Accesso all`orario ridotto.

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Accesso all`orario ridotto.
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OGGETTO
ACCESSO ALL’ORARIO RIDOTTO
QUESITO
(posto in data 23 febbraio 2015)
Dal 2007 sono assunta con contratto a tempo indeterminato presso con
un incarico di dirigente medico di primo livello. Ho tre figli aventi
rispettivamente 8 anni, 6 anni e 7 mesi.
A fine 2013 ho presentato richiesta di essere inserita in graduatoria per
poter godere dell’orario lavorativo ridotto per il periodo 2014-2015.
Nella graduatoria emessa dall’amministrazione nel gennaio 2014
occupavo una posizione di rincalzo rispetto a quelli che avevano diritto
da subito all’orario ridotto tanto che, nel settembre 2014, a seguito
della rinuncia dei colleghi che mi precedevano in graduatoria,
l’amministrazione mi ha confermato che avrei potuto usufruire
dell’orario ridotto.
Essendo in quel momento in congedo obbligatorio di maternità, non ho
usufruito del diritto acquisito. Attualmente sono in congedo facoltativo
di maternità per la figlia nata il 30 giugno 2014.
Su richiesta tramite e-mail dell’amministrazione, ho comunicato che
sicuramente fino al 30 giugno 2015 non avrei necessità di usufruire
dell’orario ridotto. Sto valutando, con il benestare del primario del mio
reparto, di prolungare il congedo facoltativo sino a fine settembre o agli
inizi di ottobre.
L’amministrazione mi ha anticipato che in caso di mio rientro al lavoro
agli inizi di ottobre 2015 ci sarebbero delle difficoltà a formalizzare un
contratto part-time della durata di soli 3 mesi. Tale asserzione ha un
fondamento giuridico – amministrativo?
Chiedo infine se a un dirigente medico che ad orario di lavoro ridotto
può essere conferito un incarico di alta specializzazione.
CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI
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RISPOSTA
(inviata in data 27 febbraio 2015)
Le difficoltà poste dall’amministrazione sono giustificate, e trovano
il loro fondamento nel comma 4 dell’articolo 3 del CCNL 22 febbraio
2001, integrativo del CCNL 1998_2001, che disciplina l’accesso
all’orario ridotto della dirigenza medica.
Il citato comma dispone infatti che L’accesso al regime di impegno
ridotto non può essere richiesto per periodi inferiori ad un anno.
Lo stesso comma precisa peraltro che il rientro al regime pieno può
essere anticipato – su richiesta del dirigente o dell’azienda – al cessare
delle ragioni che lo hanno determinato, previo accordo tra azienda e
dirigente interessato, che deve tener conto delle esigenze organizzative
dell’azienda, e che deve essere formalizzato nel contratto individuale
di lavoro, come indicato al comma 4 dell’articolo 2 dello stesso CCNL.
Questa formulazione non preclude in assoluto la possibilità di un
periodo di servizio ad orario ridotto minore di un anno, richiedendo
l’accesso al periodo ridotto per un anno e concordando con l’azienda
successivamente il rientro anticipato al tempo pieno. Questa modalità
costituisce di fatto una forzatura nell’utilizzo dell’istituto in questione
laddove sia nota a priori la volontà di tornare al tempo pieno prima
del termine concordato a seguito della richiesta iniziale, e questo
spiega la generica formulazione utilizzata dagli interlocutori aziendali,
che hanno accennato a difficoltà senza precisarne la natura.
Per quanto concerne gli incarichi dirigenziali conferibili ad un
dirigente ad orario ridotto il successivo comma 6 dello stesso articolo
2 del CCNL 22 febbraio 2001 precisa che Non è consentito l’accesso
al regime di impegno ridotto ai dirigenti che siano titolari di incarico
di direzione di struttura complessa ovvero semplice che non sia
articolazione interna di strutture complessa. Appare pertanto possibile
per un dirigente che abbia un incarico di struttura semplice non
dipartimentale o di alta specializzazione richiedere l’accesso all’orario
ridotto.
