Affidamenti in Conto Corrente

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Affidamenti in Conto Corrente
BANCA PRIVATA INDIPENDENTE FONDATA NEL 1888
GENOVA
FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO II-1
Affidamenti in Conto Corrente
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Aggiornato al 1 gennaio 2010
(D.Lgs 1/9/93 n.385 – Titolo VI, deliberazione CICR 4/3/2003 e relative disposizioni di attuazione)
Per maggiori informazioni è possibile contattare la Banca
all’indirizzo [email protected] o al numero 010 5393247 (Servizio Marketing)
SOCIETA’ PER AZIONI - ISCRITTA AL N.1094 DELL’ALBO DELLE BANCHE
SEDE LEGALE E AMM.VA IN GENOVA, VIA ETTORE VERNAZZA, 27
CAPITALE SOCIALE EURO 50.000.000 - RISERVE EURO 72.134.044,73
REGISTRO IMPRESE GE 00316380104
- C O D I C E A B I N. 3332
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
Foglio informativo
www.bancapassadore.it
AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE E ALTRI C/FINANZIAMENTO
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Passadore & C. S.p.A.
Via Ettore Vernazza 27 - 16121 - Genova
Tel.: 010 5393247 – Fax: 010 5393399
Email: [email protected] - Sito internet: www.bancapassadore.it
Iscritta all'albo delle banche N.1094
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
Struttura e funzione economica
Con gli affidamenti in conto corrente la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro concedendogli la facoltà di
effettuare operazioni che comportino addebiti sul conto corrente fino alla concorrenza di una determinata cifra.
Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché
bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito (cfr. anche il foglio informativo relativo al conto corrente).
Possono anche essere regolati in conto corrente anche forme di finanziamento particolare quali anticipi su cessioni di credito, su fatture ecc.
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- variabilità del tasso di cambio, qualora l’apertura di credito sia utilizzabile in valuta estera (ad esempio, dollari USA).
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Tasso debitore annuo nominale sulle somme
utilizzate
- apertura di credito garantita: 12,10% annuo (capitalizzazione e
chiusura trimestrale – tasso equivalente 12,660% - anno civile)
- apertura di credito non garantita: 12,10% annuo (capitalizzazione
e chiusura trimestrale – tasso equivalente 12,660% - anno civile)
Commissioni
- Commissione trimestrale di
28/01/09):
1,50% sul massimo utilizzo del
1,50% sul massimo utilizzo del
con un massimo complessivo
liquidati.
fido non garantito;
fido garantito;
del 200% degli interessi debitori
Fidi
o, in alternativa:
- Commissione di messa a disposizione fondi (comprensiva anche
delle “Spese e commissioni trimestrali per revisione pratiche fido”):
0,50% dell’importo accordato.
Altre spese
● Spese di istruttoria nuovo affidamento, rinnovo o variazione in
aumento del fido accordato (per affidamenti a partire da € 2.000):
0,15% dell’ammontare complessivo del nuovo affidamento
accordato (minimo € 50,00 - massimo € 500,00)
● Spese
- per fidi
- per fidi
- per fidi
- per fidi
- per fidi
Sconfinamenti in assenza
di fido
massimo scoperto (ex l. n.2 del
e commissioni trimestrali per revisione pratiche fido:
inferiori a € 2.000,00: €0,00
da € 2.000,00 a € 16.000,00: €36,00
da € 16.000,01 a € 230.000,00: €72,00
da € 230.000,01 a € 1.500.000: €84,00
oltre € 1.500.000: € 108,00
Tasso debitore annuo nominale sulle somme
utilizzate
12,10% annuo (capitalizzazione e chiusura trimestrale – tasso
equivalente 12,660% - anno civile)
Commissioni
Nessuna
Altre spese:
Recupero spese giornaliero a titolo di penalizzazione per gestione
amministrativa sconfinamento (applicato al momento della
liquidazione interessi):
- fino a euro 250,00:
nessuno
- da € 250,01 a € 1000,0
€ 0,75
- da € 1.000,01 a € 5.000,0
€ 1,00
- da € 5.000,01 a € 13.000,0 € 2,00
- superiore a € 13.000,0
€ 3,00
Con un minimo di
euro 50,00/liquidazione; non applicato per
numeri debitori maturati inferiori a 500
Spese e commissioni per revisione straordinaria pratiche di fido:
Foglio Informativo Affidamenti in Conto Corrente
recupero delle spese sostenute
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Foglio informativo
SOCIETA’ PER AZIONI - ISCRITTA AL N.1094 DELL’ALBO DELLE BANCHE
SEDE LEGALE E AMM.VA IN GENOVA, VIA ETTORE VERNAZZA, 27
CAPITALE SOCIALE EURO 50.000.000 - RISERVE EURO 72.134.044,73
REGISTRO IMPRESE GE 00316380104
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RECESSO E RECLAMI
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca in Via Ettore Vernazza, 27 16121 GENOVA, che risponde entro 30 giorni dal
ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it,
chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario (Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma). Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario
Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla banca.
Recesso
1. La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a
tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un
preavviso non inferiore a un giorno.
2. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 2, cod. civ., la banca ha la facoltà di recedere
dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo,
ovvero con un preavviso di sette giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la banca ha la facoltà di recedere, di ridurre o
di sospendere con effetto immediato l'affidamento al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto
dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un termine di un giorno.
3. Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.
4. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.
5. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del
recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto
consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.
6. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per il comma 5, si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione contrattualmente
prevista, comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla banca al cliente.
Recesso, compensazione e pagamento di assegni
1. In caso di recesso dall'apertura di credito da parte della banca, il cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il
pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione.
LEGENDA
Saldo contabile
Saldo disponibile
Tassi debitori (nei limiti di fido)
Commissione massimo scoperto
Spese e commissioni per revisione pratiche di fido
Foglio Informativo Affidamenti in Conto Corrente
Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono
compresi importi non ancora giunti a maturazione
Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata
Tasso annuo nominale con capitalizzazione trimestrale
Il tasso equivalente tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni.
Ai sensi della legge n.2 del 28 gennaio 2009 la commissione di massimo scoperto viene
calcolata solamente nei limiti dell’affidamento accordato dalla Banca ed a condizione che
l’affidamento stesso sia stato utilizzato per un periodo continuativo pari o superiore a 30
giorni, moltiplicando il massimo saldo dare rilevato in tale periodo per l’aliquota pattuita.
Nel caso in cui, all’interno del citato periodo di liquidazione di riferimento, risultino più
utilizzi ciascuno di durata pari o superiore a trenta giorni continuativi, la commissione
verrà applicata una sola volta ed il saldo considerato ai fini del relativo calcolo sarà quello
massimo debitore rilevato in tale periodo.
Esame di revisione di un fido.
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