prevede che “i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell’art. 111”. Il concordato preventivo 7 Si segnala, inoltre, che l’art. 182-quinquies, primo e secondo comma, L.F., ha previsto la possibilità per il debitore che presenta una Domanda di Pre-Concordato, di chiedere al Tribunale, ovvero contestualmente successivamente, in alla presentazione pendenza della stessa, del termine dilatorio, l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, anche individuati solo per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di negoziazione, se un professionista designato dal debitore e in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d), L.F. “verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa sino all’omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori”. Ai sensi del terzo comma dell’art. 182-quinquies L.F., inoltre, ilTribunale può autorizzare la concessione di pegno o ipoteca a garanzia dei predetti finanziamenti. Il legislatore, attraverso questa previsione, ha, dunque, inteso assicurare al debitore la possibilità di ottenere finanziamenti prededucibili per poter mantenere l’operatività aziendale. Sempre in un’ottica di preservazione dell’operatività aziendale, in caso di proposta concordataria con continuità, ai sensi dell’art. 186-bis L.F., tali finanziamenti, ove sussistano i presupposti di cui all’art. 182-quinquies, quarto comma, L.F.7, potrebbero anche essere utilizzati per il pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi. 7 Ai sensi del quarto comma dell’art. 182-quinquies L.F.:“Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuita' aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, puo' chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attivita' di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non e' necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori”. Il concordato preventivo 8 Si osserva, da ultimo, che i finanziamenti effettuati dai soci nel corso della procedura di concordato preventivo non solo non sono postergati, in deroga agli artt. 2467 e 2597-quinquies cod. civ., ma sono prededucibili ai sensi dell’art. 111 L.F. fino a concorrenza dell’80% del rispettivo ammontare. 7. GLI OBBLIGHI INFORMATIVI Proprio per l’ampia tutela concessa al debitore e per l’elevata autonomia gestionale che gli viene riconosciuta anche in pendenza del termine, la Legge Fallimentare prevede, ai sensi dell’art. 161, ottavo comma, che il Tribunale possa – oltre a instaurare vere e proprie attività istruttorie – disporre a carico del debitore obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che lo stesso debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato. Al Tribunale è lasciato ampio potere di stabilire sia la periodicità, che il contenuto degli quindi dalla periodica predisposizione di relazioni spaziare obblighi informativi, informative di contenuto più o meno analitico, che a potranno report di carattere più specifico (sulle operazioni industriali compiute, su quelle finanziarie, ecc.). Da un primo esame dei provvedimenti adottati, risulta che gli obblighi informativi disposti dai vari Tribunali italiani, generalmente prevedono il deposito, solitamente con cadenza mensile, di una relazione economico – finanziaria aggiornata, di un prospetto delle operazioni, attive e passive, compiute nel periodo, relative alla ordinaria amministrazione dell’attività aziendale, nonché di un rendiconto che illustri l’andamento finanziario del periodo, ecc….. Soltanto nei casi di maggiore complessità, può essere prevista la nomina di ausiliari del giudice con il compito di coadiuvare quest’ultimo nelle operazioni di controllo. Il concordato preventivo 9 8. I CONTRATTI PENDENTI La disciplina del concordato preventivo è sempre stata sprovvista di una disciplina sui contratti pendenti; pertanto, in presenza di un contratto ineseguito, in tutto o in parte, da ambedue i contraenti, si discuteva in dottrina e giurisprudenza circa la disciplina applicabile e, in particolare, circa la possibilità che l’esecuzione di tale contratto restasse sospesa ex art. 72 della Legge Fallimentare, ovvero lo stesso potesse essere sciolto o dovesse essere sempre eseguito oppure, infine, dovesse essere considerato come un atto di straordinaria amministrazione tale da richiedere l’autorizzazione del giudice, ai sensi dell’art. 167 della Legge Fallimentare. Il nuovo art. 186-bis della Legge fallimentare (concordato in continuità), al terzo comma, ha risolto la questione prevedendo “che i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell’apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari”. Inoltre, l’art. 169-bis L.F., dispone “che il debitore può chiedere……. che il Tribunale lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione…… in tali casi il contraente ha