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Invesco Asset Management S.A.
Via Bocchetto, 6
20123 Milano
Telefono +39 02 88 074 1
Fax +39 02 88 074 391
www.invesco.it
Milano, 29/06/2016
Oggetto: Comunicazione agli Azionisti - Informazioni aggiuntive per gli investitori in Italia.
Egregio Azionista,
si trasmette in allegato una comunicazione in merito ad alcune modifiche che interesseranno l’OICR
Invesco Funds Series (il “Fondo”), di cui Lei risulta investitore alla data odierna, oltre ad altri OICR
irlandesi di Invesco (in particolare Invesco Funds Series 1, Invesco Funds Series 2, Invesco Funds
Series 3, Invesco Funds Series 4, Invesco Funds Series 5 e Invesco Funds Series 6- ciascuno una
“serie” e collettivamente le “Serie”) che non sono ammessi alla commercializzazione in Italia e che,
pertanto, non hanno alcuna rilevanza per gli investitori italiani.
Rispetto alle informazioni che trova nelle comunicazioni allegate indirizzate in via generale a tutti gli
investitori degli OICR irlandesi di Invesco (indipendentemente dalla giurisdizione in cui gli stessi sono
residenti o domiciliati) La preghiamo, quindi, di prestare attenzione alle sole informazioni relative
all’OICR Invesco Funds Series.
Le lettere allegate sono per informarLa relativamente ad alcune modifiche agli Atti costitutivi di Trust
e al Prospetto del Fondo che entreranno in vigore a far data dal 29/07/2016 (la "Data di efficacia") o
alla data successiva, eventualmente stabilita dagli Amministratori che nel qual caso sarà
preventivamente comunicata agli Azionisti.
Qualora le modifiche illustrate nella comunicazione agli azionisti non soddisfino le Sue esigenze di
investimento, La informiamo che potrà richiedere il riscatto delle Sue azioni di un Comparto delle
Serie (“Azioni”) in qualsiasi momento entro la Data di efficacia, inoltrando la richiesta al Suo
Collocatore.
I riscatti saranno eseguiti in conformità ai termini del prospetto del Fondo e la preghiamo di notare
che non verranno addebitati agli azionisti residenti in Italia costi di rimborso all’infuori dei costi
connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti nella
misura indicata nell’allegato al modulo di sottoscrizione.
Per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimenti aggiuntivi, La invitiamo a contattare il Suo Collocatore
di fiducia o il Suo Promotore Finanziario.
L’occasione ci è gradita per porgerLe i nostri migliori saluti,
Invesco Asset Management SA
Invesco Asset Management S.A.
Sede secondaria
Cod. Fisc/P.IVA e iscrizione al Registro
Imprese di Milano n. 04903470963 – REA n.
1781737
Iscritta nell’Elenco allegato all’Albo ex art. 35,
1° comma del D.Lgs 58/98
Invesco Global Asset Management DAC
Central Quay, Riverside IV, Sir John Rogerson’s
Quay, Dublino 2
Irlanda
Telefono: +353 1 439 8000
www.invesco.com
Le modifiche agli strumenti relative agli emendamenti/aggiornamenti al prospetto, all'Appendice A
del prospetto e al Supplemento per Hong Kong (riservato agli investitori di Hong Kong) di Invesco
Funds Series, Invesco Funds Series 1, Invesco Funds Series 2, Invesco Funds Series 3, Invesco
Funds Series 4, Invesco Funds Series 5 o Invesco Funds Series 6 # (ciascuna una “Serie” e
collettivamente le “Serie”) riguardano principalmente le seguenti modifiche:
-
modifica del benchmark di riferimento per calcolare l'esposizione globale di Invesco Global
Technology Fund;
-
chiarimento della politica di investimento e modifica dell'indice per calcolare l'esposizione
globale di Invesco Global High Income Fund;
-
chiarimento della politica di investimento di Invesco Emerging Markets Bond Fund;
-
chiarimento dell'obiettivo e della politica di investimento e nomina di un sub-gestore degli
investimenti di Invesco Global Real Estate Securities Fund;
-
chiarimento della politica di investimento di Invesco Sterling Bond Fund#;
-
chiarimento della politica di investimento di Invesco Bond Fund #;
-
modifica relativa alle conversioni;
-
aggiornamento delle disposizioni relative alle Restrizioni agli investimenti in seguito a nuovi
Regolamenti della Banca Centrale;
-
chiarimento sulle restrizioni sui rimborsi in seguito ai nuovi Regolamenti della Banca
Centrale;
-
informazioni aggiuntive relative alla separazione delle attività;
-
accorciamento del ciclo di distribuzione per classi di azioni con distribuzione trimestrale,
semestrale e annuale;
#
-
aggiornamento del Consiglio di Amministrazione del Gestore;
-
ristrutturazione e aggiornamenti della Sezione 8 (Fattori di Rischio);
-
ristrutturazione della Sezione 11 (Tassazione); e
-
varie/modifiche generali.
Invesco Funds Series 6 e il suo comparto Invesco Sterling Bond, Invesco Global Select Equity Fund di Invesco
Funds Series e Invesco Bond Fund di Invesco Funds Series 2 non sono autorizzati dalla Securities and Futures
Commission (“la SFC”) di Hong Kong e perciò non sono disponibili per la vendita al pubblico a Hong Kong.
Invesco Global Asset Management DAC
È disciplinata dalla Banca Centrale d’Irlanda
Amministratori: Cormac O’Sullivan (irlandese),
Leslie Schmidt (americana), Douglas Sharp
(canadese), Sybille Hofmann (tedesca) e William
Manahan (irlandese)
Costituita in Irlanda n. 183551
P.IVA N. IE 6583551 V
DUB_S_IT
1
Invesco Global Asset Management DAC (in precedenza Invesco Global Asset Management Limited),
il gestore della Serie (il “Gestore”) è responsabile delle informazioni contenute nella presente
lettera. Per quanto a conoscenza degli Amministratori del Gestore (gli "Amministratori") (che
hanno svolto con ragionevole cura tutte le opportune verifiche per garantirlo), alla data della
presente comunicazione le informazioni ivi contenute sono conformi ai fatti e non omettono alcun
particolare che possa inficiarne il contenuto. Gli Amministratori se ne assumono conseguentemente
la responsabilità. Se non altrimenti indicato, tutti i termini in maiuscolo utilizzati nel presente
documento hanno lo stesso significato definito nel prospetto della relativa Serie, nell'Appendice A
del prospetto e (solo per gli investitori di Hong Kong) nel Supplemento per Hong Kong
(congiuntamente il "Prospetto").
La presente comunicazione Le viene inviata nella Sua qualità di azionista ("Azionista") dei
pertinenti
comparti
delle
Serie
(ciascuno
un
"Comparto"
e
collettivamente
i
"Comparti")
sottoelencati. Si tratta di un documento importante che richiede la massima attenzione. In caso di
dubbi su come procedere, si rivolga quanto prima al Suo intermediario, direttore di banca, legale o
consulente professionale di altro genere. Qualora abbia ceduto o altrimenti trasferito la Sua
partecipazione in un Comparto delle Serie, La preghiamo di inviare la presente comunicazione
all’intermediario, direttore di banca o altro agente attraverso il quale è stata effettuata la vendita
affinché sia inoltrata all’acquirente o al cessionario.
Qualora le modifiche di seguito illustrate non soddisfino le Sue esigenze di investimento, La
informiamo che potrà richiedere il riscatto delle Sue classi di azioni di un Comparto delle Serie in
qualsiasi momento entro la Data di efficacia (come di seguito definita), senza l’applicazione di
alcuna commissione di riscatto. I riscatti saranno eseguiti in conformità ai termini del prospetto
delle Serie.
Invesco Funds Series
Invesco Funds Series 3
Invesco Global Select Equity Fund#
Invesco Global Health Care Fund
Invesco Continental European Equity Fund
Invesco Global Technology Fund
Invesco Japanese Equity Core Fund
Invesco Asian Equity Fund
Invesco Funds Series 4
Invesco UK Equity Fund
Invesco Global Small Cap Equity Fund
Invesco Global Real Estate Securities Fund
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund
Invesco Funds Series 1
Invesco Japanese Equity Fund
Invesco Funds Series 5
Invesco ASEAN Equity Fund
Invesco Korean Equity Fund
Invesco Pacific Equity Fund
Invesco PRC Equity Fund
Invesco Emerging Markets Equity Fund
Invesco Funds Series 2
Invesco Bond Fund#
Invesco Funds Series 6#
Invesco Emerging Markets Bond Fund
Invesco Sterling Bond Fund
Invesco Global High Income Fund
Invesco Gilt Fund
#
Invesco Funds Series 6 e il suo comparto Invesco Sterling Bond Fund, Invesco Global Select Equity Fund un
comparto di Invesco Funds Series e Invesco Bond Fund un comparto di Invesco Funds Series 2 non sono autorizzati
dalla SFC di Hong Kong e perciò non sono disponibili per la vendita al pubblico a Hong Kong.
2
29 giugno 2016
Gentile Azionista,
Le scriviamo in quanto Azionista nel/nei Fondo/i della Serie, in riferimento agli emendamenti/ aggiornamenti al
Prospetto riassunti qui di seguito. Per gli azionisti di Hong Kong, saranno aggiornate anche le informazioni
principali del prodotto dei Fondi interessati, secondo le necessità.
Se non altrimenti indicato nella presente, le modifiche al Prospetto indicate di seguito saranno in vigore in data
29 luglio 2016 (la "Data di efficacia") o in una data posteriore che potrà essere decisa a discrezione degli
Amministratori, e che in tal caso sarà comunicata agli azionisti in anticipo.
Il Prospetto sarà modificato in modo da riflettere gli aggiornamenti seguenti:
1.
Riservato agli Azionisti di Invesco Global Technology Fund ("Global Technology Fund") Modifica del benchmark di riferimento per calcolare l'esposizione globale
Dal 31 luglio 2016, NASDAQ Composite Index sarà il nuovo benchmark di riferimento per il calcolo
dell’esposizione globale di Global Technology Fund, in sostituzione dell’Indice MSCI World IT. L'indice NASDAQ
Composite rappresenterà un’approssimazione di rischio migliore per il portafoglio.
La modifica del benchmark di riferimento non cambierà il modo in cui sarà gestito il Global Technology Fund né
comporterà alcuna variazione del profilo di rischio del Global Technology Fund.
2.
Riservato agli Azionisti di Invesco Global High Income Fund ("Global High Income Fund") Chiarimento della politica di investimento e modifica del benchmark di riferimento per il calcolo
dell'esposizione globale
La politica di investimento del Global High Income Fund sarà chiarita riguardo all'investimento che potrà essere
fatto in titoli in sofferenza (fino al 20% del suo valore patrimoniale netto) e CoCo (fino al 10% del suo valore
patrimoniale netto). I rischi associati a tali investimenti saranno identificati nella Sezione 8 (Fattori di Rischio).
Inoltre, il riferimento a titoli strutturati che hanno normalmente un termine inferiore a 2 anni sarà rimosso allo
scopo di garantire che il piano di scadenze del titolo strutturato sia allineato all'obbligazione di riferimento.
Questo fornirà maggiore flessibilità al team di investimento nell'identificare controparti per negoziare tali
strumenti senza alterare il profilo di rischio.
È stata chiarita anche la definizione di mercati emergenti e sarà la seguente (le nuove disposizioni sono
sottolineate): “Ai fini del Fondo, il Gestore ha definito Paesi emergenti tutti i Paesi del mondo che non siano (i)
membri dell'Unione Europea che il Gestore considera Paesi sviluppati, (ii) gli Stati Uniti d'America, (iii) Canada,
(iv) Giappone, (v) Australia, (vi) Nuova Zelanda, (vii) Norvegia, (viii) Svizzera, (ix) Hong Kong e (x)
Singapore.”
Sono state anche rimosse specifiche informazioni sulla Russia, in quanto riteniamo che la definizione di mercati
emergenti sia già chiara a sufficienza da includere la Russia. Inoltre, le esposizioni anticipate in Russia
precedentemente incluse non costituivano dei limiti e sono quindi state rimosse.
Infine, dal 31 luglio 2016, l’indice Barclays Global High Yield sarà il nuovo benchmark di riferimento per il
calcolo dell’esposizione globale di Global High Income Fund, in sostituzione di 50% Barclays Capital US High
3
Yield 2% Issuer Cap, 50% JP Morgan EMBI Global Diversified Index. L'indice Barclays Global High Yield
rappresenterà un’approssimazione di rischio migliore per il portafoglio.
Le modifiche sopra descritte non cambieranno il modo in cui sarà gestito il Global High Income Fund né
comporteranno alcuna variazione del profilo di rischio del Global High Income Fund.
3.
Riservato agli Azionisti di Invesco Emerging Markets Bond Fund ("Invesco Emerging Markets
Bond Fund") - Chiarimento della politica di investimento
La politica di investimento di Emerging Markets Bond Fund sarà chiarita riguardo all'investimento che potrà
essere fatto in titoli in sofferenza (fino al 20% del suo valore patrimoniale netto) e CoCo (fino al 10% del suo
valore patrimoniale netto). I rischi associati a tali investimenti saranno identificati nella Sezione 8 (Fattori di
Rischio).
Inoltre, il riferimento a titoli strutturati che hanno normalmente un termine inferiore a 2 anni sarà rimosso allo
scopo di garantire che il piano di scadenze del titolo strutturato sia allineato all'obbligazione di riferimento.
Questo fornirà maggiore flessibilità al team di investimento nell'identificare controparti per negoziare tali
strumenti senza alterare il profilo di rischio.
È stata chiarita anche la definizione di mercati emergenti e sarà la seguente (le nuove disposizioni sono
sottolineate): “Ai fini del Fondo, il Gestore ha definito Paesi emergenti tutti i Paesi del mondo che non siano (i)
membri dell'Unione Europea che il Gestore considera Paesi sviluppati, (ii) gli Stati Uniti d'America, (iii) Canada,
(iv) Giappone, (v) Australia, (vi) Nuova Zelanda, (vii) Norvegia, (viii) Svizzera, (ix) Hong Kong e (x)
Singapore.”
Sono state anche rimosse specifiche informazioni sulla Russia, in quanto riteniamo che la definizione di mercati
emergenti sia già chiara a sufficienza da includere la Russia. Inoltre, le esposizioni anticipate in Russia
precedentemente incluse non costituivano dei limiti e sono quindi state rimosse.
Le modifiche sopra descritte non cambieranno il modo in cui sarà gestito l’Emerging Markets Bond Fund né
comporteranno alcuna variazione del profilo di rischio dell’Emerging Markets Bond Fund.
4.
Riservato agli Azionisti di Invesco Global Real Estate Securities Fund ("Invesco Global Real
Estate Securities Fund") - Chiarimento dell'obiettivo e della politica di investimento e nomina di
un sub-gestore degli investimenti
L'obiettivo e la politica di investimento di Global Real Estate Securities Fund saranno aggiornati per chiarire
ulteriormente ciò che è includo nell'universo di investimento esistente.

