Criteri di applicazione del contributo di costruzione

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Criteri di applicazione del contributo di costruzione
COMUNE DI BUDRIO
DETERMINAZIONI ED APPLICAZIONI DEL
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
Approvato con DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 08/06/2001
Modificato con DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 24/01/2007
Gennaio 2007
Si premette che la L.n.10/1977 “Norme per l’edificabilità dei suoli” prevede che la
concessione comporta la corresponsione di un contributo che ha una parte
commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione primaria U1 e secondaria
U2 (vedi titolo 4 ), nonché una parte commisurata al costo di costruzione (vedi
titolo 3 )
1 - INTERVENTI ONEROSI
Gli interventi soggetti a concessione onerosa sono i seguenti:
1a - Adeguamento igienico funzionale con frazionamento di unità immobiliare. (voce
RE+CU alle tabelle di cui all’ALLEGATO A).
1b - Restauro e risanamento conservativo senza aumento di carico urbanistico
(lettera “c” art. 31 L. 457/78). Questo tipo di intervento è oneroso solo per opere su
immobili e porzioni di essi a destinazione non residenziale.
1c - Restauro e risanamento conservativo con aumento di carico urbanistico (lett. c
art. 31 L. 457/78). Questo tipo di intervento è sempre oneroso limitatamente alla
superficie corrispondente all'aumento di CU.
2 - Ristrutturazione (RE/RE +CU della tabella A)
Qualora la ristrutturazione comporti un aumento di superficie utile interna alla
sagoma per abbassamento di solai o creazione di soppalchi, creazione di nuova
unità immobiliare mediante recupero di superfici accessorie. (Voce RE + CU).
Nelle zone C2 e D3 intervento di ristrutturazione edilizia con aumento di SC (RE +
CU) è da considerarsi nuova costruzione (NC) fino alla validità della convenzione e
alla SC massima.
3 - Nuova costruzione NC, ampliamenti e sovralzi AM, RI (Voce NC delle tabelle cui
all’ALLEGATO A);
4a - Cambio di destinazione d’uso con opere (RE + CU)
L’onere dovuto è quello relativo alla destinazione d’uso finale e, lo stesso, va
corrisposto per intero secondo il valore individuato nella tabella parametrica e non
come differenza tra il valore relativo alla destinazione d’uso iniziale e quello finale.
4b - Cambio di destinazione d’uso senza opere o con opere non funzionali al cambio
d’uso stesso art. 16 L.R. n. 6/95 (voce specificata dalle tabelle)
L’onere dovuto è pari alla differenza tra la voce della nuova costruzione dell’uso
finale la voce della nuova costruzione dell’uso di partenza.
4c - Cambi d’uso avvenuti nei dieci anni successivi alla ultimazione dei lavori
rientranti nella casistica di cui all’art.10 Legge n.10/77; in questo caso il contributo è
dovuto nella misura prevista dal medesimo articolo.
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2 - INTERVENTI GRATUITI
Sono gratuiti i seguenti interventi:
A) Per gli interventi di cui all'art.9 della L. 10/1977
- lettera a) per le opere da realizzare in zona agricola in funzione della conduzione
del fondo, comprese le residenze (L. 10/77, art.9, comma 1, , sempre che il
concessionario si impegni con atto unilaterale d'obbligo (art.40, comma quinto,
lettere a e b e comma 11, L.R. 47/78 e s.m.) a non mutare la destinazione d'uso dei
fabbricati per almeno dieci anni ; il richiedente la concessione è tenuto a
presentare al Comune apposita certificazione attestante i requisiti richiesti di cui
all’art.12 della legge n.153/75.
- lettera b) per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo non rientranti
negli interventi onerosi di cui al titolo 1;
- lettera c) manutenzione ordinaria e straordinaria,
- lettera d) per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione
di edifici unifamiliari, anche con ampliamento in misura non superiore al 20%;
- lettera e) modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o
statiche delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si
rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari
per le esigenze delle abitazioni;
- lettera f) impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale realizzate
dagli enti istituzionalmente competenti nonché opere di urbanizzazione eseguite
anche da privati in attuazione di strumenti urbanistici. Edifici di culto e pertinenti
opere parrocchiali quando realizzati nella specifica zona di PRG;
Ai fine dell’esenzione dal contributo occorre che l’opera da costruire sia pubblica o
di interesse pubblico e venga realizzata o da un ente pubblico o da altro soggetto
per conto di un ente pubblico, come nel caso di concessione di opera pubblica o di
altre analoghe figure organizzatorie, tra le quali la concessione di esercizio di
servizio pubblico a società di capitali a partecipazione pubblica maggioritaria o a
società di capitali private, purchè tale servizio pubblico sia reso in regime di
monopolio e di controllo da parte di Stato o di altri Enti pubblici, nonché la gestione
di servizio pubblico nelle forme di cui all’art. 22 comma 3 L.142/90 e successive
modifiche.
Le ONLUS sono assimilate ad Enti pubblici purchè i loro interventi siano
convenzionati per un servizio pubblico.
La gratuità si intende ovviamente limitata alle opere edilizie strettamente funzionali
all’esercizio del servizio pubblico.
- lettera g) per gli interventi di cui all'art. 9 della L. 10/1977, opere in attuazione di
(L.13/89, art.7); norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
B) per gli interventi di cui al secondo comma, art.7 della L. 94/82
- lettera a) pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti, ivi
compresi le recinzioni e i parcheggi di cui all'art.9 della legge 122/89)
limitatamente all’adeguamento della dotazione di edifici esistenti ante legge 122 e
per autorimesse interrate.
