procedura di selezione n. “35/2016” per l
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procedura di selezione n. “35/2016” per l
PROCEDURA DI SELEZIONE N. “35/2016” PER L'AFFIDAMENTO DI SUBCONCESSIONI DI AREA FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PUNTO VENDITA DESTINATO AD ATTIVITÀ DI “CONVENIENCE STORE” PRESSO L’ AEROPORTO “LEONARDO DA VINCI” DI FIUMICINO. RISPOSTE ALLE PARTECIPAZIONE RICHIESTE DI CHIARIMENTI RELATIVE ALLA DOMANDA DI 1. Con riferimento all’offerta commerciale di “Convenience Store” si evidenzia che ai sensi del paragrafo 1 dell’Avviso, la stessa dovrà essere così articolata: a) Tabacchi (sigarette, tabacco sfuso, etc.); a) Libri; b) Giornali, riviste e relativi inserti e collaterali nonché CD, DVD ed altri articoli multimediali; c) Lotterie e Ricariche telefoniche nazionali ed internazionali; d) Articoli vari: acqua, bibite, snack dolci e salati, caramelle e gomme, souvenir (gadget e/o enogastronomici), cartoleria, occhiali da sole, giocattoli, accessori elettronica ed articoli da viaggio. La medesima disposizione espressamente prevede che “è esclusa la vendita di ulteriori prodotti, l’offerta di ogni altro articolo/categoria/servizio non espressamente indicato”. Si precisa inoltre che: a) non è prevista una grammatura massima o un formato specifico per gli snack dolci e salati che, tuttavia, devono essere intesi quali prodotti da cassa di ridotte dimensioni; b) per “souvenir enogastronomici” si intendono prodotti da regalo/souvenir legati al mondo enogastronomico, muniti di adeguato packaging. In tale categoria non rientrano bevande alcoliche e superalcoliche; c) le definizioni prodotti di “cartoleria” e prodotti di “cartotecnica” devono intendersi come equivalenti; d) la commercializzazione di occhiali da lettura è consentita; e) sono considerati “articoli da viaggio” anche prodotti di pulizia personale quali salviettine umidificate, lamette da barba, spazzolini e dentifrici, burro cacao, assorbenti, fazzoletti di carta, bagnoschiuma, shampoo, deodoranti. La vendita di tali prodotti dovrà in ogni caso assumere carattere marginale. Sono invece esclusi i prodotti cosmetici, quali creme viso, mani e corpo; f) sono considerati, altresì “articoli da viaggio” ed è consentita la vendita di: lucchetti, cuscini da viaggio, zaini, ombrelli, cinture per valigie, porta documenti, carte da gioco e giochi da viaggio. Non sono considerati “articoli da viaggio” i prodotti di elettronica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, adattatori di corrente, carica batterie per mobile, power bank, auricolari e gli “accessori moda”; g) è consentita la vendita di bibite stoccate in frigo. Non è, invece consentita la commercializzazione di prodotti da forno da asporto, prodotti preconfezionati e prodotti freschi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, yogurt, macedonia, tramezzini; h) è consentita la commercializzazione di “souvenir” c.d. “da ricordo” (quali a titolo esemplificativo, prodotti museali, gadget, t-shirt, cappelli, felpe e borse). 2. Con riferimento alla categoria dei tabacchi sono confermate le distanze regolamentari per la richiesta della licenza per la distribuzione degli stessi. A tal riguardo, si precisa che l’area oggetto di subconcessione si troverà presso la nuova infrastruttura del “Terminal 5” dove non saranno presenti ulteriori punti vendita destinati ad attività di “Convenience Store”. Si precisa inoltre che, come previsto nell’Avviso, l’offerta commerciale dovrà prevedere la vendita dei tabacchi. 3. Con riferimento al paragrafo 3 dell’Avviso, si conferma che: a. la relazione descrittiva di cui al paragrafo 3.1(i), dovrà essere un documento diverso e separato dall’allegato B; b. per “idonea documentazione atta a comprovare la sussistenza dei requisiti stessi”, di cui al paragrafo 3.1 (ii), deve intendersi ogni documento, ulteriore ai bilanci di cui al paragrafo 3, lett. a), n. 1), atto a comprovare la sussistenza dei requisiti tecnico-economici di cui al paragrafo 2.1. In tali documenti possono rientrare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: report o rendiconti interni della Società, attestazioni ufficiali rilasciate da organismi/società pubbliche/private (es: società di revisione contabile, gestori aeroportuali etc.). 4. La necessità di spazi aggiuntivi da destinare a deposito/magazzino potrà essere segnalata ad ADR a valle dell’assegnazione della subconcessione. In tale ipotesi, ADR si riserva di verificare la disponibilità e procedere all’assegnazione di tali spazi aggiuntivi. I costi relativi a tali spazi aggiuntivi da adibire a deposito/magazzino, saranno resi noti ai soggetti ammessi alla seconda fase della procedura, con l’invio della lettera di invito e relativi allegati. 5. L’ubicazione dell’area presso il Terminal 5, alla luce della nuova riconfigurazione prevista indicativamente nel secondo quadrimestre dell’anno 2017, sarà resa nota ai soggetti ammessi alla seconda fase della Procedura, con l’invio della lettera di invito e relativi allegati. 6. Ai sensi del paragrafo 3, lett. a) punto 2) dell’Avviso, il concorrente dovrà inserire all’interno della Busta, originale del certificato in corso di validità attestante l’iscrizione al competente registro delle imprese con indicazione di tutti i componenti gli organi sociali e dei relativi poteri di rappresentanza. Nel caso di concorrenti che abbiano già presentato alla Scrivente, in diversa procedura, originale del certificato attestante l’iscrizione al registro delle imprese, ancora in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione di cui alla presente Procedura, gli stessi potranno presentare la visura camerale della società partecipante o copia fotostatica del certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla Camera di Commercio accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante che attesti la completezza, veridicità ed attualità di quanto ivi riportato. 7. Con riferimento al paragrafo 3 lettera b) dell’Avviso si conferma che: a. sarà possibile presentare le dichiarazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia all’atto dell’eventuale aggiudicazione della Procedura, fatti salvi i termini di legge per l’eventuale sottoscrizione/efficacia della Convenzione (30 giorni dalla ricezione della documentazione da parte della Prefettura competente); b. con riferimento alla documentazione antimafia, le dichiarazioni devono essere rese da tutti i soggetti previsti dall’art. 85, d.lgs. 159/2011. 8. Il concorrente che dovesse risultare aggiudicatario della subconcessione dovrà gestire direttamente le attività oggetto della subconcessione medesima; si precisa, inoltre, che, successivamente alla sottoscrizione della Convenzione, tutte le operazioni che comportino, anche di fatto, il trasferimento della Convenzione di Subconcessione, dovranno essere preventivamente comunicate ad ADR da parte della Subconcessionaria e dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto dalla stessa ADR, anche in funzione delle prescritte autorizzazioni ministeriali e/o degli Enti competenti per il proseguimento del rapporto di Subconcessione. ADR potrà concedere tale autorizzazione solo ove abbia riscontrato che l’operazione di cui sopra non pregiudichi in alcun modo né gli elementi tecnici, gestionali, commerciali ed economici previsti nella Convenzione e nell’Offerta presentata in sede di Procedura, né le capacità economico-finanziarie della subconcessionaria, anche subentrante. Fiumicino, 14 Dicembre 2016 Aeroporti di Roma S.p.A.