Testo della Sentenza
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Testo della Sentenza
Sentenza Tribunale Collegiale di Forlì in data 9/1/2015 (Pres. Di Giorgio, Poillucci, Dioguardi) Art. 132 TUB – finanziamenti in pool unitamente a istituto di credito estero – sussistenza condizioni - elemento soggettivo del reato - fattispecie Massima Si configura il reato di cui all’art. 132 TUB (esercizio abusivo dell’attività bancaria nel territorio italiano) nel caso di finanziamenti erogati da una banca italiana in pool con una banca extracomunitaria, tramite un sistema di ripartizione del rischio di esposizione derivante dall’erogazione di ingenti finanziamenti che un solo istituto bancario non sarebbe in grado di sostenere in ragione sia dell’entità dei prestiti da finanziare sia del superamento del limite de 25% del patrimonio di vigilanza. L’operazione di finanziamento bancario non può, nella specie, ricondursi alla sola banca italiana quale unico soggetto formalmente intestatario del contratto di finanziamento, ma va invece ricondotta all’unitaria e più complessa struttura negoziale a cui entrambi gli istituiti bancari hanno dato vita, finalizzata a consentire alla banca extracomunitaria l’abusivo e remunerato esercizio di attività bancaria nel territorio italiano. Tale conclusione sorge in aderenza al principio generale di effettività operante in materia penale, alla luce di un’indubbia forma di ingerenza economica nelle singole operazioni di finanziamento da parte della banca extracomunitaria, non solo nella fase genetica dell’operazione, attraverso cioè la preventiva valutazione del merito creditorio in capo al soggetto beneficiato dal finanziamento (ingerenza originaria), ma anche nella fase successiva dell’operazione (ingerenza perdurante), attraverso diritti di informativa e di approvazione riguardanti tutte le modifiche del rapporto che, dopo la stipula del contratto di finanziamento, avessero comportato una diversa valutazione del merito cerditizio Motivazione Con decreto di citazione regolarmente notificato Omissis, venivano tratti a giudizio per rispondere dei reati di cui in epigrafe. Presenti i soli Omissis, riuniti i procedimenti penali n. 5803/08 RGPM e n. 4992/10 RGPM e costituitisi parti civili la Omissis e Omissis, l'istruzione dibattimentale avveniva mediante esame testimoniale e dei CT, produzione documentale nonché esame degli imputati Omissis e Omissis. All’esito le parti concludevano come in atti. Dall’istruttoria dibattimentale è risultata dimostrata la responsabilità penale dei soli imputati Omissis, limitatamente ai reati rispettivamente contestati ai capi e sottocapi d’imputazione sub B, B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8, B-9. L’odierno procedimento penale, scaturisce dall’esame dei rapporti bancari intercorsi tra l’Istituto di Credito OMISSIS, già denominato "omissis” e l’OMISSIS. In particolare il PM, muovendo sia dagli esiti delle attività ispettive svolte dalla Omissis tra il 2007 e il 2010 presso il omissis, da cui è conseguito nel luglio 2010 lo scioglimento dei relativi organi di amministrazione e di controllo e la sottoposizione del omissis ad amministrazione straordinaria ex art. 70, 1 comma, lett. A, TUB, decretata in data 20/7/2010 con provvedimento del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sia, dalla ricognizione documentale dell’attività bancaria e finanziaria svolta dagli amministratori e dai sindaci di entrambi gli istituti di credito operata dal CT del PM dott. Omissis, assume la concorrente commissione da parte degli imputati, nelle qualifiche rispettivamente ed incontestatamente rivestite, delle plurime violazioni al TUB di cui al dlg.vo n. 385/’93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), dettagliatamente descritte nelle singole imputazioni e riguardanti, ora, l’abusivismo finanziario (art. 132 TUB) contestato ai capi da sub B a B9; ora, l’inosservanza delle procedure previste in caso di conflitto d’interesse tra esponenti bancarie e parti correlate (art. 136 TUB) nel contrarre le obbligazioni contestate ai capi sub C e da sub E a E 15.1; ora l’ostacolo alla vigilanza (art. 51 e ss. TUB e 2638 e 2639 c.c.) nell’omettere le comunicazioni alla Omissis contestate ai capi da sub D a D43; ora, nell’omesso adempimento, da parte dei sindaci del omissis, degli obblighi informativi in materia di antiriciclaggio contestati al capo sub F. I - RAPPORTI TRA OMISSIS E OMISSIS Dalle dichiarazioni testimoniali rese dai funzionari dell'Area di Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia che ebbero ad occuparsi in sede ispettiva dell'attività del omissis e dei rapporti di quest'ultimo con l'OMISSIS, è incontestatamente emerso che l’Omissis è istituto bancario extracomunitario (v. art. 1, 2 comma, TUB) non iscritto nell’albo ex a. 13 TUB né negli elenchi ex art. 106, 107 e 113 TUB, ufficialmente privo di succursali e/o filiazioni autorizzate ad operare nel territorio nazionale ex a. 14, 4 comma, TUB e non è autorizzato a prestare servizi bancari senza stabilimento ex a. 16, 4 comma, TUB. Per l’ordinamento italiano dunque l’OMISSIS non è soggetto autorizzato allo svolgimento in Italia dell’attività bancaria - ossia dell'attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito - né all’esercizio dell’attività finanziaria; del resto è stato chiarito che l’OMISSIS, come qualsiasi altra banca sammarinese, non è autorizzabile allo svolgimento di tali attività in ragione dell'inadeguatezza del sistema sammarinese rispetto agli standard equivalenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria, stante, da un lato, l'assenza di accordi di cooperazione tra autorità di vigilanza italiane e sammarinesi e, dall'altro lato, la divergenza e l'incompatibilità delle discipline sul versante fiscale, della tutela del risparmio, dell'opponibilità del segreto bancario e dell'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza (cfr. dichiarazioni rese all’udienza del 10/6/2013 dal teste omissis). Al momento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria del omissis, intervenuta con provvedimento della Omissis emesso in data 12/3/2004, risultava che il capitale sociale del omissis, pari a circa 22 