La pre domanda del concordato preventivo

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La pre domanda del concordato preventivo
Istituto del concordato preventivo di cui all’art. 161,
comma 6, L.F.
Il presente documento è stato redatto con lo scopo di fornire un
preliminare
inquadramento
in
merito
ai
presupposti,
alle
caratteristiche ed alle finalità dell’istituto di cui all’art. 161, sesto
comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito, la “Legge
Fallimentare”
o
anche
“L.F.”),
introdotto
nella
Legge
Fallimentare con D. L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in
legge, con talune modifiche, con la legge 7 agosto 2012, n. 134
(di seguito la “Domanda di Pre-Concordato”).
Nel
presente
disciplina
Memorandum
relativa
successivamente,
alla
vengono
viene
brevemente
Domanda
di
identificati
descritta
Concordato
alcuni
vantaggi
la
e,
e
opportunità che, alla luce di tale disciplina, potrebbero derivare
dalla presentazione di una Domanda di Pre-Concordato.
1. LA DOMANDA DI PRE-CONCORDATO: LA DISCIPLINA
L’art. 161, sesto comma, della Legge Fallimentare consente
all'imprenditore
domanda
di
depositare
il
ricorso
contenente
la
di concordato, unitamente ai bilanci relativi agli ultimi
tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la
documentazione di cui ai commi secondo
medesimo
Tale
e
terzo
del
art. 161, entro un termine fissato dal giudice.
termine
deve
essere
compreso
fra
sessanta
e
centoventi giorni.
Sul punto è opportuno precisare che, secondo le recenti
esperienze, generalmente i vari Tribunali italiani tendono a
concedere
il
termine richiesto, senza particolari motivazioni
(salva l’ipotesi di procedimento pre – fallimentare, per cui si
applica il termine minimo di 60 giorni).
Il concordato preventivo
1
L’art. 161 L.F. prevede,
inoltre,
la possibilità
di ottenere
un’ulteriore proroga di 60 giorni, oltre il termine già concesso1.
Decorso
tale
termine,
possono
presentarsi
tre
differenti
alternative:
1.
l’imprenditore
presenta
la
proposta,
il
piano
e
la
documentazione di Concordato Preventivo di cui ai commi
secondo e terzo, art. 161L.F.;
2.
l’imprenditore
decide
di
presentare
domanda
di
omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti
raggiunto nelle more con i creditori, ai sensi dell'art. 182-bis,
primo comma L.F., dunque, “sostituendo” al concordato questa
diversa forma di soluzione della crisi di impresa.
3.
Il debitore non provvede al deposito dell’ulteriore
documentazione richiesta ai fini dell’ammissione alla procedura di
Concordato Preventivo (ovvero l’Accordo di Ristrutturazione dei
Debiti).
In tal caso la proposta di pre concordato verrà dichiarata
inammissibile, a norma del secondo comma dell’art. 162 della
Legge Fallimentare2, dal Tribunale il quale, su istanza del
creditore o del Pubblico
Ministero
e,
previa
verifica
della
sussistenza dei presupposti di legge, può dichiarare il fallimento
del debitore.
1
Inoltre, dopo il deposito del piano completo, il Tribunale, ai sensi e per gli effetti dell’
art. 162, comma primo, può concedere al debitore “… un termine non superiore a giorni
quindici per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti”.
Il decreto che concede tale ulteriore termine sarà emesso dopo la convocazione delle
parti che, mediamente, avviene nell’arco temporale di 15/30 giorni dal deposito.
Dunque, il debitore può fruire complessivamente di ulteriori 30/45 giorni rispetto al
termine ultimo concesso (anche nell’ipotesi di ottenimento di ulteriori 60 giorni)
2
La dichiarazione di inammissibilità comporterebbe l’impossibilità di presentare una
nuova domanda di concordato preventivo “in bianco”. L’art. 161, comma IX, L.F.
prevede espressamente l’inammissibilità della c.d.
pre – domanda, qualora il
proponente “nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del
medesimo comma [VI, art. 161 L.F.]”. Ciò, ovviamente, non preclude la possibilità,
qualora non siano pendenti istanze di fallimento,
di presentare
un’istanza
per
l’ammissione alla procedura di Concordato Preventivo, completa di tutti gli allegati
previsti dalla legge, ai sensi degli artt. 160 e ss. L.F..
