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Invesco Asset Management S.A. Via Bocchetto, 6 20123 Milano Telefono +39 02 88 074 1 Fax +39 02 88 074 391 www.invesco.it Milano, 29/06/2016 Oggetto: Comunicazione agli Azionisti - Informazioni aggiuntive per gli investitori in Italia. Egregio Azionista, si trasmette in allegato una comunicazione in merito ad alcune modifiche che interesseranno l’OICR Invesco Funds Series (il “Fondo”), di cui Lei risulta investitore alla data odierna, oltre ad altri OICR irlandesi di Invesco (in particolare Invesco Funds Series 1, Invesco Funds Series 2, Invesco Funds Series 3, Invesco Funds Series 4, Invesco Funds Series 5 e Invesco Funds Series 6- ciascuno una “serie” e collettivamente le “Serie”) che non sono ammessi alla commercializzazione in Italia e che, pertanto, non hanno alcuna rilevanza per gli investitori italiani. Rispetto alle informazioni che trova nelle comunicazioni allegate indirizzate in via generale a tutti gli investitori degli OICR irlandesi di Invesco (indipendentemente dalla giurisdizione in cui gli stessi sono residenti o domiciliati) La preghiamo, quindi, di prestare attenzione alle sole informazioni relative all’OICR Invesco Funds Series. Le lettere allegate sono per informarLa relativamente ad alcune modifiche agli Atti costitutivi di Trust e al Prospetto del Fondo che entreranno in vigore a far data dal 29/07/2016 (la "Data di efficacia") o alla data successiva, eventualmente stabilita dagli Amministratori che nel qual caso sarà preventivamente comunicata agli Azionisti. Qualora le modifiche illustrate nella comunicazione agli azionisti non soddisfino le Sue esigenze di investimento, La informiamo che potrà richiedere il riscatto delle Sue azioni di un Comparto delle Serie (“Azioni”) in qualsiasi momento entro la Data di efficacia, inoltrando la richiesta al Suo Collocatore. I riscatti saranno eseguiti in conformità ai termini del prospetto del Fondo e la preghiamo di notare che non verranno addebitati agli azionisti residenti in Italia costi di rimborso all’infuori dei costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti nella misura indicata nell’allegato al modulo di sottoscrizione. Per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimenti aggiuntivi, La invitiamo a contattare il Suo Collocatore di fiducia o il Suo Promotore Finanziario. L’occasione ci è gradita per porgerLe i nostri migliori saluti, Invesco Asset Management SA Invesco Asset Management S.A. Sede secondaria Cod. Fisc/P.IVA e iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 04903470963 – REA n. 1781737 Iscritta nell’Elenco allegato all’Albo ex art. 35, 1° comma del D.Lgs 58/98 Invesco Global Asset Management DAC Central Quay, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 2 Irlanda Telefono: +353 1 439 8000 www.invesco.com Le modifiche agli strumenti relative agli emendamenti/aggiornamenti al prospetto, all'Appendice A del prospetto e al Supplemento per Hong Kong (riservato agli investitori di Hong Kong) di Invesco Funds Series, Invesco Funds Series 1, Invesco Funds Series 2, Invesco Funds Series 3, Invesco Funds Series 4, Invesco Funds Series 5 o Invesco Funds Series 6 # (ciascuna una “Serie” e collettivamente le “Serie”) riguardano principalmente le seguenti modifiche: - modifica del benchmark di riferimento per calcolare l'esposizione globale di Invesco Global Technology Fund; - chiarimento della politica di investimento e modifica dell'indice per calcolare l'esposizione globale di Invesco Global High Income Fund; - chiarimento della politica di investimento di Invesco Emerging Markets Bond Fund; - chiarimento dell'obiettivo e della politica di investimento e nomina di un sub-gestore degli investimenti di Invesco Global Real Estate Securities Fund; - chiarimento della politica di investimento di Invesco Sterling Bond Fund#; - chiarimento della politica di investimento di Invesco Bond Fund #; - modifica relativa alle conversioni; - aggiornamento delle disposizioni relative alle Restrizioni agli investimenti in seguito a nuovi Regolamenti della Banca Centrale; - chiarimento sulle restrizioni sui rimborsi in seguito ai nuovi Regolamenti della Banca Centrale; - informazioni aggiuntive relative alla separazione delle attività; - accorciamento del ciclo di distribuzione per classi di azioni con distribuzione trimestrale, semestrale e annuale; # - aggiornamento del Consiglio di Amministrazione del Gestore; - ristrutturazione e aggiornamenti della Sezione 8 (Fattori di Rischio); - ristrutturazione della Sezione 11 (Tassazione); e - varie/modifiche generali. Invesco Funds Series 6 e il suo comparto Invesco Sterling Bond, Invesco Global Select Equity Fund di Invesco Funds Series e Invesco Bond Fund di Invesco Funds Series 2 non sono autorizzati dalla Securities and Futures Commission (“la SFC”) di Hong Kong e perciò non sono disponibili per la vendita al pubblico a Hong Kong. Invesco Global Asset Management DAC È disciplinata dalla Banca Centrale d’Irlanda Amministratori: Cormac O’Sullivan (irlandese), Leslie Schmidt (americana), Douglas Sharp (canadese), Sybille Hofmann (tedesca) e William Manahan (irlandese) Costituita in Irlanda n. 183551 P.IVA N. IE 6583551 V DUB_S_IT 1 Invesco Global Asset Management DAC (in precedenza Invesco Global Asset Management Limited), il gestore della Serie (il “Gestore”) è responsabile delle informazioni contenute nella presente lettera. Per quanto a conoscenza degli Amministratori del Gestore (gli "Amministratori") (che hanno svolto con ragionevole cura tutte le opportune verifiche per garantirlo), alla data della presente comunicazione le informazioni ivi contenute sono conformi ai fatti e non omettono alcun particolare che possa inficiarne il contenuto. Gli Amministratori se ne assumono conseguentemente la responsabilità. Se non altrimenti indicato, tutti i termini in maiuscolo utilizzati nel presente documento hanno lo stesso significato definito nel prospetto della relativa Serie, nell'Appendice A del prospetto e (solo per gli investitori di Hong Kong) nel Supplemento per Hong Kong (congiuntamente il "Prospetto"). La presente comunicazione Le viene inviata nella Sua qualità di azionista ("Azionista") dei pertinenti comparti delle Serie (ciascuno un "Comparto" e collettivamente i "Comparti") sottoelencati. Si tratta di un documento importante che richiede la massima attenzione. In caso di dubbi su come procedere, si rivolga quanto prima al Suo intermediario, direttore di banca, legale o consulente professionale di altro genere. Qualora abbia ceduto o altrimenti trasferito la Sua partecipazione in un Comparto delle Serie, La preghiamo di inviare la presente comunicazione all’intermediario, direttore di banca o altro agente attraverso il quale è stata effettuata la vendita affinché sia inoltrata all’acquirente o al cessionario. Qualora le modifiche di seguito illustrate non soddisfino le Sue esigenze di investimento, La informiamo che potrà richiedere il riscatto delle Sue classi di azioni di un Comparto delle Serie in qualsiasi momento entro la Data di efficacia (come di seguito definita), senza l’applicazione di alcuna commissione di riscatto. I riscatti saranno eseguiti in conformità ai termini del prospetto delle Serie. Invesco Funds Series Invesco Funds Series 3 Invesco Global Select Equity Fund# Invesco Global Health Care Fund Invesco Continental European Equity Fund Invesco Global Technology Fund Invesco Japanese Equity Core Fund Invesco Asian Equity Fund Invesco Funds Series 4 Invesco UK Equity Fund Invesco Global Small Cap Equity Fund Invesco Global Real Estate Securities Fund Invesco Continental European Small Cap Equity Fund Invesco Funds Series 1 Invesco Japanese Equity Fund Invesco Funds Series 5 Invesco ASEAN Equity Fund Invesco Korean Equity Fund Invesco Pacific Equity Fund Invesco PRC Equity Fund Invesco Emerging Markets Equity Fund Invesco Funds Series 2 Invesco Bond Fund# Invesco Funds Series 6# Invesco Emerging Markets Bond Fund Invesco Sterling Bond Fund Invesco Global High Income Fund Invesco Gilt Fund # Invesco Funds Series 6 e il suo comparto Invesco Sterling Bond Fund, Invesco Global Select Equity Fund un comparto di Invesco Funds Series e Invesco Bond Fund un comparto di Invesco Funds Series 2 non sono autorizzati dalla SFC di Hong Kong e perciò non sono disponibili per la vendita al pubblico a Hong Kong. 2 29 giugno 2016 Gentile Azionista, Le scriviamo in quanto Azionista nel/nei Fondo/i della Serie, in riferimento agli emendamenti/ aggiornamenti al Prospetto riassunti qui di seguito. Per gli azionisti di Hong Kong, saranno aggiornate anche le informazioni principali del prodotto dei Fondi interessati, secondo le necessità. Se non altrimenti indicato nella presente, le modifiche al Prospetto indicate di seguito saranno in vigore in data 29 luglio 2016 (la "Data di efficacia") o in una data posteriore che potrà essere decisa a discrezione degli Amministratori, e che in tal caso sarà comunicata agli azionisti in anticipo. Il Prospetto sarà modificato in modo da riflettere gli aggiornamenti seguenti: 1. Riservato agli Azionisti di Invesco Global Technology Fund ("Global Technology Fund") Modifica del benchmark di riferimento per calcolare l'esposizione globale Dal 31 luglio 2016, NASDAQ Composite Index sarà il nuovo benchmark di riferimento per il calcolo dell’esposizione globale di Global Technology Fund, in sostituzione dell’Indice MSCI World IT. L'indice NASDAQ Composite rappresenterà un’approssimazione di rischio migliore per il portafoglio. La modifica del benchmark di riferimento non cambierà il modo in cui sarà gestito il Global Technology Fund né comporterà alcuna variazione del profilo di rischio del Global Technology Fund. 2. Riservato agli Azionisti di Invesco Global High Income Fund ("Global High Income Fund") Chiarimento della politica di investimento e modifica del benchmark di riferimento per il calcolo