ATTO DEL GOVERNO N. 283 SOTTOPOSTO AL PARERE DELLE
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ATTO DEL GOVERNO N. 283 SOTTOPOSTO AL PARERE DELLE
Istituto Grandi Infrastrutture ATTO DEL GOVERNO N. 283 SOTTOPOSTO AL PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI “Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. OSSERVAZIONI E PROPOSTE Istituto Grandi Infrastrutture ART. 21 (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) Si propone di introdurre, nel comma 1, dopo “enti aggiudicatori”, il seguente inciso: “che siano amministrazioni aggiudicatrici”. In altri termini, l’emendamento mira a precisare che le imprese pubbliche e i titolari di diritti speciali ed esclusivi non possono essere assoggettate all’obbligo del programma, sia perché, la loro operatività non gode, come nel caso delle Pubbliche Amministrazioni, del vantaggio di conoscere in anticipo gli stanziamenti contenuti nei bilanci pubblici, ma anche perché, trattandosi di enti operanti in un mercato concorrenziale, finirebbero per essere penalizzati dalla conoscenza che i loro competitori acquisirebbero in merito alle loro strategie. D’altronde, lo stesso Codice tiene conto di questa particolarità, laddove (art. 36, ultimo comma) riserva loro un trattamento conforme alla natura privatistica del proprio agire, e consente di applicare, sotto soglia, i propri regolamenti. ART. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) Si propone di aggiungere, alla fine del comma 7, la seguente disposizione: “Nelle procedure aperte e in quelle ristrette, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori esaminano le offerte prima di verificare l’assenza dei motivi di esclusione e il rispetto dei requisiti di selezione.” Si tratta di una proposta in linea con le Direttive (art. 57, par. 2, della Direttiva 24), che ha lo scopo di fluidificare la seduta di gara, in quanto evita alle Stazioni appaltanti il defatigante spoglio di tutta la documentazione di supporto, concentrandola soltanto sui due concorrenti collocati ai primi posti in graduatoria. 2 Istituto Grandi Infrastrutture *** Allo scopo di rendere meno onerosa, anche in termini economici, la stipulazione del contratto, si propone inoltre, al comma 14, di elevare l'importo di € 40.000, al di sotto del quale è consentita la stipulazione mediante corrispondenza, ad 1 milione di euro, per i lavori e, alle soglie di cui all'art. 35, per le forniture e i servizi. ART. 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) Si propone di modificare il comma 3, aggiungendo dopo l’espressione “ovvero gli imprenditori consorziati”, la parola “designati”. La modifica proposta vuole permettere ai consorzi ordinari di esprimere in pieno le proprie potenzialità, superando, in tal modo, l’attuale impedimento dovuto al fatto che, essendo essi equiparati, alle associazioni temporanee, la verifica dei requisiti viene effettuata su tutti i consorziati. A causa di ciò, i consorzi sono stati costretti ad organizzarsi sempre in termini di omogeneità tipologica e tecnologica, per evitare che la presenza di imprese complementari, e quindi non omogenee alle altre, ne provocasse l’esclusione dalle gare. Più chiaramente, mentre l’associazione temporanea può spaziare dalla forma orizzontale (imprese esperte soltanto nei lavori stradali), a quella verticale (imprese di gallerie e di illuminazione), il consorzio ordinario non può avere al proprio interno imprese complementari, altrimenti rischia l’esclusione dalle gare in cui conta l’omogeneità (solo imprese stradali); reciprocamente, non può nemmeno avere soltanto imprese omogenee, altrimenti non può concorrere alle gare con tipologie diverse. 