Il concordato preventivo
2
In proposito, appare opportuno precisare che, nella prassi,
raramente un creditore o il PM chiedono il fallimento del debitore
che ha già proposto il concordato. Gli stessi, ragionevolmente
attenderanno il piano completo per valutarne la convenienza
rispetto all’alternativa del fallimento.
2. PRESUPPOSTI
DI
AMMISSIBILITÀ
E CONSIDERAZIONI
ALLA
LUCE DELLE RECENTI ESPERIENZE
Per
quanto
Domanda
normativo
concerne
di
i
presupposti
Pre- Concordato,
non
prevede
che
si
di
ammissibilità
segnala
debba
che
essere
il
della
dettato
depositato,
unitamente al ricorso, alcun documento a pena di inammissibilità,
ad eccezione
dei
bilanci relativi agli
ultimi
tre
esercizi;
pertanto, deve ritenersi che la Domanda di Pre-Concordato priva
di alcun documento accompagnatorio, sia, in sé, legittima.
La possibilità di presentare, dunque, di ritenere ammissibile,
una
domanda di concordato preventivo “in bianco”, trova
conferma nelle linee guida adottate lo scorso settembre dal
Tribunale di Milano. In tale documento, si legge espressamente
che
“La
domanda
di
pre-concordato
può
essere accolta
anche se formulata nel modo più semplice, con il suo contenuto
minimo, ma almeno alla condizione che il debitore richieda
espressamente la concessione del termine per effettuare le
successive produzioni, in mancanza di che resterebbe il dubbio
che si tratti di domanda di concordato definitiva (e inammissibile
per difetto di prova sui relativi presupposti di ammissibilità).
Sono peraltro sempre possibili integrazioni istruttorie.
……….del resto alla scadenza del termine il debitore può
liberamente decidere di depositare o un concordato preventivo o
invece un Accordo di Ristrutturazione dei debiti e ciò dimostra
quanto sia superfluo chiedere che sia indicato prima il contenuto
di ciò che può essere oggetto di una successiva ben diversa
determinazione”.
Il concordato preventivo
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Il Tribunale dovrà verificare:
a)
la propria competenza ex articoli 9 e 161 della Legge
Fallimentare;
b)
la
regolarità
sussistenza
formale
della
domanda, accertando
la
dei necessari poteri in capo al soggetto che l’ha
sottoscritta ed eventualmente acquisendo le relative delibere
assembleari;
c)
che nel biennio precedente l’imprenditore non abbia
presentato analoga domanda senza esito positivo, di modo che
sia rispettato il requisito di cui all’art. 161, nono comma, della
Legge Fallimentare.
3. LA PROTEZIONE DELL’IMPRESA: IL C.D. AUTOMATIC STAY
La Domanda di Pre-Concordato costituisce una novità di assoluto
rilievo, che mostra inequivocabilmente il favor del legislatore per
gli strumenti di soluzione concordata della crisi di impresa.
La ratio sottostante a tale disposizione è da ricercarsi nella
volontà di proteggere il patrimonio del debitore dalle aggressioni
dei creditori, nelle more della predisposizione del piano, della
proposta e di tutta la documentazione richiesta dalla legge.
Vengono, infatti, anticipati al momento della pubblicazione del
3
ricorso nel Registro delle Imprese (adempimento da effettuarsi
a cura del cancelliere), gli effetti “protettivi dell’impresa”,
intesi quale insieme di misure finalizzate ad evitare che, nelle
more della definizione della documentazione da produrre da
parte del debitore con riferimento alla relativa procedura di
soluzione della crisi.
iniziare
I creditori di detto debitore non possono
o proseguire azioni esecutive o cautelari, acquisire diritti
di prelazione sui beni aziendali.. Dalla data di pubblicazione della
Domanda di Pre-Concordato nel Registro delle Imprese, infatti, si
verifica lo stallo delle azioni cautelari ed esecutive (cosiddetto
3
Tali effetti deriverebbero dalla pubblicazione del ricorso per l’ammissione alla
procedura di concordato preventivo nel registro delle imprese competente.
Il concordato preventivo
4
“automatic stay”) di cui all’art. 168 Legge Fallimentare4.
