Diapositiva 1 - Dipartimento di Economia e Diritto

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Diapositiva 1 - Dipartimento di Economia e Diritto
IMPRESA TURISTICA FRA DIRITTO
PUBBLICO E PRIVATO
A partire dalla revisione costituzionale del 2001 il
turismo è materia di esclusiva competenza
legislativa regionale
TUTTAVIA
Limiti della competenza legislativa regionale
1. Principi costituzionali*
2. Ordinamento comunitario (art. 117 Cost.)**
3. Diritto interno***
IMPRESA TURISTICA
Esempio tipico di impresa a statuto speciale*
Nozione privatistica di impresa:
E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività
economica organizzata al fine della produzione o dello
scambio di beni o di servizi (art. 2082 c.c.)
Caratteristiche:
1. Professionalità
2. Organizzazione
3. Produttività
4. Metodo economico
1. PROFESSIONALITÀ
L’imprenditore è colui che esercita abitualmente e non
occasionalmente una certa attività produttiva.
Ai sensi del c.c. non è imprenditore colui che predispone un singolo pacchetto di
viaggio né chi organizza un singolo evento.
Non sono imprenditori coloro che gestiscono attività ricettizie
in modo non professionale
es. bed and breakfast (conduzione familiare)
TUTTAVIA tali strutture rientrano nella nozione di impresa
turistica ai sensi del cod. tur. e sono pertanto soggette alla
disciplina pubblicistica.
Professionalità non implica continuità bensì periodicità.
es. attività stagionali
2. ORGANIZZAZIONE
Un’attività è organizzata quando è esercitata
con un impiego coordinato di fattori produttivi
(capitale e lavoro proprio e/o altrui)
Differenza tra affittacamere e locatore di
alloggio
Il primo NON è un imprenditore il secondo SI*
3. PRODUTTIVITA’
REGOLA: L’impresa turistica ha ad oggetto la
produzione di un servizio
Pertanto chi la esercita acquista la qualità di
imprenditore commerciale (art. 2195 c.c.)
Applicazione dello statuto generale dell’imprenditore* e
dello statuto speciale dell’imprenditore
commerciale**
ECCEZIONE: Il caso dell’agriturismo***
L’imprenditore può essere anche piccolo (art. 2083
c.c.)****
IMPRESA TURISTICA
Nozione pubblicistica dell’impresa turistica:
Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività
economiche, organizzate per la produzione, la
commercializzazione, l’intermediazione e la
gestione di prodotti, di servizi, tra cui li
stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi,
compresi quelli di somministrazione facenti parte
dei sistemi turistici locali, concorrenti alla
formazione dell’offerta turistica (art. 4 cod. tur.)
IMPRESA TURISTICA
Non è richiesta la professionalità
Pertanto, anche chi esercita occasionalmente
un’attività turistica va considerato impresa
turistica ai fini della disciplina pubblicistica
TUTTAVIA
E’ richiesta l’iscrizione nel registro delle imprese al fine
di usufruire di agevolazioni, contributi, sovvenzioni,
incentivi e benefici riservati alle imprese turistiche
(art. 4 comma 2 cod. tur.)*
IMPRESE TURISTICHE
Extracomunitarie
Possono essere autorizzate a stabilirsi e ad
esercitare in Italia secondo il principio di
reciprocità, previa iscrizione nel registro delle
imprese e verifica dei requisiti richiesti dalle leggi
statali e regionali
Comunitarie
Vale la libertà di stabilimento nell’UE.
ATTIVITA’ RICETTIVA
DEFINIZIONE: attività diretta alla produzione di
servizi per l’ospitalità esercitata dalle strutture
ricettive.
Essa comprende:
a) somministrazione di alimenti e bevande alle
persone alloggiate.
b) fornitura di giornali, strumenti informatici ed
altro.
c) gestione, ad uso esclusivo delle persone
alloggiate, di attrezzature e strutture a carattere
ricreativo.
NORMATIVA APPLICABILE ALLE
STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE
Precedente normativa: art.8, com.2 cod. tur.
dichiarato incostituzionale da sent. Corte Cost.
