La normativa ADR 2005

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La normativa ADR 2005
NUOVA NORMATIVA ADR 2005
DISPOSIZIONI DI SICUREZZA APPLICABILI
A TUTTE LE MERCI
(salvo quelle esenti come da paragrafo 1.1.3.6.3. dell’ADR)
La nuova normativa ADR 2005 (capitolo 1.10) deve essere applicata a decorrere dal 1° Luglio 2005
come segue:
1. RESPONSABILITA’
Ogni persona coinvolta nel trasporto di merci pericolose deve ricevere informazioni, in misura
appropriata al proprio livello di responsabilità (paragrafo 1.10.1.1 dell’ADR), nell’ambito della
prevista formazione iniziale e dei successivi aggiornamenti.
2. IDENTIFICAZIONE TRASPORTATORI
Lo speditore deve assicurarsi che l’autista che si presenta a ritirare le merci pericolose sia
effettivamente un dipendente o il titolare dell’azienda di trasporto alla quale è stato affidato
l’incarico. Gli addetti incaricati di consegnare le merci pericolose devono essere informati di
tale obbligo e resi responsabili in tal senso.
3. SOSTE TEMPORANEE
Le aree dove sostano le merci pericolose (vale anche per magazzini e depositi) devono essere:
• chiaramente identificate come aree di stoccaggio;
• sufficientemente illuminate e controllate (a mezzo di telecamere oppure anche
saltuariamente attraverso l’uso di personale addetto);
• non accessibili ai non addetti (serrature, apparecchi telecomandati).
4. IDENTIFICAZIONE EQUIPAGGIO VEICOLI
Lo speditore deve assicurarsi che l’autista (e ogni altro membro dell’equipaggio) sia munito di
un documento di riconoscimento con fotografia (patente di guida, carta d’identità, passaporto).
5. FORMAZIONE DIN MATERIA DI SICUREZZA
La formazione del personale è obbligatoria per tutte le persone addette al trasporto, ivi
compresi, ad esempio, gli addetti all’imballaggio, al carico e allo scarico.
I corsi devono contenere:
• l’illustrazione del capitolo 1.10 dell’ADR;
• le disposizioni di sicurezza adottate dall’azienda;
• la responsabilità e i compiti degli addetti;
• la necessità di segnalare eventuali carenze nelle disposizioni di sicurezza adottate.
La descrizione dettagliata della formazione impartita deve essere conservata, ai sensi del
paragrafo 1.3.3. dell’ADR dal datore di lavoro e dal dipendente.