studio danovi - Danovi e Giorgianni

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STUDIO DANOVI
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
20122 - MILANO
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CIRCOLARE INFORMATIVA 7/2003
Le proroghe in materia di condoni e agevolazioni varie
Premessa
La presente circolare si propone di fornire una breve rassegna delle scadenze in materia di proroghe
per l’adesione alle sanatorie previste dalla Legge finanziaria 2003, nonché dei termini per poter usufruire
delle agevolazioni e detrazioni qui di seguito richiamate. Per quanto concerne modalità e costi delle diverse
forme di condono, si rimanda alla nostra circolare n. 2/2003, nonché alla nota del 24 marzo scorso. Si fa
peraltro presente che il decreto di proroga presenta ancora taluni problemi applicativi, per i quali sono stati
annunciati ulteriori chiarimenti interpretativi, ad oggi non ancora resi noti.
1. I condoni fiscali
Con il DL n. 143/2003, convertito dalla L. n. 212/2003, sono stati riaperti i termini relativi alle disposizioni sui condoni. Della riapertura dei termini possono beneficiare sia i contribuenti che non hanno aderito
ad alcuna forma di condono, sia coloro che, nei termini precedentemente stabiliti, hanno già aderito ad una
o più definizioni e intendono avvalersi di una delle fattispecie previste dalla legge finanziaria per il 2003.
I versamenti
Il 16 ottobre 2003 è il nuovo termine utile per provvedere ai versamenti relativi a:
• concordato per gli anni pregressi;
• dichiarazione integrativa semplice (“condono semplice”) e “condono tombale”;
• definizione dei ritardati od omessi versamenti;
• definizione delle altre imposte indirette;
• definizione dei carichi di ruolo pregressi (c.d. “rottamazione delle cartelle”, con il versamento del
25% dell’importo complessivamente dovuto);
• regolarizzazione delle scritture contabili;
• chiusura delle liti fiscali potenziali e/o pendenti.
Per i soci di società semplici o di persone che hanno presentato istanza di concordato o dichiarazione
integrativa semplice, scade 16 gennaio 2004 il termine per il versamento delle maggiori imposte relative
all’eventuale loro adesione al concordato o alla dichiarazione integrativa di cui sopra.
La presentazione delle dichiarazioni
Sempre il 16 ottobre 2003 scade il termine per la presentazione di:
• dichiarazioni in forma riservata per l’integrativa semplice e il condono tombale. Non sono ancora
note, invece, le scadenze per l’invio telematico della dichiarazione di cui alle varie forme di condono:
concordato, definizione dei ritardati od omessi versamenti e chiusura delle partite IVA inattive;
• istanza per la definizione agevolata delle altre imposte indirette e l’atto per la definizione dei carichi
di ruolo pregressi.
• Per la definizione di accertamenti, inviti al contraddittorio e processi verbali di constatazione, è
necessario presentare la quietanza dell’avvenuto versamento ed il prospetto esplicativo delle modalità
di calcolo entro 10 giorni dal pagamento; entro il 21 ottobre 2003, invece, deve essere presentata
domanda in carta libera di definizione per le liti fiscali pendenti.
• Entro il 17 novembre 2003 le società di persone e gli studi associati sono tenuti a comunicare ai soci,
persone fisiche, l’avvenuta presentazione della dichiarazione di concordato o integrativa.
