Integrale - Camera Penale di Palermo

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Integrale - Camera Penale di Palermo
I N NOME D E L POPOLO I T A L I A N O
bata Sentenza Oi/10/2014
La Corte di Appello del distretto di Palermo, la Sezione Pensile
Sentenza anno 2014
Composta dai Signori:
N. 3944/1014 Smt
1. Presidente Dott. GIANFRANCO GAROFALO
N . 2306/2014 R.G.
2. Consigliere Dott. DONATELLA PULEO
N . 4934/2013 N.R.
3. Consigliere Dott. MASSIMO CORLEO
N. 3481/2013 R.G.T.
riunita in Camera di consiglio (artt. 599 e 127 CPP) il 08/10/2014 con
l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore
Generale della Repubblica Dott. MIRELLA AGLIASTRO e con l'assistenza
del Cancelliere dott. Angelo Patti
N.
!leg. Mod. 3/SG
•
Ha emesso e pubblicato la seguente:
SENTENZA
impilata Scheda per il
Cellario e per l'elettorato
Nel procedimento penale contro:
\C
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nato a
detenuto agli arresti domiciliari in
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VIA
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ed in atto
n. ;
ARRESTI DOMICILIARI - PRESENTE
Assistito e difeso dall'Aw. GIUSEPPE PIPITONE di fiducia del foro di
PALERMO;
ddi'
leposìtataìn Cancellerìa
*«'EI.3 NOV, 20M
r e v o c a l i ^ ^ ' ^
APPELLANTE
Avverso la sentenza emessa dal G.I.P. TRIBUNALE di PALERMO in data 30/01/2014
con la quale veniva dichiarato l'imputato colpevole dei reati di cui all'art. 73 D.P.R.
309/90 e 624, 625 n. 2 e n. 7 c.p. a lui ascritti ai capi A) e B) della rubrica nonché del
reato di cui agli arti. 2 e 7 L. 895/67 a lui ascritto all'ulteriore capo A), limitatamente ai
due fucili a canne mozze, alla pistola a tamburo di colore argento, alla pistola a tamburo
• con scritta Smith & Wesson, a n. 98 cartucce non esplose, a n. 18 cartucce da caccia ed a
n. 1 cartuccia calibro 380 Auto, nonché infine del reato di cui all'art. 23 co. 2° L. 110/75,
cosìriqualificatal'imputazione a lui ascritta all'ulteriore capo B), limitatamente al fucile
a canne mozze con scritta Choke e B. Bougnet, escluso ogniriferimentocontenuto in
imputazione all'art. 110 c.p. e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti
alle contestate aggravanti, ivi compresa la recidiva, unificati i reati sotto il vincolo della
continuazione, applicata la diminuente per il rito, condannato alla pena di anni sei di
reclusione ed euro 20.000,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di
mantenimento in carcere. Interdizione perpetua dai PP.UU. e legale durante la pena.
Confisca di tutte le armi e munizioni b sequestro con conseguente versamento alla
competente Direzione di Artiglieria. Confisca e distruzione dello stupefacente in
sequestro. Dissequestro delle targhe in sequestro e restituzione.ai rispettivi aventi diritto.
IMPUTATO
A) del reato di cui agli artt. 99 c.p. e 73 D.P.R. 309/90 come modificato dalla l. 49/06
(COLTIVAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI);
Con la recidiva.
In PALERMO, il 25,03 .013.
B) del reato di cui agli artt 99, 8! co. 2°, 624 co. 2°, 625 n. 2 e n. 7 c.p. (FURTO AGGRAVATO
E CONTINUATO);
Con la recidiva.
In PALERMO, sino al 25/03/2013.
A) Del reato di cui agli artt. 99 c.p., 2 e 7 L. 895/67 come modificati dalla L. 497/74 con
riferimento altresì all'art. 2 L. 110/75 (VIOLAZIONE L E G G E SULLE ARMI E SULLE
MUNIZIONI);
In PALERMO, il 25/03/2013.
B) Del reato di cui agli artt. 99 c.p., 23 co. 2° L. 110/75 - così riqualificato - con riferimento agli
artt. 7, 11 e 22 stessa legge (VIOLAZIONE L E G G E SULLE ARMI E SULLE
MUNIZIONI);
Con la recidiva.
"
In PALERMO, il 25/03/2013.
Udita lallazione fatta dal Dott. Donatella Puleo
Nonché' la lettura degli atti del processo.
