Testo della Sentenza

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Testo della Sentenza
Sentenza Tribunale Collegiale di Forlì in data 9/1/2015
(Pres. Di Giorgio, Poillucci, Dioguardi)
Art. 132 TUB – finanziamenti in pool unitamente a istituto di credito estero – sussistenza
condizioni - elemento soggettivo del reato - fattispecie
Massima
Si configura il reato di cui all’art. 132 TUB (esercizio abusivo dell’attività bancaria nel
territorio italiano) nel caso di finanziamenti erogati da una banca italiana in pool con una banca
extracomunitaria, tramite un sistema di ripartizione del rischio di esposizione derivante
dall’erogazione di ingenti finanziamenti che un solo istituto bancario non sarebbe in grado di
sostenere in ragione sia dell’entità dei prestiti da finanziare sia del superamento del limite de 25%
del patrimonio di vigilanza. L’operazione di finanziamento bancario non può, nella specie,
ricondursi alla sola banca italiana quale unico soggetto formalmente intestatario del contratto di
finanziamento, ma va invece ricondotta all’unitaria e più complessa struttura negoziale a cui
entrambi gli istituiti bancari hanno dato vita, finalizzata a consentire alla banca extracomunitaria
l’abusivo e remunerato esercizio di attività bancaria nel territorio italiano. Tale conclusione sorge
in aderenza al principio generale di effettività operante in materia penale, alla luce di un’indubbia
forma di ingerenza economica nelle singole operazioni di finanziamento da parte della banca
extracomunitaria, non solo nella fase genetica dell’operazione, attraverso cioè la preventiva
valutazione del merito creditorio in capo al soggetto beneficiato dal finanziamento (ingerenza
originaria), ma anche nella fase successiva dell’operazione (ingerenza perdurante), attraverso
diritti di informativa e di approvazione riguardanti tutte le modifiche del rapporto che, dopo la
stipula del contratto di finanziamento, avessero comportato una diversa valutazione del merito
cerditizio
Motivazione
Con decreto di citazione regolarmente notificato Omissis, venivano tratti a giudizio per
rispondere dei reati di cui in epigrafe.
Presenti i soli Omissis, riuniti i procedimenti penali n. 5803/08 RGPM e n. 4992/10 RGPM e
costituitisi parti civili la Omissis e Omissis, l'istruzione dibattimentale avveniva mediante esame
testimoniale e dei CT, produzione documentale nonché esame degli imputati Omissis e Omissis.
All’esito le parti concludevano come in atti.
Dall’istruttoria dibattimentale è risultata dimostrata la responsabilità penale dei soli imputati
Omissis, limitatamente ai reati rispettivamente contestati ai capi e sottocapi d’imputazione sub B,
B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8, B-9.
L’odierno procedimento penale, scaturisce dall’esame dei rapporti bancari intercorsi tra
l’Istituto di Credito OMISSIS, già denominato "omissis” e l’OMISSIS.
In particolare il PM, muovendo sia dagli esiti delle attività ispettive svolte dalla Omissis tra il
2007 e il 2010 presso il omissis, da cui è conseguito nel luglio 2010 lo scioglimento dei relativi
organi di amministrazione e di controllo e la sottoposizione del omissis ad amministrazione
straordinaria ex art. 70, 1 comma, lett. A, TUB, decretata in data 20/7/2010 con provvedimento del
Ministro dell’Economia e delle Finanze, sia, dalla ricognizione documentale dell’attività bancaria e
finanziaria svolta dagli amministratori e dai sindaci di entrambi gli istituti di credito operata dal CT
del PM dott. Omissis, assume la concorrente commissione da parte degli imputati, nelle qualifiche
rispettivamente ed incontestatamente rivestite, delle plurime violazioni al TUB di cui al dlg.vo n.
385/’93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), dettagliatamente descritte nelle
singole imputazioni e riguardanti, ora, l’abusivismo finanziario (art. 132 TUB) contestato ai capi da
sub B a B9; ora, l’inosservanza delle procedure previste in caso di conflitto d’interesse tra
esponenti bancarie e parti correlate (art. 136 TUB) nel contrarre le obbligazioni contestate ai capi
sub C e da sub E a E 15.1; ora l’ostacolo alla vigilanza (art. 51 e ss. TUB e 2638 e 2639 c.c.)
nell’omettere le comunicazioni alla Omissis contestate ai capi da sub D a D43; ora, nell’omesso
adempimento, da parte dei sindaci del omissis, degli obblighi informativi in materia di
antiriciclaggio contestati al capo sub F.
I - RAPPORTI TRA OMISSIS E OMISSIS
Dalle dichiarazioni testimoniali rese dai funzionari dell'Area di Vigilanza Bancaria e
Finanziaria della Banca d'Italia che ebbero ad occuparsi in sede ispettiva dell'attività del omissis e
dei rapporti di quest'ultimo con l'OMISSIS, è incontestatamente emerso che l’Omissis è istituto
bancario extracomunitario (v. art. 1, 2 comma, TUB) non iscritto nell’albo ex a. 13 TUB né negli
elenchi ex art. 106, 107 e 113 TUB, ufficialmente privo di succursali e/o filiazioni autorizzate ad
operare nel territorio nazionale ex a. 14, 4 comma, TUB e non è autorizzato a prestare servizi
bancari senza stabilimento ex a. 16, 4 comma, TUB.
Per l’ordinamento italiano dunque l’OMISSIS non è soggetto autorizzato allo svolgimento in
Italia dell’attività bancaria - ossia dell'attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito - né
all’esercizio dell’attività finanziaria; del resto è stato chiarito che l’OMISSIS, come qualsiasi altra
banca sammarinese, non è autorizzabile allo svolgimento di tali attività in ragione
dell'inadeguatezza del sistema sammarinese rispetto agli standard equivalenti previsti dalla
normativa italiana e comunitaria, stante, da un lato, l'assenza di accordi di cooperazione tra autorità
di vigilanza italiane e sammarinesi e, dall'altro lato, la divergenza e l'incompatibilità delle discipline
sul versante fiscale, della tutela del risparmio, dell'opponibilità del segreto bancario e dell'effettivo
esercizio delle funzioni di vigilanza (cfr. dichiarazioni rese all’udienza del 10/6/2013 dal teste
omissis).