05/04/2012.
Disciplina attuale: in assenza di una normativa
ad hoc si ritiene debba applicarsi il regime
previsto dalla Dir. 2006/123/CE, attuata con
d.lgs. 59/2010, attività soggetta a SCIA nei
limiti delle condizioni previste da art. 19
l.241/1990.
SUDDIVISIONE STRUTTURE RICETTIVE
NELLA ATTUALE LEGISLAZIONE
REGIONALE
• Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere
• Strutture ricettive extralberghiere (bed and
breakfast).
• OSPITALITA’ ECOSOSTENIBILE:
• strutture ricettive all’aperto (camping, villaggi
turustici).
• strutture ricettive di mero supporto (aree di sosta) .
PRINCIPALI OPERATORI
TURISTICI
• AGENZIE DI VIAGGIO
• TOUR OPERATORS
AGENZIE DI VIAGGIO
a) disciplina pubblicistica
Fonti normative: disciplinate attualmente da leggi
regionali.*
Ambito pubblico: figura di sintesi idonea a
ricomprendere anche i tour operators (non è vietato che
svolgano attività di organizzatori di viaggi, fungendo da
grossista e dettagliante).**
Definizione: imprese esercenti attività economiche
organizzate per la produzione, la commercializzazione,
l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi
concorrenti alla formazione dell’offerta turistica***
b) disciplina privatistica
• Fonte : legge statale e comunitaria
• In ambito privatistico: rappresentano una
species del genus impresa turistica.
• Definizione: l’agenzia di viaggi è
intermediario.*
E’ intermediario chi vende o si obbliga a procurare a
terzi, verso corrispettivo forfettario, pacchetti
turistici realizzati da altri o singoli servizi turistici
disaggregati.
TOUR OPERATORS
Definizione privatistica: per tour operator si
intende l’organizzatore.*
E’ organizzatore il soggetto che si obbliga in nome
proprio e verso corrispettivo forfetario, a
procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la
combinazione degli elementi dei pacchetti o
offrendo al turista, anche tramite un sistema di
comunicazione a distanza, la possibilità di
realizzare autonomamente tale combinazione.**
Disciplina amministrativa
Distinzione prevista da alcune leggi regionali:
• attività distintive*
• attività accessorie**
L’apertura, il trasferimento e le modifiche delle
agenzie di viaggio sono soggette a SCIA nei
limiti e alle condizioni previste per le strutture
ricettive (art. 19 L. 241/90)***
Requisiti degli imprenditori turistici
• Leggi regionali -> requisiti professionali
• Art. 20 Cod. Tur. -> requisiti del direttore
tecnico
• Corte Cost. -> requisiti finanziari a tutela
dell’utenza (per le ip. di inadempienza)*
• Direttiva 90/314/CEE (art. 7) - > Fondo di
garanzia e assicurazione r.c.
FIAVET
• Organismo esponenziale di categoria
rappresentativo delle agenzie di viaggio
• Funzione di salvaguardare gli interessi comuni
e rappresentare le imprese associate nel
dialogo con le istituzioni e gli enti.
• In passato prevedevano tariffari
– Sanzione dell’Antitrust (provv. 13698 del
28.10.2004)
PROFESSIONI TURISTICHE
Definizione: attività aventi ad oggetto la
prestazione di servizi di promozione
dell’attività turistica nonché servizi di
ospitalità, assistenza, accompagnamento e
guida, diretti a consentire ai turisti la migliore
fruizione del viaggio e della vacanza, anche
sotto il profilo della conoscenza dei luoghi
visitati (art. 6 Cod. Tur.)*
Liberalizzazioni (art. 3 comma 5 dl 138/2011)**
PROFESSIONI TURISTICHE
Normativa: la regolamentazione
delle attività professionali è
materia di legislazione concorrente Stato/Regione (art. 117,
3° com. Cost.). Lo Stato detta i principi fondamentali
vincolanti per la legislazione regionale, essendo deputato alla
individuazione dei profili professionali e dei requisiti necessari
per il loro esercizio.