dell'esposizione globale La politica di investimento del Global High Income Fund sarà chiarita riguardo all'investimento che potrà essere fatto in titoli in sofferenza (fino al 20% del suo valore patrimoniale netto) e CoCo (fino al 10% del suo valore patrimoniale netto). I rischi associati a tali investimenti saranno identificati nella Sezione 8 (Fattori di Rischio). Inoltre, il riferimento a titoli strutturati che hanno normalmente un termine inferiore a 2 anni sarà rimosso allo scopo di garantire che il piano di scadenze del titolo strutturato sia allineato all'obbligazione di riferimento. Questo fornirà maggiore flessibilità al team di investimento nell'identificare controparti per negoziare tali strumenti senza alterare il profilo di rischio. È stata chiarita anche la definizione di mercati emergenti e sarà la seguente (le nuove disposizioni sono sottolineate): “Ai fini del Fondo, il Gestore ha definito Paesi emergenti tutti i Paesi del mondo che non siano (i) membri dell'Unione Europea che il Gestore considera Paesi sviluppati, (ii) gli Stati Uniti d'America, (iii) Canada, (iv) Giappone, (v) Australia, (vi) Nuova Zelanda, (vii) Norvegia, (viii) Svizzera, (ix) Hong Kong e (x) Singapore.” Sono state anche rimosse specifiche informazioni sulla Russia, in quanto riteniamo che la definizione di mercati emergenti sia già chiara a sufficienza da includere la Russia. Inoltre, le esposizioni anticipate in Russia precedentemente incluse non costituivano dei limiti e sono quindi state rimosse. Infine, dal 31 luglio 2016, l’indice Barclays Global High Yield sarà il nuovo benchmark di riferimento per il calcolo dell’esposizione globale di Global High Income Fund, in sostituzione di 50% Barclays Capital US High 3 Yield 2% Issuer Cap, 50% JP Morgan EMBI Global Diversified Index. L'indice Barclays Global High Yield rappresenterà un’approssimazione di rischio migliore per il portafoglio. Le modifiche sopra descritte non cambieranno il modo in cui sarà gestito il Global High Income Fund né comporteranno alcuna variazione del profilo di rischio del Global High Income Fund. 3. Riservato agli Azionisti di Invesco Emerging Markets Bond Fund ("Invesco Emerging Markets Bond Fund") - Chiarimento della politica di investimento La politica di investimento di Emerging Markets Bond Fund sarà chiarita riguardo all'investimento che potrà essere fatto in titoli in sofferenza (fino al 20% del suo valore patrimoniale netto) e CoCo (fino al 10% del suo valore patrimoniale netto). I rischi associati a tali investimenti saranno identificati nella Sezione 8 (Fattori di Rischio). Inoltre, il riferimento a titoli strutturati che hanno normalmente un termine inferiore a 2 anni sarà rimosso allo scopo di garantire che il piano di scadenze del titolo strutturato sia allineato all'obbligazione di riferimento. Questo fornirà maggiore flessibilità al team di investimento nell'identificare controparti per negoziare tali strumenti senza alterare il profilo di rischio. È stata chiarita anche la definizione di mercati emergenti e sarà la seguente (le nuove disposizioni sono sottolineate): “Ai fini del Fondo, il Gestore ha definito Paesi emergenti tutti i Paesi del mondo che non siano (i) membri dell'Unione Europea che il Gestore considera Paesi sviluppati, (ii) gli Stati Uniti d'America, (iii) Canada, (iv) Giappone, (v) Australia, (vi) Nuova Zelanda, (vii) Norvegia, (viii) Svizzera, (ix) Hong Kong e (x) Singapore.” Sono state anche rimosse specifiche informazioni sulla Russia, in quanto riteniamo che la definizione di mercati emergenti sia già chiara a sufficienza da includere la Russia. Inoltre, le esposizioni anticipate in Russia precedentemente incluse non costituivano dei limiti e sono quindi state rimosse. Le modifiche sopra descritte non cambieranno il modo in cui sarà gestito l’Emerging Markets Bond Fund né comporteranno alcuna variazione del profilo di rischio dell’Emerging Markets Bond Fund. 4. Riservato agli Azionisti di Invesco Global Real Estate Securities Fund ("Invesco Global Real Estate Securities Fund") - Chiarimento dell'obiettivo e della politica di investimento e nomina di un sub-gestore degli investimenti L'obiettivo e la politica di investimento di Global Real Estate Securities Fund saranno aggiornati per chiarire ulteriormente ciò che è includo nell'universo di investimento esistente. L'obiettivo e la politica di investimento sono stati divisi con una semplificazione dell'obiettivo. La politica di investimento è stata resa più chiara rispetto a come il Global Real Estate Securities Fund accede a Fondi comuni di investimento immobiliare (“REIT”). Si chiarisce che l'esposizione di Global Real Estate Securities Fund nei REIT può essere globale; quando invece il Fondo detiene REIT statunitensi questa esposizione è primariamente nell'ambito immobiliare commerciale americano. Il linguaggio obsoleto rispetto a come il Global Real Estate Securities Fund possa accedere a ETF è stato rimosso. Generale riscrittura per rendere più sintetica e più chiara la spiegazione di come il Global Real Estate Securities Fund verrà investito. 4 Questo è solo un chiarimento della pratica esistente e non cambierà il modo in cui il Global Real Estate Securities Fund sarà gestito né comporterà alcuna variazione del profilo di rischio di Global Real Estate Securities Fund. In particolare, non vi è alcuna modifica nella misura dell'investimento di Global Real Estate Securities Fund nei Fondi comuni di investimento immobiliare. Inoltre, Invesco Advisers, Inc. in qualità di Gestore potrà essere supportato da Invesco Asset Management Limited come sub-Gestore discrezionale al fine di usarne le competenze. Questa nomina non avrà alcun impatto sul modo in cui sarà gestito il Global Real Estate Securities Fund, né comporterà alcun aumento di oneri e spese versati dal Global Real Estate Securities Fund o dai relativi Azionisti. Tutti i costi e/o le spese relativi a suddetta nomina saranno a carico del Gestore. Inoltre, tale nomina di un nuovo sub-Gestore non pregiudica sostanzialmente i diritti esistenti o gli interessi degli Azionisti. A titolo di ulteriore chiarimento, Invesco Asset Management Limited attualmente svolge il ruolo di Gestore degli investimenti di altri Fondi che sono autorizzati dalla Banca Centrale d'Irlanda e/o dalla SFC. 5. Riservato agli Azionisti di Invesco Sterling Bond Fund ("Sterling Bond Fund") # - Chiarimento della politica di investimento La politica di investimento di Sterling Bond Fund sarà chiarita rispetto all'investimento che potrà essere fatto in titoli in sofferenza (fino al 10% del suo valore patrimoniale netto), CoCo che potranno essere ampiamente utilizzati e titoli garantiti da attività e da ipoteca (ABS e MBS). I rischi associati a tali investimenti saranno identificati nella Sezione 8 (Fattori di Rischio). Il chiarimento sopra descritto non cambierà il modo in cui sarà gestito lo Sterling Bond Fund né comporterà alcuna variazione del profilo di rischio dello stesso. 6. Riservato agli Azionisti di Invesco Bond Fund ("Bond Fund")# - Chiarimento della politica di investimento La politica di investimento del Bond Fund sarà chiarita rispetto all'investimento che potrà essere fatto in titoli in sofferenza (fino al 5% del suo valore patrimoniale netto), CoCo (fino al 20% del suo valore patrimoniale netto), e titoli garantiti da attività e da ipoteca (ABS e MBS). I rischi associati a tali investimenti saranno identificati nella Sezione 8 (Fattori di Rischio). Il chiarimento sopra descritto non cambierà il modo in cui il Bond Fund sarà gestito, né comporterà alcuna variazione del profilo di rischio del Bond Fund. 7. Modifica relativa alle conversioni La Sezione 5.3 (Conversioni) del Prospetto sarà modificata in base al relativo atto costitutivo di trust della Serie che è stato aggiornato e quindi includerà che nella sottoscrizione in una classe di azioni con requisiti di idoneità, gli Azionisti affidano irrevocabilmente al Gestore, a sua discrezione, il compito di spostare gli Azionisti nella classe di azioni più appropriata dello stesso Fondo nel caso in cui dovessero cessare di soddisfare i requisiti di idoneità applicabili alle classi di azioni descritte nella Sezione 4.1 (Tipologie di Azioni) del Prospetto. Questo include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il caso in cui le Azioni detenute da un Azionista riservate a investitori istituzionali cessano di essere considerate tali o se le Azioni detenute da un Azionista non soddisfano il Pacchetto Minimo. Gli Azionisti, in tal caso, saranno spostati in una classe di azioni dello stesso Fondo che sia la più simile alla classe di azioni iniziale in termini di politica di distribuzione, denominazione, politica di # Invesco Funds Series 6 e il suo comparto Invesco Sterling Bond Fund, Invesco Global Select Equity Fund un comparto di Invesco Funds Series e Invesco Bond Fund un comparto di Invesco Funds Series 2 non sono autorizzati dalla SFC di Hong Kong e perciò non sono disponibili per la vendita al pubblico a Hong Kong. 5 copertura (a patto che tale classe di azioni sia disponibile), in seguito a preavviso scritto (che sarà almeno 30 giorni di calendario in anticipo). A titolo di ulteriore chiarimento, se alla ricezione di tale avviso scritto, lo spostamento proposto non fosse adeguato ai requisiti dell'Azionista interessato, l'Azionista sarà informato che potrà riscattare in qualunque momento le proprie azioni nel relativo Fondo (senza spese di rimborso) o optare prima della data di efficacia dello spostamento proposto, gratuitamente, per lo spostamento in un altro Fondo nella Serie o in un altro Fondo nella gamma di fondi Invesco a Dublino e/o Lussemburgo (fermi restando i requisiti d’idoneità indicati nel prospetto del comparto in questione e a condizione che tale comparto sia stato autorizzato per la vendita nella giurisdizione dell'Azionista). 