Frontalieri e assicurazione malattia - Cc-Ti

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Frontalieri e assicurazione malattia - Cc-Ti
Frontalieri e assicurazione malattia
Sono frontaliere. Come mi devo regolare per la cassa malati?
In virtù dei contratti bilaterali tra la Svizzera, l‘UE e i suoi stati membri è entrato in vigore il
nuovo principio della sede di lavoro per l‘obbligo di assicurazione contro le malattie. Ne consegue che
in linea di massima devono stipulare un‘assicurazione di base anche i frontalieri/le frontaliere e i
componenti non attivi della loro famiglia con residenza in uno stato membro dell‘UE
o dell’AELS/EFTA.
Assicurazione obbligatoria in Svizzera per…
Frontalieri / frontaliere provenienti da Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Gran Bretagna, Grecia,
Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Romania, Svezia, Spagna, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria e Cipro, così come
componenti non attivi della loro famiglia in Belgio, Bulgaria, Estonia, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia,
Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia,
Repubblica Ceca e Cipro.
Possibilità di esonero per…
Frontalieri / frontaliere e componenti non attivi della loro famiglia in Germania, Finlandia,
Francia, Austria e Italia. Queste persone possono farsi esonerare dall‘obbligo di assicurazione
esercitando il “diritto d’opzione” entro 3 mesi dal rilascio del permesso, qualora siano già coperte
da un assicurazione sull’assistenza in caso di malattia nel proprio paese di residenza.
Annuncio al Cantone
Il frontaliere deve annunciare se intende mantenere la mutua italiana o iscriversi all’assicurazione
svizzera. Se fosse già coperto da un’assicurazione sull’assistenza in caso di malattia, alla domanda
devono essere accluse una copia della polizza assicurativa e del permesso del frontaliere.
L’amministrazione cantonale notifica al frontaliere una lettera con la richiesta di optare per la
soluzione che preferisce, oppure viene informato direttamente dal datore di lavoro al momento
dell’assunzione. Coloro che non hanno esercitato il “diritto d’opzione” ricevono una lettera del
Cantone con la richiesta di notificare la soluzione prescelta. Se il frontaliere non dovesse ricevere
nulla, è consigliabile che si informi presso:
Istituto delle assicurazioni sociali
Via Ghiringhelli 15a
6500 Bellinzona
Tel. +41 91 821 91 11
e-mail: [email protected]
Mi è stata comunicata una affiliazione d’ufficio alla cassa malati perché non sapevo nulla del
diritto d’opzione. Cosa fare?
Se non ha esercitato il diritto d’opzione entro 3 mesi le autorità cantonali possono in linea di principio
procedere all’assicurazione d’ufficio ad una qualsiasi cassa malati svizzera. Inoltre le autorità
elvetiche possono richiedere di versare anche gli arretrati a partire dal momento dell’inizio
dell’attività in Svizzera. Per evitare queste situazione è importante informarsi tempestivamente
presso l’Istituto delle assicurazioni sociali.