3 Istituto Grandi Infrastrutture La modifica normativa proposta mira a risolvere questo problema, stabilendo che il consorzio ordinario possa, in occasione delle singole gare, designare le consorziate che presenteranno offerta e che, solo con riferimento ad esse, si stabilirà l’ammissione alla gara sulla base dei requisiti richiesti. Il consorzio recupera, così, la funzione mutualistica che gli assegna il Codice civile e, può presentare offerta per sé e per le imprese di volta in volta designate, senza doversi accollare l’onere di creare una società. Questo non riduce la responsabilità del consorzio, in quanto trova, comunque, applicazione l’art. 2615 del Codice civile, a’ termine del quale, per le obbligazioni da esso assunte per conto delle imprese designate, rispondono sia queste ultime sia il fondo consortile del consorzio. *** Un’altra modifica che si propone di introdurre nell’art. 48 consiste nell’aggiungere, alla fine, due ulteriori commi del seguente tenore: a) comma 20: “Gli operatori economici di cui al comma 2, lett. b) dell'articolo 45 possono, per motivi sopravvenuti, indicare un'impresa diversa da quella designata in sede di offerta e che possegga requisiti equivalenti"; b) comma 21: “Nel caso in cui il raggruppamento temporaneo si riduca di numero per le cause di cui ai commi 17 e 18, può restare operativo anche con uno soltanto dei componenti originari, se in possesso dei requisiti relativi ai lavori ancora da eseguire”. Entrambe le proposte vanno incontro ad un'esigenza che è sempre presente nell'ordinamento allorché si è davanti ad un fatto sopravvenuto. 4 Istituto Grandi Infrastrutture Con tali norme, si mira a tenere conto di situazioni che mutano nel tempo, per evitare soluzioni che si rivelano, all'atto pratico, sproporzionate e, in fondo, poco confacenti con l'esigenza di tutela delle Stazioni appaltanti, qual è la risoluzione del rapporto contrattuale. ART. 80 (Motivi di esclusione) Si propone di correggere la lett. b) del comma 1, in quanto, nel ricopiare l’art. 32-quater del Codice penale (Casi nei quali alla condanna consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione), sono “saltati” gli artt. 353 (Turbata libertà degli incanti), 355 (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), 354 (Astensione dagli incanti) e 356 (Frode nelle pubbliche forniture). *** Bisogna inoltre ulteriormente precisare che: “Nei casi diversi da quelli elencati, la condanna irrevocabile costituisce motivo di esclusione, soltanto se è stata applicata la misura accessoria di cui all’art. 19, n. 5 del Codice penale”. *** Quanto poi al comma 3, che esige la dichiarazione di tutti i membri del consiglio di amministrazione, tale previsione può rivelarsi, per le imprese di maggiori dimensioni, specialmente allorché operano anche all’estero, particolarmente gravosa in quanto non è agevole raccogliere le dichiarazioni di tutti gli interessati. Pertanto, si propone di inserire, dopo le parole “dei membri del consiglio di amministrazione”, la seguente frase: “ cui sia stata conferita la legale rappresentanza”. 5 Istituto Grandi Infrastrutture ART. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) Con riferimento al soccorso istruttorio, il comma 9 non risulta allineato né alle previsioni comunitarie (art. 56, par. 3, Dir. 2014/24/UE), né alla legge-delega (lett. z), nella parte in cui subordina la possibilità di regolarizzare la documentazione al pagamento di una sanzione amministrativa da parte del concorrente. Pertanto, si propone di eliminare l’onerosità del soccorso istruttorio e, di conseguenza, la connessa distinzione tra irregolarità essenziali e non essenziali, sostituendo il seguente testo all’attuale comma 9 dell’art. 83: “In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte”. ART. 84 (Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici) Nell’ambito del sistema di qualificazione, è stato introdotto, attraverso la lett. b) del comma 4, l’accertamento, da parte delle SOA, del rating di impresa, vale a dire di un requisito basato su “indici qualitativi e quantitativi che esprimono la capacità strutturale, di affidabilità e reputazionale dell’impresa secondo criteri individuati con linee guida dell’ANAC”. 