OGGETTO ORE ECCEDENTI E DEBITO ORARIO QUESITO (posto

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OGGETTO ORE ECCEDENTI E DEBITO ORARIO QUESITO (posto
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OGGETTO
ORE ECCEDENTI E DEBITO ORARIO
QUESITO
(posto in data 23 giugno 2015)
Come medico dirigente ospedaliero a tempo indeterminato vorrei avere
chiarimenti circa la legittimità dell'azienda, ogni fine anno, di azzerare
le ore eccedenti il dovuto. Inoltre poiché attualmente ho un debito orario
esige una lettera scritta con un “piano di rientro” e pretende che
le recuperi tassativamente entro il 31 ottobre prossimo.
RISPOSTA
(inviata in data 25 giugno 2015)
Il comportamento dell’Azienda è assolutamente illegittimo, potremmo
dire doppiamente illegittimo perché da un lato nega il diritto al
riconoscimento del corrispettivo economico dovuto per prestazioni
lavorative effettivamente rese, dall’altro pretende di recuperare le ore
prestate in meno rispetto al debito orario contrattuale in termini
temporali tassativi, mentre tali termini dovrebbero quanto meno
essere concordati col dirigente interessato.
Questo modus operandi viola palesemente due principi fondamentali,
sanciti dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile, che devono
permeare i rapporti contrattuali, compresi ovviamente i rapporti
lavorativi: i principi della correttezza e della buona fede.
Le modalità di remunerazione o recupero delle ore di lavoro eccedenti,
così come le modalità di recupero delle ore di lavoro prestate in meno
rispetto all’orario contrattuale devono essere analiticamente precisate
nel regolamento aziendale che disciplina l’orario di lavoro, anche al
fine di evitare comportamenti difformi nei confronti di situazioni
analoghe, violando in tal modo un altro principio che deve permeare
i comportamenti delle amministrazioni pubbliche, esplicitamente
richiamato dall’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165: il principio dell’imparzialità.
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La violazione dei richiamati principi di correttezza e buona fede
configura quello che tecnicamente si definisce abuso del diritto, sul
quale in una riflessione pubblicata dal laboratorio di formazione
giuridica on line si legge:
Gli elementi costitutivi dell'abuso del diritto – ricostruiti attraverso
l'apporto dottrinario e giurisprudenziale - sono i seguenti:
1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto;
2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere
effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente
predeterminate;
3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente
rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo
modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico
od extragiuridico;
4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio,
si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare
del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte.
Le azioni da intraprendere nella situazione descritta sono due:
1) rilevare, con una garbata nota indirizzata al direttore generale, e
per conoscenza al direttore amministrativo, il comportamento
scorretto osservato;
2) pretendere (ed in questo si devono attivare le organizzazioni
sindacali aziendali) che siano inserite nel regolamento aziendale
che disciplina l’orario di lavoro, clausole di salvaguardia dei diritti
dei dirigenti che possono incorrere in situazioni simili, prendendo
spunto dagli esempi riportati in appendice.
L’adozione di un regolamento aziendale che disciplini in modo
puntuale le modalità di remunerazione o recupero delle ore di lavoro
eccedenti il debito orario contrattuale, come le modalità di recupero
delle ore eventualmente prestate in meno rispetto allo stesso debito
orario contrattuale, costituisce l’unica difesa contro un arbitrario
utilizzo di poteri che gli organi deputati alla gestione ritengono essere
pressoché illimitati, interpretando in modo distorto quanto disposto
dall’articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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In tale articolo si afferma infatti che le determinazioni di carattere
organizzativo possono essere da questi assunte con le facoltà ed
i poteri del privato datore di lavoro, dandone solo informazione
alle organizzazioni sindacali, ma lo stesso articolo 5 precisa che tale
esercizio deve avvenire nell’ambito delle leggi e dei regolamenti che
ogni amministrazione deve adottare per disciplinare il proprio assetto
organizzativo interno.
Questa precisazione trova ampio riscontro in sentenze nelle quali si
sottolinea la differenza tra determinazioni organizzative e atti
organizzativi, attribuendo alla prima valenza di micro organizzazione
ed ai secondi valenza di macro organizzazione, e rilevando l’esigenza
che le determinazioni siano coerenti con gli atti.