Al momento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria del omissis, intervenuta con
provvedimento della Omissis emesso in data 12/3/2004, risultava che il capitale sociale del omissis,
pari a circa 22 milioni di euro, era riconducibile a 43 soci, residenti in Romagna e nella (vicina)
Repubblica di San Marino e che la maggior parte dei soci aventi una partecipazione superiore al 5%
rivestiva cariche di vertice nella stessa banca partecipata; inoltre erano emersi collegamenti quanto
alla proprietà ed alla composizione degli organi sociali tra il omissis e l’OMISSIS, giacchè un
quarto del capitale sociale della banca italiana era riconducibile a soggetti che erano al tempo stesso
fondatori e soci della banca sammarinese; estremamente significativa appariva poi la posizione di
Omissis, socio di entrambe le banche, che in seno alle stesse ricopriva cariche gestionali apicali,
risultando al contempo Amministratore delegato del omissis (dal 15/12/2003 sino al giugno 2010) e
Presidente del CdA dell’OMISSIS (dal 6/12/2002 al 8/4/2009).
…..
II - ABUSIVISMO FINANZIARIO EX ART. 132 TUB: I FINAZIAMENTI IN POOL Sottocapi d’imputazione sub b-1, b-2, b-3, b-4, b-5, b-6, b-7, b-8, b-9.
Riguarda nove operazioni di finanziamento del omissis rilevate dagli ispettori di Banca Italia
in sede di rapporto finale dell’ispezione del 2010 quali anomale forme di cointeressenze tra il
omissis e l'OMISSIS (cfr. pag. 32 e ss. del file in cartella D2, file 13 e 14) e, prima ancora,
direttamente segnalate alla Procura della Repubblica nel febbraio 2009 dall'Area di Vigilanza della
Banca d'Italia - all'esito delle informazioni aggiuntive ricevute dal omissis e richieste dalla Omissis
nel corso della procedura di autorizzazione di modifica statutaria connessa al citato aumento di
capitale richiesto da omissis- quali ipotesi di esercizio abusivo di attività bancaria nel territorio
italiano da parte di OMISSIS, istituto come detto non abilitato all'esercizio di attività bancaria e
finanziaria in Italia (cfr. in atti segnalazione di reato alla Procura della Repubblica di Forlì redatta in
data 11/2/2009 dal personale dell’Area Vigilanza della Banca d’Italia, prodotta a pag 477 del file
15, cartella D-D2).
Trattasi in particolare di finanziamenti erogati dal omissis in pool con l’OMISSIS nelle forme
dettagliatamente descritte ai sottocapi d’imputazione sub b-1, b-2, b-3, b-4, b-5, b-6, b-7, b-8, b-9,
per complessivi 36.650.000 euro - dei quali 15.100 accordati dal omissis e 21.550.000 da OMISSIS
- la cui provvista trovava copertura completa nelle somme ricevute nello stesso periodo
dall’OMISSIS, in parte a titolo di contributo appositamente destinato ai finanziamenti in pool e in
parte dalle somme ricevute dall’OMISSIS con la sottoscrizione di certificati di deposito per 15
milioni di euro, 10 dei quali riferibili all’OMISSIS e 5 all’OMISSIS Fiduciaria, emessi dallo stesso
Omissis.
L’iter operativo e deliberativo descritto nelle singole imputazioni, comune a tutte le
operazioni e rimasto incontestato dalle difese degli imputati (come pure ricostruito dagli ispettori di
BI a pag. 32 e ss del rapporto finale dell’ispezione del maggio 2010; cfr. cartella D2, file 13 e 14),
era il seguente :
1) la richiesta di finanziamento veniva raccolta dal omissis, che valutava il merito creditizio
e le garanzie del cliente;
2) il omissis, ritenuta la richiesta meritevole di affidamento, inviava la documentazione alla
OMISSIS al fine di valutare l’operazione;
3) l’OMISSIS, in caso di valutazione favorevole, deliberava il finanziamento e la sua
partecipazione al pool organizzato dal omissis;
4) il omissis predisponeva la “convenzione interbancaria” che veniva sottoscritta dai
rappresentanti di entrambe le banche nonché, “per presa visione”, dallo stesso soggetto
beneficiato del finanziamento;
5) una volta perfezionata l’operazione l’OMISSIS accreditava la somma da erogare di sua
spettanza sul c/c di corrispondenza all’uopo acceso presso il omissis, oppure, prima del
gennaio 2008, inviando direttamente un bonifico in favore del mutuatario (segnatamente
nelle operazioni contestate ai capi di imputazione da B1 a B7);
6) il omissis provvedeva ad effettuare al cliente l’erogazione della complessiva somma
mutuata, comprensiva della quota di propria pertinenza unitamente a quella di pertinenza
dell’OMISSIS ;
7) il omissis provvedeva ad effettuare tutte le trattenute, anche per conto della OMISSIS
(imposta sostitutiva, spese istruttoria ecc…);
8) le rate di ammortamento venivano addebitate al cliente, il omissis tratteneva la somma di
sua spettanza e accreditava sul c/c di OMISSIS la quota di sua pertinenza
In riferimento a siffatti finanziamenti in pool tra omissis e OMISSIS l’assunto d’accusa
contesta dunque il reato di esercizio abusivo dell’attività bancaria da parte di OMISSIS nel territorio
italiano (in quanto, come detto, istituto bancario privo di autorizzazione ex art. 14 TUB),
chiamandone a risponderne, in concorso materiale e morale tra loro, gli imputati Omissis, in virtù
del concorrente contributo causale offerto nei procedimenti deliberativi e negoziali prodromici al
perfezionamento delle singole operazioni nei termini incontestatamente descritti nell’imputazione in
virtù delle qualifiche - dirigenziali e/o di amministrazione – rispettivamente rivestite in seno a
omissis e OMISSIS, quali specificate nell’imputazione (segnatamente, Omissis, in seno a
OMISSIS; Omissis, in senso a omissis).
Simile assunto può condividersi in fatto e in diritto.
Dai riscontri contabili e documentali evidenziati dal CT del PM dr. omissis nella relazione
redatta in data 17/6/2010 emerge infatti chiaramente essersi trattato di finanziamenti elargiti in
collaborazione tra i due istituti bancari (omissis e OMISSIS) attraverso il sistema del cd. pool che,
come emblematicamente evocato dal nome stesso, rappresenta tipico sistema di ripartizione tra più
banche, tra loro consorziate allo scopo, del rischio di esposizione derivante dall’erogazione di
ingenti ed eccezionali finanziamenti a favore della migliore clientela (in genere un’impresa di
grandi dimensioni oppure un ente pubblico per la realizzazione di una grande opera infrastrutturale)
ed in riferimento ai quali, dunque, nessuno dei due istituti avrebbe la capacità patrimoniale per farvi
fronte da solo.
