Criteri di applicazione del contributo di costruzione
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Criteri di applicazione del contributo di costruzione
COMUNE DI BUDRIO DETERMINAZIONI ED APPLICAZIONI DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE Approvato con DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 08/06/2001 Modificato con DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 24/01/2007 Gennaio 2007 Si premette che la L.n.10/1977 “Norme per l’edificabilità dei suoli” prevede che la concessione comporta la corresponsione di un contributo che ha una parte commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione primaria U1 e secondaria U2 (vedi titolo 4 ), nonché una parte commisurata al costo di costruzione (vedi titolo 3 ) 1 - INTERVENTI ONEROSI Gli interventi soggetti a concessione onerosa sono i seguenti: 1a - Adeguamento igienico funzionale con frazionamento di unità immobiliare. (voce RE+CU alle tabelle di cui all’ALLEGATO A). 1b - Restauro e risanamento conservativo senza aumento di carico urbanistico (lettera “c” art. 31 L. 457/78). Questo tipo di intervento è oneroso solo per opere su immobili e porzioni di essi a destinazione non residenziale. 1c - Restauro e risanamento conservativo con aumento di carico urbanistico (lett. c art. 31 L. 457/78). Questo tipo di intervento è sempre oneroso limitatamente alla superficie corrispondente all'aumento di CU. 2 - Ristrutturazione (RE/RE +CU della tabella A) Qualora la ristrutturazione comporti un aumento di superficie utile interna alla sagoma per abbassamento di solai o creazione di soppalchi, creazione di nuova unità immobiliare mediante recupero di superfici accessorie. (Voce RE + CU). Nelle zone C2 e D3 intervento di ristrutturazione edilizia con aumento di SC (RE + CU) è da considerarsi nuova costruzione (NC) fino alla validità della convenzione e alla SC massima. 3 - Nuova costruzione NC, ampliamenti e sovralzi AM, RI (Voce NC delle tabelle cui all’ALLEGATO A); 4a - Cambio di destinazione d’uso con opere (RE + CU) L’onere dovuto è quello relativo alla destinazione d’uso finale e, lo stesso, va corrisposto per intero secondo il valore individuato nella tabella parametrica e non come differenza tra il valore relativo alla destinazione d’uso iniziale e quello finale. 4b - Cambio di destinazione d’uso senza opere o con opere non funzionali al cambio d’uso stesso art. 16 L.R. n. 6/95 (voce specificata dalle tabelle) L’onere dovuto è pari alla differenza tra la voce della nuova costruzione dell’uso finale la voce della nuova costruzione dell’uso di partenza. 4c - Cambi d’uso avvenuti nei dieci anni successivi alla ultimazione dei lavori rientranti nella casistica di cui all’art.10 Legge n.10/77; in questo caso il contributo è dovuto nella misura prevista dal medesimo articolo. 2 2 - INTERVENTI GRATUITI Sono gratuiti i seguenti interventi: A) Per gli interventi di cui all'art.9 della L. 10/1977 - lettera a) per le opere da realizzare in zona agricola in funzione della conduzione del fondo, comprese le residenze (L. 10/77, art.9, comma 1, , sempre che il concessionario si impegni con atto unilaterale d'obbligo (art.40, comma quinto, lettere a e b e comma 11, L.R. 47/78 e s.m.) a non mutare la destinazione d'uso dei fabbricati per almeno dieci anni ; il richiedente la concessione è tenuto a presentare al Comune apposita certificazione attestante i requisiti richiesti di cui all’art.12 della legge n.153/75. - lettera b) per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo non rientranti negli interventi onerosi di cui al titolo 1; - lettera c) manutenzione ordinaria e straordinaria, - lettera d) per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici unifamiliari, anche con ampliamento in misura non superiore al 20%; - lettera e) modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni; - lettera f) impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché opere di urbanizzazione eseguite anche da privati in attuazione di strumenti urbanistici. Edifici di culto e pertinenti opere parrocchiali quando realizzati nella specifica zona di PRG; Ai fine dell’esenzione dal contributo occorre che l’opera da costruire sia pubblica o di interesse pubblico e venga realizzata o da un ente pubblico o da altro soggetto per conto di un ente pubblico, come nel caso di concessione di opera pubblica o di altre analoghe figure organizzatorie, tra le quali la concessione di esercizio di servizio pubblico a società di capitali a partecipazione pubblica maggioritaria o a società di capitali private, purchè tale servizio pubblico sia reso in regime di monopolio e di controllo da parte di Stato o di altri Enti pubblici, nonché la gestione di servizio pubblico nelle forme di cui all’art. 22 comma 3 L.142/90 e successive modifiche. Le ONLUS sono assimilate ad Enti pubblici purchè i loro interventi siano convenzionati per un servizio pubblico. La gratuità si intende ovviamente limitata alle opere edilizie strettamente funzionali all’esercizio del servizio pubblico. - lettera g) per gli interventi di cui all'art. 9 della L. 10/1977, opere in attuazione di (L.13/89, art.7); norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità; B) per gli interventi di cui al secondo comma, art.7 della L. 94/82 - lettera a) pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti, ivi