Testo completo della sentenza

Transcript

Testo completo della sentenza
1
Competenza e giurisdizione civile – Competenza: per territorio – Diritti di obbligazioni - Deroga
convenzionale al foro legale – Luogo di pagamento – Previsione pattizia esclusiva - Necessità –
Domicilio del creditore – Sussistenza - Appalto privato – Riduzione del prezzo – Difetti dell’opera –
Azione di riduzione del prezzo - Inattualità del vizio per opera del committente – Inammissibilità della
domanda – Facoltà di azione di risarcimento del danno derivante da vizi - Rif.Leg.artt.1182,1668
cc;art.20 cpc;
Allegato al verbale d’udienza del 3 maggio 2006
TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dr. Michele
Cifarelli, all’esito di udienza ex art.281 sexies c.p.c.
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile n°2430/01 R. G. vertente
tra
XX s.r.l. (avv. A. Aufiero e F.Zurlini)
–ATTRICEe
YY RIUNITE di *** & C. s.a.s. (avv. P.Manzotti)
-CONVENUTAdandone lettura alle parti presenti.
rilevato che
-la YY Riunite di *** & C. s.a.s. otteneva nei confronti di XX s.r.l. ingiunzione di
pagamento per £.49.570,644 ed accessori, quale corrispettivo dei fornitura di merce di cui
alle fatture contestualmente prodotte;
-l’ingiunta proponeva opposizione, eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale
del Tribunale adito, per essere Bologna sia il luogo di perfezionamento del contratto –
2
avente natura di subappalto- che il luogo di pagamento. Nel merito, deduceva che la
controparte contrattuale, impegnatasi alla fornitura e posa in opera di inferriate e cancelli
scorrevoli da eseguire in una villa costruita da essa committente in Montale, aveva eseguito
la propria prestazione in ritardo, non a perfetta regola d’arte e provocando danni alle opere
residue. Chiedeva pertanto che il Tribunale dichiarasse nullo o revocasse il decreto
ingiuntivo; in subordine, accertasse il minor valore della altrui prestazione, anche per
compensazione con i propri crediti per vizi, ritardo e danneggiamenti, da determinarsi nella
futura istruttoria od in via equitativa;
-l’opposta, costituitosi, resisteva ad ogni avversa difesa, chiedendo il rigetto dell’opposizione
e la risoluzione del contratto per altrui inadempimento, con conferma dell’ingiunzione e
condanna di controparte alla somma ingiunta, o diversamente determinata, maggiorata di
interessi e maggior danno ex art.1224 co.2° cc;
concessa la provvisoria esecuzione dell’ingiunzione, non comparse le parti all’udienza ex
183 cpc ed escluse le prove richieste dalle parti, la causa veniva avviata alla presente
decisione a seguito di trattazione orale;
OSSERVA
1) L’eccezione di nullità dell’ingiunzione per incompetenza territoriale del giudice adito è
infondata, sia perché l’eventuale accordo intercorso fra le parti relativo alla modalità di
pagamento tramite ricevuta bancaria appoggiata presso una filiale bancaria di Bologna –
giusto riferimento nelle varie fatture dell’ingiungente- è in quanto tale inidoneo a modificare
il ‘forum destinatae solutionis’, che ex art.1182 co.3° cc è il domicilio del creditore, in assenza
di prova (nella specie carente) che tale modalità di pagamento sia stata prevista come
esclusiva e che contestualmente il venditore abbia rinunciato al foro legale (giurisprudenza
pacifica: vedi, ex pluribus, Cass., sez.III, sent. n°2966 del 29 marzo 1999, Cass., sez.II, sent.
n°2864 del 11 marzo 1995, etc); sia perché, in ogni caso, “ai fini della determinazione della
competenza territoriale in base al criterio del forum destinatae solutionis, la designazione
contrattuale del luogo di adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo….opera solo
nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso opposto, seguito da azione giudiziale del
venditore, riprende vigore il regolamento legale del luogo di pagamento…..nel senso che
detto luogo coincide con quello del domicilio del venditore-creditore” (così Cass., sez.II,
sent. n°9861 del 8 ottobre 1990, in materia di vendita. Nei medesimi sensi anche Cass.