Normalmente l’organizzazione dell’operazione è attribuita ad una banca capofila, nella specie
rappresentata dal omissis, che funge da intermediario tra il consorzio di banche partecipanti al pool
ed il beneficiario del finanziamento.
Il ricorso a simile sistema di finanziamento, già riservato nella prassi bancaria a casi isolati –
giustificati appunto dalla natura eccezionale dell’operazione finanziaria – si è insolitamente
concretata nel caso di specie in una forma di finanziamento indiscriminatamente aperta dai
medesimi istituti bancari, messa a disposizione in favore di un rilevante numero di clienti e dunque
a sostegno di plurime operazioni sottostanti (anomalie queste rilevate dai testi omissis e Omissis,
funzionari della Banca d’Italia, nel corso degli esami rispettivamente resi all’udienza del 10/6 e
1/7/2013).
Dalla lettura poi delle condizioni delle singole convenzioni interbancarie –recepite
identicamente nelle convenzioni sottostanti a tutte le operazioni in contestazione e prodotte dal PM,
per ciascuna di esse, nella cartella “capo B” - emerge che la capo fila omissis agisce nell’operazione
in virtù del conferimento da parte di OMISSIS di un mandato senza rappresentanza (art. 3) e che il
finanziamento è concesso senza vincolo di solidarietà tra i due istituti bancari (art. 2) a
significazione dunque dell’autonomia economica assunta e mantenuta da entrambi i soggetti
nell’ambito dell’operazione. La convenzione inoltre, regolarmente sottoscritta dai rappresentanti di
entrambi le banche convenzionate (Omissis per omissis e Omissis per OMISSIS) e, per presa
visione, dallo stesso soggetto beneficiario del finanziamento – per ciò solo pienamente consapevole
della provenienza della provvista e dunque dei soggetti finanziatori – stabiliva le modalità di
remunerazione e rimborso in favore di OMISSIS degli interessi pro-quota alle stregua dell’unitario
piano di ammortamento definito nel successivo contratto di mutuo formalmente stipulato dal solo
omissis (art 6) che, quale unico soggetto intestatario per intero del mutuo, era pure beneficiario per
l’intero importo delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.
In riferimento a tali operazioni tanto il CT del PM quanto i funzionari della Omissis escussi
evidenziavano che in sede di segnalazione alla Centrale di Rischio dei finanziamenti erogati in pool
risultavano unicamente indicati il soggetto debitore finanziato, l’importo erogato dal omissis ed il
maggior importo erogato in pool con altro istituto bancario, non venendo tuttavia indicato il nome
e/o la ragione sociale di quest’ultimo, potendosene tutt’al più prospettarsi la generica provenienza
estera; rilevavano inoltre che nel portafoglio del omissis tali finanziamenti erano i più elevati per
importo, e che dunque se erogati dal solo omissis avrebbero fatto superare la soglia (25%) del
patrimonio di vigilanza (cd. rischio consentito).
Del resto nel settembre 2008 e nel luglio 2009, nel fornire chiarimenti richiesti dalla BI in
occasione delle procedura di aumento di capitale richiesto dal omissis (aumento che andava
autorizzato ex art. 56 TUB da BI in quanto modificava il relativo assetto proprietario incidendo
sulle partecipazioni e sui conferimenti dei soci, il cui importo doveva quindi essere proporzionato
rispetto all’aumento del volume degli investimenti) e nell’evadere la richiesta di esibizione
documenti formulata dalla GdF di Forlì (cfr. missiva in data 10/9/2008 in cartella D2, file 1, pag. 3
e missiva in data 14/7/2009 in cartella capo B file 2 pag. 3), lo stesso Presidente del CdA del
omissis e la Direzione generale del omissis riconoscono che i finanziamenti in pool: “Sono stati
singolarmente autorizzati dal CDA del omissis trattandosi di finanziamenti che il omissis da solo
non era in grado di effettuare per entità della singola richiesta o per accumulo di rischio - avendo
già raggiunto i limiti fissati dalla normativa di vigilanza per la concessione di credito per singolo
prenditore - e quindi ha condiviso, frazionandoli, con altre banche.
Appare dunque chiaro il perseguimento, attraverso lo stretto collegamento funzionale tra le
convenzioni interbancarie ed i contratti di finanziamenti stipulati dal omissis, di un risultato
economico unitario da parte dei due istituti bancari, fondantesi su un complesso regolamento
negoziale che ha salvaguardato gli interessi e le rimunerazioni economiche di ciascuna parte
contrattuale; remunerazione economica causalmente giustificante la partecipazione stessa
all’operazione da parte del singolo istituto bancario che rimaneva dunque legato all’altro da un
rapporto di interdipendenza economica a cui è pure è connaturale l’autonoma assunzione del
relativo rischio d’impresa.
È cioè evidente che l’operazione di finanziamento bancario non può nella specie
riduttivamente ricondursi, come pur sostenuto dalla difese e dai CT degli imputati, al solo omissis
quale unico soggetto formalmente intestatario del contratto di finanziamento, ma va invece
ricondotta all’unitaria e più complessa struttura negoziale sopra descritta, a cui entrambi gli istituiti
bancari hanno dato vita, finalizzata al perseguimento dell’unico, strategico e non celato obiettivo di
consentire a OMISSIS – detentore di un indiscusso potere di ingerenza economica e finanziaria
decisivo per la stessa erogazione del finanziamento – l’abusivo e remunerato esercizio di attività
bancaria nel territorio italiano.
A tale conclusione deve peraltro pervenirsi non solo in aderenza al più generale principio di
effettività operante in materia penale (spesso richiamato in giurisprudenza al fine di caratterizzare
ed individuare rapporti di ingerenza economica nell’altrui organizzazione del lavoro, nel cui ambito
le qualifiche formalmente rivestite e/o i dati formali di riferimento possono soccombere rispetto
all’accertamento del concreto atteggiarsi dei rapporti di eterodeterminazione delle parti) ma anche
alla luce degli stessi termini contrattuali implicati nell’attività negoziale sottostante alle operazioni
di finanziamento.
