Si può sempre uccidere la volpe per difendere il pollame

Transcript

Si può sempre uccidere la volpe per difendere il pollame
Chi agisce per difendere i propri beni può violare anche il periodo di chiusura della caccia
Si può sempre uccidere la volpe per difendere il pollame
(Cassazione 25526/2009)
di Roberto Codini
Non commette reato il proprietario di un pollaio che durante il periodo di chiusura della caccia abbatte
con il fucile una volpe introdottasi nella sua proprietà per difendere gli animali ed i propri familiari da un
grave pericolo alla loro incolumità. Lo ha stabilito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione
annullando senza rinvio una sentenza del Tribunale di Pordenone che aveva condannato il proprietario di
un pollaio che aveva sparato ad una volpe in periodo di chiusura della caccia.
L’animale simbolo dell'astuzia si era infatti introdotto nella proprietà dell’imputato facendo razzia di polli
ed addirittura aggredendo la moglie del proprietario. Per questo l’imputato aveva imbracciato il fucile e
non aveva esitato ad abbattere l’animale. Il Tribunale di Pordenone non aveva avuto pietà: non si può
invocare la legittima difesa in questo caso, aveva statuito, perché la regola non vale per la difesa di beni
patrimoniali. Contro la sentenza l’imputato aveva proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che era
stato costretto al gesto omicida per tutelare i suoi polli ma anche per difendere i familiari dall’aggressione
dell’animale. La Suprema Corte gli ha dato ragione. I giudici del Tribunale avrebbero infatti dovuto
considerare che l’imputato era stato costretto ad abbattere l’animale per tutelare non solo i propri beni,
ma anche per salvaguardare l’incolumità delle persone facenti parte del suo nucleo familiare.
Da qui l’applicabilità al caso in questione della legittima difesa, prevista dall’articolo52 del codice penale,
e dello stato di necessità, previsto dall’art.54. Infatti, è corretto invocare la legittima difesa quando si
tratti di difendere non solo i beni di proprietà ma anche le persone care da un pericolo imminente
(l’aggressione della volpe). Ed è oltremodo corretto invocare lo stato di necessità, in quanto, come più
volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “nel concetto di “necessità”, escludente la configurabilità
del reato, è compreso non solo lo stato di necessità, quale assunto dall’articolo 54 del codice penale, ma
anche ogni altra situazione che induca alla uccisione o al danneggiamento dell’animale per evitare un
pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona
propria o altrui o ai beni, quando tale danno l’agente ritenga altrimenti inevitabile”. Per questi motivi
l’imputato deve essere assolto dall’accusa attribuitagli, perché “il fatto non costituisce reato”, essendo
l’imputato stato costretto a sparare all’animale per difendere un proprio diritto patrimoniale nonché
l’incolumità dei familiari con lui conviventi.
La sentenza ha in buona sostanza esteso le cause di esclusione della responsabilità penale ai reati
commessi nei confronti degli animali: così come è punibile penalmente chi uccide senza motivo un
animale, non commette reato chi è costretto all’azione criminosa per tutelare interessi superiori, quali
certamente devono considerarsi la difesa del proprio patrimonio e, ancor più, quella dei propri cari.(01
luglio 2009)
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n. 25526/2009
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
SENTENZA
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Pordenone, con sentenza del 21/5/08, ha dichiarato S. G. colpevole del reato di cui all’art.
30, lett. a), L. 157/92 [1], per avere esercitato la caccia alla volpe, abbattendone un esemplare, in
periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e di apertura di cui all’art. 18 della
medesima legge.
Lo ha condannato alla pena di euro 620,00 di ammenda, pena integralmente condonata; ha ordinato la
confisca dei bossoli in sequestro e la loro distruzione, nonché la restituzione del fucile all’imputato.
Propone ricorso per cassazione la difesa del S. , con i seguenti motivi:
- il Tribunale ha errato nel ritenere la insussistenza della causa di giustificazione ex art. 54 o ex art. 52
c.p., che scriminasse il reato contestato e ciò in dipendenza di una non esatta valutazione delle
emergenze istruttorie, che se correttamente lette, avrebbero permesso di ritenere che la condotta posta
in essere dall’imputato fosse necessitata. Peraltro sussistono nella specie gli elementi per l’applicabilità
della legittima difesa.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il Tribunale di Pordenone ha ritenuto che la condotta posta in essere dal prevenuto concretizzasse il reato
di cui all’art. 30, lett. a), L. 157/92, escludendo che le risultanze probatorie potessero permettere al S. di
vedersi riconosciuta la sussistenza della esimente ex art. 52 o 54 c.p..
Il giudice del merito ha rilevato che il requisito dell’offesa ingiusta, nella ipotesi prevista dall’art. 52 c.p.,
in tema di difesa legittima, postula una azione umana responsabile e giammai un fatto irresponsabile
quale è il danno arrecato dagli animali, introdottisi nel fondo altrui; quanto allo stato di necessità, ha
evidenziato che il danno grave alla persona, richiesto dall’art. 54 c.p., non è solo quello alla vita, ma
anche quello alla integrità fisica e quello minacciato a beni attinenti alla personalità, ma non può mai
estendersi ad un evento temuto di natura patrimoniale, ovvero riguardante il mondo animale o vegetale,
poiché solo il pericolo grave per la persona giustifica, secondo la scelta legislativa, in linea con quella
costituzionale, l’illecito penale.
Orbene si osserva che la argomentazione motivazionale, svolta dal decidente e posta a supporto della
impugnata decisione, si rivela viziata, in quanto le emergenze processuali hanno permesso di rilevare che
la volpe si era altre volte introdotta nel pollaio in proprietà al prevenuto, facendo razzia di polli e galline,
nonché aggredendo la moglie dello stesso.
Ciò avrebbe dovuto determinare il decidente nella convinzione che l’imputato era stato costretto ad
abbattere l’animale per tutelare non solo i propri beni, ma anche per salvaguardare la incolumità delle
persone facenti parte del suo nucleo familiare.
Questa Corte ha avuto modo di affermare, in analoga fattispecie, che nel concetto di "necessità",
escludente la configurabilità del reato, è compreso non solo lo stato di necessità, quale assunto dall’art.
54 c.p., ma anche ogni altra situazione che induca alla uccisione o al danneggiamento dell’animale per
evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile
alla persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l’agente ritenga altrimenti inevitabile.
In applicazione di tale principio il giudice di legittimità ha ritenuto corretta la decisione del giudice di
merito che aveva escluso la sussistenza di reato nella ipotesi di uccisione di un cane, pastore tedesco,
che introdottosi in un pollaio, aveva mangiato gli animali ivi rinchiusi e quindi aggredito il loro
proprietario, accorso per allontanarlo (Cass. 18/2/98, n. 1963; Cass. 14/3/06, n. 8820).
Questo Collegio ritiene che, nella specie, il S. andava assolto dalla imputazione ascrittagli, perché il fatto
non costituisce reato, sussistendo la esimente di cui all’art. 52. co. 1, c.p., essendo stato costretto a
sparare sull’animale, per difendere un proprio diritto patrimoniale, nonché la incolumità delle persone con
lui conviventi.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non
costituisce reato.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18 GIUGNO 2009