CONTRATTI WEB BASED GUIDA INTRODUTTIVA
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CONTRATTI WEB BASED GUIDA INTRODUTTIVA
CONTRATTI WEB BASED GUIDA INTRODUTTIVA PAOLO LOTTI TAR PIEMONTE 1 CONTRATTO DI HOUSING • • • Il Provider è il soggetto che fornisce all'utente-cliente la connessione alla rete mondiale Internet (World Wide Web Oltre a questo servizio principale, il Provider garantisce ai propri utenti-clienti anche la fornitura di una pluralità di altri servizi: a) servizio di posta elettronica (e-mail), = spazio di memoria del proprio server; b) sistema di conferenze elettroniche con possibilità di leggere e pubblicare articoli; c) accesso a programmi e documenti pubblici, messi a disposizione dal nodo del Provider; d) possibilità di trasferire files, accedere a database on line, ecc. Nel caso in cui il servizio preveda l'apertura di un sito, in seguito gestito dal cliente che si costruisce la propria homepage con le sue sottosezioni ed i suoi links ipertestuali, il servizio viene detto di housing . 2 CONTRATTO DI HOSTING • Si ha un servizio di hosting, quando la creazione delle pagine multimediali ed ipertestuali del sito è direttamente affidata al Provider, che, oltre ad immetterle nella rete, provvede al loro aggiornamento periodico. 3 Responsabilità del Provider per fatti illeciti commessi dall'utente. 1 - Il Provider è tenuto al controllo sui contenuti immessi in rete attraverso i servizi di accesso ad Internet? 2 - Tale omesso controllo è fonte di responsabilità civile? 4 - Segue • Anzitutto, va esclusa ogni forma di dovere di controllo sui contenuti della posta elettronica. • E’ tutelata - al pari di ogni altra corrispondenza - dal segreto della corrispondenza sancito dall'art. 15 cost. e sanzionato penalmente dall'art. 616 c.p. 5 - Segue • Il problema si pone per tutte le altre informazioni veicolate al pubblico attraverso il nodo locale del Provider. • Esempi: - la diffusione di notizie false e/o diffamatorie, - la diffusione di materiali e/o segni soggetti ad altrui diritti d'autore o di privativa, - la diffusione di pubblicazioni oscene o istiganti all'odio ed alla discriminazione razziale, - la pubblicità ingannevole. 6 RESPONSABILITA’ • In linea di massima si tende a ritenere il Provider corresponsabile dell'illecito commesso dall'utente sulla base della teoria della culpa in vigilando: • mancato adempimento dell'obbligo di monitoraggio del materiale inviato dagli utenti sul proprio server. • Alcune sentenze equiparano la responsabilità a quella dell’editore 7 Critiche • Criticabilità dell’ultima tesi: - sia sotto il profilo in cui dilata a dismisura la responsabilità del Provider, - sia sotto il profilo in cui equipara Internet ad un organo di stampa. - Allo stato attuale della legislazione appare difficile equiparare la condizione giuridica del Provider con quella del direttore di testata o dell'editore. - Tale pretesa equivarrebbe ad affermare la responsabilità di Telecom per le molestie verbali o per la commissione di altri reati perpetrati a mezzo della rete telefonica. 8 DISTINZIONI • La dottrina distingue a seconda che il Provider fornisca un servizio di housing o un servizio di hosting. • Nel primo caso, limitandosi il Provider a connettere l'utente alla rete, sembra difficile ipotizzare una qualche responsabilità in capo al Provider, svolgendo egli un ruolo di mero vettore di informazioni. • Nella seconda ipotesi potrebbero invece ravvisarsi in capo al Provider forme di responsabilità da atto illecito tutte le volte in cui egli abbia dato un sia pur minimo contributo alla pubblicazione sulla rete del materiale lesivo di interessi tutelati dall'ordinamento o, comunque, ne abbia consentito la pubblicazione originaria in rete mediante predisposizione di idoneo sito. 9 GIURISPRUDENZA • Dello stesso avviso: • App. Parigi 10 febbraio 1999, in Dir. inf., 1999, 926, n. G.M. Riccio. • Trib. Cuneo 27 luglio 1997, in Giur. piemontese, 1997, 493, n. R. Galli. • Trib. Roma, 4 luglio 1998, in Dir. inf., 1998, 807, n. P. Costanzo. 