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Per quanto concerne invece il conferimento di incarichi dirigenziali ad
un dirigente ad orario ridotto resta piena la discrezionalità aziendale
nell’attribuire determinate funzioni e responsabilità, fermo restando
il vincolo di una coerenza tra quelle funzioni e quelle responsabilità e
l’effettiva prestazione lavorativa resa dal dirigente stesso. Sotto questo
profilo il conferimento di un incarico di struttura semplice, che
intrinsecamente comporta responsabilità di gestione di risorse appare
improbabile, anche se non escluso dal richiamato comma 6 che pone
in relazione orario ridotto e tipologie di incarichi dirigenziali con esso
compatibili. Non dovrebbero invece sussistere problemi per un
incarico di alta specializzazione, i cui contenuti attengono ad una
dimensione meramente professionale, e si esprimono per certi versi
in modo indipendente dalla durata della prestazione lavorativa.
Proprio in relazione agli spazi di discrezionalità che possono essere
esercitati nell’applicazione delle norme contrattuali e legislative che
disciplinano il rapporto lavorativo ad impegno ridotto, è essenziale che
sia adottato un regolamento aziendale in cui siano definite in modo
puntuale modalità applicative certe e il più possibile condivise non
solo per quanto concerne il conferimento degli incarichi dirigenziali
ai dirigenti con regime orario ridotto o l’eventuale cambiamento
conseguente al passaggio al part time, ma anche per quanto concerne
il trattamento economico per le componenti non direttamente
correlate alla durata della prestazione lavorativa.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 22 febbraio 2001
Integrativo del CCNL 1998_2001
articolo 2
Accesso al regime ad impegno ridotto
1. accesso all’impegno orario ridotto
Nei casi in cui risultino comprovate particolari esigenze familiari o
sociali il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo può chiedere
l’accesso ad un regime di impegno orario ridotto.
2. situazioni nelle quali si può chiedere l’impegno orario ridotto
In via indicativa i casi del comma 1 sono tutti riconducibili
alle ipotesi di assistenza ai figli sino agli otto anni di età, a parenti
nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura
sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste
dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto ad effetti
di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica la condizione di portatore di handicap e che debbano
sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto
dalle strutture medesime (articoli 89 e 90, comma 2 del DPR. 384
1990) ed ai gravi motivi individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, derivanti in particolare,
dall’assistenza a parenti indicati dall’articolo 433 del codice civile
(coniuge, figli, genitori, generi e nuore, suocero e suocera; fratelli e
sorelle) affetti da:
1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale;
2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva
del familiare nel trattamento sanitario;
4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche
di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma
terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o
del soggetto che esercita la potestà
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 22 febbraio 2001
Integrativo del CCNL 1998_2001
articolo 2
Accesso al regime ad impegno ridotto
3. termini per accogliere la domanda di accesso all’orario ridotto
L’accesso al regime di impegno ridotto, anche per quanto attiene
la decorrenza, è concordato dall’azienda con il dirigente interessato,
entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, nella quale
deve essere specificato il mantenimento del rispetto al rapporto
di lavoro esclusivo. Il dirigente informa il direttore o responsabile
della struttura di appartenenza dell’avvenuto accesso all’impegno
ridotto. La modifica dell’impegno orario deve essere formalizzata
nel contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’articolo 13, comma
12 del CCNL 1998_2001.