milioni di euro, era riconducibile a 43 soci, residenti in Romagna e nella (vicina) Repubblica di San Marino e che la maggior parte dei soci aventi una partecipazione superiore al 5% rivestiva cariche di vertice nella stessa banca partecipata; inoltre erano emersi collegamenti quanto alla proprietà ed alla composizione degli organi sociali tra il omissis e l’OMISSIS, giacchè un quarto del capitale sociale della banca italiana era riconducibile a soggetti che erano al tempo stesso fondatori e soci della banca sammarinese; estremamente significativa appariva poi la posizione di Omissis, socio di entrambe le banche, che in seno alle stesse ricopriva cariche gestionali apicali, risultando al contempo Amministratore delegato del omissis (dal 15/12/2003 sino al giugno 2010) e Presidente del CdA dell’OMISSIS (dal 6/12/2002 al 8/4/2009). ….. II - ABUSIVISMO FINANZIARIO EX ART. 132 TUB: I FINAZIAMENTI IN POOL Sottocapi d’imputazione sub b-1, b-2, b-3, b-4, b-5, b-6, b-7, b-8, b-9. Riguarda nove operazioni di finanziamento del omissis rilevate dagli ispettori di Banca Italia in sede di rapporto finale dell’ispezione del 2010 quali anomale forme di cointeressenze tra il omissis e l'OMISSIS (cfr. pag. 32 e ss. del file in cartella D2, file 13 e 14) e, prima ancora, direttamente segnalate alla Procura della Repubblica nel febbraio 2009 dall'Area di Vigilanza della Banca d'Italia - all'esito delle informazioni aggiuntive ricevute dal omissis e richieste dalla Omissis nel corso della procedura di autorizzazione di modifica statutaria connessa al citato aumento di capitale richiesto da omissis- quali ipotesi di esercizio abusivo di attività bancaria nel territorio italiano da parte di OMISSIS, istituto come detto non abilitato all'esercizio di attività bancaria e finanziaria in Italia (cfr. in atti segnalazione di reato alla Procura della Repubblica di Forlì redatta in data 11/2/2009 dal personale dell’Area Vigilanza della Banca d’Italia, prodotta a pag 477 del file 15, cartella D-D2). Trattasi in particolare di finanziamenti erogati dal omissis in pool con l’OMISSIS nelle forme dettagliatamente descritte ai sottocapi d’imputazione sub b-1, b-2, b-3, b-4, b-5, b-6, b-7, b-8, b-9, per complessivi 36.650.000 euro - dei quali 15.100 accordati dal omissis e 21.550.000 da OMISSIS - la cui provvista trovava copertura completa nelle somme ricevute nello stesso periodo dall’OMISSIS, in parte a titolo di contributo appositamente destinato ai finanziamenti in pool e in parte dalle somme ricevute dall’OMISSIS con la sottoscrizione di certificati di deposito per 15 milioni di euro, 10 dei quali riferibili all’OMISSIS e 5 all’OMISSIS Fiduciaria, emessi dallo stesso Omissis. L’iter operativo e deliberativo descritto nelle singole imputazioni, comune a tutte le operazioni e rimasto incontestato dalle difese degli imputati (come pure ricostruito dagli ispettori di BI a pag. 32 e ss del rapporto finale dell’ispezione del maggio 2010; cfr. cartella D2, file 13 e 14), era il seguente : 1) la richiesta di finanziamento veniva raccolta dal omissis, che valutava il merito creditizio e le garanzie del cliente; 2) il omissis, ritenuta la richiesta meritevole di affidamento, inviava la documentazione alla OMISSIS al fine di valutare l’operazione; 3) l’OMISSIS, in caso di valutazione favorevole, deliberava il finanziamento e la sua partecipazione al pool organizzato dal omissis; 4) il omissis predisponeva la “convenzione interbancaria” che veniva sottoscritta dai rappresentanti di entrambe le banche nonché, “per presa visione”, dallo stesso soggetto beneficiato del finanziamento; 5) una volta perfezionata l’operazione l’OMISSIS accreditava la somma da erogare di sua spettanza sul c/c di corrispondenza all’uopo acceso presso il omissis, oppure, prima del gennaio 2008, inviando direttamente un bonifico in favore del mutuatario (segnatamente nelle operazioni contestate ai capi di imputazione da B1 a B7); 6) il omissis provvedeva ad effettuare al cliente l’erogazione della complessiva somma mutuata, comprensiva della quota di propria pertinenza unitamente a quella di pertinenza dell’OMISSIS ; 7) il omissis provvedeva ad effettuare tutte le trattenute, anche per conto della OMISSIS (imposta sostitutiva, spese istruttoria ecc…); 8) le rate di ammortamento venivano addebitate al cliente, il omissis tratteneva la somma di sua spettanza e accreditava sul c/c di OMISSIS la quota di sua pertinenza In riferimento a siffatti finanziamenti in pool tra omissis e OMISSIS l’assunto d’accusa contesta dunque il reato di esercizio abusivo dell’attività bancaria da parte di OMISSIS nel territorio italiano (in quanto, come detto, istituto bancario privo di autorizzazione ex art. 14 TUB), chiamandone a risponderne, in concorso materiale e morale tra loro, gli imputati Omissis, in virtù del concorrente contributo causale offerto nei procedimenti deliberativi e negoziali prodromici al perfezionamento delle singole operazioni nei termini incontestatamente descritti nell’imputazione in virtù delle qualifiche - dirigenziali e/o di amministrazione – rispettivamente rivestite in seno a omissis e OMISSIS, quali specificate nell’imputazione (segnatamente, Omissis, in seno a OMISSIS; Omissis, in senso a omissis). Simile assunto può condividersi in fatto e in diritto. Dai riscontri contabili e documentali evidenziati dal CT del PM dr. omissis nella relazione redatta in data 17/6/2010 emerge infatti chiaramente essersi trattato di finanziamenti elargiti in collaborazione tra i due istituti bancari (omissis e OMISSIS) attraverso il sistema del cd. pool che, come emblematicamente evocato dal nome stesso, rappresenta tipico sistema di ripartizione tra più banche, tra loro consorziate allo scopo, del rischio di esposizione derivante dall’erogazione di ingenti ed eccezionali finanziamenti a favore della migliore clientela (in genere un’impresa di grandi dimensioni oppure un ente pubblico per la realizzazione di una grande opera infrastrutturale) ed in riferimento ai quali, dunque, nessuno dei due istituti avrebbe la capacità patrimoniale per farvi fronte da solo. Normalmente l’organizzazione dell’operazione è attribuita ad una banca capofila, nella specie rappresentata