Le consulenze tecniche di ufficio presta

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Le consulenze tecniche di ufficio presta
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1
OGGETTO
C.T.U. E LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA
QUESITO
(posto in data 24 giugno 2015)
Le consulenze tecniche di ufficio prestate per il Tribunale da un medico
ospedaliero in intramoenia devono essere considerate come attività
svolta in nome e per conto dell'Azienda o devono essere considerate
come attività occasionali esterne alla funzione di medico ospedaliero e
quindi fatturate a parte?
RISPOSTA
(inviata in data 3 luglio 2015)
Le consulenze tecniche d’ufficio in un processo civile affidate ad un
medico ai sensi dell’articolo 61 del codice di procedura civile, così
come le perizie in un processo penale affidate ad un medico ai sensi
dell’articolo 221 del codice di procedura penale, per la loro stessa
natura di atto dovuto su disposizione dell’autorità giudiziaria non
rientrano tra le prestazioni erogate in regime di libera professione
intramoenia. I relativi compensi possono essere erogati al medico
direttamente dal tribunale che dispone la consulenza o la perizia, e
sono assoggettati al regime fiscale delle prestazioni occasionali.
Le perizie di parte richieste a titolo fiduciario da una delle parti
interessate al procedimento ai sensi dell’articolo 225 del codice
di procedura penale possono essere considerate prestazioni richieste
all’azienda da terzi, ed erogate in regime di libera professione
intramoenia.
Nel primo caso non è richiesta l’autorizzazione preventiva, ma deve
essere in ogni caso data all’azienda di appartenenza preventiva
comunicazione, specificando tutti gli elementi necessari per mettere
l’azienda in condizione di esercitare eventuali controlli. Nel secondo
caso la prestazione preventivamente autorizzata deve essere effettuata
al di fuori dell’orario di servizio e può essere fatturata dall’azienda,
che riverserà al medico che effettua la prestazione la percentuale
stabilita nel regolamento che disciplina la libera professione.
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A questa interpretazione induce la definizione stessa che alla libera
professione intramoenia viene data dal comma 4 dell’articolo 54
del CCNL 1998_2001: Per attività libero professionale intramuraria del
personale medico si intende l'attività che detto personale individualmente o in équipe, esercita fuori dell'impegno di servizio, in regime
ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e
di laboratorio, di day hospital, day surgery o di ricovero, sia nelle
strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta
dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o
di fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale.
Le connotazioni caratterizzanti la libera professione intramoenia sono:
la natura sanitaria della prestazione,
la libera scelta dell’assistito del professionista
il fatto che il soggetto giuridico che eroga la prestazione resta
comunque l’Azienda, che fatturerà all’’assistito il corrispettivo
dovuto riversando al medico la quota parte ad esso spettante.
Queste connotazioni si ritrovano nelle varie tipologie di attività libero
professionali indicate nelle norme nazionali che disciplinano la libera
professione intramoenia, recepite integralmente nel comma 1
dell’articolo 55 del CCNL 1998_2001 citato, che identificano
prestazioni sanitarie erogate personalmente o in équipe per libera
scelta dell’assistito o di un soggetto diverso.
Le Consulenze Tecniche d’Ufficio e le Perizie affidate dall’autorità
giudiziaria sono invece caratterizzate dai seguenti elementi:
costituiscono dovere d’ufficio
si concretizzano nella valutazione di comportamenti, di relazioni
causali tra eventi, e non in una prestazione sanitaria
chiamano in causa le competenze specialistiche del singolo
professionista a prescindere dal contesto nel quale egli opera.
Con questa interpretazione sono allineati pressoché tutti i regolamenti
adottati dalle aziende sanitarie, che precisano il regime di erogazione
delle consulenze tecniche di ufficio e delle perizie nell’ambito del
regolamento che disciplina la libera professione intramoenia, oppure
del regolamento che disciplina il conferimento degli incarichi
extraistituzionali ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 165.
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ESTRATTI DA ALCUNI REGOLAMENTI AZIENDALI
Azienda Sanitaria Napoli 2 Nord
Regolamento in materia di incarichi non istituzionali
Consulenze e perizie per incarico conferito da organi giurisdizionali
Il dipendente può, previa autorizzazione, richiedere l’iscrizione nell’
Albo Speciale dei Consulenti Tecnici ai sensi dell’articolo 13
delle disposizioni attuative del codice di procedura civile e nell’Albo
Speciale dei Periti ai sensi dell’articolo 67 delle disposizioni attuative
del codice di procedura penale.
Le perizie e consulenze tecniche d’ufficio conferite dall’Autorità
Giudiziaria, rappresentano per la loro peculiarità singolari attività
extraistituzionali, che vanno disciplinate in parziale deroga ai principi
generali sulle incompatibilità. Nella fattispecie occorre distinguere due
ipotesi:
1. la prestazione medico-legale resa all’Autorità Giudiziaria nell’ ambito di un procedimento penale o in un giudizio civile limitatamente
alle cause di interdizione e inabilitazione su istanza del Pubblico
Ministero costituisce esercizio di pubblica funzione; l’attività deve
essere comunque espletata al di fuori dell’orario di servizio. In linea
di principio le somme incamerate a titolo di compenso sono
ricomprese tra i redditi assimilati a quello di lavoro dipendente.
2. L’attività di consulenza medico-legale resa all’Autorità Giudiziaria
nell’ambito di un giudizio civile o eseguita per finalità assicurative,
amministrative e simili deve sempre connotarsi come prestazione
occasionale in modo da rientrare nella previsione dell’articolo 53
del decreto legislativo 165. In linea di principio i compensi sono
da ritenersi qualificati come redditi diversi.
In entrambi i casi di cui ai precedenti numeri 1 e 2 occorre dare solo
preventiva comunicazione all’Unità operativa Gestione Risorse Umane
ed all’Unità operativa Servizio Ispettivo Amministrativo.
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ESTRATTI DA ALCUNI REGOLAMENTI AZIENDALI
Azienda Sanitaria Napoli 2 Nord
Il dipendente dovrà chiaramente indicare, laddove non ostino esigenze
di riservatezza istruttoria:
il Tribunale competente;
il numero di iscrizione a ruolo del procedimento.
le modalità di fatturazione ed il relativo compenso;
l’oggetto della prestazione.
Si precisa, inoltre, che l’attività di Consulente Tecnico di Ufficio:
non rientra nell’attività libero-professionale intra-murale;
non è previsto dalla normativa contrattuale permesso retribuito per
il tempo necessario al conferimento dell’incarico o al giuramento
di rito, alle testimonianze, per i sopralluoghi e per tutte le incombenze correlate alla consulenza.
Si ricorda che, al fine di garantire la continuità del servizio e di non
compromettere i livelli assistenziali, il dipendente dovrà sempre
osservare le procedure previste nei casi di assenza.
A conclusione della predetta attività e comunque entro e non oltre 30
giorni dall’espletamento della stessa, il dipendente trasmetterà alla
Unità operativa Gestione Risorse Umane una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà con indicazione dei giorni e delle ore in cui è
avvenuto l’effettivo svolgimento dell’attività stessa al fine di permettere
all’Amministrazione di porre in essere i dovuti controlli in merito.
Le consulenze tecniche d’ufficio e le perizie così regolamentate non
devono comunque essere espletate in locali o strutture aziendali e non
devono comportare in alcun modo l’utilizzo di materiali, tecnologia e
attrezzature di proprietà dell’Amministrazione salvo espressa specifica
autorizzazione da parte dell’Azienda; in quest’ultimo caso l’Azienda
tratterrà, a copertura delle spese, una somma forfetaria pari al 5%
dell’importo del compenso della prestazione.
Le Consulenze Tecniche di Parte richieste da singoli privati rientrano
invece nell’esercizio dell’attività libero-professionale, intramoenia per
i dirigenti a rapporto esclusivo, extramoenia per i dirigenti a rapporto
non esclusivo.
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ESTRATTI DA ALCUNI REGOLAMENTI AZIENDALI
REGIONE VENETO – ULSS 22
Perizie medico-legali in regime libero professionale
Si tratta di una attività individuale resa con incarico da parte del
giudice (CTU) o come consulente tecnico di parte. L’attività deve
essere svolta al di fuori dell’orario di servizio e non deve sussistere un
palese conflitto di interessi con l’attività svolta presso l’Azienda.
Per tale forma di attività professionale è prevista la seguente
disciplina:
il dirigente interessato deve presentare al servizio libera professione
richiesta di poter svolgere l’attività in oggetto, specificando se si
tratti di incarico conferito dal giudice o di una consulenza tecnica
di parte.
nel primo caso deve essere inoltrata una comunicazione con allegata copia dell’ordinanza emessa dal tribunale indicando il periodo
di effettuazione. solo nel caso di assoluta impossibilità, le cui
motivazioni devono essere riportate nella comunicazione, la prestazione deve essere effettuata nell’ambito delle strutture dell’azienda.
nel secondo caso deve essere inoltrata una richiesta che deve
essere integrata con gli estremi della prestazione e deve essere
indicato il giorno e l’ora. la prestazione deve essere effettuata
nell’ambito delle strutture dell’azienda. il dirigente può presentare
una richiesta di deroga indicando il luogo della prestazione.
a conclusione dell’attività il dirigente sanitario avrà cura
di trasmettere al servizio libera professione i dati necessari all’emissione della fattura (che potrà precedere o seguire il versamento
dell’importo pattuito nel conto corrente di tesoreria)
una volta accertato l’avvenuto incasso si provvederà al pagamento
dell’importo spettante al dirigente, dopo aver provveduto a tutte
le ritenute previste per l’attività intramoenia ambulatoriale.
nel caso in cui non si provveda ad ottenere la preventiva autorizzazione, il compenso verrà destinato al fondo della produttività
collettiva.
