apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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N. 15593 / 2013 R.g. Il Tribunale ordinario di Milano Sezione specializzata in materia di impresa in persona del giudice designato Guido VANNICELLI, ha pronunziato la seguente ORDINANZA nonché 671, 670 "e/o" 700 c.p.c. in data 1°/3/2013 da AL CAPOLINEA S.A.S. di Roberto Gagliardi & C. (c.f. 10649380150), elettivamente domiciliata in Milano, corso Europa 22, presso il procuratore e difensore avv. Giorgio SAVIOTTI contro Gianluca LASCALA (c.f. LSCGLC72D22L682H), in proprio e quale legale rappresentante della L.B. s.a.s. di Gianluca LASCALA & C. (c.f. 07480310965), elettivamente domiciliato in Milano, corso di Porta Vittoria 47, presso il procuratore e difensore avv. Mauro C. MARTELLA Sabrina GALLI (c.f. GLLSRN82E68F205R), in proprio e quale legale rappresentante della DONATO 93 s.a.s. di Galli Sabrina e C. (c.f. 10883860156) Adriana BARGIGGIA (c.f. BRGDRN49T61F205N) nonché, quali altri soci accomandanti della DONATO 93 s.a.s., nei confronti di Elena GALLI (c.f. GLLLNE76E67F245N), elettivamente domiciliata in Milano, corso di Porta Vittoria 47, presso il procuratore e difensore avv. Mauro C. MARTELLA, Giovanni GALLI e Luca Marco Simone MONTAGNINI Il giudice designato, letti il ricorso e la memoria dei resistenti costituiti, ed esaminati i documenti prodotti (ivi compresi quelli depositati dai resistenti il 6/5/2013 e ridepositati all'udienza del 10/5/2013), sentiti i procuratori delle parti all’udienza del 10/5/2013, e sciogliendo della riserva assunta in tale sede, 1 http://bit.ly/15MrTwS Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f - Firmato Da: NARDONE MARTINO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2c82 nel procedimento cautelare promosso con ricorso depositato ai sensi degli artt. 669 ter PREMESSO A. che la società ricorrente, socia accomandante al 30% della DONATO 93 s.a.s. di Galli Sabrina & C. che aveva in gestione una edicola nel mezzanino della stazione di San Donato Milanese della linea 3 della Metropolitana Milanese (costituente l'unico cespite aziendale), ha rappresentato: che dopo anni in cui i rendiconti e le dichiarazioni annuali dei redditi avevano espresso valori sempre positivi, l'edicola era stata inopinatamente chiusa nel febbraio del 2011; che convocato dalla commercialista pro tempore della DONATO 93 dr.ssa GUIDO dell'edicola, Roberto GAGLIARDI aveva appreso che la società aveva accumulato nei confronti dell'ATM un debito di circa € 85.000,00 per biglietti e abbonamenti non pagati; che il 21/4/2011 s'era svolta una riunione di tutti i soci (fra i quali, oltre all'accomandataria Sabrina GALLI, la di lei madre e sorella Adriana BARGIGGIA ed Elena GALLI, nonché il marito di quest'ultima Gianluca LASCALA e il padre dell'amministratrice Giovanni GALLI) nel corso della quale1 era stato presentato un rendiconto della situazione debitoria ammontante ad oltre € 340.000,00 complessivi2 (cui doveva probabilmente aggiungersi "un ulteriore credito di ATM di oltre € 500.000,00 non contabilizzato"); che senza alcuna ulteriore comunicazione, Sabrina GALLI (spendendo il nome della DONATO 93) aveva quindi ceduto il 14/7/2011 l'azienda sociale a tale L.B. s.a.s., risultata esse stata costituita pochi giorni prima dell'acquisto dal cognato Gianluca LASCALA e dalla madre Adriana BARGIGGIA, contro un corrispettivo costituito dal solo accollo di debiti della cedente per complessivi € 346.600,003; ha preannunciato: che sarebbe stata esercitata a nome della DONATO 93 s.a.s. azione di responsabilità nei confronti della socia accomandataria Sabrina GALLI, la quale doveva presumersi avesse distratto negli ultimi 5 / 6 mesi di gestione (con la complicità degli altri soci suoi parenti ed affini) tutti i ricavi omettendo il pagamento dei fornitori, 1 2 3 V.ne il verbale al doc. 8 ric. Cfr. doc. 9 ibidem. Cfr. doc. 10 ibidem. 