Atto C16 Atto C18

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Atto C16 Atto C18
almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile,
occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali. Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva
per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto
a controlli regolari.
... Conosciamo meglio ...
suino: un animale della specie suina, di qualsiasi età, allevato per la riproduzione o l’ingrasso;
verro: un suino di sesso maschile che ha raggiunto la pubertà ed è destinato alla riproduzione;
scrofetta: un suino di sesso femminile che ha raggiunto la pubertà, ma non ha ancora partorito;
scrofa: un suino di sesso femminile che ha già partorito una prima volta;
scrofa in allattamento: un suino di sesso femminile nel periodo tra la fase perinatale e lo svezzamento dei lattonzoli;
scrofa asciutta e gravida: una scrofa nel periodo tra lo svezzamento e la fase perinatale;
lattonzolo: un suino dalla nascita allo svezzamento;
suinetto: un suino dallo svezzamento all’età di 10 settimane;
suino all’ingrasso: un suino dall’età di 10 settimane alla macellazione o all’impiego come riproduttore.
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI
NEGLI ALLEVAMENTI
alle cure in questione, occorre chiedere al più presto il parere del veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti
vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli.
Criterio di Gestione Obbligatorio – Direttiva 98/58/CEE articolo 4
L’OBIETTIVO della direttiva è quello di definire norme minime riguardo alla protezione degli animali negli allevamenti.
Essa non si applica:
a) agli animali che vivono in ambiente selvatico,
b) agli animali destinati a partecipare a gare, esposizioni o manifestazioni o ad attività culturali o sportive,
c) agli animali da sperimentazione o da laboratorio,
d) agli animali invertebrati.
Libertà di movimento:
• La libertà di movimento propria dell'animale non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Se l’animale è continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, deve poter disporre di uno spazio
adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche.
GLI OBBLIGHI DELL’AZIENDA:
La norma prevede che:
• i proprietari o i custodi devono adottare le misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali in modo che
non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili.
• le condizioni di allevamento o di custodia degli animali (diversi dai pesci, i rettili e gli anfibi), tenuto conto della specie,
del grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento, nonché delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, conformi devono essere conformi alle disposizioni di seguito
elencate.
Controllo:
• Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al
fine di evitare loro sofferenze.
• Per consentire l’ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un’adeguata illuminazione (fissa o mobile).
• Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca
Anno 2007
Impianti automatici o meccanici:
• Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato
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Anno 2007
NORME MINIME
PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI
Criterio di Gestione Obbligatorio – Direttiva 91/629/CEE – articoli 3 e 4
L’OBIETTIVO della direttiva è quello di stabilire delle norme minime per la protezione dei vitelli confinati per l’allevamento e l’ingrasso.
LE AZIENDE AGRICOLE INTERESSATE sono tutte le aziende di nuova costruzione o ristrutturate e/o messe
in funzione per la prima volta.
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Procedimenti di allevamento:
• Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni
durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.
• Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.
• L’allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- misure minime degli spazi per il visone allevato in gabbia, superficie libera con esclusione del nido, sono di 2.550
mq per animale adulto singolo, per animale adulto e piccoli, per animali giovani dopo lo svezzamento, fino a due animali per spazio;
- l’altezza della gabbia non deve essere inferiore a 45 cm;
- per tali spazi devono essere inoltre rispettate una larghezza non inferiore a 30 cm ed una lunghezza non inferiore a
70 cm.
Dal 1° gennaio 2008 l’allevamento di animali da pelliccia deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere degli animali. Tali recinti devono contenere appositi elementi quali rami dove gli animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana per ciascun animale presente nel recinto. Il recinto deve
inoltre contenere un nido delle dimensioni di 50 cm x 50 cm per ciascun animale presente nel recinto stesso. I visoni devono altresì disporre di un contenitore per l’acqua di dimensioni di 2 m x 2 m con profondità di almeno 50 cm al fine di
consentire l’espletamento delle proprie funzioni etologiche primarie.
Animali custoditi al di fuori dei fabbricati:
• Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.
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Atto C16
GLI OBBLIGHI DELL’AZIENDA:
Fabbricati e locali di stabulazione:
• I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle
attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli stessi e devono poter
essere accuratamente puliti e disinfettati.
• I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi
siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.
• La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.
• Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale
senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre provvedere ad una adeguata illuminazione artificiale.
Personale:
• Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.
Il benessere animale si basa sulle CINQUE LIBERTÀ:
• Liberà dalla fame e dalla sete;
• Libertà dal disagio;
• Libertà dal dolore, dalle ferite e dalle malattie;
• Libertà di esprimere un comportamento normale;
• Libertà dalla paura e dall’angoscia.