- lettera b) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di
merci a cielo libero)
- lettera c) opere di demolizione, reinterri e scavi che non riguardino la coltivazione
di cave o torbiere ;
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C) per gli interventi in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (L. 13/89,
art. 7)
D) per le trasformazioni ed i ripristini di sale
1/3/1994, n.153;
cinematografiche ai sensi della L.
E) per le opere di edilizia funeraria;
F) per le varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri
urbanistici, sulle destinazioni d’uso, sulla categoria edilizia, non alterino la sagoma e
non aumentino le superfici (per più di mq._1) .
3 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE AFFERENTE IL
COSTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DEGLI ART. 6 E 10 DELLA LEGGE N.10/77
Il contributo di concessione relativo al costo di costruzione Cc si calcola
moltiplicando il COSTO DELL’INTERVENTO per la QUOTA q secondo le
modalità riportate in calce alle tabelle degli ALLEGATI B e C.
Il COSTO DELL’INTERVENTO si ottiene moltiplicando il COSTO DI COSTRUZIONE
per la SUPERFICIE DI RIFERIMENTO (SC complessiva per residenziale o ST totale
per non residenziale) di cui al successivo punto 3.3
La determinazione del costo dell’intervento edilizio viene effettuata sulla base della
classificazione dell’intervento che fa riferimento alla globalità dello stesso; gli
interventi minori che si inseriscono in interventi più complessi vengono, quindi, da
questi assorbiti.
3.1 - EDILIZIA RESIDENZIALE
A - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE (L.10/77, art.6; L.537/93,
art.7, comma 2)
1 - Per i nuovi edifici residenziali il costo di costruzione al mq. di superficie
complessiva è determinato in €. 604,92 dal Comune con delibera n. 3 del
24/01/2007 sulla base delle delibere Consiglio Regionale n. 1108 /99 e Giunta
Regionale n. 522/1999 e con applicazione dell’adeguamento ISTAT al 30.06.2006.
2 - Il costo di cui al punto 3.1.1 è maggiorato in misura non superiore al 50% per gli
edifici aventi caratteristiche superiori secondo le indicazioni dell'ALLEGATO B.
3 - Per gli interventi sugli edifici residenziali esistenti il costo è determinato
utilizzando la tabella di cui al successivo ALLEGATO C; concepita in modo tale che
il costo totale dell'intervento (strutture e finiture) non può mai superare quello della
nuova costruzione; (legge 448/1998, art. 61, comma 2).
4 - Nelle zone C2 e D3 intervento di ristrutturazione edilizia con aumento di SC (RE +
CU) è da considerarsi nuova costruzione (NC) fino alla validità della convenzione e
alla SC massima.
4
B - QUOTA DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL
CONTRIBUTO DI CONCESSIONE PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
DI NUOVA COSTRUZIONE O SU EDIFICI ESISTENTI
(L. 537/93, art.7 comma
2).
5 - La quota del costo di costruzione per la determinazione del contributo di
concessione di cui alla L. 10/77, art.6, è variabile dal 5% al 20% in funzione delle
caratteristiche, delle tipologie e dell'ubicazione degli edifici, così come indicato nella
tabella di cui al successivo ALLEGATO D.
3.2 - COSTRUZIONI OD IMPIANTI DESTINATI AD ATTIVITA' TURISTICHE,
COMMERCIALI, DIREZIONALI.
A - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE
1 - Per le nuove costruzioni od impianti il costo di costruzione al mq di St con
riferimento al costo di cui al punto 3.1.1 e 3.1.2, modificato con coefficienti
diversificati secondo i vari tipi di attività, come indicato nella seguente tabella:
_______________________________________________________
Coefficienti da applicare al
costo di costruzione di cui al
Tipo di attività
punto 3.1.1, secondo l'attività
_______________________________________________________
Turistica, alberghiera
1,10
Direzionale
0,90
Commerciale
0,80
2 - Per gli interventi sugli edifici esistenti il costo è determinato utilizzando la tabella
di cui al successivo ALLEGATO C.
3 - Nelle zone C2 e D3 intervento di ristrutturazione edilizia con aumento di SC (RE +
CU) è da considerarsi nuova costruzione (NC) fino alla validità della convenzione e
alla SC massima.
B - QUOTA DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL
CONTRIBUTO DI CONCESSIONE PER COSTRUZIONI OD IMPIANTI DESTINATI
AD ATTIVITA' TURISTICHE, COMMERCIALI, DIREZIONALI.
4 - La quota del costo di costruzione per la determinazione del contributo di
concessione è stabilita in funzione dei diversi tipi di attività così come specificati ai
sensi del precedente punto 4.1.1 (L.28/1/77, n.10, art.10, comma 2) come da
seguente tabella ed è ridotta al 50% per interventi sull’esistente:
______________________________________________________________
Quota da applicare al
costo di costruzione di cui al
Tipo di attività
punto 4.1.1 e 4.1.2, secondo l'attività
_____________________
NC/AM/RI_________RC/RE__________
Turistica, alberghiera
Direzionale
8
8
5
4
4
Commerciale
5
3.3 - SUPERFICI DI RIFERIMENTO PER
RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE
2.5
CALCOLO DEL CONTRIBUTO
1 - Le superfici di riferimento per l'applicazione del costo di costruzione richiamate
negli ALLEGATI B e C ed ai precedenti punti sono quelle indicate negli artt. 2, 3, 9
del D.M. 801/77 ed ulteriormente specificate nello schema di Regolamento Edilizio
tipo approvato con delibera di G.R. n. 593 del 28/2/1995, come di seguito riportate:
2 - Interventi di edilizia residenziale.
