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Siamo tutti Internet Service Provider?
Feedback, reputation on line, diritto all’oblio
e regole per gli operatori di internet:
Avv. Marco Cuniberti
www.costacuniberti.it
Internet provider
Cosa è un internet service provider?
Chi è un internet service provider?
Ma allora siamo tutti ISP?
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D.Lgs. 9 aprile 2003 n.70
Art.16 - Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni
1. Nella prestazione di un servizio … consistente nella memorizzazione
di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il
prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a
richiesta di un destinatario del servizio a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o
l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non
sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta
l'illiceità dell'attività o dell'informazione;
b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle
autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le
informazioni o per disabilitarne l'accesso.
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D.Lgs. 9 aprile 2003 n.70
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il
destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del
prestatore.
3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può
esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio
delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle
violazioni commesse
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D.Lgs. 9 aprile 2003 n.70
Art.17 - Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza
1. Nella prestazione dei servizi … il prestatore non è assoggettato
ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni
che trasmette o memorizza, nè ad un obbligo generale di
ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la
presenza di attività illecite.
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D.Lgs. 9 aprile 2003 n.70
2. …il prestatore è comunque tenuto:
a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella
amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a
conoscenza di presunte attività o informazioni illecite
riguardanti un suo destinatario del servizio della società
dell’informazione;
b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità
competenti, le informazioni in suo possesso che
consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con
cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare
e prevenire attività illecite.
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D.Lgs. 9 aprile 2003 n.70
3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel
caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente
funzioni di vigilanza:
- non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto
contenuto
- avendo avuto conoscenza del carattere illecito o
pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale
assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità
competente
E’ NECESSARIA LA RICHIESTA DELL’AUTORITA’?
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Casi simili, ma con esiti diversi
Tribunale Roma, 11 febbraio 2010 (YouTube C. R.T.I.)
Il d.lg. n. 70 del 2003, pur non richiedendo all'host provider di svolgere
un'attività preventiva di controllo e di accertamento sull'eventuale illiceità
del materiale di volta in volta caricato dagli utenti, pone a suo carico
l'obbligo di rimuoverlo immediatamente non appena avuto
conoscenza di tale illiceità, anche su comunicazione ricevuta
dal titolare dei diritti, non essendo necessario a tal fine un
apposito ordine dell'autorità giudiziaria
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Casi simili, ma con esiti diversi
Tribunale Roma sez. IX, 20 ottobre 2011
Non c’è responsabilità dell'hosting provider purché:
- non sia effettivamente a conoscenza dell'illiceità
dell'informazione o di fatti e circostanze che rendono manifesta detta
illiceità
- e che, non appena a conoscenza di tali fatti e su comunicazione
delle autorità competenti, agisca per rimuovere dette informazioni
- non c’è, in via generale, in capo al prestatore di servizio un
obbligo di sorveglianza sulle informazioni o di ricercare
attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività
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illecite
Casi simili, ma con esiti diversi
Tribunale Milano, 09 settembre 2011 (RTI contro YAHOO! ITALIA)
"In tema di diritto d'autore, anche per i soggetti rientranti (nel caso di
specie, prestatori di servizi che forniscono hosting attivo) nel campo
delle esenzioni di responsabilità stabilite in particolare dagli artt. 16 e 17,
l'informazione sulla presenza del diritto di terzi determina
l'insorgenza di obblighi per il prestatore dei servizi, ancor
prima della ricezione da parte dell'autorità giudiziaria o
amministrativa dell'ordine di rimozione del contenuto illecito.
L'inattività del prestatore di servizio di hosting, nonostante le
segnalazioni della presenza di numerosi contenuti audiovisivi in
violazione dei diritti d'autore, lo rende colposamente responsabile"
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Casi simili, ma con esiti diversi
Ma…
Corte d'appello di Milano, Gennaio 2015
"RTI non aveva diritto di pretendere che Yahoo agisse per
individuare e prevenire le violazioni commesse dagli utenti ai danni
della controllata Mediaset e dei suoi programmi.
Yahoo è un semplice intermediario: non era tenuto ad individuare
autonomamente contenuti in violazione dei diritti di Mediaset, né
avrebbe dovuto approntare un sistema di filtri che prevenisse
le successive violazioni: doveva agire solo dopo aver ricevuto
specifiche e circostanziate diffide”
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Casi simili, ma con esiti diversi
Tribunale Firenze, 25 maggio 2012
“Il requisito della conoscibilità effettiva della pretesa illiceità dei
contenuti online, necessario ai fini della valutazione di responsabilità
dell'I.s.p., non può essere dimostrato unilateralmente dalla
parte che assume la lesione, ma è necessario che un organo
giurisdizionale competente ne dichiari la effettiva illiceità dei
dati o ne ordini la rimozione”
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Cosa significa?
- Se siamo noi i provider: c’è il rischio di dover cancellare (fare
attenzione; e, quando si può, cancellare)
- Se siamo noi le vittime: abbiamo il diritto di chiedere subito la
rimozione
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Se siamo noi “ISP”
Come fare per commenti o contenuti potenzialmente lesivi di
diritti di terzi sulle proprie pagine social?