4. numero di dirigenti che possono essere ammessi all’orario ridotto
L’azienda ammette i dirigenti all’impegno ridotto in misura non
superiore al 3 % della dotazione organica complessiva dell’area
della dirigenza medica, incrementabile in presenza di idonee
situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari
sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base, di un
ulteriore 2% massimo. La percentuale è arrotondata per eccesso
per arrivare comunque all’unità e va ripartita dall’azienda entro
trenta giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, di norma,
tra le varie discipline in modo equilibrato al fine di evitare disservizi
dandone informazione ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei relativi contratti collettivi nazionali e in quanto tali
componenti la delegazione sindacale alle trattative stesse.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 22 febbraio 2001
Integrativo del CCNL 1998_2001
articolo 2
Accesso al regime ad impegno ridotto
5. criteri di priorità nell’accesso all’orario ridotto
Qualora il numero delle richieste ecceda i contingenti fissati, viene
data la precedenza:
- ai dirigenti che assistono il coniuge, o il proprio convivente, o
parenti sino al 1° grado, portatori di handicap non inferiore
al 70%, ovvero in particolari condizioni psico-fisiche o affetti
dalle patologie più gravi o anziani dichiarati non autosufficienti ;
- ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero anche
correlato allo stato di salute degli stessi e, in caso di parità,
con riferimento alla minore età.
Articolo 3
Orario di lavoro del dirigente con impegno ridotto
1. percentuali minima e massima di riduzione dell’orario di lavoro
L’orario di lavoro settimanale del dirigente può essere ridotto da un
minimo del 30% ad un massimo del 50% dell’orario contrattuale.
In ogni caso, la somma delle frazioni di posti ad impegno ridotto
non può superare il numero complessivo dei posti di organico
a tempo pieno.
2. modalità di realizzazione dell’orario ridotto
L’impegno ridotto può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti
i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata
del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco
temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
c) con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b).
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 22 febbraio 2001
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 3
Orario di lavoro del dirigente con impegno ridotto
3. ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa
In presenza di particolari e motivate esigenze il dirigente può concordare con l’azienda ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell’
ambito delle fasce orarie individuate con le procedure di cui
all’articolo 4, in base alle tipologie del regime orario giornaliero,
settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna azienda
tenuto conto della natura dell’attività istituzionale, degli orari di
servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nelle
diverse discipline. La modificazione delle tipologie di articolazione
della prestazione del comma 2 e di quelle concordate in base al
presente comma richiesta dall’azienda o dal dirigente è concordato
dall’azienda con il dirigente interessato, e deve essere formalizzata
nel contratto individuale di lavoro.
4. durata del periodo di servizio ad orario ridotto
L’accesso al regime di impegno ridotto non può essere richiesto per
periodi inferiori ad un anno; il rientro al regime pieno può essere
anticipato - su richiesta del dirigente o dell’azienda - al cessare
delle ragioni che lo hanno determinato, con le procedure di cui
all’articolo 2, comma 3 che devono tener conto delle esigenze
organizzative dell’azienda.
5. possibilità di far ricorso ad assunzioni a tempo determinato
In rapporto alla durata dell’impegno ridotto del dirigente, l’azienda
– su richiesta del responsabile della struttura - valuta la possibilità
di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, a condizione che
la somma delle frazioni di orario rese utilizzabili e corrispondenti al
completamento del tempo pieno, consentano la relativa disponibilità organica posto che i lavoratori a tempo parziale sono computati
nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione
all'orario svolto, rapportato al tempo pieno.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 22 febbraio 2001
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 3
Orario di lavoro del dirigente con impegno ridotto
6. dirigenti ai quali è precluso l’accesso all’orario ridotto
Non è consentito l’accesso al regime di impegno ridotto ai dirigenti
che siano titolari di incarico di direzione di struttura complessa
ovvero semplice che non sia articolazione interna di strutture
complessa, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera f) punto 18
bis della legge 488/1999, che dispone È consentito l'accesso ad un
regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con
qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici,
con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri
definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Articolo 4
Trattamento economico - normativo dei dirigenti ad impegno ridotto
1. diritti e prerogative del dirigente ad orario ridotto
Nell’applicazione degli istituti normativi previsti dal presente
contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e
della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto
di lavoro a tempo pieno, ivi compreso il diritto alla formazione.