L'obiettivo e la politica di investimento sono stati divisi con una semplificazione dell'obiettivo.

La politica di investimento è stata resa più chiara rispetto a come il Global Real Estate Securities Fund
accede a Fondi comuni di investimento immobiliare (“REIT”). Si chiarisce che l'esposizione di Global
Real Estate Securities Fund nei REIT può essere globale; quando invece il Fondo detiene REIT
statunitensi questa esposizione è primariamente nell'ambito immobiliare commerciale americano.

Il linguaggio obsoleto rispetto a come il Global Real Estate Securities Fund possa accedere a ETF è
stato rimosso.

Generale riscrittura per rendere più sintetica e più chiara la spiegazione di come il Global Real Estate
Securities Fund verrà investito.
4
Questo è solo un chiarimento della pratica esistente e non cambierà il modo in cui il Global Real Estate
Securities Fund sarà gestito né comporterà alcuna variazione del profilo di rischio di Global Real Estate
Securities Fund. In particolare, non vi è alcuna modifica nella misura dell'investimento di Global Real Estate
Securities Fund nei Fondi comuni di investimento immobiliare.
Inoltre, Invesco Advisers, Inc. in qualità di Gestore potrà essere supportato da Invesco Asset Management
Limited come sub-Gestore discrezionale al fine di usarne le competenze. Questa nomina non avrà alcun impatto
sul modo in cui sarà gestito il Global Real Estate Securities Fund, né comporterà alcun aumento di oneri e spese
versati dal Global Real Estate Securities Fund o dai relativi Azionisti. Tutti i costi e/o le spese relativi a suddetta
nomina saranno a carico del Gestore. Inoltre, tale nomina di un nuovo sub-Gestore non pregiudica
sostanzialmente i diritti esistenti o gli interessi degli Azionisti. A titolo di ulteriore chiarimento, Invesco Asset
Management Limited attualmente svolge il ruolo di Gestore degli investimenti di altri Fondi che sono autorizzati
dalla Banca Centrale d'Irlanda e/o dalla SFC.
5.
Riservato agli Azionisti di Invesco Sterling Bond Fund ("Sterling Bond Fund") # - Chiarimento
della politica di investimento
La politica di investimento di Sterling Bond Fund sarà chiarita rispetto all'investimento che potrà essere fatto in
titoli in sofferenza (fino al 10% del suo valore patrimoniale netto), CoCo che potranno essere ampiamente
utilizzati e titoli garantiti da attività e da ipoteca (ABS e MBS). I rischi associati a tali investimenti saranno
identificati nella Sezione 8 (Fattori di Rischio).
Il chiarimento sopra descritto non cambierà il modo in cui sarà gestito lo Sterling Bond Fund né comporterà
alcuna variazione del profilo di rischio dello stesso.
6.
Riservato agli Azionisti di Invesco Bond Fund ("Bond Fund")# - Chiarimento della politica di
investimento
La politica di investimento del Bond Fund sarà chiarita rispetto all'investimento che potrà essere fatto in titoli in
sofferenza (fino al 5% del suo valore patrimoniale netto), CoCo (fino al 20% del suo valore patrimoniale netto),
e titoli garantiti da attività e da ipoteca (ABS e MBS). I rischi associati a tali investimenti saranno identificati
nella Sezione 8 (Fattori di Rischio).
Il chiarimento sopra descritto non cambierà il modo in cui il Bond Fund sarà gestito, né comporterà alcuna
variazione del profilo di rischio del Bond Fund.
7.
Modifica relativa alle conversioni
La Sezione 5.3 (Conversioni) del Prospetto sarà modificata in base al relativo atto costitutivo di trust della Serie
che è stato aggiornato e quindi includerà che nella sottoscrizione in una classe di azioni con requisiti di idoneità,
gli Azionisti affidano irrevocabilmente al Gestore, a sua discrezione, il compito di spostare gli Azionisti nella
classe di azioni più appropriata dello stesso Fondo nel caso in cui dovessero cessare di soddisfare i requisiti di
idoneità applicabili alle classi di azioni descritte nella Sezione 4.1 (Tipologie di Azioni) del Prospetto. Questo
include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il caso in cui le Azioni detenute da un Azionista riservate a
investitori istituzionali cessano di essere considerate tali o se le Azioni detenute da un Azionista non soddisfano
il Pacchetto Minimo. Gli Azionisti, in tal caso, saranno spostati in una classe di azioni dello stesso Fondo che sia
la più simile alla classe di azioni iniziale in termini di politica di distribuzione, denominazione, politica di
# Invesco Funds Series 6 e il suo comparto Invesco Sterling Bond Fund, Invesco Global Select Equity Fund un
comparto di Invesco Funds Series e Invesco Bond Fund un comparto di Invesco Funds Series 2 non sono autorizzati
dalla SFC di Hong Kong e perciò non sono disponibili per la vendita al pubblico a Hong Kong.
5
copertura (a patto che tale classe di azioni sia disponibile), in seguito a preavviso scritto (che sarà almeno 30
giorni di calendario in anticipo).
A titolo di ulteriore chiarimento, se alla ricezione di tale avviso scritto, lo spostamento proposto non fosse
adeguato ai requisiti dell'Azionista interessato, l'Azionista sarà informato che potrà riscattare in qualunque
momento le proprie azioni nel relativo Fondo (senza spese di rimborso) o optare prima della data di efficacia
dello spostamento proposto, gratuitamente, per lo spostamento in un altro Fondo nella Serie o in un altro
Fondo nella gamma di fondi Invesco a Dublino e/o Lussemburgo (fermi restando i requisiti d’idoneità indicati
nel prospetto del comparto in questione e a condizione che tale comparto sia stato autorizzato per la vendita
nella giurisdizione dell'Azionista).
8.
Aggiornamento delle disposizioni relative a Restrizioni agli investimenti in seguito a nuovi
Regolamenti della Banca Centrale
La Banca Centrale d'Irlanda ha varato un nuovo Regolamento (Supervision and Enforcement Act 2013 (Section
48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2015 (i “Regolamenti
della Banca Centrale”). Di conseguenza, la Sezione 7.1 sulle Restrizioni agli investimenti è stata aggiornata
come segue:
-
Aggiornamenti normativi/di riordino alle “Restrizioni generali” nella Sezione 7.1 I.
-
Chiarimento delle condizioni per permettere un investimento incrociato tra Fondi indicate nella Sezione
7.1 VII.
-
Aggiornamenti normativi/di riordino alle "Restrizioni agli strumenti finanziari derivati" nella Sezione
7.2.
-
Nella Sezione 7.4 A) (iii), è stata aggiunta la frase seguente: "Il Gestore dovrà garantire che:

laddove l'emittente fosse soggetto a rating creditizio da un'agenzia registrata e supervisionata
da ESMA, tale rating sarà preso in considerazione dal Gestore nel processo di valutazione del
credito; e

laddove l'emittente fosse declassato al di sotto dei due rating creditizi a breve termine più alti
dall'agenzia di rating sopra citata, questo porterà a una nuova valutazione del credito condotta
sull'emittente dal Gestore senza indugio."
-
Nella Sezione 7.4 A) (v), è stata aggiunta la frase seguente: "Quando un Comparto è esposto a
controparti differenti, i diversi panieri di garanzie accessorie devono essere sommati ai fini del calcolo
del limite di esposizione del 20% a un unico emittente." Inoltre, il paragrafo intitolato "Controparti
accettabili" è stato aggiornato come segue:
“Controparti accettabili”
Il Gestore per conto del Fondo potrà sottoscrivere solo contratti di riacquisto, contratti di prestito titoli
e derivati OTC con controparti in conformità ai requisiti dei Regolamenti OICVM della Banca Centrale
laddove sia stata effettuata una valutazione del credito. Laddove la controparte fosse soggetta a rating
creditizio da un'agenzia registrata e supervisionata da ESMA, tale rating sarà preso in considerazione
nella valutazione del credito. Laddove una controparte fosse declassata a A2 o inferiore (o a un rating
simile) dall'agenzia di rating sopra citata, una nuova valutazione del credito sulla controparte sarà
condotta senza indugio."
6
Questi aggiornamenti non hanno alcun impatto materiale sul profilo di rischio dei Fondi né sul modo in cui i
Fondi sono gestiti.
9.
Chiarimento sulle restrizioni sui rimborsi in seguito ai nuovi Regolamenti della Banca Centrale
In seguito ai nuovi Regolamenti della Banca Centrale, la Sezione 5.4.2 (Possibili restrizioni sui rimborsi) è stata
aggiornata per aggiungere le seguenti disposizioni al fine di chiarire che, se il Gestore, con l'approvazione
dell'Amministratore fiduciario, decide di applicare la limitazione dei rimborsi in un determinato giorno
lavorativo, tutte le richieste di rimborso differite saranno trattate pro-rata con altre richiesta di rimborso in
ciascun giorno di negoziazione seguente senza priorità:
"Durante questo processo, le richieste di rimborso posticipate saranno aggregate con altre richieste di rimborso
in ciascun Giorno lavorativo. Le richieste di rimborso posticipate non avranno priorità su altre richieste di
rimborso ricevute per un dato Giorno lavorativo e saranno trattate riguardo al saldo insoddisfatto come se una
ulteriore richiesta di rimborso fosse stata fatta dall'Azionista per il Giorno lavorativo successivo e, se
necessario, per i Giorni lavorativi successivi."
Inoltre, la Sezione 5.4.3 (Rimborsi obbligatori) è stata aggiornata sostituendo il secondo paragrafo con le
seguenti disposizioni al fine di chiarire ulteriormente la posizione:
"Se dovesse arrivare all'attenzione del Gestore in qualunque momento che delle Azioni sono detenute da un
Soggetto non ammesso, da solo o in collaborazione con altri, e il Soggetto non ammesso non ottempera
all’ordine del Gestore di vendere le proprie Azioni e di fornire al Gestore la prova di tale vendita entro 30 giorni
dall’ordine da parte del Gestore, il Gestore potrà, a sua discrezione, riscattare tali Azioni al prezzo di rimborso."
Si noti che in caso di rimborso obbligatorio, tale rimborso obbligatorio sarà permesso dalla legge e regolamenti
applicabili e il Gestore agirà in buona fede e su motivi fondati.
10. Informazioni aggiuntive relative alla separazione delle attività
La Sezione 9.2.3 (Separazione delle attività del Fondo) del Prospetto sarà aggiornata per chiarire che è
intenzione del Gestore che tutti gli utili/perdite o spese derivanti da una determinata classe di Azioni siano
separatamente a carico di tale classe di Azioni. Considerato che tra le classi di Azioni non vi è alcuna
separazione giuridica delle passività, sussiste il rischio che, in alcune circostanze, le operazioni relative a una
classe di Azioni possano determinare passività a carico delle altre classi di Azioni dello stesso Comparto, o
possano altrimenti incidere sul valore patrimoniale netto delle stesse.
In seguito a questo chiarimento la Sezione 9.2.3 sarà rinominata "Separazione delle attività".
Per maggiore chiarezza, onde evitare dubbi, queste informazioni aggiuntive non determineranno alcun
cambiamento della natura/tipologia di commissioni o livelli di commissioni per le classi di Azioni esistenti di
ciascun Fondo del Gestore.
7
11. Accorciamento del ciclo di distribuzione soltanto per classi di azioni con distribuzione
trimestrale, semestrale e annuale

Dalla distribuzione a gennaio 2017, il ciclo annuale di distribuzione sarà accorciato per i Fondi di
Invesco Funds Series. Per distribuzioni annuali dichiarate da un Fondo in relazione a una classe di
azioni l'ultimo Giorno lavorativo di gennaio; i pagamenti dei dividendi saranno effettuati l'11 febbraio
(invece del 21 febbraio). Qualora tali giorni non cadano in un Giorno lavorativo, i pagamenti dei
dividendi saranno effettuati il Giorno lavorativo successivo.

Dalla distribuzione a novembre 2016, il ciclo annuale di distribuzione sarà accorciato per i Fondi di
Invesco Funds Series 1-6. Per le distribuzioni annuali dichiarate da un Fondo in relazione a una classe
di azioni l'ultimo giorno lavorativo di novembre, i pagamenti dei dividendi saranno effettuati l'11
dicembre (invece del 21 gennaio (eccetto per Invesco Funds Series 2, per cui i pagamenti vengono
effettuati attualmente il 21 dicembre)). Qualora tali giorni non cadano in un Giorno lavorativo, i
pagamenti dei dividendi saranno effettuati il Giorno lavorativo successivo.

Dalle distribuzioni a novembre 2016 (per Fondi di Invesco Funds Series 1-5 e Invesco Funds Series 6)
e dalle distribuzioni a luglio 2016 (per Fondi di Invesco Funds Series), il ciclo di distribuzione
semestrale sarà accorciato; i pagamenti di dividendi saranno effettuati l'11 del mese successivo alla
data di distribuzione (invece del 21 del mese successivo alla data di distribuzione). Qualora tali giorni
non cadano in un Giorno lavorativo, i pagamenti dei dividendi saranno effettuati il Giorno lavorativo
successivo.