La volontà del legislatore di favorire in modo ancora più
incisivo soluzioni concordate della crisi di impresa, o procedure
preconcorsuali, al fine di preservare imprese che hanno i requisiti
per risollevarsi dalla crisi è dunque evidente: con la Domanda di
Pre-Concordato, il debitore può ottenere l’automatic
in
mancanza
di
qualsiasi
elemento
di
stay
pur
riscontro oggettivo
circa l’esistenza, oltre alla fattibilità, del piano di concordato.
4. LA
GESTIONE
DELL’IMPRESA
E
I
POTERI
DEL
GIUDICE
IN
PENDENZA DEL TERMINE
Il debitore potrebbe, dunque, usufruire, depositando la Domanda
di Pre- Concordato,
alquanto
lunga
di
una
moratoria
–
potenzialmente
- mantenendo la facoltà di compiere gli atti
di ordinaria amministrazione, ai sensi dell’art. 161, settimo
comma, della Legge Fallimentare.
Infatti, in forza della citata disposizione, il debitore conserva,
anche dopo il deposito della Domanda di Pre-Concordato, la
gestione dell’impresa, non verificandosi alcuno spossessamento
dei relativi beni. Potrà compiere liberamente gli atti di ordinaria
amministrazione ed accedere al compimento degli atti urgenti di
straordinaria
amministrazione
previa
autorizzazione
del
Tribunale.
In
particolare,
per
quanto
concerne
la gestione
ordinaria
dell’impresa, stando alla lettera della norma, qualunque atto di
ordinaria amministrazione può essere legittimamente compiuto
dal debitore, senza necessità della previa autorizzazione del
Tribunale5.
4
Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 168 l.f. : ”dalla data di presentazione del ricorso
…. i creditori per causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità,
iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore…”
5
Secondo un’interpretazione più prudente del disposto normativo, il debitore
dovrebbe adottare la necessaria cautela nei casi in cui l’ordinaria gestione possa
peggiorare le aspettative di soddisfazione delle ragioni dei creditori.
Il concordato preventivo
5
Per quanto concerne, invece, gli atti urgenti di straordinaria
amministrazione, gli stessi possono essere compiuti dal debitore,
successivamente al deposito della Domanda di Pre-Concordato,
solo previa autorizzazione del Tribunale, che può, peraltro,
assumere sommarie informazioni al riguardo.
La
parola
chiave
dell’intera
previsione
sta
nell’aggettivo
“urgenti” riferitoagli atti di straordinaria amministrazione. Non
tutti gli atti
aventi
carattere “straordinario”, infatti,
sono
autorizzabili durante il pre-concordato, ma solo quelli urgenti,
ovvero caratterizzati da uno “stato di necessità”, dunque, il cui
compimento
non è
differibile
sino
alla
fase successiva
dell’apertura formale della procedura.
Per quanto concerne, invece, il carattere di straordinarietà
dell’atto,
esso
“dipende
dalla
sua
idoneità
ad
incidere
negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la
consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le
ragioni dei creditori, in quanto ne determina la riduzione, ovvero
lo grava di vincoli e di pesi cui non corrisponde l’acquisizione
di utilità reali prevalenti su questi ultimi” (Così il Tribunale di
Terni con il recente decreto del 12.10.2012).
5. L’UTILIZZO DELLE LINEE DI CREDITO AUTOLIQUIDANTI
Appare opportuno, in tale sede, esaminare, seppure brevemente,
la sorte delle linee di credito auto liquidanti in essere alla data di
presentazione della Domanda di Pre-Concordato.
Per quanto concerne la natura di tale operazione, è senz’altro
da escludere che le operazioni di anticipo o sconto fatture presso
istituti bancari o di factoring, già in corso di esecuzione alla data
di
deposito
del
ricorso,
configurino
atti
di
straordinaria
amministrazione e, come tali, soggetti ad autorizzazione.
E’ quanto statuito anche dal Tribunale di Terni nel citato
decreto del 12.10.2012, richiamando uno specifico precedente
di legittimità, maturato ante riforma, sull’analoga questione
implicata dall’art. 167 L.F. (Cass. Civile sez. I,
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20-10-2005, n. 20291): “ ..le operazioni di anticipo o sconto
fatture … già in corso di esecuzione alla data di deposito dei
ricorsi, configurano atti di ordinaria amministrazione … anche
perché
si
tratta
delle
operazioni
più
diffuse
nelle
prassi
commerciali …”.
