apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
N. 15593 / 2013
R.g.
Il Tribunale ordinario di Milano
Sezione specializzata in materia di impresa
in persona del giudice designato Guido VANNICELLI,
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
nonché 671, 670 "e/o" 700 c.p.c. in data 1°/3/2013 da
AL CAPOLINEA S.A.S. di Roberto Gagliardi & C. (c.f. 10649380150), elettivamente
domiciliata in Milano, corso Europa 22, presso il procuratore e difensore avv. Giorgio
SAVIOTTI
contro
Gianluca
LASCALA
(c.f.
LSCGLC72D22L682H),
in
proprio
e
quale
legale
rappresentante della L.B. s.a.s. di Gianluca LASCALA & C. (c.f. 07480310965),
elettivamente domiciliato in Milano, corso di Porta Vittoria 47, presso il procuratore e
difensore avv. Mauro C. MARTELLA
Sabrina GALLI (c.f. GLLSRN82E68F205R), in proprio e quale legale rappresentante
della DONATO 93 s.a.s. di Galli Sabrina e C. (c.f. 10883860156)
Adriana BARGIGGIA (c.f. BRGDRN49T61F205N)
nonché, quali altri soci accomandanti della DONATO 93 s.a.s., nei confronti di
Elena GALLI (c.f. GLLLNE76E67F245N), elettivamente domiciliata in Milano, corso di
Porta Vittoria 47, presso il procuratore e difensore avv. Mauro C. MARTELLA,
Giovanni GALLI e
Luca Marco Simone MONTAGNINI
Il giudice designato,
letti il ricorso e la memoria dei resistenti costituiti, ed esaminati i documenti prodotti (ivi
compresi quelli depositati dai resistenti il 6/5/2013 e ridepositati all'udienza del
10/5/2013),
sentiti i procuratori delle parti all’udienza del 10/5/2013, e sciogliendo della riserva
assunta in tale sede,
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Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f - Firmato Da: NARDONE MARTINO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2c82
nel procedimento cautelare promosso con ricorso depositato ai sensi degli artt. 669 ter
PREMESSO
A. che la società ricorrente, socia accomandante al 30% della DONATO 93 s.a.s. di Galli
Sabrina & C. che aveva in gestione una edicola nel mezzanino della stazione di San
Donato Milanese della linea 3 della Metropolitana Milanese (costituente l'unico cespite
aziendale),
ha rappresentato:

che dopo anni in cui i rendiconti e le dichiarazioni annuali dei redditi avevano
espresso valori sempre positivi, l'edicola era stata inopinatamente chiusa nel
febbraio del 2011;

che convocato dalla commercialista pro tempore della DONATO 93 dr.ssa GUIDO
dell'edicola, Roberto GAGLIARDI aveva appreso che la società aveva accumulato
nei confronti dell'ATM un debito di circa € 85.000,00 per biglietti e abbonamenti
non pagati;

che il 21/4/2011 s'era svolta una riunione di tutti i soci (fra i quali, oltre
all'accomandataria Sabrina GALLI, la di lei madre e sorella Adriana BARGIGGIA
ed Elena GALLI, nonché il marito di quest'ultima Gianluca LASCALA e il padre
dell'amministratrice Giovanni GALLI) nel corso della quale1 era stato presentato un
rendiconto della situazione debitoria ammontante ad oltre € 340.000,00
complessivi2 (cui doveva probabilmente aggiungersi "un ulteriore credito di ATM di
oltre € 500.000,00 non contabilizzato");

che senza alcuna ulteriore comunicazione, Sabrina GALLI (spendendo il nome
della DONATO 93) aveva quindi ceduto il 14/7/2011 l'azienda sociale a tale L.B.
s.a.s., risultata esse stata costituita pochi giorni prima dell'acquisto dal cognato
Gianluca LASCALA e dalla madre Adriana BARGIGGIA, contro un corrispettivo
costituito dal solo accollo di debiti della cedente per complessivi € 346.600,003;
ha preannunciato:

che sarebbe stata esercitata a nome della DONATO 93 s.a.s. azione di
responsabilità nei confronti della socia accomandataria Sabrina GALLI, la quale
doveva presumersi avesse distratto negli ultimi 5 / 6 mesi di gestione (con la
complicità degli altri soci suoi parenti ed affini) tutti i ricavi omettendo il pagamento
dei fornitori,
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2
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V.ne il verbale al doc. 8 ric.
Cfr. doc. 9 ibidem.
Cfr. doc. 10 ibidem.
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al fine di una rinuncia al diritto statutario di prelazione che consentisse la vendita