2. condizioni e limiti di prestazioni di lavoro supplementare
Il dirigente con rapporto di lavoro ad impegno ridotto di tipo
orizzontale, previo suo consenso, può essere chiamato a svolgere
prestazioni di lavoro supplementare, nella misura massima del
10% della durata di lavoro concordata riferita a periodi non
superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una
settimana. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti
assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 22 febbraio 2001
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Articolo 4
Trattamento economico - normativo dei dirigenti ad impegno ridotto
3. remunerazione dell’eventuale lavoro supplementare
Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso
pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale pari al
15%. I relativi oneri sono a carico del fondo per il trattamento
accessorio legato alle condizioni di lavoro.
4. limitazioni al lavoro straordinario nell’impegno ridotto verticale
Il dirigente con rapporto di lavoro ad impegno ridotto di tipo
verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole
giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo
individuale annuo di 20 ore.
5. ulteriori ore di lavoro supplementare o straordinario
Le ore di lavoro supplementare o straordinario di cui l’azienda,
previo consenso del dirigente, chieda occasionalmente lo svolgimento in eccedenza rispetto ai commi 3 e 4 sono retribuite con un
compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una
percentuale del 50%. Anche tali ore non possono superare il limite
annuo di 20 ore.
6. trattamento economico del dirigente ad impegno ridotto
Il trattamento economico, anche accessorio, dei dirigenti con
rapporto di lavoro ad impegno ridotto è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e
periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianità, l’ indennità di specificità medica e
l’indennità di rischio radiologico ove spettante, corrisposte al
dirigente con rapporto di lavoro ad impegno pieno appartenente
alla stessa posizione di incarico. L’indennità di esclusività è
percepita per intero.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 22 febbraio 2001
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Articolo 4
Trattamento economico - normativo dei dirigenti ad impegno ridotto
7. rideterminazione della retribuzione di posizione
La retribuzione di posizione, ferma restando la componente fissa e
fermo restando il principio generale della proporzionalità della remunerazione rispetto alla prestazione lavorativa, è rideterminabile
dalle parti, azienda e dirigente, in misura proporzionale all’impegno
ridotto e comunque in ragione dell’eventuale mutamento dell’incarico conseguentemente assegnato.
8. trattamento accessorio non correlato all’orario di lavoro
La contrattazione integrativa, nelle materie ad essa demandate,
stabilisce i criteri per l’attribuzione ai dirigenti ad impegno ridotto
dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento dei risultati
nonché di altri istituti non collegati alla durata della prestazione
lavorativa ed applicabili anche in misura non frazionata e non
direttamente proporzionale al regime orario adottato.
9. assegni familiari
Al ricorrere delle condizioni di legge, al dirigente ad impegno ridotto
sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
10. disciplina delle ferie e delle altre assenze dal lavoro
I dirigenti ad impegno ridotto di tipo orizzontale hanno diritto ad
un numero di giorni di ferie pari a quello dei dirigenti a tempo
pieno. I dirigenti ad impegno ridotto di tipo verticale hanno diritto
ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse
proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno ed il relativo
trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione
giornaliera. Per il tempo parziale verticale analogo criterio
di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio
previste dalla legge e dai CCNL, ivi comprese le assenze per
malattia.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 22 febbraio 2001
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Articolo 4
Trattamento economico - normativo dei dirigenti ad impegno ridotto
10. disciplina delle ferie e delle altre assenze dal lavoro
In presenza di impegno ridotto verticale, è comunque riconosciuto
per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto
dalla normativa in materia di tutela della maternità, anche per
la parte non cadente in periodo lavorativo ed il relativo trattamento
economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria,
è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera;
il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa, i permessi per
maternità e i permessi per lutto, spettano per intero solo per
i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che
il relativo trattamento economico è commisurato alla durata
prevista per la prestazione giornaliera. Nell’impegno ridotto di tipo
verticale il preavviso si calcola con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.
11. impegno ridotto e periodo di prova
I dirigenti possono accedere all’impegno ridotto solo dopo i primi
sei mesi dall’assunzione.
