Nota informativa per concessione cittadinanza ai cittadini stranieri

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Nota informativa per concessione cittadinanza ai cittadini stranieri
Cittadinanza per matrimonio e residenza
La cittadinanza italiana si basa sul principio della discendenza (diritto di sangue), per il quale è italiano il
figlio nato da padre italiano e/o da madre italiana. Ai cittadini stranieri, tuttavia, la cittadinanza può
essere concessa in caso di:
a. Matrimonio con cittadini italiani;
b. Residenza in Italia.
A. CONCESSIONE PER MATRIMONIO
1. Puoi fare richiesta se:
‐ sei sposato con un cittadino/a italiano/a e risiedi legalmente in Italia (iscrizione anagrafica) da almeno
due anni dalla data del matrimonio.
‐ se sei residente all’estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio
Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto
scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la
separazione personale dei coniugi.
2. Cosa fare
La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza, compilata sull’apposito
modello (modulo A), su cui va apposta una marca da bollo da 16,00 euro. Se risiedi all’estero, puoi
presentare domanda al Consolato competente.
3. Documentazione richiesta
Alla domanda devi allegare i seguenti documenti comprovanti il possesso dei requisiti:
1) estratto dell’atto di nascita c o m p l e t o d i t u t t e l e g e n e r a l i t à ;
2) certificato penale del Paese d’origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza;
3) titolo di soggiorno;
4) atto integrale di matrimonio;
5) autocertificazione di stato di famiglia;
6) autocertificazione della residenza storica;
7) certificato di cittadinanza italiana del coniuge (puoi produrre la Carta Identità o il passaporto del
coniuge da cui risulta la cittadinanza italiana);
8) ricevuta di versamento del contributo di € 200,00.
Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall’Autorità diplomatica o consolare italiana
presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni
internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta
Autorità ovvero, in Italia, dall’Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l’atto (in questo
caso la firma del funzionario straniero deve essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un
traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo
straniero.
Se sei rifugiato o apolide, devi produrre il certificato di riconoscimento dello status di rifugiato o dello
status di apolide. In mancanza del documento di cui al punto 1) puoi produrre un atto di notorietà
formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l’indicazione delle
tue generalità nonché quelle dei tuoi genitori. Per i certificati di cui al punto 2) puoi produrre una
dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti, sotto la tua responsabilità, di non aver riportato
condanne penali né di avere procedimenti penali in corsonel tuo Paese di origine e degli eventuali paesi
terzi di residenza.
Se al momento della presentazione della domanda la documentazione presentata è irregolare o
incompleta, sarai invitato dalla Prefettura ad integrarla e regolarizzarla entro un termine assegnato,
oltre il quale si dichiara l’inammissibilità dell’istanza.
4. Casi per cui è previsto il rigetto della domanda
‐ per motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica;
‐ con condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all’estero, per reati di particolare
gravità.
Il termine per la definizione del procedimento è di 730 giorni (2 anni) dalla data di presentazione della
domanda, se questa è stata presentata con la documentazione regolare e completa.
Conclusasi favorevolmente l’istruttoria con il parere della Prefettura e accertato che non vi siano motivi
ostativi per la sicurezza dello Stato italiano, si provvede alla predisposizione del provvedimento di
conferimento della cittadinanza italiana.
Il Prefetto competente firma il decreto di concessione della cittadinanza italiana, che ti viene notificato
tramite il tuo Comune di residenza.
Entro sei mesi dalla notifica del provvedimento, sarai chiamato a presentare giuramento presso il
Comune di residenza e dal giorno successivo acquisterai la cittadinanza italiana. Una volta che acquisti la
cittadinanza italiana non devi rinunciare alla tua cittadinanza d’origine, salvo diverse disposizioni della
legge del tuo Paese d’origine.
B. CONCESSIONE PER RESIDENZA IN ITALIA
1. Puoi fare richiesta se:
‐ sei cittadino non comunitario e risiedi legalmente in Italia da almeno 10 anni;
‐ si cittadino comunitario e risiedi legalmente in Italia almeno da 4 anni;
‐ sei apolide o rifugiato politico e risiedi legalmente in Italia almeno da 5 anni;
‐ sei figlio o nipote in linea retta di secondo grado di cittadini italiani per nascita, e risiedi legalmente in
Italia da 3 anni;
‐ sei nato in Italia e vi risiedi legalmente da 3 anni;
‐ sei maggiorenne, adottato da cittadino italiano, e risiedi legalmente in Italia da 5 anni successivi
all’adozione;
‐hai prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato italiano;
N.B. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al
raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino italiano se dichiara di voler acquistare la
cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data, dinanzi al Sindaco del Comune di residenza, il
quale emetterà l’attestazione di acquisto cittadinanza italiana.