Mutilazioni e altre pratiche:
• È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati.
• La cauterizzazione dell’abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita
• Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali.
• La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione
che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali.
• È vietato l’uso dell’alimentazione forzata per anatre e oche e la spiumatura di volatili vivi.
Registrazione:
• Il proprietario o il custode degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato e del numero di casi di
mortalità constatati ad ogni ispezione.
• I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.
LE AZIENDE AGRICOLE INTERESSATE sono tutte le aziende aziende con allevamenti (tutte le specie).
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IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI
Mangimi, acqua e altre sostanze:
• Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana, adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in
modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.
• Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.
• Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze in altri modi.
• Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo
da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da
rivalità tra gli animali.
• Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.
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CONDIZIONALITÀ
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nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un
veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al
fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere
almeno pari all’altezza al garrese del vitello, misurata quando l’animale e’ in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all’estremità caudale della tuberosità ischiatica e
moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere
muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli;
per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere almeno:
- mq 1,5/ per vitello di peso vivo < 150 kg
- mq 1,7/ per vitello di peso vivo > 150 kg e < 220 kg
- mq 1,8 / per vitello di peso vivo > 220 kg
Lo “spazio libero disponibile”, è da considerare come la superficie accessibile e fruibile a disposizione di ciascun vitello sufficiente a consentirgli di voltarsi e di sdraiarsi senza alcun impedimento.
I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, dei recinti e delle attrezzature con le quali i vitelli possono venire a contatto, nonché le attrezzature per la somministrazione di acqua e mangimi devono essere facilmente lavabili e disinfettabili e non risultare nocivi per gli animali. I locali adibiti alla preparazione e conservazione degli alimenti devono essere adeguatamente separati dai locali di stabulazione degli animali e soddisfare i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario.
Gli impianti elettrici e le attrezzature devono essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza.
L’isolamento termico della struttura, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non
dannosi per i vitelli, la circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa e le concentrazioni di
gas (anidride carbonica, ammoniaca, ecc.).
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Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, devono essere previsti:
- un sistema di allarme che segnali eventuali guasti, da sottoporre a controlli regolari ed il cui corretto funzionamento
deve essere verificato all’atto dell’ispezione in allevamento da parte del veterinario ufficiale;
- un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere
degli animali.
Deve essere previsto un locale o recinto infermeria chiaramente identificato, ma non necessariamente fisso, nel quale
devono essere presenti in permanenza una lettiera asciutta ed acqua fresca in quantità sufficienti per gli animali malati
ospitati.
Nei dispositivi per la somministrazione di acqua d’abbeverata l’acqua fresca deve essere in quantità sufficiente e
disponibile in ogni momento anche per tutti i vitelli di età superiore alle 2 settimane di vita quando vi siano condizioni
atmosferiche di calore intenso. Sebbene la normativa preveda la possibilità di poter soddisfare il fabbisogno di liquidi
dei vitelli di età superiore alle 2 settimane somministrando altre bevande nelle normali condizioni di allevamento, considerando che nei nostri climi si verificano sovente periodi di intenso calore, si ritiene opportuno attrezzare l’allevamento
con idonei dispositivi per la somministrazione esclusiva di acqua da bere, diversi dai sistemi di abbeverata in cui vengono alternativamente distribuiti acqua ed alimenti, ritenuti non adeguati.
I vitelli devono disporre di un ambiente atto a consentire loro di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire se
stessi senza difficoltà, la zona in cui i vitelli si coricano deve essere confortevole, pulita, ben drenata.
Se gli animali sono stabulati all’aperto deve essere fornito un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.
I pavimenti non devono essere sdrucciolevoli e devono essere privi di asperità, con superficie rigida, piana e stabile
per permettere ai vitelli di muoversi con sicurezza e di evitare traumi. Inoltre, devono essere adeguati alle dimensioni ed
al peso dei vitelli. Una lettiera adeguata deve essere costantemente presente ove siano stabulati vitelli di età inferiore
a 2 settimane di vita.
I vitelli devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti con adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali anche al fine di riconoscere tempestivamente i primi segni di malessere (anomalie comportamentali,
isolamento, diarrea, respirazione accelerata, tosse, lesioni, ecc.). I vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario, dal detentore o da altra persona incaricata, almeno due volte al giorno; nel caso di vitelli
stabulati all’aperto tale controllo va eseguito almeno una volta al giorno. Gli animali che presentano sintomi di malattia
o ferite devono essere immediatamente curati, se necessario isolati nei locali o recinti infermeria con lettiera asciutta e
confortevole ed acqua sempre a disposizione. Un medico veterinario deve essere contattato ogniqualvolta se ne presenti la necessità.
I fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente per evitare le contaminazioni crociate ed il diffondersi di potenziali agenti patogeni.
I secchi, i poppatoi, le mangiatoie devono essere puliti dopo ogni utilizzo, smontando preventivamente le parti dove
facilmente si depositano residui di alimento e sottoposti periodicamente a disinfezione.
Gli escrementi e l’urina devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di
infestanti. Si sottolinea a tal proposito che la rimozione delle deiezioni è necessaria al fine di tenere sotto controllo il livello di ammoniaca entro limiti accettabili,
Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno e sottoposto periodicamente alla manutenzione ordinaria. Gli eventuali difetti riscontrati
devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali fino a che non sia stata effettuata la riparazione, ricorrendo a metodi alternativi di alimentazione e provvedendo a mantenere condizioni ambientali soddisfacenti.
I vitelli non devono essere legati. Solo i vitelli stabulati in gruppo possono essere legati per un periodo massimo di
un’ora al momento della somministrazione del latte e succedanei del latte. Gli attacchi devono, in ogni caso, permettere
all’animale di assumere una posizione confortevole durante l’assunzione dell’alimento e non provocare strangolamenti
o ferite, inoltre devono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati o sostituiti.
È vietato mettere la museruola ai vitelli.
I vitelli non devono restare continuamente al buio, ma per soddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche,
in particolare per consentire loro un maggior controllo dell’ambiente circostante ed una migliore interazione sociale tra
i componenti del gruppo con conseguente riduzione dello stress, devono disporre di luce naturale, attraverso la presenza di una adeguata superficie illuminante oppure di una illuminazione artificiale che sia almeno equivalente ad un’il-
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luminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le 17.00. Per permettere una adeguata ispezione degli
animali in qualunque momento, anche di notte, è necessario sia disponibile una illuminazione fissa o mobile di intensità
sufficiente.
Ai vitelli deve essere somministrata un’alimentazione adeguata in rapporto all’età ed al peso, che rispetti le loro esigenze comportamentali e fisiologiche. A tal fine la razione alimentare del vitello deve avere un tenore in ferro sufficiente ad ottenere un tasso di emoglobina pari ad almeno 4,5 mmol/litro. Dopo la seconda settimana di età ad ogni vitello
deve essere somministrata una adeguata quantità di alimenti fibrosi, per i vitelli di età compresa tra le 8 e le 20 settimane la dose minima giornaliera di fibra deve progressivamente aumentare da 50 a 250 grammi; tali quote di integrazione
fibrosa devono intendersi come “quantità minime”, che si ritiene debbano essere opportunamente aumentate nella pratica aziendale. Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno 2 volte al giorno; se non si pratica l’alimentazione “ad libitum”
o attraverso sistemi automatici, deve essere assicurato l’accesso agli alimenti a tutti i vitelli del gruppo contemporaneamente.
Subito dopo la nascita, e comunque entro le prime 6 ore di vita ogni vitello deve ricevere colostro bovino.
Sono vietate le mutilazioni, fatta eccezione di:
a) cauterizzazione dell’abbozzo corneale, purché eseguita entro le tre settimane di vita e sotto il controllo del medico
veterinario;
b) taglio della coda, qualora necessario, purché eseguito da un medico veterinario ed esclusivamente a fini terapeutici
certificati ed adeguatamente registrati.
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DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE VARIE CATEGORIE DI SUINI
A. VERRI
1. I recinti, la cui superficie libera al suolo deve essere di almeno 6 mq per ciascun suino adulto, devono permettere
all’animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini.
2. Qualora i recinti siano utilizzati per l’accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 mq
e il recinto deve essere libero da ostacoli.
B. SCROFE E SCROFETTE
1. Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni od
esterni. Se sono sistemate negli stalli da parto, esse devono essere pulite.
2. Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento.
3. Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito.
Negli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture, quali ad esempio apposite sbarre, destinate a proteggere i lattonzoli.
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NORME MINIME
PER LA PROTEZIONE DEI SUINI
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Criterio di Gestione Obbligatorio – Direttiva 91/630/CEE articoli 3 e 4 paragrafo 1
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L’OBIETTIVO della direttiva è quello di stabilire delle norme minime comuni per la protezione dei suini d’allevamento e
da ingrasso allo scopo di garantire un razionale sviluppo della produzione
LE AZIENDE AGRICOLE INTERESSATE sono tutte le aziende di nuova costruzione o ricostruite e/o messe
in funzione per la prima volta con allevamenti di suini.