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ESTRATTI DA ALCUNI REGOLAMENTI AZIENDALI
REGIONE PIEMONTE – AZIENDA OSPEDALIERA ALESSANDRIA
Medicina legale
Le attività disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 61
del Codice di procedura civile e degli articoli 221 e 225 del codice
di procedura penale sono svolte nell’ambito del presente regolamento
salvo diverse modalità disposte caso per caso dall’autorità stessa, e
comunque fuori dall’orario di lavoro. L’azienda provvede ad emettere
la relativa fattura disponendo l’erogazione del compenso ai sensi del
regolamento. Le consulenze tecniche di parte sono assimilate all’attività libero professionale ambulatoriale.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
articolo 61
Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento
di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere
normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma
delle disposizioni di attuazione al presente codice.
CODICE DI PROCEDURA PENALE
articolo 220
La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati
o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche
o artistiche.
articolo 221
Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o
tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina.
articolo 225
Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà
di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per
ciascuna parte, a quello dei periti.
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ESTRATTI DA ALCUNI REGOLAMENTI AZIENDALI
REGIONE LOMBARDIA – POLICLINICO SAN MATTEO
Regolamento in materia di libera professione intramoenia
Articolo 23
ATTIVITÀ NON RICOMPRESE NELLA LIBERA PROFESSIONE
INTRAMURARIA
Non rientrano fra le attività libero professionali disciplinate dal
presente regolamento, ancorché possano comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti attività:
a) partecipazione a corsi di formazione, diplomi universitari, a scuole
di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
b) collaborazione a riviste, a periodici scientifici e professionali; case
editrici e pubblicazioni a stampa;
c) partecipazione a commissioni di concorso o ad altre commissioni
presso Enti e Ministeri
d) attività di perito o di C.T.U. per l’Autorità Giudiziaria;
e) intervento a convegni, congressi e la pubblicazione dei relativi
interventi;
f) partecipazione a comitati scientifici;
g) partecipazione a organismi istituzionali della propria categoria
professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
h) attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso
delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative
di utilità sociale, organizzazioni ed associazioni di volontariato o
altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione
alla Fondazione circa la dichiarazione da parte dell’organizzazione
interessata della totale gratuità delle prestazioni.
i) qualsiasi altra attività espressamente derogata da disposizioni
legislative o contrattuali.
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ESTRATTI DA ALCUNI REGOLAMENTI AZIENDALI
REGIONE LOMBARDIA – AZIENDA OSPEDALIERA MONZA
Regolamento in materia di libera professione intramoenia
articolo 27
attività non rientranti nella libera professione intramuraria
Non rientrano fra le attività libero-professionali le seguenti attività:
1) partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole
di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
2) collaborazione a riviste e periodici scientifici e professionali;
3) partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni
presso Enti e Ministeri;
4) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
5) partecipazione ai comitati scientifici;
6) partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria
professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
7) attività sanitaria resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese
sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
organizzazioni ed associazioni di volontariato o altre organizzazioni
senza fini di lucro;
8) pareri medico-legali richiesti da organi di polizia giudiziaria o
da organismi dell’amministrazione giudiziaria dello Stato.
Lo svolgimento delle attività sopra esposte, richieste al personale con
rapporto di lavoro esclusivo, sia a titolo gratuito che a pagamento, è
consentito previa specifica richiesta inoltrata all’Azienda e concessione della relativa autorizzazione.
Il dirigente che riceve la richiesta a svolgere una delle precedenti
attività inoltra l’autorizzazione al Direttore Generale dell’Azienda,
allegando copia della richiesta ricevuta dal soggetto interessato ed
indicando gli elementi necessari per quantificare il carico di lavoro
richiesto. La Direzione generale, sentito, ove ritenuto opportuno,
il responsabile dell’Unità Operativa di cui fa parte il professionista e
valutata la compatibilità dell’attività richiesta rispetto agli impegni
istituzionali, rilascia apposita autorizzazione, per il tramite dell’Unità
Operativa Gestione Personale.
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ESTRATTI DA ALCUNI REGOLAMENTI AZIENDALI
REGIONE LOMBARDIA – AZIENDA OSPEDALIERA MONZA
Regolamento in materia di libera professione intramoenia
articolo 27
attività non rientranti nella libera professione intramuraria
È esonerata da autorizzazione l’attività di cui al punto 8, quando
il soggetto riceve l’incarico come Consulente Tecnico d’Ufficio), in tal
caso è sufficiente una semplice comunicazione in merito.
In ogni caso, se la prestazione è resa a titolo oneroso, il dirigente è
tenuto a comunicare all’Ufficio Personale, ai fini dell’anagrafe delle
prestazioni, il compenso percepito a fronte dell’attività precedentemente autorizzata. Tali compensi possono essere incassati direttamente dal dirigente senza alcun obbligo di trasferimento a favore
dell’azienda per il successivo accreditamento in busta paga.
Qualora il professionista lo ritenga opportuno, può richiedere
all’Azienda la riscossione dei compensi derivanti dall’attività di cui al
presente articolo, e l’Amministrazione assoggetta tali compensi alla
trattenuta del 15%.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
Articolo 15-quater.
Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario
1. libera professione intramuraria e rapporto esclusivo
I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto
di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31
dicembre 1998, nonché quelli che al 32 luglio 1999, data di entrata
in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, abbiano
optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria
sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo.
2. possibilità di passare al rapporto di lavoro esclusivo
Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla data
del 31 dicembre 1998, che hanno optato per l'esercizio dell'attività
libero professionale extramuraria, passano, a domanda, al rapporto
di lavoro esclusivo.
3. obbligo di esercitare l’opzione
Entro novanta giorni dal 31 luglio 1999, data di entrata in vigore
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, tutti i dirigenti
in servizio alla data del 31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al direttore generale l'opzione in ordine al rapporto esclusivo.
In assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia
optato per il rapporto esclusivo.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
Articolo 15-quater.
Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario
4. reversibilità dell’opzione tra rapporto esclusivo e non esclusivo
I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta
da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto
di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno
successivo. Le regioni hanno la facoltà di stabilire una cadenza
temporale più breve. Il rapporto di lavoro esclusivo può essere
ripristinato secondo le modalità di cui al comma 2. Coloro che
mantengono l'esclusività del rapporto non perdono i benefici
economici di cui al comma 5, trattandosi di indennità di esclusività
e non di indennità di irreversibilità. La non esclusività del rapporto
di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e
complesse.
5. rinvio ai contratti collettivi nazionali
I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico
aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro
esclusivo nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
articolo 15-quinquies
disposizioni specifiche in materia di libera professione intramoenia
dei dirigenti sanitaria a rapporto esclusivo
1. obblighi del dirigente a rapporto esclusivo
Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza,
con impegno orario contrattualmente definito.
2. tipologie di attività professionali
Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività
professionale nelle seguenti tipologie:
a) il diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale, al
di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture
aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio
di direzione; salvo quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 72
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (il direttore generale, fino
alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per
l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in regime
di ricovero ed ambulatoriale, è tenuto ad assumere le specifiche
iniziative per reperire fuori dall'azienda spazi sostitutivi in strutture
non accreditate nonché ad autorizzare l'utilizzazione di studi professionali)
b) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento
svolta in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, all'interno
delle strutture aziendali;
c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta
a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe,
al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del
Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non
accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende
e strutture;
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
articolo 15-quinquies
disposizioni specifiche in materia di libera professione intramoenia
dei dirigenti sanitaria a rapporto esclusivo
2. tipologie di attività professionali
Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività
professionale nelle seguenti tipologie:
d) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali,
richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando le predette
attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio e consentano
la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti
dall'azienda stessa, sentite le equipe dei servizi interessati.