Corte Cost.: con sentenza 15/04/2010 n.132 ha chiarito che è
compito dello Stato assicurare l’unità del comparto turistico e
la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni
turistiche.*
Controllo amministrativo
Fino al 1983: licenza di pubblica sicurezza
(controllo di polizia)
Dalla legge quadro 217/1983: licenza all’esercizio
della professione
(controllo di qualificazione)
Dal 1998 al 2001: abrogazione della licenze
(semplificazione amministrativa)
Attualmente (art. 3 comma 5 dl 138/2011): una
volta in possesso dell’abilitazione si inoltra una
SCIA al SUAP che verifica i requisiti necessari.
TIPOLOGIA DELLE PROFESSIONI
TURISTICHE
Categorie precedenti: art. 2, 4° com. lett. c), l. 135/2001,
abrogato, distingueva tra due categorie di professioni
turistiche.*
A) Professioni turistiche di interesse nazionale: per le quali si
ravvisava la necessità di profili omogenei ed uniformi di
disciplina, rimessa allo Stato.
B) Professioni turistiche di interesse meramente locale: per le
quali non si ravvisava la necessità di una disciplina uniforme,
in ragione della prevalente diffusione della disciplina sportiva
in determinati ambiti locali.
Categorie professionali attuali
PROFESSIONI
TURISTICHE
PROTETTE
:
soggiacciono ad una articolata normativa
organizzativa, con iscrizione agli albi o elenchi tenuti
da organi nazionali di autogoverno della categoria.
Organi con poteri di controllo e tenuta delle
iscrizioni, e con poteri disciplinari (art. 2229 c.c.). Es.
maestri di sci e guide alpine.*
PROFESSIONI TURISTICHE NON PROTETTE:
il cui
esercizio non è, oggi, più sottoposto a restrizioni ai sensi
dell’art 3, l. 06/08/2013, n. 97. Appartengono a questa
categoria guide ed accompagnatori turistici.**
GUIDE TURISTICHE
(disciplina)
NOZIONE: chi, per professione, accompagna persone singole o
gruppi di persone nelle visite ad opere d’arte, a musei, a gallerie, a
scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche,
monumentali, paesaggistiche e naturali. *
NORMATIVA ATTUALE: art. 3, l. 97/2013, che consente alla guide
turistiche, abilitate ad esercitare la professione in altri Stati membri,
la facoltà di operare in regime di libera prestazione di servizi sul
territorio nazionale senza necessità di ulteriori autorizzazioni ed
abilitazioni.
Deroga: ipotesi di specifica abilitazione art. 3, 3° com. l.
97/2013, per attività di particolare interesse storico che
richiede spiccate conoscenze e professionalità
acquisite.**
ACCOMPAGNATORE TURISTICO
NOZIONE:
chi per professione, accompagna persone singole
o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale
o all’estero, fornendo elementi significativi o notizie di
interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell’ambito
di competenza delle guide.
DIFFERENZE: la principale differenza tra la professione
di guida e di accompagnatore turistici è data dalla
natura dell’attività, nel primo la somministrazione di
notizie di interesse storico/culturale, nella seconda
la mera assistenza offerta ai turisti.
Principi comunitari
• Libera circolazione dei professionisti (principio
di reciprocità) Direttiva 75/632/CEE*
• Restrizione sulla base dell’interesse generale
alla valorizzazione del patrimonio tramite la
migliore conoscenza dei luoghi da parte del
turista: le guide specializzate**
• Interventi della CGUE***
• Adeguamento dell’Italia (dpr 13.12.1995)****
Principi comunitari
• Intervento della Commissione europea (parere
motivato del 13.12.2004)*
• Direttiva 2006/123: la conservazione del patrimonio
nazionale storico e artistico è tra i motivi imperativi di
interesse generale che giustificano limitazioni dei
principi di libera circolazione e stabilimento**
• Ciò nonostante, l’art. 10 comma 4 legge 40/2007, vera
e propria liberalizzazione***
• Regime attuale (art. 3 comma 3 legge 97/2013): ruolo
del MiBACT e sistemi di accreditamento regionali non
vincolanti ****
TIPOLOGIE SPECIALI DI TURISMO
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ECOTURISMO
TURISMO SOCIALE
AGRITURISMO
PESCATURISMO
ITTITURISMO
ALTRE TIPOLOGIE
ECOTURISMO
NOZIONE E DISCIPLINA: rapporto di sinergia tra turismo
sostenibile e tutela dell’ambiente (art. 3-quater,d.lgs
03/04/2006, n. 152), che deve svolgersi secondo il
principio comunitario dello sviluppo sostenibile .