La superficie complessiva è data da SC=SU+60%SAC dove:
SU = Superficie utile abitabile.
E’ costituita dalla superficie di pavimento degli alloggi (e degli accessori Interni),
misurata al netto di muri e pilastri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di
passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre e delle scale interne la
cui superficie in proiezione va calcolata una sola volta ed inserita nelle superfici non
residenziali;
SAC = Superficie non residenziale.
E' costituita dalla superficie netta risultante dalla somma delle superfici non
residenziali di pertinenza dell'alloggio quali logge, balconi, cantine e soffitte e di
quelle di pertinenza dell'organismo abitativo quali androni di ingresso, porticati liberi,
escluso quelli di uso pubblico, volumi tecnici, rimesse o posti macchina coperti,
centrali termiche anche singole quando ubicate in locali non abitabili, misurate al
netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. Sono esclusi
dal calcolo e quindi non computabili nella Snr i locali sottotetto aventi altezza virtuale
(calcolata come rapporto V/S) inferiore a ml 1,80.
3 - Interventi destinati ad attivita' turistiche, commerciali e direzionali.
La superficie di riferimento è la superficie totale (St), che risulta dalla somma della
superficie utile (SU) e dal
60% della superficie accessoria (SAC), ovvero
St=SU+60%SAC dove:
SU = Superficie utile. E' costituita dalla somma delle superfici nette di tutti i piani fuori
ed entro terra, compresi i locali destinati al personale di servizio e di custodia,
nonché i locali adibiti ad uffici a condizione che gli stessi siano funzionali all'esercizio
dell'impresa;
SAC = Superficie accessoria. E' costituita dalla somma delle superfici nette destinate
a servizio dell'attività quali tettoie, porticati, scale, vani ascensori e montacarichi,
centrale termica, elettrica, di condizionamento ed ogni altro impianto tecnologico
necessario al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente.
4 - Nel caso di ampliamento di edifici esistenti senza aumento del numero delle unità
immobiliari e con esclusione degli interventi gratuiti di cui al successivo punto
precedente titolo 2, il costo di costruzione di cui al punto 3.1.1, al netto delle
maggiorazioni di cui al punto 3.1.2 sopracitato, si applica
alla superficie
dell'ampliamento.
5 - Vedi anche capitolo 11 Interventi parziali.
3.4 – INTERVENTI PER I QUALI NON E’ DOVUTO IL CONTRIBUTO RELATIVO AL
COSTO DI COSTRUZIONE
Oltre che per gli INTERVENTI GRATUITI di cui al titolo 2, il contributo relativo al
costo di costruzione non è dovuto:
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1 - per gli interventi di ristrutturazione o nuova costruzione di edifici residenziali,
qualora il concessionario si convenzioni per la locazione o la cessione in proprietà
degli alloggi ai sensi della L. 10/1977, art.7;
2 - per gli interventi di edilizia residenziale assistiti da contributo pubblico (edilizia
convenzionata-agevolata);
3 - per gli interventi previsti dal 2° comma dell'art. 9 della L. 10/77 (immobili di
proprietà dello stato);
4 - per la costruzione o gli impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette
alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi (art.10, L. 10/77 e s.m.) ;
5 - per le opere da realizzarsi dai soggetti che costruiscono la propria prima
abitazione e si convenzionano ai sensi dell'art.9 della L.94/1982;
6 - per nuovi impianti, lavori, opere, modifiche e installazioni relativi alle fonti
rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio, all'uso razionale dell'energia
(L.10/1991, art.1, comma 3 e art.26, comma 1);
7 - per gli edifici ricostruiti ai sensi dell'art.1 della L.R.1/12/98, n.38, a parità di
superficie utile e di volume.
3.5 – INTERVENTI DI CAMBIO D’USO PER I QUALI E’ DOVUTO IL CONTRIBUTO
RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE
Si rimanda al punto 4c delTitolo 1 INTERVENTI ONEROSI e all’art.10 L.10/77.
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4 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE AFFERENTE GLI
ONERI DI URBANIZZAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 5 E 10 DELLA LEGGE
N.10/77
Il contributo che deve essere corrisposto a seguito del rilascio della concessione ha
una parte commisurata alle opere di urbanizzazione primaria (U1) e una parte
commisurata alle opere di urbanizzazione secondaria (U2).
4.1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
In generale si possono definire opere di urbanizzazione quelle che servono a dotare
una zona di servizi tecnologici e sociali e delle strutture necessarie.
1. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
Ai sensi della Deliberazione di Consiglio Regionale n. 849 del 04.03.1998 sono
definite opere di urbanizzazione primaria (U1) le seguenti:
a) le strade e gli spazi di sosta e parcheggio
b) le fognature e gli impianti di depurazione
c) il sistema di distribuzione dell’acqua
d) il sistema di distribuzione dell’energia elettrica, forza motrice, gas e telefono;
e) la pubblica illuminazione
f) il verde attrezzato
g) gli allacciamenti ai pubblici servizi non aventi carattere generale ma al servizio
diretto dell’insediamento
2. OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
Ai sensi della Deliberazione di Consiglio Regionale n. 849 del 04.03.1998 sono
definite opere di urbanizzazione secondaria (U2) le seguenti:
a) asili nido e scuole materne
b) scuole dell'obbligo
c)mercati di quartiere
d) delegazioni comunali
e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi
f) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie
g) gli spazi pubblici a parco e per lo sport
h) i parcheggi pubblici.