Intesi il P.M. e la Difesa, i quali hanno concluso come segue:
.
P.G.: chiedendo la conferma della sentenza appellata.
.
DIFENSORE: chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello.
La Corte ha considerato:
V
SVOLGIMENTO D E L PROCESSO ' V
Con sentenza resa in data 30.01.2014 dal G.U.P. presso il Tribunale di Palermo,
le
AH
veniva ritenuto responsabile dei reati di cui agli a r t . 73 D.P.EL
n. 309/1990, 624,625 nn. 2 e 7 c.p. a lui ascritti ai capi A),e B) della rubrica, per
avere coltivato, all'interno dell'abitazione sita al civico
di via
, n. i 5
piante di marujana e per essersi impossessato delia corrente elettrica funzionale
all'irrigazione della suddetta coltivazione tramite allacciamento abusivo di cavi
elettrici alla rete ENEL, nonché del reato di cui agli artt. 2 e 7 L. n. 895/1967 a fui
ascritto all'ulteriore capo A), limitatamente a due fucili a canne mozze, ad una pistola
a tamburo di colore argento, ad altra pistola a tamburo con scritta Smith e Wesson, a
n. 98 cartucce non esplose, a n. 18 cartucce da caccia ed a n. 1 cartuccia calibro 380
Auto, nonché, infine, del reato di cut all'art. 23, comma secondo, 1. n. 110/75, così
riqualificata l'imputazione a lui originariamente ascritta all'ulteriore capo B),
limitatamente aT fucile a canne mozze con scritta Choke e B. Bougnet, con esclusione
di ogniriferimentocontenuto in imputazione all'art. 110 c.p..
Fatti commessi in Palermo in data e fino al 25.03.2013.
Nel corso del rito abbreviato, prescelto dall'imputato, i l G.U.P. presso il Tribunale di
Palermo accertava che nell'ambito di attività di indagine mirata alla repressione del
traffico di stupefacente, in data 25.03.2013 personale del Nucleo investigativo
(Reparto operativo) del Comando provinciale dei Carabinieri di Palermo, sulla base
di informazioni confidenziali, procedeva alla perquisizione locale del domicilio
dell'odierno imputato.
Nell'ambito di tale perquisizione veniva immediatamente riscontrata la presenza di
un allaccio abusivo alla rete ENEL e veniva, inoltre, rinvenuta la disponibilità in capo
ad C
' ÀI delle chiavi di accesso di un'abitazione adiacente a quella in
cui lo stesso imputato risiedeva. Estese le operazioni di perquisizione a tale seconda
abitazione, gli agenti del Comando provinciale dei Carabinieri rinvenivano n. 15
piante di marijuana con relativo impianto di illuminazione, ventilazione e
riscaldamento, e numerose armi da sparo, di cui alcune apparentemente clandestine,
nonché munizioni ed attrezzi per il confezionamento di armi da sparo I suddetti
procedevano, quindi, all'arresto in flagranza di reato nei confronti dell'odierno
imputatofefr. verbale del 25.03.2013).
In sede di convalida dell'arresto, il|C
U s i assumeva l'intera responsabilità in
merito all'illecita detenzione di armi comuni e clandestine, in particolare dichiarando
l
di givate rinvenute all'interno di alcuni borsoni gettati in un cassonetto
dell' iiumoiidizia, ed anche in merito alla coltivazione di marijuana.
Gli accertamenti tecnici effettuati sullo stupefacente confermavano trattarsi di
cannabis saliva ed attestavano che dall'intera-piantagione sarebbero potuti estorsi
mediamente grammi 102,50 circa di sostanza stupefacente, da cui sono ricavabili
mediamente grammi 0,810 di THC puro, pari a 32,40 dosi medie singole (relazione
peritale del 13.04.2013, legittimamente acquisita in atti).
Gli accertamenti balistici effettuati sulle armi confermavano trattarsi di "arma
. clandestina" esclusivamente con riferimento ad un fucile a canne mozze con scritta
Choke e B. Bougnet; !e ulteriori armi da sparo rinvenute nel'corso della perquisizione
venivano classificate come "armi comuni", con conseguenteriqualificazionedel reato
di cui all'ulteriore capo B) - art. 23, comma 3, Legge 18 aprile 1975, n. 110 -, nel
reato di cui all'art. 23, comma 2, Legge 18 aprile 1975, n. 110, e limitazione della
responsabilità alle armi specificate in dispositivo, in relazione al reato di cui
all'ulteriore capo A).