Relazione tesa ad individuare iniziative e attività di
carattere turistico coerenti con obiettivi di qualità
paesaggistica (aree naturali protette, aree marine
protette). Attività sottoposta, da provvedimenti
amministrativi e tributari, ad un numero chiuso e
controllato del flusso turistico.
TURISMO SOCIALE
NOZIONE E DISCIPLINA: attività turistiche promosse
da organizzazioni che operano senza fini di
lucro,volte a favorire l’accessibilità economica alla
pratica turistica al maggior numero di persone ed, in
specie, ai ceti meno abbienti. Sono considerati
turismo sociale: a) interventi di destagionalizzazione
dei flussi turistici, volti a promuovere aree sinora
sconosciute; b) le attività finalizzate ad agevolare e
favorire l’accesso ai servizi pubblici e nei luoghi
aperti al pubblico dei turisti con animali domestici
(art. 27, 2° comma cod. tur.).
AGRITURISMO
Fonti normative: l. 20/02/2006 che promuove il sostegno e
l’incentivazione alle produzioni tipiche, di qualità e connesse
alle tradizioni enogastronomiche, nonché la promozione della
cultura rurale e dell’educazione alimentare.
Nozione: l’impresa agrituristica assume rilievo pubblicistico, per le
sue finalità di valorizzazione e tutela non solo del fondo rustico di
sua pertinenza, bensì delle specifiche risorse ambientali e culturali
del territorio rurale nel quale opera; ciò è chiaramente attestato dal
riferimento alle “caratteristiche paesaggistiche-ambientali” (art.
3,2° com.) La nuova normativa richiede soltanto il carattere di
prevalenza delle attività agricole principali. Può essere inoltre
svolta da imprenditore agricolo individuale o in forma societaria.
PESCATURISMO E ITTITURISMO
Fonti normative:
TFUE “prodotti agricoli si intendono i
prodotti del suolo, dell’allevamento e della pesca” (art. 38).
Successivamente art. 2., d.lgs. 26/05/2001, n. 226 (modificato
dall’art. 6, d.lgs. 26/05/2004, n. 154) che per la prima volta
definisce l’imprenditore ittico equiparandolo all’imprenditore
agricolo. Recente riassetto normativo con d.lgs. 09/01/2012,
n. 134.
Nozione di imprenditore ittico: “ chi esercita, in forma
singola o associata o societaria, l’attività di pesca
professionale diretta alla cattura o alla raccolta di
organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e
dolci e le attività connesse”.
PESCATURISMO
Nozione: consiste nell’ “imbarco di persone non
facenti parte dell’equipaggio su navi da pesca
a scopo turistico-ricreativo” (art.2,2° com.,
d.lgs.09/01/2012, n. 4, come modificato da
dall’art. 59-quater, l. 07/08/2012 n. 134).
ITTITURISMO
• Nozione: ricomprende le “attività di
ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di
servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli
ecosistemi acquatici e delle risorse della
pesca e alla valorizzazione degli aspetti socioculturali delle imprese ittiche”, (art.2 d.lgs.
4/2012, come modificato dall’art. 59-quater, l.
134/2012). Differenze: l’ittiturismo si svolge a
terra, la pescaturismo in mare.