Dunque, nessuna autorizzazione si renderà necessaria per
l’utilizzo delle linee di credito auto liquidanti.
6. LA PREDEDUCIBILITÀ
Mentre per il compimento degli atti urgenti di straordinaria
amministrazione, la nuova disposizione richiede la preventiva
autorizzazione del Tribunale, tale autorizzazione non viene
richiesta per gli atti di ordinaria amministrazione i quali,
pertanto, possono essere posti in essere a seguito del deposito
del ricorso, con la conseguenza che, eventuali crediti derivanti da
tali atti legalmente compiuti beneficiano della prededucibilità a
norma dell’art. 111 L.F.6
Dunque, in ipotesi di successivo fallimento, le somme ricavate
dalla
liquidazione
dell’attivo
(ovvero
generate
dall’attività
aziendale, in caso di concordato in continuità) sono erogate con
precedenza ai prededucibili e poi agli altri creditori (prelatizi,
chirografari … - cfr. art. 111 L.F.).
E’ stato, quindi, chiarito che i summenzionati crediti, sorti
successivamente al deposito della Domanda di Pre-Concordato,
godono del trattamento in prededuzione. Tuttavia dovrà trattarsi
di crediti sorti in base ad atti “legalmente compiuti”, ossia quegli
atti compiuti dal debitore in maniera conforme a quanto disposto
dalla legge.
I giudici di molti Tribunali, nei decreti di ammissione a
Concordato Preventivo e fissazione del termine, ad abundantiam,
lo precisano quasi sempre, così fugando qualsiasi perplessità.
6
L’art. 161, settimo comma, della Legge Fallimentare, prevede che “i crediti di
terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono
prededucibili ai sensi dell’art. 111”.
Il concordato preventivo
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Si segnala, inoltre, che l’art. 182-quinquies, primo e
secondo comma, L.F., ha previsto la possibilità per il debitore
che presenta una Domanda di Pre-Concordato, di chiedere al
Tribunale,
ovvero
contestualmente
successivamente,
in
alla presentazione
pendenza
della
stessa,
del termine dilatorio,
l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, anche
individuati solo per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di
negoziazione, se un professionista designato dal debitore e in
possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d),
L.F. “verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa
sino
all’omologazione,
attesta
che
tali
finanziamenti
sono
funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori”.
Ai
sensi
del
terzo
comma
dell’art.
182-quinquies
L.F., inoltre, ilTribunale può autorizzare la concessione di pegno
o ipoteca a garanzia dei predetti finanziamenti.
Il legislatore, attraverso questa previsione, ha, dunque, inteso
assicurare al debitore la possibilità di ottenere finanziamenti
prededucibili per poter mantenere l’operatività aziendale.
Sempre in un’ottica di preservazione dell’operatività aziendale, in
caso di proposta concordataria con continuità, ai sensi dell’art.
186-bis L.F., tali finanziamenti, ove sussistano i presupposti di
cui
all’art.
182-quinquies, quarto comma, L.F.7, potrebbero
anche essere utilizzati per il pagamento di crediti anteriori per
prestazioni di beni o servizi.
7
Ai sensi del quarto comma dell’art. 182-quinquies L.F.:“Il debitore che presenta
domanda di ammissione al concordato preventivo con continuita' aziendale, anche ai
sensi dell'articolo
161 sesto comma, puo' chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del
caso
sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un
professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d),
attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attivita' di impresa
e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del
professionista non e' necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza
dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza
obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei
creditori”.
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Si osserva, da ultimo, che i finanziamenti effettuati dai soci nel
corso della procedura di concordato preventivo non solo non
sono postergati, in deroga agli artt. 2467 e 2597-quinquies
cod. civ., ma sono prededucibili ai sensi dell’art. 111 L.F. fino a
concorrenza dell’80% del rispettivo ammontare.
7. GLI OBBLIGHI INFORMATIVI
Proprio per l’ampia tutela concessa al debitore e per l’elevata
autonomia gestionale
che
gli
viene
riconosciuta
anche
in
pendenza del termine, la Legge Fallimentare prevede, ai sensi
dell’art. 161, ottavo comma, che il Tribunale possa – oltre a
instaurare vere e proprie attività istruttorie – disporre a carico
del debitore obblighi informativi periodici, anche relativi alla
gestione finanziaria dell'impresa, che lo stesso debitore deve
assolvere sino alla scadenza del termine fissato.