Le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente comma e
i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari
interessati nonché al personale che presta la propria collaborazione
sono stabiliti dal direttore generale in conformità alle previsioni
dei contratti collettivi nazionali di lavoro. L'azienda disciplina i casi
in cui l'assistito può chiedere all'azienda medesima che la prestazione sanitaria sia resa direttamente dal dirigente scelto dall'assistito ed erogata al domicilio dell'assistito medesimo, in relazione
alle particolari prestazioni sanitarie richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto
fiduciario già esistente fra il medico e l'assistito con riferimento
all'attività libero professionale intramuraria già svolta individualmente o in equipe nell'ambito dell'azienda fuori dell'orario di lavoro.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
articolo 15-quinquies
disposizioni specifiche in materia di libera professione intramoenia
dei dirigenti sanitaria a rapporto esclusivo
3. rapporto tra attività istituzionale e attività libero professionale
Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività
istituzionale e corrispondente attività libero professionale e al fine
anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa,
l'attività libero professionale non può comportare, per ciascun
dipendente, un volume di prestazioni superiore a quella assicurato
per i compiti istituzionali. La disciplina contrattuale nazionale
definisce il corretto equilibrio fra attività istituzionale e attività
libero professionale nel rispetto dei seguenti principi: l'attività
istituzionale è prevalente rispetto a quella libero professionale, che
viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e
della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti
istituzionali; devono essere comunque rispettati i piani di attività
previsti dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali ed i tempi di attesa
concordati con le equipe; l'attività libero professionale è soggetta
a verifica da parte di appositi organismi e sono individuate penalizzazioni consistenti anche nella sospensione del diritto all'attività
stessa, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente
comma o di quelle contrattuali.
4. divieto di utilizzo del ricettario del SSN
Nello svolgimento dell'attività di cui al comma 2 non è consentito
l'uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 2002_2005
Articolo 10
Caratteristiche del rapporto di lavoro
1. eliminazione del vincolo di esclusività
A decorrere dal 30 maggio 2004, data di entrata in vigore
della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione del decreto legge
29 marzo 2004, n. 81 (che ha modificato l’articolo 15 quater del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, eliminando il vincolo
dell’esclusività del rapporto di lavoro e introducendo la reversibilità
dell’opzione tra rapporto esclusivo e non esclusivo) il rapporto
di lavoro della dirigenza medica può essere esclusivo o non
esclusivo.
2. possibilità di passare al rapporto non esclusivo
I dirigenti medici già a rapporto esclusivo, possono optare per
il passaggio al rapporto non esclusivo entro il 30 novembre
di ciascun anno. Gli effetti del passaggio decorrono dal primo
gennaio dell’anno successivo all’opzione e sono regolati dall’articolo
12.
3. rideterminazione del trattamento economico
Per i dirigenti che erano a rapporto non esclusivo al 30 maggio
2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n. 138,
in caso di opzione per il rapporto esclusivo, viene rideterminato
il trattamento economico spettante al dirigente con rapporto
esclusivo, con effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo all’opzione,
che deve essere manifestata entro il 30 novembre di ciascun anno.
4. conferma dell’indennità di esclusività
L’indennità di esclusività è confermata nelle misure attualmente
vigenti, non concorre a formare il monte salari e compete a tutti
coloro che, essendo a rapporto esclusivo, già la percepivano
all’entrata in vigore della legge n. 138 del 2004, salvo che,
successivamente ad essa e, comunque, con decorrenza dal 1
gennaio dell’anno successivo, non abbiano espresso diversa
opzione.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 2002_2005
Articolo 10
Caratteristiche del rapporto di lavoro
5. acquisizione delle fasce successive dell’indennità di esclusività
L’acquisizione delle fasce successive all’indennità di esclusività è
subordinata alla positiva valutazione da parte del collegio tecnico al
termine del periodo trascorso il quale matura il diritto al passaggio
(previsto superata l’anzianità di servizio di 5 e 15 anni).
6. disponibilità del dirigente a rapporto esclusivo
Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità del
dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni nell’ambito
dell’incarico attribuito e della competenza professionale nell’area e
disciplina di appartenenza.
7. disponibilità del dirigente a rapporto non esclusivo
Il rapporto di lavoro dei dirigenti che abbiano mantenuto l’opzione
per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta la totale
disponibilità, nell’ambito dell’impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento
delle attività professionali di competenza. Le aziende secondo criteri
omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro
esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle strutture negoziano con le équipe interessate i volumi e le tipologie
delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad
assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere
effettuate.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 2002_2005
Articolo 12
Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo
al rapporto non esclusivo e viceversa
1. compatibilità del rapporto non esclusivo con incarichi di struttura
Le parti prendono atto che in prima applicazione gli effetti
della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione del decreto legge
29 marzo 2004, n. 81, si producono - in concreto - dal 1 gennaio
2005 dopo l’opzione da parte dei dirigenti già a rapporto esclusivo
per il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. Di conseguenza
da tale data:
- il passaggio dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo non
preclude il mantenimento o il conferimento di incarico
di direzione di struttura complessa o semplice;
- il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante
ai dirigenti già a rapporto non esclusivo ed a tutti i dirigenti che
optino dal 1 gennaio 2005 per tale rapporto di lavoro viene
rideterminato secondo quanto disposto dalla normativa
contrattuale vigente.
2. effetti del passaggio al rapporto non esclusivo
Il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo
dal 1 gennaio successivo a quello dell’opzione, comporta i seguenti
effetti per i dirigenti interessati:
- i dirigenti di struttura complessa dopo l’opzione continuano
a percepire l’ indennità di struttura complessa senza soluzione
di continuità solo in caso di mantenimento dell’incarico;
- non compete la retribuzione di risultato;
- la retribuzione di posizione minima contrattuale è molto minore
di quella attribuita al dirigente a rapporto esclusivo, in misura
peraltro variabile in relazione all’ incarico dirigenziale;
- la retribuzione di posizione variabile aziendale, ove attribuita, è
ridotta del 50%;
- è inibita l’attività libero – professionale intramuraria;
- cessa di essere corrisposta l’indennità di esclusività che,
dalla stessa data, costituisce risparmio aziendale.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 2002_2005
Articolo 12
Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo
al rapporto non esclusivo e viceversa
3. effetti del passaggio al rapporto esclusivo
Il ritorno dei dirigenti all’ opzione per il rapporto di lavoro esclusivo,
comporta la rideterminazione della retribuzione di posizione e
conferisce loro il diritto alla retribuzione di risultato. L’indennità
di esclusività è corrisposta dal 1 gennaio dell’anno successivo
nella medesima misura già percepita all’atto dell’opzione per
il passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a carico
del bilancio.
REGIONE UMBRIA
LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005 n. 15
MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STRUTTURA
NELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI».
ARTICOLO 1
Conferimento degli incarichi
1. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa conferiti
ai dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario regionale
implicano il rapporto di lavoro esclusivo.
2. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa nonché
dei programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché
al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e
valutazione della pratica clinica ed assistenziale previsti dall’
articolo 5 comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999,
n. 517, che disciplina i rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed
Università, conferiti a professori e ricercatori universitari,
implicano un rapporto di lavoro esclusivo.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
REGIONE TOSCANA
LEGGE REGIONALE DEL 24 febbraio 2005, n. 40
DISCIPLINA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
ARTICOLO 59
Direzione di strutture organizzative sanitarie
1. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative di cui
al presente titolo sono conferiti ai dirigenti sanitari in regime
di rapporto di lavoro esclusivo da mantenere per tutta la durata
dell’incarico.
2. Gli incarichi di direzione di struttura, nonché dei programmi, infra
o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività
assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo
alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione
della pratica clinica ed assistenziale previsti dall’ articolo 5 comma
4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, che disciplina
i rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università sono
conferiti ai professori e ai ricercatori universitari che svolgano
un’attività assistenziale esclusiva per tutta la durata dell’incarico.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 gennaio 1957, n. 3
Testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
Articolo 60.
Casi di incompatibilità
L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna
professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare
cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti
di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato
e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente.
LEGGE 30 dicembre 1991, n. 412
articolo 4
disposizioni in materia sanitaria
7. incompatibilità
Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico
rapporto di lavoro. Tale rapporto é incompatibile con ogni altro
rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri
rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario
nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale é
altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono
configurare conflitto di interessi con lo stesso. L'accertamento
delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi
abbia interesse, all'amministratore straordinario della unità sanitaria locale al quale compete altresì l'adozione dei conseguenti
provvedimenti. Le situazioni di incompatibilità devono cessare
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti
del Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico
d'impiego, purché espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno
delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione
di strutture private convenzionate con il SSN.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662
60. divieto per i dipendenti pubblici di qualsiasi altra attività
Al di fuori dei casi previsti dalla legge, al personale è fatto divieto
di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo
tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano
l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e
l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione
inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni
dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento
di diniego.
61. recesso per giusta causa in caso di violazione del divieto
La violazione del divieto di cui al comma 60, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti
ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso
per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali
di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per
il restante personale, sempreché le prestazioni per le attività
di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto
di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese
a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative
a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure
per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono
svolgersi in contradditorio fra le parti.
