REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO

Transcript

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere
Dott. APRILE Ercole - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania;
avverso la sentenza resa in data 27-2-13 dal GUP presso il Tribunale di Catania;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS), (OMISSIS), nato a (OMISSIS), e (OMISSIS), nato a
(OMISSIS);
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio
della sentenza impugnata;
Uditi gli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) A., che hanno insistito per il rigetto
del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.-. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania ha proposto
ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale,
in data 27-2-13, il GUP presso il Tribunale di Catania ha dichiarato, ai sensi
dell'articolo 425 c.p.p., non luogo a procedere per insussistenza del fatto nei
confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in riferimento al reato di cui
agli articoli 110 e 323 c.p., loro ascritto per avere (il (OMISSIS), quale
presidente della (OMISSIS) Spa, l' (OMISSIS) quale direttore della (OMISSIS)
Srl; il (OMISSIS), quale ex dipendente della (OMISSIS) Srl e beneficiario della
condotta), nella loro qualita' di incaricati di pubblico servizio, effettuato la
cessione del contratto di lavoro del (OMISSIS) dalla (OMISSIS) alla (OMISSIS)
Spa poco prima della operativita' delle procedura di mobilitazione programmata
per la (OMISSIS), che sopprimeva il ruolo ricoperto dal (OMISSIS), cosi'
procedendo ad assunzione diretta del medesimo (OMISSIS) presso la (OMISSIS) Spa,
in violazione dell'articolo 18 della Legge 133/08, intenzionalmente procurando
un ingiusto vantaggio patrimoniale al predetto (OMISSIS) (in (OMISSIS)).
Nel ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto,
tenuto conto della natura pubblicistica della (OMISSIS) (interamente partecipata
da enti pubblici), la cessione del contratto effettuata da una societa'
all'altra sarebbe in evidente contrasto con il Decreto Legge n. 112 del 2008,
articolo 18, che non soltanto non prevede in alcun modo forme di assunzione
diretta, ma impone il rispetto dei principi di pubblicita', imparzialita' e
trasparenza, rendendo indispensabile per il reclutamento la predisposizione di
bandi di gara o quantomeno di forme di pubblicita' adeguate. Sarebbe anche
violato il Decreto Legislativo n. 156 del 2001, articolo 30, che, al suo secondo
comma, prescrive che le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le
disponibilita' di posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di
personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di
scelta.
2.-. In prossimita' della odierna udienza camerale la difesa degli imputati ha
depositato una memoria, con la quale chiede il rigetto del ricorso del P.M. In
particolare, nella memoria si qualifica la cessione del contratto di lavoro del
(OMISSIS) come un trasferimento infragruppo e non come una nuova assunzione e si
sottolinea che il Decreto Legislativo n. 156 del 2001, articolo 30, comma 2,
risulta inserito dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, articolo 49,
comma 1, e cioe' in epoca successiva alla cessione del contratto di lavoro (174-09). A parte il fatto che la procedura di mobilita' della (OMISSIS) srl
sarebbe stata decisa in epoca successiva al trasferimento del (OMISSIS), che
detto trasferimento sarebbe avvenuto a costo zero e che in ogni caso
difetterebbe nel caso di specie l'elemento psicologico del reato. Da ultimo
nella memoria si contesta la sussistenza della qualifica di incaricati di
pubblico servizio in capo agli imputati.
3.-. Il ricorso e' infondato.
Questa Corte ha recentemente chiarito che non riveste la qualifica di pubblico
ufficiale, ovvero quella di incarico di pubblico servizio, il componente del
consiglio di amministrazione di un'azienda speciale aeroportuale, che abbia come
scopo sociale quello di promuovere il completamento delle strutture
dell'aeroporto ed incrementare le attivita' turistiche e commerciali ad esso
collegate, stante la natura privatistica dell'ente, privo di poteri autoritativi
o certificativi e costituito per atto pubblico a norma dell'articolo 12 c.c.
(abrogato dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361,
articolo 11), in epoca successiva all'entrata in vigore della Legge n. 70 del
1975, il cui articolo 4, dispone che nessun nuovo ente pubblico puo' essere
istituito se non per legge (Sez. 6, Sentenza n. 6427 del 15/01/2010, Rv. 246141,
Di Stefano).
A queste conclusioni si e' giunti, in applicazione dei principi affermati dalla
piu' recente giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 7958 del
27/03/1992, Rv. 191171, Delogu; Sez. U, Sentenza n. 10086 del 13/07/1998, Rv.
211190, Citaristi), proprio in riferimento all' (OMISSIS), poi denominata
(OMISSIS). Del resto, l'attivita' in esame atteneva alla gestione del personale
presente all'interno del gruppo (OMISSIS), attivita' certamente non espressione
di pubblica funzione.
Si impone, pertanto il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Depositata in cancelleria
Il 10 febbraio 2014