12. pronta disponibilità e libera professione intramoenia
I dirigenti ad impegno ridotto di tipo orizzontale o verticale non
possono svolgere sevizio di pronta disponibilità. L’attività libero
professionale intramuraria, comunque classificata, è sospesa per
tutta la durata dell’impegno ad orario ridotto.
13. ripristino del trattamento economico al ritorno al tempo pieno
Al dirigente che rientra dall’impegno ridotto viene ripristinato
l’intero trattamento economico nonché la retribuzione di posizione
minima contrattuale ove fosse stata oggetto di riduzione ed è,
comunque, fatto salvo il ripristino da parte dell’azienda dell’incarico
precedentemente ricoperto.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 22 febbraio 2001
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 4
Trattamento economico - normativo dei dirigenti ad impegno ridotto
14. rinvio al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61
Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole del presente
contratto, in materia di rapporto di lavoro con impegno ridotto si
applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 61.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 61
Attuazione delle direttive comunitarie in materia di orario ridotto
Articolo 1
Concetti di carattere generale
1. opzioni di esercizio della prestazione lavorativa
Nel rapporto di lavoro subordinato l'assunzione può avvenire a
tempo pieno o a tempo parziale.
2. definizioni dei termini di riferimento
Ai fini del presente decreto legislativo si intende:
a) per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di 40 ore settimanali
di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, o l'eventuale minor orario normale fissato dai
contratti collettivi applicati;
b) per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto
individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque
inferiore a quello indicato nella lettera a);
c) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale"
quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è
prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
d) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello
in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia
svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati
nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
d-bis) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto” quello
che si svolge secondo una combinazione delle due modalità
indicate nelle lettere c) e d);
e) per "lavoro supplementare" quello corrispondente alle prestazioni
lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, ed entro il limite del tempo pieno.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 61
Attuazione delle direttive comunitarie in materia di orario ridotto
Articolo 1
Concetti di carattere generale
3. ambiti riservati alla contrattazione collettiva
I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati
dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19
dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300), ovvero
dalle rappresentanze sindacali unitarie possono determinare
condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto
di lavoro a tempo pieno o part time. I contratti collettivi nazionali
possono, altresì, prevedere per specifiche figure o livelli
professionali modalità particolari di attuazione delle discipline
rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto.
4. orario ridotto e assunzioni a tempo determinato
Le assunzioni a termine, disciplinate in termini generali dal decreto
legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, d all'articolo 8 della legge 23
luglio 1991, n. 223 per quanto concerne i lavoratori in mobilità, e
dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 per
quanto concerne le sostituzioni di lavoratrici in congedo per
maternità, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo
parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 61
Attuazione delle direttive comunitarie in materia di orario ridotto
Articolo 2
Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale
1. vincoli ed obblighi informativi relativi all’impegno ridotto
Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta
ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1. Fatte salve
eventuali più favorevoli previsioni dei contratti collettivi, il datore
di lavoro è altresì tenuto ad informare le rappresentanze sindacali
aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento
delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso
al lavoro supplementare.
2. precisazioni che devono essere contenute nel contratto di lavoro
Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale
indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana,
al mese e all'anno. Clausole difformi sono ammissibili solo nei termini di cui all'articolo 3, comma 7.
articolo 3
Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche
1. possibilità di richiedere lavoro supplementare
Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche
a tempo determinato, il datore di lavoro ha facoltà di richiedere
lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore nel contratto di lavoro individuale, nel
rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 61
Attuazione delle direttive comunitarie in materia di orario ridotto
articolo 3
Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche
2. aspetti che possono essere oggetto di contrattazione collettiva
I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali, stabiliscono il numero massimo delle ore
di lavoro supplementare effettuabili e le relative causali in relazione
alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo
parziale lo svolgimento di lavoro supplementare, nonché le conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare
consentite dai contratti collettivi stessi.