Dalle distribuzioni ad agosto 2016 (per Fondi di Invesco Funds Series 1-5 e Invesco Funds Series 6) e
dalle distribuzioni a luglio 2016 (per Fondi di Invesco Funds Series), il ciclo di distribuzione trimestrale
sarà accorciato; i pagamenti di dividendi saranno effettuati l'11 del mese successivo alla data di
distribuzione (invece del 21 del mese successivo alla data di distribuzione). Qualora tali giorni non
cadano in un Giorno lavorativo, i pagamenti dei dividendi saranno effettuati il Giorno lavorativo
successivo.
12. Aggiornamento del Consiglio di Amministrazione del Gestore
I dati degli Amministratori del Gestore sono stati aggiornati nella Sezione 9.2.1 (Amministratori) come segue:
Douglas J. Sharp, Leslie Schmidt, Cormac O’Sullivan, Sybille Hofmann e William Manahan.
A titolo di ulteriore chiarimento, William Manahan è stato nominato Amministratore e Oliver Carroll, Carsten
Majer, Marie-Hélène Boulanger e Brian Collins sono stati rimossi dall'incarico di amministratori.
13. Ristrutturazione e aggiornamenti della Sezione 8 (Fattori di Rischio)
Al fine di chiarire i rischi che si possono applicare ai Fondi, il Gestore ha ristrutturato la Sezione 8 (Fattori di
Rischio) in due parti:
-
Una parte relativa ai rischi legati agli investimenti. In tale parte, è stato incluso un grafico allo scopo
di far fronte ai principali rischi identificati alla data del Prospetto che possano essere applicabili a
ciascun Fondo. Si noti che non si pretende di fornire una spiegazione completa di tutti i rischi associati
all'acquisizione e detenzione di Azioni nel rispettivo Fondo, tuttavia tutti i rischi chiave sono indicati e
si raccomanda agli azionisti di fare riferimento alla Sezione 8 del Prospetto per spiegazioni più
dettagliate di tali rischi in modo da poter fare una valutazione informata dell'investimento. I rischi non
indicati per un determinato Fondo potrebbero, tuttavia, ancora essere applicabili in qualche misura a
8
tale Fondo in diversi momenti ed è possibile che non tutti i rischi applicabili a un investimento siano
mostrati. Nonostante i rischi indicati nel grafico, ciascun Fondo dovrà essere conforme in ogni
momento alle Restrizioni agli investimenti dettagliate nella Sezione 7 (incluse le Restrizioni aggiuntive
nella Sezione 7.5) oltre alle ulteriori restrizioni nell'Appendice A del Prospetto.
-
Sotto il grafico, ciascun rischio è spiegato in maggiore dettaglio. A tal proposito, si noti che il Gestore
ha aggiunto alcuni rischi aggiuntivi che possono essere applicabili, come un rischio sui titoli in
sofferenza, un rischio di turnover del portafoglio, un rischio di materie prime, rischi relativi all'uso di
ABS e MBS, rischio sul mercato del debito indiano, rischio di investire in Cina tramite Stock Connect e
rischio su titoli privati e non quotati.
-
Una seconda parte relativa ai rischi associati a specifiche classi di azioni, quali Classi di azioni con
copertura, Classi di azioni con distribuzione fissa, Classi di azioni con reddito lordo, ecc.
-
Il rischio associato a "Investimenti internazionali" è stato rinominato "Rischi di investimento generali".
-
Il rischio associato a "Investimenti in Fondi per Settore/Concentrati" è stato rinominato "Rischio Fondi
per Settore/Paese singolo e Concentrati" e le relative informazioni sono state migliorate.
-
È stato incluso un nuovo "Rischio di cambio" riscrivendo le informazioni esistenti riguardo gli
"Investimenti internazionali".
-
I rischi associati a "Investimenti in Russia e Ucraina", "Rischio di credito", "Investimenti in Cina" e
"Rischio di controparte" sono stati aggiornati.
-
Il rischio associato a "Rischio di obbligazioni convertibili" è stato rinominato "Rischio CoCo e
convertibili" e le relative informazioni sono state migliorate.
-
Il rischio associato a "Rischio di sospensione del mercato" è stato rinominato "Rischio di sospensione
mercato e fondo" e le relative informazioni sono state migliorate.
-
Il rischio associato a "Rischio di deposito" è stato aggiornato e include i requisiti della Direttiva
2014/91/UE (la “Direttiva OICVM V”).
-
Il rischio associato a "Transazioni di prestito titoli e Operazioni di pronti contro termine" è stato
aggiornato includendo informazioni aggiuntive sulle transazioni di riacquisto e sulle operazioni di
“pronti contro termine”.
14. Ristrutturazione della Sezione 11 (Tassazione)
Al fine di chiarire gli aspetti sulla tassazione relativi al Fondo o agli Azionisti, è stato deciso di ristrutturare la
Sezione 11 (Tassazione).
Una parte coprirà la Tassazione irlandese (la tassazione irlandese che ha impatto sulle Serie e la tassazione
irlandese che ha impatto sugli Azionisti). Non ci sono modifiche specifiche relative alla tassazione irlandese.
Una seconda parte intitolata "Tassazione in altre giurisdizioni" coprirà la tassa su transazioni finanziarie che era
già trattata nella Sezione 11 (Tassazione).
9
È stata aggiunta una terza parte (Segnalazione automatica e Scambio di informazioni sui conti) per coprire le
disposizioni FATCA (precedentemente nella Sezione 5.1.2 (Restrizioni sulla proprietà di azioni) e il Common
Reporting Standard (CRS) e la Direttiva sulla cooperazione amministrativa in materia di tassazione (Direttiva
DAC).
15. Varie/modifiche generali

La Sezione 2 (Definizione) è stata aggiornata.

La sede legale dell'Agente incaricato del Registro e dei Trasferimenti è cambiata. Il nuovo indirizzo è:
International Financial Data Services (Ireland) Limited
Bishop’s Square
Redmond’s Hill,
Dublino 2
Irlanda

L'indirizzo di corrispondenza per le domande degli Azionisti è cambiato. Il nuovo indirizzo è:
International Financial Data Services (Ireland) Limited
Bishop’s Square
Redmond’s Hill,
Dublino 2
Irlanda

La sede legale del Gestore e Amministratore è cambiata. Il nuovo indirizzo è:
Invesco Global Asset Management DAC
Central Quay, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay
Dublino 2
Irlanda
Si noti anche che ai sensi della legislazione irlandese, il Gestore, Invesco Global Asset Management
Limited, è stato convertito in una Designated Activity Company (“DAC”) con efficacia dal 12 maggio 2016
(si noti che nelle precedenti comunicazioni era stata indicata erroneamente come data di efficacia l'11
aprile 2016) e il nome del Gestore è stato di conseguenza modificato in Invesco Global Asset Management
DAC. Non vi è alcuna modifica nella struttura aziendale del Gestore e nessuna variazione del pacchetto di
azioni.

L'Amministratore secondario, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, è stato convertito in una
Designated Activity Company e quindi il nome è diventato BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated
Activity Company. Non vi è alcuna modifica nella struttura aziendale dell'Amministratore secondario e
nessuna variazione del pacchetto di azioni.

La Sezione 4 (Le Serie e i rispettivi Fondi e Azioni) è stata rinominata e aggiornata come segue:
o
miglioramento delle informazioni riguardanti le classi di azioni con copertura;
o
le note corrispondenti di seguito alla tabella nella Sezione 4.1 (Tipologie di Azioni) sono state
aggiornate;
o
le informazioni sulle diverse Classi di azioni sono state aggiornate;
o
nella Sezione 4.1 (Tipologie di Azioni) il prezzo di offerta iniziale di una nuova classe di azioni con JPY
quale valuta della classe è stato modificato da JPY1000 a JPY10000;
10
o
nella Sezione 4.2 (Spese per gli investitori), è stato aggiunto il riferimento allo swing pricing a scopo
di chiarimento e per riflettere la pratica esistente, non vi è alcuna modifica degli accordi di
negoziazione esistenti; e
o

la Sezione 4.3 (Politica di distribuzione) è stata aggiornata a scopo di chiarimento.
Nella Sezione 4.3.4 (Reinvestimento della distribuzione), a scopo di chiarimento, il riferimento allo Yen
giapponese è stato rimosso in quanto la valuta non è rilevante per il pacchetto di azioni. Questo
chiarimento rispecchia la pratica esistente.

Nella Sezione 5 (Informazioni di negoziazione), la procedura di negoziazione è stata aggiornata con
l'aggiunta di informazioni riguardo alle richieste per sottoscrizione, spostamento, trasferimento o rimborso
in determinate giurisdizioni. Inoltre, le informazioni sono state migliorate per indicare che agenti autorizzati
(incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la/le banca/banche in cui i conti siano aperti) sono parti
aggiuntive per respingere richieste o imputare gli interessi in caso di pagamento tardivo. Si noti che tale
aggiornamento è stato fatto per riflettere la pratica esistente e che non vi è alcuna modifica degli accordi di
negoziazione esistenti.

Nella Sezione 5.4.4 (Pagamento dei rimborsi), gli agenti autorizzati, inclusi ma non limitati a, le banche in
cui i conti sono aperti, sono stati inclusi come entità coinvolte nel processo di rimborso.

Nella Sezione 5.5.8 (Azionisti congiunti), è stato chiarito che, nel caso di morte di uno degli Azionisti
congiunti di Azioni in uno o più Fondi, gli Azionisti in vita saranno le uniche persone riconosciute come
aventi diritto o interesse alcuno nelle Azioni. Tali persone saranno libere di disporre di questo interesse, a
condizione che la documentazione pertinente sia fornita al Distributore Globale e/o all'Agente incaricato del
Registro e dei Trasferimenti.

La Sezione 5.5.12 (Asset dei clienti) è stata rinominata (Funzionamento dei conti IM Collection e Depositi di
liquidità multicomparto e rischi associati) ed è stata aggiornata per essere alla norma della Central Bank
(Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) Investor Money Regulations 2015 for Fund
Service Providers. Questa Sezione rispecchia il procedimento attuale.

La Sezione 6.1 (Calcolo del Valore del patrimonio netto) è stata aggiornata in conformità alle normative
irlandesi aggiornate, in particolare:
-
La sotto-sezione (2) (A) è stata aggiornata per includere informazioni su come la valutazione di un
investimento quotato su un Mercato riconosciuto ma acquisito con un sovrapprezzo o sconto fuori dai
Mercati riconosciuti, sarà valutato.
-
La sotto-sezione 2 (F) riguardante la valutazione di strumenti finanziari non negoziati su un Mercato
riconosciuto è stata rimossa.
-
La sotto-sezione (2) (I) è stata migliorata per includere l'informazione che la stima di una persona
competente può essere accettata dall'Amministratore.
-
La sotto-sezione (3) (J) ha chiarito che i costi e i risultanti utili o perdite sulla transazione coperta
saranno applicati solo alla classe di azioni pertinente dopo la deduzione di tutti gli altri oneri e spese,
che nel caso degli Oneri di gestione e servizio pagabili al Gestore, saranno calcolati e dedotti dal
valore non coperto della classe di azioni.
Si noti che tali aggiornamenti sono stati fatti per rispecchiare la pratica esistente e che non vi è alcuna
modifica della pratica esistente dei Fondi nel calcolo del valore patrimoniale netto e del prezzo di
negoziazione.
11

La Sezione 6.1 (Calcolo del Valore patrimoniale netto) sotto-sezione (2) (K) "Swing Pricing" è stata
migliorata per chiarire che il NAV per Azione può essere adeguato per mitigare l'effetto di eventuale spread
tra i prezzi di acquisto e di vendita delle attività sottostanti, che rispecchia la pratica esistente.

La Sezione 6.2 (Prezzo di negoziazione) è stata riscritta e resa più chiara, per evitare ambiguità sul fatto
che non vi è differenza tra il prezzo di sottoscrizione e di rimborso in ciascun giorno e che entrambi sono
negoziati al NAV per azione. Inoltre, è stato chiarito che il valore patrimoniale netto per Azione può essere
calcolato fino a quattro cifre decimali, il che riflette la pratica esistente.

Nella Sezione 7, si è deciso di spostare le restrizioni agli investimenti per Fondi autorizzati in determinati
Paesi, come Taiwan, Hong-Kong, Germania, in una sezione separata, la Sezione 7.5 (Restrizioni
aggiuntive). Sono state aggiunte anche le restrizioni agli investimenti per alcuni Fondi registrati in Francia e
in Cile.

Nella Sezione 7.6 (Finanziamento), è stato chiarito che laddove un Fondo abbia crediti in valuta estera che
superino il valore di un deposito back-to-back, il Gestore dovrà garantire che l'eccesso sia trattato come
finanziamento per la conformità ai Regolamenti OICVM.

È stata inserita una nuova Sezione 9.2.4 (Conflitti di interesse) per riflettere inter alia la discrezione del
Gestore di versare rimborsi e commissioni a terze parti.