La questione dell’orario di lavoro, ed in particolare del corrispettivo
economico che deve essere riconosciuto per il lavoro effettivamente
svolto, deve essere posta partendo dal concetto di debito orario
contrattuale, definito come numero di ore di lavoro che ogni dirigente
è tenuto a garantire all’azienda sulla base dell’orario di lavoro.
Il debito orario contrattuale (DOC) si calcola applicando la seguente
formula, sviluppata nelle due ipotesi di orario settimanale su 6 e su 5
giorni lavorativi:
DOC = 38
-
ore settimanali *52 settimane –
36 (giorni di ferie l’anno) * 6h20m (orario giornaliero) –
3h30m (ore per attività non assistenziali) * 48 settimane –
6h20m * 8 (giorni di permesso retribuito spettanti) =
= 1976 – 228 – 168 – 51 = 1529
DOC = 38
-
ore settimanali *52 settimane –
32 (giorni di ferie l’anno) * 7h36m (orario giornaliero) –
3h30m (ore per attività non assistenziali) * 48 settimane –
7h36m * 8 (giorni di permesso retribuito spettanti) =
= 1976 – 243 – 168 – 61 = 1504
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A questo ammontare di ore devono essere aggiunte le ore, negoziate
in sede di budget, che il dirigente medico si impegna a rendere
disponibili per conseguire predefiniti obiettivi prestazionali, a fronte
della retribuzione di risultato che l’azienda si impegna ad erogare se
saranno raggiunti i risultati prestazionali predefiniti, in applicazione
dell’articolo 65 del CCNL 1994_1997, ed in particolare del comma 3
dello stesso articolo 65, che a questo riguardo precisa: La retribuzione
di risultato compensa anche l’eventuale superamento dell’orario
di lavoro contrattuale per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato.
Laddove, sempre in sede di budget, si constatasse che gli obiettivi
prestazionali attribuiti dalla direzione generale alla specifica unità
operativa non sono raggiungibili, si dovrà concordare un ulteriore
monte ore annuo da retribuire utilizzando l’istituto delle prestazioni
aggiuntive, ai sensi del comma 6 dell’articolo 14 del CCNL 2002_2005,
che al riguardo precisa: Ove per il raggiungimento degli obiettivi
prestazionali eccedenti quelli negoziati in sede di budget, sia necessario
un impegno aggiuntivo, l’azienda, sulla base delle linee di indirizzo
regionali ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare
con l’equipe interessata l’applicazione dell’istituto delle prestazioni
aggiuntive previsto dall’articolo 55, comma 2 del CCNL 1998_2001
in base al regolamento aziendale che disciplina l’esercizio della libera
professione intramoenia. La misura della tariffa oraria da erogare per
tali prestazioni è di € 60,00 lordi.
Il principio di fondo che deve essere strenuamente difeso e sancito dal
regolamento aziendale che disciplina l’orario di lavoro è che l’Azienda
si impegna a remunerare, o a consentire di recuperare, le ore di lavoro
prestato, non avendo alcun senso logico ed alcun fondamento
giuridico ritenere che un dirigente medico sia tenuto ad un impegno
orario indefinito, per sopperire ad una strutturale sproporzione tra
personale disponibile e livelli di assistenza che si devono assicurare.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
NORME DI CARATTERE GENERALE IN MATERIA DI TURNI
L’articolazione della presenza del personale in turni di servizio è
materia che da sempre è stata oggetto di attenzione nella normativa
contrattuale che disciplina il rapporto di lavoro. Già nel DPR 25
giugno 1983, n. 348 (il primo contratto di lavoro, di natura pubblicistica, del personale delle unità sanitarie locali) l’articolo 6, avente ad
oggetto “turni di servizio ed organizzazione del lavoro”, disponeva:
Allo scopo di accrescere la qualità e la produttività dei servizi,
l'organizzazione del lavoro può essere basata su più turni giornalieri e
deve tendere alla utilizzazione delle strutture nell'arco della settimana
e, in prospettiva, alla copertura delle esigenze di servizio, dove necessario, anche nell'arco delle 24 ore, mediante opportuno adeguamento
degli organici salva la normativa vigente in materia.
Gli orari e i turni di lavoro devono essere stabiliti ai sensi dell'articolo
32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 tenendo
conto della necessità di una razionale ed economica distribuzione del
personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base di criteri
generali concordati con le organizzazioni sindacali interessate.
