ILSOLE-24ORE: condono del bollo auto, l`esperto risponde

Transcript

ILSOLE-24ORE: condono del bollo auto, l`esperto risponde
Data:
Testata:
Riferimenti:
22-09-2008
IL SOLE 24 ORE
L'ESPERTO RISPONDE
Bollo auto
- 3813
Bollo auto
RICORSO IN «CTP» PER IL CONDONO DIMENTICATO
A cura di Carla Carrera
Nel 2003 ho ricevuto dall'esattoria una comunicazione relativa alla facoltà di definizione dei carichi di ruolo pregressi
(articolo 12 della legge 289 del 27 dicembre 2002, come modificato dall’articolo 1 del decreto 143 del 24 giugno 2003,
convertito con modificazioni dalla legge 212 del 1º agosto 2003) che mi dà la possibilità di estinguere un debito
relativo al mio mancato pagamento di un bollo auto (targa Ba) per l’anno 1993.In calce questa comunicazione riporta
la seguente nota: «Nel presente invito sono indicati esclusivamente i ruoli, emessi da uffici statali, affidati in
riscossione dal primo gennaio al 30 giugno 2001 e a noi consegnati entro il 10 luglio 2001».Il giorno 1º marzo 2004
pago all’esattoria la somma indicatami per il condono ed essa mi rilascia una: «quietanza condono articolo 12, legge
289 del 27 dicembre 2002».Il 18 ultimo scorso ricevo dall’esattoria, a mezzo semplice lettera prioritaria, la richiesta di
saldare la differenza fra l’importo del bollo non pagato e l’importo da me pagato con il condono più consistenti
interessi di mora.Se con legge dello Stato mi viene proposto il condono a cui ho aderito e che viene accettato
dall’esattoria, è giusto che mi sia richiesto di saldare per intero il bollo auto non pagato nel 1993?Se con il condono ho
estinto il debito, come io ritengo, qual è la procedura per ottenere lo sgravio totale di quanto richiestomi?
L. L. - BARI
L'articolo 12 della Finanziaria 2003 ossia la legge 289/2002 come modificata dalla legge 212/2003 e dal successivo
decreto del 14 aprile 2004, prevedeva i concessionari della riscossione informassero i debitori che entro il 16 aprile del
2004 (nel 2003 il termine era riferito al 16 ottobre 2003) potevano sottoscrivere un atto nel quale dichiaravano di
avvalersi della facoltà di versare contestualmente almeno l'80% di quanto dovuto. Il residuo importo doveva essere
versato entro il 18 aprile 2005.Considerato che il lettore si è avvalso di una facoltà prevista per legge, si suggerisce di
presentare un ricorso alla Commissione tributaria provinciale chiedendo anche la sospensione del provvedimento.
Occorre tener conto che dal 1993, con il decreto legislativo 504/92, la tassa automobilistica – tranne l'addizionale
rimasta di competenza statale – è stata attribuita alle Regioni, anche se solo dal 1999, con la legge 449/97 e il decreto
418/98, spettano alle Regioni la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi e il contenzioso
amministrativo.Sulla previsione normativa della Finanziaria 2003 si è aperto un conflitto di competenze e alcune
Regioni ne hanno contestato l'applicazione in materia di tassa automobilistica.
Il Sole 24 ORE S.p.a. - © Tutti i diritti riservati