azione risarcitoria da estendersi, attesa la natura fraudolenta della cessione ed ai
sensi dell'art. 2043 cod. civ., nei confronti sia della L.B. s.a.s. che di Gianluca
Lascala e di Adriana BARGIGGIA,

e sarebbe inoltre proposta nei confronti sia della DONATO s.a.s. che della L.S.
s.a.s. "domanda di nullità / invalidità dell'atto di cessione d'azienda 14-20.07.2011
per esser stato posto in essere in frode alla legge" e in violazione dello statuto
sociale, aggirando il diritto di prelazione che sarebbe spettato alla AL CAPOLINEA
s.a.s. in caso di cessione delle quote, ad esclusivo e personale vantaggio dei
membri della famiglia GALLI e spogliando la DONATO 93 del suo unico asset;
ed ha pertanto chiesto disporsi in via cautelare:
nei confronti della L.B. s.a.s. il sequestro conservativo o giudiziario dell'intera
azienda, e

nei confronti di Sabrina GALLI, Gianluca LASCALA e Adriana BARGIGGIA,
sequestro conservativo sino alla concorrenza di 600.000 o almeno 400.000 euro
corrispondenti al valore dell'azienda ceduta;
B. che si sono costituiti (unitamente ad Elena GALLI, contro la quale non sono tuttavia
state svolte domande) Gianluca LASCALA e la L.S. s.a.s., rappresentando che la
chiusura dell'edicola era stata disposta dalla ATM proprietaria dei locali (la quale aveva
altresì posto alla DONATO 93 s.a.s. ed ai suoi soci un ultimatum sino al 26/4/2013 in
merito alla prosecuzione dell'attività4), e che nel corso della riunione del 21/4/2011 i soci
non avevano raggiunto alcun accordo sulle contrapposte proposte, onde a seguito di
trattative personalmente effettuate dal LASCALA con il dr. DE LUCA della Direzione
commerciale dell'ATM
il rimedio era stato individuato -come da scrittura privata
sottoscritta il giorno stesso della cessione5- nella creazione di un nuovo soggetto (la L.B.
s.a.s.) che rilevasse i debiti, soprattutto quelli verso ATM, curandone e garantendone il
rientro graduale;
che quindi con la contestata alienazione di azienda erano stati ceduti dalla DONATO 93
s.a.s.
-anche
nell'interesse
della
socia
AL
CAPOLINEA-
sostanzialmente
ed
esclusivamente debiti, laddove l'indisponibilità manifestata dalla ricorrente a qualsiasi
ipotesi prospettata nell'assemblea del 21/4/2011 aveva "fatto ritenere 'Al Capolinea s.a.s.'
rinunciataria del diritto di prelazione all'acquisto delle quote degli altri soci";
RITENUTO
4
5
Come effettivamente risulta dalla lettera dell'allora legale di Sabrina GALLI avv. PARISI sub doc. 6 res.
Cfr. il doc. 11 res. prodotto il 6 - 10/5/2013.
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
C. quanto alla dedotta mala gestio di Sabrina GALLI
che allo stato il confronto tra dati contabili disomogenei quali i 'conti profitti e perdite'
redatti a fini fiscali dalla socia accomandataria (e quindi in termini di mero confronto fra
entrate ed uscite)6 e i prospetti dei soli debiti consegnati nel 2011 dall'amministratrice alla
socia oggi ricorrente, non consentono ancora di ritenere provato con il grado di
verosimiglianza richiesto (anche) in questa sede che la situazione debitoria sia stata come sostenuto da AL CAPOLINEA- il frutto dell'integrale distrazione di ricavi (vendite di
giornali e riviste nonchè di biglietti e abbonamenti ATM) perpetrata dalla GALLI nei primi
mesi del 2011, non avendo oltretutto la ricorrente prodotto in causa il rendiconto della
gestione per tale anno né avendolo richiesto ante causam7 o in via istruttoria;
contestate e non potendosi escludere che i debiti di cui alla clausola 3) della cessione di
azienda del 14/7/2011 siano invece maturati in un tempo più ampio per ragioni di difficoltà
o anche di semplici incapacità gestionali della socia accomandataria, la responsabilità di
quest'ultima non può ritenersi pronosticamente accertata, e con essa -tantomeno- la
ventilata compartecipazione a tali illeciti da parte di Gianluca LASCALA e Adriana
BARGIGGIA;
D. quanto alla dedotta invalidità della cessione da DONATO 93 s.a.s alla L.B. s.a.s.
nonché più in generale alla natura fraudolenta della complessiva operazione in danno
della socia ricorrente,
che per stessa deduzione di quest'ultima i debiti per € 364.600,00 il cui accollo in capo