TURISMO CULTURALE
Definizione: quel segmento del settore che
ruota attorno alla conoscenza del patrimonio
storico artistico e delle tradizioni culturali
delle diverse parti del territorio nazionale
Problematica:
• turismo competenza legislativa esclusiva delle
Regioni
• beni culturali incerta ripartizione di
competenze tra Stato e regioni
Quadro Normativo Beni Culturali
Art. 9 comma 2 Cost. -> è compito della Repubblica
la tutela del patrimonio storico e artistico della
Nazione*
Art. 117 comma 2 lett. s) -> lo Stato ha legislazione
esclusiva in materia di tutela dei beni culturali **
MA
Art. 117 comma 3 - > la valorizzazione dei beni
culturali rientra tra le materie di legislazione
concorrente ***
Quadro Normativo Beni Culturali
ATTENZIONE: art. 118 comma 3 Cost.
la legge statale deve disciplinare forme di intesa e
coordinamento in materia di tutela dei beni culturali.
I generali principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza impongono che lo Stato si occupi delle
sole funzioni che richiedono un esercizio unitario e che
non siano esercitabili dalle autonomie territoriali.
Pertanto
In materia di tutela dei beni culturali, le Regioni possono
emanare misure diverse ed aggiuntive ma mai
sostitutive di quelle statali, in armonia con la funzione
di governo del territorio ad esse spettante.*
Quadro Normativo Beni Culturali
In materia di valorizzazione dei beni culturali
bisogna distinguere
- Beni di proprietà pubblica (art. 112)
- Stato, Regioni ed enti locali sono competenti alla
gestione dei beni di cui hanno la titolarità
- Le regioni possono avvalersi dell’accordo per l’elaborazione
di piani strategici di sviluppo e valorizzazione la cui
attuazione può essere affidata a soggetti giuridici
specializzati (fondazioni, associazioni, cooperative)
- Beni di proprietà privata (art. 113)
- E’ escluso qualsiasi intervento di stampo autoritativo*
TURISMO CULTURALE
L’attuale assetto istituzionale prevede una
discrepanza tra competenza legislativa
regionale in materia di beni culturali e
turismo
=
Ostacolo allo sviluppo di politiche di
promozione del turismo culturale*
TURISMO CULTURALE
Art. 24 cod. tur. : Principio generale di
valorizzazione e promozione dei beni culturali con
finalità turistica
E’ compito del Governo promuovere
DIRETTAMENTE la realizzazione di iniziative
turistiche finalizzate a valorizzare il patrimonio
culturale*
La finalità di promozione turistica deve essere
direttamente STRUMENTALE a conseguire la
finalità della valorizzazione del bene culturale
(art. 9 Cost.)**
TECNICHE DI PROMOZIONE DEL
TURISMO CULTURALE
Programmazione negoziata -> 3 finalità (art. 25 comma 2 Cod. Tur.):
a) promuovere, in chiave turistica, iniziative di valorizzazione del patrimonio storico
artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio
italiano, con particolare attenzione ai borghi, ai piccoli comuni ed a tutte le realtà
minori che ancora non hanno conosciuto una adeguata valorizzazione del proprio
patrimonio a fini turistici;
b) garantire, ai fini dell'incremento dei flussi turistici, in particolare dall'estero, che il
predetto patrimonio sia completamente accessibile al pubblico dei visitatori anche
al fine di incrementare gli introiti e di destinare maggiori risorse al finanziamento
degli interventi di recupero e di restauro dello stesso;
c) assicurare la effettiva fruibilità, da parte del pubblico dei visitatori, in particolare di
quelli stranieri, del predetto patrimonio attraverso la predisposizione di materiale
informativo redatto obbligatoriamente nelle lingue inglese, francese e tedesco, e,
preferibilmente, in lingua cinese.
Il contributo dei privati nella
valorizzazione dei beni culturali
Si tratta di fondazioni e associazioni private
- FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano*
- fondazioni bancarie **
- Possibilità di accordi di cd. mecenatismo
culturale***
- cd. ecomusei
- Sponsorizzazione (art. 120 cod. beni
culturali)****
ALTRE TIPOLOGIE DI TURISMO
• Turismo religioso:
costituisce una tipologia speciale con la
quale si intende enucleare tutte le situazioni giuridiche connesse al
viaggio e/o alla permanenza in luoghi diversi da quello della
residenza motivati da un fine religioso (turismo religioso oggettivo)
oppure, in assenza di una simile finalità, riguardante soggetti
religiosi (turismo religioso soggettivo) artt. 5, 27 cod. tur.