•Alla luce di tali emergenze, il primo decidente riteneva responsabile Chiaramente Alberto dei reati come in premessa precisati.
Per l'effetto, concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche (comparate in A
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termini dì equivalenza rispetto alla contestata recidiva), unificati i fatti sotto i l i
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vincolo della continuazione e tenuto della diminuente prevista per il rito, l'imputato \Wj
veniva condannato alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, con
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le statuizioni di legge in ordine alla confisca ed alla distruzione dello stupefacente in
sequestro, alla confisca di tutte le armi e munizioni in sequestro, oltre condanna al
pagamento delle spese processuali e delle spese di mantenimento durante la custodia
in carcere. Il |C
A l veniva, inoltre, dichiarato interdetto dai pubblici uffici ed
in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena.
Il
A veniva, invece, assolto dalla restante imputazione a lui ascritta,
relativa alla detenzione di reperti non classificabili come armi comuni da sparo
ovvero come munizioni, nonché alla detenzione di armi non considerabili come armi
clandestine, per insussistenza del fatto.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'imputato che, tramite il suo difensore, si
duole:
1) in relazione al reato di cui al capo A) relativo alla coftivazione di nr. 15 piante di
marijuana, del giudizio di colpevolezza emesso, chiedendo l'assoluzione perché il
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fatto non sussiste o perché non è previsto dalla legge come reato; in merito sostiene
che lo stupefacente posto sotto , sequestro non avesse alcun effetto drogante e che,
trattandosi di coltivazione domestica, la condotta dell'imputato non sarebbe punibile,
invocando l'applicazione dell'art. 49 c.p.;
2) sempre in relazione al reato di cui al capo A), della mancata riqualificazione del
fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma V, D.P.R. 309/90, in considerazione
del limitato numero di piante rinvenuto e'dell'esiguo quantitativo di principio attivo
estratto dalle stesse;
3) del giudizio di equivalenza reso dal primo giudicante in relazione alle circostanze
attenuanti generiche ed alla contestata recidiva, ritenendo doversi riconoscere la
prevalenza delle prime rispetto alla seconda, in considerazione della condotta
materialmente posta in essere dall'imputato, dell'intensità del dolo e del
comportamento teiAito dall'imputato dopo la commissione dell'illecito.
All'udienza odierna, dopo che i l Consigliere relatore ha esposto i fatti di causa, i l
Procuratore Generale ed il difensore dell'imputato hanno concluso come da verbale
in atti, la Corte si è riunita in camera di consiglio ed ha deliberato la sentenza.
All'esito il Presidente ha letto nella pubblica udienza il dispositivo.
MOTIVAZIONE
Ritiene la Corte che i motivi di appello proposti nell'interesse dell'imputato siano
infondati, ad eccezione di quello riguardante la auspicata qualificazione giuridica del
fatto di cui al capo A) ai sensi dell'art. 73, comma V, D.P.R.309/1990.
Le circostanze evidenziate dal G.U.P. presso i l Tribunale di Palermo appaiono,
infatti, idonee a dimostrare la penale responsabilità in capo al |C
A'| , in
relazione ai reati ascrittigli.
Con particolare riferimento al reato di cui al capo A), va evidenziato che, alla luce
delle operazioni di perquisizione e sequestro, e delle conseguenti operazioni di analisi
e campionatura della sostanza in sequestro, non residuano dubbi circa la
responsabilità dell'imputato in ordine al reato di illecita coltivazione di piante di
marijuana.
Ed infatti, in riferimento alla richiesta di assoluzione presentata dall'imputato con i
motivi di impugnazione, va evidenziato che a nulla rileva, in relazione giudizio di
colpevolezza, la scarsa quantità di principio attivo ottenibile dalla piantagione posta
3
sotto sequestro, né risulta condivisibile l'assunto difensivo secóndo il quale lo
stupefacente sequestrato non avrebbe in realtà alcun effetto drogante.
In punto di diritto, contrariamente a quanto sostenuto in tesi difensiva, va rilevato che
la coltivazione di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti è penalmente
rilevante a prescindere dalla distinzione tra coltivazione tecnico-agraria e coltivazione
ad uso domestico, posto che l'attività in sé, in difetto delle prescritte autorizzazioni, è
da ritenere potenzialmente diffusiva della droga (cfr. Cass., Sez. VI, sent. n.
