FOGLIO INFORMATIVO relativo al CONTO CORRENTE DI
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FOGLIO INFORMATIVO relativo al CONTO CORRENTE DI
FOGLIO INFORMATIVO N. 4 FOGLIO INFORMATIVO (D.LGS. 385/93 ART. 116) AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE (APERTURE DI CREDITO) Sezione I – Informazioni sulla banca Banca di Credito Cooperativo di Oppido Lucano e Ripacandida- Società Cooperativa Sede legale ed amministrativa Oppido Lucano E-mail [email protected] – sito internet www.bccor.com Codice ABI 08708 Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5072.4.0 C.F. e Iscrizione al Registro imprese di Potenza n. 00101730760 – C.C.I.A.A. n. 78730 R.E.A. Albo delle Società Cooperative n. A158402 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Capitale sociale € 422.964,00 al 31.12.2008 Riserve € 8.673.025,00 al 31.12.2008 Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici Struttura e funzione economica Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad un importo concordato. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concessogli e può, con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità della linea di credito. Principali rischi (generici e specifici) Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese) ove contrattualmente previsto. Variabilità del tasso di cambio qualora il conto corrente sia in valuta estera (ad es., dollari USA o yen giapponesi). Sezione III - Condizioni economiche dell’operazione TASSO DEBITORE CONVENZIONE C/C STANDARD SOCI C/C ACCREDITO STIPENDIO SOCI T.A.N. MAX. ENTRO FIDO T.U.R + 6,35 T.A.N. MAX. OLTRE FIDO T.U.R +9,35 T.U.R + 9,35 Fino a € 4.000,00 da 4.000,01 e fino al limite di fido C/C STANDARD C/C ACCREDITO STIPENDIO T.U.R + 4,5 T.U.R + 6,35 T.U.R. + 9,50 Fino a € 4.000,00 da 4.000,01 e fino al limite di fido C/C CON GARANZIA IPOTECARIA C/C ANTICIPO SBF DISPONIBILE C/C ANTICIPO FATTURE C/C LIFE Fino a € 5.000,00 da 5.000,01 e fino al limite di fido T.U.R + 4,5 T.U.R + 9,50 T.U.R + 3 T.U.R + 5 T.U.R + 5 T.U.R + 4,50 T.U.R. + 10,50 T.U.R + 13,50 C/C LIFE PLUS Fino a € 5.000,00 da 5.000,01 e fino al limite di fido T.U.R + 4,50 T.U.R. + 10,50 T.U.R + 13,50 C/C BUSINESS C/C BUSINESS PLUS T.U.R + 10,50 T.U.R + 6,50 T.U.R + 13,50 T.U.R + 9,50 Foglio informativo relativo agli affidamenti in conto corrente (aperture di credito) T.U.R + 12,50 T.U.R + 12,50 T.U.R + 6 T.U.R + 8 T.U.R + 8 Pagina 1 di 3 FOGLIO INFORMATIVO (D.LGS. 385/93 ART. 116) ESEMPIO DEI VALORI ASSUNTI DAL PARAMENTRO DI INDICIZZAZIONE: Tasso applicato = T.U.R + 7 equivale al tasso di interesse del 8,00% in quanto l’attuale valore del T.U.R è pari al 1,00% con decorrenza 13/05/2009. Gli ultimi valori assunti dal parametro sono i seguenti: Dal 10/12/2008 21/01/2009 11/03/2009 08/04/2009 13/05/2009 Al 20/01/2009 10/03/2009 07/04/2009 12/05/2009 Tasso Ufficiale di Riferimento 2,50% 2,00% 1,50% 1,25% 1,00% INTERESSI DI MORA Per tutte le tipologie di conto corrente maggiorazione di 3 punti sul tasso dare applicato nei limiti della legge (108/96) COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO CONVENZIONE C/C STANDARD SOCI C/C ACCREDITO STIPENDIO SOCI Fino a € 4.000,00 Oltre C/C STANDARD C/C ACCREDITO STIPENDIO Fino a € 4.000,00 Oltre C/C CON GARANZIA IPOTECARIA C/C ANTICIPO SBF DISPONIBILE C/C ANTICIPO FATTURE C/C LIFE Fino a € 5.000,00 Oltre C/C LIFE PLUS Fino a € 5.000,00 Oltre C/C BUSINESS C/C BUSINESS PLUS C.M.S. ENTRO FIDO 0,50% 0,125 % 0,25 % 0,50% 0,25 % 0,50 % 0,125% 0,125% 0,125% 0,25 % 0,50 % 0,25 % 0,50 % 0,50% 0,375% CRITERIO DI COMPUTO: calcolata sul massimo saldo debitore anche per valuta, comunque entro il limite del fido concesso, qualora il conto presenti un saldo a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni, e ciò in conformità all’art. 2 Bis del d.l. 185/2008 conv. In legge 2/2009 Periodicità di capitalizzazione degli interessi: liquidati con periodicità non inferiore al trimestre, e comunque all’atto dell’estinzione del rapporto, e portati in conto con valuta data di regolamento. Gli interessi creditori per il cliente vengono liquidati secondo i criteri e con la periodicità riportati nel foglio informativo riguardante i conti correnti. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene in ogni caso applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. La chiusura contabile periodica coincide con la fine dell’intervallo di tempo considerato, per cui se, ad esempio, viene stabilita la periodicità trimestrale, la liquidazione avviene in coincidenza con la fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno. Modalità di calcolo degli interessi: totale dei numeri dare del periodo moltiplicato per il tasso di interesse, dividendo il risultato per 365 (divisore dell’anno civile). Imposte e tasse presenti e future: a carico del cliente Importi massimi di spese e commissioni per istruttoria iniziale affidamenti fino a € 2.500,00 € 5,00 oltre 0,25% con un minimo di € 7,50 e un massimo di € 150,00 per revisione periodica del fido affidamenti fino a € 2.500,00 € 5,00 oltre 0,25% con un minimo di € 7,50 e un massimo di € 150,00 per comunicazioni a mezzo posta, (oltre rimborso spese postali) € 5,00 Per le informazioni circa la decorrenza delle valute sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia a quanto indicato nei fogli informativi relativi al contratto di conto corrente e al servizio di incasso. Portabilita’ I finanziamenti erogati per surrogazione ai sensi dell'articolo 8 D.L. 31 gennaio 2007, nr. 7, convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1 L. 2 aprile 2007, nr. 40, cosiddetta "portabilità del mutuo; surrogazione" sono concessi senza oneri per la parte mutuataria; in caso di Foglio informativo relativo agli affidamenti in conto corrente (aperture di credito) Pagina 2 di 3 FOGLIO INFORMATIVO (D.LGS. 385/93 ART. 116) finanziamento con garanzia ipotecaria sono a carico della Banca le spese notarili per la stipula del contratto di mutuo e per la perizia relativa all'immobile Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l’operazione, relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti col cliente L’affidamento in conto corrente è regolato non solo dalle norme dello specifico contratto, racchiuse nella Sez. II del contratto di conto corrente di corrispondenza ma anche da altre disposizioni contenute in un contratto quadro che ha lo scopo di disciplinare tutti i rapporti intercorrenti tra banca e cliente. Si richiama, pertanto, l’attenzione del cliente sui principali diritti, obblighi e limitazioni derivanti dal rapporto contrattuale il cui contenuto – con riferimento alla disciplina racchiusa nella Sez. II del contratto di conto corrente di corrispondenza (“Affidamenti in conto corrente”) - è qui di seguito sintetizzato. Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme – Il cliente può disporre delle somme appena dopo il perfezionamento del contratto e degli atti relativi alle garanzie eventualmente previste. Contratto a tempo indeterminato – La banca ha facoltà di porre fine in qualsiasi momento, previo preavviso scritto (anche via fax o e-mail), di quindici giorni, all’apertura di credito, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità.. Allo stesso modo il cliente può recedere dal contratto rimanendo obbligato a restituire contestualmente quanto utilizzato. Dal momento dello scioglimento del contratto o della riduzione del credito concesso, il cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto. Contratto a tempo determinato – La banca ha facoltà di porre fine al contratto, con comunicazione scritta (anche via fax o e-mail), se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che - incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica - pongono in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca. Per il pagamento di quanto utilizzato, degli interessi e di ogni altra spesa o onere, sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un termine di cinque giorni. Il cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di tutto quanto dovuto, anche senza un’espressa richiesta della banca. Ulteriori conseguenze della cessazione del contratto – La comunicazione di scioglimento del contratto (recesso) ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo, anche a mezzo assegni, del credito concesso. Gli eventuali pagamenti allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza o dopo la comunicazione di recesso, non comportano ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite. Modifica delle condizioni contrattuali - La banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e normative applicate ai singoli rapporti, osservando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali e salvo il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura conto, ottenendo, in sede di liquidazione, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate Reclami - Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può presentare reclami all’Ufficio reclami della banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all’Ombudsman – Giurì bancario e/o al Conciliatore Bancario Finanziario con le modalità riportate nel regolamento a disposizione nei locali della banca. Foro competente – Per eventuali controversie concernenti il contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale della banca. Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore, il foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del cliente, se ubicati nel territorio dello Stato Italiano. (art. 63 D.Lgs 06/09/2005 n.206) Mancato accredito stipendio/pensione - Per i conti “accredito stipendio” in mancanza di due accrediti consecutivi dello stipendio/pensione la Banca si riserva la facoltà di applicare d’ufficio le condizioni economiche previste per i conti correnti standard. INFORMATIVA RELATIVA ALLA LEGGE 40/07 (c.d. BERSANI BIS) PORTABILITA' In caso di mutuo, apertura di credito ed altri contratti di finanziamento il debitore ha il diritto di esercitare la facoltà di surroga di cui all'art. 1202 del C.C. senza l'applicazione di alcun onere e di richedere informazioni sull'ammontare del debito residuo e di riceverne tempestiva comunicazione. In caso di mutuo, l'esercizio della facoltà di surroga comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante con l'esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura, compresi gli oneri notarili, le spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali. LEGENDA Tasso ufficiale di riferimento (TUR) Tasso fissato con provvedimento del Governatore della Banca d’Italia, pubblicato sulla Gazzetta Uf-ficiale, a seguito della delibera del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (BCE). Tasso di interesse debitore: corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla banca stessa. Periodicità di capitalizzazione degli interessi: Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Tasso di interesse di mora: ammontare del risarcimento dovuto alla banca nel caso di ritardo nell’adempimento dell’obbligazione di restituzione delle somme da parte del cliente. Commissione di massimo scoperto: Commissione percentuale applicata dalla banca e calcolata sul massimo saldo debitore anche per valuta, comunque entro il limite del fido concesso, qualora il conto presenti un saldo a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni, e ciò in conformità all’art. 2 Bis del d.l. 185/2008 conv. in legge 2/2009. Numeri dare: prodotto della formula “capitale moltiplicato giorni”, dove il capitale è rappresentato dall’importo dovuto dal cliente in un determinato momento e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell’operazione che ha originato l’importo dovuto e la data dell’operazione successiva o, in mancanza, quella di chiusura del periodo durante il quale gli interessi vengono conteggiati. Spese per chiusura periodica: Spese per ogni conteggio periodico degli interessi, delle commissioni e delle spese. Valuta: data di inizio di decorrenza degli interessi. Istruttoria: analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell’affidamento Revisione periodica: analisi da parte della banca ai fini della continuazione o meno del rapporto Banca di Credito Cooperativo di Oppido Lucano e Ripacandida, in vigore 24 Settembre 2009 Foglio informativo relativo agli affidamenti in conto corrente (aperture di credito) Pagina 3 di 3