Prevedere una policy in cui si specifichi il diritto del titolare
della pagina (voi) di poter eventualmente eliminare i contenuti,
se ritenuto opportuno
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Reputazione online
Insieme di informazioni connesse ad un soggetto,
relative alla considerazione, alla stima ed alla credibilità
di cui questo soggetto gode in Rete
E’ tutelata dall’ordinamento? SÌ
La pubblicità comparativa è lecita, ma non bisogna
superare i limiti della concorrenza sleale
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Feedback
I feedback negativi sono critiche, come tali da tollerare.
Possono però costituire diffamazione o comunque concorrenza sleale.
In caso di commenti negativi illeciti contro di noi o la nostra azienda, si
può ottenere un sequestro penale (ma non vi è certezza) o un pari
provvedimento civile in via d'urgenza di rimozione.
Anche se all’estero.
Azione giudiziaria: SEMPRE EXTREMA RATIO
ATTENZIONE ALL’EFFETTO STREISAND!!
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Feedback
Sempre effettuare PRIMA un tentativo stragiudiziale una
richiesta bonaria di cancellazione/rettifica
Ma PRIMA ANCORA, prepararsi per un’eventuale azione
giudiziale (utile anche per la richiesta bonaria)
Le possibilità di successo di un’azione (civile o penale),
tantopiù d’urgenza, sono direttamente proporzionali al
lavoro preparatorio svolto PRIMA dell’azione stessa
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Feedback
1) I Giudici SI FIDANO dei consulenti tecnici tanto quanto NON
SI FIDANO degli avvocati
2) Tutto quello che affermiamo deve essere oggettivamente/
documentalmente verificabile
3) Tanto più le prove sono oggettive o tecnicamente
inoppugnabili, tante più probabilità di successo avremo
4) I Giudici vogliono vedere i tentativi stragiudiziali (adorano la
carta, per cui… raccomandata!)
5) Testimoni
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Tripadvisor
Tribunale Grosseto, Gennaio-Maggio 2016
Un albergo lamenta una recensione pubblicata da un utente su
TripAdvisor e ritenuta dall'albergatore falsa volgare e diffamatoria.
Ritiene TripAdvisor corresponsabile della diffamazione in quanto non
avrebbe impedito la pubblicazione della recensione, non avrebbe agito
con sufficiente tempestività a seguito della segnalazione e non avrebbe
acconsentito a consegnare i dati del recensore.
Il Tribunale ha respinto tutte le domande
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Tripadvisor
Tribunale Grosseto, Maggio 2016
Tripadvisor infatti - dice il Giudice - è un hosting provider, così come
descritto dal Decreto Legislativo 70 del 2003, posto che essa si limita
ad offrire ospitalità sui propri server a informazioni fornite dal pubblico.
Di conseguenza, è esente da responsabilità, salvo il caso in cui,
venuta a conoscenza della commissione di un fatto illecito su
espressa comunicazione delle autorità competenti, non si attivi
per rimuovere le informazioni illecite
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Diffida al Provider
Nella diffida/richiesta al provider, dare il più possibile la prova
oggettiva di doverla cancellare (es. dimostrare che sono il titolare
di quel logo o di quel contenuto)
Una richiesta circostanziata e documentata ha molte possibilità di
essere accolta
I provider non vogliono avere grane e spesso cancellano
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Diritto all’oblio
“il diritto a che fatti, ancorché pubblici, attinenti al soggetto,
con il decorso del tempo cessino di avere tale qualità”
“non si nega la possibilità di rendere pubbliche informazioni […]
ma solo che queste siano corrispondenti alla situazione
concreta”(Corte Cost.13/1994)
“il diritto a che “non vengano ulteriormente divulgate
notizie che per il trascorrere del tempo risultino ormai
dimenticate o ignote alla generalità dei consociati” (Cassazione
5525/2012)
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Diritto all’oblio
Se è una notizia ed è di interesse attuale, NON c’è diritto
all’oblio
Le critiche sono lecite: non si possono evitare (salvo che le
stesse superino limiti della liceità)
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Diritto all’oblio
Chi può azionare il diritto all’oblio?
E’ una mera estensione del diritto alla privacy e/o all’identità
personale?
Il diritto all’oblio è applicabile anche alle persone
giuridiche?
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Diritto all’oblio
Per le persone giuridiche occorre trovare un'altra via
Si posso applicare gli stessi criteri del cod. privacy +
art. 2043
L’ingiustizia del danno dimostrata da una sproporzione
tra il interesse non più attuale alla notizia e il danno
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Reputazione on line
Identità digitale: l’insieme delle informazioni presenti in Rete
la cui considerazione complessiva identifica un soggetto agli
occhi dell’utente del web.
Ma i dati che colpiscono di più l’attenzione sono quelli che
compaiono nei motori di ricerca:
a) ai primi posti
b) nelle posizioni percettivamente più rilevanti per chi
legge
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Consigli pratici
1)
identificare il titolare del trattamento (o il responsabile dell’esercizio
per il riscontro)
2)
Identificare un indirizzo al quale spedire la comunicazione (anche
utilizzando dati whois).
3)
Scrivere e inviare diffida con richiesta di deindicizzazione (cioè
non consentire l’indicizzazione dell’articolo presente all’indirizzo
…… da parte di Google e dei più popolari motori di ricerca
qualora si ricerchi il nominativo della nostra ditta)
4) Contattare il motore di ricerca domandando al rimozione della
copia cache, anche mediante l’utilizzo di specifici strumenti
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
AVV. MARCO CUNIBERTI
www.costacuniberti.it