compresi le recinzioni e i parcheggi di cui all'art.9 della legge 122/89) limitatamente all’adeguamento della dotazione di edifici esistenti ante legge 122 e per autorimesse interrate. - lettera b) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero) - lettera c) opere di demolizione, reinterri e scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere ; 3 C) per gli interventi in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (L. 13/89, art. 7) D) per le trasformazioni ed i ripristini di sale 1/3/1994, n.153; cinematografiche ai sensi della L. E) per le opere di edilizia funeraria; F) per le varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici, sulle destinazioni d’uso, sulla categoria edilizia, non alterino la sagoma e non aumentino le superfici (per più di mq._1) . 3 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE AFFERENTE IL COSTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DEGLI ART. 6 E 10 DELLA LEGGE N.10/77 Il contributo di concessione relativo al costo di costruzione Cc si calcola moltiplicando il COSTO DELL’INTERVENTO per la QUOTA q secondo le modalità riportate in calce alle tabelle degli ALLEGATI B e C. Il COSTO DELL’INTERVENTO si ottiene moltiplicando il COSTO DI COSTRUZIONE per la SUPERFICIE DI RIFERIMENTO (SC complessiva per residenziale o ST totale per non residenziale) di cui al successivo punto 3.3 La determinazione del costo dell’intervento edilizio viene effettuata sulla base della classificazione dell’intervento che fa riferimento alla globalità dello stesso; gli interventi minori che si inseriscono in interventi più complessi vengono, quindi, da questi assorbiti. 3.1 - EDILIZIA RESIDENZIALE A - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE (L.10/77, art.6; L.537/93, art.7, comma 2) 1 - Per i nuovi edifici residenziali il costo di costruzione al mq. di superficie complessiva è determinato in €. 604,92 dal Comune con delibera n. 3 del 24/01/2007 sulla base delle delibere Consiglio Regionale n. 1108 /99 e Giunta Regionale n. 522/1999 e con applicazione dell’adeguamento ISTAT al 30.06.2006. 2 - Il costo di cui al punto 3.1.1 è maggiorato in misura non superiore al 50% per gli edifici aventi caratteristiche superiori secondo le indicazioni dell'ALLEGATO B. 3 - Per gli interventi sugli edifici residenziali esistenti il costo è determinato utilizzando la tabella di cui al successivo ALLEGATO C; concepita in modo tale che il costo totale dell'intervento (strutture e finiture) non può mai superare quello della nuova costruzione; (legge 448/1998, art. 61, comma 2). 4 - Nelle zone C2 e D3 intervento di ristrutturazione edilizia con aumento di SC (RE + CU) è da considerarsi nuova costruzione (NC) fino alla validità della convenzione e alla SC massima. 4 B - QUOTA DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE DI NUOVA COSTRUZIONE O SU EDIFICI ESISTENTI (L. 537/93, art.7 comma 2). 5 - La quota del costo di costruzione per la determinazione del contributo di concessione di cui alla L. 10/77, art.6, è variabile dal 5% al 20% in funzione delle caratteristiche, delle tipologie e dell'ubicazione degli edifici, così come indicato nella tabella di cui al successivo ALLEGATO D. 3.2 - COSTRUZIONI OD IMPIANTI DESTINATI AD ATTIVITA' TURISTICHE, COMMERCIALI, DIREZIONALI. A - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE 1 - Per le nuove costruzioni od impianti il costo di costruzione al mq di St con riferimento al costo di cui al punto 3.1.1 e 3.1.2, modificato con coefficienti diversificati secondo i vari tipi di attività, come indicato nella seguente tabella: _______________________________________________________ Coefficienti da applicare al costo di costruzione di cui al Tipo di attività punto 3.1.1, secondo l'attività _______________________________________________________ Turistica, alberghiera 1,10 Direzionale 0,90 Commerciale 0,80 2 - Per gli interventi sugli edifici esistenti il costo è determinato utilizzando la tabella di cui al successivo ALLEGATO C. 3 - Nelle zone C2 e D3 intervento di ristrutturazione edilizia con aumento di SC (RE + CU) è da considerarsi nuova costruzione (NC) fino alla validità della convenzione e alla SC massima. B - QUOTA DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE PER COSTRUZIONI OD IMPIANTI DESTINATI AD ATTIVITA' TURISTICHE, COMMERCIALI, DIREZIONALI. 4 - La quota del costo di costruzione per la determinazione del contributo di concessione è stabilita in funzione dei diversi tipi di attività così come specificati ai sensi del precedente punto 4.1.1 (L.28/1/77, n.10, art.10, comma 2) come da seguente tabella ed è ridotta al 50% per interventi sull’esistente: ______________________________________________________________ Quota da applicare al costo di costruzione di cui al Tipo di attività punto 4.1.1 e 4.1.2, secondo l'attività _____________________ NC/AM/RI_________RC/RE__________ Turistica, alberghiera Direzionale 8 8 5 4 4 Commerciale 5 3.3 - SUPERFICI DI RIFERIMENTO PER RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE 2.5 CALCOLO DEL CONTRIBUTO 1 - Le superfici di riferimento per l'applicazione del costo di costruzione richiamate negli ALLEGATI B e C ed ai precedenti punti sono quelle indicate negli artt. 2, 3, 9 del D.M. 801/77 ed ulteriormente specificate nello schema