GLI OBBLIGHI DELL’AZIENDA:
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La norma prevede che:
• le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all’ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo
la fecondazione e le scrofe, devono corrispondere ad almeno:
1) 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg;
2) 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg;
3) 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg;
4) 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg;
5) 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg;
6) 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg;
7) 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg;
• La superficie libera totale per ciascuna scrofa e scrofetta dopo la fecondazione allevate in gruppo, deve essere pari
ad almeno:
- mq 1,64 per le scrofette dopo la fecondazione
- mq 2,25 per le scrofe
Tuttavia se i gruppi sono costituiti da meno di 6 animali le superfici devono essere aumentate del 10% ; se i gruppi sono
costituiti da 40 o più animali le superfici possono essere ridotte del 10%.
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c) la castrazione dei suinetti maschi, destinati all’ingrasso, con metodi diversi dalla lacerazione dei tessuti, entro i primi
7 giorni di vita;
d) l’apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto per animali allevati all’aperto.
Né il mozzamento della coda né la riduzione degli incisivi dei lattonzoli devono costituire operazioni di routine, ma
devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle
code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle
code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto
necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati.Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata che disponga di esperienza nell’eseguire le tecniche
applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati
dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente da parte di un veterinario sotto anestesia e con
somministrazione prolungata di analgesici.
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nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità, nonché i rumori costanti
o improvvisi.
È vietato l’utilizzo degli attacchi per le scrofe e le scrofette.
i suini devono essere tenuti alla luce di un intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno.
i locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di:
a) avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente;
b) riposare e alzarsi con movimenti normali;
c) vedere altri suini; tuttavia, nella settimana precedente al momento previsto del parto e nel corso del medesimo,
scrofe e scrofette possono essere tenute fuori dalla vista degli animali della stessa specie.
i suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività
di esplorazione e manipolazione, quali ad esempio paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba o un miscuglio di questi, salvo che il loro uso possa comprometterne la salute o il benessere.
I pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini. Essi devono essere adeguati alle dimensioni e al peso dei
suini e, se non è prevista una lettiera, costituire una superficie rigida, piana e stabile.
Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono alimentati in gruppo o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli
altri suini del gruppo.
A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente.
Sono vietate tutte le mutilazioni, cioè quelle operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici
o per l’identificazione dei suini e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un’alterazione della struttura ossea.
Tuttavia sono consentite:
a) la riduzione degli incisivi entro i primi 7 mesi di vita, (che lasci una superficie liscia), mediante levigatura o troncatura e le riduzione delle zanne dei verri se necessaria per motivi di sicurezza;
b) il mozzamento (taglio) di una parte della coda entro i primi 7 giorni di vita;
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C. LATTONZOLI
1. Deve essere prevista una parte del pavimento piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare contemporaneamente.
2. Nel caso in cui si usino gli stalli da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per essere allattati senza
difficoltà.
3. Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un’età di 28 giorni. Tuttavia è consentito svezzare i lattonzoli prima di tale età, sino ad un massimo di 7 giorni prima, cioè al 21° giorno, purché vengano trasferiti in impianti specializzati, nettamente separati dalle strutture in cui sono allevate le scrofe, onde ridurre
al minimo i rischi di malattie. Tali impianti devono sempre essere svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima
dell’introduzione di un nuovo gruppo di lattonzoli.
D. SUINETTI E SUINI ALL’INGRASSO
1. I gruppi di suini devono essere formati e mescolati il più precocemente possibile, preferibilmente prima dello svezzamento o al massimo entro una settimana dallo svezzamento stesso. All’atto del mescolamento i suini devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi o nascondersi dagli altri suini. I gruppi formati non devono più essere modificati se non per isolare i soggetti ammalati, feriti o particolarmente aggressivi, o per altre circostanze eccezionali.
2. Occorre mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare le lotte che eccedano il comportamento normale dei
suini in gruppo. Se si evidenziano segni di lotta violenta è necessario indagarne le cause e mettere in atto misure
idonee per limitare tali fenomeni, come ad esempio fornire paglia od altro materiale d’esplorazione in quantità sufficiente o contenere per periodi limitati i soggetti particolarmente aggressivi in appositi locali (recinti individuali).
3. La somministrazione di tranquillanti al momento del mescolamento deve avvenire esclusivamente previa prescrizione medico-veterinaria ed essere limitata a condizioni eccezionali, deve essere assolutamente vietato l’impiego routinario di tali sostanze farmacologiche.
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