N. 01012/2015 REG.PROV.COLL. N. 00233/2011 REG.RIC

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N. 01012/2015 REG.PROV.COLL. N. 00233/2011 REG.RIC
N. 01012/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00233/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso
numero
di
registro
generale
233
del
2011,
proposto
da:
.…omissis….., rappresentato e difeso dagli avvocati .…omissis…..,, con domicilio eletto presso
l’avv. .…omissis…..,;
contro
la Provincia di Sassari, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Marcello Bazzoni, con domicilio eletto presso l’avv. Monica Macciotta in Cagliari, Via San
Salvatore Da Civita n. 11;
nei confronti di
.…omissis…..,, rappresentato e difeso dall'avv. .…omissis…..,, con domicilio eletto presso l’avv.
.…omissis…..,;
.…omissis…..,;
per l'annullamento
- della determinazione n. 259 del 30.12.2010 del dirigente del Settore Personale della Provincia di
Sassari, di approvazione della graduatoria di merito e nomina vincitori della procedura selettiva
pubblica, per esami, per il conferimento di n. 1 posto nel profilo professionale di istruttore tecnico,
categoria C (posizione economica C1) a tempo pieno e indeterminato, indetta con determinazione
del dirigente del Settore Personale della Provincia di Sassari n. 157 del 29.09.20110.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Sassari e di Francesco Michele Cocco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2015 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con determinazione del 29 settembre 2010, n. 157, il dirigente del Settore del Personale della
Provincia di Sassari bandiva, tra le altre, una procedura selettiva pubblica per esami, per il
conferimento di n. 1 posto nel profilo professionale di Istruttore Tecnico " Perito Agrario ",
categoria C (posizione economica C1), a tempo pieno e indeterminato. Nel bando venivano stabiliti,
all'articolo 1, i requisiti di ammissione, prevedendo il possesso del diploma di perito agrario e
dell'abilitazione "all'esercizio della professione con iscrizione all'Albo". Con riferimento al titolo di
studio, l'ultimo comma dell'articolo 1 cit. precisava che "L'eventuale possesso del titolo di studio
superiore non assorbe il titolo inferiore specificamente richiesto per la prova selettiva".
A tale selezione partecipava il sig. .…omissis…..,, odierno ricorrente, in possesso del diploma di
perito agrario e abilitato all’esercizio della professione e iscritto al Collegio dei Periti Agrari e Periti
Agrari Laureati della Provincia di Sassari. A seguito dell'espletamento delle prove, scritte e orali, il
ricorrente risultava idoneo e collocato nella graduatoria finale di merito.
2. - Con determinazione n. 259 del 30 dicembre 2010, il dirigente del Settore Personale della
Provincia di Sassari ha approvato la graduatoria finale di merito della procedura selettiva pubblica
in questione, in cui il sig. Depalmas era collocato al quarto posto. Con la medesima determinazione
dirigenziale sono stati dichiarati vincitori i signori .…omissis…..,, .…omissis….., eppe e
.…omissis…..,.
Con nota del 24 dicembre 2010, il ricorrente chiedeva all’amministrazione di procedere alla verifica
dei requisiti dei candidati ritenuti idonei, con riferimento al possesso del titolo di perito agrario e
dell'abilitazione all'esercizio della professione con iscrizione all'albo dei periti agrari e periti agrari
laureati. All’istanza, l’amministrazione provinciale rispondeva con nota del 19 gennaio 2011, n.
2295, in cui si confermava la regolarità della procedura concorsuale.
3. - Con ricorso avviato alla notifica il 25 febbraio 2011 e depositato il successivo 10 marzo, il sig.
.…omissis….., chiede l’annullamento della determinazione da ultimo richiamata, nella parte in cui
non esclude dalla graduatoria i candidati privi dei titoli di ammissione richiesti dal bando di
concorso.
A sostegno della domanda di annullamento deduce articolate censure.
4. - Si sono costituiti in giudizio l’Amministrazione intimata e il controinteressato .…omissis…..,,
chiedendo che il ricorso sia respinto.