La Sezione 9.2.6 (Fornitori di servizi) è stata aggiornata per definire il servizio dei Gestori e chiarire che
l'Agente incaricato del Registro e dei Trasferimenti della Serie può delegare alcuni servizi a International
Financial Data Services (Luxembourg) SA. Inoltre, questa Sezione è stata aggiornata in conformità alla
Direttiva OICVM V per includere dettagli su (i) i compiti dell'amministratore fiduciario e i conflitti di
interesse che possono sorgere, (ii) gli accordi di delega dell'Amministratore fiduciario e i conflitti di
interesse che possono sorgere da tale delega.

Nella Sezione 9.2.7 (Transazione con parte correlata), le informazioni relative alla documentazione
dell'Amministratore fiduciario della transazione con parte correlata sono state migliorate.

Nella Sezione 9.2.8 (Accordi di retrocessione), le informazioni relative all'abbuono delle commissioni
ricevuto dal broker o intermediario sono state migliorate.

Nella Sezione 9.3.2 (Oneri dell'Agente di servizio), è stato chiarito che l'importo rimanente degli oneri
dell'agente di servizio (dopo aver dedotto i pagamenti) può essere mantenuto dal Gestore, in qualità di
Amministratore per ciascun Fondo, e/o condiviso con le affiliate del Gruppo Invesco o con le persone che il
Gestore potrà scegliere a sua discrezione.

È stata inclusa una nuova Sezione 9.3.4 (Politiche di remunerazione) per chiarire che la politica di
remunerazione si applica al personale le cui attività professionali abbiano un impatto materiale sul profilo di
rischio del Gestore o dei Fondi ed è ideata per non incoraggiare un’assunzione dei rischi incoerente con il
profilo di rischio dei Fondi.

Nella Sezione 9.3.5 (Altre spese) le informazioni sulle spese di costituzione e spese non ammortizzate sono
state rimosse in quanto queste spese sono a carico del Gestore e non addebitate al Fondo.

Nella Sezione 10.3 (Altri documenti disponibili per ispezioni), la lista di elementi che sono disponibili per
l'ispezione è stata aggiornata.
12

L’Allegato del Prospetto sui mercati riconosciuti (Allegato 1) è stato aggiornato per includere mercati
riconosciuti aggiuntivi e rimuovere mercati riconosciuti che non sono più disponibili.

In conformità alla Direttiva OICVM V, un Allegato 2 del Prospetto è stato aggiunto e divulgato negli accordi
di delega dell'Amministratore fiduciario alla data del Prospetto.

La Sezione "Glossario di termini comunemente usati" è stata aggiornata per rimuovere l'informazione sulla
commissione di ridistribuzione di azioni B e includere il riferimento a "Restrizioni per Paesi specifici" e
"Considerazione di rischi specifici" che ora sono nella Sezione 7.5 (Restrizioni aggiuntive) e nella Sezione 8
(Fattori di Rischio).

I Rischi specifici indicati per ciascun Fondo nell'Appendice A sono stati rimossi e un riferimento incrociato al
grafico inserito nella Sezione 8 (Fattori di Rischio) è stato incluso all'inizio dell'Appendice A. Inoltre, la
considerazione speciale di investimento in Cina riguardo a Invesco PRC Equity Fund è stata consolidata
nella Sezione 8.

Nell'Appendice A, è stato aggiornato il profilo degli investitori tipici di ciascun Fondo.

Nell'Appendice A, le informazioni relative all'esposizione totale dei Fondi con l'uso dell'approccio basato
sugli impegni sono state rimosse. Tale rimozione non influisce sul modo in cui i Fondi calcolano la propria
esposizione globale.

Nell'Appendice A, il nome del benchmark di riferimento usato per calcolare l'esposizione globale di Invesco
Continental European Small Cap Equity Fund è stato modificato da HSBC Smaller Europe ex UK a
Euromoney Smaller Europe ex UK.

Nell'Appendice A, il nome del benchmark di riferimento usato per calcolare l'esposizione globale di Invesco
Continental European Equity Fund è stato corretto da FTSE Western Europe ex. UK a FTSE World Europe
ex. UK.

Gli Azionisti devono essere consapevoli del fatto che alcuni Fondi possono investire in Azioni Cina A tramite
il programma Shanghai- Hong Kong Stock Connect per non oltre il 10% del valore patrimoniale netto del
Fondo e che i rischi associati saranno indicati per tali Fondi nella Sezione 8 (Fattori di Rischio).

