Diapositiva 1 - Dipartimento di Economia e Diritto
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IMPRESA TURISTICA FRA DIRITTO PUBBLICO E PRIVATO A partire dalla revisione costituzionale del 2001 il turismo è materia di esclusiva competenza legislativa regionale TUTTAVIA Limiti della competenza legislativa regionale 1. Principi costituzionali* 2. Ordinamento comunitario (art. 117 Cost.)** 3. Diritto interno*** IMPRESA TURISTICA Esempio tipico di impresa a statuto speciale* Nozione privatistica di impresa: E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (art. 2082 c.c.) Caratteristiche: 1. Professionalità 2. Organizzazione 3. Produttività 4. Metodo economico 1. PROFESSIONALITÀ L’imprenditore è colui che esercita abitualmente e non occasionalmente una certa attività produttiva. Ai sensi del c.c. non è imprenditore colui che predispone un singolo pacchetto di viaggio né chi organizza un singolo evento. Non sono imprenditori coloro che gestiscono attività ricettizie in modo non professionale es. bed and breakfast (conduzione familiare) TUTTAVIA tali strutture rientrano nella nozione di impresa turistica ai sensi del cod. tur. e sono pertanto soggette alla disciplina pubblicistica. Professionalità non implica continuità bensì periodicità. es. attività stagionali 2. ORGANIZZAZIONE Un’attività è organizzata quando è esercitata con un impiego coordinato di fattori produttivi (capitale e lavoro proprio e/o altrui) Differenza tra affittacamere e locatore di alloggio Il primo NON è un imprenditore il secondo SI* 3. PRODUTTIVITA’ REGOLA: L’impresa turistica ha ad oggetto la produzione di un servizio Pertanto chi la esercita acquista la qualità di imprenditore commerciale (art. 2195 c.c.) Applicazione dello statuto generale dell’imprenditore* e dello statuto speciale dell’imprenditore commerciale** ECCEZIONE: Il caso dell’agriturismo*** L’imprenditore può essere anche piccolo (art. 2083 c.c.)**** IMPRESA TURISTICA Nozione pubblicistica dell’impresa turistica: Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui li stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica (art. 4 cod. tur.) IMPRESA TURISTICA Non è richiesta la professionalità Pertanto, anche chi esercita occasionalmente un’attività turistica va considerato impresa turistica ai fini della disciplina pubblicistica TUTTAVIA E’ richiesta l’iscrizione nel registro delle imprese al fine di usufruire di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici riservati alle imprese turistiche (art. 4 comma 2 cod. tur.)* IMPRESE TURISTICHE Extracomunitarie Possono essere autorizzate a stabilirsi e ad esercitare in Italia secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione nel registro delle imprese e verifica dei requisiti richiesti dalle leggi statali e regionali Comunitarie Vale la libertà di stabilimento nell’UE. ATTIVITA’ RICETTIVA DEFINIZIONE: attività diretta alla produzione di servizi per l’ospitalità esercitata dalle strutture ricettive. Essa comprende: a) somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate. b) fornitura di giornali, strumenti informatici ed altro. c) gestione, ad uso esclusivo delle persone alloggiate, di attrezzature e strutture a carattere ricreativo. NORMATIVA APPLICABILE ALLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE Precedente normativa: art.8, com.2 cod. tur. dichiarato incostituzionale da sent. Corte Cost. 05/04/2012. Disciplina attuale: in assenza di una normativa ad hoc si ritiene debba applicarsi il regime previsto dalla Dir. 2006/123/CE, attuata con d.lgs. 59/2010, attività soggetta a SCIA nei limiti delle condizioni previste da art. 19 l.241/1990. SUDDIVISIONE STRUTTURE RICETTIVE NELLA ATTUALE LEGISLAZIONE REGIONALE • Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere • Strutture ricettive extralberghiere (bed and breakfast). • OSPITALITA’ ECOSOSTENIBILE: • strutture ricettive all’aperto (camping, villaggi turustici). • strutture ricettive di mero supporto (aree di sosta) . PRINCIPALI OPERATORI TURISTICI • AGENZIE DI VIAGGIO • TOUR OPERATORS AGENZIE DI VIAGGIO a) disciplina pubblicistica Fonti normative: disciplinate attualmente da leggi regionali.