62. controllo dell’osservanza delle norme in materia di incompatibilità
Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche
amministrazioni,
finalizzate
all'accertamento
dell'osservanza
delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si
avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono
essere costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe
verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica
che può avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate,
dei predetti servizi ispettivi, nonché, d'intesa con il Ministero
delle finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni
tributarie, della Guardia di finanza.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448
articolo 72
7. esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario
I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio
della libera professione intramuraria non possono esercitare alcuna
altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e
le modalità previsti dalla normativa vigente, ad eccezione
delle attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria
di appartenenza; la violazione degli obblighi connessi all'esclusività
delle prestazioni, l'insorgenza di un conflitto di interessi o
di situazioni che comunque implichino forme di concorrenza sleale,
salvo che il fatto costituisca reato, comportano la risoluzione del
rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi ricevuti a valere
sulle disponibilità del fondo per l'esclusività del rapporto
dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio
della libera professione intramuraria in misura non inferiore a una
annualità e non superiore a cinque annualità. La violazione
degli obblighi di cui al presente comma è comunicata, per
l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, dal direttore
generale alla regione o alla provincia autonoma, all'Ordine professionale e al Ministero della sanità. L'accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse,
al direttore generale dell'azienda ospedaliera o dell'unità sanitaria
locale interessata..
8. responsabilità del direttore generale in caso di violazioni
L'accertamento, comunque effettuato, delle violazioni delle disposizioni di cui al comma 7 comporta anche la responsabilità del
direttore generale per omessa vigilanza e costituisce causa
impeditiva per il rinnovo e, nei casi più gravi, motivazione per
la decisione di revoca dell'incarico di direttore generale, salvo che
egli non dimostri di avere adottato le misure ispettive e di controllo
idonee a prevenire e reprimere le predette violazioni. In caso
di inadempienza della regione o della provincia autonoma
il Ministro della sanità adotta le misure necessarie per garantire
l'attuazione di quanto disposto dal presente comma.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448
Articolo 72
9. rinvio ad un regolamento da adottare su proposta del ministro
Con regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
della sanità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria interessata alla materia
oggetto del regolamento, sono disciplinate le modalità di attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, anche al fine di:
a) evitare conflitti di interesse e attività contrarie ai principi
di tutela della concorrenza;
b) prevedere il divieto per i dirigenti del ruolo sanitario che abbiano
optato per l'esercizio della libera professione extramuraria
di rendere prestazioni professionali, anche di natura occasionale
e periodica, a favore o all'interno di strutture pubbliche o private
accreditate.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502
Articolo 15-quinquies
Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo
dei dirigenti sanitari
1. impegni del dirigente a rapporto esclusivo
Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la
totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali
attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della
competenza professionale posseduta e della disciplina di
appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito.
2. tipologie di attività libero professionale
Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività
professionale nelle seguenti tipologie:
a) il diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale,
al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture
aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione; salvo quanto disposto dal comma 11
dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (il direttore
generale, fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi
distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria
in regime di ricovero ed ambulatoriale, e' tenuto ad assumere le
specifiche iniziative per reperire fuori dall'azienda spazi sostitutivi
in strutture non accreditate nonché ad autorizzare l'utilizzazione
di studi professionali privati e altresì ad attivare misure atte a
garantire la progressiva riduzione delle liste d'attesa per le attività
istituzionali, sulla base di quanto previsto dall’ atto di indirizzo e
coordinamento adottato con DPCM 27 marzo 2000).
b) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio,
all'interno delle strutture aziendali;
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502
Articolo 15-quinquies
Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo
dei dirigenti sanitari
2. tipologie di attività libero professionale
Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività
professionale nelle seguenti tipologie:
c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta
a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o
in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra
azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura
sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda
con le predette aziende e strutture;
d) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando
le predette attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio
e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le equipe
dei servizi interessati. Le modalità di svolgimento delle attività
di cui al presente comma e i criteri per l'attribuzione dei relativi
proventi ai dirigenti sanitari interessati nonché al personale che
presta la propria collaborazione sono stabiliti dal direttore
generale in conformità alle previsioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro. L'azienda disciplina i casi in cui l'assistito
può chiedere all'azienda medesima che la prestazione sanitaria
sia resa direttamente dal dirigente scelto dall'assistito ed erogata
al domicilio dell'assistito medesimo, in relazione alle particolari
prestazioni sanitarie richieste o al carattere occasionale o
straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già
esistente fra il medico e l'assistito con riferimento all'attività
libero professionale intramuraria già svolta individualmente
o in equipe nell'ambito dell'azienda, fuori dell'orario di lavoro.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502
Articolo 15-quinquies
Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo
dei dirigenti sanitari
3. rapporto tra attività libero professionale e attività istituzionale
Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività
istituzionale e corrispondente attività libero professionale e al fine
anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa,
l'attività libero professionale non può comportare, per ciascun
dipendente, un volume di prestazioni superiore a quella assicurato
per i compiti istituzionali. La disciplina contrattuale nazionale
definisce il corretto equilibrio fra attività istituzionale e attività
libero professionale nel rispetto dei seguenti principi: l'attività
istituzionale e' prevalente rispetto a quella libero professionale, che
viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e
della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti
istituzionali; devono essere comunque rispettati i piani di attività
previsti dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali ed i tempi di attesa
concordati con le equipe; l'attività libero professionale è soggetta
a verifica da parte di appositi organismi e sono individuate
penalizzazioni consistenti anche nella sospensione del diritto all'
attività stessa, in caso di violazione delle disposizioni di cui al
presente comma o di quelle contrattuali.
4. divieto di utilizzo del ricettario del Servizio Sanitario Nazionale
Nello svolgimento dell'attività libero professionale non è consentito
l'uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1998_2001
ARTICOLO 54
Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti medici
1. libera professione intramoenia e rapporto esclusivo
In applicazione degli articoli 4 e 15 quinquies del decreto legislativo
502/1992 e nel rispetto dei principi dagli stessi fissati, a tutto
il personale medico con rapporto esclusivo è consentito lo svolgimento dell'attività libero professionale all'interno dell'azienda,
nell'ambito delle strutture aziendali individuate con apposito atto
adottato dall'azienda con il concorso del Collegio di direzione.
2. la libera professione intramoenia cosiddetta allargata
In particolare, l'azienda fino alla realizzazione di proprie idonee
strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero
professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale
intra ed extra ospedaliera deve intraprendere tutte le iniziative
previste dalle vigenti disposizioni per consentire ai dirigenti
l'esercizio della libera professione intramuraria, ai sensi
dell'articolo 72, comma 11 della legge 448/1998 e delle conseguenti direttive regionali in materia, anche fuori dall'azienda,
in spazi sostitutivi in altre aziende o strutture sanitarie non
accreditate, nonché in studi professionali privati, ivi compresi
quelli per i quali è richiesta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
3. regolamentazione aziendale dell’esercizio della libera professione
Le modalità di svolgimento dell'attività libero professionale
intramuraria sono disciplinate dalle aziende nel rispetto dei criteri
generali del presente contratto.
4. definizione di libera professione intramoenia
Per attività libero professionale intramuraria del personale medico
si intende l'attività che detto personale individualmente o
in équipe, esercita fuori dell'impegno di servizio in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, day surgery o di ricovero sia nelle strutture
ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito
e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi
sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1998_2001
ARTICOLO 54
Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti medici
5. attività istituzionale ed attività libero professionale
L'esercizio dell'attività professionale intramuraria non deve essere
in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'azienda e
lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire
l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare
la piena funzionalità dei servizi. A tal fine, l'attività libero
professionale intramuraria non può globalmente comportare, per
ciascun dirigente un volume di prestazioni o un volume orario
superiore, a quello assicurato per i compiti istituzionali. Per
l'attività di ricovero la valutazione é riferita anche alla tipologia e
complessità delle prestazioni.
6. negoziazione dei volumi prestazionali
A tal fine l'azienda negozia in sede di definizione annuale di budget,
con i dirigenti responsabili delle équipe interessate, nel rispetto
dei tempi concordati, i volumi di attività istituzionale che devono
essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate.
Di conseguenza concorda con i singoli dirigenti e con le équipe
interessate i volumi di attività libero professionale intramuraria
che, comunque, non possono superare i volumi di attività
istituzionale assicurati, prevedendo appositi organismi paritetici
di verifica ed indicando le sanzioni da adottare in caso di violazione
di quanto concordemente pattuito.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1998_2001
ARTICOLO 55
Tipologie di attività libero professionali
1. le forme possibili di esercizio della libera professione
L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori
dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:
a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta
da parte dell'utente del singolo professionista cui viene richiesta
la prestazione;
b) attività libero professionale a pagamento svolte in équipe
all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta
di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche
attraverso forme di rappresentanza, all'équipe, che vi provvede
nei limiti delle disponibilità orarie concordate;
c) partecipazione ai proventi di attività professionale a pagamento
richiesta da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe,
in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura
sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
d) partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento,
richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti)
all'azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi
di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa,
d'intesa con le équipe dei servizi interessati.
2. la disciplina delle prestazioni aggiuntive
Si considerano prestazioni erogate nel regime libero professionale
anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad
integrazione dell'attività istituzionale, dalle aziende ai propri
dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire
prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza
di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi
posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo
con le équipe interessate e nel rispetto delle direttive regionali
in materia.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1998_2001
ARTICOLO 55
Tipologie di attività libero professionali
3. le funzioni di medico competenze in libera professione intramoenia
L'attività libero professionale é prestata con le modalità indicate
nell'articolo 1 comma 4 del decreto ministeriale 31 luglio 1997.
