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2. IL PROCESSO DI AFFIDAMENTO: LE FASI PRECONTRATTUALI
2.5. La stipula del contratto
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GLOSSARIO
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APPROFONDIMENTI
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NORMATIVA
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2.5. LA STIPULA DEL CONTRATTO
Al termine del capitolo sarai in grado di illustrare le principali caratteristiche del contratto.
2.5.1 Il contratto di credito al consumo
Il momento finale della fase precontrattuale è costituito dalla sottoscrizione del contratto di
credito da parte del consumatore, ovviamente dopo la valutazione positiva del suo merito
creditizio e il raggiungimento di un accordo relativo alle caratteristiche del finanziamento e alle
sue condizioni economiche e di utilizzo.
La forma prevista per i contratti di credito è quella scritta. È tuttavia possibile l’utilizzo di un
documento informatico se soddisfa i requisiti della forma scritta previsti dalla legge
relativi alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e
immodificabilità.
In questo caso, nel rispetto delle specifiche disposizioni, può essere sottoscritto con firma
elettronica qualificata o con firma digitale. Il contratto non redatto in forma scritta o
nelle altre forme citate è nullo ma la nullità può essere fatta valere solo dal
consumatore.
Il consumatore deve ricevere un esemplare del contratto. L’avvenuta consegna, se si
tratta di documento cartaceo, deve essere attestata da un’apposita sottoscrizione del
consumatore, ulteriore rispetto alla firma del contratto nella copia del finanziatore.
Infine, non è possibile l’utilizzo di un unico contratto per più servizi di finanziamento.
Nel caso di offerta contestuale di più contratti, non collegati, occorre che il consenso del
consumatore sia acquisito distintamente per ogni contratto di credito.
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La normativa individua le informazioni che il finanziatore deve includere
nei contratti di credito distinguendo fra:
•
•
contratti di credito;
aperture di credito da rimborsare su richiesta della banca oppure
entro tre mesi dal prelievo.
I contratti di credito devono indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo
e condizione praticati, inclusi gli eventuali maggiori oneri in caso di
mora. Le clausole devono essere definite (non è ammesso il rinvio agli
usi).
La normativa è molto rigida per quanto riguarda le clausole contrattuali
riguardanti le condizioni economiche del contratto, la loro determinazione e le
sanzioni previste per i casi di non osservanza o modifica non autorizzata
delle stesse.
L’articolazione del testo del contratto non è espressamente individuata dalla
normativa a patto che contenga tutte le informazioni previste. Tuttavia, la
Banca d’Italia ritiene che le informazioni relative alle condizioni
economiche si possono reputare “in ogni caso” chiare e concise
quando il contratto fa rinvio al prospetto IEBCC e, quindi, sono allegate
al contratto e ne costituiscono il frontespizio.
Nei contratti di credito con un piano di ammortamento del capitale, il
contratto deve prevedere il diritto del consumatore di ricevere in qualsiasi
momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di
ammortamento che riporti: gli importi dovuti, le relative scadenze, le
condizioni di pagamento, il piano di ammortamento del capitale e gli interessi.
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Leggi qui di seguito i divieti, gli obblighi e i casi di nullità del contratto e di alcune
clausole.
Divieti e
nullità
Non sono ammesse clausole che impongano condizioni economiche più
sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate. Tali clausole sono nulle e si
considerano non apposte per cui al contratto si applica:
•
•
con riferimento al tasso d’interesse, il tasso nominale dei buoni ordinari
del tesoro annuali (o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro
dell‘Economia e delle Finanze);
con riferimento alle altre condizioni, i prezzi e le condizioni pubblicizzati per le
corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione
del contratto. Nel caso non ci siano forme di pubblicità, allora nulla è dovuto.
Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non
sulla base di espresse previsioni contrattuali.
Le clausole riferite a oneri che non sono stati inclusi nel TAEG o che sono
stati inclusi in modo non corretto, sono nulle. Tuttavia la loro nullità non
determina quella del contratto. La normativa prevede, infatti, che in tali casi:
il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali (o di
altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’Economia e delle
Finanze) emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Nessun’altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse,
commissioni o altre spese;
la durata del credito è di trentasei mesi.
Il contratto è nullo, in ogni caso, se non contiene le informazioni essenziali
sul tipo di contratto oppure sulle parti del contratto oppure sull’importo
totale del finanziamento e sulle condizioni di prelievo e di rimborso. In
questi casi di nullità del contratto, il consumatore è tenuto a restituire solo le
somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa
periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.
Obblighi
Tutti i costi devono essere inclusi correttamente nel calcolo del TAEG.