Il personale è tenuto a svolgere la propria attività nell'ambito
del complesso dei presidi, servizi e uffici della unità sanitaria locale, nel
rispetto dei diritti di ciascuna posizione funzionale e profilo professionale.
L'organizzazione del lavoro deve proporsi di conseguire la presenza
attiva dei medici nei servizi almeno per 12 ore diurne, valorizzando
le funzioni degli aiuti corresponsabili e dei coadiutori.
Per il personale medico pertanto – nei servizi ove ciò è richiesto –
la distribuzione degli operatori deve essere operata su due turni,
comprimendo al massimo il ricorso agli istituti della guardia medica e
della pronta disponibilità.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
NORME DI CARATTERE GENERALE IN MATERIA DI TURNI
Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare delle équipe e la responsabilità di ogni operatore nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
Sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di gestione gli orari ed
i turni di servizio saranno definiti dall'ufficio di direzione, su proposta
del responsabile del servizio o presidio multizonale, previo confronto
con le organizzazioni sindacali interessate.
Nel richiamato articolo 32 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, per
quanto concerne l’articolazione dei turni di servizio si legge “Gli orari e
i turni di lavoro devono essere stabiliti tenendo conto delle necessità
di una razionale ed economica utilizzazione e distribuzione del
personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base di criteri
generali concordati con le organizzazioni sindacali interessate”.
I principi chiave cui deve riferirsi l’organizzazione del lavoro e specificamente l’articolazione dei turni di servizio richiamati in quel primo
contratto nazionale di lavoro sono riconducibili ai seguenti:
 la razionalità (che si esprime in una equilibrata ripartizione)
 l’economicità (riducendo al minimo il ricorso ad istituti che
comportano costi aggiuntivi, quali la guardia e la reperibilità)
 il rispetto delle esigenze degli utenti
 il confronto con le organizzazioni sindacali interessate
Principi sostanzialmente ad essi sovrapponibili sono enunciati
nell’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, che costituisce
come noto il quadro normativo generale che disciplina il rapporto
di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 2002_2005
ARTICOLO 14
orario di lavoro dei dirigenti
1. principi di carattere generale
Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti
assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo
di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per
correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed
all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e
programmi da realizzare, secondo modalità che devono essere
stabilite dall’azienda previa concertazione con le organizzazioni
sindacali. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi
tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse
vengono definiti con le procedure di budget con le quali si procede
all'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna
unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione
di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto
contrattualmente è negoziato con le stesse procedure di budget.
Sempre in sede di budget vengono individuati anche gli strumenti
orientati a ridurre le liste di attesa.
2. orario di lavoro settimanale
L'orario di lavoro dei dirigenti è confermato in 38 ore settimanali, al
fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto
dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività
gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché
quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.
3. verifica del raggiungimento degli obiettivi di budget
Il conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno di servizio
di cui ai commi 1 e 2 è verificato trimestralmente ai fini dell’analisi
del raggiungimento degli obiettivi di budget per la conseguente
erogazione della retribuzione di risultato.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 2002_2005
ARTICOLO 14
orario di lavoro dei dirigenti
4. ore riservate ad attività non assistenziale
Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti medici
e veterinari, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad
attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale,
l'ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata.
Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale,
non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione.
Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per
particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione
di anno per impieghi come sopra specificati ovvero infine utilizzata
anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta agli otto giorni
l’anno di permesso retribuito per la partecipazione a convegni,
congressi, corsi di aggiornamento facoltativi previsti dall'articolo
23, comma 1, del CCNL 5 dicembre 1996. Tale riserva va resa
in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura
di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera
riduzione dell'orario di lavoro.