* Ambito pubblico: figura di sintesi idonea a ricomprendere anche i tour operators (non è vietato che svolgano attività di organizzatori di viaggi, fungendo da grossista e dettagliante).** Definizione: imprese esercenti attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi concorrenti alla formazione dell’offerta turistica*** b) disciplina privatistica • Fonte : legge statale e comunitaria • In ambito privatistico: rappresentano una species del genus impresa turistica. • Definizione: l’agenzia di viaggi è intermediario.* E’ intermediario chi vende o si obbliga a procurare a terzi, verso corrispettivo forfettario, pacchetti turistici realizzati da altri o singoli servizi turistici disaggregati. TOUR OPERATORS Definizione privatistica: per tour operator si intende l’organizzatore.* E’ organizzatore il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi dei pacchetti o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente tale combinazione.** Disciplina amministrativa Distinzione prevista da alcune leggi regionali: • attività distintive* • attività accessorie** L’apertura, il trasferimento e le modifiche delle agenzie di viaggio sono soggette a SCIA nei limiti e alle condizioni previste per le strutture ricettive (art. 19 L. 241/90)*** Requisiti degli imprenditori turistici • Leggi regionali -> requisiti professionali • Art. 20 Cod. Tur. -> requisiti del direttore tecnico • Corte Cost. -> requisiti finanziari a tutela dell’utenza (per le ip. di inadempienza)* • Direttiva 90/314/CEE (art. 7) - > Fondo di garanzia e assicurazione r.c. FIAVET • Organismo esponenziale di categoria rappresentativo delle agenzie di viaggio • Funzione di salvaguardare gli interessi comuni e rappresentare le imprese associate nel dialogo con le istituzioni e gli enti. • In passato prevedevano tariffari – Sanzione dell’Antitrust (provv. 13698 del 28.10.2004) PROFESSIONI TURISTICHE Definizione: attività aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell’attività turistica nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati (art. 6 Cod. Tur.)* Liberalizzazioni (art. 3 comma 5 dl 138/2011)** PROFESSIONI TURISTICHE Normativa: la regolamentazione delle attività professionali è materia di legislazione concorrente Stato/Regione (art. 117, 3° com. Cost.). Lo Stato detta i principi fondamentali vincolanti per la legislazione regionale, essendo deputato alla individuazione dei profili professionali e dei requisiti necessari per il loro esercizio. Corte Cost.: con sentenza 15/04/2010 n.132 ha chiarito che è compito dello Stato assicurare l’unità del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche.* Controllo amministrativo Fino al 1983: licenza di pubblica sicurezza (controllo di polizia) Dalla legge quadro 217/1983: licenza all’esercizio della professione (controllo di qualificazione) Dal 1998 al 2001: abrogazione della licenze (semplificazione amministrativa) Attualmente (art. 3 comma 5 dl 138/2011): una volta in possesso dell’abilitazione si inoltra una SCIA al SUAP che verifica i requisiti necessari. TIPOLOGIA DELLE PROFESSIONI TURISTICHE Categorie precedenti: art. 2, 4° com. lett. c), l. 135/2001, abrogato, distingueva tra due categorie di professioni turistiche.* A) Professioni turistiche di interesse nazionale: per le quali si ravvisava la necessità di profili omogenei ed uniformi di disciplina, rimessa allo Stato. B) Professioni turistiche di interesse meramente locale: per le quali non si ravvisava la necessità di una disciplina uniforme, in ragione della prevalente diffusione della disciplina sportiva in determinati ambiti locali. Categorie professionali attuali PROFESSIONI TURISTICHE PROTETTE : soggiacciono ad una articolata normativa organizzativa, con iscrizione agli albi o elenchi tenuti da organi nazionali di autogoverno della categoria. Organi con poteri di controllo e tenuta delle iscrizioni, e con poteri disciplinari (art. 2229 c.c.). Es. maestri di sci e guide alpine.* PROFESSIONI TURISTICHE NON PROTETTE: il cui esercizio non è, oggi, più sottoposto a restrizioni ai sensi dell’art 3, l. 06/08/2013, n. 97. Appartengono a questa categoria guide ed accompagnatori turistici.