Si è detto infatti che il rapporto che legava OMISSIS e omissis era riconducibile allo schema
del mandato senza rappresentanza, in forza del quale dunque non solo il omissis assumeva
obbligazioni ed acquistava diritti della parte finanziatrice, tra cui appunto OMISSIS per conto della
quale anche operava (cfr. art. 1706 c.c.), ma anche lo stesso OMISSIS poteva esercitare i diritti di
credito derivanti dall'esecuzione del mandato sostituendosi al mandatario (cfr. art. 1705, co.2, c.c.).
Né può condividersi l’assunto difensivo secondo cui l’erogazione da parte di OMISSIS delle
somme utilizzate per i finanziamenti formalmente concessi ai privati dal solo omissis avrebbe
rappresentato una semplice forma di finanziamento interbancario di OMISSIS in favore del
omissis; finanziamento avulso come tale dall’assunzione di uno specifico obbligo restitutorio in
favore di OMISSIS da parte dei soggetti beneficiari del mutuo (obbligo restitutorio qualificante
l’insaturazione di un rapporto di finanziamento tra le parti) e, conseguentemente, privo dei requisiti
tipici dell’attività di finanziamento bancario, caratterizzata appunto ex art. 106 d.lgs. n. 385/1993,
art. 2 del DM 6.7.1994 e art. 3 del DM 17.2.2009 quale attività di finanziamento svolta
professionalmente in favore del pubblico, ossia di terzi non predeterminati e tenuti a restituire al
soggetto esercente tale attività la somma finanziata.
Simile assunto è infatti testualmente contraddetto dai chiari termini negoziali sottostanti ai
finanziamenti concessi, quali sopra illustrati ed enucleati dal complessivo esame delle singole
convenzioni bancarie e delle rispettive delibere consiliari del omissis.
È indubitabile infatti che i singoli componenti del consiglio di amministrazione del omissis,
d’intesa con l’Amministratore delegato e al Direttore Generale di OMISSIS - rispettivamente,
Omissis e Omissis, quest’ultimo anche formale firmatario delle convenzioni interbancarie - hanno
deliberato i finanziamenti in questione concordandone e subordinandone la loro effettiva
erogazione ai terzi privati attraverso l’assunzione di omologo impegno finanziario da parte
dell’istituto bancario extracomunitario senza alcun vincolo di solidarietà con il omissis, vale a dire
escludendosi la possibilità che il singolo istituto consorziato potesse essere costretto ad adempiere
per la totalità del complessivo finanziamento (cfr. art.. 1292 e 1294 c.c.).
A riguardo va infatti ribadito che le convenzioni interbancarie, oltre a prevedere la necessità
dell’assenso della banca sammarinese al finanziamento e l’impegno delle due banche a concedere al
cliente privato un finanziamento in compartecipazione del quale pure si riconfermava l’importo
complessivo, definivano anche la quota assunta dai due istituti di credito in ordine tanto ai rischi ed
agli oneri dell’operazione (spese in proporzione alle quote di partecipazione al finanziamento;
messa a disposizione del omissis dell’importo di partecipazione del finanziamento con la medesima
valuta di erogazione alla mutuataria; segnalazioni alla centrale dei Rischi per la quota di loro
partecipazione e per quanto di loro competenza) quanto alla remunerazione derivante
(riconoscimento pro quota e con pari valuta degli interessi e della quota di rimborso del capitale e
degli importi dovuti dalla debitrice ed incassati dal Omissis; legittimazione del omissis a rilasciare
quietanza liberatoria alle debitrice “anche in nome e per conto della Banca partecipante”, ossia
OMISSIS; la necessità di quest’ultima di approvare preventivamente le modifiche che dovessero
comportare una diversa valutazione del merito dell’operazione; i doveri di informativa del Omissis
a favore dell’OMISSIS in relazione ad eventuali inadempienze della parte debitrice; definizione di
una procedura di compartecipazione rispetto alla decisione di attivare rimedi giudiziari e di definire
intese transattive).
Né può prescindersi da quanto riconosciuto - e ribadito sia dallo stesso Amministratore
delegato del Omissis (la cui posizione è stata significativamente stralciata e definitiva con richiesta
di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.: cfr. sentenza allegata in cartella E, file 19) nella
missiva in data 16/2/2010 (richiamata a pag. 86 della relazione redatta in data 28/6/2010 dal CT del
PM) e nel corso dell’esame reso ex art. 197-bis c.p.p. all’udienza dibattimentale del 10/2/2014, sia,
dal Presidente del CdA del Omissis attraverso la menzionata nota in data 10/9/2008 indirizzata alla
Omissis nel corso dei chiarimenti richiesti in occasione della procedura di aumento di capitale,
secondo cui le operazioni in pool hanno riguardato impieghi che il solo omissis non sarebbe stato in
grado di sostenere in ragione sia dell’entità dei prestiti da finanziare sia del superamento del limite
de 25% del patrimonio di vigilanza (previsto a tutela della concentrazione del rischio) che altrimenti
sarebbe derivato dall’assunzione in proprio del finanziamento; limite da commisurare (come pur
precisato dal teste Omissis a pag. 43 e ss. delle trascrizioni del verbale d’udienza del 10/2/2014) in
riferimento, non solo, al valore assoluto del singolo finanziamento in pool erogato rispetto all’entità
del patrimonio di vigilanza (limite già superato in relazione ai finanziamenti contestati ai sottocapi
B1 e B5, come risultante dal prospetto contabile prodotto dal PM all’udienza del 23/1/2014) ma
anche al valore complessivo, rispetto al patrimonio di vigilanza, dei finanziamenti erogati (tra cui
anche quello in pool) al medesimo soggetto e/o gruppo societario di appartenenza (cd, rischio di
concentrazione individuale del rischio).
Sulla stessa linea si ponevano poi il presidente del Collegio Sindacale omissis e gli altri
sindaci Omissis e omissis redigendo ed inoltrando, a loro volta, alla Omissis(sempre nell’ambito
dei chiarimenti richiesti dalla Omissis in occasione della procedura di aumento di capitale) il
verbale di riunione del Collegio sindacale svoltasi in data 9/9/2008 (specificamente richiamato al
capo d’imputazione sub D2) in cui si dava atto che “il Omissis aveva effettuato operazioni in pool
con altri istituti di credito per finanziare clienti che avevano richiesti affidamenti superiori agli
importi concedibili dalla banca nel rispetto dei parametri dettati dalle istruzioni di vigilanza”(cfr.
cartella D-D2, file 6; nonché Capo E-delibere in copia-ultimo file 3223) in tal modo espressamente
riconoscendosi – come pur ammesso dallo stesso CT della difesa dott.