alla L.B. s.a.s. ha costituito il corrispettivo della cessione del 14/7/2011 esistono
realmente (come confermato, quanto a quelli vantati a vario titolo dal fornitore principale e
locatore ATM, dalla scrittura privata transattiva di pari data prodotta in corso di
procedimento) ed anzi sarebbero ben maggiori, onde non si vede in qual modo l'aver
acquisito un'azienda il cui valore è sostanzialmente negativo (salvo per un ipotetico
avviamento di difficile quantificazione, peraltro neppure proposta dalla ricorrente) possa
essersi risolto in un danno patrimoniale per la accomandante qui ricorrente del quale
debbano rispondere sia Sabrina GALLI (e la madre, accomandante nella L.B. s.a.s.) che
Gianluca LASCALA, fra l'altro espostosi personalmente con l'ATM quale socio
illimitatamente responsabile della L.B. acquirente;
6
Cfr. docc. 4 - 6 ric.
L'ultimo documento prodotto dalla ricorrente, vale a dire la contestazione della cessione di azienda inviata alla
GALLI il 24/11/2011, non contiene infatti se non una richiesta di chiarimenti in merito alla quantificazione del debito
della DONATO 93 s.a.s. verso ATM (cfr. doc. 13 ric.).
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che pertanto, in difetto di prova sufficiente delle condotte espressamente dissipative
che del resto neppure può condividersi l'equivalenza ipotizzata in ricorso fra cessione
dell'azienda e cessione delle quote con violazione del patto di prelazione, atteso che
l'alternativa alla cessione dell'azienda al soggetto terzo resosi disponibile (sia pur
costituitosi ad hoc in persona di due soci della DONATO 93) sarebbe semmai stata come del resto sostanzialmente sollecitato già nella comunicazione di Sanrina GALLI in
data 7/4/20118- o il rilievo da parte della AL CAPOLINEA s.a.s. delle quote di tutti gli altri
soci ovvero una offerta di acquisto della azienda ad parte dei GAGLIARDI ad un valore
almeno pari al quantitativo di debiti accollatisi dalla L.B. s.a.s., in relazione alle quali
ipotesi da un lato è emersa nel corso della riunione del 21/4/2011 l'espressa
indisponibilità dei GAGLIARDI9, e dall'altro non consta che questi abbiamo mai effettuato
che inoltre la violazione del patto di prelazione, ove mai esistente, avrebbe quale effetto
al più il diritto della AL CAPOLINEA s.a.s. ad un risarcimento e non integrerebbe quel ius
ad rem sul complesso aziendale che solo potrebbe giustificare il sequestro giudiziario
alternativamente richiesto dalla ricorrente;
RITENUTO PERTANTO
che allo stato ed ex actis, anche a prescindere dalla sospetta tardività della reazione
giudiziale dell'accomandante (che ha atteso ad agire oltre due anni dalla manifestazione
del dissesto sociale ed oltre un anno e mezzo dall'intervenuta cessione dell'azienda
sociale), non può ritenersi pronosticabile l'accoglimento delle domande di merito
prospettate nel ricorso né comunque possibile il sequestro giudiziario dell'azienda;
che alla reiezione integrale del ricorso non segue alcuna pronuncia sulle spese in
relazione sia ai convenuti non costituitisi che a quelli -come Elena GALLI- nei confronti
dei quali nessuna domanda era stata proposta, mentre la AL CAPOLINEA s.a.s. dovrà
rifondere a Gianluca LASCALA ed alla L.B. s.a.s. le spese di resistenza, liquidabili in
complessivi € 2.100,00;
P. T. M.
visti gli artt. 669 bis e seguenti c. p. c.,
1) rigetta integralmente il ricorso cautelare meglio indicato in epigrafe;
2) condanna la AL CAPOLINEA s.a.s. di Roberto Gagliardi & C. a rifondere alla L.B.
s.a.s. nonché a Gianluca LASCALA le spese del procedimento, che liquida in complessivi
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Cfr. doc. 4 res.
Cfr. doc. 7 ibidem
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alcuna concreta manifestazione di intenti od offerta;
€ 2.100,00, oltre al rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa
dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
3) manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.
Milano, 10 maggio 2013
Il giudice designato
Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f - Firmato Da: NARDONE MARTINO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2c82
(Guido Vannicelli)
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