3. lavoro supplementare e consenso del lavoratore interessato
L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede
il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamentata dal contratto collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non
può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo
di licenziamento.
4. maggiorazione del compenso per lavoro supplementare
I contratti collettivi di cui al comma 2 possono prevedere una
percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria
globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare.
In alternativa a quanto previsto in proposito dall'articolo 4, comma
2, lettera a), i contratti collettivi di cui al comma 2 possono anche
stabilire che l'incidenza della retribuzione delle ore supplementari
sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediante l'applicazione di una maggiorazione
forfetaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro
supplementare.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 61
Attuazione delle direttive comunitarie in materia di orario ridotto
articolo 3
Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche
5. possibilità di prestazioni lavorative straordinarie
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche
a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni
lavorative straordinarie. A tali prestazioni si applica la disciplina
legale e contrattuale vigente in materia di lavoro straordinario
nei rapporti a tempo pieno.
7. flessibilità applicativa del rapporto di lavoro a tempo parziale
Fermo restando che nei contratti di lavoro a tempo parziale deve
essere contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, i contratti
collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale possono, nel rispetto
di quanto previsto dai commi 8 e 9, stabilire clausole flessibili
relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale
o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative
alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.
I predetti contratti collettivi stabiliscono:
1) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro
può modificare la collocazione temporale della prestazione
lavorativa;
2) condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro
può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa;
3) i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa.
3-bis) condizioni e modalità che consentono al lavoratore di richiedere l'eliminazione ovvero la modifica delle clausole flessibili e
delle clausole elastiche stabilite ai sensi del presente comma;
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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Attuazione delle direttive comunitarie in materia di orario ridotto
articolo 3
Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche
8. vincoli per variare in aumento la durata della prestazione lavorativa
L'esercizio, ove previsto dai contratti collettivi e nei termini,
condizioni e modalità ivi stabiliti, da parte del datore di lavoro del
potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa,
nonché di modificare la collocazione temporale della stessa,
comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve
le intese fra le parti, di almeno cinque giorni lavorativi, nonché
il diritto a specifiche compensazioni nella misura ovvero nelle forme
fissate dai contratti collettivi di lavoro.
9. garanzie e tutele per l’applicazione di forme flessibili di part time
La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo
parziale caratterizzato dagli elementi di flessibilità indicati al
comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso
uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro,
reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un componente
della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore
medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi
del giustificato motivo di licenziamento. Ferme restando le ulteriori
condizioni individuate dai contratti collettivi ai sensi del comma 7,
al lavoratore affetto da patologie oncologiche ovvero al lavoratore
studente è riconosciuta la facoltà di revocare il predetto consenso.
10. applicazione di forme flessibili di part time nei contratti a termine
L'inserzione nel contratto di lavoro a tempo parziale di clausole
flessibili o elastiche previste dal comma 7 è possibile anche nelle
ipotesi di contratto di lavoro a termine.
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DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 61
Attuazione delle direttive comunitarie in materia di orario ridotto
articolo 3
Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche
14. obblighi informativi dei centri e delle agenzie per l’impiego
I centri per l'impiego e i soggetti autorizzati all'attività di mediazione fra domanda ed offerta di lavoro, sono tenuti a dare,
ai lavoratori interessati ad offerte di lavoro a tempo parziale,
puntuale informazione della disciplina prevista dai commi 3, 7, 8,
9, 10, preventivamente alla stipulazione del contratto di lavoro. Per
i soggetti autorizzati all’attività di mediazione tra domanda e offerta
di lavoro la mancata fornitura di detta informazione costituisce
comportamento valutabile ai fini della revoca dell’autorizzazione.
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Articolo 4.
Principio di non discriminazione
1. equiparazione dei diritti rispetto ai lavoratori a tempo pieno
Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta
previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non
deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore
a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato
nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai
contratti collettivi di lavoro, per il solo motivo di lavorare a tempo
parziale.
