OGGETTO INCARICO DI CONSULENZA DA CASA DI CURA

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OGGETTO INCARICO DI CONSULENZA DA CASA DI CURA
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
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OGGETTO
INCARICO DI CONSULENZA DA CASA DI CURA ACCREDITATA
QUESITO
(posto in data 9 maggio 2013)
Un medico dipendente di un’Azienda Ospedaliera, a rapporto di lavoro
non esclusivo (extramoenia), può accettare un incarico di consulenza
da parte di una Casa di Cura accreditata per la "razionalizzazione ed
ottimizzazione del percorso del paziente urologico dal reparto alla sala
operatoria e viceversa"? In altre parole, si è ugualmente incompatibili
anche se non si svolge attività clinica e/o chirurgica?
Mi sembra di aver capito che in caso di rapporto esclusivo (intramoenia)
ci sia la possibilità di accettare anche incarichi di consulenza
(consulenze medico legali); e per chi è in extra moenia?
RISPOSTA
(inviata in data 10 giugno 2013)
La normativa vigente esclude che un dirigente medico possa avere un
rapporto libero professionale di qualsiasi natura con una casa di cura
accreditata, anche se ha optato per il rapporto non esclusivo ed è
quindi autorizzato a svolgere attività libero professionale extramoenia,
In tal senso si pronunciano le norme che nel tempo si sono succedute
nel disciplinare la materia e che sono di seguito riportate nella sezione
riferimenti normativi. Tra queste in particolare il comma 9 dell’articolo
72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sancisce il divieto
per i dirigenti del ruolo sanitario che abbiano optato per l'esercizio
della libera professione extramuraria di rendere prestazioni
professionali, anche di natura occasionale e periodica, a favore o
all'interno di strutture pubbliche o private accreditate.
Né appare possibile svolgere quell’incarico come consulenza richiesta
all’Azienda di appartenenza ed affidata per la materiale effettuazione
al dirigente interessato. Questa modalità si configura infatti come una
delle fattispecie possibili di attività libero professionale intramoenia,
ed è consentita solo ai dirigenti a rapporto esclusivo.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 30 dicembre 1991, n. 412
Disposizioni in materia di finanza pubblica.
(legge finanziaria 1992)
Articolo 4
Assistenza sanitaria
7. incompatibilità
Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico
rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro
rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri
rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario
nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è
altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono
configurare conflitto di interessi con lo stesso. L'accertamento
delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi
abbia interesse, all'amministratore straordinario della unità
sanitaria locale al quale compete altresì l'adozione dei conseguenti
provvedimenti. Le situazioni di incompatibilità devono cessare
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti
del Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico
d'impiego, purché espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno
delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione
di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario
nazionale.
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LEGGE 23 dicembre 1994, n. 724
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
(legge finanziaria 1995)
6. dal convenzionamento all’accreditamento delle strutture private
A decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema
di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate
dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano
in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento, sulla
remunerazione delle prestazioni e sull'adozione del sistema
di verifica della qualità previsti all'articolo 8, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni. La facoltà di libera scelta da parte dell'assistito si
esercita nei confronti di tutte le strutture ed i professionisti
accreditati dal Servizio sanitario nazionale in quanto risultino
effettivamente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente e accettino il sistema della remunerazione a prestazione.
Fermo restando il diritto all'accreditamento delle strutture
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
per il biennio 1995-1996 l'accreditamento opera comunque
nei confronti dei soggetti convenzionali e dei soggetti eroganti
prestazioni di alta specialità in regime di assistenza indiretta
regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del citato
decreto legislativo n. 502 del 1992, che accettino il sistema
della remunerazione a prestazione sulla base delle citate tariffe.
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LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
(legge finanziaria 1997)
Articolo 1
Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza
regionale e locale, previdenza e assistenza
5. norme in materia di attività libero professionale
Ferme restando le incompatibilità previste dall'articolo 4, comma 7,
della legge 30 dicembre 1991 n. 412 da riferire anche alle strutture
sanitarie private accreditate ovvero a quelle indicate dall'articolo 6,
comma 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'opzione per
l'esercizio della libera professione intramuraria da parte del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, da espletare dopo
aver assolto al debito orario, è incompatibile con l'esercizio
dell’attività libero professionale extramuraria. L'attività libero
professionale da parte dei soggetti che hanno optato per la libera
professione extramuraria non può comunque essere svolta presso
strutture sanitarie pubbliche, diverse da quella di appartenenza, o
presso strutture sanitarie private accreditate anche parzialmente.
