Prefettura di Venezia
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Prefettura di Venezia Ufficio Territoriale del Governo Ufficio Cittadinanza e Legalizzazione ART.5 ISTRUZIONI PER L’ACQUISTO DI CITTADINANZA PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO E’ richiesto un periodo di residenza anagrafica legale di 2 anni in costanza di matrimonio (o di 1 anno in caso di presenza di figli nati o adottati da entrambi i coniugi). In tale ultimo caso andrà presentato l’atto di nascita del figlio debitamente legalizzato e tradotto o copia autentica della sentenza di adozione. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE (originale più 2 fotocopie) 1) DOMANDA da scaricare dal sito Internet http://www.prefettura.it/venezia, firmata (pag. 5) in presenza dell’addetto all’ufficio il giorno della consegna, o trasmessa con raccomandata A.R. alla Prefettura di Venezia - Ufficio Cittadinanza S.Marco, 2661 VENEZIA 30124, allegando una fotocopia di un documento di riconoscimento; 2) UNA MARCA DA BOLLO DA € 14,62; 3) ATTO DI NASCITA DEL PAESE D’ORIGINE LEGALIZZATO E TRADOTTO (* nelle ipotesi in cui sussiste la comprovata impossibilità di presentare l’atto di nascita (es: rifugiato politico, apolide) dovrà, in sua sostituzione, essere prodotto atto di notorietà, formato in Cancelleria Civile del Tribunale contenente i dati anagrafici (cognome, anche il cognome da nubile per le donne, nome, paternità e maternità, luogo e data di nascita), e l’assenza di condanne penali e di procedimenti pendenti nel Paese d’origine); 4) CERTIFICATO PENALE DEL PAESE di NASCITA in ORIGINALE LEGALIZZATO NEL PAESE DI ORIGINE E TRADOTTO in lingua italiana (Chi è stato residente in altri Paesi oltre quello di nascita dopo i 14 anni dovrà presentare anche i CERTIFICATI PENALI DI QUEI PAESI ESTERI IN ORIGINALE, LEGALIZZATI E TRADOTTI). I certificati penali sono validi 1 anno dalla data del rilascio; 5) ATTO INTEGRALE DI MATRIMONIO rilasciato dal Comune italiano; 6) RICEVUTA comprovante il versamento di euro 200 previsto dall’art.9 bis L.91/92 con modalità da definire; 7) CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA (residenza in Italia negli ultimi due anni); ATTENZIONE!!!!!!! E’ indispensabile annotate il/i proprio/i cognome/i sul campanello di casa e comunicare all’Ufficio, anche via fax al n.041/2703458, ogni eventuale cambio di residenza, con un certificato di residenza in carta semplice. 8) CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO E DEI CARICHI PENDENTI ITALIANI; 9) CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA attestante la presenza di figli nati o adottati dai coniugi; 10) ATTO DI NASCITA dei figli di entrambi i coniugi (se nati all’estero CERTIFICATO DI NASCITA legalizzato e tradotto) O COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA DI ADOZIONE; 11) TITOLO DI SOGGIORNO; 12) ATTESTAZIONE CONSOLARE (solo nel caso in cui ci siano discordanze sulle proprie generalità. COME LEGALIZZARE I DOCUMENTI ESTERI a) La firma di chi ha rilasciato il certificato deve essere vistata dall’Ufficio del Ministero degli Affari Esteri nel Paese e successivamente legalizzata dall’Ambasciata Italiana nel Paese d’Origine; b) Solo per i seguenti Paesi è prevista invece una diversa legalizzazione con il timbro dell’APOSTILLE (presso il tribunale del Paese di Origine): ANDORRA ANGUILLA ANTARTICO BRITANNICO ANTIGUA E BARBUDA ANTILLE OLANDESI ARGENTINA ARMENIA ARUBA AUSTRALIA AUSTRIA ARZEBIJAN BAHAMAS BARBADOS BELGIO BELIZE BIELORUSSIA BOSNIA ERZEGOVINA BOTSWANA BULGARIA CINA CIPRO COLOMBIA CROAZIA DOMINICA ECUADOR EL SALVADOR ESTONIA FIGI FINLANDIA FRANCIA GERMANIA GIAPPONE GRAN BRETANIA GRECIA GRENADA GUERNSEY MAN HONDURAS INDIA IRLANDA ISOLE COOK ISOLE MARSHALL ISRAELE ITALIA JUGOSLAVIA KASAKHISTAN LESOTHO LETTONIA LIBERIA LIECHTENSTEIN LITUANIA LUSSEMBURGO MACEDONIA MALAWI MALTA MAURITIUS MESSICO MOLDAVIA MONACO NAMIBIA NIUE NORVEGIA NUOVA ZELANDIA (no isole Tokelau) OLANDA PANAMA POLONIA PORTOGALLO REPUBBLICA CECA ROMANIA RUSSIA SAINT-VICENTET GRENADINES SAMOA SAN CRISTOPHER E NEVIS SAN MARINO SANTA LUCIA SERBIA E MONTENEGRO SEYCHELLES SLOVACCHIA SLOVENIA SPAGNA STATI UNITI D’AMERICA SUD AFRICA SURINAME SVEZIA SVIZZERA SWAZILAND TONGA TRINIDAD E TOBAGO TURCHIA UCRAINA UNGHERIA VENEZUELA COME TRADURRE IN ITALIANO I certificati devono essere tradotti in italiano in uno dei seguenti modi: 1) presso l’Ambasciata Italiana nel Paese di origine; 2) presso il Consolato del Paese di origine in Italia (la firma deve essere legalizzata poi in Prefettura in bollo); 3) in Italia da un traduttore (escluso l’interessato) che presti giuramento davanti al Giudice di Pace o in Tribunale. La documentazione presentata, verrà inviata telematicamente dalla Prefettura al Ministero dell’Interno a Roma il quale invierà, in caso di esito positivo dell’istruttoria entro 730 giorni dalla data di presentazione, il decreto di conferimento a quest’Ufficio che provvederà alla notifica. Si diventa cittadini italiani il giorno successivo al giuramento che dovrà essere prestato dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza, ed è allora che si restituisce il permesso di soggiorno. La cittadinanza italiana non può essere concessa nei casi stabiliti dalla legge (mancanza dei requisiti, carenza di documenti, precedenti penali, scioglimento, annullamento e cessazione del matrimonio ecc..). I figli minorenni e conviventi, acquistano la cittadinanza italiana nel momento del giuramento del genitore, mediante un’attestazione del Sindaco del Comune. Aggiornato al 08/08/2009