di Regolamento Edilizio tipo approvato con delibera di G.R. n. 593 del 28/2/1995, come di seguito riportate: 2 - Interventi di edilizia residenziale. La superficie complessiva è data da SC=SU+60%SAC dove: SU = Superficie utile abitabile. E’ costituita dalla superficie di pavimento degli alloggi (e degli accessori Interni), misurata al netto di muri e pilastri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre e delle scale interne la cui superficie in proiezione va calcolata una sola volta ed inserita nelle superfici non residenziali; SAC = Superficie non residenziale. E' costituita dalla superficie netta risultante dalla somma delle superfici non residenziali di pertinenza dell'alloggio quali logge, balconi, cantine e soffitte e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo quali androni di ingresso, porticati liberi, escluso quelli di uso pubblico, volumi tecnici, rimesse o posti macchina coperti, centrali termiche anche singole quando ubicate in locali non abitabili, misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. Sono esclusi dal calcolo e quindi non computabili nella Snr i locali sottotetto aventi altezza virtuale (calcolata come rapporto V/S) inferiore a ml 1,80. 3 - Interventi destinati ad attivita' turistiche, commerciali e direzionali. La superficie di riferimento è la superficie totale (St), che risulta dalla somma della superficie utile (SU) e dal 60% della superficie accessoria (SAC), ovvero St=SU+60%SAC dove: SU = Superficie utile. E' costituita dalla somma delle superfici nette di tutti i piani fuori ed entro terra, compresi i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici a condizione che gli stessi siano funzionali all'esercizio dell'impresa; SAC = Superficie accessoria. E' costituita dalla somma delle superfici nette destinate a servizio dell'attività quali tettoie, porticati, scale, vani ascensori e montacarichi, centrale termica, elettrica, di condizionamento ed ogni altro impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente. 4 - Nel caso di ampliamento di edifici esistenti senza aumento del numero delle unità immobiliari e con esclusione degli interventi gratuiti di cui al successivo punto precedente titolo 2, il costo di costruzione di cui al punto 3.1.1, al netto delle maggiorazioni di cui al punto 3.1.2 sopracitato, si applica alla superficie dell'ampliamento. 5 - Vedi anche capitolo 11 Interventi parziali. 3.4 – INTERVENTI PER I QUALI NON E’ DOVUTO IL CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE Oltre che per gli INTERVENTI GRATUITI di cui al titolo 2, il contributo relativo al costo di costruzione non è dovuto: 6 1 - per gli interventi di ristrutturazione o nuova costruzione di edifici residenziali, qualora il concessionario si convenzioni per la locazione o la cessione in proprietà degli alloggi ai sensi della L. 10/1977, art.7; 2 - per gli interventi di edilizia residenziale assistiti da contributo pubblico (edilizia convenzionata-agevolata); 3 - per gli interventi previsti dal 2° comma dell'art. 9 della L. 10/77 (immobili di proprietà dello stato); 4 - per la costruzione o gli impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi (art.10, L. 10/77 e s.m.) ; 5 - per le opere da realizzarsi dai soggetti che costruiscono la propria prima abitazione e si convenzionano ai sensi dell'art.9 della L.94/1982; 6 - per nuovi impianti, lavori, opere, modifiche e installazioni relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio, all'uso razionale dell'energia (L.10/1991, art.1, comma 3 e art.26, comma 1); 7 - per gli edifici ricostruiti ai sensi dell'art.1 della L.R.1/12/98, n.38, a parità di superficie utile e di volume. 3.5 – INTERVENTI DI CAMBIO D’USO PER I QUALI E’ DOVUTO IL CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE Si rimanda al punto 4c delTitolo 1 INTERVENTI ONEROSI e all’art.10 L.10/77. 7 4 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE AFFERENTE GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 5 E 10 DELLA LEGGE N.10/77 Il contributo che deve essere corrisposto a seguito del rilascio della concessione ha una parte commisurata alle opere di urbanizzazione primaria (U1) e una parte commisurata alle opere di urbanizzazione secondaria (U2). 4.1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE In generale si possono definire opere di urbanizzazione quelle che servono a dotare una zona di servizi tecnologici e sociali e delle strutture necessarie. 1. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Ai sensi della Deliberazione di Consiglio Regionale n. 849 del 04.03.1998 sono definite opere di urbanizzazione primaria (U1) le seguenti: a) le strade e gli spazi di sosta e parcheggio b) le fognature e gli impianti di depurazione c) il sistema di distribuzione dell’acqua d) il sistema di distribuzione dell’energia elettrica, forza motrice, gas e telefono; e) la pubblica illuminazione f) il verde attrezzato g) gli allacciamenti ai pubblici servizi non aventi carattere generale ma al servizio diretto dell’insediamento 2. OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Ai sensi della Deliberazione di Consiglio Regionale n. 849 del 04.03.1998 sono definite opere di urbanizzazione secondaria (U2) le seguenti: a) asili nido e scuole materne b) scuole dell'obbligo c)mercati di quartiere d) delegazioni comunali e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi f) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie g) gli spazi pubblici a parco e per lo sport h) i parcheggi pubblici. 