, nel corso dell’esame
reso all’udienza del 23/1/2014 – esseri trattato di finanziamenti non altrimenti concedibili dal solo
omissis in quanto eccedenti i limiti di concentrazione del rischio rispetto al patrimonio di vigilanza
alla stregua dei criteri stabiliti dalle istruzioni di vigilanza (cfr. Titolo V, Capitolo 1, Sez II, della
Circolare n. 263/2006 e successivi aggiornamenti, conformi alle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE
secondo cui “ I gruppi bancari e le banche non appartenenti a gruppi bancari sono tenuti a
contenere ciascuna posizione di rischio entro il limite del 25% del patrimonio di vigilanza”; Titolo
IV, capitolo 13 Istruzioni di Vigilanza, Circolare n. 229 del 1999; secondo cui “Le banche
autorizzate in Italia e gli altri soggetti tenuti ad effettuare le segnalazioni comunicano mensilmente
alla Centrale dei rischi la propria esposizione creditizia verso ciascun cliente, qualora la stessa
raggiunga o superi i previsti limiti di censimento. La rilevazione mensile dei rischi concerne anche
le forme di coobbligazione”).
Ne consegue pertanto che soprattutto nell’ottica di evitare il superamento dei limiti generali
e/o individuale di concentrazione dei rischi da parte del omissis il CdA del omissis e gli organi
direttivi dell’OMISSIS hanno deliberatamente deciso di esporsi congiuntamente e con risorse e
rischi ripartiti sul medesimo mercato bancario e a sostegno della medesima operazione
imprenditoriale.
Del resto che nella fattispecie non si sia trattato di una semplice forma di finanziamento
interbancario tra i due istituti è dato evincersi dalla diversità dello strumento utilizzato a tale ultimo
fine dallo stesso OMISSIS a sostegno dell’attività bancaria svolta da altri istituti di credito italiani
operanti nella medesima area territoriale del omissis, tra cui ad esempio la Banca di Rimini
(omissis).
Dalle dichiarazioni rese all’udienza del 1/7/2013 dai testi omissis e omissis, rispettivamente
direttore generale e funzionario della Banca di Rimini, è infatti emerso che quest’ultima, versando
in carenza di liquidità, ebbe a richiedere ed ottenere nel febbraio 2007 da Omissis - che già rivestiva
ruoli decisionali in OMISSIS e omissis - finanziamenti provenienti da OMISSIS; in particolare,
previa favorevole valutazione dei bilanci della banca riminese (diretta ad accertare appunto la
meritevolezza del finanziamento) OMISSIS ebbe a trasferire a quest’ultima la relativa provvista,
concordando il relativo tasso di remunerazione e stabilendo la facoltà di OMISSIS di richiedere,
quando voleva, la restituzione del denaro, giacchè si era in presenza di un deposito di risparmio
interbancario non vincolato, il cui importo ebbe raggiungere anche i 10 milioni di euro nell’aprile
2008 (come emerso nel corso di un’ispezione effettuata della GdF).
Precisava il teste Omissis che il tasso di deposito concordato anticipatamente (euribor a 3
mesi) era liquidato trimestralmente e che pertanto si trattò formalmente di deposito utilizzato dalla
banca riminese – al pari delle comuni forme di finanziamento interbancario - da cui quest’ultima
traeva sostanze da impiegare per l’esercizio in proprio dell’attività bancaria svolta nel territorio
italiano.
Appare dunque chiaro che, a fronte della diversità delle forme in cui altrimenti si realizza
nella prassi il finanziamento interbancario – caratterizzato appunto dall’insaturazione, in via
preventiva e generalizzata, di un rapporto di deposito e/o raccolta di provvista specificamente
disciplinato tra le due banche e già remunerato in favore dell’istituto erogatore in via del tutto
autonoma ed indipendente rispetto all’esercizio dell’attività finanziaria svolta dall’istituto
beneficiato – nei finanziamenti oggetto di contestazione, invece, lo stretto e specifico collegamento
economico e funzionale del prestito concesso da OMISSIS rispetto alla singola operazione
economica ed alle sue successive vicende (previamente e singolarmente valutate da OMISSIS
nell’intrinseca meritevolezza creditoria), fa sì che i medesimi prestiti hanno rappresentato nella
realtà una forma di diretto ed illecito esercizio di attività bancaria da parte di OMISSIS nel territorio
italiano, stante la diretta compartecipazione da parte di quest’ultimo istituto – in via
necessariamente condizionante l’erogazione stessa - nella valutazione del merito creditorio del
soggetto beneficiato, con conseguente assunzione in proprio del rischio economico specificamente
correlato.
Siffatta valutazione del merito creditorio dell’operazione da parte di OMISSIS appare dunque
elemento discretivo e decisivo al fine di qualificare l’attività svolta da quest’ultimo in termini non
già di mero finanziamento interbancario bensì di diretto esercizio di attività bancaria nel territorio
italiano, in quanto rappresentate un’indubbia forma di ingerenza economica nella singola
operazione di finanziamento; ingerenza economica che OMISSIS ha inteso riservarsi non solo nella
fase genetica dell’operazione, attraverso cioè la preventiva valutazione del merito creditorio in capo
al soggetto beneficiato dal finanziamento (ingerenza cd. originaria), ma anche nella fase successiva
dell’operazione (ingerenza cd. perdurante), attraverso l’espressa statuizione in favore di OMISSIS
di diritti di informativa e di approvazione riguardanti tutte le modifiche del rapporto che, dopo la
stipula del contratto di finanziamento, avessero comportato una diversa valutazione di merito
dell'operazione (quali modifiche delle garanzie acquisite, delle condizioni di tasso applicate,
dilazioni di pagamento; cfr. art. 8 delle convenzioni interbancarie).
