FOGLIO INFORMATIVO relativo al CONTO CORRENTE DI

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FOGLIO INFORMATIVO relativo al CONTO CORRENTE DI
FOGLIO INFORMATIVO N. 4
FOGLIO INFORMATIVO (D.LGS. 385/93 ART. 116)
AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE (APERTURE DI CREDITO)
Sezione I – Informazioni sulla banca
Banca di Credito Cooperativo di Oppido Lucano e Ripacandida- Società Cooperativa
Sede legale ed amministrativa Oppido Lucano
E-mail [email protected] – sito internet www.bccor.com
Codice ABI 08708
Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5072.4.0
C.F. e Iscrizione al Registro imprese di Potenza n. 00101730760 – C.C.I.A.A. n. 78730 R.E.A.
Albo delle Società Cooperative n. A158402
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Capitale sociale € 422.964,00 al 31.12.2008
Riserve
€ 8.673.025,00 al 31.12.2008
Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici
Struttura e funzione economica
Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà
di addebitare il conto corrente fino ad un importo concordato.
Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concessogli e può, con
successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità della linea di credito.
Principali rischi (generici e specifici)
Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese) ove contrattualmente previsto.
Variabilità del tasso di cambio qualora il conto corrente sia in valuta estera (ad es., dollari USA o yen giapponesi).
Sezione III - Condizioni economiche dell’operazione
TASSO DEBITORE
CONVENZIONE
C/C STANDARD SOCI
C/C ACCREDITO STIPENDIO SOCI
T.A.N. MAX. ENTRO
FIDO
T.U.R + 6,35
T.A.N. MAX.
OLTRE FIDO
T.U.R +9,35
T.U.R + 9,35
‰ Fino a € 4.000,00
‰ da 4.000,01 e fino al limite di fido
C/C STANDARD
C/C ACCREDITO STIPENDIO
T.U.R + 4,5
T.U.R + 6,35
T.U.R. + 9,50
‰ Fino a € 4.000,00
‰ da 4.000,01 e fino al limite di fido
C/C CON GARANZIA IPOTECARIA
C/C ANTICIPO SBF DISPONIBILE
C/C ANTICIPO FATTURE
C/C LIFE
‰ Fino a € 5.000,00
‰ da 5.000,01 e fino al limite di fido
T.U.R + 4,5
T.U.R + 9,50
T.U.R + 3
T.U.R + 5
T.U.R + 5
T.U.R + 4,50
T.U.R. + 10,50
T.U.R + 13,50
C/C LIFE PLUS
‰ Fino a € 5.000,00
‰ da 5.000,01 e fino al limite di fido
T.U.R + 4,50
T.U.R. + 10,50
T.U.R + 13,50
C/C BUSINESS
C/C BUSINESS PLUS
T.U.R + 10,50
T.U.R + 6,50
T.U.R + 13,50
T.U.R + 9,50
Foglio informativo relativo agli affidamenti in conto corrente (aperture di credito)
T.U.R + 12,50
T.U.R + 12,50
T.U.R + 6
T.U.R + 8
T.U.R + 8
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ESEMPIO DEI VALORI ASSUNTI DAL PARAMENTRO DI INDICIZZAZIONE:
Tasso applicato = T.U.R + 7 equivale al tasso di interesse del 8,00% in quanto l’attuale valore del T.U.R è pari al 1,00%
con decorrenza 13/05/2009.
Gli ultimi valori assunti dal parametro sono i seguenti:
Dal
10/12/2008
21/01/2009
11/03/2009
08/04/2009
13/05/2009
Al
20/01/2009
10/03/2009
07/04/2009
12/05/2009
Tasso Ufficiale di Riferimento
2,50%
2,00%
1,50%
1,25%
1,00%
INTERESSI DI MORA
Per tutte le tipologie di conto corrente maggiorazione di 3 punti sul tasso dare applicato nei limiti della legge (108/96)
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO
CONVENZIONE
C/C STANDARD SOCI
C/C ACCREDITO STIPENDIO SOCI
‰ Fino a € 4.000,00
‰ Oltre
C/C STANDARD
C/C ACCREDITO STIPENDIO
‰ Fino a € 4.000,00
‰ Oltre
C/C CON GARANZIA IPOTECARIA
C/C ANTICIPO SBF DISPONIBILE
C/C ANTICIPO FATTURE
C/C LIFE
‰ Fino a € 5.000,00
‰ Oltre
C/C LIFE PLUS
‰ Fino a € 5.000,00
‰ Oltre
C/C BUSINESS
C/C BUSINESS PLUS
C.M.S.