2. Cosa devi fare
La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza compilata sull’apposito
modulo (modello B) dove va apposta una marca da bollo da 16,00 euro. Se risiedi all’estero puoi
presentare la domanda al Consolato competente.
3. Documentazione richiesta
Alla domanda devi allegare i seguenti documenti comprovanti il possesso dei requisiti che:
1. estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità (esclusa l’ipotesi di nascita in Italia);
2. certificato penale del Paese d’origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza;
3. certificato/i storico/i di residenza;
4. titolo di soggiorno;
5. certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
6. stato di famiglia;
7. modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi percepiti negli ultimi tre anni;
8. ricevuta di versamento del contributo di € 200,00;
9. certificato di cittadinanza italiana del genitore o dell’ascendente in linea retta fino al II° grado (art. 9,
c. 1, lett. a);
10. sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale (art. 9, c. 1, lett. b);
11. documentazione relativa alla prestazione del servizio, anche all’estero, alle dipendenze dello Stato
(art. 9, c. 1, lett. c);
12. certificato di riconoscimento dello status di apolide o dello stato di rifugiato (art. 9, c. 1, lett. e) e art.
16 comma 2);
Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall’Autorità diplomatica o consolare italiana
presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni
internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta
Autorità ovvero, in Italia, dall’Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l’atto (in
questo caso la firma del funzionario straniero deve essere legalizzata dalla Prefettura competente),
oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità
al testo straniero.
Se sei rifugiato o apolide, devi produrre il certificato di riconoscimento dello status di rifugiato o dello
status di apolide. In mancanza del documento di cui al punto 1) puoi produrre un atto di notorietà
formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l’indicazione delle
tue generalità nonché quelle dei tuoi genitori. Per i certificati di cui al punto 2) puoi produrre una
dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti, sotto la tua responsabilità, di non aver riportato
condanne penali né di avere procedimenti penali in corsonel tuo Paese di origine e degli eventuali paesi
terzi di residenza.
Puoi dichiarare che un tuo ascendente è cittadino italiano per nascita con una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà da lui sottoscritta. A tal fine è predisposto un apposito riquadro nello stesso modello
di domanda.
Se al momento della presentazione della domanda la documentazione presentata è irregolare o
incompleta, sarai invitato dalla Prefettura ad integrarla e regolarizzarla entro un termine assegnato,
oltre il quale si dichiara l’inammissibilità dell’istanza.
Conclusasi favorevolmente l’istruttoria con il parere della Prefettura e accertato che non vi siano motivi
ostativi per la sicurezza dello Stato italiano, si provvede alla predisposizione del provvedimento di
conferimento della cittadinanza italiana.
Il termine per la definizione del procedimento è di 730 giorni (2 anni) dalla data di presentazione della
domanda corredata dalla documentazione regolare e completa. Quando acquisti la cittadinanza italiana
per residenza non sei obbligato a rinunciare alla tua cittadinanza d’origine, salvo diverse disposizioni
della legge del tuo Paese d’origine.
Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, firma il decreto di concessione della
cittadinanza italiana, che ti viene notificato dalla Prefettura di competenza, tramite il tuo Comune di
residenza.
Entro sei mesi dalla notifica del provvedimento, sarai chiamato a presentare giuramento presso il
Comune di residenza e dal giorno successivo acquisterai la cittadinanza italiana.
4. Casi di rigetto dell’istanza
In tal caso la legge attribuisce un ambito di discrezionalità nella valutazione degli elementi in possesso
dell’amministrazione. Il diniego può essere determinato, oltre che da motivi inerenti alla sicurezza della
Repubblica, anche da mancanza del periodo di residenza legale, insufficienza dei redditi, precedenti
penali, insufficiente livello di integrazione.
Acquisto automatico
I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la
cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza
8art. 14 L. 91/92).
INFORMAZIONI
Requisiti, documenti e circolari sul sito www.interno.it.
Per informazioni sullo stato delle pratiche puoi chiamare il
06/4804.2101/102/103/104/105 (lun‐ven 9‐14 e mar‐mer‐gio anche 14.30‐18.30).
Inoltre è disponibile la mail [email protected].
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