Al Tribunale è lasciato ampio potere di stabilire sia la periodicità,
che il contenuto
degli
quindi
dalla periodica predisposizione di relazioni
spaziare
obblighi informativi,
informative di contenuto più o meno analitico,
che
a
potranno
report di
carattere più specifico (sulle operazioni industriali compiute,
su quelle finanziarie, ecc.).
Da un primo esame dei provvedimenti adottati, risulta che
gli
obblighi
informativi disposti dai vari Tribunali italiani,
generalmente prevedono il deposito, solitamente con cadenza
mensile, di una relazione economico – finanziaria aggiornata, di
un prospetto delle operazioni, attive e passive, compiute nel
periodo,
relative
alla
ordinaria
amministrazione
dell’attività
aziendale, nonché di un rendiconto che illustri l’andamento
finanziario del periodo, ecc….. Soltanto nei casi di maggiore
complessità, può essere prevista la nomina di ausiliari del giudice
con il compito di coadiuvare quest’ultimo nelle operazioni di
controllo.
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8. I CONTRATTI PENDENTI
La disciplina del concordato preventivo è sempre stata sprovvista
di una disciplina sui contratti pendenti; pertanto, in presenza di
un contratto ineseguito, in tutto o in parte, da ambedue i
contraenti, si discuteva in dottrina e giurisprudenza circa la
disciplina applicabile e, in particolare, circa la possibilità che
l’esecuzione di tale contratto restasse sospesa ex art. 72 della
Legge Fallimentare, ovvero lo stesso potesse essere sciolto o
dovesse essere sempre eseguito oppure, infine, dovesse essere
considerato come un atto di straordinaria amministrazione tale
da richiedere l’autorizzazione del giudice, ai sensi dell’art. 167
della Legge Fallimentare.
Il nuovo art. 186-bis della Legge fallimentare (concordato in
continuità), al terzo comma, ha risolto la questione prevedendo
“che i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del
ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si
risolvono per effetto dell’apertura della procedura. Sono inefficaci
eventuali patti contrari”.
Inoltre, l’art. 169-bis L.F., dispone “che il debitore può
chiedere……. che
il
Tribunale
lo
autorizzi
a
sciogliersi
dai
contratti in corso di esecuzione…… in tali casi il contraente ha
diritto ad un indennizzo per risarcimento del danno …..e tale
credito è soddisfatto come credito chirografario”. Tale norma non
si applica ai contratti di lavoro subordinato, ma in ipotesi di
concordato preventivo si applicano ammortizzatori sociali specifici
ed il dialogo con le OO.SS. diventa molto più agevole rispetto ad
un’azienda in normale attività.
Concludendo, quindi, mentre l’azienda può sciogliersi
dai contratti cheritiene “dannosi”, nessuno può chiedere la
risoluzione dei contratti per effetto dell’accesso al concordato
preventivo
e
le
eventuali
clausole,
talvolta
presenti,
che
prevedono lo scioglimento automatico in caso di procedura
concorsuale, sono nulle.
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9. RIDUZIONE O PERDITA DEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ IN CRISI
In virtù del disposto del nuovo art. 182-sexies della L.F., dalla
data di deposito della domanda di Concordato Preventivo, anche
a norma del novellato sesto comma dell’art. 161 L.F., e sino alla
omologazione, non trovano applicazione alcune previsioni dettate
in tema di riduzione del Capitale per perdite e di riduzione del
Capitale Sociale al di sotto del minimo legale.
La
nuova
predetto
norma
precisa,
lassotemporale,
inoltre,
non
che,
in
troveranno
pendenza
applicazione
del
le
cause di scioglimento previste per il caso di riduzione del
Capitale Sociale al di sotto del minimo legale.
La citata disposizione chiarisce, da ultimo, che a seguito della
riduzione del Capitale Sociale, e sino all’avvio del risanamento,
gli Amministratori sono tenuti a gestire la società al solo fine di
conservare l’integrità ed il valore del Patrimonio sociale, trovando
applicazione l’art. 2486 c.c. il quale, peraltro, prevede una
responsabilità personale e solidale degli Amministratori per i
danni arrecati ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, in ragione di
atti, ovvero omissioni, compiuti in violazione del dovere loro
imposto ai sensi della citata norma.