n°5151/86 e n°2942/86, nonché Cass., sez.I, sent. n°12735 del 12 dicembre 1995, secondo
cui, più specificamente, “salvo che non sia diversamente stabilito, anche quando le parti
convengano che il creditore rinunci ad essere pagato nel proprio domicilio e debba
richiedere il pagamento …. al domicilio del debitore, se questi non paghi alla scadenza
l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio del creditore, riprendendo vigore la regola
dell'art. 1182 cod. civ., e in tale luogo di esecuzione dell'obbligazione puo' essere proposta,
ex art. 20 cod. proc. civ., la domanda di pagamento”). Poiché il domicilio dell’ingiungente è
in Modena, l’eccezione va rigettatata.
2) Quanto al merito, va senz’altro rigettata per inammissibilità la domanda di risoluzione del
contratto proposta dalla convenuta in opposizione con la sua comparsa, posto che la sua
3
posizione sostanziale di attore le inibisce la proposizione di ulteriori domande che non
siano strettamente conseguenti alle domande od eccezioni altrui (vedi la recente Cass.,
sez.III, sent. n°11415 del 18 giugno 2004), il che non può dirsi nella specie. Anche la
richiesta di maggior danno da tale parte contestualmente proposta può fin d’ora rigettarsi, in
difetto radicale di prospettazione.
3) In relazione all’opposizione, va in primo luogo chiarito che le censure dell’opponente
devono valutarsi nel merito, non potendo ritenersi l’opera accettata senza riserve. In effetti,
agli atti v’è solo un verbale di consegna dei lavori del subappaltante in data 16 febbraio
2001, sottoscritta dal solo committente del suo appaltatore, che tra l’altro ha interlineato la
parte dattiloscritta relativa alla constatazione della regolare effettuazione dei lavori,
aggiungendo a penna l’inciso “da concordare”. E’ evidente, quindi, che l’opera è stata al
limite consegnata, ma non può in alcun modo dirsi accettata dalla XX.
4) Le censure dell’opponente sono quelle riprodotte nella lettera di contestazione 15 marzo
2001, cui deve aggiungersi quella, ivi non riprodotta, relativa al procurato danneggiamento
di altre parti dell’opera realizzata da esso opponente. Orbene:
a) per ciò che attiene a tali danneggiamenti, alla consegna dei lavori in ritardo ed alla
circostanza che il materiale di imballaggio e consumo è stato lasciato in cantiere e non
rimosso e portato in discarica, i fatti sono in sé radicalmente inidonei a fondare la domanda
di riduzione del prezzo del subappalto, perché non riguardano affatto il valore dell’opera
realizzata dal subappaltatore. Essi vanno quindi rapportati alla domanda di risarcimento
danni, pure proposta dall’opponente. Senonchè, in tale ottica, tali domande non possono
accogliersi, perché l’istante non ha neppure prospettato l’entità dei danni subiti a causa
dell’altrui condotta. L’opponente avrebbe dovuto provare, o chiedere di provare, l’entità dei
costi sopportati per il ripristino sopportati a causa dell’altrui danneggiamento, per il ritardo
nello svolgimento dei lavori causato dall’altrui condotta –in termini di maggior impiego di
manodopera o riduzione del prezzo corrisposto dal suo committente- e per il trasporto
degli altrui imballaggi in discarica, mentre la prova documentale offerta e quella orale
richiesta non riguardano in alcun modo tale tema di causa. Trattandosi di danni già patiti e
facilmente quantificabili, non è certo possibile accertarli tramite consulenza tecnica
d’ufficio, che avrebbe in tal caso valenza meramente esplorativa, né è consentita la
liquidazione equitativa. Quindi, in difetto di prova offerta o richiesta, tali domande vanno
senza ulteriori approfondimenti rigettate;
b) per ciò che attiene ai denunciati problemi di chiusura dei cancelli a causa della posa delle
inferriate non realizzata a perfetta regola d’arte, deve rilevarsi che nella contestazione finale
del 15 marzo 2001 si aggiunge che “sono stati necessari numerosi interventi (inserimento di
binari sotto ai cancelli, fresature di boccole, etc.) al fine di ovviare a detto inconveniente”.