• Turismo sportivo :
del tipo partecipativo che consiste
nell’effettuare viaggi allo scopo di partecipare direttamente alle
attività sportive, praticando uno sport; quello di spettacolo, nel
quale il viaggio ha lo scopo di assistere ad una manifestazione
sportiva (mondiali di calcio, giochi olimpici ecc).
TURISMO TERMALE
Evoluzione e sviluppo del termalismo
da fenomeno elitario alla dimensione sociale
(inserimento nel SSN)
apposite politiche sanitarie e fiscali* ed
evoluzione della domanda di questa tipologia di
turismo (clientela non più esclusivamente
anziana)
Tale evoluzione è stata riconosciuta all’art. 22
comma 2 lett. h) Cod. tur.**
Turismo del benessere
Evoluzione della domanda –> evoluzione
dell’offerta
Grandi gruppi alberghieri offrono ora servizi
legati alla cura del benessere fisico (beauty
farms e centri fitness)
Questi vanno però distinti dalle cure termali!*
Riordino del settore termale: legge 323/2000**
L’uso turistico del demanio
marittimo
Beni demaniali:
sono i beni che appartengono alla Stato o
altri enti pubblici e si caratterizzano per la loro assoluta
incommerciabilità, inalienabilità e possono formare oggetto
di diritti di godimento a favore di terzi solo mediante lo
strumento della concessione amministrativa (art. 823 c.c.)*
Demanio marittimo**:
ricomprende il lido del mare, la
spiaggia, le rade ed i porti (art. 822 c.c.). Si includono: le
lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di
acqua salsa o salmastra ed i canali utilizzabili ad uso pubblico
marittimo (artt. 28 e 29 cod. nav.).
DISCIPLINA DEL DEMANIO MARITTIMO
Competenza:
l’art. 117 Cost. attribuisce potestà legislativa
esclusiva in materia alle Regioni.* A seguito dell’attuazione del c.d.
federalismo demaniale (combinato disposto degli artt. 5, 1° com.,
lett. a), e 3, 1° com. lett. a). D.lgs. 28/05/2010, n. 85), la proprietà
passerà alle Regioni.**
Funzioni amministrative: ai sensi dell’art. 118 Cost. spetta ai
Comuni la gestione delle funzioni amministrative (ad es. rilascio
delle concessioni). Residua in capo allo Stato l’adozione dei
provvedimenti che incidono sul diritto dominicale (provvedimento
di sdemanializzazione).
Limiti: allo Stato rimane il potere di indirizzo e coordinamento e la
(momentanea) titolarità dominicale dei beni***
CONCESSIONE DI DEMANIO
MARITTIMO
Nozione:
provvedimento amministrativo con cui i beni demaniali
possono essere concessi in godimento a determinati soggetti ai
sensi dell’art. 823 c.c.* L’art. 36 cod. nav. riconosce poi
all’amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del
pubblico uso, la facoltà di concedere l’occupazione e l’uso, anche
esclusivo, di beni demaniali e zone di mare territoriale per un
determinato periodo di tempo.
Evoluzione del concetto di esigenze del pubblico
uso**
Es. Stabilimenti balneari: la spiaggia è divenuta strumento di
esercizio di attività imprenditoriali, con erogazione di servizi
come: le attività di fruizione della spiaggia, ristorazione,
noleggio natanti e attività ricreative e sportive.***
CONCESSIONE DI DEMANIO
MARITTIMO
Tutela ambientale -> preferenza per attività
turistico-ricreative svolte con attrezzature non
fisse e completamente amovibili *
Pianificazione regionale tiene conto del turista
meno abbiente -> spiagge libere
Durata della concessione: deroga alla disciplina
generale prevista dal Cod. Nav. in ragione
dell’ingente investimento che supporta il
gestore dello stabilimento balneare.*
DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE
A seguito della concessione le imprese turistiche che si
servono della spiaggia devono corrispondere un
canone di concessione allo Stato, come corrispettivo
dell’uso di beni di aliena proprietà.*
Inoltre gravano sul concessionario tutta una serie di
obblighi di manutenzione** in violazione dei quali si
può arrivare alla decadenza della concessione (art.