Una volta avviato il piano di risanamento, gli Amministratori
non sono piùsoggetti, quindi, all’obbligo, ed alla responsabilità di
cui all’art. 2486 c.c. la cui applicazione, condivisibile in un’ottica
liquidatoria,
sarebbe
controproducente
nell’ambito
di
un’operazione volta al risanamento dell’impresa.
“Il Legislatore, con tali disposizioni, mira a conservare la
continuità aziendale ma non intende introdurre aree di impunità;
infatti, ai sensi del secondo comma dell’art. 182-sexies, permane
la responsabilità degli Amministratori, ex art. 2486 c.c., per le
violazioni già compiute dell’obbligo di gestione conservativa del
patrimonio”(cfr. Jachia IL FALLIMENTARISTA).
In conclusione, il secondo comma dell’art. 182-sexies non poteva
essere più esplicito in ordine alla responsabilità di chi ha
Il concordato preventivo
11
amministrato l’impresa dal momento in cui si è determinata
la perdita superiore ad un terzo del capitale sociale rispetto
al Patrimonio Netto, perché in tale norma si afferma che resta
ferma, per il periodo anteriore al deposito della domanda di
concordato, l’applicazione dell’art. 2486 c.c.
In definitiva, dalle analisi effettuate emergono sempre più
elementi che muovono verso l’individuazione di un vero e
proprio obbligo, qualora si siano registrate perdite patrimoniali
significative, di scegliere tempestivamente se risanare l’impresa
o liquidarla. Esiste la responsabilità in capo agli Amministratori
per
la
mancata
risoluzione
tempestiva
negoziata
della
adozione
crisi,
di una misura
qualora
abbiano
di
invece
proseguito l’attività.
Per quel che attiene, poi, alle funzioni del Collegio Sindacale,
in tema di “Prevenzione ed emersione della crisi”, nelle “Norme
di comportamento del Collegio Sindacale nella crisi di impresa”,
elaborate dal “Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili”, si sancisce espressamente l’obbligo da parte
del Collegio Sindacale, di porre rimedio tempestivamente a fatti
idonei a pregiudicare la continuità dell’impresa.
10. TRIBUNALI COMPETENTI IN CASO DI PRESENTAZIONE DI UN
CONCORDATO DI GRUPPO
In merito alla individuazione del Tribunale o dei Tribunali
competenti, nel caso di società appartenenti al medesimo
gruppo, ma aventi sede in comuni diversi, occorre fare delle
riflessioni sull’opportunità di adire un unico Tribunale.
In
merito
assenza
al
di
tema
dei
“gruppi
normeespresse
di
nella
imprese”
legge
in
crisi,
in
fallimentare,
la
giurisprudenza e la dottrina si sono, piuttosto uniformemente,
orientate nel senso di preferire una gestione unitaria delle
crisi o insolvenze di più soggetti facenti parte di un gruppo.
Anche prima della riforma fallimentare del 2005,
diversi
Tribunali (Crotone,
Il concordato preventivo
Firenze,
presso
Ivrea,
12
Messina, Perugia,
Roma,
Terni e
Pavia),
si
è affermata la
necessità di realizzare procedure di Concordato Preventivo di
“gruppo”.
Nel medesimo senso si è orientata la dottrina che esprime il
seguente concetto: “posto che non è possibile confondere le
masse attive e passive delle varie società del gruppo, un
concreto contemperamento degli interessi dei creditori delle
diverse
società
può
esprimersi
attraverso
una
trattazione
sostanzialmente unitaria delle procedure ed una distribuzione
temporale degli
incombenti delle procedure (adunanza dei
creditori, giudizio di omologazione, ecc..), in modo che la sorte di
un concordato possa ragionevolmente dipendere dall’esito del
procedimento collegato”. (così Fabiani, “Il gruppo di imprese
nella sentenza di omologazione del Concordato Preventivo”).
Un
orientamento
Roma,
giurisprudenziale
16 dicembre
1997),
(ex
ha
multis
Tribunale
di
“attesi
gli
sancito:
indissolubili collegamenti tra le diverse società, l’addivenire a
separate procedure sarebbe dannoso sia per le società istanti
che per i loro creditori, per cui dovrà essere il Tribunale della
controllante
a
valutare
la
proposta
di
concordato
nella
sua complessità, pur nel rispetto delle rispettive autonomie
societarie”.