ENTRO FIDO
0,50%
0,125 %
0,25 %
0,50%
0,25 %
0,50 %
0,125%
0,125%
0,125%
0,25 %
0,50 %
0,25 %
0,50 %
0,50%
0,375%
CRITERIO DI COMPUTO: calcolata sul massimo saldo debitore anche per valuta, comunque entro il limite del fido concesso, qualora il
conto presenti un saldo a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni, e ciò in conformità all’art. 2 Bis del d.l.
185/2008 conv. In legge 2/2009
Periodicità di capitalizzazione degli interessi: liquidati con periodicità non inferiore al trimestre, e comunque all’atto dell’estinzione del rapporto, e
portati in conto con valuta data di regolamento. Gli interessi creditori per il cliente vengono liquidati secondo i criteri e con la periodicità riportati nel
foglio informativo riguardante i conti correnti. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene in ogni caso applicata la stessa periodicità nel
conteggio degli interessi debitori e creditori.
La chiusura contabile periodica coincide con la fine dell’intervallo di tempo considerato, per cui se, ad esempio, viene stabilita la periodicità
trimestrale, la liquidazione avviene in coincidenza con la fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno.
Modalità di calcolo degli interessi: totale dei numeri dare del periodo moltiplicato per il tasso di interesse, dividendo il risultato per 365 (divisore
dell’anno civile).
Imposte e tasse presenti e future:
a carico del cliente
Importi massimi di spese e commissioni
per istruttoria iniziale
ƒ
affidamenti fino a € 2.500,00
€ 5,00
ƒ
oltre
0,25% con un minimo di € 7,50 e un massimo di € 150,00
per revisione periodica del fido
ƒ
affidamenti fino a € 2.500,00
€ 5,00
ƒ
oltre
0,25% con un minimo di € 7,50 e un massimo di € 150,00
per comunicazioni a mezzo posta, (oltre rimborso spese postali)
€ 5,00
Per le informazioni circa la decorrenza delle valute sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di
conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia a quanto indicato nei fogli informativi relativi al contratto di conto corrente e al servizio di incasso.
Portabilita’
I finanziamenti erogati per surrogazione ai sensi dell'articolo 8 D.L. 31 gennaio 2007, nr. 7, convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1 L. 2
aprile 2007, nr. 40, cosiddetta "portabilità del mutuo; surrogazione" sono concessi senza oneri per la parte mutuataria; in caso di
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finanziamento con garanzia ipotecaria sono a carico della Banca le spese notarili per la stipula del contratto di mutuo e per la perizia relativa
all'immobile
Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l’operazione, relative ai principali diritti, obblighi e
limitazioni nei rapporti col cliente
L’affidamento in conto corrente è regolato non solo dalle norme dello specifico contratto, racchiuse nella Sez. II del contratto di conto corrente di
corrispondenza ma anche da altre disposizioni contenute in un contratto quadro che ha lo scopo di disciplinare tutti i rapporti intercorrenti tra banca e
cliente. Si richiama, pertanto, l’attenzione del cliente sui principali diritti, obblighi e limitazioni derivanti dal rapporto contrattuale il cui contenuto –
con riferimento alla disciplina racchiusa nella Sez. II del contratto di conto corrente di corrispondenza (“Affidamenti in conto corrente”) - è qui di
seguito sintetizzato.
Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme – Il cliente può disporre delle somme appena dopo il perfezionamento del contratto e degli atti
relativi alle garanzie eventualmente previste.
Contratto a tempo indeterminato – La banca ha facoltà di porre fine in qualsiasi momento, previo preavviso scritto (anche via fax o e-mail), di
quindici giorni, all’apertura di credito, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità.. Allo stesso modo il cliente può recedere dal
contratto rimanendo obbligato a restituire contestualmente quanto utilizzato.