Sono presenti anche aggiornamenti editoriali, di formattazione e altri di vario genere e aggiornamenti a
Fondi non autorizzati dalla SFC.
Ulteriori informazioni
Il Prospetto è disponibile a titolo gratuito presso la sede legale del Gestore. Inoltre, è disponibile sul sito Web
del Gestore: www.invescomanagementcompany.ie. Questo sito web non è stato esaminato dalla SFCC e
potrebbe contenere informazioni non autorizzate dalla SFC. Per gli Azionisti non di Hong Kong, il Prospetto è
disponibile gratuitamente presso la sede legale del Gestore o può essere richiesto in formato elettronico
inviando una richiesta alla sede locale Invesco oppure al Team responsabile dell’assistenza agli investitori,
IFDS, Dublino al numero +353 1439 8100.
In caso di domande in relazione a quanto sopra o qualora desideri informazioni su altri prodotti della gamma
Invesco autorizzati alla vendita nella Sua giurisdizione, La invitiamo a rivolgersi alla sede locale Invesco, i cui
dettagli sono riportati a tergo.
13
Gli Azionisti di Hong Kong possono rivolgersi al Subdistributore e Rappresentante di Hong Kong delle Serie,
Invesco Asset Management Asia Limited, telefonando al numero (+852) 3191 8282. Per gli Azionisti tedeschi:
nel caso in cui Lei agisca in qualità di distributore per clienti tedeschi, La informiamo che non è tenuto a
inoltrare la presente lettera ai Suoi clienti finali in un formato durevole.
Per gli Azionisti svizzeri, il Prospetto, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, l’Atto
costitutivo di Trust delle Serie e le relazioni annuali e semestrali delle Serie possono essere ottenuti
gratuitamente dal rappresentante svizzero. Invesco Asset Management (Switzerland) Ltd., Talacker 34, 8001
Zurigo, è il rappresentante svizzero e BNP Paribas Securities Services, Parigi, Succursale de Zurich,
Selnaustrasse 16, 8002 Zurigo, è l’agente per i pagamenti svizzero.
Grazie per aver dedicato il Suo tempo alla lettura di questa comunicazione.
Distinti saluti,
Per ordine del Consiglio di Amministrazione del Gestore
14
Informazioni Generali:
Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato può oscillare (in parte anche a causa di
oscillazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non recuperare l’intero importo
investito.
Informazioni importanti per gli Investitori del Regno Unito
Agli effetti del Financial Services and Markets Act, 2000 del Regno Unito (la “FSMA”), la presente lettera è
stata emessa da Invesco Global Investment Funds Limited la quale è autorizzata e regolamentata dalla
Financial Conduct Authority, per conto di Invesco Global Asset Management DAC, il Distributore Globale della
Serie. Ai sensi delle leggi del Regno Unito, le Serie costituiscono un organismo riconosciuto secondo l’articolo
264 della FSMA. Tutte o gran parte delle protezioni previste dal sistema normativo del Regno Unito
relativamente alla tutela dei clienti privati non sono applicabili alle Serie offshore; pertanto, non è possibile
godere dell’indennizzo ai sensi del Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito, né beneficiare dei
diritti di annullamento previsti per il Regno Unito.
Contatti
Per
eventuali
domande,
può
contattare Invesco Asset
Management
Deutschland
GmbH
al
numero
(+49) 69 29807 0, Invesco Asset Management Österreich GmbH al numero (+43) 1 316 2000, Invesco Global
Asset Management DAC al numero (+353) 1 439 8000, Invesco Asset Management Asia Limited al numero
(+852) 3191 8282, Invesco Asset Management S.A. Sucursal en España al numero (+34) 91 781 3020,
Invesco International Limited Jersey al numero +44 1534 607600, Invesco Asset Management S.A. Belgian
Branch al numero (+32) 2 641 01 70, Invesco Asset Management S.A. al numero (+33) 1 56 62 43 00,
Invesco Asset Management S.A. Sede Secondaria, Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Invesco Asset
Management SA Dutch Branch al numero (+31) 205 61 62 61, Invesco Asset Management S.A (France)
Swedish Filial al numero (+46) 8 463 11 06 o Invesco Global Investment Funds Limited al numero
+44 (0) 1491 417 000.
Note:
This letter has been automatically generated in English. A copy of this letter is available in the
following languages: Chinese, Dutch, French, German, Greek, Italian, Spanish, Finnish and
Norwegian. To request a copy, please contact the Investor Services Team, IFDS, Dublin on
(+353) 1 439 8100 (option 2 for queries) or your local Invesco office.
15
Invesco Global Asset Management DAC
Central Quay, Riverside IV, Sir John Rogerson’s
Quay, Dublino 2
Irlanda
Telefono: +353 1 439 8000
www.invesco.com
Modifiche di regime connesse all’aggiornamento e agli emendamenti degli Atti costitutivi di Trust di
Invesco Funds Series, Invesco Funds Series 1, Invesco Funds Series 2, Invesco Funds Series 3,
Invesco Funds Series 4, Invesco Funds Series 5 e Invesco Funds Series 6# (collettivamente le
“Serie”).
Invesco Global Asset Management DAC (nota in passato come Invesco Global Asset Management
Limited), gestore delle Serie (il “Gestore”) è responsabile delle informazioni contenute nella
presente
comunicazione.
Per
quanto
a
conoscenza
degli
Amministratori
del
Gestore
(gli
"Amministratori") (che hanno svolto con ragionevole cura tutte le opportune verifiche per garantirlo),
alla data della presente comunicazione le informazioni ivi contenute sono conformi ai fatti e non
omettono alcun particolare che possa inficiarne il contenuto. Gli Amministratori se ne assumono
conseguentemente la responsabilità. Tutti i termini in maiuscolo utilizzati nel presente documento,
salvo laddove in esso diversamente definiti, hanno lo stesso significato dei termini in maiuscolo
utilizzati negli Atti costitutivi di Trust delle relative Serie.
La presente comunicazione Le viene inviata nella Sua qualità di azionista (“Azionista”) di uno o più
dei comparti delle Serie sottoelencati. Si tratta di un documento importante che richiede la massima
attenzione. In caso di dubbi su come procedere, si rivolga quanto prima al Suo intermediario,
direttore di banca, legale o consulente professionale di altro genere. Qualora abbia ceduto o
altrimenti trasferito la Sua partecipazione in un comparto delle Serie, La preghiamo di inviare la
presente comunicazione all’intermediario, direttore di banca o altro agente attraverso il quale è stata
effettuata la vendita affinché sia inoltrata all’acquirente o al cessionario.
#
Invesco Funds Series 6 e i suoi comparti Invesco Sterling Bond Fund, Invesco Global Select Equity Fund di Invesco
Funds Series e Invesco Bond Fund di Invesco Funds Series 2 non sono autorizzati dalla Securities and Futures
Commission ("la SFC") di Hong Kong e pertanto non sono disponibili per la vendita al pubblico a Hong Kong.
Invesco Global Asset Management DAC
È disciplinata dalla Banca Centrale d’Irlanda
Amministratori: Cormac O’Sullivan (irlandese),
Leslie Schmidt (americana), Douglas Sharp
(canadese), Sybille Hofmann (tedesca) e William
Manahan (irlandese)
Costituita in Irlanda n. 183551
P.IVA N. IE 6583551 V
DUB_S_IT
Invesco Funds Series
Invesco Global Select Equity Fund#
Invesco Continental European Equity Fund
Invesco Japanese Equity Core Fund
Invesco Asian Equity Fund
Invesco UK Equity Fund
Invesco Global Real Estate Securities Fund
Invesco Funds Series 1
Invesco Japanese Equity Fund
Invesco ASEAN Equity Fund
Invesco Pacific Equity Fund
Invesco Funds Series 2
Invesco Bond Fund#
Invesco Emerging Markets Bond Fund
Invesco Global High Income Fund
Invesco Gilt Fund
Invesco Funds Series 3
Invesco Global Health Care Fund
Invesco Global Technology Fund
Invesco Funds Series 4
Invesco Global Small Cap Equity Fund
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund
Invesco Funds Series 5
Invesco Korean Equity Fund
Invesco PRC Equity Fund
Invesco Emerging Markets Equity Fund
Invesco Funds Series 6#
Invesco Sterling Bond Fund
# Invesco Funds Series 6 e i suoi comparti Invesco Sterling Bond Fund, Invesco Global Select Equity Fund di Invesco
Funds Series e Invesco Bond Fund di Invesco Funds Series 2 non sono autorizzati dalla SFC e pertanto non sono disponibili
per la vendita al pubblico a Hong Kong.
2
29 giugno 2016
Gentile Azionista,
in quanto Azionista di uno o più comparti delle Serie, Le scriviamo in merito agli aggiornamenti degli attuali Atti
costitutivi di Trust di ciascuna delle Serie (collettivamente gli “Atti costitutivi di Trust”) di seguito sintetizzati.
Salvo quanto altrimenti stabilito nella presente comunicazione, le modifiche di regime relative agli Atti costitutivi
di Trust diverranno efficaci il giorno 29 luglio 2016 (la “Data di efficacia”) o alla data successiva eventualmente
stabilita dagli Amministratori, a loro esclusiva discrezione e preventivamente comunicata agli Azionisti. In
conformità alle disposizioni degli Atti costitutivi di Trust, BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
(l’“Amministratore fiduciario”) ha certificato per iscritto che tali modifiche, variazioni e integrazioni agli Atti
costitutivi di Trust a suo giudizio non pregiudicano sostanzialmente gli interessi degli Azionisti e non sono
finalizzate a manlevare l’Amministratore fiduciario o il Gestore da alcuna responsabilità nei confronti degli Azionisti
in misura rilevante.
A titolo di chiarimento, onde evitare dubbi, non sono state apportate modifiche alla natura/tipologia o al livello
delle commissioni delle Classi di azioni esistenti di ciascun comparto delle relative Serie e tutti i costi e/o spese
connessi ai suddetti aggiornamenti saranno a carico del Gestore. Inoltre, le modifiche seguenti non avranno
implicazioni sulle caratteristiche e sui rischi applicabili alle relative Serie.
Tali modifiche non comportano alcun aumento delle commissioni o degli oneri a carico del relativo comparto delle
Serie o degli Azionisti e nessuna variazione dell'approccio operativo del relativo comparto delle Serie. Di
conseguenza, in qualità di Azionista, non è necessaria in merito alcuna azione da parte Sua.
I.
Aggiornamenti degli Atti costitutivi di Trust in seguito ai Regolamenti della Central Bank of
Ireland
Sono state incluse le modifiche generali volte ad armonizzare in maniera globale e riflettere gli aggiornamenti
legislativi e regolamentari emessi dalla Central Bank of Ireland (la “Central Bank”) incluso le modifiche richieste ai
sensi del Decreto Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for
Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2015 (i “Regolamenti OICVM della Central Bank”) e
delle regolamentazioni in materia di denaro degli investitori della Central Bank. In particolare, gli Azionisti devono
tener presente che:
-
è stata inserita la definizione di “Asset” (ossia tutti gli investimenti, le liquidità e i derivati nei quali il
Portafoglio Designato è autorizzato a investire o che può detenere ai sensi del Prospetto, dell'Atto
costitutivo di Trust e dei Regolamenti OICVM).
-
Articoli 2.3.1 (ix) e (xii): è stato chiarito che le commissioni del Gestore includono la Commissione di
Gestione come definito negli Atti costitutivi di Trust. Inoltre, è stato chiarito che le spese del trust possono
includere le commissioni e le spese di qualsiasi subdepositario. A tal proposito non vi sono cambiamenti
rispetto alla pratica esistente.
-
Nuovo Articolo 2.3.3: è stato chiarito che, salvo se altrimenti vietato in qualunque giurisdizione nella
quale il Trust è registrato o autorizzato, tutte le commissioni e le spese ricorrenti saranno iscritte in conto
3
economico o capitale, e, se del caso, imputate agli asset del Trust secondo quanto stabilito di volta in volta
dal Gestore. A tal proposito non vi sono cambiamenti rispetto alla pratica esistente.
-
Articolo 8.5 (rinumerato Articolo 7.5): in base al nuovo Articolo 7.5.1 è stato chiarito che gli investimenti
da trasferire in conto Proprietà Depositata possono essere considerati investimenti conformi agli obiettivi,
alle politiche e alle restrizioni di investimento del Trust.
-