47 lett. f) cod. nav.) .
Cause di estinzione del rapporto
concessorio
• Scadenza del termine
• cause naturali (es. erosione)
– il concessionario ha diritto a un’adeguata riduzione del
canone (art. 45 cod. nav.)
• fatto amministrativo
– revoca (quando viene meno l’interesse collettivo
inizialmente correlato all’oggetto della concessione o alle
sue modalità d’esercizio)*
– Decadenza (carattere sanzionatorio)**
• Cessato il rapporto di concessione le opere realizzate e
inamovibili costruite sulla zona demaniale restano
acquisite dallo Stato (art. 49 Cod. Nav.).
Le vicende del rapporto concessorio
• Obbligo di esercizio diretto della concessione
(art. 30 Regolamento di esecuzione del codice
della navigazione.)*
• Subingresso (art. 46 Cod. Nav.)
– Per atto tra vivi o mortis causa
• Subconcessione
• Contratto di servizi balneari**
SUBINGRESSO
• Sostituzione della titolarità soggettiva.
• E’ necessaria la preventiva autorizzazione dell’autorità
concedente.
• Cessione per atto tra vivi
– richiede un procedimento amministrativo su istanza del
concessionario con un istruttoria accurata dell’amministrazione sul
soggetto indicato dall’istante come subentrante*
• Successione mortis causa (art. 46 comma 3 Cod. Nav.)
– Alla morte del concessionario gli eredi devono chiedere conferma
all’amministrazione concedente entro 6 mesi a pena di decadenza.
– L’amministrazione valuta quindi l’idoneità degli eredi a realizzare
l’interesse pubblico e può in caso revocare la concessione per ragioni
attinenti all’idoneità tecnica od economica.
• N.B. il subingresso è incompatibile con le norme comunitarie
che impongono la procedura ad evidenza pubblica.
SUBCONCESSIONE
• Contratto di diritto privato avente ad oggetto il mero
trasferimento dei diritti derivanti dalla concessione in
via temporanea o definitiva cc.dd. contratti di
terziarizzazione
• Si concede ad un imprenditore terzo la gestione di una
o più attività rientranti nell’ambito della concessione
demaniale
• Non muta il concessionario (subingresso) bensì il
gestore dell’impresa che si avvale della concessione
• es. affitto dell’azienda balneare
– Posizione della giurisprudenza fino agli anni ‘90*
– Intervento del legislatore (art. 45bis Cod. Nav.)**
PORTI TURISTICI E TURISMO NAUTICO
• I porti costituiscono parte integrante del demanio marittimo
(art. 822 c.c.)
• Pertanto, il porto turistico, quand’anche costruito da privati,
diventa demaniale alla scadenza della concessione
amministrativa (50 anni) per effetto della cd. devoluzione ex
art. 49 cod. nav.
• Tale regime è ispirato ad una concezione del demanio
marittimo in funzione militare e per esigenze di navigazione
tradizionale.
• In contrasto con gli odierni investimenti privati nella
realizzazione delle infrastrutture destinate alla nautica da
diporto.
• Conseguenza: concezione aziendalistica dei porti turistici ->
regime differenziato
PORTI TURISTICI
• SCISSIONE TRA COSTRUZIONE E GESTIONE
• La legittimazione dell’intervento dei privati nella
realizzazione dei porti turistici si deve al dpr
509/97 -> complesso procedimento concessorio
per la costruzione dei porti turistici*
• Semplificazione ex art. 31 Cod. Tur.**
• Tuttora manca una regolamentazione della
gestione dei porti turistici (rinvio alla disciplina
generale dettata per il demanio marittimo)
PORTI TURISTICI
• Amministrazione competente per il rilascio
della concessione per la realizzazione e la
gestione del porto turistico
• STATO o REGIONI ?
• Soluzione fornita dalla Legge n. 88/2001 che
distingue tra porto a rilevanza
– Nazionale ed internazionale (competenza statale)
– Solo regionale ed interregionale (competenza
regionale)*