** GUIDE TURISTICHE (disciplina) NOZIONE: chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d’arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali. * NORMATIVA ATTUALE: art. 3, l. 97/2013, che consente alla guide turistiche, abilitate ad esercitare la professione in altri Stati membri, la facoltà di operare in regime di libera prestazione di servizi sul territorio nazionale senza necessità di ulteriori autorizzazioni ed abilitazioni. Deroga: ipotesi di specifica abilitazione art. 3, 3° com. l. 97/2013, per attività di particolare interesse storico che richiede spiccate conoscenze e professionalità acquisite.** ACCOMPAGNATORE TURISTICO NOZIONE: chi per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all’estero, fornendo elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell’ambito di competenza delle guide. DIFFERENZE: la principale differenza tra la professione di guida e di accompagnatore turistici è data dalla natura dell’attività, nel primo la somministrazione di notizie di interesse storico/culturale, nella seconda la mera assistenza offerta ai turisti. Principi comunitari • Libera circolazione dei professionisti (principio di reciprocità) Direttiva 75/632/CEE* • Restrizione sulla base dell’interesse generale alla valorizzazione del patrimonio tramite la migliore conoscenza dei luoghi da parte del turista: le guide specializzate** • Interventi della CGUE*** • Adeguamento dell’Italia (dpr 13.12.1995)**** Principi comunitari • Intervento della Commissione europea (parere motivato del 13.12.2004)* • Direttiva 2006/123: la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico è tra i motivi imperativi di interesse generale che giustificano limitazioni dei principi di libera circolazione e stabilimento** • Ciò nonostante, l’art. 10 comma 4 legge 40/2007, vera e propria liberalizzazione*** • Regime attuale (art. 3 comma 3 legge 97/2013): ruolo del MiBACT e sistemi di accreditamento regionali non vincolanti **** TIPOLOGIE SPECIALI DI TURISMO • • • • • • ECOTURISMO TURISMO SOCIALE AGRITURISMO PESCATURISMO ITTITURISMO ALTRE TIPOLOGIE ECOTURISMO NOZIONE E DISCIPLINA: rapporto di sinergia tra turismo sostenibile e tutela dell’ambiente (art. 3-quater,d.lgs 03/04/2006, n. 152), che deve svolgersi secondo il principio comunitario dello sviluppo sostenibile . Relazione tesa ad individuare iniziative e attività di carattere turistico coerenti con obiettivi di qualità paesaggistica (aree naturali protette, aree marine protette). Attività sottoposta, da provvedimenti amministrativi e tributari, ad un numero chiuso e controllato del flusso turistico. TURISMO SOCIALE NOZIONE E DISCIPLINA: attività turistiche promosse da organizzazioni che operano senza fini di lucro,volte a favorire l’accessibilità economica alla pratica turistica al maggior numero di persone ed, in specie, ai ceti meno abbienti. Sono considerati turismo sociale: a) interventi di destagionalizzazione dei flussi turistici, volti a promuovere aree sinora sconosciute; b) le attività finalizzate ad agevolare e favorire l’accesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico dei turisti con animali domestici (art. 27, 2° comma cod. tur.). AGRITURISMO Fonti normative: l. 20/02/2006 che promuove il sostegno e l’incentivazione alle produzioni tipiche, di qualità e connesse alle tradizioni enogastronomiche, nonché la promozione della cultura rurale e dell’educazione alimentare. Nozione: l’impresa agrituristica assume rilievo pubblicistico, per le sue finalità di valorizzazione e tutela non solo del fondo rustico di sua pertinenza, bensì delle specifiche risorse ambientali e culturali del territorio rurale nel quale opera; ciò è chiaramente attestato dal riferimento alle “caratteristiche paesaggistiche-ambientali” (art. 3,2° com.) La nuova normativa richiede soltanto il carattere di prevalenza delle attività agricole principali. Può essere inoltre svolta da imprenditore agricolo individuale o in forma societaria. PESCATURISMO E ITTITURISMO Fonti normative: TFUE “prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell’allevamento e della pesca” (art. 38). Successivamente art. 2., d.lgs. 26/05/2001, n. 226 (modificato dall’art. 6, d.lgs. 26/05/2004, n. 154) che per la prima volta definisce