COMUNE DI MORI

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COMUNE DI MORI
COMUNE DI ALDENO --------------------------- PROVINCIA DI TRENTO
N.
Repertorio Atti Privati
CONCESSIONE IN COMODATO
DI PORZIONE DI IMMOBILE UBICATA
IN ALDENO Via Martignoni
(sub 58 della p.ed. 1000 c.c. Aldeno)
L’anno duemilasedici, il giorno ventiquattro del mese di novembre, tra le
parti:
1) sig. NICOLA FIORETTI, nato a Rovereto (TN) il 13 aprile 1982,
domiciliato ai fini del presente atto in ____________________, il quale
interviene e stipula in rappresentanza del COMUNE DI ALDENO (codice
fiscale 80013230224 e Partita I.V.A. 0039660228) in forza dell’articolo
_____ dello Statuto Comunale, nella sua qualità di _________, a ciò
autorizzato con deliberazione della Giunta comunale n. _______ di data
__________, esecutiva ai sensi di legge, che si allega in copia conforme
all'originale al presente atto sotto la lettera “A” quale parte integrante e
sostanziale; ----------------------------------------------------------------------------2) sig. SALVATORE GHIRARDINI nato a Cles (TN) il 18 aprile 1966
domiciliato ai fini del presente atto presso la società di cui a seguito ---------il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante dell’Istituto Trentino per l’edilizia
abitativa – Società per Azioni, in sigla “ITEA S.p.A.” con sede in Trento,
via Guardini, 22 società per azioni con socio unico (soggetta ad attività di
direzione e coordinamento da parte della Provincia autonoma di Trento);
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capitale sociale: euro 3.412.077,00 deliberato, sottoscritto e versato; iscritta
nel Registro delle Imprese di Trento con numero di codice fiscale e numero
d’iscrizione: 00123080228, --------------------------------------------------------e in esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione di ITEA
S.p.A. di data 13 maggio 2015 e di data 17 novembre 2016, che si allegano
in copia conforme all'originale al presente atto sotto la lettera “B” quale
parte integrante e sostanziale. ------------------------------------------------------Premesso che
- nell’ambito della ristrutturazione dell’edificio contraddistinto con la p.ed.
1000 c.c. Aldeno, è stata ricavata l’unità immobiliare contraddistinta dal
sub 58 di detta p.ed. costituita da un parcheggio comune di mq. 622,00
sito al piano interrato – cat. cat. C/6 – stalle, scuderie, rimesse –
autorimesse;
- con protocollo di intesa siglato in data 13 dicembre 1999 fra la Provincia
Autonoma di Trento, l’I.T.E.A. ente funzionale e il Comune di Aldeno si
prevedeva la realizzazione di tre importanti interventi costruttivi nel
Comune di Aldeno, finalizzati ad avviare un progetto complessivo di
riordino e riqualificazione urbanistica del centro storico del paese, con la
realizzazione
di
un
complesso
abitativo
di
co-residenzialità
multigenerazionale. L’edificio destinato ad ospitare la co-residenza,
inizialmente identificato nell’immobile delle scuole elementari, fu
successivamente individuato nell’immobile da realizzare sull’area delle
ex cantine sociali di Aldeno;
- con atto stipulato in data 27 maggio 2005, registrato a Trento il 15
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giugno 2005, il Comune di Aldeno a titolo gratuito cedeva all’I.T.E.A.