diritto ad un indennizzo per risarcimento del danno …..e tale credito è soddisfatto come credito chirografario”. Tale norma non si applica ai contratti di lavoro subordinato, ma in ipotesi di concordato preventivo si applicano ammortizzatori sociali specifici ed il dialogo con le OO.SS. diventa molto più agevole rispetto ad un’azienda in normale attività. Concludendo, quindi, mentre l’azienda può sciogliersi dai contratti cheritiene “dannosi”, nessuno può chiedere la risoluzione dei contratti per effetto dell’accesso al concordato preventivo e le eventuali clausole, talvolta presenti, che prevedono lo scioglimento automatico in caso di procedura concorsuale, sono nulle. Il concordato preventivo 10 9. RIDUZIONE O PERDITA DEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ IN CRISI In virtù del disposto del nuovo art. 182-sexies della L.F., dalla data di deposito della domanda di Concordato Preventivo, anche a norma del novellato sesto comma dell’art. 161 L.F., e sino alla omologazione, non trovano applicazione alcune previsioni dettate in tema di riduzione del Capitale per perdite e di riduzione del Capitale Sociale al di sotto del minimo legale. La nuova predetto norma precisa, lassotemporale, inoltre, non che, in troveranno pendenza applicazione del le cause di scioglimento previste per il caso di riduzione del Capitale Sociale al di sotto del minimo legale. La citata disposizione chiarisce, da ultimo, che a seguito della riduzione del Capitale Sociale, e sino all’avvio del risanamento, gli Amministratori sono tenuti a gestire la società al solo fine di conservare l’integrità ed il valore del Patrimonio sociale, trovando applicazione l’art. 2486 c.c. il quale, peraltro, prevede una responsabilità personale e solidale degli Amministratori per i danni arrecati ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, in ragione di atti, ovvero omissioni, compiuti in violazione del dovere loro imposto ai sensi della citata norma. Una volta avviato il piano di risanamento, gli Amministratori non sono piùsoggetti, quindi, all’obbligo, ed alla responsabilità di cui all’art. 2486 c.c. la cui applicazione, condivisibile in un’ottica liquidatoria, sarebbe controproducente nell’ambito di un’operazione volta al risanamento dell’impresa. “Il Legislatore, con tali disposizioni, mira a conservare la continuità aziendale ma non intende introdurre aree di impunità; infatti, ai sensi del secondo comma dell’art. 182-sexies, permane la responsabilità degli Amministratori, ex art. 2486 c.c., per le violazioni già compiute dell’obbligo di gestione conservativa del patrimonio”(cfr. Jachia IL FALLIMENTARISTA). In conclusione, il secondo comma dell’art. 182-sexies non poteva essere più esplicito in ordine alla responsabilità di chi ha Il concordato preventivo 11 amministrato l’impresa dal momento in cui si è determinata la perdita superiore ad un terzo del capitale sociale rispetto al Patrimonio Netto, perché in tale norma si afferma che resta ferma, per il periodo anteriore al deposito della domanda di concordato, l’applicazione dell’art. 2486 c.c. In definitiva, dalle analisi effettuate emergono sempre più elementi che muovono verso l’individuazione di un vero e proprio obbligo, qualora si siano registrate perdite patrimoniali significative, di scegliere tempestivamente se risanare l’impresa o liquidarla. Esiste la responsabilità in capo agli Amministratori per la mancata risoluzione tempestiva negoziata della adozione crisi, di una misura qualora abbiano di invece proseguito l’attività. Per quel che attiene, poi, alle funzioni del Collegio Sindacale, in tema di “Prevenzione ed emersione della crisi”, nelle “Norme di comportamento del Collegio Sindacale nella crisi di impresa”, elaborate dal “Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili”, si sancisce espressamente l’obbligo da parte del Collegio Sindacale, di porre rimedio tempestivamente a fatti idonei a pregiudicare la continuità dell’impresa. 10. TRIBUNALI COMPETENTI IN CASO DI PRESENTAZIONE DI UN CONCORDATO DI GRUPPO In merito alla individuazione del Tribunale o dei Tribunali competenti, nel caso di società appartenenti al medesimo gruppo, ma aventi sede in comuni diversi, occorre fare delle riflessioni sull’opportunità di adire un unico Tribunale. In merito assenza al di tema dei “gruppi normeespresse di nella imprese” legge in crisi, in fallimentare, la giurisprudenza e la dottrina si sono, piuttosto uniformemente, orientate nel senso di preferire una gestione unitaria delle crisi o insolvenze di più soggetti facenti parte di un gruppo. Anche prima della riforma fallimentare del 2005, diversi Tribunali (Crotone, Il concordato preventivo Firenze, presso Ivrea, 12 Messina, Perugia, Roma, Terni e Pavia), si è affermata la necessità di realizzare procedure di Concordato