L'autorizzazione ivi prevista é concessa anche nei casi di esercizio
di attività professionali svolte in qualità di specialista in medicina
del lavoro o medico competente nell'ambito delle attività previste
dal decreto legislativo 81/2008, con esclusione dei dirigenti che
versino in condizioni di incompatibilità in quanto direttamente
addetti alle attività di prevenzione di cui all'articolo 59.
4. obbligo di separata contabilizzazione
La gestione dell'attività libero professionale in regime di ricovero è
soggetta alle norme di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 23
dicembre 1994, n. 724, in materia di obbligo di specifica e separata
contabilizzazione.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1998_2001
ARTICOLO 56
Disciplina transitoria
1. disciplina della libera professione intramoenia allargata
Sino alla realizzazione di quanto previsto dall'articolo 54 comma 2,
l'azienda al fine di consentire l'esercizio dell'attività libero professionale autorizza i dirigenti medici e veterinari all'utilizzo, senza
oneri aggiuntivi a carico dell'azienda stessa e comunque al di fuori
dell'impegno di servizio, di studi professionali privati o di strutture
private non accreditate, con apposita convenzione, alle seguenti
condizioni:
a) preventiva comunicazione all'azienda dei volumi prestazionali
presunti in ragione di anno, le modalità di effettuazione e
l'impegno orario complessivo;
b) definizione delle tariffe, d'intesa con i dirigenti interessati;
c) emissione delle fatture o ricevute da parte del dirigente su
bollettario dell'azienda. Gli importi corrisposti dagli utenti sono
riscossi dal dirigente, il quale detratte a titolo di acconto,
le quote di sua spettanza nel limite massimo del 50%, li versa
entro i successivi 15 giorni all'azienda che provvederà alle trattenute di legge e relativi conguagli;
d) definizione del numero e della collocazione della sede o delle sedi
sostitutiva agli spazi aziendali nella quale o nelle quali è transitoriamente autorizzato l'esercizio della attività libero professionale intramoenia.
2. rinvio alle direttive regionali
La presente norma ha effetto fino alla emanazione delle direttive
regionali che disciplineranno la materia e, comunque, non oltre sei
mesi dalla data di entrata in vigore del contratto. Le parti si
riconvocheranno entro il quinto mese dall'entrata in vigore
del presente contratto, per definire la materia, entro il termine
su indicato, in carenza di atto ministeriale di indirizzo o
di regolamentazione regionale.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1998_2001
ARTICOLO 57
Criteri generali per la formazione delle tariffe
e per l'attribuzione dei proventi
1. rinvio alla contrattazione integrativa
I criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati
nonché al personale che presta la propria collaborazione, sono
stabiliti dall'azienda con apposita disciplina adottata con atto
aziendale.
2. criteri generali che devono essere seguiti
Nella fissazione delle tariffe le aziende terranno conto dei seguenti
criteri generali:
a) relativamente alle attività ambulatoriali o di diagnostica. strumentale e di laboratorio, la tariffa é riferita alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni;
b) relativamente alle prestazioni libero professionali individuali,
in regime di ricovero e day hospital, la tariffa forfetaria é definita
tenendo conto che in applicazione del comma 1 dell’articolo 28
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le Regioni partecipano
alla spesa nel limite di una quota variabile tra il 50 e il 70 per
cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico
del Servizio sanitario nazionale;
c) le tariffe per le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale e di laboratorio devono essere remunerative di tutti
i costi sostenuti dalle aziende e devono, pertanto, evidenziare
le voci relative ai compensi del libero professionista, dell'équipe,
del personale di supporto, i costi pro quota per l'ammortamento
e la manutenzione delle apparecchiature, anche forfetariamente
stabiliti;
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1998_2001
ARTICOLO 57
Criteri generali per la formazione delle tariffe
e per l'attribuzione dei proventi
2. criteri generali che devono essere seguiti
Nella fissazione delle tariffe le aziende terranno conto dei seguenti
criteri generali:
d) le tariffe per le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale non possono comunque essere determinate in importi
inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo
di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per
le corrispondenti prestazioni. L'amministrazione può concordare
tariffe inferiori per gruppi di prestazioni da effettuarsi in regime
di libera professione da parte dei dirigenti, finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa, tenendo conto di quanto disposto dal
comma 13 del decreto legislativo 29 aprile 1998; n. 124 (qualora
l'attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine
fissato dal direttore generale l'assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attività libero professionale
intramuraria, ponendo a carico dell'azienda unità sanitaria locale
di appartenenza e dell'azienda unità sanitaria locale nel cui
ambito è richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza
tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo
della prestazione e l'effettivo costo di quest'ultima, sulla scorta
delle tariffe vigenti)
e) le tariffe sono verificate annualmente, anche per consentire
il rispetto dell'articolo 3, comma 7 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724 (Nel caso in cui la contabilità separata che deve essere
adottata per monitorare costi e ricavi delle prestazioni erogaste
in regime libero professionale presenti un disavanzo, il direttore
generale è obbligato ad assumere tutti i provvedimenti necessari,
compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio
relativo alle erogazioni delle prestazioni sanitarie. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano anche alle prestazioni
ambulatoriali fornite a pazienti solventi in proprio)
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1998_2001
ARTICOLO 57
Criteri generali per la formazione delle tariffe
e per l'attribuzione dei proventi
2. criteri generali che devono essere seguiti
Nella fissazione delle tariffe le aziende terranno conto dei seguenti
criteri generali:
f) nell'attività libero professionale di équipe, la distribuzione
della quota parte spettante ai singoli componenti avviene –
da parte delle aziende – su indicazione dell'équipe stessa;
g) le tariffe delle prestazioni libero professionali individuali, comprensive di eventuale relazione medica, sono definite dalle aziende nel rispetto dei vincoli degli ordini, in contraddit-torio con
i dirigenti interessati. Ciò vale anche per l’attività professionale
richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta in strutture
di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non
accreditata, previa convenzione con le stesse.
h) per l’attività professionale richiesta a pagamento da singoli
utenti e svolta in strutture di altra azienda del SSN o di altra
struttura sanitaria non accreditata, svolte in équipe, la tariffa é
definita dalle aziende, previa convenzione, anche per la determinazione dei compensi spettanti ai soggetti interessati e
con il contraddittorio dei medesimi;
i) un'ulteriore quota della tariffa, da concordare in contrattazione
integrativa e comunque non inferiore al 5% della massa di tutti
i proventi dell'attività libero professionale, al netto delle quote
a favore delle aziende, è accantonata quale fondo aziendale
da destinare alla perequazione per le discipline mediche e
veterinarie – individuate in sede di contrattazione integrativa –
che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera
professione intramuraria. Dalla ripartizione di tale fondo non
può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore
a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività
libero professionale, secondo criteri stabiliti in sede aziendale.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1998_2001
ARTICOLO 58
Altre attività a pagamento
1. compiti istituzionali della dirigenza medica
L'attività di consulenza dei dirigenti medici e veterinari, per
lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali, all'interno
dell'azienda o ente costituisce incarico dirigenziale riconducibile
a quelli previsti ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera c).
2. consulenze richieste all’azienda da soggetti terzi
Qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'azienda da soggetti
terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale
a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'articolo 55 lettera c),
da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio. Essa è attuata
nei seguenti casi e con le seguenti modalità:
a) in servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, mediante
apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini:
i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi
anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio,
compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
il compenso e le modalità di svolgimento.
b) presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio –
sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione
tra i soggetti istituzionali che attesti che l'attività non é in
contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio
Sanitario Nazionale e disciplini:
la durata della convenzione;
la natura della prestazione, che non può configurare un
rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere
occasionale;
i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione
dell'orario di lavoro;
l'entità del compenso;
motivazioni e fini della consulenza, al fine, di accertarne
la compatibilità con l'attività di istituto.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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ARTICOLO 58
Altre attività a pagamento
3. remunerazione delle consulenze richieste da terzi all’Azienda
Il compenso per le attività di cui alle lettere a) e b) deve affluire
all'azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95
% al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza con
la retribuzione del mese successivo.
4. certificazioni medico legali per conto dell’ I.N.A.I.L.
Tra le attività di cui al presente articolo rientra quella di certificazione medico legale resa dall'azienda per conto dell’I.N.A.I.L.
a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici.
5. prestazioni libero professionali al domicilio dell’assistito
L'atto aziendale che disciplina la libera professione intramuraria
disciplina, inoltre, i casi in cui l'assistito può chiedere all'azienda
che la prestazione sia resa direttamente dal dirigente da lui scelto
ed erogata al suo domicilio, fuori dell'orario di servizio, in relazione
alle particolari prestazioni assistenziali richieste o al carattere
occasionale e straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto
fiduciario già esistente con il medico prescelto con riferimento
all'attività libero professionale intramuraria svolta individualmente
o in equipe nell'ambito dell'azienda.