6 Istituto Grandi Infrastrutture Al tempo stesso, il comma 10 del precedente art. 83 ha istituito, sempre presso l’ANAC, un sistema di penalità e premialità delle imprese, anch’esso “connesso a criteri reputazionali valutati sulla base di parametri oggettivi e misurabili nonché su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi”. Tale diverso meccanismo sembra però destinato ad incidere direttamente sulla fase di valutazione delle offerte, come dimostra l’art. 95, comma 13, il quale stabilisce che “le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta […]”. Allo stesso modo, anche l’ulteriore rating di legalità, attualmente gestito dall’Antitrust ai fini dell’accesso delle imprese al credito bancario, sembra giocare un ruolo decisivo nella scelta della migliore offerta, in quanto è stato incluso dall’art. 95, comma 6, lett. b), tra i possibili criteri di aggiudicazione. Date queste premesse, è dunque opportuno evidenziare che l’adozione, in fase di valutazione delle offerte, di un sistema di premialità, piuttosto che del diverso sistema di rating di legalità, presenta il rischio di generare una commistione tra i requisiti soggettivi di qualificazione, vale a dire tra la capacità del concorrente di eseguire la prestazione, e i criteri di selezione attinenti invece al merito della proposta formulata: ragion per cui, nell’ambito del Codice, dovrebbe essere riconsiderata la rilevanza di tali sistemi ai fini della sola ammissione alla gara, e non anche ai fini della valutazione delle offerte. ART. 89 (Avvalimento) Si propone di aggiungere, all’interno del comma 9, dopo le parole “in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento”, il seguente periodo: “Ha inoltre l’obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all’art. 52 e quelle inerenti all’esecuzione dei lavori”. 7 Istituto Grandi Infrastrutture Si tratta di una cautela a favore delle Stazioni appaltanti, finalizzata ad evitare che l’impresa ausiliaria, ove chiamata ad adempiere, in qualità di coobbligata solidale, le prestazioni oggetto di avvalimento, opponga di non essere stata messa sull’avviso. ART. 105 (Subappalto) Contrariamente all’affermazione, contenuta nella lett. a) del comma 4, secondo cui “tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili” e a quanto stabilito dalla lett. b), la quale prevede che i concorrenti “all’atto dell’offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendano subappaltare”, la possibilità di ricorrere al subappalto non è libera, in quanto, se la stazione appaltante non indica nel bando le lavorazioni subappaltabili, le imprese non godono di alcuna autonomia organizzativa. L’attribuzione alle Stazioni appaltanti di una libertà d’azione di tale ampiezza può sconfinare in fenomeni degenerativi, va rimeditata anche per la difformità dall’art. 67 della Direttiva 24 che si muove in una direzione contraria, in quanto prevede che lo Stato membro possa stabilire che venga richiesto “all’offerente di indicare le eventuali parti dell’appalto che intende subappaltare a terzi”. Si propone, per ciò, di sostituire la disposizione contenuta nella lett. a) del comma 4 con la seguente: “Nel bando, nell’avviso o negli inviti, sono indicate tutte le categorie di importo superiore al 10% dell’importo a base d’asta. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili, ma la stazione appaltante può negare l’autorizzazione ove riscontri l’assenza di motivi di cui all’articolo 80 e, nel caso di lavori, la presenza del possesso della pertinente attestazione SOA”. 8 Istituto Grandi Infrastrutture D’altronde, grazie all’applicazione dell’avviata riforma del sistema SOA e al riscontro positivo dell’assenza di motivi di esclusione (antimafia, evasione contributiva, retributiva e fiscale), il potere della Stazione appaltante può svolgersi in piena trasparenza, senza creare alcun contenzioso. In ogni caso, una cosa è stabilire la quota percentuale di subappalto che non può essere superata, altra cosa è affidare alla Stazione appaltante di indicare le categorie di volta in volta subappaltabili, perché questo può risolversi in uno sconvolgimento della pianificazione imprenditoriale, in quanto, non potendo contare sull’uniformità comportamentale di tutte le P.A., le imprese perderanno punti di riferimento certi ai fini della propria struttura organizzativa, non essendo più in grado di decidere se rinforzare oppure no una data tipologia costruttiva (ad es., gallerie invece che rilevati). *** Collegata