4.2 - PARAMETRAZIONE E INCIDENZA DEGLI ONERI
1. PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI
Le tariffe per la parametrazione degli oneri sono riportate nelle relative tabelle
differenziate secondo l'appartenenza alle diverse classi di Comuni individuate dal
Consiglio regionale con deliberazione n. 2351 del 18 gennaio 1984, così come
modificate sulla base della Deliberazione di Consiglio Comunale 3/2007.
Il Comune di Budrio sulla base della medesima deliberazione è stato individuato
come comune di 2^ classe.
Le tabelle di parametrazione ed incidenza degli oneri sono state raggruppate in
cinque categorie funzionali
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La tabella A è relativa ad interventi di edilizia residenziale limitatamente alla funzione
abitativa di cui alle categorie catastali da A/1 a A/9 e B/1 compreso le
residenze per anziani autosufficienti che non necessitano di assistenza
sanitaria;
La tabella B è relativa ad interventi compresi nelle funzioni direzionali, finanziarie,
assicurative, artigianali di servizio; funzioni commerciali, ivi compresi gli
esercizi pubblici, funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale
solamente se laboratoriali per la parte di SU fino a 200 mq., funzioni di
servizio, privato, pubblico e/o di uso pubblico, ivi comprese le sedi di attività
culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e di studi professionali
(compreso le strutture socio assistenziali con prestazioni di tipo sanitario).
La tabella C è relativa agli interventi compresi nelle funzioni produttive di tipo
manifatturiero, comprese quelle artigianali di tipo laboratoriale per la parte
di SU oltre i 200 mq., gli insediamenti di tipo agro-industriale e gli
allevamenti zootecnici di tipo intensivo di cui alle seguenti corrispondenti
La tabella D è relativa agli interventi compresi nelle Funzioni agricole svolte da non
aventi titolo esclusa la residenza, di cui alle corrispondenti categorie.
La tabella E è relativa alle "Funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno
temporaneo".
2. INCIDENZA DEGLI ONERI
Le tariffe sono diversificate in relazione alle zone territoriali omogenee di cui all'art.
13 della L.R. 47/78 e successive modifiche, alle destinazioni d'uso degli immobili
oggetto delle concessioni, al tipo di intervento edilizio, all'indice di fabbricabilita',
nonche' al tipo di attivita' sul territorio.
4.3 - SUPERFICIE DI RIFERIMENTO
Le unita' di superficie per l'applicazione dei parametri U1 e U2 sono cosi' terminate.
1 - FUNZIONE ABITATIVA PERMANENTE E TEMPORANEA, FUNZIONI
DIREZIONALI, FINANZIARIE, ASSICURATIVE, COMMERCIALI AL DETTAGLIO,
ARTIGIANALI DI SERVIZIO, ESERCIZI PUBBLICI, ATTIVITA' PRODUTTIVE DI
TIPO MANIFATTURIERO ARTIGIANALE A CARATTERE LABORATORIALE,
FUNZIONI DI SERVIZIO (CULTURALI, RICREATIVE, SANITARIE ECC.), STUDI
PROFESSIONALI. (Tabelle A,B,D,E)
L'unita' di superficie (SU) e' il mq. utile risultante dall'applicazione dell'art. 3 del DM
10 maggio 1977 n. 801, che recita testualmente "per superficie utile abitabile si
intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri,
tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di
balconi".
2 - FUNZIONI COMMERCIALI ALL'INGROSSO, FUNZIONI PRODUTTIVE DI TIPO
MANIFATTURIERO
NON
LABORATORIALI,
INSEDIAMENTI
DI
TIPO
AGROINDUSTRIALE, ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO INTENSIVO,
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FUNZIONI AGRICOLE SVOLTE
ALBERGHIERE. (Tabella C)
DA
NON
AVENTI
TITOLO,
FUNZIONI
L'unita' di superficie (SU) e' il mq. utile della superficie complessiva risultante dalla
somma delle superfici lorde di tutti i piani fuori ed entro terra: dal calcolo della SU
sono esclusi gli impianti igienici, la centrale termica, elettrica, di condizionamento ed
ogni altro impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni del
lavoro e dell'ambiente.
In detta superficie (SU) sono compresi i locali destinati al personale di servizio e di
custodia, nonché i locali adibiti ad uffici a condizione che gli stessi siano funzionali
all'esercizio dell'impresa (accatastati in un’unica unità immobiliare).
3 - INSEDIAMENTI PER LE ATTIVITA' TURISTICHE TEMPORANEE (campeggi),
PER GLI ESERCIZI PUBBLICI O DI INTERESSE COLLETTIVO ALL'APERTO E
PER GLI IMPIANTI SPORTIVI ALL’APERTO CHE NON COSTITUISCONO
STANDARD URBANISTICO AI SENSI DELL'ART. 46 DELLA L.R. 47/78 E
SUCCESSIVE MODIFICHE.
L'unita' di superficie (Ai) e' il mq. dell'area individuata dall'ambito effettivo di
svolgimento dell'attivita' turistica, commerciale, collettiva o sportiva, di esercizio
pubblico, ivi comprese le superfici destinate ad accogliere gli eventuali spettatori.
4. Per gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti con aumento di CU la
superficie utile di intervento cui applicare gli oneri di urbanizzazione e' quella riferita
alla parte in aumento; nel caso di intervento anche sulla parte preesistente, la
superficie utile cui applicare l'onere e' computata ai sensi del precedente capoverso.