6. riscossione del compenso per prestazioni a domicilio
L'onorario della prestazione, stabilito nel rispetto dei vincoli degli
ordini, viene riscosso dal dirigente che ha effettuato la prestazione,
il quale ne rilascia la ricevuta al paziente su apposito bollettario
dell'azienda. L'onorario viene versato entro cinque giorni dalla
riscossione all'azienda, che ne accredita il 95% al dirigente stesso
con la retribuzione del mese successivo.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1998_2001
ARTICOLO 58
Altre attività a pagamento
7. prestazioni erogate presso altre Aziende
L'atto aziendale che disciplina la libera professione intramuraria,
disciplina tra l’altro i casi in cui le attività professionali sono
richieste a pagamento da singoli utenti e svolte, individualmente o
in équipe, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario
nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, sono
disciplinate da convenzione. Le predette attività sono consentite
solo se a carattere occasionale e se preventivamente autorizzate
dall'azienda con le modalità stabilite dalla convenzione. L'azienda
con l'atto richiamato disciplina in conformità al presente contratto:
il limite massimo di attività di ciascun dirigente tenuto anche
conto delle altre attività svolte;
l'entità del compenso dovuto al dirigente e/o all'equipe che ha
effettuato la prestazione;
le modalità di riscossione e di attribuzione dei compensi, la quota
della tariffa spettante all'azienda.
8. gestione dei compensi per prestazioni erogate presso altre Aziende
Gli onorari per le prestazioni di cui al comma 7 sono riscossi
dalla struttura presso la quale il dirigente ha svolto l'attività,
la quale ne rilascia ricevuta su appositi bollettari forniti
dall'azienda di appartenenza del dirigente stesso; la struttura
citata, dedotte le quote di propria spettanza, versa all'azienda ed
al dirigente le quote di loro competenza con le cadenze previste
nella convenzione.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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ARTICOLO 58
Altre attività a pagamento
9. disciplina delle prestazioni erogate per conto di terzi
L'atto aziendale che disciplina la libera professione intramuraria
disciplina, infine, l'attività professionale, richiesta a pagamento
da terzi all'azienda e svolta, fuori dall'orario di lavoro, sia all'interno
che all'esterno delle strutture aziendali. Tale attività può a richiesta
del dirigente interessato, essere considerata attività libero professionale intramuraria e sottoposta alla disciplina per tale attività
ovvero considerata come obiettivo prestazionale incentivato con
le specifiche risorse introitate, in conformità al presente contratto.
10. condizioni e vincoli di erogazione di prestazioni per conto di terzi
Per l'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'azienda e svolta fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno
delle strutture aziendali, l'atto aziendale in conformità di quanto
previsto dal presente articolo, stabilisce per le attività svolte per
conto dell'azienda in regime libero professionale:
a) i limiti minimi e massimi di ciascun dirigente, comprensivi
anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di
servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
b) l'entità del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato
la prestazione, ove l'attività abbia luogo fuori dell'orario di lavoro
e l'eventuale rimborso spese, dallo stesso sostenute ove l'attività
abbia luogo nell'orario di lavoro ma fuori della struttura
di appartenenza;
c) le modalità di attribuzione dei compensi e rimborsi spese.
I compensi e le modalità di attribuzione sono stabiliti
dai contratti collettivi nazionali, di lavoro;
d) la partecipazione ai proventi per le prestazioni di diagnostica
strumentale e di laboratorio non può essere superiore al 50 per
cento della tariffa per le prestazioni finalizzate alla riduzione
delle liste di attesa;
e) l'attività deve garantire, di norma, il rispetto dei principi
della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga
le prestazioni.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 23 dicembre 1994, n. 724
Articolo 3
Ospedali.
6. obbligo di contabilità separata per l’attività libero professionale
Per la gestione delle camere a pagamento di cui all'articolo 4,
commi 10 e 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico provvedono, oltre alla
contabilità prevista dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed
integrazioni, alla tenuta di una contabilità separata che deve tenere
conto di tutti i costi diretti e indiretti, nonché delle spese
alberghiere. Tale contabilità non può presentare disavanzo.
7. provvedimenti che devono essere adottati in caso di disavanzo
Nel caso in cui la contabilità separata di cui al comma 6 presenti
un disavanzo, il direttore generale è obbligato ad assumere tutti
i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe o
la sospensione del servizio relativo alle erogazioni delle prestazioni
sanitarie. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche alle prestazioni ambulatoriali fornite a pazienti solventi
in proprio.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488
articolo 28.
Riqualificazione dell'assistenza sanitaria
e attività libero-professionale.
1. partecipazione alla spesa per prestazioni in strutture aziendali
Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero
o di day hospital, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo
15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
erogate in strutture aziendali la regione partecipa alla spesa nel
limite di una quota variabile tra il 50 e il 70 per cento della tariffa
prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio
sanitario nazionale.
2. partecipazione alla spesa per prestazioni in altra azienda
Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero
o di day hospital, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, erogate
in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale,
la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota massima
del 25 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali
a carico del Servizio sanitario nazionale.
3. onere delle prestazioni in strutture non accreditate
Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, in regime di ricovero
o di day hospital, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, svolte in strutture sanitarie non accreditate, sono determinate da ciascuna azienda d'intesa con il dirigente sanitario interessato e sono a totale carico dei richiedenti;
all'azienda è dovuta una quota della tariffa nella misura stabilita
dai contratti collettivi nazionali.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488
articolo 28.
Riqualificazione dell'assistenza sanitaria
e attività libero-professionale.
4. partecipazione ai proventi per prestazioni ambulatoriali
La partecipazione ai proventi delle prestazioni ambulatoriali e
di diagnostica strumentale di cui alla lettera d) del comma 2
dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, rese in regime libero-professionale, è stabilita dai contratti
collettivi nazionali. Per quanto concerne le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio la partecipazione non può essere
superiore al 50 per cento della tariffa praticata dall'azienda.
5. criteri di determinazione delle tariffe delle prestazioni ambulatoriali
Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, ivi comprese quelle
di diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate in regime
ambulatoriale, sono determinate da ciascuna azienda in conformità
ai criteri stabiliti dalle regioni e dal contratti collettivi nazionali
di lavoro e sono a totale carico dei richiedenti. Per le predette
prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed
indiretti sostenuti nonché una quota della tariffa nella misura
stabilita dai contratti collettivi nazionali.
6. criteri per la determinazione dei compensi ai professionisti
I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono i criteri per
la determinazione dei proventi da corrispondere ai dirigenti sanitari
in relazione alle specifiche prestazioni, nel rispetto dei limiti
previsti dal presente articolo.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 3 agosto 2007, n. 120
Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria.
Articolo1
Attività libero-professionale intramuraria
1. interventi per rendere disponibili i locali per la libera professione
Per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
assumono le più idonee iniziative volte ad assicurare gli interventi
di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali,
le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, necessari per
rendere disponibili i locali destinati a tale attività.
2. termine previsto per il completamento delle ristrutturazioni
L'adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovrà essere
completata entro il 31 dicembre 2012. Fino al 31 gennaio 2011
negli ambiti in cui non siano ancora state adottate le iniziative
di cui al comma 1, continuano ad applicarsi i provvedimenti già
adottati per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale
intramuraria. Nel medesimo periodo, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano procedono all'individuazione e
all'attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con
le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto
delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al
regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale
intramuraria della dirigenza sanitaria, medica e veterinaria
del Servizio sanitario nazionale e del personale universitario che
esplica attività sanitaria.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 3 agosto 2007, n. 120
Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria.
Articolo1
Attività libero-professionale intramuraria
3. risoluzione degli accordi di programma
La risoluzione a seguito di inadempimenti regionali degli accordi
di programma stipulati tra il Ministero della Salute e Regioni per
gestire la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia
prevista dal comma 310 dell’articolo1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266si applica anche alla parte degli accordi di programma
relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al comma
1 per i quali la regione non abbia conseguito il collaudo entro il 31
dicembre 2014.
4.1 ricognizione straordinaria degli spazi disponibili
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, in coerenza con le misure di cui ai commi 1 e 2,
adottano provvedimenti tesi a garantire che le aziende sanitarie
locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie,
i policlinici universitari a gestione diretta e gli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico, di seguito denominati IRCCS di diritto
pubblico, provvedano, entro il 31 dicembre 2012, ad una
ricognizione straordinaria degli spazi disponibili e che si
renderanno disponibili per l'esercizio dell'attività libero professionale in conseguenza dell'applicazione delle misure di riorganizzazione complessiva della rete di presidi ospedalieri e della prevista riduzione dei posti letto previste dall'articolo 15 del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, comprensiva di una valutazione
dettagliata dei volumi delle prestazioni rese nell'ultimo biennio,
in tale tipo di attività presso le strutture interne, le strutture
esterne e gli studi professionali. I risultati della ricognizione sono
trasmessi all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ed
all'Osservatorio nazionale sull'attività libero professionale.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 3 agosto 2007, n. 120
Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria.