Dal momento dello scioglimento del contratto o della riduzione del credito concesso, il cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto.
Contratto a tempo determinato – La banca ha facoltà di porre fine al contratto, con comunicazione scritta (anche via fax o e-mail), se il cliente
diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che - incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o
economica - pongono in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca. Per il pagamento di quanto utilizzato, degli interessi e di ogni altra
spesa o onere, sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un termine di cinque giorni.
Il cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di tutto quanto dovuto, anche senza un’espressa richiesta della banca.
Ulteriori conseguenze della cessazione del contratto – La comunicazione di scioglimento del contratto (recesso) ha l’effetto di sospendere
immediatamente l’utilizzo, anche a mezzo assegni, del credito concesso. Gli eventuali pagamenti allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo
la scadenza o dopo la comunicazione di recesso, non comportano ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite.
Modifica delle condizioni contrattuali - La banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e normative applicate ai singoli
rapporti, osservando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei
rapporti contrattuali e salvo il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura conto, ottenendo, in sede di
liquidazione, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate
Reclami - Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può presentare reclami all’Ufficio reclami della banca e,
ove ne ricorrano i presupposti, all’Ombudsman – Giurì bancario e/o al Conciliatore Bancario Finanziario con le modalità riportate nel regolamento a
disposizione nei locali della banca.
Foro competente – Per eventuali controversie concernenti il contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è quello nella cui
giurisdizione è ubicata la sede legale della banca. Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore, il foro competente è quello del luogo
di residenza o di domicilio del cliente, se ubicati nel territorio dello Stato Italiano. (art. 63 D.Lgs 06/09/2005 n.206)
Mancato accredito stipendio/pensione - Per i conti “accredito stipendio” in mancanza di due accrediti consecutivi dello stipendio/pensione la Banca
si riserva la facoltà di applicare d’ufficio le condizioni economiche previste per i conti correnti standard.
INFORMATIVA RELATIVA ALLA LEGGE 40/07 (c.d. BERSANI BIS)
PORTABILITA'
In caso di mutuo, apertura di credito ed altri contratti di finanziamento il debitore ha il diritto di esercitare la facoltà di surroga di cui all'art. 1202 del
C.C. senza l'applicazione di alcun onere e di richedere informazioni sull'ammontare del debito residuo e di riceverne tempestiva comunicazione. In
caso di mutuo, l'esercizio della facoltà di surroga comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente alle condizioni stipulate tra il cliente e la
banca subentrante con l'esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura, compresi gli oneri notarili, le spese o commissioni per la concessione del
nuovo mutuo per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali.
LEGENDA
Tasso ufficiale di riferimento (TUR) Tasso fissato con provvedimento del Governatore della Banca d’Italia, pubblicato sulla Gazzetta Uf-ficiale, a
seguito della delibera del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (BCE).
Tasso di interesse debitore: corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla banca
stessa.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi: Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori
interessi.
Tasso di interesse di mora: ammontare del risarcimento dovuto alla banca nel caso di ritardo nell’adempimento dell’obbligazione di restituzione
delle somme da parte del cliente.
Commissione di massimo scoperto: Commissione percentuale applicata dalla banca e calcolata sul massimo saldo debitore anche per valuta,
comunque entro il limite del fido concesso, qualora il conto presenti un saldo a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta
giorni, e ciò in conformità all’art. 2 Bis del d.l. 185/2008 conv. in legge 2/2009.
Numeri dare: prodotto della formula “capitale moltiplicato giorni”, dove il capitale è rappresentato dall’importo dovuto dal cliente in un determinato
momento e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell’operazione che ha originato l’importo dovuto e la data
dell’operazione successiva o, in mancanza, quella di chiusura del periodo durante il quale gli interessi vengono conteggiati.
Spese per chiusura periodica: Spese per ogni conteggio periodico degli interessi, delle commissioni e delle spese.
Valuta: data di inizio di decorrenza degli interessi.
Istruttoria: analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell’affidamento
Revisione periodica: analisi da parte della banca ai fini della continuazione o meno del rapporto
Banca di Credito Cooperativo di Oppido Lucano e Ripacandida, in vigore 24 Settembre 2009
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