CONTRATTI WEB BASED GUIDA INTRODUTTIVA

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CONTRATTI WEB BASED GUIDA INTRODUTTIVA
CONTRATTI WEB BASED
GUIDA INTRODUTTIVA
PAOLO LOTTI
TAR PIEMONTE
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CONTRATTO DI HOUSING
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Il Provider è il soggetto che fornisce all'utente-cliente la connessione
alla rete mondiale Internet (World Wide Web
Oltre a questo servizio principale, il Provider garantisce ai propri
utenti-clienti anche la fornitura di una pluralità di altri servizi:
a) servizio di posta elettronica (e-mail), = spazio di memoria del
proprio server;
b) sistema di conferenze elettroniche con possibilità di leggere e
pubblicare articoli;
c) accesso a programmi e documenti pubblici, messi a disposizione
dal nodo del Provider;
d) possibilità di trasferire files, accedere a database on line, ecc.
Nel caso in cui il servizio preveda l'apertura di un sito, in
seguito gestito dal cliente che si costruisce la propria homepage con le sue sottosezioni ed i suoi links ipertestuali, il
servizio viene detto di housing .
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CONTRATTO DI HOSTING
• Si ha un servizio di hosting, quando la
creazione delle pagine multimediali ed
ipertestuali del sito è direttamente affidata
al Provider, che, oltre ad immetterle nella
rete, provvede al loro aggiornamento
periodico.
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Responsabilità del Provider per fatti
illeciti commessi dall'utente.
1 - Il Provider è tenuto al controllo sui
contenuti immessi in rete attraverso i
servizi di accesso ad Internet?
2 - Tale omesso controllo è fonte di
responsabilità civile?
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- Segue • Anzitutto, va esclusa ogni forma di dovere
di controllo sui contenuti della posta
elettronica.
• E’ tutelata - al pari di ogni altra
corrispondenza - dal segreto della
corrispondenza sancito dall'art. 15 cost. e
sanzionato penalmente dall'art. 616 c.p.
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- Segue • Il problema si pone per tutte le altre informazioni
veicolate al pubblico attraverso il nodo locale del
Provider.
• Esempi:
- la diffusione di notizie false e/o diffamatorie,
- la diffusione di materiali e/o segni soggetti ad
altrui diritti d'autore o di privativa,
- la diffusione di pubblicazioni oscene o istiganti
all'odio ed alla discriminazione razziale,
- la pubblicità ingannevole.
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RESPONSABILITA’
• In linea di massima si tende a ritenere il Provider
corresponsabile dell'illecito commesso
dall'utente sulla base della teoria della culpa in
vigilando:
• mancato adempimento dell'obbligo di
monitoraggio del materiale inviato dagli utenti
sul proprio server.
• Alcune sentenze equiparano la responsabilità a
quella dell’editore
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Critiche
• Criticabilità dell’ultima tesi:
- sia sotto il profilo in cui dilata a dismisura la
responsabilità del Provider,
- sia sotto il profilo in cui equipara Internet ad un organo di
stampa.
- Allo stato attuale della legislazione appare difficile
equiparare la condizione giuridica del Provider con
quella del direttore di testata o dell'editore.
- Tale pretesa equivarrebbe ad affermare la responsabilità
di Telecom per le molestie verbali o per la commissione
di altri reati perpetrati a mezzo della rete telefonica.
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DISTINZIONI
• La dottrina distingue a seconda che il Provider fornisca
un servizio di housing o un servizio di hosting.
• Nel primo caso, limitandosi il Provider a connettere
l'utente alla rete, sembra difficile ipotizzare una qualche
responsabilità in capo al Provider, svolgendo egli un
ruolo di mero vettore di informazioni.
• Nella seconda ipotesi potrebbero invece ravvisarsi in
capo al Provider forme di responsabilità da atto illecito
tutte le volte in cui egli abbia dato un sia pur minimo
contributo alla pubblicazione sulla rete del materiale
lesivo di interessi tutelati dall'ordinamento o, comunque,
ne abbia consentito la pubblicazione originaria in rete
mediante predisposizione di idoneo sito.