Articolo1
Attività libero-professionale intramuraria
4.2 autorizzazione delle aziende all’acquisizione degli spazi necessari
Sulla base della ricognizione, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano possono autorizzare l'azienda sanitaria, ove
ne sia adeguatamente dimostrata la necessità e nel limite delle risorse disponibili, ad acquisire, tramite l'acquisto o la locazione
presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate, nonché
tramite la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici, spazi
ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio
di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione
intramuraria ordinaria, i quali corrispondano ai criteri di congruità
e idoneità per l'esercizio delle attività medesime, previo parere
da parte del collegio di direzione. Qualora quest'ultimo non sia
costituito, il parere è reso da una commissione paritetica
di sanitari che esercitano l'attività libero professionale intramuraria
costituita a livello aziendale.
4.3 esercizio sperimentale della libera professione in studi privati
Le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende
sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio
dell'attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente
alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma
sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via
residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete,
ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis) del presente comma,
previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra
il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza,
sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito
dalla Conferenza Stato Regioni
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 3 agosto 2007, n. 120
Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria.
Articolo1
Attività libero-professionale intramuraria
4.4 autorizzazioni all’esercizio della libera professione in studi privati
Le autorizzazioni all’esercizio straordinario della libera professione
intramoenia in studi professionali privati, concesse dalle Aziende
in applicazione del comma 3 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, cessano al 31 dicembre 2012.
4.5 adozione di linee guida regionali in materia di libera professione
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, anche attraverso proprie linee guida, che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS
di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria,
l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne
il corretto esercizio nel rispetto delle seguenti modalità:
4.5.a) controllo delle prestazioni erogate in regime libero professionale
adozione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, di sistemi e di moduli organizzativi e tecnologici che
consentano il controllo dei volumi delle prestazioni liberoprofessionali, che non devono superare, globalmente considerati,
quelli eseguiti nell'orario di lavoro;
4.5.a-bis) implementazione di una infrastruttura di rete
predisposizione e attivazione, entro il 31 marzo 2013, da parte
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
ovvero, su disposizione regionale, del competente ente o azienda del
Servizio sanitario nazionale, di una infrastruttura di rete per
il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra
l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate
le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna o
in rete.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria.
Articolo1
Attività libero-professionale intramuraria
4.5.a-bis) modalità di funzionamento dell’infrastruttura di rete
La disposizione regionale, precisando le funzioni e le competenze
dell'azienda sanitaria e del professionista, prevede, con l'utilizzo
esclusivo della predetta infrastruttura, l'espletamento, del servizio
di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione,
in tempo reale, all'azienda sanitaria competente dei dati relativi
all'impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni
ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità
di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico. Ferme restando
le disposizioni in materia di tracciabilità delle prestazioni e dei relativi pagamenti, la suddetta disposizione regionale deve prevedere
le misure da adottare in caso di emergenze assistenziali o di malfunzionamento del sistema.
4.5.a-bis) requisiti tecnici dell’infrastruttura di rete
Le modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura sono
state determinate, con il decreto, di natura non regolamentare, del
Ministro della salute, adottato il 21 febbraio 2013, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.
4.5.a-bis) copertura dei costi dell’infrastruttura di rete
Agli oneri si provvede ai sensi della lettera c), mediante adeguata
rideterminazione delle tariffe operata in misura tale da coprire i
costi della prima attivazione della rete, anche stimati in via
preventiva;
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Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria.
Articolo1
Attività libero-professionale intramuraria
4.5.a-ter) facoltà di concedere l’autorizzazione a continuare l’esercizio
dell’attività libero professionale presso studi privati
facoltà di concedere, su domanda degli interessati e con l'applicazione del principio del silenzio-assenso, la temporanea continuazione dello svolgimento di attività libero professionali presso studi
professionali, già autorizzati ai sensi del comma 3 dell'articolo 22bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, oltre la data del 30
novembre 2012, fino all'attivazione del loro collegamento operativo
alla infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis), e comunque non
oltre il 30 aprile 2013. Gli oneri per l'acquisizione della necessaria
strumentazione per il predetto collegamento sono a carico del
titolare dello studio;
4.5.b) tracciabilità del pagamento delle prestazioni
pagamento di prestazioni di qualsiasi importo direttamente al
competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale,
mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della
corresponsione di qualsiasi importo. Nel caso dei singoli studi
professionali in rete, la necessaria strumentazione è acquisita dal
titolare dello studio, a suo carico, entro il 30 aprile 2013;
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intramuraria e altre norme in materia sanitaria.
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4.5.c) rideterminazione delle tariffe
definizione, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo
in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell'assistito, idonei, per ogni prestazione,
a remunerare i compensi del professionista, dell'equipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento
della professionalità, i costi pro-quota per l'ammortamento e
la manutenzione delle apparecchiature (ad esclusione dei costi per
l’acquisizione della strumentazione necessaria per il collegamento
con la infrastruttura di rete e per consentire la tracciabilità del
pagamento delle prestazioni costi che in applicazione della lettera
a-ter), ultimo periodo, e dalla lettera b), ultimo periodo, sono
a carico del professionista) nonché ad assicurare la copertura
di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi
compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e
di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione
dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis). Nell'applicazione
dei predetti importi, quale ulteriore quota, oltre quella già prevista
dalla vigente disciplina contrattuale in applicazione del comma 5
dell’articolo 28 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, una somma
pari al 5 per cento del compenso del professionista viene trattenuta
dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per
essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti
alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), dell'Accordo sancito il 18
novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria.
Articolo1
Attività libero-professionale intramuraria
4.5.d) monitoraggio delle liste di attesa
monitoraggio aziendale dei tempi di attesa delle prestazioni erogate
nell'ambito dell'attività istituzionale, al fine di assicurare il rispetto
dei tempi medi fissati da specifici provvedimenti; attivazione
di meccanismi di riduzione dei medesimi tempi medi; garanzia che,
nell'ambito dell'attività istituzionale, le prestazioni aventi carattere
di urgenza differibile vengano erogate entro 72 ore dalla richiesta;
4.5.e) prevenzione di situazioni che determinino conflitti di interesse
prevenzione delle situazioni che determinano l'insorgenza di un
conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale e fissazione
delle sanzioni disciplinari e dei rimedi da applicare in caso
di inosservanza delle relative disposizioni, anche con riferimento
all'accertamento delle responsabilità dei direttori generali per
omessa vigilanza;
4.5.f) situazioni che impediscono l’esercizio dell’attività libero professionale in studi privati
esclusione della possibilità di svolgimento dell'attività libero
professionale presso studi professionali collegati in rete nei quali,
accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusività o
convenzionati del Servizio sanitario nazionale, operino anche
professionisti non dipendenti o non convenzionati del Servizio
sanitario nazionale ovvero dipendenti non in regime di esclusività,
salvo deroga concedibile dal competente ente o azienda del Servizio
sanitario nazionale, su disposizione regionale, a condizione che sia
garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni
effettuate da tutti i professionisti dello studio professionale
associato, con la esclusione, in ogni caso, di qualsiasi addebito a
carico dell'ente o azienda del Servizio sanitario nazionale;
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 3 agosto 2007, n. 120
Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria.
Articolo1
Attività libero-professionale intramuraria
4.5.f-bis) adeguamento del quadro regolamentare
adeguamento dei provvedimenti per assicurare che nell'attività
libero-professionale, in tutte le forme regolate dal presente comma,
compresa quella esercitata nell'ambito del programma sperimentale
siano rispettate le prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del
presente comma;
4.5.g) allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni
progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni
nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in
regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che
il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del
cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi
nell'ambito dell'attività istituzionale. A tal fine, il Ministro della
salute presenta annualmente al Parlamento una relazione
sull'esercizio della libera professione medica intramuraria, ai sensi
dell'articolo 15-quaterdecies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste
di attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari pubblici.
4-bis verifica dei risultati del programma sperimentale
La verifica del programma sperimentale per lo svolgimento
della attività libero professionale intramuraria, presso gli studi
professionali collegati in rete di cui al comma 4, è effettuata, entro
il 28 febbraio 2015, dalla regione interessata, in base a criteri
fissati con accordo sancito dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 3 agosto 2007, n. 120
Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria.
Articolo1
Attività libero-professionale intramuraria
4-bis esiti della verifica dei risultati del programma sperimentale
In caso di verifica positiva, la regione medesima, ponendo
contestualmente termine al programma sperimentale, può consentire in via permanente ed ordinaria, limitatamente allo specifico
ente o azienda del Servizio sanitario regionale ove si è svolto
il programma sperimentale, lo svolgimento della attività libero
professionale intramuraria presso gli studi professionali collegati
in rete. In caso di inadempienza da parte dell'ente o azienda del
Servizio sanitario regionale, provvede la regione o provincia
autonoma interessata. In caso di verifica negativa, tale attività
cessa entro il 28 febbraio 2015. Degli esiti delle verifiche regionali
viene data informazione al Parlamento attraverso la relazione
annuale di cui all'articolo 15-quattuordecies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502.