l’imprenditore ittico equiparandolo all’imprenditore agricolo. Recente riassetto normativo con d.lgs. 09/01/2012, n. 134. Nozione di imprenditore ittico: “ chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l’attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci e le attività connesse”. PESCATURISMO Nozione: consiste nell’ “imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo” (art.2,2° com., d.lgs.09/01/2012, n. 4, come modificato da dall’art. 59-quater, l. 07/08/2012 n. 134). ITTITURISMO • Nozione: ricomprende le “attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socioculturali delle imprese ittiche”, (art.2 d.lgs. 4/2012, come modificato dall’art. 59-quater, l. 134/2012). Differenze: l’ittiturismo si svolge a terra, la pescaturismo in mare. TURISMO CULTURALE Definizione: quel segmento del settore che ruota attorno alla conoscenza del patrimonio storico artistico e delle tradizioni culturali delle diverse parti del territorio nazionale Problematica: • turismo competenza legislativa esclusiva delle Regioni • beni culturali incerta ripartizione di competenze tra Stato e regioni Quadro Normativo Beni Culturali Art. 9 comma 2 Cost. -> è compito della Repubblica la tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione* Art. 117 comma 2 lett. s) -> lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dei beni culturali ** MA Art. 117 comma 3 - > la valorizzazione dei beni culturali rientra tra le materie di legislazione concorrente *** Quadro Normativo Beni Culturali ATTENZIONE: art. 118 comma 3 Cost. la legge statale deve disciplinare forme di intesa e coordinamento in materia di tutela dei beni culturali. I generali principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza impongono che lo Stato si occupi delle sole funzioni che richiedono un esercizio unitario e che non siano esercitabili dalle autonomie territoriali. Pertanto In materia di tutela dei beni culturali, le Regioni possono emanare misure diverse ed aggiuntive ma mai sostitutive di quelle statali, in armonia con la funzione di governo del territorio ad esse spettante.* Quadro Normativo Beni Culturali In materia di valorizzazione dei beni culturali bisogna distinguere - Beni di proprietà pubblica (art. 112) - Stato, Regioni ed enti locali sono competenti alla gestione dei beni di cui hanno la titolarità - Le regioni possono avvalersi dell’accordo per l’elaborazione di piani strategici di sviluppo e valorizzazione la cui attuazione può essere affidata a soggetti giuridici specializzati (fondazioni, associazioni, cooperative) - Beni di proprietà privata (art. 113) - E’ escluso qualsiasi intervento di stampo autoritativo* TURISMO CULTURALE L’attuale assetto istituzionale prevede una discrepanza tra competenza legislativa regionale in materia di beni culturali e turismo = Ostacolo allo sviluppo di politiche di promozione del turismo culturale* TURISMO CULTURALE Art. 24 cod. tur. : Principio generale di valorizzazione e promozione dei beni culturali con finalità turistica E’ compito del Governo promuovere DIRETTAMENTE la realizzazione di iniziative turistiche finalizzate a valorizzare il patrimonio culturale* La finalità di promozione turistica deve essere direttamente STRUMENTALE a conseguire la finalità della valorizzazione del bene culturale (art. 9 Cost.)** TECNICHE DI PROMOZIONE DEL TURISMO CULTURALE Programmazione negoziata -> 3 finalità (art. 25 comma 2 Cod. Tur.): a) promuovere, in chiave turistica, iniziative di valorizzazione del patrimonio storico artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano, con particolare attenzione ai borghi, ai piccoli comuni ed a tutte le realtà minori che ancora non hanno conosciuto una adeguata valorizzazione del proprio patrimonio a fini turistici; b) garantire, ai fini dell'incremento dei flussi turistici, in particolare dall'estero, che il predetto patrimonio sia completamente accessibile al pubblico dei visitatori anche al fine di incrementare gli introiti e di destinare maggiori risorse al finanziamento degli interventi di recupero e di restauro dello stesso; c) assicurare la effettiva fruibilità, da parte del pubblico dei visitatori, in particolare di quelli stranieri, del