Conclusione questa avallata dallo stesso teste Omissis (cfr. pag. 237 e ss delle trascrizioni del
verbale d’udienza del 1/7/2013) il quale, pur dando atto che finanziamenti in pool tra omissis e
OMISSIS erano già emersi in sede di prima ispezione effettuata dalla Omissis nel 2007
(segnatamente in numero di due; cfr. pag. 114, file 15, cartella D-D2) e di ispezione effettuata dall’
UIF del febbraio 2008 (segnatamente 11; pag 129, file 15, cartella D-D2, nonché pag. 61 della
relazione redatta in data 5/12/2012 dal CT della difesa dott. Omissis e pag 129 file 15, cartella DD2 ) senza esplicitazione a riguardo di rilievi espressamente negativi, precisava tuttavia che la
Omissis non ha mai preso una posizione ufficiale sulla liceità penale dei finanziamenti in pool con
OMISSIS, demandando anzi la specifica valutazione all’Autorità Giudiziaria, dapprima, mediante
segnalazione di reato alla Procura della Repubblica di Forlì con nota redatta in data 11/2/2009
dall'Area di Vigilanza della Banca d'Italia (ove appunto si evidenziavano 10 operazioni in poll con
OMISSIS emerse all'esito delle informazioni aggiuntive ricevute dal omissis e richieste dalla
Omissis nel corso della richiamata procedura di autorizzazione di modifica statutaria connessa
all’aumento di capitale richiesto da omissis (segnalazione di reato prodotta dal PM in formato
digitale a pag 477 del file 15, cartella D-D2 e, in formato cartaceo, all’udienza del 28/10/2013); poi,
mediante trasmissione alla procura della Repubblica dello stesso rapporto ispettivo contenente gli
esiti dell’ispezione effettuata nel febbraio-maggio 2010, nel quale i finanziamenti in pool venivano
appunto segnalati come forme di anomala cointerressenza tra OMISSIS e omissis. (cfr. pag. 32 e ss.
file 13 in cartella D-D2, nonchè pag 121 e ss. delle trascrizioni del verbale d’udienza del
28/10/2013).
Tali rilievi rendono dunque inconferente l’ulteriore assunto difensivo che dalla mancata
esplicitazione nel 2007 e 2008 di rilievi negativi da parte della Omissis in ordine ai finanziamenti in
pool già riscontrati, intenderebbe desumere da tale contegno passivo dell’organo di vigilanza (cosi
come dell’UIF) l’estraneità di quest’ultimi all’ambito di applicazione della fattispecie delittuosa di
cui all’art. 132 TUB o, quanto meno, la sussistenza di un legittimo affidamento da parte degli
imputati sulla liceità delle operazioni di per sé escludente l’elemento psicologico del reato.
Pur senza prescindere dal dato particolare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa,
dalla specifica ed autonoma segnalazione di reato risalente al febbraio 2009 è agevole invece
attribuire alla Omissis una valutazione sulle operazioni in pool del tutto aderente e corrispondente a
quella fondatamente sostenuta dalla pubblica accusa nel presente procedimento e dalla stessa
Omissis costituitasi parte civile, va più in generale ritenuto che, in assenza di precise e positive
determinazioni precedentemente assunte dall’organo di vigilanza ed, anzi, in presenza di
sopravvenute esigenze ispettive specificamente mirate – anche in ottica retrospettiva – ad accertare
nel 2010 le eventuali implicazioni sull’anomalo e rapido tasso di crescita del omissis delle sospette
cointeressenze di tale istituto con OMISSIS - cointeressenze già segnalate e ritenute da Omissis
meritevoli di speciale osservazione - è difficile imputare nella fattispecie all’organo di vigilanza
comportamenti concludenti (ultronei rispetto al dato di mera conoscenza dei finanziamenti) cui
attribuire sul piano soggettivo qualsivoglia effetto esimente della condotta penalmente rilevante.
Ciò che, da un lato, appare nei fatti confermato dal non ampio lasso temporale trascorso tra la
trasmissione alla Procura della Repubblica dell’informativa di reato da parte della
Omissis(11/2/2009) ed il primo rilevamento dei finanziamenti in pool (luglio 2007- febbraio 2008),
lasso temporale sostanzialmente contenuto nello spazio di poco più di un anno e del tutto
compatibile col principio di non immediatezza della trasmissione della notizia di reato stabilito
dall’art. 7, 2 comma, TUB (secondo cui “I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al
Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati); dall’altro
lato, giustifica e neutralizza il dato (pur dedotto dalla difesa) del passaggio da un giudizio in
prevalenza favorevole caratterizzante l’ispezione 2007 ad un giudizio in prevalenza sfavorevole
caratterizzante invece l’ispezione del 2010 (da cui poi è derivata la sottoposizione dell’istituto di
credito all’amministrazione controllata).
È a ritenersi pertanto che ricorrano gli elementi, oggettivi e soggettivi, costitutivi del reato di
cui all’art.132 TUB quali enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, condivisa dal collegio,
ravvisabili nel porre consapevolmente in essere quelle condotte indicate nell'art. 106 TUB
sottraendosi ai controlli di legge. Ciò è avvenuto attraverso l’organizzazione di un’attività
professionalmente preordinata alla concessione da parte di OMISSIS di finanziamenti a sostegno
dell'attività imprenditoriale svolta da un numero potenzialmente illimitato di soggetti, la
destinazione al pubblico dell'offerta non dovendo necessariamente interpretarsi in senso
quantitativo, ma anche solo in senso qualitativo, potendo anche concretamente rivolgersi ad una
stretta cerchia di soggetti (cfr. in tal senso Cass. 47559/2012; n. 10819/2007; n. 36051/2003 n
36051; n. 5118/1999; SU n. 2579/1998).
Del resto è stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., V, n. 7986/2010) che
il reato di esercizio abusivo dell'attività finanziaria è un reato di pericolo, eventualmente abituale, e
può essere commesso da chiunque indipendentemente dal fatto che l’agente sia esponente o meno di
un'organizzazione professionalmente strutturata, di talchè, proprio in ragione delle anticipate
finalità di tutela perseguite dal legislatore, il reato non può ascriversi alla sola ipotesi di condotta
reiterata, ma anche a quella costituita da un unico comportamento, e cioè ad un singolo fatto di
abusivismo finanziario idoneo a far confluire flussi finanziari e servizi bancari verso un numero di
soggetti potenzialmente illimitato.
Quanto poi al tempus commissi delicti va rilevato che, con riferimento alla natura delle
operazioni concretanti nello specifico l’esercizio dell’attività bancaria abusiva - riconducibili tutte
nello schema del contratto di mutuo – quest’ultima si è protratta nel tempo, segnatamente, da un
lato, sino all’agosto del 2010 quanto alle operazioni contestate ai sottocapi d’imputazione sub B1,
B3, B5, B8, trattandosi di operazioni ancora attive al momento della sottoposizione del omissis
all’amministrazione straordinaria; dall’altro lato, sino alle data di rispettiva estinzione, cioè sino al
16/1/2009 quanto all’operazione sub B2; sino al 18/1/2010 quanto all’operazione sub B4; sino al
3/2/2009 quanto all’operazione sub B6; sino al 30/3/2009 quanto all’operazione sub B7; sino al
10/7/2009 quanto all’operazione sub B9.