Nel caso di suddivisione di una unita' immobiliare in due o piu' nuove unita', la
superficie utile a cui applicare l'onere e' quella relativa all' UI
(Unità
Immobiliare)minore o minori.
5. Vedi anche capitolo 11 Interventi parziali.
4.4 - SCOMPOSIZIONE DEGLI ONERI
1. Nell'onere complessivo U=U1+U2 non e' compreso il costo dell'area di pertinenza
di ciascuna opera di urbanizzazione. In caso di monetizzazione degli standards, tale
costo verrà stabilito sulla base di valori determinati con deliberazione della Giunta
comunale.
2. Resta escluso dalle spese di U1 l’onere relativo al collegamento terminale tra le
reti di urbanizzazione e l’insediamento che dovrà essere eseguito a cura e spese del
concessionario in accordo con le aziende erogatrici di detti servizi pubblici di
somministrazione.
3. Le opere riferite agli oneri per la sistemazione di distribuzione dell’acqua,del gas,
dell’energia elettrica, della forza motrice, del telefono, sono pari al 31% per la
residenza e al 27% per le destinazioni diverse dalla residenza e vengono realizzate
in accordo diretto con le rispettive aziende.
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Le tabelle A allegate riportano l’importo delle U1 già depurato di tali spese.
4. Scomposizione Oneri di urbanizzazione primaria
La scomposizione degli oneri di urbanizzazione primaria (U1) è la seguente (% di
U1=£./mq. Su).
OPERE
Residenza
Destinazione diversa dalla
residenza
- Le strade
22%
30%
- Gli spazi di sosta e di parcheggio
10%
12%
- Le fognature
8%
10%
- Gli impianti di depurazione
3%
10%
- la pubblica illuminazione
10%
7%
- il verde attrezzato
16%
4%
TOTALE
69%
73%
OPERE REALIZZATE
DIRETTAMENTE
- il sistema di distribuzione dell’acqua
- il sistema di distribuzione
dell’energia elettrica , forma motrice,
gas, telefono
TOTALE
Residenza
7%
24%
Destinazione diversa dalla
residenza
6%
21%
31%
27%
5. Scomposizione oneri di urbanizzazione secondaria.
La scomposizione degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) è la seguente per
ogni destinazione:
- Gli asili nido e le scuole materne
- le scuole d'obbligo
- le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi
- i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie
- i mercati di quartiere e le delegazioni comunali
- gli spazi pubblici a parco e per lo sport
- i parcheggi pubblici
TOTALE
10%
38%
7%
7%
6%
25%
7%
100%
4.5 - INTERVENTI AGEVOLATI
1- Per interventi ricadenti nell’ ambito interessato da Piani di recupero e
riqualificazione urbana (Piano di via Marconi e Piano di Mezzolara)gli oneri di
urbanizzazione secondaria (U2)sono ridotti del 50%.
2 - Per le costruzioni bioclimatiche, ecologiche o, comunque, realizzate con
tecnologie alternative e non inquinanti, gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2)
sono ridotti al massimo del 50% secondo i criteri per la graduazione proposti dalla
delibera di Giunta Regionale 21/2001.
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3 - Per gli interventi relativi a residenze per anziani e a strutture socio-assistenzialisanitarie gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti del 50%,fermo
restando la gratuita' degli interventi per strutture pubbliche o di interesse generale
promossi da enti istituzionalmente competenti. Resta inteso che per gli interventi
relativi a residenze per anziani autosufficienti, che non necessitano di assistenza
sanitaria, si applicano gli oneri delle Tabelle "A", mentre per quelli relativi a strutture
socio-assistenziali con prestazioni di tipo sanitario gli oneri sono quelli delle Tabelle
"B".
4 - Per le strutture fisse dotate di copertura, destinate a deposito o ricovero di
attrezzature e/o macchine, connesse all'esercizio di attivita' commerciali all'ingrosso
o produttive di tipo manifatturiero non laboratoriali o agroindustriali, gli oneri di
urbanizzazione sono pari al 30% dei valori di incidenza previsti dalle Tabelle , l'onere
cosi' determinato e' riferito all'area coperta dagli impianti. Per i magazzini di materie
prime.
5 - Per gli interventi di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt. 7 e 8
della Legge 10/77 e dell'art. 35 della Legge 865/71 non compresi nei PEEP, con
esclusione degli edifici unifamiliari, gli oneri di urbanizzazione primaria (U1) e
secondaria (U2) sono ridotti all'80% dei valori di incidenza previsti dalle tabelle
parametriche a condizione che gli alloggi non superino i 105 mq. di superficie utile
abitabile.
6 - Per tutti gli interventi relativi ad attivita' artigianali gli oneri di urbanizzazione (U2)
sono ridotti del 50%.
7 - Per gli interventi di edilizia residenziale, dotati di impianto termico ad energia
solare o ad altro sistema di analogo risparmio energetico, gli oneri di urbanizzazione
secondaria (U2) sono ridotti del 20%. Le modalita' per l'accertamento della
funzionalita' dell'impianto consistono nella consegna di apposito collaudo redatto da
tecnico competente secondo le indicazione della delibera di G.R 21/2000 e ai sensi
della legge n.10/91.
8 - Per gli insediamenti relativi a centri produttivi, commerciali ed infrastrutturali
realizzati da enti, societa' o imprese, in cui la partecipazione pubblica non sia
inferiore al 50%, gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti al 50%.