dal omissis, che funge da intermediario tra il consorzio di banche partecipanti al pool ed il beneficiario del finanziamento. Il ricorso a simile sistema di finanziamento, già riservato nella prassi bancaria a casi isolati – giustificati appunto dalla natura eccezionale dell’operazione finanziaria – si è insolitamente concretata nel caso di specie in una forma di finanziamento indiscriminatamente aperta dai medesimi istituti bancari, messa a disposizione in favore di un rilevante numero di clienti e dunque a sostegno di plurime operazioni sottostanti (anomalie queste rilevate dai testi omissis e Omissis, funzionari della Banca d’Italia, nel corso degli esami rispettivamente resi all’udienza del 10/6 e 1/7/2013). Dalla lettura poi delle condizioni delle singole convenzioni interbancarie –recepite identicamente nelle convenzioni sottostanti a tutte le operazioni in contestazione e prodotte dal PM, per ciascuna di esse, nella cartella “capo B” - emerge che la capo fila omissis agisce nell’operazione in virtù del conferimento da parte di OMISSIS di un mandato senza rappresentanza (art. 3) e che il finanziamento è concesso senza vincolo di solidarietà tra i due istituti bancari (art. 2) a significazione dunque dell’autonomia economica assunta e mantenuta da entrambi i soggetti nell’ambito dell’operazione. La convenzione inoltre, regolarmente sottoscritta dai rappresentanti di entrambi le banche convenzionate (Omissis per omissis e Omissis per OMISSIS) e, per presa visione, dallo stesso soggetto beneficiario del finanziamento – per ciò solo pienamente consapevole della provenienza della provvista e dunque dei soggetti finanziatori – stabiliva le modalità di remunerazione e rimborso in favore di OMISSIS degli interessi pro-quota alle stregua dell’unitario piano di ammortamento definito nel successivo contratto di mutuo formalmente stipulato dal solo omissis (art 6) che, quale unico soggetto intestatario per intero del mutuo, era pure beneficiario per l’intero importo delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. In riferimento a tali operazioni tanto il CT del PM quanto i funzionari della Omissis escussi evidenziavano che in sede di segnalazione alla Centrale di Rischio dei finanziamenti erogati in pool risultavano unicamente indicati il soggetto debitore finanziato, l’importo erogato dal omissis ed il maggior importo erogato in pool con altro istituto bancario, non venendo tuttavia indicato il nome e/o la ragione sociale di quest’ultimo, potendosene tutt’al più prospettarsi la generica provenienza estera; rilevavano inoltre che nel portafoglio del omissis tali finanziamenti erano i più elevati per importo, e che dunque se erogati dal solo omissis avrebbero fatto superare la soglia (25%) del patrimonio di vigilanza (cd. rischio consentito). Del resto nel settembre 2008 e nel luglio 2009, nel fornire chiarimenti richiesti dalla BI in occasione delle procedura di aumento di capitale richiesto dal omissis (aumento che andava autorizzato ex art. 56 TUB da BI in quanto modificava il relativo assetto proprietario incidendo sulle partecipazioni e sui conferimenti dei soci, il cui importo doveva quindi essere proporzionato rispetto all’aumento del volume degli investimenti) e nell’evadere la richiesta di esibizione documenti formulata dalla GdF di Forlì (cfr. missiva in data 10/9/2008 in cartella D2, file 1, pag. 3 e missiva in data 14/7/2009 in cartella capo B file 2 pag. 3), lo stesso Presidente del CdA del omissis e la Direzione generale del omissis riconoscono che i finanziamenti in pool: “Sono stati singolarmente autorizzati dal CDA del omissis trattandosi di finanziamenti che il omissis da solo non era in grado di effettuare per entità della singola richiesta o per accumulo di rischio - avendo già raggiunto i limiti fissati dalla normativa di vigilanza per la concessione di credito per singolo prenditore - e quindi ha condiviso, frazionandoli, con altre banche. Appare dunque chiaro il perseguimento, attraverso lo stretto collegamento funzionale tra le convenzioni interbancarie ed i contratti di finanziamenti stipulati dal omissis, di un risultato economico unitario da parte dei due istituti bancari, fondantesi su un complesso regolamento negoziale che ha salvaguardato gli interessi e le rimunerazioni economiche di ciascuna parte contrattuale; remunerazione economica causalmente giustificante la partecipazione stessa all’operazione da parte del singolo istituto bancario che rimaneva dunque legato all’altro da un rapporto di interdipendenza economica a cui è pure è connaturale l’autonoma assunzione del relativo rischio d’impresa. È cioè evidente che l’operazione di finanziamento bancario non può nella specie riduttivamente ricondursi, come pur sostenuto dalla difese e dai CT degli imputati, al solo omissis quale unico soggetto formalmente intestatario del contratto di finanziamento, ma va invece ricondotta all’unitaria e più complessa struttura negoziale sopra descritta, a cui entrambi gli istituiti bancari hanno dato vita, finalizzata al perseguimento dell’unico, strategico e non celato obiettivo di consentire a OMISSIS – detentore di un indiscusso potere di ingerenza economica e finanziaria decisivo per la stessa erogazione del finanziamento – l’abusivo e remunerato esercizio di attività bancaria nel territorio italiano. A tale conclusione deve peraltro pervenirsi non solo in aderenza al più generale principio di effettività operante in materia penale (spesso richiamato in giurisprudenza al fine di caratterizzare ed individuare rapporti di ingerenza economica nell’altrui organizzazione del lavoro, nel cui ambito le qualifiche formalmente rivestite e/o i dati formali di riferimento possono soccombere rispetto all’accertamento del concreto atteggiarsi dei rapporti di eterodeterminazione delle parti) ma anche alla luce degli stessi termini contrattuali implicati nell’attività negoziale sottostante alle operazioni di finanziamento. Si è detto infatti che il rapporto che legava OMISSIS e omissis era riconducibile allo schema del mandato senza rappresentanza, in forza del quale dunque non solo il omissis assumeva obbligazioni ed acquistava diritti della parte finanziatrice, tra cui appunto