8. Aggiornamento delle disposizioni relative a Restrizioni agli investimenti in seguito a nuovi Regolamenti della Banca Centrale La Banca Centrale d'Irlanda ha varato un nuovo Regolamento (Supervision and Enforcement Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2015 (i “Regolamenti della Banca Centrale”). Di conseguenza, la Sezione 7.1 sulle Restrizioni agli investimenti è stata aggiornata come segue: - Aggiornamenti normativi/di riordino alle “Restrizioni generali” nella Sezione 7.1 I. - Chiarimento delle condizioni per permettere un investimento incrociato tra Fondi indicate nella Sezione 7.1 VII. - Aggiornamenti normativi/di riordino alle "Restrizioni agli strumenti finanziari derivati" nella Sezione 7.2. - Nella Sezione 7.4 A) (iii), è stata aggiunta la frase seguente: "Il Gestore dovrà garantire che: laddove l'emittente fosse soggetto a rating creditizio da un'agenzia registrata e supervisionata da ESMA, tale rating sarà preso in considerazione dal Gestore nel processo di valutazione del credito; e laddove l'emittente fosse declassato al di sotto dei due rating creditizi a breve termine più alti dall'agenzia di rating sopra citata, questo porterà a una nuova valutazione del credito condotta sull'emittente dal Gestore senza indugio." - Nella Sezione 7.4 A) (v), è stata aggiunta la frase seguente: "Quando un Comparto è esposto a controparti differenti, i diversi panieri di garanzie accessorie devono essere sommati ai fini del calcolo del limite di esposizione del 20% a un unico emittente." Inoltre, il paragrafo intitolato "Controparti accettabili" è stato aggiornato come segue: “Controparti accettabili” Il Gestore per conto del Fondo potrà sottoscrivere solo contratti di riacquisto, contratti di prestito titoli e derivati OTC con controparti in conformità ai requisiti dei Regolamenti OICVM della Banca Centrale laddove sia stata effettuata una valutazione del credito. Laddove la controparte fosse soggetta a rating creditizio da un'agenzia registrata e supervisionata da ESMA, tale rating sarà preso in considerazione nella valutazione del credito. Laddove una controparte fosse declassata a A2 o inferiore (o a un rating simile) dall'agenzia di rating sopra citata, una nuova valutazione del credito sulla controparte sarà condotta senza indugio." 6 Questi aggiornamenti non hanno alcun impatto materiale sul profilo di rischio dei Fondi né sul modo in cui i Fondi sono gestiti. 9. Chiarimento sulle restrizioni sui rimborsi in seguito ai nuovi Regolamenti della Banca Centrale In seguito ai nuovi Regolamenti della Banca Centrale, la Sezione 5.4.2 (Possibili restrizioni sui rimborsi) è stata aggiornata per aggiungere le seguenti disposizioni al fine di chiarire che, se il Gestore, con l'approvazione dell'Amministratore fiduciario, decide di applicare la limitazione dei rimborsi in un determinato giorno lavorativo, tutte le richieste di rimborso differite saranno trattate pro-rata con altre richiesta di rimborso in ciascun giorno di negoziazione seguente senza priorità: "Durante questo processo, le richieste di rimborso posticipate saranno aggregate con altre richieste di rimborso in ciascun Giorno lavorativo. Le richieste di rimborso posticipate non avranno priorità su altre richieste di rimborso ricevute per un dato Giorno lavorativo e saranno trattate riguardo al saldo insoddisfatto come se una ulteriore richiesta di rimborso fosse stata fatta dall'Azionista per il Giorno lavorativo successivo e, se necessario, per i Giorni lavorativi successivi." Inoltre, la Sezione 5.4.3 (Rimborsi obbligatori) è stata aggiornata sostituendo il secondo paragrafo con le seguenti disposizioni al fine di chiarire ulteriormente la posizione: "Se dovesse arrivare all'attenzione del Gestore in qualunque momento che delle Azioni sono detenute da un Soggetto non ammesso, da solo o in collaborazione con altri, e il Soggetto non ammesso non ottempera all’ordine del Gestore di vendere le proprie Azioni e di fornire al Gestore la prova di tale vendita entro 30 giorni dall’ordine da parte del Gestore, il Gestore potrà, a sua discrezione, riscattare tali Azioni al prezzo di rimborso." Si noti che in caso di rimborso obbligatorio, tale rimborso obbligatorio sarà permesso dalla legge e regolamenti applicabili e il Gestore agirà in buona fede e su motivi fondati. 10. Informazioni aggiuntive relative alla separazione delle attività La Sezione 9.2.3 (Separazione delle attività del Fondo) del Prospetto sarà aggiornata per chiarire che è intenzione del Gestore che tutti gli utili/perdite o spese derivanti da una determinata classe di Azioni siano separatamente a carico di tale classe di Azioni. Considerato che tra le classi di Azioni non vi è alcuna separazione giuridica delle passività, sussiste il rischio che, in alcune circostanze, le operazioni relative a una classe di Azioni possano determinare passività a carico delle altre classi di Azioni dello stesso Comparto, o possano altrimenti incidere sul valore patrimoniale netto delle stesse. In seguito a questo chiarimento la Sezione 9.2.3 sarà rinominata "Separazione delle attività". Per maggiore chiarezza, onde evitare dubbi, queste informazioni aggiuntive non determineranno alcun cambiamento della natura/tipologia di commissioni o livelli di commissioni per le classi di Azioni esistenti di ciascun Fondo del Gestore. 7 11. Accorciamento del ciclo di distribuzione soltanto per classi di azioni con distribuzione trimestrale, semestrale e annuale Dalla distribuzione a gennaio 2017, il ciclo annuale di distribuzione sarà accorciato per i Fondi di Invesco Funds Series. Per distribuzioni annuali dichiarate da un Fondo in relazione a una classe di azioni l'ultimo Giorno lavorativo di gennaio; i pagamenti dei dividendi saranno effettuati l'11 febbraio (invece del 21 febbraio). Qualora tali giorni non cadano in un Giorno lavorativo, i pagamenti dei dividendi saranno effettuati il Giorno lavorativo successivo. Dalla distribuzione a novembre 2016, il ciclo annuale di distribuzione sarà accorciato per i Fondi di Invesco Funds Series 1-6. Per le distribuzioni annuali dichiarate da un Fondo in relazione a una classe di azioni l'ultimo giorno lavorativo di novembre, i pagamenti dei dividendi saranno effettuati l'11 dicembre (invece del 21 gennaio (eccetto per Invesco Funds Series 2, per cui i pagamenti vengono effettuati attualmente il 21 dicembre)). Qualora tali giorni non cadano in un Giorno lavorativo, i pagamenti dei dividendi saranno effettuati il Giorno lavorativo successivo. Dalle distribuzioni a novembre 2016 (per Fondi di Invesco Funds Series 1-5 e Invesco Funds Series 6) e dalle distribuzioni a luglio 2016 (per Fondi di Invesco Funds Series), il ciclo di distribuzione semestrale sarà accorciato; i pagamenti di dividendi saranno effettuati l'11 del mese successivo alla data di distribuzione (invece del 21 del mese successivo alla data di distribuzione). Qualora tali giorni non cadano in un Giorno lavorativo, i pagamenti dei dividendi saranno effettuati il Giorno lavorativo successivo. Dalle distribuzioni ad agosto 2016 (per Fondi di Invesco Funds Series 1-5 e Invesco Funds Series 6) e dalle distribuzioni a luglio 2016 (per Fondi di Invesco Funds Series), il ciclo di distribuzione trimestrale sarà accorciato; i pagamenti di dividendi saranno effettuati l'11 del mese successivo alla data di distribuzione (invece del 21 del mese successivo alla data di distribuzione). Qualora tali giorni non cadano in un Giorno lavorativo, i pagamenti dei dividendi saranno effettuati il Giorno lavorativo successivo. 12. Aggiornamento del Consiglio di Amministrazione del Gestore I dati degli Amministratori del Gestore sono stati aggiornati nella Sezione 9.2.1 (Amministratori) come segue: Douglas J. Sharp, Leslie Schmidt, Cormac O’Sullivan, Sybille Hofmann e William Manahan. A titolo di ulteriore chiarimento, William Manahan è stato nominato Amministratore e Oliver Carroll, Carsten Majer, Marie-Hélène Boulanger e Brian Collins sono stati rimossi dall'incarico di amministratori. 13. Ristrutturazione e aggiornamenti della Sezione 8 (Fattori di Rischio) Al fine di chiarire i rischi che si possono applicare ai Fondi, il Gestore ha ristrutturato la Sezione 8 (Fattori di Rischio) in due parti: - Una parte relativa ai rischi legati agli investimenti. In tale parte, è stato incluso un grafico allo scopo di far fronte ai principali rischi identificati alla data del Prospetto che possano essere applicabili a ciascun Fondo. Si noti che non si pretende di fornire una spiegazione completa di tutti i rischi associati all'acquisizione e detenzione di Azioni nel rispettivo Fondo, tuttavia tutti i rischi chiave sono indicati e si raccomanda agli azionisti di fare riferimento alla Sezione 8 del Prospetto per spiegazioni più dettagliate di tali rischi in modo da poter fare una valutazione informata dell'investimento. I rischi non indicati per un determinato Fondo potrebbero, tuttavia, ancora essere applicabili in qualche misura a 8 tale Fondo in diversi momenti ed è possibile che non tutti i rischi applicabili a un investimento siano mostrati. Nonostante i rischi indicati nel grafico, ciascun Fondo dovrà essere conforme in ogni momento alle Restrizioni agli investimenti dettagliate nella Sezione 7 (incluse le Restrizioni aggiuntive nella Sezione 7.5) oltre alle ulteriori restrizioni nell'Appendice A del Prospetto. - Sotto il grafico, ciascun rischio è spiegato in maggiore dettaglio. A tal proposito, si noti che il Gestore ha aggiunto alcuni rischi aggiuntivi che possono essere applicabili, come un rischio sui titoli in sofferenza, un rischio di turnover del portafoglio, un rischio di materie prime, rischi relativi all'uso di ABS e MBS, rischio sul mercato del debito indiano, rischio di investire in Cina tramite Stock Connect e rischio su titoli privati e non quotati. - Una seconda parte relativa ai rischi associati a specifiche classi di azioni, quali Classi di azioni con copertura, Classi di azioni con distribuzione fissa, Classi di azioni con reddito lordo, ecc. - Il rischio associato a "Investimenti internazionali" è stato rinominato "Rischi di investimento generali". - Il rischio associato a "Investimenti in Fondi per Settore/Concentrati" è stato rinominato "Rischio Fondi per Settore/Paese singolo e Concentrati" e le relative informazioni sono state migliorate. - È stato incluso un nuovo "Rischio di cambio" riscrivendo le informazioni esistenti riguardo gli "Investimenti internazionali". - I rischi associati a "Investimenti in Russia e Ucraina", "Rischio di credito", "Investimenti in Cina" e "Rischio di controparte" sono stati aggiornati. - Il rischio associato a "Rischio di obbligazioni convertibili" è stato rinominato "Rischio CoCo e convertibili" e le relative informazioni sono state migliorate. - Il rischio associato a "Rischio di sospensione del mercato" è stato rinominato "Rischio di sospensione mercato e fondo" e le relative informazioni sono state migliorate. - Il rischio associato a "Rischio di deposito" è stato aggiornato e include i requisiti della Direttiva 2014/91/UE (la “Direttiva OICVM V”). - Il rischio associato a "Transazioni di prestito titoli e Operazioni di pronti contro termine" è stato aggiornato includendo informazioni aggiuntive sulle transazioni di riacquisto e sulle operazioni di “pronti contro termine”. 