5. programmazione aziendale dell’attività libero professionale
Ogni azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera, azienda
ospedaliera universitaria, policlinico universitario a gestione diretta
ed IRCCS di diritto pubblico predispone un piano aziendale,
concernente, con riferimento alle singole unità operative, i volumi
di attività istituzionale e di attività libero-professionale. Le medesime aziende, policlinici ed istituti assicurano adeguata pubblicità
ed informazione relativamente ai piani, con riferimento, in particolare, alla loro esposizione nell'ambito delle proprie strutture
ospedaliere ed all'informazione nei confronti delle associazioni degli
utenti, sentito il parere del Collegio di direzione, o, qualora esso
non sia costituito, della commissione paritetica di sanitari di cui al
comma 4. Tali informazioni devono in particolare riguardare
le condizioni di esercizio dell'attività istituzionale e di quella liberoprofessionale intramuraria, nonché i criteri che regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso.
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LEGGE 3 agosto 2007, n. 120
Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria.
Articolo1
Attività libero-professionale intramuraria
6. controllo preventivo regionale sulla programmazione dell’attività
I piani sono presentati alla regione o provincia autonoma
competente, in fase di prima applicazione, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge e,
successivamente, entro un limite massimo di tre anni dall'approvazione del piano precedente. La regione o provincia autonoma
approva il piano, o richiede variazioni o chiarimenti, entro sessanta
giorni dalla presentazione. In caso di richiesta di variazioni o
chiarimenti, essi sono presentati entro sessanta giorni
dalla richiesta medesima ed esaminati dalla regione o provincia
autonoma entro i successivi sessanta giorni. Subito dopo
l'approvazione, la regione o provincia autonoma trasmette il piano
al Ministero della salute. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione in assenza di osservazioni da parte del Ministero della salute,
i piani si intendono operativi.
7. misure previste in caso di inadempimenti
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano
il rispetto delle previsioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 anche
mediante l'esercizio di poteri sostitutivi, la decurtazione
della retribuzione di risultato pari ad almeno il 20 per cento ovvero
la destituzione, nell'ipotesi di grave inadempienza, dei direttori
generali delle aziende, policlinici ed istituti di cui al comma 5.
Qualora la nomina dei direttori generali suddetti competa ad organi
statali, questi ultimi provvedono alla destituzione su richiesta della
regione o della provincia autonoma. In caso di mancato
adempimento degli obblighi a carico delle regioni e delle province
autonome di cui al presente comma, è precluso l'accesso ai finanziamenti a carico dello Stato integrativi rispetto ai livelli di cui
all'accordo sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza Stato regioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001.
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LEGGE 3 agosto 2007, n. 120
Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria.
Articolo1
Attività libero-professionale intramuraria
8. obblighi informativi delle Regioni nei confronti del Ministero
Ciascuna regione o provincia autonoma trasmette al Ministro
della salute una relazione sull'attuazione dei commi 1, 2, 4, 5, 6 e
7, con cadenza trimestrale fino al conseguimento effettivo, da parte
della stessa, del definitivo passaggio al regime ordinario di cui al
comma 2, e successivamente con cadenza annuale.
9. possibilità di utilizzo promiscuo degli spazi disponibili
Esclusivamente per l'attività clinica e diagnostica ambulatoriale, gli
spazi e le attrezzature dedicati all'attività istituzionale possono
essere utilizzati anche per l'attività libero professionale
intramuraria garantendo la separazione delle attività in termini
di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti.
11. composizione di eventuali vertenze tra dirigenti sanitari
Al Collegio di direzione o, qualora esso non sia costituito,
alla commissione paritetica di sanitari di cui al comma 4 del
presente articolo è anche affidato il compito di dirimere le vertenze
dei dirigenti sanitari in ordine all'attività libero-professionale
intramuraria.
12. prestazioni che necessitano di una specifica regolamentazione
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno
definire le modalità per garantire l'effettuazione, da parte dei
dirigenti veterinari del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni
libero professionali che per la loro particolare tipologia e modalità
di erogazione esigono una specifica regolamentazione.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 3 agosto 2007, n. 120
Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria.
Articolo1
Attività libero-professionale intramuraria
13. osservatorio nazionale sullo stato di attuazione delle norme
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è
attivato l'Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento
dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale,
come previsto dall'articolo 15-quaterdecies del citato decreto
legislativo n. 502 del 1992.
14. clausola di non onerosità degli organismi attuativi
Dall'eventuale costituzione e dal funzionamento delle commissioni
paritetiche di cui ai commi 4, 5 e 11, nonché dall'attuazione
del medesimo comma 11, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502
Articolo 15-quattuordecies
Osservatorio per l'attività libero-professionale.
1. istituzione dell’Osservatorio e oggetto della relazione annuale
Con decreto del Ministro della sanità, da adottarsi entro il 10
ottobre 2000, d'intesa con la conferenza Stato Regioni, nel rispetto
di quanto disposto dall'articolo 19-quater, (secondo il quale gli
organismi e le commissioni previsti nel presente decreto si avvalgono
per il loro funzionamento, delle strutture e del personale delle amministrazioni presso cui operano, senza ulteriori oneri per la finanza
pubblica), è organizzato presso il Ministero della sanità l'Osservatorio per l'attività libero professionale con il compito di acquisire
per il tramite delle regioni gli elementi di valutazione ed elaborare,
in collaborazione con le regioni, proposte per la predisposizione
della relazione da trasmettersi con cadenza annuale al Parlamento
su:
a) la riduzione delle liste di attesa in relazione all'attivazione
dell'attività libero professionale;
b) le disposizioni regionali, contrattuali e aziendali di attuazione
degli istituti normativi concernenti l'attività libero professionale
intramuraria;
c) lo stato di attivazione e realizzazione delle strutture e degli spazi
destinati all'attività libero professionale intramuraria;
d) il rapporto fra attività istituzionale e attività libero professionale;
e) l'ammontare dei proventi per attività libero professionale, della
partecipazione regionale, della quota a favore dell'azienda;
f) le iniziative ed i correttivi necessari per eliminare le disfunzioni
ed assicurare il corretto equilibrio fra attività istituzionale e
libero professionale.
Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ha disposto, con l'articolo 2, comma 1,
lettera i), che sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato «Comitato tecnico sanitario», le funzioni in atto esercitate dall'
Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi
di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi
di controllo a livello regionale e aziendale, come previsto dal presente
articolo.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
articolo 53
Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
7. divieto di svolgere incarichi retribuiti
I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che
non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione
verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto
di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo
pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e
le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal
presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più
gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare,
il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve
essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel
conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza
del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo
di produttività o di fondi equivalenti.
7-bis. versamento del compenso indebitamente percepito
L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente
pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità
erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.
8. divieto di conferimento di incarichi non autorizzati
Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi
retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza
la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza
dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento
dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce
in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile
del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal
caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su
fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito
all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento
del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
articolo 53
Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
9. violazioni del divieto di conferimento di incarichi retribuiti
Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono
conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa
autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti
stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
In caso di inosservanza oltre alle sanzioni per le eventuali violazioni
tributarie o contributive, si applica una sanzione pecuniaria pari al
doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma.
All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni
provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia
di finanza. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate
del Ministero delle finanze.
10. modalità di richiesta dell’autorizzazione per incarichi retribuiti
L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta
all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti
pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì,
essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione
di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione
entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni
pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è
subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e sì prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso
la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10
giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere,
l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
articolo 53
Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
11. obbligo di comunicazione dei compensi erogati per incarichi
Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per incarichi
retribuiti i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati
ai dipendenti pubblici.
12. obblighi informativi relativi ad ogni incarico conferito
Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano
incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano
in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento
della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati
ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del
compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata
da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione
delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni
del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per
il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e
con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno
precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri
dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non
aver conferito o autorizzato incarichi.
13. obblighi informativi riepilogativi annuali
Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per
ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico
conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente,
da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione
dai soggetti di cui al comma 11.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
articolo 53
Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
14. obblighi informativi diversi
Al fine della verifica del versamento del 50% degli importi superiori
ai 200 milioni di lire annui nel conto dell'entrata del bilancio
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della
funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro
il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri
dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi
di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'
ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono
noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al
pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti
indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché
l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative
a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al
Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni
pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al
pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono
trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta
di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione
pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o
in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma
in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun
anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati
incarichi di consulenza.
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articolo 53
Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
15. sanzioni previste per le amministrazioni pubbliche
Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi
da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando
non adempiono. Gli enti pubblici economici ed i soggetti privati che
omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. relazione al Parlamento del Dipartimento della Funzione Pubblica
Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre
di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta
le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte
per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. verifiche a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica
Il Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del
rispetto delle disposizioni del presente articolo per il tramite
dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo
opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
16-ter. divieto di svolgere attività lavorativa o professionale
I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione
del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale
presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal
presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che
li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione
dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
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