OMISSIS per conto della quale anche operava (cfr. art. 1706 c.c.), ma anche lo stesso OMISSIS poteva esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato sostituendosi al mandatario (cfr. art. 1705, co.2, c.c.). Né può condividersi l’assunto difensivo secondo cui l’erogazione da parte di OMISSIS delle somme utilizzate per i finanziamenti formalmente concessi ai privati dal solo omissis avrebbe rappresentato una semplice forma di finanziamento interbancario di OMISSIS in favore del omissis; finanziamento avulso come tale dall’assunzione di uno specifico obbligo restitutorio in favore di OMISSIS da parte dei soggetti beneficiari del mutuo (obbligo restitutorio qualificante l’insaturazione di un rapporto di finanziamento tra le parti) e, conseguentemente, privo dei requisiti tipici dell’attività di finanziamento bancario, caratterizzata appunto ex art. 106 d.lgs. n. 385/1993, art. 2 del DM 6.7.1994 e art. 3 del DM 17.2.2009 quale attività di finanziamento svolta professionalmente in favore del pubblico, ossia di terzi non predeterminati e tenuti a restituire al soggetto esercente tale attività la somma finanziata. Simile assunto è infatti testualmente contraddetto dai chiari termini negoziali sottostanti ai finanziamenti concessi, quali sopra illustrati ed enucleati dal complessivo esame delle singole convenzioni bancarie e delle rispettive delibere consiliari del omissis. È indubitabile infatti che i singoli componenti del consiglio di amministrazione del omissis, d’intesa con l’Amministratore delegato e al Direttore Generale di OMISSIS - rispettivamente, Omissis e Omissis, quest’ultimo anche formale firmatario delle convenzioni interbancarie - hanno deliberato i finanziamenti in questione concordandone e subordinandone la loro effettiva erogazione ai terzi privati attraverso l’assunzione di omologo impegno finanziario da parte dell’istituto bancario extracomunitario senza alcun vincolo di solidarietà con il omissis, vale a dire escludendosi la possibilità che il singolo istituto consorziato potesse essere costretto ad adempiere per la totalità del complessivo finanziamento (cfr. art.. 1292 e 1294 c.c.). A riguardo va infatti ribadito che le convenzioni interbancarie, oltre a prevedere la necessità dell’assenso della banca sammarinese al finanziamento e l’impegno delle due banche a concedere al cliente privato un finanziamento in compartecipazione del quale pure si riconfermava l’importo complessivo, definivano anche la quota assunta dai due istituti di credito in ordine tanto ai rischi ed agli oneri dell’operazione (spese in proporzione alle quote di partecipazione al finanziamento; messa a disposizione del omissis dell’importo di partecipazione del finanziamento con la medesima valuta di erogazione alla mutuataria; segnalazioni alla centrale dei Rischi per la quota di loro partecipazione e per quanto di loro competenza) quanto alla remunerazione derivante (riconoscimento pro quota e con pari valuta degli interessi e della quota di rimborso del capitale e degli importi dovuti dalla debitrice ed incassati dal Omissis; legittimazione del omissis a rilasciare quietanza liberatoria alle debitrice “anche in nome e per conto della Banca partecipante”, ossia OMISSIS; la necessità di quest’ultima di approvare preventivamente le modifiche che dovessero comportare una diversa valutazione del merito dell’operazione; i doveri di informativa del Omissis a favore dell’OMISSIS in relazione ad eventuali inadempienze della parte debitrice; definizione di una procedura di compartecipazione rispetto alla decisione di attivare rimedi giudiziari e di definire intese transattive). Né può prescindersi da quanto riconosciuto - e ribadito sia dallo stesso Amministratore delegato del Omissis (la cui posizione è stata significativamente stralciata e definitiva con richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.: cfr. sentenza allegata in cartella E, file 19) nella missiva in data 16/2/2010 (richiamata a pag. 86 della relazione redatta in data 28/6/2010 dal CT del PM) e nel corso dell’esame reso ex art. 197-bis c.p.p. all’udienza dibattimentale del 10/2/2014, sia, dal Presidente del CdA del Omissis attraverso la menzionata nota in data 10/9/2008 indirizzata alla Omissis nel corso dei chiarimenti richiesti in occasione della procedura di aumento di capitale, secondo cui le operazioni in pool hanno riguardato impieghi che il solo omissis non sarebbe stato in grado di sostenere in ragione sia dell’entità dei prestiti da finanziare sia del superamento del limite de 25% del patrimonio di vigilanza (previsto a tutela della concentrazione del rischio) che altrimenti sarebbe derivato dall’assunzione in proprio del finanziamento; limite da commisurare (come pur precisato dal teste Omissis a pag. 43 e ss. delle trascrizioni del verbale d’udienza del 10/2/2014) in riferimento, non solo, al valore assoluto del singolo finanziamento in pool erogato rispetto all’entità del patrimonio di vigilanza (limite già superato in relazione ai finanziamenti contestati ai sottocapi B1 e B5, come risultante dal prospetto contabile prodotto dal PM all’udienza del 23/1/2014) ma anche al valore complessivo, rispetto al patrimonio di vigilanza, dei finanziamenti erogati (tra cui anche quello in pool) al medesimo soggetto e/o gruppo societario di appartenenza (cd, rischio di concentrazione individuale del rischio). Sulla stessa linea si ponevano poi il presidente del Collegio Sindacale omissis e gli altri sindaci Omissis e omissis redigendo ed inoltrando, a loro volta, alla Omissis(sempre nell’ambito dei chiarimenti richiesti dalla Omissis in occasione della procedura di aumento di capitale) il verbale di riunione del Collegio sindacale svoltasi in data 9/9/2008 (specificamente richiamato al capo d’imputazione sub D2) in cui si dava atto che “il Omissis aveva effettuato operazioni in pool con altri istituti di credito per finanziare clienti che avevano richiesti affidamenti superiori agli importi concedibili dalla banca nel rispetto dei parametri dettati dalle istruzioni di vigilanza”(cfr. cartella D-D2, file 6; nonché Capo E-delibere in copia-ultimo file 3223) in tal modo espressamente riconoscendosi – come pur ammesso dallo