Inoltre, recente giurisprudenza (Tribunale di Bergamo, 18-112009; Tribunale di Roma, 14-11-2012, Tribunale di Benevento,
19-10-2011, Tribunale di Asti, 24-09-2012), ha contribuito a
rafforzare ed ampliare il concetto di “gruppo”, “attraendo”
procedure – pur distinte - del medesimo gruppo sotto la
competenza del medesimo Tribunale, in sostanza dell’“impresa
madre”.
In
particolare,
l’ammissibilità
il
di
Tribunale
di
Asti
ha
un Concordato Preventivo
valutato
di gruppo
osservando che: “nulla osta a che ciascuna società
riferimento
Il concordato preventivo
faccia
ad un piano unitario ed a una proposta unitaria
13
che sia rivolta a tutti i creditori delle tre società, salvo poi la
separazione di ciascuna massa e l’approvazione separata da
parte dei creditori di ciascuna società”.
11. VANTAGGI FISCALI
Le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti delle
imprese a seguito dell’omologazione del concordato preventivo,
non sono assoggettate a tassazione a norma dell’art. 88 TUIR.
12. CONSIDERAZIONI FINALI
Alla luce della disciplina della Domanda di Pre-Concordato
sinteticamente
descritta,
possono
formularsi
considerazioni in merito ai vantaggi ed alle
alcune
opportunità
che
potrebbero derivare dalla presentazione di una Domanda di
Pre-Concordato:
a) disponibilità, sino dalla data di pubblicazione del ricorso ex
art. 161, sesto comma, L.F., nel Registro delle Imprese, del
periodo di “automatic stay”, durante il quale i creditori non
possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul
patrimonio
della
Società, né possono acquistare diritti di
prelazione; tenuto conto della circostanza che, a causa dello
stato di crisi, si potrebbero determinare o aggravare situazioni di
tensione
con
potrebbe
i
creditori,
rappresentare
inclusi
un
fornitori,
importante
l’automatic
beneficio;
stay
anche
l’inefficacia di ipoteche giudiziali che dovessero essere iscritte nei
novanta giorni anteriori alla pubblicazione del predetto ricorso
nel Registro delle Imprese rappresenta un indubbio beneficio
conseguibile attraverso la Domanda di Pre-Concordato;
b) nell’astratta
ovvero
possibilità
la sospensione,
di
per
ottenere
lo
scioglimento,
non più di sessanta giorni,
prorogabili una sola volta, di contratti in corso diversi da quelli
indicati
nell’art.
169-bis,
quarto
comma,
L.F.:
l’astratta
possibilità di ottenere lo scioglimento di contratti
Il concordato preventivo
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eccessivamente
onerosi
per
la
Società
rappresenta
un’opportunità da valutare con grande attenzione;
c)
nell’inapplicabilità,
presentazione
della
a
far
tempo
Domanda
di
dalla
data
Pre-Concordato
e
di
sino
all’omologazione del concordato preventivo, delle disposizioni
che impongono di ridurre il capitale in caso lo stesso
sia
diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite ovvero
sia sceso al di sotto del minimo legale, ovvero addirittura
interamente perduto, e di aumentarlo al fine di evitare lo
scioglimento della
Società; in
concreto, quindi, la
Società
non si troverebbe, sino all’omologa del concordato preventivo,
nella condizione di dover ridurre il capitale ovvero a ridurlo e poi
aumentarlo, al fine di evitare il verificarsi di una causa di
scioglimento della Società medesima;
d)
nella
astratta
possibilità
di
ottenere
l’autorizzazione
all’erogazione di finanziamenti prededucibili, ai sensi dell’art.
182-quinquies, primo, secondo e terzo comma, L. F., anche
assistiti da pegno o ipoteca, o anche di finanziamenti da parte di
soci,
prededucibili
fino
all’80%
del
loro
ammontare,
da
utilizzarsi, eventualmente, previa autorizzazione ai sensi dell’art.
182-quinquies, quarto comma, L.F., anche per il pagamento di
crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi.
Il concordato preventivo
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