5. utilizzo di 30 minuti delle 4 ore settimanali di cui al comma 4
L'azienda, con le procedure di budget, può utilizzare, in forma
cumulata, 30 minuti settimanali delle quattro ore riservate
ad attività non assistenziali, per un totale massimo di n. 26 ore
annue, prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste
di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e
di prevenzione definiti con le medesime procedure.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 2002_2005
ARTICOLO 14
orario di lavoro dei dirigenti
6. possibilità di ricorrere alle prestazioni aggiuntive
Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti
quelli negoziati in sede di budget, sia necessario un impegno
aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle linee di indirizzo che
la Regione può emanare in questa materia, ed ove ne ricorrano
i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata
l'applicazione dell'istituto previsto dall'articolo 55, comma 2 del
CCNL 1998_2001, che prevede la remunerazione dell’impegno
aggiuntivo richiesto come prestazioni aggiuntive in base al
regolamento adottato dall’azienda sulla base di criteri generali che
devono essere stabiliti previa contrattazione con le organizzazioni
sindacali aziendali. La misura della tariffa oraria da erogare per tali
prestazioni è di € 60,00 lordi. Nell'individuazione dei criteri generali
per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio
dell'attività libero professionale di cui all'articolo 55 comma 2 è
possibile dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.
7. presenza continuativa nell’arco delle 24 ore
La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri nonché
in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale con
le procedure di cui al comma 1, deve essere assicurata nell'arco
delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una
opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva
articolazione degli orari e dei turni di guardia. Con l'articolazione
del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio
diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze
ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo
orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza medica deve
essere garantita attraverso una turnazione per la copertura
dell'intero arco delle 24 ore.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 2002_2005
ARTICOLO 14
orario di lavoro dei dirigenti
10. partecipazione ai turni di guardia e pronta disponibilità
Tutti i dirigenti medici, esclusi i direttori di struttura complessa,
indipendentemente dall'esclusività del rapporto di lavoro, sono
tenuti ad assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità.
CCNL 1994_1997
ARTICOLO 21
Ferie e festività
1. giorni di ferie spettanti nell’anno
Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo
di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due
giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera “a”, della legge 23
dicembre 1977, n. 937.
2. giorni di ferie spettanti nei primi tre anni di servizio
Il periodo di ferie per coloro che accedono alla qualifica di dirigente
dopo la stipulazione del presente contratto – fatti salvi coloro che
risultino essere già dipendenti del comparto – è di 30 giorni
lavorativi comprensivi delle due giornate previste dal comma 1.
Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni
di ferie previsti nel comma 1.
3. articolazione su cinque giorni dell’orario settimanale
Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l’orario
settimanale di lavoro sia articolato su cinque giorni, il sabato è
considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi
dei commi 1 e 2 sono ridotti rispettivamente a 28 e 26, comprensivi
delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera “a”,
della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1998_2001
ARTICOLO 55
Tipologie di attività libero professionali
1. modalità di esercizio della libera professione intramoenia
L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori
dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:
a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta
da parte dell'utente del singolo professionista cui viene richiesta
la prestazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 4;
b) attività libero professionale a pagamento, ai sensi dell'articolo 54
comma 4, svolte in équipe all'interno delle strutture aziendali,
caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente,
singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza,
all'équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie
concordate;
c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a
pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in
équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura
sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
d) partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento,
richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa,
d'intesa con le équipe dei servizi interessati.
2. prestazioni aggiuntive
Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d)
del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale
e temporanea ad integrazione dell'attività istituzionale dalle aziende
ai propri dirigenti al fine di ridurre le liste di attesa o di acquisire
prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti
con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con
le équipe interessate e nel rispetto delle direttive regionali.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1998_2001
ARTICOLO 55
Tipologie di attività libero professionali
2-bis (introdotto dall’articolo 18 del CCNL 2002_2005)
Remunerazione dei servizi di guardia
Qualora tra i servizi istituzionali da assicurare – eccedenti gli obiettivi
prestazionali negoziati in sede di budget – rientrino i servizi di guardia
notturna, l’applicazione del comma 2, ferme rimanendo le condizioni
di operatività ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle linee
di indirizzo che la regione può emanare in materia di continuità
assistenziale ed in particolare per quanto concerne la disciplina
delle guardie e la loro durata. È inoltre necessario che:
√ sia razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri interni dell’azienda
per l’ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale;
√ siano le aziende a richiedere al dirigente le prestazioni in tale
regime, esaurita la utilizzazione di altri strumenti retributivi contrattuali;
√ sia definito un tetto massimo delle guardie retribuibili con il ricorso al
comma 2 non superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in azienda nell’anno precedente, il quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile;
√ la tariffa per ogni turno di guardia notturna è fissata in € 480,00
lordi.”