4.2 - PARAMETRAZIONE E INCIDENZA DEGLI ONERI 1. PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI Le tariffe per la parametrazione degli oneri sono riportate nelle relative tabelle differenziate secondo l'appartenenza alle diverse classi di Comuni individuate dal Consiglio regionale con deliberazione n. 2351 del 18 gennaio 1984, così come modificate sulla base della Deliberazione di Consiglio Comunale 3/2007. Il Comune di Budrio sulla base della medesima deliberazione è stato individuato come comune di 2^ classe. Le tabelle di parametrazione ed incidenza degli oneri sono state raggruppate in cinque categorie funzionali 8 La tabella A è relativa ad interventi di edilizia residenziale limitatamente alla funzione abitativa di cui alle categorie catastali da A/1 a A/9 e B/1 compreso le residenze per anziani autosufficienti che non necessitano di assistenza sanitaria; La tabella B è relativa ad interventi compresi nelle funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigianali di servizio; funzioni commerciali, ivi compresi gli esercizi pubblici, funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale solamente se laboratoriali per la parte di SU fino a 200 mq., funzioni di servizio, privato, pubblico e/o di uso pubblico, ivi comprese le sedi di attività culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e di studi professionali (compreso le strutture socio assistenziali con prestazioni di tipo sanitario). La tabella C è relativa agli interventi compresi nelle funzioni produttive di tipo manifatturiero, comprese quelle artigianali di tipo laboratoriale per la parte di SU oltre i 200 mq., gli insediamenti di tipo agro-industriale e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo di cui alle seguenti corrispondenti La tabella D è relativa agli interventi compresi nelle Funzioni agricole svolte da non aventi titolo esclusa la residenza, di cui alle corrispondenti categorie. La tabella E è relativa alle "Funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo". 2. INCIDENZA DEGLI ONERI Le tariffe sono diversificate in relazione alle zone territoriali omogenee di cui all'art. 13 della L.R. 47/78 e successive modifiche, alle destinazioni d'uso degli immobili oggetto delle concessioni, al tipo di intervento edilizio, all'indice di fabbricabilita', nonche' al tipo di attivita' sul territorio. 4.3 - SUPERFICIE DI RIFERIMENTO Le unita' di superficie per l'applicazione dei parametri U1 e U2 sono cosi' terminate. 1 - FUNZIONE ABITATIVA PERMANENTE E TEMPORANEA, FUNZIONI DIREZIONALI, FINANZIARIE, ASSICURATIVE, COMMERCIALI AL DETTAGLIO, ARTIGIANALI DI SERVIZIO, ESERCIZI PUBBLICI, ATTIVITA' PRODUTTIVE DI TIPO MANIFATTURIERO ARTIGIANALE A CARATTERE LABORATORIALE, FUNZIONI DI SERVIZIO (CULTURALI, RICREATIVE, SANITARIE ECC.), STUDI PROFESSIONALI. (Tabelle A,B,D,E) L'unita' di superficie (SU) e' il mq. utile risultante dall'applicazione dell'art. 3 del DM 10 maggio 1977 n. 801, che recita testualmente "per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi". 2 - FUNZIONI COMMERCIALI ALL'INGROSSO, FUNZIONI PRODUTTIVE DI TIPO MANIFATTURIERO NON LABORATORIALI, INSEDIAMENTI DI TIPO AGROINDUSTRIALE, ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO INTENSIVO, 9 FUNZIONI AGRICOLE SVOLTE ALBERGHIERE. (Tabella C) DA NON AVENTI TITOLO, FUNZIONI L'unita' di superficie (SU) e' il mq. utile della superficie complessiva risultante dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani fuori ed entro terra: dal calcolo della SU sono esclusi gli impianti igienici, la centrale termica, elettrica, di condizionamento ed ogni altro impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni del lavoro e dell'ambiente. In detta superficie (SU) sono compresi i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici a condizione che gli stessi siano funzionali all'esercizio dell'impresa (accatastati in un’unica unità immobiliare). 3 - INSEDIAMENTI PER LE ATTIVITA' TURISTICHE TEMPORANEE (campeggi), PER GLI ESERCIZI PUBBLICI O DI INTERESSE COLLETTIVO ALL'APERTO E PER GLI IMPIANTI SPORTIVI ALL’APERTO CHE NON COSTITUISCONO STANDARD URBANISTICO AI SENSI DELL'ART. 46 DELLA L.R. 47/78 E SUCCESSIVE MODIFICHE. L'unita' di superficie (Ai) e' il mq. dell'area individuata dall'ambito effettivo di svolgimento dell'attivita' turistica, commerciale, collettiva o sportiva, di esercizio pubblico, ivi comprese le superfici destinate ad accogliere gli eventuali spettatori. 4. Per gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti con aumento di CU la superficie utile di intervento cui applicare gli oneri di urbanizzazione e' quella riferita alla parte in aumento; nel caso di intervento anche sulla parte preesistente, la superficie utile cui applicare l'onere e' computata ai sensi del precedente capoverso. Nel caso di suddivisione di una unita' immobiliare in due o piu' nuove unita', la superficie utile a cui applicare l'onere e' quella relativa all' UI (Unità Immobiliare)minore o minori. 5. Vedi anche capitolo 11 Interventi parziali. 