l’edificio “ex cantina sociale” e le relative pertinenze tavolarmente
individuati dalle pp.ed. 378/1; 378/2; 378/3 e 378/4 in C.C. Aldeno; a
fronte della precitata gratuità l’atto prevedeva l’impegno a riservare, al
Comune di Aldeno, spazi non abitativi da destinare ad uso collettivo;
- con deliberazione n. 321 del 24 febbraio 2012 la Giunta Provinciale
individuava i criteri e le modalità per la destinazione alla co-residenza
degli alloggi e degli spazi non abitativi in fase di realizzazione;
nell’allegato alla delibera, in particolare alla lettera f), si stabiliva che gli
spazi non abitativi destinati ad attività di utilità sociale senza scopo di
lucro fossero concessi in comodato gratuito al Comune di Aldeno; si
stabiliva inoltre che il Comune di Aldeno avrebbe dovuto corrispondere
ad ITEA S.p.A., per ciascun spazio ottenuto in comodato, un rimborso
spese in misura forfettaria, determinato e concordato con la Società e
indicato nel contratto di comodato;
- il Consiglio di amministrazione di ITEA S.p.A. di data 20 marzo 2013
determinava in euro 0,30 al metro quadrato di superficie il suddetto
rimborso
spese
forfettarie
annuali,
dovute
dall’amministrazione
comunale per l’utilizzo in comodato degli spazi non abitativi;
- il Comune di Aldeno, con lettera dd. 14 gennaio 2015, ha confermato il
proprio interesse ad ottenere in comodato gratuito il parcheggio;
- sussistendo una specifica obbligazione a carico di I.T.E.A. ente
funzionale e successivamente di ITEA S.p.A., con delibera del Consiglio
di Amministrazione di data 13 maggio 2015, la Società stessa decideva di
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concedere in comodato gratuito al Comune di Aldeno, fra le altre, l’unità
immobiliare di cui al successivo articolo 1 autorizzando la stipula del
presente atto;
- il Consiglio di Amministrazione in data 17 novembre 2016 ha preso atto
della sottoscrizione, in data 4 febbraio 2016 del verbale di consistenza e
di consegna dell’unità immobiliare di cui all’articolo 1 con le parti
comuni alle pp.mm. 1 ÷ 23, 47 ÷ 53 e da 1 ÷ 53, che erano peraltro già in
uso al Comune di Aldeno dal 25 febbraio 2015, data ufficiale della
cerimonia di consegna del complesso immobiliare, approvando le
modifiche necessarie del presente atto e autorizzandone la stipula;
- con deliberazione n. _____ dd. __________, esecutiva, la Giunta
Comunale di Aldeno autorizzava la sottoscrizione del presente atto,
contestualmente determinandone il contenuto.
Tutto ciò premesso, considerato parte essenziale ed integrante del presente
atto, ancorché non allegato, tra le parti contraenti come in epigrafe rubricate,
volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare il
comodato gratuito degli immobili di cui trattasi, previa ratifica e conferma
della narrativa, si conviene e stipula quanto segue:------------------------------ARTICOLO 1
L’Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa – Società per Azioni (qui di
seguito denominato Società), come sopra rappresentato concede in
comodato gratuito al Comune di Aldeno (qui di seguito denominato
Comune), che a mezzo del suo predetto rappresentante, accetta, l’unità
immobiliare sita al piano interrato di Via Martignoni ad Aldeno – int. 58 –
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parcheggio comune di mq. 622,00 trentadue parcheggi, spazio di manovra,
rampa, disbrigo identificato dalle pp.mm. 1 ÷ 23, 47 ÷ 53 sub 58 della p.ed.
1000 c.c. Aldeno – cat. cat. C/6 – rimesse, autorimesse – rendita Euro
1.349,19 - quale risulta dalla planimetria allegata al presente atto sub lettera
“C” che sottoscritta da entrambe le parti forma parte integrante e sostanziale
della presente convenzione. ---------------------------------------------------------ARTICOLO 2
Le porzioni del complesso immobiliare di cui all’articolo 1 saranno
destinate a parcheggio ad uso collettivo, regolate dalla zona disco e
controllate dai vigili comunali con l’espresso divieto di ogni altra diversa
destinazione. -------------------------------------------------------------------------ARTICOLO 3
Il Comune, con decorrenza 1 marzo 2015 assume a proprio esclusivo
carico l’onere di provvedere ad ogni e qualsiasi intervento manutentivo, sia
esso di natura ordinaria che straordinaria, non derivante da vizi di
costruzione, per l’uso e la conservazione del parcheggio oggetto del
presente contratto, senza diritto di rivalsa e ciò anche in deroga a quanto
disposto
dall’articolo
Conseguentemente
1808
anche
le
secondo
comma
eventuali
spese
del
codice
straordinarie
civile.
per
la
conservazione, necessarie ed urgenti, saranno a carico del Comune. ---------ARTICOLO 4
Il Comune è immesso nella detenzione delle porzioni di immobile di cui
all’articolo 1 e quindi ne assume la custodia, esonerando specificamente la
Società da ogni e qualsiasi responsabilità che a qualunque titolo venisse a
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sorgere, in particolare verso terzi, per danni anche derivanti da eventuali vizi
di tali porzioni di immobili, restandone inoltre responsabile ai sensi
dell’articolo 2051 del codice civile e liberando conseguentemente la Società.