Ciò che è stato confermato all’udienza del 22/7/2014 dal teste omissis (e documentalmente
riscontrabile nel prospetto prodotto da quest’ultimo nella medesima udienza) il quale, nominato da
BI commissario straordinario del omissis nel 2010, precisava altresì che durante il
commissariamento furono risolte tutte le convenzioni interbancarie con assunzione in toto dal
omissis dei relativi finanziamenti e restituzione a OMISSIS delle somme anticipate.
Va infatti ritenuto a riguardo che il reato come sopra descritto debba nello specifico
atteggiarsi come reato a consumazione prolungata, la cui condotta si è dunque protratta sino alla
scadenza di ciascun rateo remunerativo
Ai singoli componenti del consiglio di amministrazione del omissis deliberanti i
finanziamenti in pool e agli esponenti dell’OMISSIS e Omissis, rispettivamente Amministratore
Delegato e Direttore Generale di OMISSIS va dunque riferita la responsabilità concorsuale in
ordine ai reati contestati ai capi e ai sottocapi d’imputazione da sub B a B9, avendo gli stessi fornito
un chiaro contributo materiale e morale per consentire e/o agevolare e il compimento delle
operazioni finanziarie realizzate in Italia dalla banca sammarinese senza l’autorizzazione della
Banca d’Italia.
Quanto al Direttore Generale omissis, va infatti rilevato che quest’ultimo è risultato, non solo,
soggetto delegato dalla banca extracomunitaria a definire le intese contrattuali con il omissis,
figurando quale unico firmatario delle convenzioni interbancarie per OMISSIS, ma anche Direttore
Generale dell’OMISSIS dal 4/5/2006 sino al giugno 2010 nonché socio dello stesso omissis,
dunque personalmente partecipe e coinvolto nell’attività sinergica tra i due istituti bancari, di talchè
va escluso un ruolo meramente esecutivo come pur sostenuto dalla difesa, ad onta della carica
apicale invece rivestita; quanto poi ad Omissis, incontestatamente Vice Presidente del CdA ed
Amministratore Delegato dell’OMISSIS dal 30/11/2008 (oltre che Presidente del CdA dal 8/472009
sino al giugno 2010), giova osservare che la natura di reato a consumazione prolungata attribuita al
reato di cui all’art. 132 TUB, è tale da attualizzare gli obblighi di garanzia e di controllo connessi
all’assunzione della carica con riferimento a tutte le operazioni in pool, risultanti ancora attive al
30/11/2008 (cfr. il citato prospetto prodotto dal teste Omissis all’udienza del 2272014) e dunque
riconducibili alla consapevole attività gestoria assunta da omissis.
In ordine al profilo soggettivo della condotta ascrivibile ai consiglieri di amministrazione del
Omissis – il primo, Presidente del CdA dal 15/12/2003 al giugno 2010, e tutti direttamente
deliberanti i finanziamenti rispettivamente contestati nell’imputazione - alcun effetto esimente può
trarsi dalla delibera assunta dal CdA del omissis nella seduta del 15/2/2008 ed ulteriormente
invocata dalla difesa a dimostrazione dell’assenza dell’elemento psicologico del reato, trattandosi di
delibera in cui il consiglio di amministrazione (presenti Omissis, e i sindaci omissis) dovendo
affrontare il problema di sostituire con OMISSIS la Banca omissis, in difficoltà finanziaria,
nell’erogazione di un finanziamento in pool in favore di omissis Srl, assume una posizione
favorevole sulla legittimità dei finanziamenti in pool già deliberato con OMISSIS a seguito delle
rassicurazioni fornite dallo stesso AD dott. omissis.
Così è testualmente riportata la discussione nel verbale consiliare del 15/2/2008 (prodotto dal
PM in cartella E\delibere in originale 2008\primo file n 0605- a video pag 67-71):
“… L'Amministratore delegato continua affermando che l'unica opportunità per non perdere
l'operazione potrebbe essere quella di chiedere la disponibilità dell'Omissis a partecipare in pool
con noi, ricorda che già in passato sono state effettuate operazione del genere e che le stesse sono
state considerate sia dall'Ufficio Vigilanza sia U.l.F. (Ufficio investigazioni Finanziarie) della
Banca d'Italia come operazioni regolari nella forma e nella sostanza, operazioni che non violano
alcuna legge o normativa in quanto operazione tipica nei finanziamenti in pool dove banche estere
intervengono in finanziamenti organizzati da banche italiane.
Il dott. Omissis chiede al Consiglio di esprimersi in merito all'operazione.
Prende la parola il Presidente Omissis il quale chiede al collegio sindacale se queste
operazioni violano o meno le normative bancarie visto la sua non conoscenza delle operazioni
tipiche bancarie.
Prende la parola sia il Presidente del collegio sindacale, dott. Omissis, sia il sindaco Prof
Omissis, i quali affermano che questa operazione, come altre già effettuate anche con banche
diverse da Omissis, sotto il profilo giuridico e normativo non violano alcuna legge o normativa di
vigilanza, mentre per quanto riguarda il profilo commerciale la decisione di farla o non farla
compete all'amministratore delegato in primis e poi al consiglio di amministrazione.
Prende la parola il Consigliere Omissis che propone di effettuare l'operazione, qualora la
banca Omissis accetti di partecipare, in quanto è conveniente per il OMISSIS che ha la possibilità
di generare profitti da una operazione valida sotto il profilo del piano economico e finanziario, che
darà inoltre l'opportunità di acquisire nuova clientela del segmento delle famiglie, inoltre non
farla potrebbe indurre a pensare che quelle effettuate in passato fossero irregolari o in violazione
delle leggi e nonne bancarie.
Udito il parere del Collegio Sindacale e del Consigliere Omissis, il Consiglio di
Amministrazione autorizza all'unanimità l'Amministratore Delegato a procedere nella concessione
del finanziamento ipotecario in pool con la banca menzionata qualora la stessa si renda
disponibile ad effettuare con noi l'operazione descritta. Null'altro essendovi da deliberare e
Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente toglie la seduta alle ore 15:00 previa redazione e
sottoscrizione del presente verbale”.