4.4 - SCOMPOSIZIONE DEGLI ONERI 1. Nell'onere complessivo U=U1+U2 non e' compreso il costo dell'area di pertinenza di ciascuna opera di urbanizzazione. In caso di monetizzazione degli standards, tale costo verrà stabilito sulla base di valori determinati con deliberazione della Giunta comunale. 2. Resta escluso dalle spese di U1 l’onere relativo al collegamento terminale tra le reti di urbanizzazione e l’insediamento che dovrà essere eseguito a cura e spese del concessionario in accordo con le aziende erogatrici di detti servizi pubblici di somministrazione. 3. Le opere riferite agli oneri per la sistemazione di distribuzione dell’acqua,del gas, dell’energia elettrica, della forza motrice, del telefono, sono pari al 31% per la residenza e al 27% per le destinazioni diverse dalla residenza e vengono realizzate in accordo diretto con le rispettive aziende. 10 Le tabelle A allegate riportano l’importo delle U1 già depurato di tali spese. 4. Scomposizione Oneri di urbanizzazione primaria La scomposizione degli oneri di urbanizzazione primaria (U1) è la seguente (% di U1=£./mq. Su). OPERE Residenza Destinazione diversa dalla residenza - Le strade 22% 30% - Gli spazi di sosta e di parcheggio 10% 12% - Le fognature 8% 10% - Gli impianti di depurazione 3% 10% - la pubblica illuminazione 10% 7% - il verde attrezzato 16% 4% TOTALE 69% 73% OPERE REALIZZATE DIRETTAMENTE - il sistema di distribuzione dell’acqua - il sistema di distribuzione dell’energia elettrica , forma motrice, gas, telefono TOTALE Residenza 7% 24% Destinazione diversa dalla residenza 6% 21% 31% 27% 5. Scomposizione oneri di urbanizzazione secondaria. La scomposizione degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) è la seguente per ogni destinazione: - Gli asili nido e le scuole materne - le scuole d'obbligo - le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi - i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie - i mercati di quartiere e le delegazioni comunali - gli spazi pubblici a parco e per lo sport - i parcheggi pubblici TOTALE 10% 38% 7% 7% 6% 25% 7% 100% 4.5 - INTERVENTI AGEVOLATI 1- Per interventi ricadenti nell’ ambito interessato da Piani di recupero e riqualificazione urbana (Piano di via Marconi e Piano di Mezzolara)gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2)sono ridotti del 50%. 2 - Per le costruzioni bioclimatiche, ecologiche o, comunque, realizzate con tecnologie alternative e non inquinanti, gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti al massimo del 50% secondo i criteri per la graduazione proposti dalla delibera di Giunta Regionale 21/2001. 11 3 - Per gli interventi relativi a residenze per anziani e a strutture socio-assistenzialisanitarie gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti del 50%,fermo restando la gratuita' degli interventi per strutture pubbliche o di interesse generale promossi da enti istituzionalmente competenti. Resta inteso che per gli interventi relativi a residenze per anziani autosufficienti, che non necessitano di assistenza sanitaria, si applicano gli oneri delle Tabelle "A", mentre per quelli relativi a strutture socio-assistenziali con prestazioni di tipo sanitario gli oneri sono quelli delle Tabelle "B". 4 - Per le strutture fisse dotate di copertura, destinate a deposito o ricovero di attrezzature e/o macchine, connesse all'esercizio di attivita' commerciali all'ingrosso o produttive di tipo manifatturiero non laboratoriali o agroindustriali, gli oneri di urbanizzazione sono pari al 30% dei valori di incidenza previsti dalle Tabelle , l'onere cosi' determinato e' riferito all'area coperta dagli impianti. Per i magazzini di materie prime. 5 - Per gli interventi di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 10/77 e dell'art. 35 della Legge 865/71 non compresi nei PEEP, con esclusione degli edifici unifamiliari, gli oneri di urbanizzazione primaria (U1) e secondaria (U2) sono ridotti all'80% dei valori di incidenza previsti dalle tabelle parametriche a condizione che gli alloggi non superino i 105 mq. di superficie utile abitabile. 6 - Per tutti gli interventi relativi ad attivita' artigianali gli oneri di urbanizzazione (U2) sono ridotti del 50%. 7 - Per gli interventi di edilizia residenziale, dotati di impianto termico ad energia solare o ad altro sistema di analogo risparmio energetico, gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti del 20%. Le modalita' per l'accertamento della funzionalita' dell'impianto consistono nella consegna di apposito collaudo redatto da tecnico competente secondo le indicazione della delibera di G.R 21/2000 e ai sensi della legge n.10/91. 8 - Per gli insediamenti relativi a centri produttivi, commerciali ed infrastrutturali realizzati da enti, societa' o imprese, in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 50%, gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti al 50%. 9 - Per quegli interventi di ristrutturazione di edifici,prima inadeguati , che garantiscano un livello di accessibilita' totale ai sensi della L.13/89 e relativo regolamento (parti comuni ed alloggi)e non richiesta dalla normativa si applica una riduzione del 50% degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2),per l’accessibilità totale delle parti comuni si applica una riduzione del 25%. 