in parte alla precedente, è la proposta che riguarda il combinato disposto del comma 5 dello stesso art. 105 e del comma 11 dell’art. 89. Tale ultima disposizione prevede che l’appaltatore non possa eseguire più del 30% dei lavori ricompresi nelle categorie superspecialistiche, sempre che tali categorie incidano per più del 15% sul totale dei lavori. Questa norma, che è contenuta nel comma 11 e non 10 dell’art. 89, va però corretta precisando che l’incidenza del 15% si riferisce a ciascuna categoria superspecialistica e non alla loro sommatoria. Per il resto, si tratta di una norma che tiene conto della elevata specializzazione delle imprese che realizzano tali lavorazioni ed è quindi da sottoscrivere. *** 9 Istituto Grandi Infrastrutture Inoltre, si propone di sopprimere l’aggettivo “informatici” nella lett. b) del comma 3, altrimenti si rischia di assoggettare alle regole del subappalto le subforniture che presentano natura diversa da quella informatica. *** Infine, con riferimento al comma 8, si propone di eliminare il secondo periodo, il quale stabilisce che “l’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”, e ciò, perché, i commi 5 e 6 dell’art. 30 del Codice già contemplano un meccanismo di tutela del personale dipendete dell’appaltatore o dei subappaltatori, in caso di inadempienza contributiva o retributiva, affidando alla Stazione appaltante il compito di provvedere direttamente ai relativi pagamenti. Lasciando infatti la suddetta norma, si rischia di coinvolgere l’appaltatore in vicende (ad es., il fallimento), che attengono all’attività generale del subappaltatore, svolta quindi in altri rapporti. APPALTI NEI SETTORI SPECIALI ART. 114 (Norme applicabili e ambito soggettivo) L’ultimo comma contiene un rinvio ad un Titolo non (ancora) indicato, per stabilire quale sia la normativa disciplinatrice della fase esecutiva nei settori speciali. Sennonché, non si tratta di rimandare all’intero Titolo relativo all’esecuzione, ma di richiamare soltanto le norme in materia di subappalto, varianti in corso d’opera e risoluzione, non solo perché rappresentano le uniche disposizioni della fase esecutiva dettate dalla Direttiva 2014/25/UE per i settori speciali, ma anche perché la delega (lett. h) si riferisce 10 Istituto Grandi Infrastrutture soltanto alla puntuale indicazione delle norme in materia di “affidamento”, senza alcun riferimento all’esecuzione del contratto. Pertanto, il comma 8 potrebbe essere modificato come segue: “All’esecuzione dei contratti di appalto nei settori speciali si applicano soltanto le disposizioni di cui agli articoli 105, 106 e 108 del presente codice”. PARTE III (ARTT. 164 – 178) - Contratti di concessione PARTE IV (ARTT. 179 – 186) - PPP e contraente generale Al riguardo, va segnalata la necessità di un maggior coordinamento sistematico, tenendo presente, in primo luogo, che il PPP (art. 180) non è un contratto, in quanto si tratta soltanto di un’espressione descrittiva che abbraccia vari fenomeni, accomunati dalla compartecipazione tra il capitale pubblico e quello privato. Proprio per ciò, non vi rientra il contraente generale (artt. 194 e ss.) che è un appaltatore, al quale non è giustificato attribuire il ruolo di finanziatore. Il semplice fatto di essere pagato a prestazione ultimata, non costituisce finanziamento dell’opera. D’altra parte, sull’appaltatore non grava il rischio operativo, ma solo quello di costruzione. Diverso è invece il caso della concessione, la quale fa invece parte del fenomeno PPP, che ne è lo strumento per eccellenza. Questo per dire che sarebbe da rivedere la disposizione di cui al comma 1 dell’art. 164 che, nell’elencare le norme applicabili, non menziona quelle della Parte IV che attengono alla concessione sia essa ad iniziativa della P.A. (art. 180-183 commi 1-14) sia quella ad iniziativa del privato (art. 183, commi 15 e segg.) Per completezza, si segnala la necessità di un’ulteriore esigenza di coordinamento all’interno dello stesso art. 183, laddove (commi 3, 10, lett. b), 11 e 12) si fa riferimento al promotore che 11 Istituto Grandi Infrastrutture è figura