predetto patrimonio attraverso la predisposizione di materiale informativo redatto obbligatoriamente nelle lingue inglese, francese e tedesco, e, preferibilmente, in lingua cinese. Il contributo dei privati nella valorizzazione dei beni culturali Si tratta di fondazioni e associazioni private - FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano* - fondazioni bancarie ** - Possibilità di accordi di cd. mecenatismo culturale*** - cd. ecomusei - Sponsorizzazione (art. 120 cod. beni culturali)**** ALTRE TIPOLOGIE DI TURISMO • Turismo religioso: costituisce una tipologia speciale con la quale si intende enucleare tutte le situazioni giuridiche connesse al viaggio e/o alla permanenza in luoghi diversi da quello della residenza motivati da un fine religioso (turismo religioso oggettivo) oppure, in assenza di una simile finalità, riguardante soggetti religiosi (turismo religioso soggettivo) artt. 5, 27 cod. tur. • Turismo sportivo : del tipo partecipativo che consiste nell’effettuare viaggi allo scopo di partecipare direttamente alle attività sportive, praticando uno sport; quello di spettacolo, nel quale il viaggio ha lo scopo di assistere ad una manifestazione sportiva (mondiali di calcio, giochi olimpici ecc). TURISMO TERMALE Evoluzione e sviluppo del termalismo da fenomeno elitario alla dimensione sociale (inserimento nel SSN) apposite politiche sanitarie e fiscali* ed evoluzione della domanda di questa tipologia di turismo (clientela non più esclusivamente anziana) Tale evoluzione è stata riconosciuta all’art. 22 comma 2 lett. h) Cod. tur.** Turismo del benessere Evoluzione della domanda –> evoluzione dell’offerta Grandi gruppi alberghieri offrono ora servizi legati alla cura del benessere fisico (beauty farms e centri fitness) Questi vanno però distinti dalle cure termali!* Riordino del settore termale: legge 323/2000** L’uso turistico del demanio marittimo Beni demaniali: sono i beni che appartengono alla Stato o altri enti pubblici e si caratterizzano per la loro assoluta incommerciabilità, inalienabilità e possono formare oggetto di diritti di godimento a favore di terzi solo mediante lo strumento della concessione amministrativa (art. 823 c.c.)* Demanio marittimo**: ricomprende il lido del mare, la spiaggia, le rade ed i porti (art. 822 c.c.). Si includono: le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra ed i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo (artt. 28 e 29 cod. nav.). DISCIPLINA DEL DEMANIO MARITTIMO Competenza: l’art. 117 Cost. attribuisce potestà legislativa esclusiva in materia alle Regioni.* A seguito dell’attuazione del c.d. federalismo demaniale (combinato disposto degli artt. 5, 1° com., lett. a), e 3, 1° com. lett. a). D.lgs. 28/05/2010, n. 85), la proprietà passerà alle Regioni.** Funzioni amministrative: ai sensi dell’art. 118 Cost. spetta ai Comuni la gestione delle funzioni amministrative (ad es. rilascio delle concessioni). Residua in capo allo Stato l’adozione dei provvedimenti che incidono sul diritto dominicale (provvedimento di sdemanializzazione). Limiti: allo Stato rimane il potere di indirizzo e coordinamento e la (momentanea) titolarità dominicale dei beni*** CONCESSIONE DI DEMANIO MARITTIMO Nozione: provvedimento amministrativo con cui i beni demaniali possono essere concessi in godimento a determinati soggetti ai sensi dell’art. 823 c.c.* L’art. 36 cod. nav. riconosce poi all’amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, la facoltà di concedere l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di beni demaniali e zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo. Evoluzione del concetto di esigenze del pubblico uso** Es. Stabilimenti balneari: la spiaggia è divenuta strumento di esercizio di attività imprenditoriali, con erogazione di servizi come: le attività di fruizione della spiaggia, ristorazione, noleggio natanti e attività ricreative e sportive.*** CONCESSIONE DI DEMANIO MARITTIMO Tutela ambientale -> preferenza per attività turistico-ricreative svolte con attrezzature non fisse e completamente amovibili * Pianificazione regionale tiene conto del turista meno abbiente -> spiagge libere Durata della concessione: deroga alla disciplina generale prevista dal Cod. Nav. in ragione dell’ingente investimento che supporta il gestore dello stabilimento balneare.* DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE A seguito della concessione le imprese turistiche che si servono della spiaggia devono corrispondere un canone di concessione allo Stato, come corrispettivo dell’uso di beni di aliena proprietà.* Inoltre gravano sul concessionario tutta una serie di obblighi di manutenzione** in violazione dei quali si può arrivare alla decadenza della concessione (art. 47 lett. f) cod. nav.) . Cause di estinzione del rapporto concessorio • Scadenza del termine • cause naturali (es. erosione) – il concessionario ha diritto a un’adeguata riduzione del canone (art. 45 cod. nav.) • fatto amministrativo – revoca (quando viene meno l’interesse collettivo inizialmente correlato all’oggetto della concessione o alle sue modalità d’esercizio)* – Decadenza (carattere sanzionatorio)** • Cessato il rapporto di concessione le opere realizzate e inamovibili costruite sulla zona demaniale restano acquisite dallo Stato (art. 49 Cod. Nav.). Le vicende del rapporto concessorio • Obbligo di esercizio diretto della concessione (art. 30 Regolamento di esecuzione del codice della navigazione.)* • Subingresso (art. 46 Cod. Nav.) – Per atto tra vivi o mortis causa • Subconcessione • Contratto di servizi balneari** SUBINGRESSO • Sostituzione della titolarità soggettiva. • E’ necessaria la preventiva autorizzazione dell’autorità concedente. • Cessione per atto tra vivi – richiede un procedimento amministrativo su istanza del concessionario con un istruttoria accurata dell’amministrazione sul soggetto indicato dall’istante come subentrante* • Successione mortis causa (art. 46 comma 3 Cod. Nav.) – Alla morte del concessionario gli eredi devono chiedere conferma all’amministrazione concedente entro 6 mesi a pena di decadenza. – L’amministrazione valuta quindi l’idoneità degli eredi a realizzare l’interesse pubblico e può in caso revocare la concessione per ragioni attinenti all’idoneità tecnica od economica. • N.B. il subingresso è incompatibile con le norme comunitarie che impongono la procedura ad evidenza pubblica. SUBCONCESSIONE • Contratto di diritto privato avente ad oggetto il mero trasferimento dei diritti derivanti dalla concessione in via temporanea o definitiva cc.dd. contratti di terziarizzazione • Si concede ad un imprenditore terzo la gestione di una o più attività rientranti nell’ambito della concessione demaniale • Non muta il concessionario (subingresso) bensì il gestore dell’impresa che si avvale della concessione • es. affitto dell’azienda balneare – Posizione della giurisprudenza fino agli anni ‘90* – Intervento del legislatore (art. 45bis Cod. Nav.)** PORTI TURISTICI E TURISMO NAUTICO • I porti costituiscono parte integrante del demanio marittimo (art. 822 c.c.) • Pertanto, il porto turistico, quand’anche costruito da privati, diventa demaniale alla scadenza della concessione amministrativa (50 anni) per effetto della cd. devoluzione ex art. 49 cod. nav. • Tale regime è ispirato ad una concezione del demanio marittimo in funzione militare e per esigenze di navigazione tradizionale. • In contrasto con gli odierni investimenti privati nella realizzazione delle infrastrutture destinate alla nautica da diporto. • Conseguenza: concezione aziendalistica dei porti turistici -> regime differenziato PORTI TURISTICI • SCISSIONE TRA COSTRUZIONE E GESTIONE • La legittimazione dell’intervento dei privati nella realizzazione dei porti turistici si deve al dpr 509/97 -> complesso procedimento concessorio per la costruzione dei porti turistici* • Semplificazione ex art. 31 Cod. Tur.** • Tuttora manca una regolamentazione della gestione dei porti turistici (rinvio alla disciplina generale dettata per il demanio marittimo) PORTI TURISTICI • Amministrazione competente per il rilascio della concessione per la realizzazione e la gestione del porto turistico • STATO o REGIONI ? • Soluzione fornita dalla Legge n. 88/2001 che distingue tra porto a rilevanza – Nazionale ed internazionale (competenza statale) – Solo regionale ed interregionale (competenza regionale)*