AGICI FINANZA D'IMPRESA
Studi corrispondenti in: Argentina - Australia - Austria - Bahamas - Barbados - Belgio - Bermuda - Bolivia - Brasile - Canada - Channel Islands - Cile - Cina Cipro - Colombia - Costa Rica - Danimarca - Ecuador - Egitto - El Salvador - Emirati Arabi - Filippine - Finlandia - Francia - Germania - Giappone - Grecia India - Indonesia - Inghilterra - Irlanda - Irlanda del Nord - Islanda - Israele - Liechtenstein - Lussemburgo - Malta - Messico - Nigeria - Norvegia - Nuova
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STUDIO DANOVI
MILANO
Novità
•
“Rottamazione delle cartelle” (art. 12 L.289/2002)
Per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge n. 212/2003, è possibile avvalersi della definizione
agevolata per i carichi iscritti a ruolo e consegnati all’esattoria entro il 30 giugno 2001 (la precedente
scadenza era al 31 dicembre 2000). È previsto che entro il 16 settembre p.v. il concessionario della
riscossione invii ai contribuenti indicazioni su eventuali debiti di imposta iscritti a ruolo. Considerata
la ristrettezza dei tempi, si suggerisce a chi desideri valersi di questa agevolazione di recarsi in tempo
utile presso l’esattoria di competenza per verificare l’eventuale emissione di cartelle a proprio carico.
Restano esclusi dalla “rottamazione” i debiti INPS, INAIL e quelli previdenziali con le casse private.
•
Dalla dichiarazione integrativa IVA al tombale
Chi ha presentato entro il 30 giugno dichiarazione integrativa ai fini IVA può optare per il condono
tombale a condizione però che la somma dovuta per il passaggio dalla prima alla seconda forma di
sanatoria non risulti inferiore a quella risultante dalla dichiarazione integrativa già presentata.
•
Condono tombale per i grandi contribuenti
Le nuove disposizioni prevedono una riduzione dell’80% delle somme dovute per la definizione del
settore IVA, sulla parte eccedente 11.600.000 euro, nonché la possibilità di affrancare le perdite
eccedenti 250.000.000 euro con il versamento di una somma pari al 5% (in luogo del 10%).
Si prega chi fosse interessato ad usufruire della riapertura dei termini per l’adesione ad una delle
forme di condono a contattare lo studio, possibilmente entro il 30 settembre p.v., affinché si possa
provvedere in tempo utile alla predisposizione di quanto necessario.
2. Altre agevolazioni
La detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per interventi edili
Il DL n.147/2003, convertito dalla L. n.200/2003, ha disposto la proroga al 31.12.2003 dell’agevolazione sull’edilizia della detrazione Irpef del 36% per le ristrutturazioni. Tale data è perciò l’ultimo giorno
utile per effettuare pagamenti “agevolati” mediante bonifici bancari. Al riguardo si precisa quanto segue:
• resta invariato il massimale di 48.000 euro per singolo intervento, importo cumulato delle spese
effettuate nel 2003 ed anni precedenti;
• viene mantenuto l’obbligo di ripartire la detrazione in 10 anni, ad eccezione di beneficiari con età
non inferiore a 75 anni, che potranno ripartire la detrazione in 5 anni;
• se interviene un trasferimento per atto tra vivi, le detrazioni ancora non utilizzate dal venditore
spettano all’acquirente dell’unità immobiliare, se persona fisica;
• l’importo detraibile non può superare l’Irpef annualmente dovuta.
Non c’è invece proroga per la riduzione dell’aliquota Iva al 10% (art. 7, co. 1, lett.b, L. n. 488/1999)
per le manutenzioni “ordinarie” e “straordinarie” su singole unità immobiliari a prevalente destinazione
abitativa privata, agevolazione che cessa con le fatture emesse fino al 30 settembre 2003 (anche a fronte di
pagamenti effettuati successivamente). Tuttavia l’aliquota Iva del 10% continua ad essere quella da adottare
in caso di “risanamento conservativo” e “ristrutturazione edilizia”.
Le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane
Il medesimo decreto dispone che le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone di
montagna sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 2003 (art. 17-bis, comma 1, DL n. 147/2003).
Detta proroga si sostanzia in una riduzione del costo del combustibile pari a 12,829 centesimi per litro.
Lo studio rimane a disposizione per chiunque fosse interessato ad esaminare le specifiche situazioni.
Con i migliori saluti.
Milano, 17 settembre 2003
Studio Danovi
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