stesso CT della difesa dott. , nel corso dell’esame reso all’udienza del 23/1/2014 – esseri trattato di finanziamenti non altrimenti concedibili dal solo omissis in quanto eccedenti i limiti di concentrazione del rischio rispetto al patrimonio di vigilanza alla stregua dei criteri stabiliti dalle istruzioni di vigilanza (cfr. Titolo V, Capitolo 1, Sez II, della Circolare n. 263/2006 e successivi aggiornamenti, conformi alle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE secondo cui “ I gruppi bancari e le banche non appartenenti a gruppi bancari sono tenuti a contenere ciascuna posizione di rischio entro il limite del 25% del patrimonio di vigilanza”; Titolo IV, capitolo 13 Istruzioni di Vigilanza, Circolare n. 229 del 1999; secondo cui “Le banche autorizzate in Italia e gli altri soggetti tenuti ad effettuare le segnalazioni comunicano mensilmente alla Centrale dei rischi la propria esposizione creditizia verso ciascun cliente, qualora la stessa raggiunga o superi i previsti limiti di censimento. La rilevazione mensile dei rischi concerne anche le forme di coobbligazione”). Ne consegue pertanto che soprattutto nell’ottica di evitare il superamento dei limiti generali e/o individuale di concentrazione dei rischi da parte del omissis il CdA del omissis e gli organi direttivi dell’OMISSIS hanno deliberatamente deciso di esporsi congiuntamente e con risorse e rischi ripartiti sul medesimo mercato bancario e a sostegno della medesima operazione imprenditoriale. Del resto che nella fattispecie non si sia trattato di una semplice forma di finanziamento interbancario tra i due istituti è dato evincersi dalla diversità dello strumento utilizzato a tale ultimo fine dallo stesso OMISSIS a sostegno dell’attività bancaria svolta da altri istituti di credito italiani operanti nella medesima area territoriale del omissis, tra cui ad esempio la Banca di Rimini (omissis). Dalle dichiarazioni rese all’udienza del 1/7/2013 dai testi omissis e omissis, rispettivamente direttore generale e funzionario della Banca di Rimini, è infatti emerso che quest’ultima, versando in carenza di liquidità, ebbe a richiedere ed ottenere nel febbraio 2007 da Omissis - che già rivestiva ruoli decisionali in OMISSIS e omissis - finanziamenti provenienti da OMISSIS; in particolare, previa favorevole valutazione dei bilanci della banca riminese (diretta ad accertare appunto la meritevolezza del finanziamento) OMISSIS ebbe a trasferire a quest’ultima la relativa provvista, concordando il relativo tasso di remunerazione e stabilendo la facoltà di OMISSIS di richiedere, quando voleva, la restituzione del denaro, giacchè si era in presenza di un deposito di risparmio interbancario non vincolato, il cui importo ebbe raggiungere anche i 10 milioni di euro nell’aprile 2008 (come emerso nel corso di un’ispezione effettuata della GdF). Precisava il teste Omissis che il tasso di deposito concordato anticipatamente (euribor a 3 mesi) era liquidato trimestralmente e che pertanto si trattò formalmente di deposito utilizzato dalla banca riminese – al pari delle comuni forme di finanziamento interbancario - da cui quest’ultima traeva sostanze da impiegare per l’esercizio in proprio dell’attività bancaria svolta nel territorio italiano. Appare dunque chiaro che, a fronte della diversità delle forme in cui altrimenti si realizza nella prassi il finanziamento interbancario – caratterizzato appunto dall’insaturazione, in via preventiva e generalizzata, di un rapporto di deposito e/o raccolta di provvista specificamente disciplinato tra le due banche e già remunerato in favore dell’istituto erogatore in via del tutto autonoma ed indipendente rispetto all’esercizio dell’attività finanziaria svolta dall’istituto beneficiato – nei finanziamenti oggetto di contestazione, invece, lo stretto e specifico collegamento economico e funzionale del prestito concesso da OMISSIS rispetto alla singola operazione economica ed alle sue successive vicende (previamente e singolarmente valutate da OMISSIS nell’intrinseca meritevolezza creditoria), fa sì che i medesimi prestiti hanno rappresentato nella realtà una forma di diretto ed illecito esercizio di attività bancaria da parte di OMISSIS nel territorio italiano, stante la diretta compartecipazione da parte di quest’ultimo istituto – in via necessariamente condizionante l’erogazione stessa - nella valutazione del merito creditorio del soggetto beneficiato, con conseguente assunzione in proprio del rischio economico specificamente correlato. Siffatta valutazione del merito creditorio dell’operazione da parte di OMISSIS appare dunque elemento discretivo e decisivo al fine di qualificare l’attività svolta da quest’ultimo in termini non già di mero finanziamento interbancario bensì di diretto esercizio di attività bancaria nel territorio italiano, in quanto rappresentate un’indubbia forma di ingerenza economica nella singola operazione di finanziamento; ingerenza economica che OMISSIS ha inteso riservarsi non solo nella fase genetica dell’operazione, attraverso cioè la preventiva valutazione del merito creditorio in capo al soggetto beneficiato dal finanziamento (ingerenza cd. originaria), ma anche nella fase successiva dell’operazione (ingerenza cd. perdurante), attraverso l’espressa statuizione in favore di OMISSIS di diritti di informativa e di approvazione riguardanti tutte le modifiche del rapporto che, dopo la stipula del contratto di finanziamento, avessero comportato una diversa valutazione di merito dell'operazione (quali modifiche delle garanzie acquisite, delle condizioni di tasso applicate, dilazioni di pagamento; cfr. art. 8 delle convenzioni interbancarie). Conclusione questa avallata dallo stesso teste Omissis (cfr. pag. 237 e ss delle trascrizioni del verbale d’udienza del 1/7/2013) il quale, pur dando atto che finanziamenti in pool tra omissis e OMISSIS erano già emersi in sede di prima ispezione effettuata dalla Omissis nel 2007 (segnatamente in numero di due; cfr. pag. 114, file 15, cartella D-D2) e di ispezione effettuata dall’ UIF del febbraio 2008 (segnatamente 11; pag 129, file 15, cartella D-D2, nonché pag. 61 della relazione redatta in data 5/12/2012 dal CT della difesa dott. Omissis e pag 