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GIURISPRUDENZA
• Dello stesso avviso:
• App. Parigi 10 febbraio 1999, in Dir. inf.,
1999, 926, n. G.M. Riccio.
• Trib. Cuneo 27 luglio 1997, in Giur.
piemontese, 1997, 493, n. R. Galli.
• Trib. Roma, 4 luglio 1998, in Dir. inf.,
1998, 807, n. P. Costanzo.
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ALTRA TESI
• Altro orientamento: essendo l'attività del Provider
un'attività pericolosa allo stesso, si dovrebbe applicare
quanto disposto dall'art. 2050 c.c.
• Con la conseguenza che il Provider potrebbe essere
esonerato da possibili responsabilità solo qualora
dimostrasse di aver adottato tutte le cure e misure
necessarie ed idonee ad evitare il danno.
• In ogni caso, ipotesi di responsabilità extracontrattuale
possono riconoscersi in capo al Provider, tutte le volte in
cui questi, avuta conoscenza del fatto dannoso
commesso dall'utente, non abbia posto in essere tutte le
misure idonee ad impedire il protrarsi dell'illecito
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GIURISPRUDENZA RECENTE
• Nel caso di reato di diffamazione commesso a mezzo
internet, è ammissibile la citazione quale responsabile
civile della società che, in qualità di provider, ha ospitato
sul proprio server un sito web contenente dati personali
della persona offesa, senza previa autorizzazione della
stessa,
• potendosi configurare astrattamente, nel caso di
condanna dell'imputato, una responsabilità civile a carico
della predetta società per il risarcimento dei danni
cagionati per i fatti addebitati all'imputato,
• a norma dell'art. 15 "Codice della privacy'' in relazione
all'art. 2050 c.c.
• Tribunale Milano, sez. VIII, 10 luglio 2006
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ART. 15 CODICE DELLA
PRIVACY
• DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 (in
Suppl. ordinario n. 123 alla Gazz. Uff., 29 luglio, n. 174).
- Codice in materia di protezione dei dati personali.
• Art. 15: Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del
trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai
sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
• 2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di
violazione dell'articolo 11 (modalità di trattamento).
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- Segue • L'internet provider è responsabile per l'illecito in materia
di diritto d'autore
• commesso attraverso il sito da lui gestito
• soltanto quando abbia consapevolezza del carattere
antigiuridico dell'attività svolta dall'utilizzatore:
• si tratta, in altri termini, di responsabilità soggettiva, non
essendo estensibile analogicamente all'internet provider
la responsabilità in sostanza oggettiva prevista dalla
legge a carico del responsabile editoriale per gli illeciti
commessi a mezzo stampa,
• stante la concreta imponibilità di operare una verifica dei
dati trasmessi da tutto il mondo sul sito "de quo".
• Tribunale Catania, 29 giugno 2004
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OBBLIGHI DI COMUINICAZIONE
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In tema di violazioni del diritto d'autore commesse attraverso lo condotta
illecita di scambio e condivisione di files musicali e giochi elettronici, attuata
mediante la rete "peer to peer" su Internet,
non può ritenersi sussistere a carico del "provider" alcun obbligo di
comunicazione ed estensione dei dati anagrafici necessari
all'identificazione degli autori delle suddette violazioni allorché i titolari del
diritto d'autore agiscano in sede civile (anche con istanza cautelare) per la
tutela dei propri interessi economici.
L'applicazione del combinato disposto degli art. 156 e 156 bis l. autore non
è estensibile ai dati e informazioni che attengono alle comunicazioni "lato
sensu" elettroniche, né ai dati di traffico da queste generate,
visto l'espresso divieto che deriva sia dal sistema normativo interno
(primario e costituzionale) sia da quello comunitario.
Unica deroga ammessa è quella relativa all'uso e alla comunicazione dei
dati solo per la tutela di valori di rango superiore e che attengono alla difesa
della collettività ovvero alla protezione di sistemi informatici.
Tribunale Roma, sez. IX, 14 luglio 2007
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