ARTICOLO 5
Sono a carico del Comune le spese dell’energia elettrica per la quale il
Comune farà installare apposito contatore, il controllo e la revisione degli
estintori, la pulizia del parcheggio e qualsiasi altra spesa direttamente o
indirettamente riconducibile all’unità e tutte le altre spese gestionali che le
leggi o gli usi pongono a carico del comodatario. -------------------------------Gli oneri per la copertura assicurativa dei rischi per responsabilità civile
verso terzi e danni ai beni (incendio e garanzie accessorie) inerenti all’unità
immobiliare descritta nell’articolo 1 sono a carico della Società, la quale vi
provvede nell’ambito delle polizze globali che ha in essere per il proprio
patrimonio. Sono invece a carico del Comune gli eventuali oneri per le
coperture assicurative dei beni mobili ed attrezzature di proprietà del
medesimo, eventualmente sistemati all’interno del parcheggio, nonché gli
oneri per la copertura assicurativa dei rischi per responsabilità civile verso
terzi per l’attività svolta all’interno dei locali stessi. ----------------------------La Società ed il Comune rinunciano reciprocamente a rivalersi per i
danni agli immobili o a quanto in essi contenuto e provvederanno a stipulare
contratti di assicurazione a tutela dei rispettivi interessi impegnandosi ad
inserire anche in tali contratti la clausola di rinuncia alla rivalsa. -------------ARTICOLO 6
Il Comune si impegna all’atto della restituzione o riconsegna a restituire
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l’immobile oggetto del presente comodato nello stato in cui è stato
consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso.-------------ARTICOLO 7
Il Comune dovrà usare gli immobili con la diligenza del buon padre di
famiglia, restando vincolato a questo riguardo all’osservanza delle norme
del Codice Civile. --------------------------------------------------------------------ARTICOLO 8
Il Comune può affidare a terzi la gestione dell’unità o di parte di esse
previa comunicazione scritta alla Società. ---------------------------------------ARTICOLO 9
La Società provvederà alla gestione ed amministrazione dell’intero
edificio in cui è localizzato il parcheggio oggetto del presente contratto. Il
Comune si impegna a rimborsare alla Società, in proporzione alla quota
dell’immobile oggetto del presente contratto, le spese sia di ordinaria che di
straordinaria manutenzione riferite all’intero edificio, opportunamente
rendicontate dalla stessa, da quest’ultima sostenute a decorrere dalla stipula
del presente contratto. ---------------------------------------------------------------La Società procede annualmente a determinare l’ammontare delle spese
predette e provvede alla loro suddivisione in relazione ai singoli servizi
prestati. -------------------------------------------------------------------------------ARTICOLO 10
L’eventuale richiesta di restituzione del complesso immobiliare oggetto
del presente contratto, effettuata dalla Società ai sensi dell’articolo 1810 del
codice civile, sarà preceduta da preavviso di almeno un anno. -----------------
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ARTICOLO 11
Per tutto quanto non è previsto nel presente contratto valgono le norme
del codice civile, delle leggi e degli usi in materia.------------------------------ARTICOLO 12
Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, copie, registrazioni,
diritti, ecc.) stanno e si assumono a totale carico del Comune, senza diritto
di rivalsa. -----------------------------------------------------------------------------ARTICOLO 13
Il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi
dell’articolo 5 – Parte 1^ - della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131
e s.m.. ----------------------------------------------------------------------------------Letto, accettato e sottoscritto.
Per il Comune di Aldeno
Il Sindaco
Nicola Fioretti
Per l’Istituto Trentino per l’edilizia abitativa – Società per Azioni
Il Presidente
Salvatore Ghirardini
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del Codice Civile il Comune
dichiara di approvare specificatamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
11 e 12.
Per il Comune di Aldeno
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Il Sindaco
Nicola Fioretti
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