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1994_1997
Articolo 65
La produttività per i dirigenti medici del SSN
1. finalità della retribuzione di risultato
La retribuzione di risultato è strettamente correlata alla realizzazione dei programmi e progetti aventi come obiettivo il raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati e il rispetto della disponibilità complessiva di spesa assegnata alle singole strutture, sulla
base della metodologia della negoziazione del budget.
2. finalità del fondo per la retribuzione di risultato
Il fondo per la retribuzione di risultato è pertanto destinato a
promuovere il miglioramento organizzativo e l’erogazione dei servizi
per la realizzazione degli obiettivi generali dell’azienda o dell’ente,
finalizzati al conseguimento di più elevati livelli di efficienza, di
efficacia e di economicità dei servizi istituzionali, tra i quali sono
particolarmente qualificanti:
 il miglioramento degli indici di rendimento legati alla degenza;
 l’ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni
sanitarie ed ospedaliere con il pieno utilizzo e valorizzazione
dei servizi sanitari pubblici anche attraverso l’ampliamento
degli orari di apertura al pubblico e un maggiore orientamento
all’utenza;
 la razionalizzazione della spesa per consumi sanitari anche
attraverso l’adozione di adeguati protocolli clinici, diagnostici e
terapeutici;
 il miglioramento dei livelli qualitativi di intervento di sanità
collettiva negli ambienti di vita e di lavoro;
 la razionalizzazione, la personalizzazione ed umanizzazione del
la funzione ospedaliera anche attraverso l’individuazione
di forme alternative, quali l’ospedalizzazione o l’assistenza
a domicilio, nonché l’incentivazione delle prestazioni e dei trattamenti deospedalizzanti e delle attività di ospedale diurno;
 la realizzazione di modelli organizzativi innovativi per le attività
delle articolazioni aziendali;
 l’avvio di tecniche per il controllo di gestione.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1994_1997
Articolo 65
La produttività per i dirigenti medici del SSN
4. assegnazione degli obiettivi alle macroarticolazioni aziendali
Al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza, efficacia ed
economicità nella gestione dei servizi istituzionali, la direzione
generale, di norma con cadenza annuale e in corrispondenza
con l'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte
dei dirigenti responsabili secondo i rispettivi ordinamenti alle strutture aziendali di più elevato livello:
a) definisce i programmi e gli obiettivi prestazionali, emanando
le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e
la gestione;
b) assegna a ciascuna articolazione aziendale, le risorse umane,
strumentali e finanziarie necessarie al loro raggiungimento,
indicando quale è la quota parte del fondo della retribuzione
di risultato assegnata alla medesima e, in particolare, quella
riservata al dirigente responsabile.
5. assegnazione degli obiettivi alle singole unità operative
I dirigenti responsabili delle articolazioni aziendali provvedono,
con le medesime procedure e metodologie del comma precedente,
nei confronti delle singole unità operative che compongono l'articolazione medesima.
6. assegnazione degli obiettivi ai singoli dirigenti
Gli obiettivi, preventivamente illustrati dal dirigente responsabile
dell'articolazione aziendale, sono assegnati formalmente a tutti
i dirigenti dell'unità operativa secondo la tipologia degli incarichi
conferiti a ciascuno di essi, con l'indicazione dell'incentivo economico connesso.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1994_1997
Articolo 65
La produttività per i dirigenti medici del SSN
7. valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi
L'erogazione dell'incentivo è strettamente connessa ai risultati
conseguiti in relazione alla realizzazione degli obiettivi assegnati.
Detti risultati sono oggetto di valutazione da parte del competente
servizio per il controllo interno e del nucleo di valutazione, che ne
definisce parametri e standard di riferimento.
8. modalità di erogazione della retribuzione di risultato
La retribuzione di risultato è corrisposta a consuntivo, nei limiti
delle quote di produttività assegnate all'unità operativa e,
comunque, nel rispetto delle disponibilità finanziarie complessivamente attribuite alla medesima, in relazione al raggiungimento
totale o parziale del risultato. Tale verifica può anche essere
periodica, per stati di avanzamento.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
articolo 2
fonti
1. atti organizzativi di carattere generale e principi di riferimento
Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi
generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi,
mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee
fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici
di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità
dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive.
Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse,
si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere
di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione
mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso t'istituzione di apposite strutture
per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio,
per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva
dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici
con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni
pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
articolo 5
potere di organizzazione
1. finalità per la quale si esplica il potere di organizzazione
Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione
organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui
all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse
dell'azione amministrativa.