Preventivo di “gruppo”. Nel medesimo senso si è orientata la dottrina che esprime il seguente concetto: “posto che non è possibile confondere le masse attive e passive delle varie società del gruppo, un concreto contemperamento degli interessi dei creditori delle diverse società può esprimersi attraverso una trattazione sostanzialmente unitaria delle procedure ed una distribuzione temporale degli incombenti delle procedure (adunanza dei creditori, giudizio di omologazione, ecc..), in modo che la sorte di un concordato possa ragionevolmente dipendere dall’esito del procedimento collegato”. (così Fabiani, “Il gruppo di imprese nella sentenza di omologazione del Concordato Preventivo”). Un orientamento Roma, giurisprudenziale 16 dicembre 1997), (ex ha multis Tribunale di “attesi gli sancito: indissolubili collegamenti tra le diverse società, l’addivenire a separate procedure sarebbe dannoso sia per le società istanti che per i loro creditori, per cui dovrà essere il Tribunale della controllante a valutare la proposta di concordato nella sua complessità, pur nel rispetto delle rispettive autonomie societarie”. Inoltre, recente giurisprudenza (Tribunale di Bergamo, 18-112009; Tribunale di Roma, 14-11-2012, Tribunale di Benevento, 19-10-2011, Tribunale di Asti, 24-09-2012), ha contribuito a rafforzare ed ampliare il concetto di “gruppo”, “attraendo” procedure – pur distinte - del medesimo gruppo sotto la competenza del medesimo Tribunale, in sostanza dell’“impresa madre”. In particolare, l’ammissibilità il di Tribunale di Asti ha un Concordato Preventivo valutato di gruppo osservando che: “nulla osta a che ciascuna società riferimento Il concordato preventivo faccia ad un piano unitario ed a una proposta unitaria 13 che sia rivolta a tutti i creditori delle tre società, salvo poi la separazione di ciascuna massa e l’approvazione separata da parte dei creditori di ciascuna società”. 11. VANTAGGI FISCALI Le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti delle imprese a seguito dell’omologazione del concordato preventivo, non sono assoggettate a tassazione a norma dell’art. 88 TUIR. 12. CONSIDERAZIONI FINALI Alla luce della disciplina della Domanda di Pre-Concordato sinteticamente descritta, possono formularsi considerazioni in merito ai vantaggi ed alle alcune opportunità che potrebbero derivare dalla presentazione di una Domanda di Pre-Concordato: a) disponibilità, sino dalla data di pubblicazione del ricorso ex art. 161, sesto comma, L.F., nel Registro delle Imprese, del periodo di “automatic stay”, durante il quale i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della Società, né possono acquistare diritti di prelazione; tenuto conto della circostanza che, a causa dello stato di crisi, si potrebbero determinare o aggravare situazioni di tensione con potrebbe i creditori, rappresentare inclusi un fornitori, importante l’automatic beneficio; stay anche l’inefficacia di ipoteche giudiziali che dovessero essere iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione del predetto ricorso nel Registro delle Imprese rappresenta un indubbio beneficio conseguibile attraverso la Domanda di Pre-Concordato; b) nell’astratta ovvero possibilità la sospensione, di per ottenere lo scioglimento, non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta, di contratti in corso diversi da quelli indicati nell’art. 169-bis, quarto comma, L.F.: l’astratta possibilità di ottenere lo scioglimento di contratti Il concordato preventivo 14 eccessivamente onerosi per la Società rappresenta un’opportunità da valutare con grande attenzione; c) nell’inapplicabilità, presentazione della a far tempo Domanda di dalla data Pre-Concordato e di sino all’omologazione del concordato preventivo, delle disposizioni che impongono di ridurre il capitale in caso lo stesso sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite ovvero sia sceso al di sotto del minimo legale, ovvero addirittura interamente perduto, e di aumentarlo al fine di evitare lo scioglimento della Società; in concreto, quindi, la Società non si troverebbe, sino all’omologa del concordato preventivo, nella condizione di dover ridurre il capitale ovvero a ridurlo e poi aumentarlo, al fine di evitare il verificarsi di una causa di scioglimento della Società medesima; d) nella astratta possibilità di ottenere l’autorizzazione all’erogazione di finanziamenti prededucibili, ai sensi dell’art. 182-quinquies, primo, secondo e terzo comma, L. F., anche assistiti da pegno o ipoteca, o anche di finanziamenti da parte di soci, prededucibili fino all’80% del loro ammontare, da utilizzarsi, eventualmente, previa autorizzazione ai sensi dell’art. 182-quinquies, quarto comma, L.F., anche per il pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi. Il concordato preventivo 15