2 http://bit.ly/15MrTwS Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f - Firmato Da: NARDONE MARTINO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2c82 al fine di una rinuncia al diritto statutario di prelazione che consentisse la vendita azione risarcitoria da estendersi, attesa la natura fraudolenta della cessione ed ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., nei confronti sia della L.B. s.a.s. che di Gianluca Lascala e di Adriana BARGIGGIA, e sarebbe inoltre proposta nei confronti sia della DONATO s.a.s. che della L.S. s.a.s. "domanda di nullità / invalidità dell'atto di cessione d'azienda 14-20.07.2011 per esser stato posto in essere in frode alla legge" e in violazione dello statuto sociale, aggirando il diritto di prelazione che sarebbe spettato alla AL CAPOLINEA s.a.s. in caso di cessione delle quote, ad esclusivo e personale vantaggio dei membri della famiglia GALLI e spogliando la DONATO 93 del suo unico asset; ed ha pertanto chiesto disporsi in via cautelare: nei confronti della L.B. s.a.s. il sequestro conservativo o giudiziario dell'intera azienda, e nei confronti di Sabrina GALLI, Gianluca LASCALA e Adriana BARGIGGIA, sequestro conservativo sino alla concorrenza di 600.000 o almeno 400.000 euro corrispondenti al valore dell'azienda ceduta; B. che si sono costituiti (unitamente ad Elena GALLI, contro la quale non sono tuttavia state svolte domande) Gianluca LASCALA e la L.S. s.a.s., rappresentando che la chiusura dell'edicola era stata disposta dalla ATM proprietaria dei locali (la quale aveva altresì posto alla DONATO 93 s.a.s. ed ai suoi soci un ultimatum sino al 26/4/2013 in merito alla prosecuzione dell'attività4), e che nel corso della riunione del 21/4/2011 i soci non avevano raggiunto alcun accordo sulle contrapposte proposte, onde a seguito di trattative personalmente effettuate dal LASCALA con il dr. DE LUCA della Direzione commerciale dell'ATM il rimedio era stato individuato -come da scrittura privata sottoscritta il giorno stesso della cessione5- nella creazione di un nuovo soggetto (la L.B. s.a.s.) che rilevasse i debiti, soprattutto quelli verso ATM, curandone e garantendone il rientro graduale; che quindi con la contestata alienazione di azienda erano stati ceduti dalla DONATO 93 s.a.s. -anche nell'interesse della socia AL CAPOLINEA- sostanzialmente ed esclusivamente debiti, laddove l'indisponibilità manifestata dalla ricorrente a qualsiasi ipotesi prospettata nell'assemblea del 21/4/2011 aveva "fatto ritenere 'Al Capolinea s.a.s.' rinunciataria del diritto di prelazione all'acquisto delle quote degli altri soci"; RITENUTO 4 5 Come effettivamente risulta dalla lettera dell'allora legale di Sabrina GALLI avv. PARISI sub doc. 6 res. Cfr. il doc. 11 res. prodotto il 6 - 10/5/2013. 3 http://bit.ly/15MrTwS Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f - Firmato Da: NARDONE MARTINO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2c82 C. quanto alla dedotta mala gestio di Sabrina GALLI che allo stato il confronto tra dati contabili disomogenei quali i 'conti profitti e perdite' redatti a fini fiscali dalla socia accomandataria (e quindi in termini di mero confronto fra entrate ed uscite)6 e i prospetti dei soli debiti consegnati nel 2011 dall'amministratrice alla socia oggi ricorrente, non consentono ancora di ritenere provato con il grado di verosimiglianza richiesto (anche) in questa sede che la situazione debitoria sia stata come sostenuto da AL CAPOLINEA- il frutto dell'integrale distrazione di ricavi (vendite di giornali e riviste nonchè di biglietti e abbonamenti ATM) perpetrata dalla GALLI nei primi mesi del 2011, non avendo oltretutto la ricorrente prodotto in causa il rendiconto della gestione per tale anno né avendolo richiesto ante causam7 o in via istruttoria; contestate e non potendosi escludere che i debiti di cui alla clausola 3) della cessione di azienda del 14/7/2011 siano invece maturati in un tempo più ampio per ragioni di difficoltà o anche di semplici incapacità gestionali della socia accomandataria, la responsabilità di quest'ultima non può ritenersi pronosticamente accertata, e con essa -tantomeno- la ventilata compartecipazione a tali illeciti da parte di Gianluca LASCALA e Adriana BARGIGGIA; D. quanto alla dedotta invalidità della cessione da DONATO 93 s.a.s alla L.B. s.a.s. nonché più in generale alla natura fraudolenta della complessiva operazione in danno della socia ricorrente, che per stessa deduzione di quest'ultima i debiti per € 364.600,00 il cui accollo in capo alla L.B. s.a.s. ha costituito il corrispettivo della cessione