Il senso inequivoco della denuncia, pertanto, è che tali vizi non sono più attuali, perché ad
essi si è autonomamente ovviato.
In tal caso, però, l’azione che compete all’appaltante non è quella di riduzione del prezzo,
ma di risarcimento del danno derivante dai vizi, essendo questa da utilizzarsi “per il ristoro
del pregiudizio che non sia eliminabile mediante un nuovo intervento dell'appaltatore, come
4
nel caso di danni a persone o a cose, o di spese di rifacimento che il committente abbia
provveduto a fare eseguire direttamente (Cass., sez.II, sent. n°2346 del 1 marzo 1995). Ciò
perché l’art.1668 cc pone l’azione di riduzione del prezzo come alternativa alla richiesta di
eliminazione dei vizi a spese dell’appaltatore, e presuppone quindi per entrambe l’attualità
del difetto: se il vizio è stato eliminato dal committente, a questi compete il ristoro dei costi
sopportati per ovviarvi, non anche la riduzione del prezzo contrattuale.
Ne consegue che anche in tal caso l’opponente avrebbe dovuto provare, o chiedere di
provare, l’entità dei costi sopportati per porre rimedio al vizio denunciato. Non avendo
indirizzato in alcun modo la prova offerta o richiesta a tal fine, la domanda va anche in tal
caso inevitabilmente rigettata, essendo anche qui inammissibile l’indagine tecnica per la sua
natura esplorativa e non consentita la liquidazione equitativa per la facile determinabilità del
danno.
c) infine, per quanto riguarda la denuncia relativa al fatto che “due cancelli scorrevoli ad una
anta non possono essere chiusi a chiave in quanto la serratura è posta all’altezza del
montante della finestra”, che attiene ad un vizio persistente e quindi teoricamente
riconducibile all’azione di riduzione prezzo, deve rilevarsi che la controparte ha negato ogni
colpa, sostenendo di aver effettuato la posa in opera prima del montaggio dei serramenti, e
che pertanto sarebbe stato onere del serramentista adeguare la propria posa a quella già
esistente.
Atteso ciò, anche tale domanda va rigettata per difetto di prova. Invero, è chiaro che
l’allegazione dell’opponente non attiene all’esecuzione dell’opera, in sé non contestata, ma al
suo irregolare funzionamento in combinazione con il resto dell’opera residua.
Conseguentemente, avrebbe dovuto provare l’esistenza dell’obbligo del contraente di
conformare la propria opera agli altri interventi in cantiere, discendente da specifica
previsione contrattuale –dimostrando, cioè, di averlo informato della successiva vincolata
collocazione dei serramenti- o dal concreto ambito in cui la prestazione doveva rendersi –
provando, quindi, che i serramenti erano già montati all’atto della posa dei cancelli. In
difetto di tale prova –né richiesta né offerta- ciò che manca è la fonte legale o
convenzionale dell’altrui obbligo, che non può quindi ritenersi sussistente a carico
dell’opposta; e, in assenza di inadempimento, non può neppure parlarsi di riduzione di
prezzo o risarcimento danni.
5) L’opposizione va pertanto rigettata.
6) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull’opposizione al decreto ingiuntivo n°934 emesso dal
giudice designato del Tribunale di Modena in data del 18-19 maggio 2001, proposta da XX
s.r.l. nei confronti di YY Riunite di *** & C. s.a.s. con atto di citazione notificato il 10 luglio
200i, così provvede:
RIGETTA l’opposizione ed ogni altra domanda proposta dalle parti;
CONDANNA l’opponente al rimborso delle spese ex adverso sopportate per il giudizio di
5
opposizione, che liquida in complessivi €.3.719,79 oltre spese forfettarie ed accessori di
legge, di cui €.48,50 per esborsi, €.871,29 per diritti ed €.2.800 per onorario.
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele CifarelliModena 03.05.2006
Dep. in Cancelleria il 03.05.2006