14. Ristrutturazione della Sezione 11 (Tassazione) Al fine di chiarire gli aspetti sulla tassazione relativi al Fondo o agli Azionisti, è stato deciso di ristrutturare la Sezione 11 (Tassazione). Una parte coprirà la Tassazione irlandese (la tassazione irlandese che ha impatto sulle Serie e la tassazione irlandese che ha impatto sugli Azionisti). Non ci sono modifiche specifiche relative alla tassazione irlandese. Una seconda parte intitolata "Tassazione in altre giurisdizioni" coprirà la tassa su transazioni finanziarie che era già trattata nella Sezione 11 (Tassazione). 9 È stata aggiunta una terza parte (Segnalazione automatica e Scambio di informazioni sui conti) per coprire le disposizioni FATCA (precedentemente nella Sezione 5.1.2 (Restrizioni sulla proprietà di azioni) e il Common Reporting Standard (CRS) e la Direttiva sulla cooperazione amministrativa in materia di tassazione (Direttiva DAC). 15. Varie/modifiche generali La Sezione 2 (Definizione) è stata aggiornata. La sede legale dell'Agente incaricato del Registro e dei Trasferimenti è cambiata. Il nuovo indirizzo è: International Financial Data Services (Ireland) Limited Bishop’s Square Redmond’s Hill, Dublino 2 Irlanda L'indirizzo di corrispondenza per le domande degli Azionisti è cambiato. Il nuovo indirizzo è: International Financial Data Services (Ireland) Limited Bishop’s Square Redmond’s Hill, Dublino 2 Irlanda La sede legale del Gestore e Amministratore è cambiata. Il nuovo indirizzo è: Invesco Global Asset Management DAC Central Quay, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay Dublino 2 Irlanda Si noti anche che ai sensi della legislazione irlandese, il Gestore, Invesco Global Asset Management Limited, è stato convertito in una Designated Activity Company (“DAC”) con efficacia dal 12 maggio 2016 (si noti che nelle precedenti comunicazioni era stata indicata erroneamente come data di efficacia l'11 aprile 2016) e il nome del Gestore è stato di conseguenza modificato in Invesco Global Asset Management DAC. Non vi è alcuna modifica nella struttura aziendale del Gestore e nessuna variazione del pacchetto di azioni. L'Amministratore secondario, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, è stato convertito in una Designated Activity Company e quindi il nome è diventato BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company. Non vi è alcuna modifica nella struttura aziendale dell'Amministratore secondario e nessuna variazione del pacchetto di azioni. La Sezione 4 (Le Serie e i rispettivi Fondi e Azioni) è stata rinominata e aggiornata come segue: o miglioramento delle informazioni riguardanti le classi di azioni con copertura; o le note corrispondenti di seguito alla tabella nella Sezione 4.1 (Tipologie di Azioni) sono state aggiornate; o le informazioni sulle diverse Classi di azioni sono state aggiornate; o nella Sezione 4.1 (Tipologie di Azioni) il prezzo di offerta iniziale di una nuova classe di azioni con JPY quale valuta della classe è stato modificato da JPY1000 a JPY10000; 10 o nella Sezione 4.2 (Spese per gli investitori), è stato aggiunto il riferimento allo swing pricing a scopo di chiarimento e per riflettere la pratica esistente, non vi è alcuna modifica degli accordi di negoziazione esistenti; e o la Sezione 4.3 (Politica di distribuzione) è stata aggiornata a scopo di chiarimento. Nella Sezione 4.3.4 (Reinvestimento della distribuzione), a scopo di chiarimento, il riferimento allo Yen giapponese è stato rimosso in quanto la valuta non è rilevante per il pacchetto di azioni. Questo chiarimento rispecchia la pratica esistente. Nella Sezione 5 (Informazioni di negoziazione), la procedura di negoziazione è stata aggiornata con l'aggiunta di informazioni riguardo alle richieste per sottoscrizione, spostamento, trasferimento o rimborso in determinate giurisdizioni. Inoltre, le informazioni sono state migliorate per indicare che agenti autorizzati (incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la/le banca/banche in cui i conti siano aperti) sono parti aggiuntive per respingere richieste o imputare gli interessi in caso di pagamento tardivo. Si noti che tale aggiornamento è stato fatto per riflettere la pratica esistente e che non vi è alcuna modifica degli accordi di negoziazione esistenti. Nella Sezione 5.4.4 (Pagamento dei rimborsi), gli agenti autorizzati, inclusi ma non limitati a, le banche in cui i conti sono aperti, sono stati inclusi come entità coinvolte nel processo di rimborso. Nella Sezione 5.5.8 (Azionisti congiunti), è stato chiarito che, nel caso di morte di uno degli Azionisti congiunti di Azioni in uno o più Fondi, gli Azionisti in vita saranno le uniche persone riconosciute come aventi diritto o interesse alcuno nelle Azioni. Tali persone saranno libere di disporre di questo interesse, a condizione che la documentazione pertinente sia fornita al Distributore Globale e/o all'Agente incaricato del Registro e dei Trasferimenti. La Sezione 5.5.12 (Asset dei clienti) è stata rinominata (Funzionamento dei conti IM Collection e Depositi di liquidità multicomparto e rischi associati) ed è stata aggiornata per essere alla norma della Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) Investor Money Regulations 2015 for Fund Service Providers. Questa Sezione rispecchia il procedimento attuale. La Sezione 6.1 (Calcolo del Valore del patrimonio netto) è stata aggiornata in conformità alle normative irlandesi aggiornate, in particolare: - La sotto-sezione (2) (A) è stata aggiornata per includere informazioni su come la valutazione di un investimento quotato su un Mercato riconosciuto ma acquisito con un sovrapprezzo o sconto fuori dai Mercati riconosciuti, sarà valutato. - La sotto-sezione 2 (F) riguardante la valutazione di strumenti finanziari non negoziati su un Mercato riconosciuto è stata rimossa. - La sotto-sezione (2) (I) è stata migliorata per includere l'informazione che la stima di una persona competente può essere accettata dall'Amministratore. - La sotto-sezione (3) (J) ha chiarito che i costi e i risultanti utili o perdite sulla transazione coperta saranno applicati solo alla classe di azioni pertinente dopo la deduzione di tutti gli altri oneri e spese, che nel caso degli Oneri di gestione e servizio pagabili al Gestore, saranno calcolati e dedotti dal valore non coperto della classe di azioni. Si noti che tali aggiornamenti sono stati fatti per rispecchiare la pratica esistente e che non vi è alcuna modifica della pratica esistente dei Fondi nel calcolo del valore patrimoniale netto e del prezzo di negoziazione. 11 La Sezione 6.1 (Calcolo del Valore patrimoniale netto) sotto-sezione (2) (K) "Swing Pricing" è stata migliorata per chiarire che il NAV per Azione può essere adeguato per mitigare l'effetto di eventuale spread tra i prezzi di acquisto e di vendita delle attività sottostanti, che rispecchia la pratica esistente. La Sezione 6.2 (Prezzo di negoziazione) è stata riscritta e resa più chiara, per evitare ambiguità sul fatto che non vi è differenza tra il prezzo di sottoscrizione e di rimborso in ciascun giorno e che entrambi sono negoziati al NAV per azione. Inoltre, è stato chiarito che il valore patrimoniale netto per Azione può essere calcolato fino a quattro cifre decimali, il che riflette la pratica esistente. Nella Sezione 7, si è deciso di spostare le restrizioni agli investimenti per Fondi autorizzati in determinati Paesi, come Taiwan, Hong-Kong, Germania, in una sezione separata, la Sezione 7.5 (Restrizioni aggiuntive). Sono state aggiunte anche le restrizioni agli investimenti per alcuni Fondi registrati in Francia e in Cile. Nella Sezione 7.6 (Finanziamento), è stato chiarito che laddove un Fondo abbia crediti in valuta estera che superino il valore di un deposito back-to-back, il Gestore dovrà garantire che l'eccesso sia trattato come finanziamento per la conformità ai Regolamenti OICVM. È stata inserita una nuova Sezione 9.2.4 (Conflitti di interesse) per riflettere inter alia la discrezione del Gestore di versare rimborsi e commissioni a terze parti. La Sezione 9.2.6 (Fornitori di servizi) è stata aggiornata per definire il servizio dei Gestori e chiarire che l'Agente incaricato del Registro e dei Trasferimenti della Serie può delegare alcuni servizi a International Financial Data Services (Luxembourg) SA. Inoltre, questa Sezione è stata aggiornata in conformità alla Direttiva OICVM V per includere dettagli su (i) i compiti dell'amministratore fiduciario e i conflitti di interesse che possono sorgere, (ii) gli accordi di delega dell'Amministratore fiduciario e i conflitti di interesse che possono sorgere da tale delega. Nella Sezione 9.2.7 (Transazione con parte correlata), le informazioni relative alla documentazione dell'Amministratore fiduciario della transazione con parte correlata sono state migliorate. Nella Sezione 9.2.8 (Accordi di retrocessione), le informazioni relative all'abbuono delle commissioni ricevuto dal broker o intermediario sono state migliorate. Nella Sezione 9.3.2 (Oneri dell'Agente di servizio), è stato chiarito che l'importo rimanente degli oneri dell'agente di servizio (dopo aver dedotto i pagamenti) può essere mantenuto dal Gestore, in qualità di Amministratore per ciascun Fondo, e/o condiviso con le affiliate del Gruppo Invesco o con le persone che il Gestore potrà scegliere a sua discrezione. È stata inclusa una nuova Sezione 9.3.4 (Politiche di remunerazione) per chiarire che la politica di remunerazione si applica al personale le cui attività professionali abbiano un impatto materiale sul profilo di rischio del Gestore o dei Fondi ed è ideata per non incoraggiare un’assunzione dei rischi incoerente con il profilo di rischio dei Fondi. Nella Sezione 9.3.5 (Altre spese) le informazioni sulle spese di costituzione e spese non ammortizzate sono state rimosse in quanto queste spese sono a carico del Gestore e non addebitate al Fondo. Nella Sezione 10.3 (Altri documenti disponibili per ispezioni), la lista di elementi che sono disponibili per l'ispezione è stata aggiornata. 