2. ambiti nei quali si esercita il potere di organizzazione
Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi che ogni amministrazione deve adottare per disciplinare il proprio assetto organizzativo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione
dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi
preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore
di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame
congiunto, ove previsti nei contratti nazionali di lavoro. Rientrano,
in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti
la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari
opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro
nell'ambito degli uffici.
3. controllo interno sull’esercizio del potere di organizzazione
Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente
la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi
indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di propone l'adozione
di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione
delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150
articolo 14
Organismo indipendente di valutazione della performance
1. istituzione dell’organismo indipendente di valutazione (OIV)
Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un
Organismo indipendente di valutazione della performance.
2. controllo di gestione e controllo strategico
L'Organismo indipendente di valutazione (OIV) sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, (nucleo di valutazione,
controllo interno di gestione) ed esercita, in piena autonomia,
le attività di cui al comma 4. Esercita altresì l’attività di valutazione
e controllo strategico che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 286 del 1999, mira a verificare, in
funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti
organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed
altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi,
preventiva e successiva, della congruenza e degli eventuali
scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi
prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane finanziarie
e materiali assegnate nonché nella identificazione degli eventuali
fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o
parziale attuazione, dei possibili rimedi, e riferisce, in proposito,
direttamente all'organo di indirizzo politico ammini-strativo.
3. durata in carica dell’OIV
L'Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita
la Commissione nazionale la valutazione, la trasparenza e
l'integrità delle amministrazioni pubbliche, dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico
dei componenti può essere rinnovato una sola volta.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150
articolo 14
4. funzioni specifiche attribuite all’OIV:
L'Organismo indipendente di valutazione della performance
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed
elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti
organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte
dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione nazionale per la valutazione, la trasparenza e l’integrità
delle amministrazioni pubbliche;
c) valida la Relazione sulla performance che le amministrazioni
pubbliche devono redigere ogni anno per dar conto dei risultati
raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati e ne assicura la
visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi che possono essere erogati
in relazione ai risultati raggiunti, secondo quanto previsto dal
presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministra-zione, nel
rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
e) sulla base del sistema di misurazione delle performance che ogni
amministrazione pubblica è tenuta ad adottare propone all'
organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione
annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi
che possono essere erogati in relazione ai risultati raggiunti;
f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida,
delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione nazionale per la valutazione, la trasparenza e l’integrità
delle amministrazioni pubbliche;
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DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150
articolo 14
4. funzioni specifiche attribuite all’OIV:
L'Organismo indipendente di valutazione della performance
g)
promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi
alla trasparenza e all'integrità delle amministrazioni pubbliche;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari
opportunità.
5. L’indagine annuale sul benessere organizzativo
L'Organismo indipendente di valutazione della performance,
sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione nazionale
per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni
pubbliche, cura annualmente la realizzazione di indagini sul
personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere
organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione
nonché la valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del
personale, e ne riferisce alla predetta Commissione.
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APPENDICE: ESTRATTI DI ALCUNI REGOLAMENTI AZIENDALI
IN MATERIA DI RECUPERO DI DEBITO ORARIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE FIRENZE
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PISA
AZIENDA UNICA REGIONE MOLISE
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APPENDICE: ESTRATTI DI ALCUNI REGOLAMENTI AZIENDALI
IN MATERIA DI RECUPERO DI DEBITO ORARIO
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI FIRENZE
AZIENDA OSPEDALIERA DI TREVIGLIO
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APPENDICE: ESTRATTI DI ALCUNI REGOLAMENTI AZIENDALI
IN MATERIA DI RECUPERO DI DEBITO ORARIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE PALERMO
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA
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APPENDICE: ESTRATTI DI ALCUNI REGOLAMENTI AZIENDALI
IN MATERIA DI RECUPERO DI DEBITO ORARIO
AZIENDA USL AREZZO
AZIENDA OSPEDALIERA CARDARELLI NAPOLI
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APPENDICE: ESTRATTI DI ALCUNI REGOLAMENTI AZIENDALI
IN MATERIA DI RECUPERO DI DEBITO ORARIO
AZIENDA USL 1 UMBRIA
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