9 - Per quegli interventi di ristrutturazione di edifici,prima inadeguati , che
garantiscano un livello di accessibilita' totale ai sensi della L.13/89 e relativo
regolamento (parti comuni ed alloggi)e non richiesta dalla normativa si applica una
riduzione del 50% degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2),per l’accessibilità
totale delle parti comuni si applica una riduzione del 25%.
10 - Per gli impianti relativi ad attività commerciali, svolte da cooperative di consumo
o da dettaglianti in forma associata, comprese nei piani di sviluppo ed adeguamento
della rete di vendita di cui alla L.n.426/71 8 (come sostituita da Legge Regionale
n.14/99) il Comune, sentita la Commissione, applica una riduzione degli oneri di
urbanizzazione secondaria 8U2) al massimo del 50% dei valori previsti nelle tabelle
parametriche deliberata di volta in volta.
11 - Le riduzioni dell'onere contenute nelle presenti tabelle e indicazioni procedurali
sono cumulabili fino ad un massimo del 75% dell'onere stesso.
4.6 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO AFFERENTE GLI ONERI DI
URBANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE
1 - Il calcolo del contributo viene effettuato applicando i valori indicati nelle Tabelle di
parametrazione ed incidenza (allegato A al presente) alla Superficie di riferimento.
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2 - Per gli interventi all'interno di PEEP e PIP gli oneri di urbanizzazione sono stabiliti
dal Comune in rapporto ai reali costi di urbanizzazione.
Gli insediamenti da realizzare su aree da sottoporre ad intervento urbanistico
preventivo di iniziativa pubblica o privata implicano la realizzazione di tutte le opere
di urbanizzazione necessarie.
Ove le opere di urbanizzazione primaria da realizzare siano di importo inferiore alla
somma risultante dalle relative tabelle dovranno essere corrisposti i relativi importi a
conguaglio.
3 - Per gli insediamenti da realizzare su aree ad intervento edilizio diretto per le quali
esista l'impegno a realizzare le opere di urbanizzazione primaria, sono dovuti gli
oneri di urbanizzazione secondaria (U2), mentre gli oneri di urbanizzazione primaria
(U1) sono dovuti soltanto per le opere non previste nel suddetto impegno secondo le
percentuali indicate nel precedente punto 4.4 e con le modalità di cui al successivo
punto 8.
Per ogni intervento diretto, gli oneri per le opere di urbanizzazione primaria sono
comunque dovuti nella misura stabilità dalle tabelle parametriche indipendentemente
dalle specifiche necessità di dotazione.
4 - Le opere di urbanizzazione primaria sono di norma attuate dai concessionari
secondo le modalita' e garanzie stabilite dal Comune. Resta escluso dalle spese di
U1 l’onere relativo al collegamento terminale tra le reti di urbanizzazione e
l’insediamento che dovrà essere eseguito a cura e spese del concessionario in
accordo con le aziende erogatrici del servizio.
5 - Nel caso in cui il Comune provveda direttamente alla realizzazione di opere di
urbanizzazione primaria il concessionario e' tenuto a cedere gratuitamente al
Comune stesso le aree necessarie.
6 - Nel caso in cui il concessionario realizzi direttamente tutte o parte delle opere di
urbanizzazione poste al diretto servizio dell'insediamento, il Comune provvedera' ad
applicare al concessionario stesso gli oneri afferenti la quota parte di opere
secondarie non realizzate. Nel caso di parziale realizzazione delle opere primarie,
l'onere sara' determinato in relazione alle specifiche indicazioni di cui al punto 4.4.4.
7- Qualora la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria quali verde
e parcheggi e cessione delle relative aree siano adempimenti obbligatori per i
concessionari, oppure venga esercitata l’opzione per la monetizzazione delle stesse
di cui all’art.46 delle L.R. n.6/95, dal calcolo ordinario degli oneri di urbanizzazione
primaria, secondo le tabelle vigenti, saranno decurtate le quote afferenti le voci
“spazi di sosta e di parcheggio“ e “verde attrezzato”.
I parametri economici della monetizzazione in luogo della cessione delle aree per la
realizzazione dello standard pubblico previsto dalle N.T.A. del vigente P.R.G. sono
stabiliti dalla delibera di G.M. n. 5 del 24/01/2005.
8 - In merito all'applicazione concreta dell'onere si procede, di norma, con le
modalita' di seguito indicate:
a) per le opere di urbanizzazione primaria, afferenti la parte posta al diretto servizio
dell'insediamento, l'onere:
- e' dovuto, per le opere non realizzate direttamente dal concessionario, nella
misura stabilita dalle tabelle parametriche per ogni intervento diretto sul territorio;
- e' dovuto, nella misura stabilita dal Comune con deliberazione consiliare, per gli
interventi di cui al comma 2 dell'art. 9 della Legge 10/77;
- e' dovuto per tutti gli interventi compresi in strumenti urbanistici attuativi di
iniziativa pubblica;
- non e' dovuto per gli interventi gratuiti.
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A scomputo totale o parziale dell'onere di urbanizzazione primaria, il
concessionario puo' realizzare direttamente le relative opere ai sensi del primo
capoverso del presente punto.
b) per le opere di urbanizzazione secondaria l'onere:
- e' dovuto, nella misura risultante dalle tabelle parametriche, per ogni intervento
diretto sul territorio;
- e' dovuto dal concessionario finale per la realizzazione delle aree comprese in
strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata, in misura pari alla differenza fra
l'onere corrisposto dal soggetto attuatore degli strumenti stessi rivalutato in
relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione, e l'onere risultante
dall'applicazione delle tabelle parametriche;
- e' dovuto per tutti gli interventi compresi in strumenti urbanistici attuativi di
iniziativa pubblica;
- e' dovuto nella misura stabilita dal Comune per gli interventi di cui al comma 2
dell'art. 9 della Legge 10/77;
- non e' dovuto per gli interventi gratuiti.
