aggravamento conseguente ad infortunio: come e
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aggravamento conseguente ad infortunio: come e
AGGRAVAMENTO CONSEGUENTE AD INFORTUNIO: COME E QUANDO LO SI PUO’ CHIEDERE? Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Lgs 38/2000, il lavoratore che abbia subito un infortunio sul lavoro, per il quale l’Inail abbia riconosciuto una menomazione dell’integrità psico-fisica pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%, e che perciò sia stato già indennizzato in capitale, in caso di peggioramento delle condizioni di salute, e quindi di aggravamento del danno subito, ha diritto a richiedere entro 10 anni dalla data dell’evento: L’adeguamento dell’indennizzo in capitale, già concesso; La costituzione della rendita, qualora la menomazione sia aggravata e raggiunga il grado minimo del 16%. Fermo restando che la valutazione circa l’opportunità e la sussistenza dei requisiti per richiedere un eventuale aggravamento è sempre di natura medica, e presuppone quindi una valutazione da parte del medico legale, il procedimento può essere promosso unicamente dall’interessato (non avviene quindi su iniziativa dell’Istituto Infortuni), nel rispetto di scadenze ben definite dal Decreto 38/2000: Entro i primi quattro anni, la prima revisione per aggravamento può essere richiesta non prima di un anno dalla data dell’infortunio, e non prima di 6 mesi dalla cessazione della temporanea; le successive revisioni possono essere richieste a distanza di almeno un anno dalla precedente. Dopo il primo quadriennio, sono possibili 2 sole ulteriori revisioni: l’una al settimo e, l’ultima, al decimo anno. Va altresì sempre tenuto presente che, in sede di richiesta di aggravamento, nel rispetto dei termini sopra indicati, ai sensi dello stesso art. 13, comma 4 del D.lgs 38, è possibile richiedere una sola volta l’adeguamento del danno per il quale vi sia già stato indennizzo in capitale; le successive volte, quindi, si potrà richiedere un nuovo aggravamento del danno, solo ai fini della costituzione della rendita (la quale, come detto, presuppone una menomazione di grado almeno pari al 16%). Precisiamo infine che, qualora alla scadenza del decimo ed ultimo anno, il lavoratore ottenga, a seguito di richiesta di revisione, il riconoscimento di un danno che dia diritto alla costituzione di una rendita, da questo momento, ossia dalla data di decorrenza della rendita (coincidente con la data dell’istanza di revisione)si riaprono nuovamente i dieci anni dei consueti termini revisionali, in cui il lavoratore potrà ancora avanzare proposta di aggravamento all’Istituto. Consigliamo pertanto ai lavoratori che abbiano subito un infortunio sul lavoro, e che si riconoscano in alcune di queste situazioni, di rivolgersi al Patronato Inca, ove potranno avere tutta l’assistenza necessaria e specifica del caso. (Mara Carlin)