La proposta di legge
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La proposta di legge
Proposta di legge al Parlamento ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione “Norme per favorire la staffetta generazionale nella professione infermieristica” Presentatori: Nino Boeti _________________________________ (primo firmatario) Relazione L'invecchiamento della popolazione lavorativa è un fenomeno ormai palesemente ed evidentemente diffuso. Le conseguenze che tale fenomeno produce, impattano in maniera diversa in relazione alla tipologia di professione osservata e di prestazioni e funzioni che tale professione garantisce alla collettività. È palese che la numerosità degli infermieri operativi over 60 (23.351) unita all'innalzamento dell'età media della popolazione infermieristica e alla particolare e delicata tipologia delle funzioni e prestazioni erogata diuturnamente dagli infermieri, pone un problema rilevante sia in termini di " tenuta del sistema assistenziale" sia per l'efficentizzazione e la qualità del processo diagnostico e terapeutico. Fasce d’età F M Totale % sul totale 54 e meno 271.708 74.529 346.237 84,0% 55-60 31.458 11.027 42.485 10,3% 61-65 9.787 4.172 13.959 3,4% 66 e oltre 7.356 2.036 9.392 2,3% 320.309 91.764 412.073 Totale dati IPASVI - 2013 A fronte di quanto sopra evidenziato, anche per effetto delle limitazioni del turnover in molte regioni, spesso nei concorsi pubblici per l'assunzione di infermieri, vi è una quantità di partecipanti sproporzionata rispetto ai posti a disposizione. L’effetto è sia quello della difficoltà dei giovani infermieri a trovare lavoro, dall’altra della mancata inversione di tendenza rispetto al progressivo invecchiamento della forza professionale in un ambito faticosa e delicato ed in una professione soggetta al burn out, laddove invece sarebbe necessario, anche a vantaggio della qualità del servizio reso, non interrompere ed anzi guidare un graduale ricambio generazionale. La presente proposta, che riprende alcune azioni sperimentali in atto o in fase di avvio in alcune regioni italiane, con un costo contenuto (l’integrazione dei contributi per l’infermiere ”senior" vicino alla pensione che diminuisce il proprio orario di lavoro per far spazio ad un infermiere "junior" senza conseguenze sull’ammontare dei contributi pensionistici), determina i seguenti benefici: contrasto alla disoccupazione giovanile; ingresso di forza lavoro giovane, motivata e preparata a beneficio degli assistiti e dell'organizzazione sanitaria; percorso di uscita “morbido” dal lavoro per infermieri "senior" con: o riconoscimento della loro pregressa esperienza, o valorizzazione delle competenze da loro maturate attraverso lo svolgimento della funzione di mentore. L’articolo 1 esplicita le finalità della legge. L’articolo 2 identifica definisce gli “infermieri senior” e gli “infermieri junior” cui si applicato le previsioni della proposta. L’articolo 3 specifica condizioni e meccanismi che portano alla concessione degli incentivi. L’articolo 4 prevede che le aziende pubbliche si impegnino, di concerto con i sindacati, in un’azione informativa circa questa opportunità. Art. 1 (Finalità ) 1. Al fine di favorire il ricambio generazionale nella professione infermieristica e di sostenere l’occupazione giovanile, la presente legge prevede incentivi tesi a favorire il passaggio a contratto a tempo parziale di infermieri con età anagrafica superiore a 55 anni (infermieri senior) e la contestuale assunzione di giovani infermieri (infermieri junior) non occupati. Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge, sono definiti “infermieri senior” gli infermieri che abbiano superato i 55 anni di età. 2. Ai fini della presente legge, sono definiti “infermieri junior” gli infermieri di età inferiore ai 30 anni disoccupati o inoccupati. Art. 3 (Incentivi) 1. Gli incentivi di cui al comma 3 sono riconosciuti, nei limiti delle risorse disponibili, qualora si verifichino le seguenti condizioni: a) l’“infermiere senior”, cui manchino non più di 36 mesi alla maturazione dei requisiti pensionistici, accetti volontariamente una riduzione dell’orario di lavoro non superiore al 50% delle ore lavorate; b) a fronte di tale riduzione, il datore di lavoro, pubblico o privato, assuma con contratto di lavoro a tempo indeterminato un “infermiere junior” per un numero di ore non minore rispetto a quelle diminuite dall’“infermiere senior”; tale condizione deve permanere sino alla maturazione dei requisiti pensionistici dell’”infermiere senior”; c) l’“infermiere senior” svolga una funzione di mentore a favore dell' “infermiere junior”; d) sia previsto, da parte dell’azienda, un percorso di inserimento a favore dell' "infermiere junior". 2. Gli incentivi di cui al comma 3 sono attivati attraverso la sottoscrizione di un “patto intergenerazionale” controfirmato da “infermiere senior”, “infermiere junior”, azienda e rappresentanze sindacali, previa attestazione dell’INPS circa la sussistenza, per l’“infermiere senior”, dei requisiti di cui al comma 1 lettera a). 3. Qualora si verifichino le condizioni di cui ai commi 1 e 2, all’“infermiere senior” è riconosciuta l’integrazione contributiva sino all’importo corrispondente all’orario di lavoro svolto precedentemente alla riduzione, sino alla maturazione dei requisiti pensionistici. Art. 4 (Promozione della staffetta generazionale) 1. Le strutture sanitarie pubbliche, private e private convenzionate avviano, in collaborazione con l’INPS, una ricognizione circa la forza lavoro infermieristica con le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1 ed adottano, di concerto con le rappresentanze sindacali, piani di informazione volti a diffondere tra i potenziali destinatari, la conoscenza dell’opportunità offerta dalla presente legge.