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2.5.2 Scheda di riepilogo
FASE PRECONTRATTUALE
Strumento
di
trasparenza
Contratto
Prima
della
riforma
Disciplina attuale:
innovazioni
Modalità di
trasmissione
al cliente
Maggiore tutela del
cliente
Redatto
per iscritto
L’articolazione del
testo del contratto
non è espressamente
individuata dalla
normativa a patto che
contenga tutte le
informazioni previste
Scritta ma
può essere
utilizzato
anche un
documento
informatico
che soddisfi i
requisiti della
forma scritta
previsti dalla
legge, relativi
alle sue
caratteristich
e oggettive
di qualità,
sicurezza,
integrità e
immodificabilità
Non sono ammesse
clausole che
impongono condizioni
economiche più
sfavorevoli rispetto a
quelle pubblicizzate
Presenza di
clausole
obbligatorie
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O
Banca d’Italia ritiene
che le informazioni
relative alle
condizioni
economiche si
possono reputare “in
ogni caso” chiare e
concise quando il
contratto fa rinvio al
prospetto IEBCC e,
quindi, sono allegate
al contratto e ne
costituiscono il
frontespizio
Nei contratti di credito
con un piano di
ammortamento del
capitale, il contratto
deve prevedere il
diritto del
consumatore di
ricevere in qualsiasi
momento del
rapporto, su sua
richiesta e senza
spese, una tabella di
ammortamento
Nessuna somma può
essere richiesta o
addebitata al
consumatore se non
sulla base di
espresse previsioni
contrattuali
Le clausole riferite a
oneri che non sono
stati inclusi nel TAEG
o che sono stati
inclusi in modo non
corretto, sono nulle
Se non contiene le
informazioni
essenziali sul tipo,
sulle parti oppure
sull’importo totale del
finanziamento e sulle
condizioni di prelievo
e di rimborso, il
contratto è nullo e il
consumatore è tenuto
a restituire solo le
somme utilizzate e ha
facoltà di pagare
quanto dovuto a rate,
con la stessa
periodicità prevista
nel contratto o, in
mancanza, in
trentasei rate mensili
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GLOSSARIO
Annuncio pubblicitario
Tutti i messaggi, in qualsiasi forma diffusi, aventi natura promozionale, e ogni altra
documentazione non personalizzata avente la funzione di rendere note le condizioni dell’offerta
alla potenziale clientela (salvo quanto previsto dal paragrafo 4.2.1 per la documentazione non
personalizzabile).
Apertura di credito
Contratto attraverso cui una banca si obbliga a mantenere a disposizione del cliente, un certo
importo per un periodo di tempo determinato (nel caso di apertura di credito a scadenza) o di
tempo indeterminato (nel caso di apertura di credito a revoca).
Apertura di credito rotativa
Linea di credito rotativa (revolving) in cui il rimborso (anche parziale) delle somme utilizzate
non determina la fine del finanziamento ma il ripristino del fido che può essere nuovamente
utilizzato dal cliente nei limiti dell’ammontare concesso.
Apertura di credito semplice
Forma di finanziamento in cui la disponibilità della somma è immediata, mentre le modalità di
utilizzo rientrano fra le facoltà del consumatore che decide quando e quanto utilizzare.
Attività di prestazione di servizi senza stabilimento
Lo svolgimento di operazioni bancarie e finanziarie nel territorio di uno Stato estero, in assenza
di succursali e attraverso un'organizzazione temporanea. Si è in presenza di prestazione di
servizi senza stabilimento quando l'offerta dei servizi viene effettuata tramite l'effettiva
presenza nel territorio del paese ospitante di personale incaricato dal prestatore, anche in
modo occasionale.
Canali distributivi
I soggetti interni o esterni all’intermediario creditizio che contribuiscono all’erogazione del
finanziamento.
Carte di credito rateali
Documenti elettronici nella forma di plastic card che consentono al titolare, nell’ambito del fido
accordato, di utilizzare il finanziamento ricevuto sia attraverso pagamenti presso i terminali
POS installati negli esercizi commerciali convenzionati, sia prelevando contante presso gli
sportelli ATM.
Consumatore
Una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta.
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Contratto di credito ai consumatori
Contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un
credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria.
Contratto di credito collegato
(argomento trattato a pagina 1 della dispensa)
Un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la
prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
• il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o
concludere il contratto di credito;
• il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito.
Costo totale del credito
Tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il
consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a
conoscenza, escluse le spese notarili. Sono inclusi i costi relativi ai servizi accessori, ivi
compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, qualora la conclusione del
contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatoria per ottenere il credito o per
ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.