Articolo 8.6.2 (i) (rinumerato Articolo 7.6.2 (i)): è stato aggiornato che (fatto salvo per l'emissione iniziale
di azioni) il Prezzo di Emissione è il prezzo per azione accertato dal Gestore dividendo il Valore del
Portafoglio Designato rappresentato dal numero di quote in circolazione.
Articolo 8.6.3 (rinumerato Articolo 7.6.3): è stato chiarito che le responsabilità di ciascun Azionista sono
limitate all'importo concordato che l'Azionista in questione è tenuto a fornire per la sottoscrizione di
Azioni;
-
Articolo 8.9 (rinumerato Articolo 7.9): è stato chiarito che il Gestore può definire un periodo “ragionevole”
per stabilire un mancato pagamento di azioni da emettere o vendere. A tal proposito non vi sono
cambiamenti rispetto alla pratica esistente.
-
Articolo 10.2.3 (rinumerato Articolo 9.2.3): è stato chiarito che il pagamento dei prezzi di rimborso agli
azionisti non deve avvenire entro e non oltre i cinque giorni lavorativi dalla Data di Contrattazione. A tal
proposito non vi sono cambiamenti rispetto alla pratica esistente.
-
Articolo 10.2.6 (iii) (rinumerato Articolo 9.2.6 (iii)): è stato chiarito che se un Azionista richiede un
rimborso di un numero di azioni non inferiore al 5% del valore totale di tutte le Azioni, il costo di qualsiasi
vendita può essere addebitato all'Azionista. A tal proposito non vi sono cambiamenti rispetto alla pratica
esistente.
-
Articolo 10.2.6 (iv)(b) (rinumerato Articolo 9.2.6 (iv)(b)): è stato enfatizzato che l'asset allocation è
soggetta all'approvazione dell'Amministratore fiduciario in materia di rimborso di Azioni. A tal proposito
non vi sono cambiamenti rispetto alla pratica esistente.
-
Articolo 10.2.6 (rinumerato Articolo 9.2.6): in base ai nuovi Articoli 9.2.6 (vi) e (vii) sono stati integrati
per definire l'onere massimo di rimborso relativo al riacquisto di quote non superiori al 3% del valore di
rimborso e che l'onere massimo di rimborso riguardo il rimborso e il riacquisto di azioni non sarà
aumentato senza la preliminare approvazione degli Azionisti. Secondo le informazioni contenute nel
Prospetto, non esiste l'intenzione di applicare oneri di rimborso e, nel caso di qualsiasi futura applicazione
di un onere di rimborso, saranno ottenute le necessarie approvazioni regolamentari e sarà fornito agli
azionisti un preavviso di un mese.
-
L'Articolo 10.3.3 (rinumerato Articolo 9.3.3) è stato modificato per essere conforme ai Regolamenti
OICVM della Central Bank in materia di processo di riporto. È stato inserito un aggiornamento secondo il
quale le richieste di rimborso riportate dalla prima relativa data di contrattazione non saranno rese
prioritarie rispetto alle altre richieste di rimborso ricevute per la seconda relativa data di contrattazione e
saranno trattate proporzionalmente.
4
-
L'Articolo 15.1 (Regime di Investimento) (rinumerato Articolo 14.1) è stato aggiornato per chiarire
l'informativa riguardo il pagamento e il trasferimento della Proprietà Depositata all'Amministratore
fiduciario e agli investimenti del Portafoglio Designato in azioni e/o obbligazioni e includere gli
aggiornamenti riguardo gli investimenti che mirano a replicare un indice. A tal proposito non vi sono
cambiamenti rispetto alla pratica esistente.
-
L'Articolo 15.2 (rinumerato Articolo 14.2) è stato aggiornato includendo l'elenco di emittenti nei quali un
Portafoglio Designato può investire fino al 100% del suo valore patrimoniale netto ai sensi della
legislazione irlandese vigente. Questa modifica non inficia l'approccio di gestione dei fondi autorizzati
dalla SFC.
-
Il riferimento all'espressione “secondo le normali condizioni commerciali” è stato eliminato negli Articoli
15.3.3, 16.2.3 and 24.2.3 (rinumerati Articoli 14.3.3, 15.2.3 e 23.2.3).
-
Per l'Articolo 17.1 (rinumerato Articolo 16.1) è stato chiarito che, ai sensi della legislazione irlandese e del
Prospetto, i prestiti non possono eccedere il 10% della Proprietà Depositata del Portafoglio Designato, e
devono essere unicamente temporanei. Questa modifica non inficia l'approccio di gestione dei fondi
autorizzati dalla SFC.
-
Articolo 22.5 (rinumerato Articolo 21.5): è stata definita la commissione di gestione massima ed è stata
fornita l'informativa sull'eventuale processo in caso di aumento della commissione annuale pagabile al
gestore degli investimenti. Questo aggiornamento riflette esclusivamente la commissione di gestione
massima attuale e l'attuale processo per qualsiasi aumento.
-
I nuovi Articoli 22.2.7 e 22.2.8 sono stati integrati al fine di definire gli obblighi dell'Amministratore
fiduciario ai sensi delle disposizioni della Central Bank. Questo aggiornamento include gli obblighi per
l'Amministratore fiduciario di redigere la relazione dell'Amministratore fiduciario e di notificare alle
autorità di pertinenza qualsiasi violazione sostanziale e non sostanziale da parte del Trust o
dell'Amministratore fiduciario.
-
L'Articolo 27.1 (rinumerato Articolo 28.1) in merito alle condizioni di pensionamento dell'Amministratore
fiduciario è stato migliorato.
-
Articolo 30.2 (rinumerato Articolo 31.2): è stato chiarito che in caso di liquidazione, la decisione
dell'Amministratore fiduciario di distribuire in specie è soggetta a Delibera ordinaria da parte degli
Azionisti, e all'Amministratore fiduciario è affidato il compito di organizzare la vendita degli asset proposti
per la distribuzione in specie, se così richiesto dagli Azionisti. Il costo della suddetta vendita può essere
addebitato all'Azionista.
-
L'Articolo 31.1 (rinumerato Articolo 32.1) è stato aggiornato includendo altri mezzi di notifica agli Azionisti
(fax o comunicazione elettronica, incluso email) con riserva delle relative disposizioni giurisdizionali1.
-
L'Articolo 32.1 (rinumerato Articolo 33.1) è stato migliorato specificando che ogni trasferimento di questo
Atto deve essere conforme ai requisiti delle Autorità.
1
Le copie cartacee delle notifiche agli Azionisti continueranno a essere distribuite agli investitori di Hong Kong.
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-
La Seconda Pianificazione (Definizione di Valore) è stata aggiornata per essere in linea con le
Regolamentazioni OICVM della Central Bank.
II.
Aggiornamenti degli Atti costitutivi di Trust secondo le regolamentazioni OICVM in seguito
alle modifiche apportate alla Direttiva sugli Organismi di Investimento Collettivo in Valori
Mobiliari (OICVM) (la “Direttiva OICVM”)
La Commissione europea ha proposto numerosi emendamenti alla Direttiva OICVM, collettivamente indicati come
la “Direttiva OICVM V”. L'obiettivo generale di questi emendamenti è quello di aumentare il grado di tutela e
trasparenza per gli Azionisti ponendo l'enfasi sui doveri e le responsabilità dell'Amministratore fiduciario. Gli Atti
costitutivi di Trust sono stati aggiornati per soddisfare le disposizioni della Direttiva OICVM V; gli Atti costitutivi di
Trust rifletteranno tra l'altro:
-
Aggiornamenti dei doveri dell'Amministratore fiduciario che deve fornire servizi di custodia, supervisione
e verifica patrimoniale riguardo gli asset di ciascuna Serie ai sensi delle disposizioni della Direttiva OICVM
V. (Articoli 22, 23, 24 e 25)
-
Sono state aggiunte le definizioni di “Conti di cassa”, “Depositario centrale”, “Regolamenti OICVM della
Central Bank”, “Direttiva”, “Procedura di escalation”, “Titoli”, “Servizi”, “Subdepositario”, “OICVM” e le
definizioni di “Investimento” e “Regolamenti OICVM” sono state modificate secondo le disposizioni OICVM
V. (Definizioni e Interpretazioni)
-
Laddove l'Amministratore fiduciario, o qualsiasi suo affiliato, anticipi fondi al relativo Portafoglio
Designato per facilitare la conclusione di una transazione, il Gestore deve immediatamente rimborsare
l'Amministratore fiduciario, o qualsiasi suo affiliato, con gli asset del Trust. (Articolo 14.7)
-
L'Amministratore fiduciario sarà responsabile per la perdita di strumenti finanziari tenuti in deposito o
sotto la custodia di qualsiasi subdepositario, salvo se è in grado di dimostrare che la perdita è derivata da
un evento esterno fuori dal suo controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante tutti
i ragionevoli sforzi compiuti per evitarle. L'Amministratore fiduciario deve anche essere responsabile di
tutte le altre perdite subite in seguito al mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza del
Depositario, degli obblighi previsti dalla Direttiva OICVM V. (Articolo 22.1)
-
L'obbligo dell'Amministratore fiduciario di garantire, tra l'altro, che vendita, emissione, riacquisto e
cancellazione di Azioni nelle relative Serie siano eseguiti conformemente a quanto previsto dalla Direttiva
OICVM V e all'Atto costitutivo di Trust. (Articolo 22.2.1)
-
L'obbligo dell'Amministratore fiduciario di eseguire le istruzioni del Gestore, salvo se in conflitto con la
Direttiva OICVM V, la regolamentazione irlandese o l'Atto costitutivo di Trust. (Articolo 22.2.3)
-
L'obbligo dell'Amministratore fiduciario di verificare la condotta del Gestore in ogni esercizio finanziario e
la relativa relazione agli Azionisti. (Articolo 22.2.6)
-
La condizione secondo la quale l'Amministratore fiduciario e il Gestore non sono responsabili nei confronti
di nessun Azionista in merito a qualsiasi pagamento effettuato in buona fede dall'Amministratore
fiduciario a una qualunque autorità fiscale in Irlanda o altrove per tasse o altri oneri derivanti o connessi
con un Portafoglio Designato o con il Trust o con qualsiasi transazione è adesso soggetto senza restrizioni
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alle disposizioni in merito alla responsabilità dell'Amministratore fiduciario di cui all'Articolo 22.1(a).
(Articolo 23.11)
-
L'Amministratore fiduciario è investito dei pieni poteri per delegare la totalità o parte delle proprie funzioni
di depositario, tuttavia il fatto di affidare a terzi, in tutto o in parte, gli asset sotto la propria custodia non
limita la responsabilità dell'Amministratore fiduciario stesso. (Articolo 23.12.2)
-
La capacità del Gestore e dell'Amministratore fiduciario di agire dietro consiglio o informazione ricevuti da
un qualsiasi impiegato, consulente o agente resta soggetta senza restrizione alle disposizioni di cui
all'Articolo 22.1(a), sul dovere dell'Amministratore fiduciario di esercitare la debita competenza,
attenzione e diligenza. (Articolo 23.13)
-
L'Amministratore fiduciario fornirà anche servizi di monitoraggio della liquidità riguardo ogni flusso
finanziario e liquidità di ciascuna Serie. (Articolo 24.2)
-
Né l'Amministratore fiduciario né i suoi Subdepositari possono riutilizzare i Titoli del Trust per proprio uso
e il valore di mercato del collaterale deve costantemente ammontare almeno al valore di mercato dei Titoli
riutilizzati più un premio. (Articolo 24.4)
-
L'Amministratore fiduciario deve tenere i libri e i registri riguardo gli Investimenti per garantire immediata
evidenza del fatto che gli Investimenti sono tenuti esclusivamente per conto del Portafoglio Designato e
che ad esso appartengono e che non appartengono all'Amministratore fiduciario né a nessuno dei suoi
affiliati o Subdepositari. (Articolo 26.3)
-
L'Amministratore fiduciario non sarà responsabile in alcune circostanze fuori che sfuggono al controllo
dell'Amministratore fiduciario (Forza maggiore). (Articolo 27)
-
L'Amministratore fiduciario e il Gestore, salvo se obbligati da un tribunale competente o se richiesto dalla
legge o dai regolamenti applicabili, prima o dopo il termine dell'Atto costitutivo di Trust, non devono
rivelare informazioni riservate a nessuno salvo in alcune circostanze eccezionali specificate. (Articolo 36)
-
L'Amministratore fiduciario ha il dovere di garantire che siano attuate e mantenute le adeguate procedure
previste per il ripristino in caso di disastro e per la continuità operativa, idonee per una società che offre
servizi professionali di custodia. (Articolo 37)
III.
L'elenco dei mercati nei quali l'Amministratore fiduciario fornisce servizi di custodia. (Terza Pianificazione)