10 - Per gli impianti relativi ad attività commerciali, svolte da cooperative di consumo o da dettaglianti in forma associata, comprese nei piani di sviluppo ed adeguamento della rete di vendita di cui alla L.n.426/71 8 (come sostituita da Legge Regionale n.14/99) il Comune, sentita la Commissione, applica una riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria 8U2) al massimo del 50% dei valori previsti nelle tabelle parametriche deliberata di volta in volta. 11 - Le riduzioni dell'onere contenute nelle presenti tabelle e indicazioni procedurali sono cumulabili fino ad un massimo del 75% dell'onere stesso. 4.6 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO AFFERENTE GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE 1 - Il calcolo del contributo viene effettuato applicando i valori indicati nelle Tabelle di parametrazione ed incidenza (allegato A al presente) alla Superficie di riferimento. 12 2 - Per gli interventi all'interno di PEEP e PIP gli oneri di urbanizzazione sono stabiliti dal Comune in rapporto ai reali costi di urbanizzazione. Gli insediamenti da realizzare su aree da sottoporre ad intervento urbanistico preventivo di iniziativa pubblica o privata implicano la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione necessarie. Ove le opere di urbanizzazione primaria da realizzare siano di importo inferiore alla somma risultante dalle relative tabelle dovranno essere corrisposti i relativi importi a conguaglio. 3 - Per gli insediamenti da realizzare su aree ad intervento edilizio diretto per le quali esista l'impegno a realizzare le opere di urbanizzazione primaria, sono dovuti gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), mentre gli oneri di urbanizzazione primaria (U1) sono dovuti soltanto per le opere non previste nel suddetto impegno secondo le percentuali indicate nel precedente punto 4.4 e con le modalità di cui al successivo punto 8. Per ogni intervento diretto, gli oneri per le opere di urbanizzazione primaria sono comunque dovuti nella misura stabilità dalle tabelle parametriche indipendentemente dalle specifiche necessità di dotazione. 4 - Le opere di urbanizzazione primaria sono di norma attuate dai concessionari secondo le modalita' e garanzie stabilite dal Comune. Resta escluso dalle spese di U1 l’onere relativo al collegamento terminale tra le reti di urbanizzazione e l’insediamento che dovrà essere eseguito a cura e spese del concessionario in accordo con le aziende erogatrici del servizio. 5 - Nel caso in cui il Comune provveda direttamente alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria il concessionario e' tenuto a cedere gratuitamente al Comune stesso le aree necessarie. 6 - Nel caso in cui il concessionario realizzi direttamente tutte o parte delle opere di urbanizzazione poste al diretto servizio dell'insediamento, il Comune provvedera' ad applicare al concessionario stesso gli oneri afferenti la quota parte di opere secondarie non realizzate. Nel caso di parziale realizzazione delle opere primarie, l'onere sara' determinato in relazione alle specifiche indicazioni di cui al punto 4.4.4. 7- Qualora la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria quali verde e parcheggi e cessione delle relative aree siano adempimenti obbligatori per i concessionari, oppure venga esercitata l’opzione per la monetizzazione delle stesse di cui all’art.46 delle L.R. n.6/95, dal calcolo ordinario degli oneri di urbanizzazione primaria, secondo le tabelle vigenti, saranno decurtate le quote afferenti le voci “spazi di sosta e di parcheggio“ e “verde attrezzato”. I parametri economici della monetizzazione in luogo della cessione delle aree per la realizzazione dello standard pubblico previsto dalle N.T.A. del vigente P.R.G. sono stabiliti dalla delibera di G.M. n. 5 del 24/01/2005. 8 - In merito all'applicazione concreta dell'onere si procede, di norma, con le modalita' di seguito indicate: a) per le opere di urbanizzazione primaria, afferenti la parte posta al diretto servizio dell'insediamento, l'onere: - e' dovuto, per le opere non realizzate direttamente dal concessionario, nella misura stabilita dalle tabelle parametriche per ogni intervento diretto sul territorio; - e' dovuto, nella misura stabilita dal Comune con deliberazione consiliare, per gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 9 della Legge 10/77; - e' dovuto per tutti gli interventi compresi in strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica; - non e' dovuto per gli interventi gratuiti. 13 A scomputo totale o parziale dell'onere di urbanizzazione primaria, il concessionario puo' realizzare direttamente le relative opere ai sensi del primo capoverso del presente punto. b) per le opere di urbanizzazione secondaria l'onere: - e' dovuto, nella misura risultante dalle tabelle parametriche, per ogni intervento diretto sul territorio; - e' dovuto dal concessionario finale per la realizzazione delle aree comprese in strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata, in misura pari alla differenza fra l'onere corrisposto dal soggetto attuatore degli strumenti stessi rivalutato in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione, e l'onere risultante dall'applicazione delle tabelle parametriche; - e' dovuto per tutti gli interventi compresi in strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica; - e' dovuto nella misura stabilita dal Comune per gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 9 della Legge 10/77; - non e' dovuto per gli interventi gratuiti. 