129 file 15, cartella DD2 ) senza esplicitazione a riguardo di rilievi espressamente negativi, precisava tuttavia che la Omissis non ha mai preso una posizione ufficiale sulla liceità penale dei finanziamenti in pool con OMISSIS, demandando anzi la specifica valutazione all’Autorità Giudiziaria, dapprima, mediante segnalazione di reato alla Procura della Repubblica di Forlì con nota redatta in data 11/2/2009 dall'Area di Vigilanza della Banca d'Italia (ove appunto si evidenziavano 10 operazioni in poll con OMISSIS emerse all'esito delle informazioni aggiuntive ricevute dal omissis e richieste dalla Omissis nel corso della richiamata procedura di autorizzazione di modifica statutaria connessa all’aumento di capitale richiesto da omissis (segnalazione di reato prodotta dal PM in formato digitale a pag 477 del file 15, cartella D-D2 e, in formato cartaceo, all’udienza del 28/10/2013); poi, mediante trasmissione alla procura della Repubblica dello stesso rapporto ispettivo contenente gli esiti dell’ispezione effettuata nel febbraio-maggio 2010, nel quale i finanziamenti in pool venivano appunto segnalati come forme di anomala cointerressenza tra OMISSIS e omissis. (cfr. pag. 32 e ss. file 13 in cartella D-D2, nonchè pag 121 e ss. delle trascrizioni del verbale d’udienza del 28/10/2013). Tali rilievi rendono dunque inconferente l’ulteriore assunto difensivo che dalla mancata esplicitazione nel 2007 e 2008 di rilievi negativi da parte della Omissis in ordine ai finanziamenti in pool già riscontrati, intenderebbe desumere da tale contegno passivo dell’organo di vigilanza (cosi come dell’UIF) l’estraneità di quest’ultimi all’ambito di applicazione della fattispecie delittuosa di cui all’art. 132 TUB o, quanto meno, la sussistenza di un legittimo affidamento da parte degli imputati sulla liceità delle operazioni di per sé escludente l’elemento psicologico del reato. Pur senza prescindere dal dato particolare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, dalla specifica ed autonoma segnalazione di reato risalente al febbraio 2009 è agevole invece attribuire alla Omissis una valutazione sulle operazioni in pool del tutto aderente e corrispondente a quella fondatamente sostenuta dalla pubblica accusa nel presente procedimento e dalla stessa Omissis costituitasi parte civile, va più in generale ritenuto che, in assenza di precise e positive determinazioni precedentemente assunte dall’organo di vigilanza ed, anzi, in presenza di sopravvenute esigenze ispettive specificamente mirate – anche in ottica retrospettiva – ad accertare nel 2010 le eventuali implicazioni sull’anomalo e rapido tasso di crescita del omissis delle sospette cointeressenze di tale istituto con OMISSIS - cointeressenze già segnalate e ritenute da Omissis meritevoli di speciale osservazione - è difficile imputare nella fattispecie all’organo di vigilanza comportamenti concludenti (ultronei rispetto al dato di mera conoscenza dei finanziamenti) cui attribuire sul piano soggettivo qualsivoglia effetto esimente della condotta penalmente rilevante. Ciò che, da un lato, appare nei fatti confermato dal non ampio lasso temporale trascorso tra la trasmissione alla Procura della Repubblica dell’informativa di reato da parte della Omissis(11/2/2009) ed il primo rilevamento dei finanziamenti in pool (luglio 2007- febbraio 2008), lasso temporale sostanzialmente contenuto nello spazio di poco più di un anno e del tutto compatibile col principio di non immediatezza della trasmissione della notizia di reato stabilito dall’art. 7, 2 comma, TUB (secondo cui “I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati); dall’altro lato, giustifica e neutralizza il dato (pur dedotto dalla difesa) del passaggio da un giudizio in prevalenza favorevole caratterizzante l’ispezione 2007 ad un giudizio in prevalenza sfavorevole caratterizzante invece l’ispezione del 2010 (da cui poi è derivata la sottoposizione dell’istituto di credito all’amministrazione controllata). È a ritenersi pertanto che ricorrano gli elementi, oggettivi e soggettivi, costitutivi del reato di cui all’art.132 TUB quali enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, condivisa dal collegio, ravvisabili nel porre consapevolmente in essere quelle condotte indicate nell'art. 106 TUB sottraendosi ai controlli di legge. Ciò è avvenuto attraverso l’organizzazione di un’attività professionalmente preordinata alla concessione da parte di OMISSIS di finanziamenti a sostegno dell'attività imprenditoriale svolta da un numero potenzialmente illimitato di soggetti, la destinazione al pubblico dell'offerta non dovendo necessariamente interpretarsi in senso quantitativo, ma anche solo in senso qualitativo, potendo anche concretamente rivolgersi ad una stretta cerchia di soggetti (cfr. in tal senso Cass. 47559/2012; n. 10819/2007; n. 36051/2003 n 36051; n. 5118/1999; SU n. 2579/1998). Del resto è stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., V, n. 7986/2010) che il reato di esercizio abusivo dell'attività finanziaria è un reato di pericolo, eventualmente abituale, e può essere commesso da chiunque indipendentemente dal fatto che l’agente sia esponente o meno di un'organizzazione professionalmente strutturata, di talchè, proprio in ragione delle anticipate finalità di tutela perseguite dal legislatore, il reato non può ascriversi alla sola ipotesi di condotta reiterata, ma anche a quella costituita da un unico comportamento, e cioè ad un singolo fatto di abusivismo finanziario idoneo a far confluire flussi finanziari e servizi bancari verso un numero di soggetti potenzialmente illimitato. Quanto poi al tempus commissi delicti va rilevato che, con riferimento alla natura delle operazioni concretanti nello specifico l’esercizio dell’attività bancaria abusiva - riconducibili tutte nello schema del contratto di mutuo – quest’ultima si è protratta nel tempo, segnatamente, da un lato, sino all’agosto del 2010 quanto alle operazioni contestate ai sottocapi d’imputazione sub B1, B3, B5, B8, trattandosi di operazioni ancora attive al momento della sottoposizione del omissis all’amministrazione straordinaria; dall’altro lato, sino alle data di rispettiva estinzione, cioè sino al 