2. implicazioni concrete del principio di non discriminazione
L'applicazione del principio di non discriminazione comporta che:
a) il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un
lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto
riguarda l'importo della retribuzione oraria; la durata del periodo
di prova e delle ferie annuali; la durata del periodo di astensione
obbligatoria e facoltativa per maternità; la durata del periodo
di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia;
infortuni sul lavoro, malattie professionali; l'applicazione
delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
nei luoghi di lavoro; l'accesso ad iniziative di formazione
professionale organizzate dal datore di lavoro; l'accesso ai servizi
sociali aziendali; i criteri di calcolo delle competenze indirette e
differite previsti dai contratti collettivi di lavoro; i diritti
sindacali, ivi compresi quelli direttamente connessi con
l’impegno sindacale. I contratti collettivi di lavoro possono
provvedere a modulare la durata del periodo di prova e quella del
periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia
qualora l'assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo
parziale di tipo verticale;
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Attuazione delle direttive comunitarie in materia di orario ridotto
Articolo 4.
Principio di non discriminazione
2. implicazioni concrete del principio di non discriminazione
L'applicazione del principio di non discriminazione comporta che:
b) il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato
in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e
delle singole componenti di essa; l'importo della retribuzione
feriale; l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità. Resta ferma
la facoltà per il contratto individuale di lavoro e per i contratti
collettivi, di cui all'articolo 1, comma 3, di prevedere che
la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti
retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata
in misura più che proporzionale.
Articolo 5
Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale.
1. consenso del lavoratore alla trasformazione del rapporto di lavoro
Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto
di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio
rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non
costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo
delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presente decreto legislativo.
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Articolo 5
Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale.
2. possibili diritti di precedenza per assunzioni a tempo pieno
Il contratto individuale può prevedere, in caso di assunzione
di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore
dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità
produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse
mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo
alle quali è prevista l'assunzione.
3. obblighi informativi dei datori di lavoro
In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore
di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già
dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità
produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante
comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali
dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande
di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti
a tempo pieno. I contratti collettivi di lavoro, possono provvedere ad
individuare criteri applicativi con riguardo a tale disposizione.
4. possibili incentivi economici all’utilizzo del part time
Gli incentivi economici all'utilizzo del lavoro a tempo parziale,
anche a tempo determinato, saranno definiti, compatibilmente con
la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, nell'ambito
della riforma del sistema degli incentivi all'occupazione.
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Articolo 6
Criteri di computo
dei lavoratori a tempo parziale
1. rapporto tra orario di lavoro effettivo e orario contrattuale
In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto
collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza
dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel
complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione
all'orario svolto, rapportato al tempo pieno inteso come orario
contrattualmente dovuto; ai fini di cui sopra l'arrotondamento
opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari
individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario
a tempo pieno.
Articolo 8
Sanzioni
1. conseguenze della mancanza di un contratto scritto
Nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta è richiesta
a fini di prova. Qualora la scrittura risulti mancante, è ammessa
la prova per testimoni quando il contraente ha senza sua colpa
perduto il documento che gli forniva la prova. In difetto di prova
in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro,
su richiesta del lavoratore potrà essere dichiarata la sussistenza fra
le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data
in cui la mancanza della scrittura sia giudizialmente accertata.
Resta fermo il diritto alle retribuzioni dovute per le prestazioni
effettivamente rese antecedentemente alla data suddetta.