12 L’Allegato del Prospetto sui mercati riconosciuti (Allegato 1) è stato aggiornato per includere mercati riconosciuti aggiuntivi e rimuovere mercati riconosciuti che non sono più disponibili. In conformità alla Direttiva OICVM V, un Allegato 2 del Prospetto è stato aggiunto e divulgato negli accordi di delega dell'Amministratore fiduciario alla data del Prospetto. La Sezione "Glossario di termini comunemente usati" è stata aggiornata per rimuovere l'informazione sulla commissione di ridistribuzione di azioni B e includere il riferimento a "Restrizioni per Paesi specifici" e "Considerazione di rischi specifici" che ora sono nella Sezione 7.5 (Restrizioni aggiuntive) e nella Sezione 8 (Fattori di Rischio). I Rischi specifici indicati per ciascun Fondo nell'Appendice A sono stati rimossi e un riferimento incrociato al grafico inserito nella Sezione 8 (Fattori di Rischio) è stato incluso all'inizio dell'Appendice A. Inoltre, la considerazione speciale di investimento in Cina riguardo a Invesco PRC Equity Fund è stata consolidata nella Sezione 8. Nell'Appendice A, è stato aggiornato il profilo degli investitori tipici di ciascun Fondo. Nell'Appendice A, le informazioni relative all'esposizione totale dei Fondi con l'uso dell'approccio basato sugli impegni sono state rimosse. Tale rimozione non influisce sul modo in cui i Fondi calcolano la propria esposizione globale. Nell'Appendice A, il nome del benchmark di riferimento usato per calcolare l'esposizione globale di Invesco Continental European Small Cap Equity Fund è stato modificato da HSBC Smaller Europe ex UK a Euromoney Smaller Europe ex UK. Nell'Appendice A, il nome del benchmark di riferimento usato per calcolare l'esposizione globale di Invesco Continental European Equity Fund è stato corretto da FTSE Western Europe ex. UK a FTSE World Europe ex. UK. Gli Azionisti devono essere consapevoli del fatto che alcuni Fondi possono investire in Azioni Cina A tramite il programma Shanghai- Hong Kong Stock Connect per non oltre il 10% del valore patrimoniale netto del Fondo e che i rischi associati saranno indicati per tali Fondi nella Sezione 8 (Fattori di Rischio). Sono presenti anche aggiornamenti editoriali, di formattazione e altri di vario genere e aggiornamenti a Fondi non autorizzati dalla SFC. Ulteriori informazioni Il Prospetto è disponibile a titolo gratuito presso la sede legale del Gestore. Inoltre, è disponibile sul sito Web del Gestore: www.invescomanagementcompany.ie. Questo sito web non è stato esaminato dalla SFCC e potrebbe contenere informazioni non autorizzate dalla SFC. Per gli Azionisti non di Hong Kong, il Prospetto è disponibile gratuitamente presso la sede legale del Gestore o può essere richiesto in formato elettronico inviando una richiesta alla sede locale Invesco oppure al Team responsabile dell’assistenza agli investitori, IFDS, Dublino al numero +353 1439 8100. In caso di domande in relazione a quanto sopra o qualora desideri informazioni su altri prodotti della gamma Invesco autorizzati alla vendita nella Sua giurisdizione, La invitiamo a rivolgersi alla sede locale Invesco, i cui dettagli sono riportati a tergo. 13 Gli Azionisti di Hong Kong possono rivolgersi al Subdistributore e Rappresentante di Hong Kong delle Serie, Invesco Asset Management Asia Limited, telefonando al numero (+852) 3191 8282. Per gli Azionisti tedeschi: nel caso in cui Lei agisca in qualità di distributore per clienti tedeschi, La informiamo che non è tenuto a inoltrare la presente lettera ai Suoi clienti finali in un formato durevole. Per gli Azionisti svizzeri, il Prospetto, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, l’Atto costitutivo di Trust delle Serie e le relazioni annuali e semestrali delle Serie possono essere ottenuti gratuitamente dal rappresentante svizzero. Invesco Asset Management (Switzerland) Ltd., Talacker 34, 8001 Zurigo, è il rappresentante svizzero e BNP Paribas Securities Services, Parigi, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurigo, è l’agente per i pagamenti svizzero. Grazie per aver dedicato il Suo tempo alla lettura di questa comunicazione. Distinti saluti, Per ordine del Consiglio di Amministrazione del Gestore 14 Informazioni Generali: Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato può oscillare (in parte anche a causa di oscillazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non recuperare l’intero importo investito. Informazioni importanti per gli Investitori del Regno Unito Agli effetti del Financial Services and Markets Act, 2000 del Regno Unito (la “FSMA”), la presente lettera è stata emessa da Invesco Global Investment Funds Limited la quale è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority, per conto di Invesco Global Asset Management DAC, il Distributore Globale della Serie. Ai sensi delle leggi del Regno Unito, le Serie costituiscono un organismo riconosciuto secondo l’articolo 264 della FSMA. Tutte o gran parte delle protezioni previste dal sistema normativo del Regno Unito relativamente alla tutela dei clienti privati non sono applicabili alle Serie offshore; pertanto, non è possibile godere dell’indennizzo ai sensi del Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito, né beneficiare dei diritti di annullamento previsti per il Regno Unito. Contatti Per eventuali domande, può contattare Invesco Asset Management Deutschland GmbH al numero (+49) 69 29807 0, Invesco Asset Management Österreich GmbH al numero (+43) 1 316 2000, Invesco Global Asset Management DAC al numero (+353) 1 439 8000, Invesco Asset Management Asia Limited al numero (+852) 3191 8282, Invesco Asset Management S.A. Sucursal en España al numero (+34) 91 781 3020, Invesco International Limited Jersey al numero +44 1534 607600, Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch al numero (+32) 2 641 01 70, Invesco Asset Management S.A. al numero (+33) 1 56 62 43 00, Invesco Asset Management S.A. Sede Secondaria, Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Invesco Asset Management SA Dutch Branch al numero (+31) 205 61 62 61, Invesco Asset Management S.A (France) Swedish Filial al numero (+46) 8 463 11 06 o Invesco Global Investment Funds Limited al numero +44 (0) 1491 417 000. Note: This letter has been automatically generated in English. A copy of this letter is available in the following languages: Chinese, Dutch, French, German, Greek, Italian, Spanish, Finnish and Norwegian. To request a copy, please contact the Investor Services Team, IFDS, Dublin on (+353) 1 439 8100 (option 2 for queries) or your local Invesco office. 15 Invesco Global Asset Management DAC Central Quay, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 2 Irlanda Telefono: +353 1 439 8000 www.invesco.com Modifiche di regime connesse all’aggiornamento e agli emendamenti degli Atti costitutivi di Trust di Invesco Funds Series, Invesco Funds Series 1, Invesco Funds Series 2, Invesco Funds Series 3, Invesco Funds Series 4, Invesco Funds Series 5 e Invesco Funds Series 6# (collettivamente le “Serie”). Invesco Global Asset Management DAC (nota in passato come Invesco Global Asset Management Limited), gestore delle Serie (il “Gestore”) è responsabile delle informazioni contenute nella presente comunicazione. Per quanto a conoscenza degli Amministratori del Gestore (gli "Amministratori") (che hanno svolto con ragionevole cura tutte le opportune verifiche per garantirlo), alla data della presente comunicazione le informazioni ivi contenute sono conformi ai fatti e non omettono alcun particolare che possa inficiarne il contenuto. Gli Amministratori se ne assumono conseguentemente la responsabilità. Tutti i termini in maiuscolo utilizzati nel presente documento, salvo laddove in esso diversamente definiti, hanno lo stesso significato dei termini in maiuscolo utilizzati negli Atti costitutivi di Trust delle relative Serie. La presente comunicazione Le viene inviata nella Sua qualità di azionista (“Azionista”) di uno o più dei comparti delle Serie sottoelencati. Si tratta di un documento importante che richiede la massima attenzione. In caso di dubbi su come procedere, si rivolga quanto prima al Suo intermediario, direttore di banca, legale o consulente professionale di altro genere. Qualora abbia ceduto o altrimenti trasferito la Sua partecipazione in un comparto delle Serie, La preghiamo di inviare la presente comunicazione all’intermediario, direttore di banca o altro agente attraverso il quale è