4.7 - CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DIRETTA
1 - Nel caso in cui il concessionario intenda realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione primaria dovrà farne specifica richiesta in sede di domanda di
concessione.
Tale realizzazione dovrà essere concessionata contestualmente all’opera principale.
Sono ovviamente fatti salvi i casi in cui la realizzazione diretta sia pregiudizievole
degli interessi generali della collettività.
2 - Dovranno essere concordate con i Settori comunali competenti dimensioni e
caratteristiche delle opere stesse in considerazione del fatto che deve essere
garantita la rispondenza agli interessi generali e la compatibilità con le opere di
urbanizzazione di realizzazione pubblica.
3 - Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia che
preveda anche la realizzazione delle opere di urbanizzazione, i richiedenti devono
depositare insieme ad un progetto relativo alle urbanizzazioni stesse, atto unilaterale
d’obbligo alla realizzazione delle opere entro i termini di validità della concessione a
garanzia fideiussoria di importo pari al 100% del valore delle opere. Tale fideiussione
verrà svincolata solo a collaudo delle opere a cura del competente Settore comunale
e a spese del concessionario, quale condizione per l’ottenimento dell’usabibiltà.
5 - MODALITA’ DI CORRISPONSIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSORIO
Il contributo di concessione è determinato all'atto del rilascio della concessione e
deve essere corrisposto in corso d'opera con le seguenti modalità e garanzie:
Il ritiro della concessione è subordinato alla presentazione, da parte del titolare della
stessa, della documentazione dell’avvenuto versamento ovvero di opportune
garanzie per il pagamento dell’importo già determinato e non ancora versato.
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Il Comune può consentire, a seguito di specifica richiesta, la possibilità di rateizzare il
pagamento del contributo di costruzione, previa presentazione di idonea garanzia
fideiussoria, per importi superiori a €. 10.000,00 in una rata del 60% da pagare al
ritiro del permesso di costruire o alla presentazione della Denuncia di Inizio Attività e
una rata del 40% da pagare entro sei mesi dalla data del titolo abilitativo edilizio e
comunque entro la fine dei lavori, fatta salva la possibilità, in presenza di particolari
esigenze, di statuire diversamente.
Le garanzie fideiussorie di cui al precedente terzo comma saranno prestate per un
importo pari al 120% della quota residua, di cui il 100% è la quota dell’onere
concessorio e l’ulteriore 20% per le eventuali somme che dovessero risultare dovute,
ai sensi dell’art.20 della legge regionale n.23/04, per ritardi nell’adempimento
dell’obbligazione. Tali fideiussioni dovranno essere a tempo indeterminato od
automaticamente rinnovabili e lo svincolo delle medesime avverrà mediante
comunicazione scritta del Comune.
In caso di pagamento a mezzo bonifico verrà assunta quale data di versamento
quella di emissione del bonifico a favore del Comune di Budrio.
Le varianti in corso d’opera, sia sostanziali, sia non (art.15 L.47/85) non modificano i
termini dei versamenti sopra indicati per le singole concessioni . Per gli importi
aggiuntivi relativi a varianti in corso d’opera sostanziali si applicano le stesse forme di
rateizzazione sopra indicate.
In caso di ritardato od omesso versamento si applicano le sanzioni previste
dall'art.20 della L.R. 23/04 e s.m..
6 - AGGIORNAMENTO CONTRIBUTI
Il costo di costruzione determinato di L. 944.100 sulla base dell’indice ISTAT del
30/06/2000 resta valido fino al 31/12/2001 e che dal 01/01/2002 il costo è da
adeguare annualmente ed autonomamente in ragione dell’intervenuta variazione dei
costi di costruzione accertata dall’ISTAT per il periodo di un anno, con scadenza al
30 giugno dell’anno precedente (ad esempio nel gennaio 2002 si considera la
variazione intervenuta fra il 30 giugno 2000 e il 30 giugno 2001);
Le tabelle parametriche sono aggiornate ogni cinque anni dalla Regione sulla base
dell’indice revisionale previsto dal D.M. 22 giugno 1968 per opere edilizie;
7- ADEMPIMENTI COMUNALI E LORO TERMINI
Entro il 31 marzo di ogni anno i Comuni approvano una relazione consuntiva sui
proventi derivanti dalle concessioni e dalle sanzioni e formulano previsioni in ordine
alla destinazione sui proventi stessi ai sensi dell'art. 12 della Legge 10/77. Nei
Comuni obbligati alla formulazione dei programmi pluriennali di attuazione di cui
all'art.13 della Legge 10/77 le previsioni di impegno sui proventi derivanti dalle
concessioni e dalle sanzioni sono rapportate alla durata dei programmi pluriennali
stessi.
Con la stessa previsione di impegno il Comune, d'intesa con gli enti religiosi
istituzionalmente competenti, destina la quota percentuale indicata al punto 1.4 per
chiese ed altri edifici per servizi religiosi, in primo luogo all'acquisizione di aree
previste dagli strumenti urbanistici vigenti per chiese ed altri edifici per servizi
religiosi, da cedere gratuitamente in proprieta' all'ente religioso, ovvero al rimborso
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delle spese documentate per l'acquisizione di dette aree, ed inoltre ad interventi per
la costruzione o il ripristino di attrezzature religiose, con particolare riferimento ai
valori monumentali e storici.