Pur senza prescindere dal rilievo dell’intrinseca inattendibilità delle rassicurazioni fatte al
CdA dall’AD Omissis in ordine alla regolarità dei finanziamenti in pool con OMISSIS
asseritamente certificata da parte dell’UIF (Ufficio investigazioni Finanziarie) della Banca d'Italia
– inattendibilità prospettabile dai consiglieri di amministrazione presenti ai quali lo stesso Omissis
aveva riferito, poco prima nella stessa seduta, che alcun esito formale della recente ispezione
effettuata dall’UIF nel gennaio 2008 era stato ancora comunicato – dal tenore formale della
discussione sopra riportato appare invece evidente la percezione da parte dei consiglieri di una
situazione quanto meno di dubbio, se non addirittura di mancata conoscenza della materia espressa
dallo stesso presidente del CdA Omissis – sul tema delle legittimità dei finanziamenti in pool con
OMISSIS; dubbio questo, non superato da specifici provvedimenti di segno contrario formalmente
assunti dall’autorità di vigilanza, già sufficiente a qualificare l’elemento psicologico assunto dagli
amministratori e dal presidente del CdA, deliberanti le singole operazioni rispettivamente
contestate ai capi d’imputazione da sub B1 a B9, quanto meno – a titolo dolo eventuale e cioè di
consapevole accettazione dei rischi di illiceità dei finanziamenti elargiti in poll da OMISSIS.
A fronte dunque di siffatti chiari segnali di allarme, con specifico riferimento alla posizione di
garanzia degli amministratori privi di deleghe, è il caso di ricordare che secondo il consolidato
orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass., V, n. 17393/2007; n. 23838/2007) non è ammissibile
alcuna forma di deresponsabilizzazione preventiva di tali soggetti. In particolare, è stata ritenuta la
responsabilità penale e dunque la sussistenza di un obbligo giuridico di impedire il verificarsi
dell'evento illecito in capo agli amministratori non operativi, allorquando si è in presenza –
esattamente come avvento nella specie – di segnali peculiari in relazione all'evento illecito da cui
ricavare l’effettiva conoscenza dello stesso.
Del resto a specificazione del più ampio concetto di “concreta conoscibilità” la Suprema
Corte ha recentemente stabilito che (cfr. Cass., V, n. 23000/2013) in tanto si può discutere di dolo,
per l'amministratore privo di delega, in quanto egli sia concretamente venuto a conoscenza di dati
da cui potesse desumersi un evento pregiudizievole per la società o, almeno, del rischio che un
siffatto evento si verificasse ed abbia omesso di attivarsi per scongiurarlo.
Inconferenti appaiono dunque i rilievi svolti della difesa di Omissis in ordine al ruolo non
esecutivo né gestionale assegnato al Presidente del Consiglio dall’art.26, comma 1-ter, dello Statuto
del omissis, giacchè, pur senza prescindere dall’incontestata introduzione di siffatta previsione con
modifica statutaria espressamente intervenuta solo a far dal maggio 2009 (dunque in epoca
successiva ai fatti per cui è processo ) e dal rilievo che nello specifico l’esercizio in sede consiliare
da parte dell’imputato del diritto di voto favorevole all’approvazione delle delibera di
finanziamento, ha ex sé rappresentato un fattivo e concreto contributo all’esercizio di poteri
gestionali, giova aggiungere che, da un lato, i commi 3 e 6 dell’art. 2381, c.c. (costituente fonte
normativa integratrice delle stesse previsioni statutarie) prevedono la possibilità che il consiglio di
amministrazione “impartisca direttive agli organi delegati e avochi a sé operazioni rientranti nella
delega, valutando, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della
gestione”, nonché l'obbligo di tutti gli amministratori di “agire in modo informato”, stabilendo che
“ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite
informazioni relative alla gestione della società”; dall’altro lato, le Istruzioni di Vigilanza (emanate
dalla Banca d'Italia, in attuazione del citato testo unico, con la circolare n. 229 del 21 aprile 1999, e
successive modificazioni ed integrazioni) attribuiscono al consiglio di amministrazione il compito
di approvare “gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio e gli impongono,
inoltre, di «essere consapevole dei rischi a cui la banca si espone” di “conoscere e approvare le
modalità attraverso le quali i rischi stessi sono rilevati e valutati”(Cfr. titolo IV, capitolo 11,
sezione II).
Facendo applicazione dei medesimi criteri risultano invece fondate e vanno accolte le
conclusioni assolutorie avanzate dalla difesa di Omissis, tutti imputati del medesimo reato in virtù
della mera qualifica di consiglieri di amministrazione privi di delega rivestita in seno a OMISSIS,
giacchè in assenza non solo di delibere soggettivamente riferibili agli stessi ma anche della stessa
dimostrazione circa l’effettiva assunzione dei finanziamenti in Pool da parte dell’OMISSIS previa
concreta discussione e delibazione della questione da parte del CdA (pur ad onta del formale e
generico richiamo, in premessa alle citate convenzioni interbancarie, che le “banche hanno
deliberato di concedere il finanziamento”) appare difficile individuare probatoriamente in capo ai
predetti quegli specifici segnali di allarme e/o di inerzia a cui la giurisprudenza intende ancorare il
fondamento doloso della responsabilità omissiva ex art. 40, 2 comma, cp, conseguendone ex art.
530, 2 comma, c.p.p. l’assoluzione di Omissis, dai reati loro ascritti ai capi e sottocapi
d’imputazione sub b, b-1, b-2, b-3, b-4, b-5, b-6, b-7, b-8, b-9, per non aver commesso il fatto.
Dagli atti di causa (cfr. dichiarazioni rese dal CT del PM dr. omissis all’udienza del
30/10/2013) è poi emersa l’erogazione di un ulteriore finanziamento in pool tra omissis e OMISSIS
in favore di “omissis” (risultato ancora in essere all’agosto 2010; cfr. dichiarazioni rese dal teste
Omissis all’udienza del 22/7/2014 e il citato prospetto contabile da quest’ultimo prodotto) non
costituente oggetto di specifica contestazione da parte del PM (ancorchè la relativa operazione sia
stata menzionata al capo d’imputazione sub E4.9 quale oggetto materiale del diverso reato di cui
all’art. 136 TUB), di talchè va disposta la trasmissione degli atti al PM per le conseguenti
determinazioni di competenza.
……