51497/2013),
Inoltrerai fini della sussistenza del reato di coltivazione di piante di natura
stupefacente, la modesta quantità di principio attivo ottenibile' non assume alcun
rilievo, posto che in detta ipotesi deve escludersi la riconducibilità della condotta ad
un utilizzo meramente personale; né può invocarsi l'applicazione dell'art. 49 c.p.
sotto il profilo del reato impossibile, in quanto la modesta entità del principio attivo
assume rilevanza ai fini della graduazione di gravità della condotta antigiuridica
(Cass., Sez. VI, sent. n. 12328/2007).
Tuttavia, rigettato il punto di gravame tramite il quale la difésa dell'imputato
chiedeva l'assoluzione dal reato ascrittogli al capo A), la sentenza di primo grado
deve essere parzialmente riformata, ricorrendo nel caso di specie gli elementi
necessari per qualificare il fatto-reato alla luce del comma V dell'art. 73 D.P.R.
309/90.
Infatti, in considerazione del limitato numero di" piànte- di marijuana rinvenute
nell'abitazione della quale i l |C
A aveva l'esclusiva disponibilità ed in
considerazione della qualità della sostanza e della modesta entità del principio attivo
drogante da esse ricavabile, il fatto va giudicato di lieve entità, con conseguente
rideterminazione della pena inflitta all'imputato.
In applicazione del principio posto dall'art. 2, comma IV, c.p. deve applicarsi la
normativa più favorevole introdotta dalla L. n. 79 del 2014 che, innovando la
fattispecie di cui al comma V dell'art. 73 D.P.R. 309/90, non più circostanza
attenuante ma reato autonomo già alla luce della precedente L. n. 10 del 2014, ha
ulteriormente ridotto le pene edittali della reclusione da mesi 6 ad anni 4 e della
multa da euro 1032 a euro 10329.
E' ovvio che di tale trattamento sanzionatorio più favorevole dovrà tenersi conto
anche se la refluenza sul calcolo della pena è, nel caso di specie, marginale, in quanto
si tratta di reato per il quale deve essere disposto un mero aumento in continuazione
ex art. 81 cpvc.p..
4
Per quanto concerne, infine, l'ultimo motivo di gravame, bisogna: evidenziare che, a
giudizio della Corte, risulta condivisibile la decisione del primo giudicante in ordine
al giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata
recidiva, alla luce del grave e recente precedente penale a carico del Chiaramonte
(concorso in rapina aggravata) che ne connota negativamente la personalità criminale
essendo sintomatico della sua attuale pericolosità sociale.
In considerazione dei criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., !a pena inflitta
all'imputato va così rideterminata:
pena base per il reatoritenutopiù grave di cui al capo B) - relativo alla detenzione di
armi clandestine - = anni 4, mesi 6 di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa;
aumentata ex art. 81 cpv c.p. per continuazione con capo B) - allacciamento abusivo
ai cavi elettrici ENEL - fino ad anni 4, mesi 10 ed Euro 5.000,00 di multa; aumentata
ex art. 81 cpv c.p. per continuazione con ulteriore capo A) - detenzione illecita di
armi comuni - fino ad anni 5, mesi 4 ed Euro 6.000,00 di multa; ulteriormente
aumentata ex art. 81 cpv c.p. per continuazione con capo A) - coltivazione piante
marijuana - fino ad anni 5, mesi 6 ed Euro 7.500,00 di mula; infine, ridotta per il rito
prescelto alla pena finale di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa. •
Va, di conseguenza, sostituita la pena accessoria, dell'interdizione in perpetuo dai
pubblici uffici con quella temporanea per anni cinque, ed eliminata la pena accessoria,
dell'interdizione legale.
Nel senso anzidetto, la sentenza impugnata deve essere in tal senso parzialmente
riformata, con conferma delle ulteriori statuizioni.
P.Q.M.
La Corte, visto 1' art. 599 c.p.p., in parziale riforma della sentenza resa in data
30.01.2014 dal GUP presso il Tribunale di Palermo, appellata dall'imputato
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, qualificato il reato di cui al capo A) ai sensi dell'art. 73,
comma V, D.P.R. 309/90, ridetermina la pena inflitta in anni tre e mesi otto di
reclusione ed euro 5.000,00 di multa. Sostituisce la pena accessoria dell'interdizione
in perpetuo dai pubblici uffici con quella temporanea per anni cinque ed elimina
quella dell'interdizione legale.
Conferma nel resto.
Visto l'art. 544 cp.p. indica in giorni 40 il termine per il deposito della motivazione.
Palermo, 08.10.2014
S
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