La proposta di legge

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La proposta di legge
Proposta di legge al Parlamento ai sensi dell’articolo 121 della
Costituzione
“Norme per favorire la staffetta generazionale nella professione
infermieristica”
Presentatori: Nino Boeti _________________________________ (primo firmatario)
Relazione
L'invecchiamento della popolazione lavorativa è un fenomeno ormai palesemente ed
evidentemente diffuso. Le conseguenze che tale fenomeno produce, impattano in
maniera diversa in relazione alla tipologia di professione osservata e di prestazioni e
funzioni che tale professione garantisce alla collettività. È palese che la numerosità
degli infermieri operativi over 60 (23.351) unita all'innalzamento dell'età media della
popolazione infermieristica e alla particolare e delicata tipologia delle funzioni e
prestazioni erogata diuturnamente dagli infermieri, pone un problema rilevante sia in
termini di " tenuta del sistema assistenziale" sia per l'efficentizzazione e la qualità del
processo diagnostico e terapeutico.
Fasce d’età
F
M
Totale
% sul totale
54 e meno
271.708
74.529
346.237
84,0%
55-60
31.458
11.027
42.485
10,3%
61-65
9.787
4.172
13.959
3,4%
66 e oltre
7.356
2.036
9.392
2,3%
320.309
91.764
412.073
Totale
dati IPASVI - 2013
A fronte di quanto sopra evidenziato, anche per effetto delle limitazioni del turnover in
molte regioni, spesso nei concorsi pubblici per l'assunzione di infermieri, vi è una
quantità di partecipanti sproporzionata rispetto ai posti a disposizione. L’effetto è sia
quello della difficoltà dei giovani infermieri a trovare lavoro, dall’altra della mancata
inversione di tendenza rispetto al progressivo invecchiamento della forza professionale
in un ambito faticosa e delicato ed in una professione soggetta al burn out, laddove
invece sarebbe necessario, anche a vantaggio della qualità del servizio reso, non
interrompere ed anzi guidare un graduale ricambio generazionale.
La presente proposta, che riprende alcune azioni sperimentali in atto o in fase di avvio
in alcune regioni italiane, con un costo contenuto (l’integrazione dei contributi per
l’infermiere ”senior" vicino alla pensione che diminuisce il proprio orario di lavoro per
far spazio ad un infermiere "junior" senza conseguenze sull’ammontare dei contributi
pensionistici), determina i seguenti benefici:
contrasto alla disoccupazione giovanile;
ingresso di forza lavoro giovane, motivata e preparata a beneficio degli assistiti e
dell'organizzazione sanitaria;
percorso di uscita “morbido” dal lavoro per infermieri "senior" con:
o riconoscimento della loro pregressa esperienza,
o valorizzazione delle competenze da loro maturate attraverso lo
svolgimento della funzione di mentore.
L’articolo 1 esplicita le finalità della legge.
L’articolo 2 identifica definisce gli “infermieri senior” e gli “infermieri junior” cui si
applicato le previsioni della proposta.
L’articolo 3 specifica condizioni e meccanismi che portano alla concessione degli
incentivi.
L’articolo 4 prevede che le aziende pubbliche si impegnino, di concerto con i sindacati,
in un’azione informativa circa questa opportunità.
Art. 1
(Finalità )
1. Al fine di favorire il ricambio generazionale nella professione infermieristica e di
sostenere l’occupazione giovanile, la presente legge prevede incentivi tesi a favorire il
passaggio a contratto a tempo parziale di infermieri con età anagrafica superiore a 55
anni (infermieri senior) e la contestuale assunzione di giovani infermieri (infermieri
junior) non occupati.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, sono definiti “infermieri senior” gli infermieri che
abbiano superato i 55 anni di età.
2. Ai fini della presente legge, sono definiti “infermieri junior” gli infermieri di età
inferiore ai 30 anni disoccupati o inoccupati.
Art. 3
(Incentivi)
1. Gli incentivi di cui al comma 3 sono riconosciuti, nei limiti delle risorse disponibili,
qualora si verifichino le seguenti condizioni:
a) l’“infermiere senior”, cui manchino non più di 36 mesi alla maturazione dei
requisiti pensionistici, accetti volontariamente una riduzione dell’orario di
lavoro non superiore al 50% delle ore lavorate;
b) a fronte di tale riduzione, il datore di lavoro, pubblico o privato, assuma con
contratto di lavoro a tempo indeterminato un “infermiere junior” per un numero
di ore non minore rispetto a quelle diminuite dall’“infermiere senior”; tale
condizione deve permanere sino alla maturazione dei requisiti pensionistici
dell’”infermiere senior”;
c) l’“infermiere senior” svolga una funzione di mentore a favore dell' “infermiere
junior”;
d) sia previsto, da parte dell’azienda, un percorso di inserimento a favore dell'
"infermiere junior".
2. Gli incentivi di cui al comma 3 sono attivati attraverso la sottoscrizione di un “patto
intergenerazionale” controfirmato da “infermiere senior”, “infermiere junior”, azienda e
rappresentanze sindacali, previa attestazione dell’INPS circa la sussistenza, per
l’“infermiere senior”, dei requisiti di cui al comma 1 lettera a).
3. Qualora si verifichino le condizioni di cui ai commi 1 e 2, all’“infermiere senior” è
riconosciuta l’integrazione contributiva sino all’importo corrispondente all’orario di
lavoro svolto precedentemente alla riduzione, sino alla maturazione dei requisiti
pensionistici.
Art. 4
(Promozione della staffetta generazionale)
1. Le strutture sanitarie pubbliche, private e private convenzionate avviano, in
collaborazione con l’INPS, una ricognizione circa la forza lavoro infermieristica con le
caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1 ed adottano, di concerto con le
rappresentanze sindacali, piani di informazione volti a diffondere tra i potenziali
destinatari, la conoscenza dell’opportunità offerta dalla presente legge.