5. - Alla pubblica udienza del 6 maggio 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. - Con l’unico, articolato, motivo il ricorrente deduce l’illegittimità dell’ammissione del candidato
.…omissis…..,, per la violazione dell’art. 1 del bando di concorso nella parte in cui stabilisce i
requisiti di ammissione alla procedura, in quanto privo del titolo costituito dall’iscrizione all’albo
dei periti agrari, richiesto dal bando.
7. - Il motivo è fondato e assorbente.
7.1. - Come accennato, la disposizione della lex specialis della procedura prescriveva, quale
requisito che doveva essere posseduto dai partecipanti al concorso, il seguente titolo: «Diploma di
perito agrario ed abilitazione all'esercizio della professione con iscrizione all'Albo».
Come emerge dalla domanda di partecipazione (cfr. all. 11 della produzione di parte ricorrente), il
controinteressato .…omissis….., ha dichiarato di essere iscritto all’albo professionale degli
agrotecnici e agrotecnici laureati. Deve concludersi, pertanto, che il .…omissis….., (classificatosi al
primo posto della graduatoria di merito) non era in possesso dello specifico requisito di ammissione
richiesto dal bando di concorso.
7.2. - Conclusione che trova conferma in quanto statuito dal Consiglio di Stato in sede di
definizione di altra controversia instaurata sulla medesima procedura concorsuale. Nell’occasione,
infatti, il giudice d’appello (riformando la sentenza di questo Tribunale), ha affermato che «l’art. 1
del bando, contenente i requisiti di ammissione, aveva infatti previsto la necessità del possesso da
parte dei candidati, quale titolo di studio, del diploma di perito agrario e dell’abilitazione
all’esercizio della relativa professione con l’iscrizione all’Albo: nell’ultima parte dello stesso
articolo era stabilito che l’eventuale possesso del titolo di studio superiore non avrebbe potuto
assorbire il titolo inferiore specificamente richiesto per la prova selettiva. Ora, è pacifico che il
concorrente (…)difettasse dell’iscrizione a tale ultimo Albo. E’ condivisibile e convincente
l’assunto della Provincia appellante secondo cui la richiesta del titolo di studio di perito agrario
non potesse essere disgiunta dalla conseguente abilitazione ed iscrizione al relativo Albo
professionale, in tal senso non potendo disconoscersi, sotto un profilo meramente letterale, la
rilevanza della connessione letterale complessiva del requisito richiesto, né potendo sottacersi il
significato lessicale dei termini è utile per distinguere realtà diverse. (…)Giova aggiungere che la
fissazione del requisito in esame, che notoriamente rientra nell’ambito della discrezionalità propria
dell’amministrazione, non risulta essere manifestamente illogica, arbitraria, irragionevole o
irrazionale. Si deve pertanto concludere per la correttezza dell’assunto interpretativo proposto
dall’appellante, secondo cui, quello in esame, costituiva un requisito complessivo unico, il cui
mancato possesso impediva la stessa partecipazione alla procedura concorsuale (…)»(Così Cons.
St., sez. V, 13 maggio 2014, n. 3266).
7.3. - Non ravvisandosi ragioni, nel caso di specie, per discostarsi dall’interpretazione della
disposizione del bando fornita dal Consiglio di Stato, ne deriva come conseguenza che il ricorso in
esame deve essere accolto, con il conseguente annullamento della determinazione dirigenziale
impugnata nella parte in cui ha ammesso alla procedura, e inserito nella graduatoria di merito, il
candidato .…omissis…..,.
8. - La disciplina delle spese giudiziali segue la soccombenza, per quanto concerne le posizioni
processuali dell’amministrazione e del controinteressato .…omissis…..,. Può essere disposta la
compensazione nei confronti degli altri controinteressati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda, definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la
determinazione del dirigente del Settore Personale della Provincia di Sassari, n. 259 del 30
dicembre 2010, nella parte in cui ha ammesso alla procedura, e inserito nella graduatoria di merito,
il candidato Cocco Francesco Michele.
Condanna la Provincia di Sassari e il controinteressato .…omissis….., al pagamento delle spese
giudiziali in favore del ricorrente Depalmas Luigi Massimo, liquidate in € 1.500,00
(millecinquecento/00) a carico di ciascuna parte, oltre accessori di legge se dovuti; e al rimborso, in
solido, del contributo unificato.
Spese compensate nei confronti dei controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2015 con l'intervento dei
magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Tito Aru, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)