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Articolo 8
Sanzioni
2. possibili carenze nella formulazione delle clausole contrattuali
L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto
delle indicazioni della durata e della collocazione temporale
dell’orario di lavoro, non comporta la nullità del contratto di lavoro
a tempo parziale. Qualora l'omissione riguardi la durata
della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore può essere
dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro
a tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento
giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi la sola collocazione
temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalità
temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo
parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi
di lavoro, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo
conto in particolare delle responsabilità familiari del lavoratore
interessato, della sua necessità di integrazione del reddito
derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento
di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore
di lavoro. Per il periodo antecedente la data della pronuncia
della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto,
in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un
ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno,
da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso del successivo
svolgimento del rapporto, è fatta salva la possibilità di concordare
per iscritto clausole elastiche o flessibili ai sensi dell'articolo 3,
comma 3. In luogo del ricorso all'autorità giudiziaria,
le controversie di cui al presente comma ed al comma 1 possono
essere, risolte mediante le procedure di conciliazione ed
eventualmente di arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali
di lavoro.
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Articolo 8
Sanzioni
2-bis. mancato rispetto delle tutele previste per il part time flessibile
Lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili di cui all'articolo
3, comma 7, senza il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3,
commi 7, 8, 9 in termini di garanzie e tutele del prestatore di lavoro
comporta a favore dello stesso il diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento
a titolo di risarcimento del danno.
3. mancato rispetto del diritto di precedenza nelle assunzioni
In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto
di precedenza previsto per i lavori part time in caso di assunzioni
a tempo pieno, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
in misura corrispondente alla differenza fra l'importo della retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito
del passaggio al tempo pieno nei sei mesi successivi a detto
passaggio.
4. mancata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro
La mancata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro,
comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di lire
trentamila per ciascun lavoratore interessato ed ogni giorno
di ritardo. I corrispondenti importi sono versati a favore
della gestione contro la disoccupazione dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale
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Articolo 9.
Disciplina previdenziale
1. retribuzione minima oraria per il calcolo dei contributi previdenziali
La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per
il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo
parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero stabilito dal comma
1 dell’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, che
non può essere inferiore al 7,5 % dell'importo del trattamento
minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti in vigore al 1 gennaio di ciascun anno. e dividendo
l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale
settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria
per i lavoratori a tempo pieno.
2. assegni familiari
Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo
parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una
prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al
minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate
in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti
assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente
prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.
Qualora non si possa individuare l'attività principale, gli assegni
per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall'INPS.
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Articolo 9.
Disciplina previdenziale
3. imponibile ai fini del calcolo dell’INAIL
La retribuzione da valere ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo
parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo
pieno. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria
in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro
espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale
base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al presente
comma è stabilita con le modalità di cui al comma 1.
4. calcolo dell’anzianità di servizio ai fini pensionistici
Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno
in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini
della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si
computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo
pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto
l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.
Articolo 10.
Disciplina del part-time nei rapporti di lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
1. applicazione alle amministrazioni pubbliche
Le disposizioni del presente decreto si applicano, ove non
diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche, fermo restando quanto previsto
da disposizioni speciali in materia .
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Articolo 12.
Verifica
1. verifica degli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto
Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate
dal presente decreto legislativo, con particolare riguardo alle previsioni dell'articolo 3, comma 2, in materia di lavoro supplementare e
all'esigenza di controllare le ricadute occupazionali delle misure
di incentivazione introdotte, anche ai fini dell'eventuale esercizio
del potere legislativo delegato di cui all'articolo 1, comma 4,
della legge 5 febbraio 1999, n. 25 in materia di applicazione
di direttive comunitarie.
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Articolo 12-bis
Disposizioni di maggior tutela
1. lavoratori affetti da patologie oncologiche
I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti
da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità
lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso
l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno
diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno
in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto
di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente
in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
2. lavoratori che assistono congiunti affetti da gravi patologie
In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli
o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui
il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con
totale e permanente inabilità lavorativa, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con
necessità di assistenza continua in quanto non in grado
di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità
della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale.
3. ulteriori condizioni che danno diritto a priorità
In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio
convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio
convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità alla
trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale.
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articolo 12-ter
Diritto di precedenza
1. condizioni per esercitare il diritto di precedenza
Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo
pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto
del rapporto di lavoro a tempo parziale.
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