stata effettuata la vendita affinché sia inoltrata all’acquirente o al cessionario. # Invesco Funds Series 6 e i suoi comparti Invesco Sterling Bond Fund, Invesco Global Select Equity Fund di Invesco Funds Series e Invesco Bond Fund di Invesco Funds Series 2 non sono autorizzati dalla Securities and Futures Commission ("la SFC") di Hong Kong e pertanto non sono disponibili per la vendita al pubblico a Hong Kong. Invesco Global Asset Management DAC È disciplinata dalla Banca Centrale d’Irlanda Amministratori: Cormac O’Sullivan (irlandese), Leslie Schmidt (americana), Douglas Sharp (canadese), Sybille Hofmann (tedesca) e William Manahan (irlandese) Costituita in Irlanda n. 183551 P.IVA N. IE 6583551 V DUB_S_IT Invesco Funds Series Invesco Global Select Equity Fund# Invesco Continental European Equity Fund Invesco Japanese Equity Core Fund Invesco Asian Equity Fund Invesco UK Equity Fund Invesco Global Real Estate Securities Fund Invesco Funds Series 1 Invesco Japanese Equity Fund Invesco ASEAN Equity Fund Invesco Pacific Equity Fund Invesco Funds Series 2 Invesco Bond Fund# Invesco Emerging Markets Bond Fund Invesco Global High Income Fund Invesco Gilt Fund Invesco Funds Series 3 Invesco Global Health Care Fund Invesco Global Technology Fund Invesco Funds Series 4 Invesco Global Small Cap Equity Fund Invesco Continental European Small Cap Equity Fund Invesco Funds Series 5 Invesco Korean Equity Fund Invesco PRC Equity Fund Invesco Emerging Markets Equity Fund Invesco Funds Series 6# Invesco Sterling Bond Fund # Invesco Funds Series 6 e i suoi comparti Invesco Sterling Bond Fund, Invesco Global Select Equity Fund di Invesco Funds Series e Invesco Bond Fund di Invesco Funds Series 2 non sono autorizzati dalla SFC e pertanto non sono disponibili per la vendita al pubblico a Hong Kong. 2 29 giugno 2016 Gentile Azionista, in quanto Azionista di uno o più comparti delle Serie, Le scriviamo in merito agli aggiornamenti degli attuali Atti costitutivi di Trust di ciascuna delle Serie (collettivamente gli “Atti costitutivi di Trust”) di seguito sintetizzati. Salvo quanto altrimenti stabilito nella presente comunicazione, le modifiche di regime relative agli Atti costitutivi di Trust diverranno efficaci il giorno 29 luglio 2016 (la “Data di efficacia”) o alla data successiva eventualmente stabilita dagli Amministratori, a loro esclusiva discrezione e preventivamente comunicata agli Azionisti. In conformità alle disposizioni degli Atti costitutivi di Trust, BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited (l’“Amministratore fiduciario”) ha certificato per iscritto che tali modifiche, variazioni e integrazioni agli Atti costitutivi di Trust a suo giudizio non pregiudicano sostanzialmente gli interessi degli Azionisti e non sono finalizzate a manlevare l’Amministratore fiduciario o il Gestore da alcuna responsabilità nei confronti degli Azionisti in misura rilevante. A titolo di chiarimento, onde evitare dubbi, non sono state apportate modifiche alla natura/tipologia o al livello delle commissioni delle Classi di azioni esistenti di ciascun comparto delle relative Serie e tutti i costi e/o spese connessi ai suddetti aggiornamenti saranno a carico del Gestore. Inoltre, le modifiche seguenti non avranno implicazioni sulle caratteristiche e sui rischi applicabili alle relative Serie. Tali modifiche non comportano alcun aumento delle commissioni o degli oneri a carico del relativo comparto delle Serie o degli Azionisti e nessuna variazione dell'approccio operativo del relativo comparto delle Serie. Di conseguenza, in qualità di Azionista, non è necessaria in merito alcuna azione da parte Sua. I. Aggiornamenti degli Atti costitutivi di Trust in seguito ai Regolamenti della Central Bank of Ireland Sono state incluse le modifiche generali volte ad armonizzare in maniera globale e riflettere gli aggiornamenti legislativi e regolamentari emessi dalla Central Bank of Ireland (la “Central Bank”) incluso le modifiche richieste ai sensi del Decreto Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2015 (i “Regolamenti OICVM della Central Bank”) e delle regolamentazioni in materia di denaro degli investitori della Central Bank. In particolare, gli Azionisti devono tener presente che: - è stata inserita la definizione di “Asset” (ossia tutti gli investimenti, le liquidità e i derivati nei quali il Portafoglio Designato è autorizzato a investire o che può detenere ai sensi del Prospetto, dell'Atto costitutivo di Trust e dei Regolamenti OICVM). - Articoli 2.3.1 (ix) e (xii): è stato chiarito che le commissioni del Gestore includono la Commissione di Gestione come definito negli Atti costitutivi di Trust. Inoltre, è stato chiarito che le spese del trust possono includere le commissioni e le spese di qualsiasi subdepositario. A tal proposito non vi sono cambiamenti rispetto alla pratica esistente. - Nuovo Articolo 2.3.3: è stato chiarito che, salvo se altrimenti vietato in qualunque giurisdizione nella quale il Trust è registrato o autorizzato, tutte le commissioni e le spese ricorrenti saranno iscritte in conto 3 economico o capitale, e, se del caso, imputate agli asset del Trust secondo quanto stabilito di volta in volta dal Gestore. A tal proposito non vi sono cambiamenti rispetto alla pratica esistente. - Articolo 8.5 (rinumerato Articolo 7.5): in base al nuovo Articolo 7.5.1 è stato chiarito che gli investimenti da trasferire in conto Proprietà Depositata possono essere considerati investimenti conformi agli obiettivi, alle politiche e alle restrizioni di investimento del Trust. - Articolo 8.6.2 (i) (rinumerato Articolo 7.6.2 (i)): è stato aggiornato che (fatto salvo per l'emissione iniziale di azioni) il Prezzo di Emissione è il prezzo per azione accertato dal Gestore dividendo il Valore del Portafoglio Designato rappresentato dal numero di quote in circolazione. Articolo 8.6.3 (rinumerato Articolo 7.6.3): è stato chiarito che le responsabilità di ciascun Azionista sono limitate all'importo concordato che l'Azionista in questione è tenuto a fornire per la sottoscrizione di Azioni; - Articolo 8.9 (rinumerato Articolo 7.9): è stato chiarito che il Gestore può definire un periodo “ragionevole” per stabilire un mancato pagamento di azioni da emettere o vendere. A tal proposito non vi sono cambiamenti rispetto alla pratica esistente. - Articolo 10.2.3 (rinumerato Articolo 9.2.3): è stato chiarito che il pagamento dei prezzi di rimborso agli azionisti non deve avvenire entro e non oltre i cinque giorni lavorativi dalla Data di Contrattazione. A tal proposito non vi sono cambiamenti rispetto alla pratica esistente. - Articolo 10.2.6 (iii) (rinumerato Articolo 9.2.6 (iii)): è stato chiarito che se un Azionista richiede un rimborso di un numero di azioni non inferiore al 5% del valore totale di tutte le Azioni, il costo di qualsiasi vendita può essere addebitato all'Azionista. A tal proposito non vi sono cambiamenti rispetto alla pratica esistente. - Articolo 10.2.6 (iv)(b) (rinumerato Articolo 9.2.6 (iv)(b)): è stato enfatizzato che l'asset allocation è soggetta all'approvazione dell'Amministratore fiduciario in materia di rimborso di Azioni. A tal proposito non vi sono cambiamenti rispetto alla pratica esistente. - Articolo 10.2.6 (rinumerato Articolo 9.2.6): in base ai nuovi Articoli 9.2.6 (vi) e (vii) sono stati integrati per definire l'onere massimo di rimborso relativo al riacquisto di quote non superiori al 3% del valore di rimborso e che l'onere massimo di rimborso riguardo il rimborso e il riacquisto di azioni non sarà aumentato senza la preliminare approvazione degli Azionisti. Secondo le informazioni contenute nel Prospetto, non esiste l'intenzione di applicare oneri di rimborso e, nel caso di qualsiasi futura applicazione di un onere di rimborso, saranno ottenute le necessarie approvazioni regolamentari e sarà fornito agli azionisti un preavviso di un mese. - L'Articolo 10.3.3 (rinumerato Articolo 9.3.3) è stato modificato per essere conforme ai Regolamenti OICVM della Central Bank in materia di processo di riporto. È stato inserito un aggiornamento secondo il quale le richieste di rimborso riportate dalla prima relativa data di contrattazione non saranno rese prioritarie rispetto alle altre richieste di rimborso ricevute per la seconda relativa data di contrattazione e saranno trattate proporzionalmente. 4 - L'Articolo 15.1 (Regime di Investimento) (rinumerato Articolo 14.1) è stato aggiornato per chiarire l'informativa riguardo il pagamento e il trasferimento della Proprietà Depositata all'Amministratore fiduciario e agli investimenti del Portafoglio Designato in azioni e/o obbligazioni e includere gli aggiornamenti riguardo gli investimenti che mirano a replicare un indice. A tal proposito non vi sono cambiamenti rispetto alla pratica esistente. - L'Articolo 15.2 (rinumerato Articolo 14.2) è stato aggiornato includendo l'elenco di emittenti nei quali un Portafoglio Designato può investire fino al 100% del suo valore patrimoniale netto ai sensi della legislazione irlandese vigente. Questa modifica non inficia l'approccio di gestione dei fondi autorizzati dalla SFC. - Il riferimento all'espressione “secondo le normali condizioni commerciali” è stato eliminato negli Articoli 15.3.3, 16.2.3 and 24.2.3 (rinumerati Articoli 14.3.3, 15.2.3 e 23.2.3). - Per l'Articolo 17.1 (rinumerato Articolo 16.1) è stato chiarito che, ai sensi della legislazione irlandese e del Prospetto, i prestiti non possono eccedere il 10% della Proprietà Depositata del Portafoglio Designato, e devono essere unicamente temporanei. Questa modifica non inficia l'approccio di gestione dei fondi autorizzati dalla SFC. - Articolo 22.5 (rinumerato Articolo 21.5): è stata definita la commissione di gestione massima ed è stata fornita l'informativa sull'eventuale processo in caso di aumento della commissione annuale pagabile al gestore degli investimenti. Questo aggiornamento riflette