Infortunio sul Lavoro - RSU Siae Microelettronica

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Infortunio sul Lavoro - RSU Siae Microelettronica
R.S.U. Siae Microelettronica
Infortunio sul Lavoro
Qualora si verifichi un infortunio all’interno dell’azienda occorre applicare la procedura
aziendale di soccorso elaborata conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli 12 e 15
del D. Legislativo n. 626/94.
Soccorso
In particolare la procedura in questione deve prevedere: l’attivazione del soccorso, il
collegamento con i presidi medico-sanitari della zona, l’intervento in ambulanza o, se è
possibile, il trasporto diretto nei luoghi di assistenza ospedaliera e l’assistenza
dell’infortunato in attesa dei mezzi di soccorso esterni.
Adempimenti e termini dell'infortunio sul lavoro
I lavoratori sono spesso vittime di infortuni sul posto di lavoro, o possono contrarre una
malattia nello svolgimento della propria attività.
L’Inail gestisce l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Le norme su
tale materia sono molto complesse, in costante aggiornamento e non sempre conosciute.
Non sempre gli eventi denunciati all’Istituto assicuratore sono riconosciuti e
conseguentemente indennizzati.
L’infortunio sul lavoro è l’incidente avvenuto per causa violenta, ovvero per un'azione
traumatica, in occasione di lavoro, durante cioè l'espletamento dell'attività lavorativa, in
grado di provocare un danno.
La causa violenta è quindi ogni fatto esterno, di forza efficiente, che agisce rapidamente e
imprevedibilmente sull’organismo umano provocando una lesione. Ad esempio:
•
energia meccanica: cadute, lesioni prodotte da macchine
•
energia elettrica ed elettromagnetica: corrente elettrica, fulmine
•
energia termica: colpo di calore o di freddo
•
psichica: improvvisa e forte emozione con turbamento psichico
•
microbica o virale: penetrazione nell’organismo di germi patogeni a seguito di
contatto (epatiti, aids)
•
tossica: assorbimento di sostanze venefiche in forma solida o gassosa
L'occasione di lavoro si realizza quando esiste un collegamento tra l’incidente e l’attività
lavorativa effettuata. Il danno è la lesione certificata dal medico di pronto soccorso con
diagnosi di assenza dal lavoro.
Domanda
In caso di infortunio il lavoratore deve avvertire immediatamente il datore di lavoro di
quanto accaduto. In caso di impossibilità potrà intervenire il collega che ha assistito
all'incidente. Il datore di lavoro dovrà provvedere ad effettuare la denuncia all'Inail non
appena il lavoratore stesso, o un suo familiare, presenterà, entro 2 giorni dalla data del
rilascio, il certificato del medico di pronto soccorso con prognosi superiore ai 3 giorni.
Se la prognosi dovesse essere inferiore, il datore di lavoro non ha l'obbligo di effettuare la
denuncia. Se le cure, invece, dovessero proseguire, il lavoratore dovrà fornire anche i
certificati compilati dal proprio medico curante.
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Qualora il datore di lavoro non dovesse effettuare la denuncia, il lavoratore deve attivarsi e
presentarla direttamente.
Ricaduta
Il lavoratore che ha subìto un infortunio, dopo la guarigione clinica, deve riprendere
l'attività lavorativa.
A volte, però, può accadere che, per le conseguenze delle lesioni causate dall'incidente, il
lavoratore debba interrompere, per sopravvenuta impossibilità fisico-psichica, l'attività
lavorativa. Tale situazione patologica è definita "ricaduta" (riacutizzazione dei postumi
infortunistici) e pertanto deve "riaprire" l'infortunio all'Inail.
Recidiva
La recidiva, a differenza della ricaduta, è un fatto nuovo, un nuovo infortunio e pertanto
presuppone una nuova denuncia da parte del datore di lavoro.
Revisione ed aggravamento
La revisione è la procedura che permette di far rivedere nel tempo il danno subito a causa
dell'infortunio. Può essere richiesta dall'assicurato o disposta dall'Inail entro tempi stabiliti
dalla norma.
Per gli infortuni, la prima revisione può essere effettuata solo dopo che siano trascorsi un
anno dalla data dell'infortunio e almeno 6 mesi dalla data di costituzione della rendita.