Credito finalizzato
Finanziamento il cui scopo è determinato al momento della richiesta e, in generale, tale scopo
è rappresentato dall’acquisto di un bene durevole, di un bene di consumo o di un servizio.
Credito non finalizzato
Tutti i finanziamenti erogati a favore di una famiglia, destinati a coprire un fabbisogno
finanziario, la cui causa non è strettamente collegata all’acquisto di uno specifico bene o
servizio.
Credito rateale finalizzato
Forma di credito al consumo il cui scopo è determinato al momento della richiesta e consiste
nel finanziamento dell’acquisto di un bene durevole, di un bene di consumo o di un servizio.
Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (IEBCC)
Prospetto che riporta informazioni precontrattuali relative alla specifica operazione e allo
specifico cliente, quindi informazioni di natura non standardizzata.
Informazioni precontrattuali
Le informazioni necessarie, rese dal finanziatore al consumatore, prima che questi sia
vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, per consentirgli il confronto
tra le diverse offerte di credito sul mercato, così che possa prendere una decisione
informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto di credito.
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Finanziatore
Il soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio
della Repubblica, offre o stipula contratti di credito (banca, intermediario finanziario, ecc.).
Importo totale del credito
Il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore in virtù
di un contratto di credito.
Importo totale dovuto dal consumatore
La somma dell’importo totale del credito e del costo totale del credito.
Intermediario del credito
L’agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio nonché il soggetto, diverso dal
finanziatore, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale, a fronte di un
compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle
riserve di attività previste dalla legge, conclude contratti di credito per conto del finanziatore
ovvero svolge attività di presentazione o proposta di contratti di credito o altre attività
preparatorie in vista della conclusione di tali contratti.
Mediatore creditizio
Il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o
intermediari finanziari autorizzati con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma.
Messa a disposizione dei documenti
Salvo che non sia diversamente specificato, i documenti si intendono “messi a disposizione”
del cliente quando questi può portarne gratuitamente con sé una copia dopo averla richiesta o
prelevata direttamente.
Nullità
Una delle forme che può assumere l’invalidità di un contratto. La nullità determina l’inidoneità
del contratto concluso a produrre in alcun modo gli effetti suoi propri.
La nullità di un contratto può essere rilevata in qualsiasi momento, anche molto tempo dopo la
sua conclusione ed esecuzione.
Le cause che determinano la nullità di un negozio sono:
• la mancanza di uno degli elementi essenziali indicati (accordo, causa, oggetto, forma
prescritta dalla legge a pena di nullità;
• l’illiceità della causa;
• l’illiceità dei motivi ex art. 1345 del Codice civile;
• l’impossibilità, illiceità, indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto;
• la contrarietà a norme imperative;
• altri casi stabiliti dalla legge.
La nullità si dice “relativa” quando può essere fatta valere solo da una delle
parti del contratto.
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Prestiti con delegazione di pagamento
Finanziamento in cui il dipendente delega il proprio datore di lavoro a pagare le rate del
finanziamento nel limite massimo del quinto del proprio stipendio.
Prestito contro cessione del quinto dello stipendio
Prestito personale destinato a coloro che percepiscono un reddito da lavoro dipendente o da
pensione, a fronte della cessione volontaria di una quota parte del proprio reddito, non
superiore a un quinto dello stipendio netto.
Prestito personale
Finanziamento non finalizzato, cioè non collegato all’acquisto di uno specifico bene o servizio.
Produttore
Il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore
del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o
giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome,
marchio o altro segno distintivo.
Professionista
La persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario.
Retail banking
In generale, con retail banking si definisce un’area di attività data dalla combinazione fra un
insieme di prodotti e servizi (di finanziamento, di investimento e di pagamento) che le banche
(o gli intermediari finanziari in relazione alla propria attività) erogano o rendono disponibili ai
consumatori, alle famiglie, ai privati e alle small business attraverso canali distributivi diretti (di
proprietà del finanziatore), canali virtuali (senza partecipazione fisica del personale) oppure
canali indiretti (cioè intermediati da un soggetto terzo rispetto al finanziatore e al consumatore).
Rinvio agli usi
Clausola contrattuale che, per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e
condizione praticati richiama, anziché parametri fissi, condizioni usualmente praticate dalle
aziende di credito sulla piazza.
Sconfinamento
L’utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al
saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all’importo
dell’apertura di credito concessa. Rientrano quindi nella nozione di sconfinamento
sia gli utilizzi eccedenti il saldo di un conto corrente non affidato sia quelli eccedenti
l’ammontare di un eventuale fido (cc.dd. utilizzi extrafido).