16/1/2009 quanto all’operazione sub B2; sino al 18/1/2010 quanto all’operazione sub B4; sino al 3/2/2009 quanto all’operazione sub B6; sino al 30/3/2009 quanto all’operazione sub B7; sino al 10/7/2009 quanto all’operazione sub B9. Ciò che è stato confermato all’udienza del 22/7/2014 dal teste omissis (e documentalmente riscontrabile nel prospetto prodotto da quest’ultimo nella medesima udienza) il quale, nominato da BI commissario straordinario del omissis nel 2010, precisava altresì che durante il commissariamento furono risolte tutte le convenzioni interbancarie con assunzione in toto dal omissis dei relativi finanziamenti e restituzione a OMISSIS delle somme anticipate. Va infatti ritenuto a riguardo che il reato come sopra descritto debba nello specifico atteggiarsi come reato a consumazione prolungata, la cui condotta si è dunque protratta sino alla scadenza di ciascun rateo remunerativo Ai singoli componenti del consiglio di amministrazione del omissis deliberanti i finanziamenti in pool e agli esponenti dell’OMISSIS e Omissis, rispettivamente Amministratore Delegato e Direttore Generale di OMISSIS va dunque riferita la responsabilità concorsuale in ordine ai reati contestati ai capi e ai sottocapi d’imputazione da sub B a B9, avendo gli stessi fornito un chiaro contributo materiale e morale per consentire e/o agevolare e il compimento delle operazioni finanziarie realizzate in Italia dalla banca sammarinese senza l’autorizzazione della Banca d’Italia. Quanto al Direttore Generale omissis, va infatti rilevato che quest’ultimo è risultato, non solo, soggetto delegato dalla banca extracomunitaria a definire le intese contrattuali con il omissis, figurando quale unico firmatario delle convenzioni interbancarie per OMISSIS, ma anche Direttore Generale dell’OMISSIS dal 4/5/2006 sino al giugno 2010 nonché socio dello stesso omissis, dunque personalmente partecipe e coinvolto nell’attività sinergica tra i due istituti bancari, di talchè va escluso un ruolo meramente esecutivo come pur sostenuto dalla difesa, ad onta della carica apicale invece rivestita; quanto poi ad Omissis, incontestatamente Vice Presidente del CdA ed Amministratore Delegato dell’OMISSIS dal 30/11/2008 (oltre che Presidente del CdA dal 8/472009 sino al giugno 2010), giova osservare che la natura di reato a consumazione prolungata attribuita al reato di cui all’art. 132 TUB, è tale da attualizzare gli obblighi di garanzia e di controllo connessi all’assunzione della carica con riferimento a tutte le operazioni in pool, risultanti ancora attive al 30/11/2008 (cfr. il citato prospetto prodotto dal teste Omissis all’udienza del 2272014) e dunque riconducibili alla consapevole attività gestoria assunta da omissis. In ordine al profilo soggettivo della condotta ascrivibile ai consiglieri di amministrazione del Omissis – il primo, Presidente del CdA dal 15/12/2003 al giugno 2010, e tutti direttamente deliberanti i finanziamenti rispettivamente contestati nell’imputazione - alcun effetto esimente può trarsi dalla delibera assunta dal CdA del omissis nella seduta del 15/2/2008 ed ulteriormente invocata dalla difesa a dimostrazione dell’assenza dell’elemento psicologico del reato, trattandosi di delibera in cui il consiglio di amministrazione (presenti Omissis, e i sindaci omissis) dovendo affrontare il problema di sostituire con OMISSIS la Banca omissis, in difficoltà finanziaria, nell’erogazione di un finanziamento in pool in favore di omissis Srl, assume una posizione favorevole sulla legittimità dei finanziamenti in pool già deliberato con OMISSIS a seguito delle rassicurazioni fornite dallo stesso AD dott. omissis. Così è testualmente riportata la discussione nel verbale consiliare del 15/2/2008 (prodotto dal PM in cartella E\delibere in originale 2008\primo file n 0605- a video pag 67-71): “… L'Amministratore delegato continua affermando che l'unica opportunità per non perdere l'operazione potrebbe essere quella di chiedere la disponibilità dell'Omissis a partecipare in pool con noi, ricorda che già in passato sono state effettuate operazione del genere e che le stesse sono state considerate sia dall'Ufficio Vigilanza sia U.l.F. (Ufficio investigazioni Finanziarie) della Banca d'Italia come operazioni regolari nella forma e nella sostanza, operazioni che non violano alcuna legge o normativa in quanto operazione tipica nei finanziamenti in pool dove banche estere intervengono in finanziamenti organizzati da banche italiane. Il dott. Omissis chiede al Consiglio di esprimersi in merito all'operazione. Prende la parola il Presidente Omissis il quale chiede al collegio sindacale se queste operazioni violano o meno le normative bancarie visto la sua non conoscenza delle operazioni tipiche bancarie. Prende la parola sia il Presidente del collegio sindacale, dott. Omissis, sia il sindaco Prof Omissis, i quali affermano che questa operazione, come altre già effettuate anche con banche diverse da Omissis, sotto il profilo giuridico e normativo non violano alcuna legge o normativa di vigilanza, mentre per quanto riguarda il profilo commerciale la decisione di farla o non farla compete all'amministratore delegato in primis e poi al consiglio di amministrazione. Prende la parola il Consigliere Omissis che propone di effettuare l'operazione, qualora la banca Omissis accetti di partecipare, in quanto è conveniente per il OMISSIS che ha la possibilità di generare profitti da una operazione valida sotto il profilo del piano economico e finanziario, che darà inoltre l'opportunità di acquisire nuova clientela del segmento delle famiglie, inoltre non farla potrebbe indurre a pensare che quelle effettuate in passato fossero irregolari o in violazione delle leggi e nonne bancarie. Udito il parere del Collegio Sindacale e del Consigliere Omissis, il Consiglio di Amministrazione autorizza all'unanimità l'Amministratore Delegato a procedere nella concessione del finanziamento ipotecario in pool con la banca menzionata qualora la stessa si renda disponibile ad effettuare con noi l'operazione descritta. Null'altro essendovi da deliberare e Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente toglie la seduta alle ore 15:00 previa redazione e sottoscrizione