10 ALTRA TESI • Altro orientamento: essendo l'attività del Provider un'attività pericolosa allo stesso, si dovrebbe applicare quanto disposto dall'art. 2050 c.c. • Con la conseguenza che il Provider potrebbe essere esonerato da possibili responsabilità solo qualora dimostrasse di aver adottato tutte le cure e misure necessarie ed idonee ad evitare il danno. • In ogni caso, ipotesi di responsabilità extracontrattuale possono riconoscersi in capo al Provider, tutte le volte in cui questi, avuta conoscenza del fatto dannoso commesso dall'utente, non abbia posto in essere tutte le misure idonee ad impedire il protrarsi dell'illecito 11 GIURISPRUDENZA RECENTE • Nel caso di reato di diffamazione commesso a mezzo internet, è ammissibile la citazione quale responsabile civile della società che, in qualità di provider, ha ospitato sul proprio server un sito web contenente dati personali della persona offesa, senza previa autorizzazione della stessa, • potendosi configurare astrattamente, nel caso di condanna dell'imputato, una responsabilità civile a carico della predetta società per il risarcimento dei danni cagionati per i fatti addebitati all'imputato, • a norma dell'art. 15 "Codice della privacy'' in relazione all'art. 2050 c.c. • Tribunale Milano, sez. VIII, 10 luglio 2006 12 ART. 15 CODICE DELLA PRIVACY • DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 (in Suppl. ordinario n. 123 alla Gazz. Uff., 29 luglio, n. 174). - Codice in materia di protezione dei dati personali. • Art. 15: Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. • 2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11 (modalità di trattamento). 13 - Segue • L'internet provider è responsabile per l'illecito in materia di diritto d'autore • commesso attraverso il sito da lui gestito • soltanto quando abbia consapevolezza del carattere antigiuridico dell'attività svolta dall'utilizzatore: • si tratta, in altri termini, di responsabilità soggettiva, non essendo estensibile analogicamente all'internet provider la responsabilità in sostanza oggettiva prevista dalla legge a carico del responsabile editoriale per gli illeciti commessi a mezzo stampa, • stante la concreta imponibilità di operare una verifica dei dati trasmessi da tutto il mondo sul sito "de quo". • Tribunale Catania, 29 giugno 2004 14 OBBLIGHI DI COMUINICAZIONE • • • • • • In tema di violazioni del diritto d'autore commesse attraverso lo condotta illecita di scambio e condivisione di files musicali e giochi elettronici, attuata mediante la rete "peer to peer" su Internet, non può ritenersi sussistere a carico del "provider" alcun obbligo di comunicazione ed estensione dei dati anagrafici necessari all'identificazione degli autori delle suddette violazioni allorché i titolari del diritto d'autore agiscano in sede civile (anche con istanza cautelare) per la tutela dei propri interessi economici. L'applicazione del combinato disposto degli art. 156 e 156 bis l. autore non è estensibile ai dati e informazioni che attengono alle comunicazioni "lato sensu" elettroniche, né ai dati di traffico da queste generate, visto l'espresso divieto che deriva sia dal sistema normativo interno (primario e costituzionale) sia da quello comunitario. Unica deroga ammessa è quella relativa all'uso e alla comunicazione dei dati solo per la tutela di valori di rango superiore e che attengono alla difesa della collettività ovvero alla protezione di sistemi informatici. Tribunale Roma, sez. IX, 14 luglio 2007 15