Prefettura di Venezia

Transcript

Prefettura di Venezia
Prefettura di Venezia
Ufficio Territoriale del Governo
Ufficio Cittadinanza e Legalizzazione
ART.5
ISTRUZIONI PER L’ACQUISTO DI CITTADINANZA PER MATRIMONIO
CON CITTADINO ITALIANO
E’ richiesto un periodo di residenza anagrafica legale di 2 anni in costanza di
matrimonio (o di 1 anno in caso di presenza di figli nati o adottati da entrambi i
coniugi). In tale ultimo caso andrà presentato l’atto di nascita del figlio debitamente
legalizzato e tradotto o copia autentica della sentenza di adozione.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
(originale più 2 fotocopie)
1) DOMANDA da scaricare dal sito Internet http://www.prefettura.it/venezia,
firmata (pag. 5) in presenza dell’addetto all’ufficio il giorno della consegna, o
trasmessa con raccomandata A.R. alla Prefettura di Venezia - Ufficio
Cittadinanza S.Marco, 2661 VENEZIA 30124, allegando una fotocopia di un
documento di riconoscimento;
2) UNA MARCA DA BOLLO DA € 14,62;
3) ATTO DI NASCITA DEL PAESE D’ORIGINE LEGALIZZATO E
TRADOTTO (* nelle ipotesi in cui sussiste la comprovata impossibilità di
presentare l’atto di nascita (es: rifugiato politico, apolide) dovrà, in sua
sostituzione, essere prodotto atto di notorietà, formato in Cancelleria Civile del
Tribunale contenente i dati anagrafici (cognome, anche il cognome da nubile per
le donne, nome, paternità e maternità, luogo e data di nascita), e l’assenza di
condanne penali e di procedimenti pendenti nel Paese d’origine);
4) CERTIFICATO PENALE DEL PAESE di NASCITA in ORIGINALE
LEGALIZZATO NEL PAESE DI ORIGINE E TRADOTTO in lingua italiana
(Chi è stato residente in altri Paesi oltre quello di nascita dopo i 14 anni
dovrà presentare anche i CERTIFICATI PENALI DI QUEI PAESI
ESTERI IN ORIGINALE, LEGALIZZATI E TRADOTTI).
I certificati penali sono validi 1 anno dalla data del rilascio;
5) ATTO INTEGRALE DI MATRIMONIO rilasciato dal Comune italiano;
6) RICEVUTA comprovante il versamento di euro 200 previsto dall’art.9 bis
L.91/92 con modalità da definire;
7) CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA (residenza in Italia negli ultimi
due anni);
ATTENZIONE!!!!!!!
E’ indispensabile annotate il/i proprio/i cognome/i sul campanello di casa e
comunicare all’Ufficio, anche via fax al n.041/2703458, ogni eventuale
cambio di residenza, con un certificato di residenza in carta semplice.
8) CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO E DEI CARICHI
PENDENTI ITALIANI;
9) CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA attestante la presenza di figli nati
o adottati dai coniugi;
10) ATTO DI NASCITA dei figli di entrambi i coniugi (se nati all’estero
CERTIFICATO DI NASCITA legalizzato e tradotto) O
COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA DI ADOZIONE;
11) TITOLO DI SOGGIORNO;
12) ATTESTAZIONE CONSOLARE (solo nel caso in cui ci siano discordanze
sulle proprie generalità.
COME LEGALIZZARE I DOCUMENTI ESTERI
a)
La firma di chi ha rilasciato il certificato deve essere vistata dall’Ufficio del
Ministero degli Affari Esteri nel Paese e successivamente legalizzata dall’Ambasciata
Italiana nel Paese d’Origine;
b)
Solo per i seguenti Paesi è prevista invece una diversa legalizzazione con il
timbro dell’APOSTILLE (presso il tribunale del Paese di Origine):
ANDORRA
ANGUILLA
ANTARTICO BRITANNICO
ANTIGUA E BARBUDA
ANTILLE OLANDESI
ARGENTINA
ARMENIA
ARUBA
AUSTRALIA
AUSTRIA
ARZEBIJAN
BAHAMAS
BARBADOS
BELGIO
BELIZE
BIELORUSSIA
BOSNIA ERZEGOVINA
BOTSWANA
BULGARIA
CINA
CIPRO
COLOMBIA
CROAZIA
DOMINICA
ECUADOR
EL SALVADOR
ESTONIA
FIGI
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GIAPPONE
GRAN BRETANIA
GRECIA
GRENADA
GUERNSEY MAN
HONDURAS
INDIA
IRLANDA
ISOLE COOK
ISOLE MARSHALL
ISRAELE
ITALIA
JUGOSLAVIA
KASAKHISTAN
LESOTHO
LETTONIA
LIBERIA
LIECHTENSTEIN
LITUANIA
LUSSEMBURGO
MACEDONIA
MALAWI
MALTA
MAURITIUS
MESSICO
MOLDAVIA
MONACO
NAMIBIA
NIUE
NORVEGIA
NUOVA ZELANDIA (no isole Tokelau)
OLANDA
PANAMA
POLONIA
PORTOGALLO
REPUBBLICA CECA
ROMANIA
RUSSIA
SAINT-VICENTET GRENADINES
SAMOA
SAN CRISTOPHER E NEVIS
SAN MARINO
SANTA LUCIA
SERBIA E MONTENEGRO
SEYCHELLES
SLOVACCHIA
SLOVENIA
SPAGNA
STATI UNITI D’AMERICA
SUD AFRICA
SURINAME
SVEZIA
SVIZZERA
SWAZILAND
TONGA
TRINIDAD E TOBAGO
TURCHIA
UCRAINA
UNGHERIA
VENEZUELA
COME TRADURRE IN ITALIANO
I certificati devono essere tradotti in italiano in uno dei seguenti modi:
1) presso l’Ambasciata Italiana nel Paese di origine;
2) presso il Consolato del Paese di origine in Italia (la firma deve essere
legalizzata poi in Prefettura in bollo);
3) in Italia da un traduttore (escluso l’interessato) che presti giuramento davanti
al Giudice di Pace o in Tribunale.
La documentazione presentata, verrà inviata telematicamente dalla Prefettura al
Ministero dell’Interno a Roma il quale invierà, in caso di esito positivo dell’istruttoria
entro 730 giorni dalla data di presentazione, il decreto di conferimento a quest’Ufficio
che provvederà alla notifica. Si diventa cittadini italiani il giorno successivo al
giuramento che dovrà essere prestato dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di
residenza, ed è allora che si restituisce il permesso di soggiorno.
La cittadinanza italiana non può essere concessa nei casi stabiliti dalla legge
(mancanza dei requisiti, carenza di documenti, precedenti penali, scioglimento,
annullamento e cessazione del matrimonio ecc..).
I figli minorenni e conviventi,
acquistano la cittadinanza italiana nel momento del giuramento del genitore,
mediante un’attestazione del Sindaco del Comune.
Aggiornato al 08/08/2009