esclusivamente la commissione di gestione massima attuale e l'attuale processo per qualsiasi aumento. - I nuovi Articoli 22.2.7 e 22.2.8 sono stati integrati al fine di definire gli obblighi dell'Amministratore fiduciario ai sensi delle disposizioni della Central Bank. Questo aggiornamento include gli obblighi per l'Amministratore fiduciario di redigere la relazione dell'Amministratore fiduciario e di notificare alle autorità di pertinenza qualsiasi violazione sostanziale e non sostanziale da parte del Trust o dell'Amministratore fiduciario. - L'Articolo 27.1 (rinumerato Articolo 28.1) in merito alle condizioni di pensionamento dell'Amministratore fiduciario è stato migliorato. - Articolo 30.2 (rinumerato Articolo 31.2): è stato chiarito che in caso di liquidazione, la decisione dell'Amministratore fiduciario di distribuire in specie è soggetta a Delibera ordinaria da parte degli Azionisti, e all'Amministratore fiduciario è affidato il compito di organizzare la vendita degli asset proposti per la distribuzione in specie, se così richiesto dagli Azionisti. Il costo della suddetta vendita può essere addebitato all'Azionista. - L'Articolo 31.1 (rinumerato Articolo 32.1) è stato aggiornato includendo altri mezzi di notifica agli Azionisti (fax o comunicazione elettronica, incluso email) con riserva delle relative disposizioni giurisdizionali1. - L'Articolo 32.1 (rinumerato Articolo 33.1) è stato migliorato specificando che ogni trasferimento di questo Atto deve essere conforme ai requisiti delle Autorità. 1 Le copie cartacee delle notifiche agli Azionisti continueranno a essere distribuite agli investitori di Hong Kong. 5 - La Seconda Pianificazione (Definizione di Valore) è stata aggiornata per essere in linea con le Regolamentazioni OICVM della Central Bank. II. Aggiornamenti degli Atti costitutivi di Trust secondo le regolamentazioni OICVM in seguito alle modifiche apportate alla Direttiva sugli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) (la “Direttiva OICVM”) La Commissione europea ha proposto numerosi emendamenti alla Direttiva OICVM, collettivamente indicati come la “Direttiva OICVM V”. L'obiettivo generale di questi emendamenti è quello di aumentare il grado di tutela e trasparenza per gli Azionisti ponendo l'enfasi sui doveri e le responsabilità dell'Amministratore fiduciario. Gli Atti costitutivi di Trust sono stati aggiornati per soddisfare le disposizioni della Direttiva OICVM V; gli Atti costitutivi di Trust rifletteranno tra l'altro: - Aggiornamenti dei doveri dell'Amministratore fiduciario che deve fornire servizi di custodia, supervisione e verifica patrimoniale riguardo gli asset di ciascuna Serie ai sensi delle disposizioni della Direttiva OICVM V. (Articoli 22, 23, 24 e 25) - Sono state aggiunte le definizioni di “Conti di cassa”, “Depositario centrale”, “Regolamenti OICVM della Central Bank”, “Direttiva”, “Procedura di escalation”, “Titoli”, “Servizi”, “Subdepositario”, “OICVM” e le definizioni di “Investimento” e “Regolamenti OICVM” sono state modificate secondo le disposizioni OICVM V. (Definizioni e Interpretazioni) - Laddove l'Amministratore fiduciario, o qualsiasi suo affiliato, anticipi fondi al relativo Portafoglio Designato per facilitare la conclusione di una transazione, il Gestore deve immediatamente rimborsare l'Amministratore fiduciario, o qualsiasi suo affiliato, con gli asset del Trust. (Articolo 14.7) - L'Amministratore fiduciario sarà responsabile per la perdita di strumenti finanziari tenuti in deposito o sotto la custodia di qualsiasi subdepositario, salvo se è in grado di dimostrare che la perdita è derivata da un evento esterno fuori dal suo controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante tutti i ragionevoli sforzi compiuti per evitarle. L'Amministratore fiduciario deve anche essere responsabile di tutte le altre perdite subite in seguito al mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza del Depositario, degli obblighi previsti dalla Direttiva OICVM V. (Articolo 22.1) - L'obbligo dell'Amministratore fiduciario di garantire, tra l'altro, che vendita, emissione, riacquisto e cancellazione di Azioni nelle relative Serie siano eseguiti conformemente a quanto previsto dalla Direttiva OICVM V e all'Atto costitutivo di Trust. (Articolo 22.2.1) - L'obbligo dell'Amministratore fiduciario di eseguire le istruzioni del Gestore, salvo se in conflitto con la Direttiva OICVM V, la regolamentazione irlandese o l'Atto costitutivo di Trust. (Articolo 22.2.3) - L'obbligo dell'Amministratore fiduciario di verificare la condotta del Gestore in ogni esercizio finanziario e la relativa relazione agli Azionisti. (Articolo 22.2.6) - La condizione secondo la quale l'Amministratore fiduciario e il Gestore non sono responsabili nei confronti di nessun Azionista in merito a qualsiasi pagamento effettuato in buona fede dall'Amministratore fiduciario a una qualunque autorità fiscale in Irlanda o altrove per tasse o altri oneri derivanti o connessi con un Portafoglio Designato o con il Trust o con qualsiasi transazione è adesso soggetto senza restrizioni 6 alle disposizioni in merito alla responsabilità dell'Amministratore fiduciario di cui all'Articolo 22.1(a). (Articolo 23.11) - L'Amministratore fiduciario è investito dei pieni poteri per delegare la totalità o parte delle proprie funzioni di depositario, tuttavia il fatto di affidare a terzi, in tutto o in parte, gli asset sotto la propria custodia non limita la responsabilità dell'Amministratore fiduciario stesso. (Articolo 23.12.2) - La capacità del Gestore e dell'Amministratore fiduciario di agire dietro consiglio o informazione ricevuti da un qualsiasi impiegato, consulente o agente resta soggetta senza restrizione alle disposizioni di cui all'Articolo 22.1(a), sul dovere dell'Amministratore fiduciario di esercitare la debita competenza, attenzione e diligenza. (Articolo 23.13) - L'Amministratore fiduciario fornirà anche servizi di monitoraggio della liquidità riguardo ogni flusso finanziario e liquidità di ciascuna Serie. (Articolo 24.2) - Né l'Amministratore fiduciario né i suoi Subdepositari possono riutilizzare i Titoli del Trust per proprio uso e il valore di mercato del collaterale deve costantemente ammontare almeno al valore di mercato dei Titoli riutilizzati più un premio. (Articolo 24.4) - L'Amministratore fiduciario deve tenere i libri e i registri riguardo gli Investimenti per garantire immediata evidenza del fatto che gli Investimenti sono tenuti esclusivamente per conto del Portafoglio Designato e che ad esso appartengono e che non appartengono all'Amministratore fiduciario né a nessuno dei suoi affiliati o Subdepositari. (Articolo 26.3) - L'Amministratore fiduciario non sarà responsabile in alcune circostanze fuori che sfuggono al controllo dell'Amministratore fiduciario (Forza maggiore). (Articolo 27) - L'Amministratore fiduciario e il Gestore, salvo se obbligati da un tribunale competente o se richiesto dalla legge o dai regolamenti applicabili, prima o dopo il termine dell'Atto costitutivo di Trust, non devono rivelare informazioni riservate a nessuno salvo in alcune circostanze eccezionali specificate. (Articolo 36) - L'Amministratore fiduciario ha il dovere di garantire che siano attuate e mantenute le adeguate procedure previste per il ripristino in caso di disastro e per la continuità operativa, idonee per una società che offre servizi professionali di custodia. (Articolo 37) III. L'elenco dei mercati nei quali l'Amministratore fiduciario fornisce servizi di custodia. (Terza Pianificazione) Modifica dell'Articolo 11.3.1 (rinumerato Articolo 10.3.1) degli Atti costitutivi di Trust L'Articolo 11.3.1 (rinumerato Articolo 10.3.1) degli Atti costitutivi di Trust permette attualmente al Gestore di commutare le Classi di azioni “C” e “I” in classi di Azioni “A” in alcune circostanze, come definito nel prospetto delle Serie. Di conseguenza, il nuovo Articolo 10.3.1 è stato modificato affermando che se un Azionista cessa di soddisfare i requisiti di ammissibilità applicabili alle classi di Azioni come descritto nel prospetto delle Serie (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, se una partecipazione azionaria di un Azionista riservata a investitori istituzionali cessa di essere qualificata come tale o se la partecipazione di un Azionista cessa di soddisfare la partecipazione minima applicabile a causa di una richiesta di conversione o rimborso), il Gestore, a sua totale discrezione, può ridefinire detta Classe di azioni nella Classe di azioni più idonea dello stesso comparto (definito 7 come Portafoglio Designato negli Atti costitutivi di Trust) a patto che tale Classe di azioni sia disponibile, previa notifica scritta con preavviso minimo di 30 giorni di calendario. A scanso di dubbi, la classe di azioni iniziale e la classe di azioni in cui è effettuata la conversione potrebbero non necessariamente avere una struttura commissionale identica. Qualora non riuscisse a trovare una Classe di azioni identica in cui convertire la partecipazione di un Azionista, il Gestore considererà tutte le caratteristiche della Classe di azioni esistente prima di decidere in quale Classe di azioni effettuare la conversione. Avendo assunto un impegno con gli Azionisti interessati, se non esiste alcuna classe di azioni idonea o se la ridefinizione proposta non soddisfa i requisiti di investimento dell'Azionista, il Gestore può proporre una conversione in una Classe di azioni “A” dello stesso comparto o può considerare la possibilità di un rimborso obbligatorio a titolo gratuito. Tale riscatto forzoso sarà consentito dalle leggi e dai regolamenti applicabili e il Gestore agirà in buona fede e per motivi ragionevoli. Al ricevimento della notifica scritta della conversione, qualora la conversione proposta non soddisfi i requisiti d’investimento dell'Azionista, il medesimo sarà informato che potrà effettuare il riscatto, in