L'accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa
di chiunque vi abbia interesse, al direttore generale dell'azienda
ospedaliera o dell'unità sanitaria locale interessata.
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LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.
(legge finanziaria 1999)
Articolo 72
Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria
7. I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della
libera professione intramuraria non possono esercitare alcuna altra
attività sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e
le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 9 ad eccezione
delle attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria
di appartenenza; la violazione degli obblighi connessi all'esclusività
delle prestazioni, l'insorgenza di un conflitto di interessi o
di situazioni che comunque implichino forme di concorrenza sleale,
salvo che il fatto costituisca reato, comportano la risoluzione
del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi ricevuti a valere
sulle disponibilità del fondo di cui al comma 6 in misura
non inferiore a una annualità e non superiore a cinque annualità.
La violazione degli obblighi di cui al presente comma è comunicata,
per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, dal
direttore generale alla regione o alla provincia autonoma, all'Ordine
professionale e al Ministero della sanità. L'accertamento
delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi
abbia interesse, al direttore generale dell'azienda ospedaliera o
dell'unità sanitaria locale interessata
8. L'accertamento, comunque effettuato, delle violazioni delle disposizioni di cui al comma 7 comporta anche la responsabilità del
direttore generale per omessa vigilanza e costituisce causa impeditiva per il rinnovo e, nei casi più gravi, motivazione per la decisione
di revoca dell'incarico di direttore generale, salvo che egli non
dimostri di avere adottato le misure ispettive e di controllo idonee
a prevenire e reprimere le predette violazioni. In caso di inadempienza della regione o della provincia autonoma il Ministro
della sanità adotta le misure necessarie per garantire l'attuazione
di quanto disposto dal presente comma.
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LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.
(legge finanziaria 1999)
Articolo 72
Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria
9. Con regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
della sanità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria interessata alla materia
oggetto del regolamento, sono disciplinate le modalità di attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, anche al fine di:
a) evitare conflitti di interesse e attività contrarie ai principi
di tutela della concorrenza;
b) prevedere il divieto per i dirigenti del ruolo sanitario che abbiano
optato per l'esercizio della libera professione extramuraria
di rendere prestazioni professionali, anche di natura occasionale
e periodica, a favore o all'interno di strutture pubbliche o private
accreditate.
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DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Articolo 53
Incompatibilità
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 gennaio 1957, n. 3
Testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
Articolo 60.
Casi di incompatibilità
L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna
professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare
cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti
di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato
e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente.
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INDICAZIONI OPERATIVE
Le risposte ai quesiti posti sono state formulate assumendo a base
la normativa nazionale vigente. Va peraltro osservato che in questa
materia ampi spazi di autonoma determinazione sono (finora) lasciati
alle Regioni, che possono emanare linee guida alle quali le Aziende
sanitarie devono attenersi, e che la stessa materia deve essere oggetto
di un regolamento aziendale, che deve essere adottato previa
concertazione con le organizzazioni sindacali.
Opportuno pertanto verificare i contenuti delle linee guida regionali e
del regolamento aziendale, che potrebbero contenere indicazioni p
precisazioni dirimenti qualsiasi incertezza interpretativa.
Il criterio di carattere generale che appare comunque necessario
seguire è quello della trasparente e leale chiarezza, verificando in via
preliminare con i propri interlocutori (responsabile della struttura
presso la quale si opera, direttore del dipartimento e, se i rapporti
personali lo consentono, direttore sanitario amministrativo aziendale)
se esistono concrete possibilità di ottenere il consenso dell’azienda
all’accettazione dell’incarico proposto dalla casa di cura.
Solo dopo avere ottenuto l’eventuale (anche se improbabile) consenso
informale può essere formalizzata una richiesta che renda possibile
l’accettazione dell’incarico.
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