Si intende per attrezzature religiose gli edifici per il culto e le opere parrocchiali, gli
istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini e anziani, le attrezzature per
attivita' culturali, ricreative e sportive.
Gli edifici di culto e le pertinenti opere parrocchiali costruiti con contributi regionali e
comunali non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di
alienazione, se non sono decorsi venti anni dall'erogazione del contributo.
Il vincolo e' trasferito nei registri immobiliari. Esso puo' essere estinto prima del
compimento del termine, d'intesa tra autorita' ecclesiastica e autorita' civile erogante,
previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla
riduzione del termine, e con rivalutazione determinata con le modalita' di cui all'art.
38 della Legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in
Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi).
Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.
8 - DEFINIZIONE DI "EDIFICIO UNIFAMILIARE" AI FINI DELLE AGEVOLAZIONI
DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 10/77
Per edifici unifamiliari si intendono quelli comprendenti un unico alloggio direttamente
aerato e con almeno un fronte esterno, riferito alla mappa catastale da un’unica
particella; non sono comunque considerati tali gli alloggi derivanti dalla suddivisione
o ristrutturazione di edifici comprendenti più alloggi. Il carattere di edificio unifamiliare
deve essere presente sia prima sia dopo l’intervento.
9 - NORME GENERALI
Abbreviazioni e significati delle tabelle parametriche di incidenza degli oneri di
urbanizzazione:
- CU = carico urbanistico;
- Aumento di CU = aumento della superficie utile (SU) anche con trasformazione di
superficie accessoria (SAC) e/o superficie non residenziale (SAC) in Su e/o
variazione della destinazione d'uso, con o senza trasformazioni fisiche, tra un
raggruppamento e l'altro di categorie di cui all'art. 16 della L.R. 6/95, o tra i
sottogruppi individuati dalle NTA che comporti una maggior quota di standards
urbanistici e/o aumento del numero di unita' immobiliari;
- Zone omogenee A-B-C-D-E-F: corrispondono alle zone territoriali omogenee di cui
all'art. 13 della L.R. 47/78 e successive modifiche;
- D = contributo stabilito dal Comune per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti
solidi, liquidi e gassosi;
- S = contributo stabilito dal Comune per la sistemazione dei luoghi ove ne siano
alterate le caratteristiche.
10 - INTERVENTI CON DESTINAZIONI D'USO MULTIPLE E/O CON TIPI DI
INTERVENTO MULTIPLI
Ferma restando la disposizione dell'art. 9 del D.M. 801/1977, nel caso di concessioni
edilizie relative ad interventi unitari che prevedano destinazioni d'uso multiple vanno
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specificate le superfici per ciascuna destinazione d'uso, con i relativi importi del
contributo di concessione afferenti il costo di costruzione.
La convenzione di cui agli articoli 7 e 8 della legge 10/1977 è ammessa per le sole
parti a destinazione residenziale.
Per le concessioni che riguardano più tipi di intervento sull'esistente (ad esempio
ristrutturazione e ampliamento), fermo restando la disposizione dell'art.9, lettera d)
della legge 10/77, vanno specificate le superfici oggetto di ciascun tipo di intervento,
con i relativi importi del contributo afferente il costo di costruzione.
11- INTERVENTI PARZIALI
1 - Per gli interventi parziali su edifici esistenti gli oneri di concessione sono
corrisposti per le sole parti oggetto dell’intervento.
2 - Per gli interventi edilizi con qualsiasi destinazione che comportino nuova
superficie e/o recupero di superficie accessoria mediante l’abbassamento di solai o
la rifunzionalizzazione di soffitte, la realizzazione di soppalchi e per tutte le opere
analoghe, l’onerosità si considera sulla base della superficie in aumento e/o di
recupero applicando la tabella relativa al recupero edilizio con aumento di carico
urbanistico.
3 - Per le Varianti in corso d’opera sostanziali (art. 15 L. 47/85) la determinazione
degli oneri dovrà essere effettuata, sulla base delle tariffe, sulla superficie
dell’intervento in variante ove definita, oppure sull’intera superficie nel caso non sia
definibile l’intervento in variante stessa, procedendo, in quest’ultimo caso, al
conguaglio con quanto determinato in sede di concessione originaria.
12- CONCESSIONE IN SANATORIA (ex. art. 13 Legge n. 47/85)
- OMISSIS –
(le disposizioni relative sono state modificate dalla legge regionale n.23/2004)
13 - ARROTONDAMENTO DI SOMME
1 - Ciascun importo da versare dovrà essere arrotondato per difetto o per eccesso
rispettivamente alle mille lire inferiori se la frazione è inferiore alle cinquecento o alla
mille lire superiori se la frazione è uguale o superiore alle cinquecento lire.
2 - Ciascun importo da versare dovrà essere arrotondato all’euro superiore se la
parte decimale è maggiore o uguale a 50, all’euro inferiore se la parte decimale è
inferiore a 50.
14 - MANCATO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE DOVUTO
1 - In caso di mancato pagamento del contributo di concessione, così come per le
somme dovute ad altro titolo, si procede alla riscossione coattiva ai sensi della
vigente normativa.
2 - Non si procede per importi inferiori a L. 200.000.
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15 - RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE
Qualora risulti accertato un credito a titolo di restituzione di somme versate e non
dovute, l’Amministrazione provvede d’ufficio alla restituzione, tranne che per le
somme inferiori all’importo di L. 200.000.
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