Modifica dell'Articolo 11.3.1 (rinumerato Articolo 10.3.1) degli Atti costitutivi di Trust
L'Articolo 11.3.1 (rinumerato Articolo 10.3.1) degli Atti costitutivi di Trust permette attualmente al Gestore di
commutare le Classi di azioni “C” e “I” in classi di Azioni “A” in alcune circostanze, come definito nel prospetto delle
Serie. Di conseguenza, il nuovo Articolo 10.3.1 è stato modificato affermando che se un Azionista cessa di
soddisfare i requisiti di ammissibilità applicabili alle classi di Azioni come descritto nel prospetto delle Serie (a titolo
puramente esemplificativo e non esaustivo, se una partecipazione azionaria di un Azionista riservata a investitori
istituzionali cessa di essere qualificata come tale o se la partecipazione di un Azionista cessa di soddisfare la
partecipazione minima applicabile a causa di una richiesta di conversione o rimborso), il Gestore, a sua totale
discrezione, può ridefinire detta Classe di azioni nella Classe di azioni più idonea dello stesso comparto (definito
7
come Portafoglio Designato negli Atti costitutivi di Trust) a patto che tale Classe di azioni sia disponibile, previa
notifica scritta con preavviso minimo di 30 giorni di calendario. A scanso di dubbi, la classe di azioni iniziale e la
classe di azioni in cui è effettuata la conversione potrebbero non necessariamente avere una struttura
commissionale identica. Qualora non riuscisse a trovare una Classe di azioni identica in cui convertire la
partecipazione di un Azionista, il Gestore considererà tutte le caratteristiche della Classe di azioni esistente prima
di decidere in quale Classe di azioni effettuare la conversione. Avendo assunto un impegno con gli Azionisti
interessati, se non esiste alcuna classe di azioni idonea o se la ridefinizione proposta non soddisfa i requisiti di
investimento dell'Azionista, il Gestore può proporre una conversione in una Classe di azioni “A” dello stesso
comparto o può considerare la possibilità di un rimborso obbligatorio a titolo gratuito. Tale riscatto forzoso sarà
consentito dalle leggi e dai regolamenti applicabili e il Gestore agirà in buona fede e per motivi ragionevoli.
Al ricevimento della notifica scritta della conversione, qualora la conversione proposta non soddisfi i requisiti
d’investimento dell'Azionista, il medesimo sarà informato che potrà effettuare il riscatto, in qualsiasi momento,
delle sue azioni del comparto in questione, senza alcuna commissione di riscatto, ovvero che potrà effettuare la
conversione, gratuitamente, prima della data di efficacia della conversione proposta, in un altro Comparto delle
Serie o in un altro comparto della gamma Invesco di Dublino e Lussemburgo (fermi restando i requisiti d’idoneità
indicati nel prospetto del comparto in questione e a condizione che tale comparto sia stato autorizzato per la
vendita nella giurisdizione dell'Azionista).
IV.
Modifica all'Articolo 13 (rinumerato Articolo 12) e definizione di “Azioni di reddito” negli Atti
costitutivi di Trust
Attualmente l'Articolo 13 (rinumerato Articolo 12) “Distribuzione del reddito” definisce i dettagli per le Azioni di
reddito a distribuzione fissa e Azioni di reddito lordo; e il modo nel quale le distribuzioni sono allocate e calcolate.
Il nuovo Articolo 12 è stato modificato riguardo la definizione rivista di “Azioni di reddito”, includendo tutte le classi
di azioni che potrebbero dedursi o distribuirsi dal capitale. Le formulazioni sono state semplificate per cui il calcolo
della Distribuzione non è più definito negli Atti costitutivi di Trust. Inoltre, è stato inserito un nuovo Articolo 12.2.1
in merito alla distribuzione di dividendi riguardo le varie tipologie di Azioni di reddito. Esso prevede che il Gestore,
a sua discrezione, possa pagare i dividendi sulle Azioni di reddito secondo la politica di distribuzione definita nel
Prospetto. Tali dividendi possono essere pagati (i) al netto dei proventi di investimento consistenti
prevalentemente in interesse e dividendi; e/o (ii) dagli utili realizzati da cessioni di investimenti meno le perdite
realizzate e non realizzate (incluso commissioni e spese); e/o (iii) dal capitale come legittimamente distribuibile,
determinato secondo principi contabili generalmente riconosciuti. In alcune circostanze, le commissioni e le spese
possono essere pagate dal capitale.
È stato inserito anche un nuovo Articolo 12.2.7 per chiarire i doveri dell'Amministratore fiduciario riguardo alla
distribuzione di dividendi secondo i regolamenti applicabili.
Per dissipare qualsiasi dubbio, non c'è nessun cambiamento riguardo il metodo di calcolo di pagamento di
dividendi per le classi di Azioni di reddito a distribuzione fissa o le classi di Azioni di reddito lordo.
V.
Emendamenti generali/vari
Sono state apportate altre modifiche generali o varie e alcune semplificazioni come per esempio l'allineamento alla
pratica esistente. Ad esempio:
-
Ai sensi della legislazione irlandese, il Gestore, Invesco Global Asset Management Limited, è stato
convertito in una Designated Activity Company (“DAC”) e il nome del Gestore è stato cambiato in Invesco
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Global Asset Management DAC con relativa efficacia a partire dal 12 maggio 2016 (si noti che le
comunicazioni precedenti indicavano in maniera errata l'11 aprile 2016 come data di efficacia). Non è
stata apportata nessuna modifica all'organigramma societario del Gestore né alcuna modifica alla sua
partecipazione azionaria.
-
Ampliamenti generali sono stati apportati alle Definizioni e all’Interpretazione (es. chiarimento della
definizione di “Commissione di ingresso”).
-
Articolo 7.1.1 (rinumerato Articolo 6.1.1): è stato chiarito che le tipologie di Residenti irlandesi ai quali
non possono essere offerte e che non possono detenere Azioni è un'espressione che si riferisce a qualcuno
che non sia un Investitore esente o qualsiasi Azionista (Residente irlandese o meno) rispetto al quale non
è presente una Dichiarazione valida. Consultare gli Atti costitutivi di Trust per le definizioni di Residente
irlandese, Investitore esente, Azionista e Dichiarazione. A tal proposito non vi sono cambiamenti rispetto
alla pratica esistente.
-
Per l'Articolo 8.2 (rinumerato Articolo 7.2) e la Seconda Pianificazione (Articolo 4.5.11) è stato chiarito
che i costi e l'utile o la perdita derivanti dalla transazione con copertura saranno applicati alla relativa
classe di Azioni al netto di ogni altra commissione e spesa che, nel caso degli Oneri di gestione e per i
Servizi di agente pagabili al Gestore, saranno calcolati e dedotti dal valore non coperto della relativa
classe di Azioni.
-
L'Articolo 8.6.2 (rinumerato Articolo 7.6.2) è stato aggiornato definendo che il Prezzo di emissione è il
prezzo per Azione accertato dal Gestore adeguando il totale risultante fino a 4 cifre decimali nella valuta
interessata della relativa Classe di azioni. Inoltre, le informazioni sul prezzo derivante del Prezzo di
emissione sono state eliminate a fini di chiarimento dal momento che la Commissione di ingresso non ha
alcuna incidenza sul Prezzo di emissione. Questo cambiamento riflette la pratica esistente.
-
L'Articolo 10.2.4 (rinumerato Articolo 9.2.4) è stato aggiornato definendo che il Prezzo di Rimborso per
Azione non deve essere inferiore al prezzo per Azione della tipologia interessata come calcolato, tra l'altro,
adeguando il totale risultante fino a 4 cifre decimali come delineato nel Prospetto, nella relativa valuta
della corrispondente Classe di azioni.
-
L'Articolo 19.2 (rinumerato Articolo 18.2) è stato chiarito per affermare che qualsiasi pagamento di
distribuzione, non rivendicato entro un periodo di sei anni dalla data di pagamento, sarà prescritto a
favore della Proprietà Depositata del relativo Portafoglio Designato.
Ulteriori informazioni
Gli Atti costitutivi di Trust aggiornati saranno disponibili a titolo gratuito presso la sede legale del Gestore a partire
dalla Data di efficacia. Inoltre, sono disponibili anche sul sito web del Gestore: http://
www.invescomanagementcompany.ie2. Gli attuali Atti costitutivi di Trust sono disponibili all'indirizzo sopra
riportato. Per gli Azionisti non di Hong Kong, questi Atti costitutivi di Trust sono disponibili gratuitamente presso
la sede legale del Gestore o possono essere richiesti in formato elettronico inviando una richiesta alla sede locale
Invesco oppure al Team responsabile dell’assistenza agli investitori, IFDS, Dublino al numero +353 1439 8100.
2
Questo sito web non è stato esaminato dalla SFC e potrebbe contenere informazioni non autorizzate dalla SFC.
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In caso di domande in relazione a quanto sopra o qualora desideri informazioni su altri prodotti della gamma
Invesco o delle Serie autorizzati alla vendita nella Sua giurisdizione, La invitiamo a rivolgersi alla sede locale
Invesco, i cui dettagli sono riportati a tergo.
Gli Azionisti di Hong Kong possono rivolgersi al Subdistributore e Rappresentante di Hong Kong delle Serie,
Invesco Asset Management Asia Limited, telefonando al numero (+852) 3191 8282.
Per gli Azionisti tedeschi: nel caso in cui Lei agisca in qualità di distributore per clienti tedeschi, La informiamo che
non è tenuto a inoltrare la presente lettera ai Suoi clienti finali in un formato durevole.
Per gli Azionisti svizzeri, il Prospetto, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, gli Atti
costitutivi di Trust e le relazioni annuali e semestrali delle Serie possono essere ottenuti gratuitamente dal
rappresentante svizzero. Invesco Asset Management (Switzerland) Ltd., Talacker 34, 8001 Zurigo, è il
rappresentante svizzero e BNP Paribas Securities Services, Parigi, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002
Zurigo, è l’agente per i pagamenti svizzero.
Grazie per aver dedicato il Suo tempo alla lettura di questa comunicazione.
Distinti saluti,
Per ordine del Consiglio di Amministrazione del Gestore
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Informazioni Generali:
Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato può oscillare (in parte anche a causa di
oscillazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non recuperare l’intero importo investito.
Informazioni importanti per gli Investitori del Regno Unito
Ai sensi della legge del Regno Unito sui servizi e mercati finanziari (United Kingdom Financial Services and Markets
Act) del 2000 (la "FSMA"), la presente comunicazione è stata emessa da Invesco Global Investment Funds Limited,
autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority, per conto di Invesco Global Asset Management
DAC, il Distributore globale delle Serie. Ai sensi delle leggi del Regno Unito, le Serie costituiscono un organismo
riconosciuto secondo l’articolo 264 della FSMA. Tutte o gran parte delle protezioni previste dal sistema normativo
del Regno Unito relativamente alla tutela dei clienti privati non sono applicabili alle Serie offshore; pertanto, non
è possibile godere dell’indennizzo ai sensi del Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito, né
beneficiare dei diritti di annullamento previsti per il Regno Unito.
Contatti
Per ulteriori domande può contattare Invesco Asset Management Deutschland GmbH al numero (+49) 69 29807 0,
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Jersey
al
numero
+44 1534
607600,
Invesco
Asset
Management
S.A.
Belgian
Branch
al
numero
(+32) 2 641 01 70, Invesco Asset Management S.A. al numero (+33) 1 56 62 43 00, Invesco Asset Management
S.A. Sede Secondaria, Invesco Asset Management (Schweiz) AG al numero (+41) 44 287 9000, Invesco Asset
Management SA Dutch Branch al numero (+31) 205 61 62 61, Invesco Asset Management S.A (France) Swedish
Filial al numero
(+46) 8 463
11 06 oppure Invesco Global Investment
Funds
Limited al numero
(+44) 207 065 4000.
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