qualsiasi momento, delle sue azioni del comparto in questione, senza alcuna commissione di riscatto, ovvero che potrà effettuare la conversione, gratuitamente, prima della data di efficacia della conversione proposta, in un altro Comparto delle Serie o in un altro comparto della gamma Invesco di Dublino e Lussemburgo (fermi restando i requisiti d’idoneità indicati nel prospetto del comparto in questione e a condizione che tale comparto sia stato autorizzato per la vendita nella giurisdizione dell'Azionista). IV. Modifica all'Articolo 13 (rinumerato Articolo 12) e definizione di “Azioni di reddito” negli Atti costitutivi di Trust Attualmente l'Articolo 13 (rinumerato Articolo 12) “Distribuzione del reddito” definisce i dettagli per le Azioni di reddito a distribuzione fissa e Azioni di reddito lordo; e il modo nel quale le distribuzioni sono allocate e calcolate. Il nuovo Articolo 12 è stato modificato riguardo la definizione rivista di “Azioni di reddito”, includendo tutte le classi di azioni che potrebbero dedursi o distribuirsi dal capitale. Le formulazioni sono state semplificate per cui il calcolo della Distribuzione non è più definito negli Atti costitutivi di Trust. Inoltre, è stato inserito un nuovo Articolo 12.2.1 in merito alla distribuzione di dividendi riguardo le varie tipologie di Azioni di reddito. Esso prevede che il Gestore, a sua discrezione, possa pagare i dividendi sulle Azioni di reddito secondo la politica di distribuzione definita nel Prospetto. Tali dividendi possono essere pagati (i) al netto dei proventi di investimento consistenti prevalentemente in interesse e dividendi; e/o (ii) dagli utili realizzati da cessioni di investimenti meno le perdite realizzate e non realizzate (incluso commissioni e spese); e/o (iii) dal capitale come legittimamente distribuibile, determinato secondo principi contabili generalmente riconosciuti. In alcune circostanze, le commissioni e le spese possono essere pagate dal capitale. È stato inserito anche un nuovo Articolo 12.2.7 per chiarire i doveri dell'Amministratore fiduciario riguardo alla distribuzione di dividendi secondo i regolamenti applicabili. Per dissipare qualsiasi dubbio, non c'è nessun cambiamento riguardo il metodo di calcolo di pagamento di dividendi per le classi di Azioni di reddito a distribuzione fissa o le classi di Azioni di reddito lordo. V. Emendamenti generali/vari Sono state apportate altre modifiche generali o varie e alcune semplificazioni come per esempio l'allineamento alla pratica esistente. Ad esempio: - Ai sensi della legislazione irlandese, il Gestore, Invesco Global Asset Management Limited, è stato convertito in una Designated Activity Company (“DAC”) e il nome del Gestore è stato cambiato in Invesco 8 Global Asset Management DAC con relativa efficacia a partire dal 12 maggio 2016 (si noti che le comunicazioni precedenti indicavano in maniera errata l'11 aprile 2016 come data di efficacia). Non è stata apportata nessuna modifica all'organigramma societario del Gestore né alcuna modifica alla sua partecipazione azionaria. - Ampliamenti generali sono stati apportati alle Definizioni e all’Interpretazione (es. chiarimento della definizione di “Commissione di ingresso”). - Articolo 7.1.1 (rinumerato Articolo 6.1.1): è stato chiarito che le tipologie di Residenti irlandesi ai quali non possono essere offerte e che non possono detenere Azioni è un'espressione che si riferisce a qualcuno che non sia un Investitore esente o qualsiasi Azionista (Residente irlandese o meno) rispetto al quale non è presente una Dichiarazione valida. Consultare gli Atti costitutivi di Trust per le definizioni di Residente irlandese, Investitore esente, Azionista e Dichiarazione. A tal proposito non vi sono cambiamenti rispetto alla pratica esistente. - Per l'Articolo 8.2 (rinumerato Articolo 7.2) e la Seconda Pianificazione (Articolo 4.5.11) è stato chiarito che i costi e l'utile o la perdita derivanti dalla transazione con copertura saranno applicati alla relativa classe di Azioni al netto di ogni altra commissione e spesa che, nel caso degli Oneri di gestione e per i Servizi di agente pagabili al Gestore, saranno calcolati e dedotti dal valore non coperto della relativa classe di Azioni. - L'Articolo 8.6.2 (rinumerato Articolo 7.6.2) è stato aggiornato definendo che il Prezzo di emissione è il prezzo per Azione accertato dal Gestore adeguando il totale risultante fino a 4 cifre decimali nella valuta interessata della relativa Classe di azioni. Inoltre, le informazioni sul prezzo derivante del Prezzo di emissione sono state eliminate a fini di chiarimento dal momento che la Commissione di ingresso non ha alcuna incidenza sul Prezzo di emissione. Questo cambiamento riflette la pratica esistente. - L'Articolo 10.2.4 (rinumerato Articolo 9.2.4) è stato aggiornato definendo che il Prezzo di Rimborso per Azione non deve essere inferiore al prezzo per Azione della tipologia interessata come calcolato, tra l'altro, adeguando il totale risultante fino a 4 cifre decimali come delineato nel Prospetto, nella relativa valuta della corrispondente Classe di azioni. - L'Articolo 19.2 (rinumerato Articolo 18.2) è stato chiarito per affermare che qualsiasi pagamento di distribuzione, non rivendicato entro un periodo di sei anni dalla data di pagamento, sarà prescritto a favore della Proprietà Depositata del relativo Portafoglio Designato. Ulteriori informazioni Gli Atti costitutivi di Trust aggiornati saranno disponibili a titolo gratuito presso la sede legale del Gestore a partire dalla Data di efficacia. Inoltre, sono disponibili anche sul sito web del Gestore: http:// www.invescomanagementcompany.ie2. Gli attuali Atti costitutivi di Trust sono disponibili all'indirizzo sopra riportato. Per gli Azionisti non di Hong Kong, questi Atti costitutivi di Trust sono disponibili gratuitamente presso la sede legale del Gestore o possono essere richiesti in formato elettronico inviando una richiesta alla sede locale Invesco oppure al Team responsabile dell’assistenza agli investitori, IFDS, Dublino al numero +353 1439 8100. 2 Questo sito web non è stato esaminato dalla SFC e potrebbe contenere informazioni non autorizzate dalla SFC. 9 In caso di domande in relazione a quanto sopra o qualora desideri informazioni su altri prodotti della gamma Invesco o delle Serie autorizzati alla vendita nella Sua giurisdizione, La invitiamo a rivolgersi alla sede locale Invesco, i cui dettagli sono riportati a tergo. Gli Azionisti di Hong Kong possono rivolgersi al Subdistributore e Rappresentante di Hong Kong delle Serie, Invesco Asset Management Asia Limited, telefonando al numero (+852) 3191 8282. Per gli Azionisti tedeschi: nel caso in cui Lei agisca in qualità di distributore per clienti tedeschi, La informiamo che non è tenuto a inoltrare la presente lettera ai Suoi clienti finali in un formato durevole. Per gli Azionisti svizzeri, il Prospetto, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, gli Atti costitutivi di Trust e le relazioni annuali e semestrali delle Serie possono essere ottenuti gratuitamente dal rappresentante svizzero. Invesco Asset Management (Switzerland) Ltd., Talacker 34, 8001 Zurigo, è il rappresentante svizzero e BNP Paribas Securities Services, Parigi, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurigo, è l’agente per i pagamenti svizzero. Grazie per aver dedicato il Suo tempo alla lettura di questa comunicazione. Distinti saluti, Per ordine del Consiglio di Amministrazione del Gestore 10 Informazioni Generali: Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato può oscillare (in parte anche a causa di oscillazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non recuperare l’intero importo investito. Informazioni importanti per gli Investitori del Regno Unito Ai sensi della legge del Regno Unito sui servizi e mercati finanziari (United Kingdom Financial Services and Markets Act) del 2000 (la "FSMA"), la presente comunicazione è stata emessa da Invesco Global Investment Funds Limited, autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority, per conto di Invesco Global Asset Management DAC, il Distributore globale delle Serie. Ai sensi delle leggi del Regno Unito, le Serie costituiscono un organismo riconosciuto secondo l’articolo 264 della FSMA. Tutte o gran parte delle protezioni previste dal sistema normativo del Regno Unito relativamente alla tutela dei clienti privati non sono applicabili alle Serie offshore; pertanto, non è possibile godere dell’indennizzo ai sensi del Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito, né beneficiare dei diritti di annullamento previsti per il Regno Unito. Contatti Per ulteriori domande può contattare Invesco Asset Management Deutschland GmbH al numero (+49) 69 29807 0, Invesco Asset Management Österreich GmbH al numero (+43) 1 316 2000, Invesco Global Asset Management DAC al numero (+353) 1 439 8000, Invesco Asset Management Asia Limited al numero (+852) 3191 8282, Invesco Asset Management S.A. Sucursal en España al numero (+34) 91 781 3020, Invesco International Limited Jersey al numero +44 1534 607600, Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch al numero (+32) 2 641 01 70, Invesco Asset Management S.A. al numero (+33) 1 56 62 43 00, Invesco Asset Management S.A. Sede Secondaria, Invesco Asset Management (Schweiz) AG al numero (+41) 44 287 9000, Invesco Asset Management SA Dutch Branch al numero (+31) 205 61 62 61, Invesco Asset Management S.A (France) Swedish Filial al numero (+46) 8 463 11 06 oppure Invesco Global Investment Funds Limited al numero (+44) 207 065 4000. Note: This letter has been automatically generated in English. A copy of this letter is available in the following languages: Chinese, Dutch, French, German, Greek, Italian, Spanish, Finnish and Norwegian. To request a copy, please contact the Investor Services Team, IFDS, Dublin on (+353) 1 439 8100 or your local Invesco office. 11