Nei primi 4 anni dalla data di costituzione della rendita, tutte le revisioni possibili (massimo
3) purché sia passato un anno di distanza dalla precedente.
Dopo il quadriennio è possibile una revisione alla fine del settimo anno dalla data di
costituzione della rendita e l'ultima revisione deve essere proposta dal lavoratore o
disposta dall'Inail, alla fine del decimo anno dalla data di costituzione della rendita.
Il procedimento per l'ultima revisione deve essere attivato improrogabilmente, entro un
anno dalla scadenza dei 10 anni decorrenti dalla data di costituzione della rendita (data di
decorrenza della prestazione stessa).
Infortunio in itinere
E’ l’evento dannoso nel quale il lavoratore può incorrere nel percorso casa-lavoro e ritorno,
ed anche nel percorso effettuato dal luogo di lavoro al luogo di ristoro per il pranzo.
Il riconoscimento di tale incidente è subordinato alla presenza di determinate condizioni.
L'infortunio in itinere può essere riconosciuto dall'Inail e quindi indennizzato quando sono
accertate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la percorrenza in orari confacenti
con quelli lavorativi.
Anche l'utilizzo della propria vettura per recarsi al lavoro, è subordinato ad alcune regole.
Un limite al riconoscimento di tale infortunio è rappresentato dall'utilizzo del mezzo privato
rispetto a quello pubblico. Infatti, se il lavoratore riesce a dimostrare che, per affrontare il
percorso per recarsi dalla propria abitazione al posto di lavoro e viceversa, deve utilizzare
la propria autovettura, per inesistenza del mezzo pubblico, o perché gli orari di
percorrenza del stesso mezzo pubblico non sono confacenti con quelli lavorativi, ha la
possibilità di ottenere il riconoscimento dell'evento da parte dell'Inail e conseguentemente
ha diritto alla prestazione economica.
Le modalità della domanda e i termini di revisione per l’infortunio in itinere sono i medesimi
che in caso di infortunio.
Distacco all'estero
Il termine “distacco” si riferisce al caso in cui un datore di lavoro invia il proprio dipendente
a lavorare in un altro Paese per un periodo di tempo limitato. Durante questo periodo il
lavoratore continua ad essere assicurato secondo la legislazione di sicurezza sociale del
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paese di invio.
Per essere considerato un lavoratore distaccato è necessario soddisfare alcune
condizioni:
•
la durata del distacco (che deve essere limitato nel tempo)
•
le attività sostanziali della ditta che effettua il distacco
•
l'assicurazione sociale nel paese di invio
•
il divieto di sostituire un lavoratore distaccato con un altro lavoratore distaccato
Considerate la particolarità delle singole procedure di distacco previste dalle varie
convenzioni bilaterali e dai regolamenti europei di sicurezza sociale, è opportuno fare
riferimento alle stesse per verificarne i requisiti specifici.
Il distacco all'estero nell'Unione Europea
L'ipotesi di distacco è disciplinata dai regolamenti europei di sicurezza sociale. Il distacco
si verifica nel momento in cui un'impresa invii temporaneamente (12 mesi) un proprio
lavoratore in un altro Paese dell'Unione europea.
Se la durata del lavoro all’estero non supera i 12 mesi, e il lavoratore non viene inviato in
sostituzione di un altro dipendente giunto al termine del suo periodo di distacco, la
legislazione applicabile rimane la stessa del Paese di provenienza. Il lavoratore resta cioè
assicurato, ai sensi della legislazione del primo Paese (ad esempio, l'Italia), anche durante
il distacco nel secondo.
Prima di recarsi nel Paese di distacco, il lavoratore deve ritirare il formulario E 101, presso
l'Inps, che certifica la sua copertura assicurativa da parte della legislazione del Paese di
provenienza.
Se il periodo di distacco all’estero supera i 12 mesi per circostanze impreviste, il lavoratore
può far richiesta di proroga del distacco per un massimo di altri 12 mesi. In tal caso
occorre utilizzare il formulario E 102.
Le disposizioni in materia di distacco all’estero riguardano non solo i lavoratori
subordinati, ma anche quelli autonomi che operino temporaneamente
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