4.7 - CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DIRETTA 1 - Nel caso in cui il concessionario intenda realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primaria dovrà farne specifica richiesta in sede di domanda di concessione. Tale realizzazione dovrà essere concessionata contestualmente all’opera principale. Sono ovviamente fatti salvi i casi in cui la realizzazione diretta sia pregiudizievole degli interessi generali della collettività. 2 - Dovranno essere concordate con i Settori comunali competenti dimensioni e caratteristiche delle opere stesse in considerazione del fatto che deve essere garantita la rispondenza agli interessi generali e la compatibilità con le opere di urbanizzazione di realizzazione pubblica. 3 - Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia che preveda anche la realizzazione delle opere di urbanizzazione, i richiedenti devono depositare insieme ad un progetto relativo alle urbanizzazioni stesse, atto unilaterale d’obbligo alla realizzazione delle opere entro i termini di validità della concessione a garanzia fideiussoria di importo pari al 100% del valore delle opere. Tale fideiussione verrà svincolata solo a collaudo delle opere a cura del competente Settore comunale e a spese del concessionario, quale condizione per l’ottenimento dell’usabibiltà. 5 - MODALITA’ DI CORRISPONSIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSORIO Il contributo di concessione è determinato all'atto del rilascio della concessione e deve essere corrisposto in corso d'opera con le seguenti modalità e garanzie: Il ritiro della concessione è subordinato alla presentazione, da parte del titolare della stessa, della documentazione dell’avvenuto versamento ovvero di opportune garanzie per il pagamento dell’importo già determinato e non ancora versato. 14 Il Comune può consentire, a seguito di specifica richiesta, la possibilità di rateizzare il pagamento del contributo di costruzione, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, per importi superiori a €. 10.000,00 in una rata del 60% da pagare al ritiro del permesso di costruire o alla presentazione della Denuncia di Inizio Attività e una rata del 40% da pagare entro sei mesi dalla data del titolo abilitativo edilizio e comunque entro la fine dei lavori, fatta salva la possibilità, in presenza di particolari esigenze, di statuire diversamente. Le garanzie fideiussorie di cui al precedente terzo comma saranno prestate per un importo pari al 120% della quota residua, di cui il 100% è la quota dell’onere concessorio e l’ulteriore 20% per le eventuali somme che dovessero risultare dovute, ai sensi dell’art.20 della legge regionale n.23/04, per ritardi nell’adempimento dell’obbligazione. Tali fideiussioni dovranno essere a tempo indeterminato od automaticamente rinnovabili e lo svincolo delle medesime avverrà mediante comunicazione scritta del Comune. In caso di pagamento a mezzo bonifico verrà assunta quale data di versamento quella di emissione del bonifico a favore del Comune di Budrio. Le varianti in corso d’opera, sia sostanziali, sia non (art.15 L.47/85) non modificano i termini dei versamenti sopra indicati per le singole concessioni . Per gli importi aggiuntivi relativi a varianti in corso d’opera sostanziali si applicano le stesse forme di rateizzazione sopra indicate. In caso di ritardato od omesso versamento si applicano le sanzioni previste dall'art.20 della L.R. 23/04 e s.m.. 6 - AGGIORNAMENTO CONTRIBUTI Il costo di costruzione determinato di L. 944.100 sulla base dell’indice ISTAT del 30/06/2000 resta valido fino al 31/12/2001 e che dal 01/01/2002 il costo è da adeguare annualmente ed autonomamente in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’ISTAT per il periodo di un anno, con scadenza al 30 giugno dell’anno precedente (ad esempio nel gennaio 2002 si considera la variazione intervenuta fra il 30 giugno 2000 e il 30 giugno 2001); Le tabelle parametriche sono aggiornate ogni cinque anni dalla Regione sulla base dell’indice revisionale previsto dal D.M. 22 giugno 1968 per opere edilizie; 7- ADEMPIMENTI COMUNALI E LORO TERMINI Entro il 31 marzo di ogni anno i Comuni approvano una relazione consuntiva sui proventi derivanti dalle concessioni e dalle sanzioni e formulano previsioni in ordine alla destinazione sui proventi stessi ai sensi dell'art. 12 della Legge 10/77. Nei Comuni obbligati alla formulazione dei programmi pluriennali di attuazione di cui all'art.13 della Legge 10/77 le previsioni di impegno sui proventi derivanti dalle concessioni e dalle sanzioni sono rapportate alla durata dei programmi pluriennali stessi. Con la stessa previsione di impegno il Comune, d'intesa con gli enti religiosi istituzionalmente competenti, destina la quota percentuale indicata al punto 1.4 per chiese ed altri edifici per servizi religiosi, in primo luogo all'acquisizione di aree previste dagli strumenti urbanistici vigenti per chiese ed altri edifici per servizi religiosi, da cedere gratuitamente in proprieta' all'ente religioso, ovvero al rimborso 15 delle spese documentate per l'acquisizione di dette aree, ed inoltre ad interventi per la costruzione o il ripristino di attrezzature religiose, con particolare riferimento ai valori monumentali e storici. Si intende per attrezzature religiose gli edifici per il culto e le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini e anziani, le attrezzature per attivita' culturali, ricreative e sportive. Gli edifici di culto e le pertinenti opere parrocchiali costruiti con contributi regionali e comunali non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi venti anni dall'erogazione del contributo. Il vincolo e' trasferito nei registri immobiliari. Esso puo' essere estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra autorita' ecclesiastica e autorita' civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata con le modalita' di cui all'art. 38 della Legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi). Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli. 8 - DEFINIZIONE DI "EDIFICIO UNIFAMILIARE" AI FINI DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 10/77 Per edifici unifamiliari si intendono quelli comprendenti un unico alloggio direttamente aerato e con almeno un fronte esterno, riferito alla mappa catastale da un’unica particella; non sono comunque considerati tali gli alloggi derivanti dalla suddivisione o ristrutturazione di edifici comprendenti più alloggi. Il carattere di edificio unifamiliare deve essere presente sia prima sia dopo l’intervento. 9 - NORME GENERALI Abbreviazioni e significati delle tabelle parametriche di incidenza degli oneri di urbanizzazione: - CU = carico urbanistico; - Aumento di CU = aumento della superficie utile (SU) anche con trasformazione di superficie accessoria (SAC) e/o superficie non residenziale (SAC) in Su e/o variazione della destinazione d'uso, con o senza trasformazioni fisiche, tra un raggruppamento e l'altro di categorie di cui all'art. 16 della L.R. 6/95, o tra i sottogruppi individuati dalle NTA che comporti una maggior quota di standards urbanistici e/o aumento del numero di unita' immobiliari; - Zone omogenee A-B-C-D-E-F: corrispondono alle zone territoriali omogenee di cui all'art. 13 della L.R. 47/78 e successive modifiche; - D = contributo stabilito dal Comune per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi; - S = contributo stabilito dal Comune per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. 10 - INTERVENTI CON DESTINAZIONI D'USO MULTIPLE E/O CON TIPI DI INTERVENTO MULTIPLI Ferma restando la disposizione dell'art. 9 del D.M. 801/1977, nel caso di concessioni edilizie relative ad interventi unitari che prevedano destinazioni d'uso multiple vanno 16 specificate le superfici per ciascuna destinazione d'uso, con i relativi importi del contributo di concessione afferenti il costo di costruzione. La convenzione di cui agli articoli 7 e 8 della legge 10/1977 è ammessa per le sole parti a destinazione residenziale. Per le concessioni che riguardano più tipi di intervento sull'esistente (ad esempio ristrutturazione e ampliamento), fermo restando la disposizione dell'art.9, lettera d) della legge 10/77, vanno specificate le superfici oggetto di ciascun tipo di intervento, con i relativi importi del contributo afferente il costo di costruzione. 11- INTERVENTI PARZIALI 1 - Per gli interventi parziali su edifici esistenti gli oneri di concessione sono corrisposti per le sole parti oggetto dell’intervento. 2 - Per gli interventi edilizi con qualsiasi destinazione che comportino nuova superficie e/o recupero di superficie accessoria mediante l’abbassamento di solai o la rifunzionalizzazione di soffitte, la realizzazione di soppalchi e per tutte le opere analoghe, l’onerosità si considera sulla base della superficie in aumento e/o di recupero applicando la tabella relativa al recupero edilizio con aumento di carico urbanistico. 3 - Per le Varianti in corso d’opera sostanziali (art. 15 L. 47/85) la determinazione degli oneri dovrà essere effettuata, sulla base delle tariffe, sulla superficie dell’intervento in variante ove definita, oppure sull’intera superficie nel caso non sia definibile l’intervento in variante stessa, procedendo, in quest’ultimo caso, al conguaglio con quanto determinato in sede di concessione originaria. 12- CONCESSIONE IN SANATORIA (ex. art. 13 Legge n. 47/85) - OMISSIS – (le disposizioni relative sono state modificate dalla legge regionale n.23/2004) 13 - ARROTONDAMENTO DI SOMME 1 - Ciascun importo da versare dovrà essere arrotondato per difetto o per eccesso rispettivamente alle mille lire inferiori se la frazione è inferiore alle cinquecento o alla mille lire superiori se la frazione è uguale o superiore alle cinquecento lire. 2 - Ciascun importo da versare dovrà essere arrotondato all’euro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 50, all’euro inferiore se la parte decimale è inferiore a 50. 14 - MANCATO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE DOVUTO 1 - In caso di mancato pagamento del contributo di concessione, così come per le somme dovute ad altro titolo, si procede alla riscossione coattiva ai sensi della vigente normativa. 2 - Non si procede per importi inferiori a L. 200.000. 17 15 - RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE Qualora risulti accertato un credito a titolo di restituzione di somme versate e non dovute, l’Amministrazione provvede d’ufficio alla restituzione, tranne che per le somme inferiori all’importo di L. 200.000. 18