del presente verbale”. Pur senza prescindere dal rilievo dell’intrinseca inattendibilità delle rassicurazioni fatte al CdA dall’AD Omissis in ordine alla regolarità dei finanziamenti in pool con OMISSIS asseritamente certificata da parte dell’UIF (Ufficio investigazioni Finanziarie) della Banca d'Italia – inattendibilità prospettabile dai consiglieri di amministrazione presenti ai quali lo stesso Omissis aveva riferito, poco prima nella stessa seduta, che alcun esito formale della recente ispezione effettuata dall’UIF nel gennaio 2008 era stato ancora comunicato – dal tenore formale della discussione sopra riportato appare invece evidente la percezione da parte dei consiglieri di una situazione quanto meno di dubbio, se non addirittura di mancata conoscenza della materia espressa dallo stesso presidente del CdA Omissis – sul tema delle legittimità dei finanziamenti in pool con OMISSIS; dubbio questo, non superato da specifici provvedimenti di segno contrario formalmente assunti dall’autorità di vigilanza, già sufficiente a qualificare l’elemento psicologico assunto dagli amministratori e dal presidente del CdA, deliberanti le singole operazioni rispettivamente contestate ai capi d’imputazione da sub B1 a B9, quanto meno – a titolo dolo eventuale e cioè di consapevole accettazione dei rischi di illiceità dei finanziamenti elargiti in poll da OMISSIS. A fronte dunque di siffatti chiari segnali di allarme, con specifico riferimento alla posizione di garanzia degli amministratori privi di deleghe, è il caso di ricordare che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass., V, n. 17393/2007; n. 23838/2007) non è ammissibile alcuna forma di deresponsabilizzazione preventiva di tali soggetti. In particolare, è stata ritenuta la responsabilità penale e dunque la sussistenza di un obbligo giuridico di impedire il verificarsi dell'evento illecito in capo agli amministratori non operativi, allorquando si è in presenza – esattamente come avvento nella specie – di segnali peculiari in relazione all'evento illecito da cui ricavare l’effettiva conoscenza dello stesso. Del resto a specificazione del più ampio concetto di “concreta conoscibilità” la Suprema Corte ha recentemente stabilito che (cfr. Cass., V, n. 23000/2013) in tanto si può discutere di dolo, per l'amministratore privo di delega, in quanto egli sia concretamente venuto a conoscenza di dati da cui potesse desumersi un evento pregiudizievole per la società o, almeno, del rischio che un siffatto evento si verificasse ed abbia omesso di attivarsi per scongiurarlo. Inconferenti appaiono dunque i rilievi svolti della difesa di Omissis in ordine al ruolo non esecutivo né gestionale assegnato al Presidente del Consiglio dall’art.26, comma 1-ter, dello Statuto del omissis, giacchè, pur senza prescindere dall’incontestata introduzione di siffatta previsione con modifica statutaria espressamente intervenuta solo a far dal maggio 2009 (dunque in epoca successiva ai fatti per cui è processo ) e dal rilievo che nello specifico l’esercizio in sede consiliare da parte dell’imputato del diritto di voto favorevole all’approvazione delle delibera di finanziamento, ha ex sé rappresentato un fattivo e concreto contributo all’esercizio di poteri gestionali, giova aggiungere che, da un lato, i commi 3 e 6 dell’art. 2381, c.c. (costituente fonte normativa integratrice delle stesse previsioni statutarie) prevedono la possibilità che il consiglio di amministrazione “impartisca direttive agli organi delegati e avochi a sé operazioni rientranti nella delega, valutando, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione”, nonché l'obbligo di tutti gli amministratori di “agire in modo informato”, stabilendo che “ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società”; dall’altro lato, le Istruzioni di Vigilanza (emanate dalla Banca d'Italia, in attuazione del citato testo unico, con la circolare n. 229 del 21 aprile 1999, e successive modificazioni ed integrazioni) attribuiscono al consiglio di amministrazione il compito di approvare “gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio e gli impongono, inoltre, di «essere consapevole dei rischi a cui la banca si espone” di “conoscere e approvare le modalità attraverso le quali i rischi stessi sono rilevati e valutati”(Cfr. titolo IV, capitolo 11, sezione II). Facendo applicazione dei medesimi criteri risultano invece fondate e vanno accolte le conclusioni assolutorie avanzate dalla difesa di Omissis, tutti imputati del medesimo reato in virtù della mera qualifica di consiglieri di amministrazione privi di delega rivestita in seno a OMISSIS, giacchè in assenza non solo di delibere soggettivamente riferibili agli stessi ma anche della stessa dimostrazione circa l’effettiva assunzione dei finanziamenti in Pool da parte dell’OMISSIS previa concreta discussione e delibazione della questione da parte del CdA (pur ad onta del formale e generico richiamo, in premessa alle citate convenzioni interbancarie, che le “banche hanno deliberato di concedere il finanziamento”) appare difficile individuare probatoriamente in capo ai predetti quegli specifici segnali di allarme e/o di inerzia a cui la giurisprudenza intende ancorare il fondamento doloso della responsabilità omissiva ex art. 40, 2 comma, cp, conseguendone ex art. 530, 2 comma, c.p.p. l’assoluzione di Omissis, dai reati loro ascritti ai capi e sottocapi d’imputazione sub b, b-1, b-2, b-3, b-4, b-5, b-6, b-7, b-8, b-9, per non aver commesso il fatto. Dagli atti di causa (cfr. dichiarazioni rese dal CT del PM dr. omissis all’udienza del 30/10/2013) è poi emersa l’erogazione di un ulteriore finanziamento in pool tra omissis e OMISSIS in favore di “omissis” (risultato ancora in essere all’agosto 2010; cfr. dichiarazioni rese dal teste Omissis all’udienza del 22/7/2014 e il citato prospetto contabile da quest’ultimo prodotto) non costituente oggetto di specifica contestazione da parte del PM (ancorchè la relativa operazione sia stata menzionata al capo d’imputazione sub E4.9 quale oggetto materiale del diverso reato di cui all’art. 136 TUB), di talchè va disposta la trasmissione degli atti al PM per le conseguenti determinazioni di competenza. ……