Corte Costituzionale: La rendita di reversibilità Inail spetta all`orfano

Transcript

Corte Costituzionale: La rendita di reversibilità Inail spetta all`orfano
Corte Costituzionale: La rendita di reversibilità Inail spetta all'orfano di un solo
genitore nella misura del 40%.
La Corte Costituzionale con sentenza n.86 del 27 marzo 2009, ha ampliato i diritti dei figli
naturali, altrimenti discriminati rispetto a quelli legittimi, accogliendo la richiesta del
Tribunale di Milano che chiedeva che al figlio naturale di un padre morto in seguito ad un
incidente sul lavoro, venisse concessa una rendita del 40% (anziché del 20%) fino al
compimento dei diciotto anni, pari a quella cui hanno diritto gli orfani di entrambi i genitori.
Il procedimento civile era stato promosso da una signora al tribunale di Milano per poter
ottenere la rendita INAIL al 50% della retribuzione percepita dal convivente in conseguenza
del decesso dello stesso, dopo un incidente sul lavoro, e conseguentemente, chiedeva il
riconoscimento al figlio di una rendita INAIL pari al 40% della retribuzione annua del padre. Il
tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 85, comma 1,
n. 2, del DPR n. 1124/1965 ((Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui, nel disporre che,
nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il 40%
della rendita, esclude che essa spetti nella stessa misura anche all'orfano di un solo genitore
naturale.
I giudici costituzionali facendo riferimento agli art. 3 e 30 della Costituzione, nel riconoscere
una discriminazione tra figli naturali e figli legittimi, hanno però escluso che al convivente
“more uxorio” spetti la stessa rendita percepita dal coniuge del lavoratore deceduto, cioè il
50% della retribuzione.
Il problema sollevato dalla signora riguardo al riconoscimento della rendita di reversibilità, ha
riaperto il dibattito sul riconoscimento di pari diritti delle coppie conviventi rispetto a quelli
attribuiti alle coppie sposate, spostandosi a livello europeo. Infatti il Tribunale di Milano ha
chiesto un parere in merito alla Corte di Giustizia Europea, che dovrà valutare la questione,
cioè se la norma che prevede la corresponsione di tale rendita al solo coniuge, con esclusione
quindi del convivente, sia in contrasto con gli art. 12 e 13 del Trattato UE che vietano ogni
discriminazione basata su nazionalità, sesso, razza o origine etnica, religione, convinzioni
personali, handicap, età o tendenze sessuali.
Pasquale Zavaglia
Direttore Generale Epas