estranea alle concessioni su iniziativa della P.A., mentre fa parte della tipologia (procedurale) della concessione di cui ai successivi commi da 15 a 19. Sempre per esigenze di coordinamento, e nel caso che si dovessero lasciare distinte le Parti III e IV, bisognerebbe comunque prevedere, anche per la Parte III, il recesso del concessionario per il mancato accordo sul riequilibrio o il diritto di subentro degli enti finanziatori al fine di prevenire la risoluzione del rapporto. *** Fatta questa premessa generale e venendo a proposte specifiche, si espone quanto segue. All’art. 3, comma 2, lett. fff), nella parte in cui definisce il concetto “sostenibilità finanziaria”, si propone di aggiungere anche il rischio di oscillazione dei tassi di interesse, in quanto il rimborso del finanziamento non comprende tale voce di costo. *** All’art. 103, comma 1, ultimo periodo, relativo alla cauzione definitiva, si propone di prevedere, in linea con il successivo comma 5, che la garanzia cessa di avere effetto, non solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ma anche “o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato”. *** Con riferimento invece all’art. 165, comma 3, sulla sottoscrizione del contratto di concessione, si formulano le seguenti proposte: a) quanto alla risoluzione di diritto della concessione in caso di mancato perfezionamento del finanziamento entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto, sarebbe opportuno elevare 12 Istituto Grandi Infrastrutture tale termine a ventiquattro mesi, non solo per uniformità rispetto al successivo comma 5, il quale prescrive la risoluzione del rapporto concessorio in caso di mancata sottoscrizione del finanziamento o del collocamento entro un termine non superiore a ventiquattro mesi, ma anche per le problematicità legate al conseguimento della stessa sottoscrizione dal finanziamento entro il più breve termine di dodici mesi; b) quanto invece alla previsione che subordina la sottoscrizione del contratto di concessione “alla presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell’opera”, dovrebbe essere dettagliato il contenuto di tale documentazione, in considerazione del fatto che anche il successivo art. 180, con una previsione analoga per il PPP richiede allo stesso modo una “documentata disponibilità di finanziamento”. c) con riguardo poi al concetto di “bancabilità”, si segnala la necessità di precisare che esso non è costituito soltanto dalla remunerabilità dell’opera sul mercato finanziario, bensì anche dai costi di commissione e dalle già citate oscillazioni dei tassi di interesse; d) in relazione infine alla risoluzione automatica del contratto per mancata sottoscrizione del finanziamento, si intende evidenziare che tale prescrizione può rivelarsi controproducente per la P.A., in quanto le preclude di verificare caso per caso lo stato di avanzamento della sottoscrizione del finanziamento, che potrebbe non essere ad un punto tale da giustificare una risoluzione automatica del rapporto. *** Nell’ambito del successivo art. 176, comma 2, è inoltre previsto che l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio della concessione non sia soggetto al rispetto del termine massimo di diciotto mesi posto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Sennonché, a tal riguardo, si espone la necessità dell’applicazione di questo termine anche al caso di specie, al fine di evitare instabilità contrattuali. *** 13 Istituto Grandi Infrastrutture Con riferimento invece al settore autostradale, non si comprende il motivo per il quale il concessionario non abbia diritto al riequilibrio del PEF e delle condizioni preesistenti: ragion per cui, si propone di eliminare il secondo periodo del comma 2 dell’art. 178. *** Infine, con riguardo al finanziamento dei contratti di PPP, non può non evidenziarsi che la disponibilità dei finanziatori può essere compromessa se non viene specificato, alla fine del comma 3 dell’articolo 182, che al concessionario spettano anche i costi di rottura dei contratti di hedging, vale a dire del rischio di oscillazione dei tassi di interesse. 14