del 14/7/2011 esistono realmente (come confermato, quanto a quelli vantati a vario titolo dal fornitore principale e locatore ATM, dalla scrittura privata transattiva di pari data prodotta in corso di procedimento) ed anzi sarebbero ben maggiori, onde non si vede in qual modo l'aver acquisito un'azienda il cui valore è sostanzialmente negativo (salvo per un ipotetico avviamento di difficile quantificazione, peraltro neppure proposta dalla ricorrente) possa essersi risolto in un danno patrimoniale per la accomandante qui ricorrente del quale debbano rispondere sia Sabrina GALLI (e la madre, accomandante nella L.B. s.a.s.) che Gianluca LASCALA, fra l'altro espostosi personalmente con l'ATM quale socio illimitatamente responsabile della L.B. acquirente; 6 Cfr. docc. 4 - 6 ric. L'ultimo documento prodotto dalla ricorrente, vale a dire la contestazione della cessione di azienda inviata alla GALLI il 24/11/2011, non contiene infatti se non una richiesta di chiarimenti in merito alla quantificazione del debito della DONATO 93 s.a.s. verso ATM (cfr. doc. 13 ric.). 7 4 http://bit.ly/15MrTwS Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f - Firmato Da: NARDONE MARTINO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2c82 che pertanto, in difetto di prova sufficiente delle condotte espressamente dissipative che del resto neppure può condividersi l'equivalenza ipotizzata in ricorso fra cessione dell'azienda e cessione delle quote con violazione del patto di prelazione, atteso che l'alternativa alla cessione dell'azienda al soggetto terzo resosi disponibile (sia pur costituitosi ad hoc in persona di due soci della DONATO 93) sarebbe semmai stata come del resto sostanzialmente sollecitato già nella comunicazione di Sanrina GALLI in data 7/4/20118- o il rilievo da parte della AL CAPOLINEA s.a.s. delle quote di tutti gli altri soci ovvero una offerta di acquisto della azienda ad parte dei GAGLIARDI ad un valore almeno pari al quantitativo di debiti accollatisi dalla L.B. s.a.s., in relazione alle quali ipotesi da un lato è emersa nel corso della riunione del 21/4/2011 l'espressa indisponibilità dei GAGLIARDI9, e dall'altro non consta che questi abbiamo mai effettuato che inoltre la violazione del patto di prelazione, ove mai esistente, avrebbe quale effetto al più il diritto della AL CAPOLINEA s.a.s. ad un risarcimento e non integrerebbe quel ius ad rem sul complesso aziendale che solo potrebbe giustificare il sequestro giudiziario alternativamente richiesto dalla ricorrente; RITENUTO PERTANTO che allo stato ed ex actis, anche a prescindere dalla sospetta tardività della reazione giudiziale dell'accomandante (che ha atteso ad agire oltre due anni dalla manifestazione del dissesto sociale ed oltre un anno e mezzo dall'intervenuta cessione dell'azienda sociale), non può ritenersi pronosticabile l'accoglimento delle domande di merito prospettate nel ricorso né comunque possibile il sequestro giudiziario dell'azienda; che alla reiezione integrale del ricorso non segue alcuna pronuncia sulle spese in relazione sia ai convenuti non costituitisi che a quelli -come Elena GALLI- nei confronti dei quali nessuna domanda era stata proposta, mentre la AL CAPOLINEA s.a.s. dovrà rifondere a Gianluca LASCALA ed alla L.B. s.a.s. le spese di resistenza, liquidabili in complessivi € 2.100,00; P. T. M. visti gli artt. 669 bis e seguenti c. p. c., 1) rigetta integralmente il ricorso cautelare meglio indicato in epigrafe; 2) condanna la AL CAPOLINEA s.a.s. di Roberto Gagliardi & C. a rifondere alla L.B. s.a.s. nonché a Gianluca LASCALA le spese del procedimento, che liquida in complessivi 8 9 Cfr. doc. 4 res. Cfr. doc. 7 ibidem 5 http://bit.ly/15MrTwS Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f - Firmato Da: NARDONE MARTINO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2c82 alcuna concreta manifestazione di intenti od offerta; € 2.100,00, oltre al rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge; 3) manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza. Milano, 10 maggio 2013 Il giudice designato Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f - Firmato Da: NARDONE MARTINO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2c82 (Guido Vannicelli) 6 http://bit.ly/15MrTwS