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Servizio accessorio connesso con il contratto di credito
Il servizio obbligatorio per la conclusione del contratto di credito o (sia esso obbligatorio o
facoltativo) offerto dal finanziatore congiuntamente al contratto di credito. Il servizio si intende
obbligatorio quando – anche sulla base di disposizioni di legge – il consumatore non può
stipulare il contratto di credito senza stipulare il contratto avente a oggetto il servizio accessorio
oppure non può stipulare il contratto di credito a determinate condizioni senza stipulare il
contratto avente a oggetto il servizio accessorio.
Società di microcredito
Soggetti che erogano servizi di finanziamento a carattere sociale.
Succursale
Un punto operativo permanente, anche se non operante in via continuativa, che svolge
direttamente con il pubblico, in tutto o in parte, l'attività della banca.
Supporto durevole
Qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente
dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo
adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione
immutata delle informazioni memorizzate.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
Il TAEG è il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni
(prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il
consumatore. È comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di
intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore
deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse
le spese notarili. Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a
servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per
ottenerlo alle condizioni offerte.
Tecniche di comunicazione a distanza
Tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la
presenza fisica e simultanea del cliente e dell’intermediario o di un suo incaricato (internet,
collegamento telefonico, ecc.).
Ufficio di rappresentanza
Struttura che la banca utilizza esclusivamente per svolgere attività promozionale e di studio dei
mercati.
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APPROFONDIMENTI
Gli sconfinamenti
Gli sconfinamenti non sono considerati credito ai consumatori. Tuttavia, in caso di sconfinamento
superiore a 300 euro in assenza di fido o superiore al 5% dell’apertura di credito concessa che si
protragga per oltre un mese, il creditore deve comunicare senza indugio al consumatore, su
supporto cartaceo o altro supporto durevole, l’esistenza dello sconfinamento, l’importo, il tasso
debitore e gli eventuali interessi di mora, penali e spese applicabili.
Informazioni contenute nei contratti di credito
(argomento trattato a pagina 2 della dispensa)
I contratti di credito indicano in modo chiaro e conciso:
1. il tipo di credito;
2. dati anagrafici del consumatore e, se intervenuto nella conclusione dell’operazione,
dell’intermediario del credito;
3. la durata del contratto di credito;
4. l’importo totale del credito e le condizioni di utilizzo;
5. nel caso di contratti di credito collegati, l’indicazione del bene o del servizio oggetto del
contratto e il relativo prezzo in contanti;
6. il tasso di interesse, le condizioni che ne disciplinano l’applicazione e, se disponibile, ogni
indice o tasso di riferimento applicabile al tasso iniziale;
7. per i contratti a tempo indeterminato, le condizioni temporali e le modalità per l’eventuale
modifica del tasso di interesse;
8. il TAEG e l’importo totale dovuto dal consumatore, calcolati al momento della conclusione del
contratto, con l’indicazione delle ipotesi sulle quali si basa il calcolo del TAEG;
9. l’importo, il numero e la periodicità delle rate;
10. per i pagamenti di spese e interessi senza ammortamento del capitale, un estratto dei periodi
e delle condizioni di pagamento degli interessi e delle spese correlate, ricorrenti e non ricorrenti;
11. tutte le spese derivanti dal contratto di credito, incluso:
se è obbligatoria l’apertura di un conto sul quale regolare i rimborsi e i prelievi effettuati dal
consumatore, le spese di gestione di questo conto;
le spese connesse all’utilizzazione dei mezzi di pagamento che consentono di effettuare rimborsi
e prelievi (per le aperture di credito in conto corrente questa voce riporta anche tutti gli oneri
relativi allo sconfinamento extra-fido);
12. le condizioni in presenza delle quali è possibile una modifica delle spese, se possibili;
13. il tasso degli interessi di mora e le condizioni in presenza delle quali questo tasso può essere
modificato, se possibile, e le eventuali penali previste per l’inadempimento;
14. una chiara avvertenza delle conseguenze alle quali il consumatore può andare incontro in
caso di mancato pagamento di una o più rate;
15. se necessarie, l’esistenza di spese notarili;
16. le garanzie e le assicurazioni, ove previste;
17. l’esistenza del diritto di recesso e i termini e le condizioni per esercitarlo; se si tratta di un
contratto di credito al quale non si applicano le disposizioni in materia di recesso, va indicata
l’inesistenza di questo diritto;
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18. in caso di contratti di credito collegati, l’indicazione dei diritti spettanti al consumatore e le
condizioni per esercitarli;
19. il diritto del consumatore al rimborso anticipato e la procedura per effettuarlo nonché, in
presenza delle condizioni ivi stabilite, il diritto del creditore a ottenere un indennizzo a fronte del
rimborso anticipato e le relative modalità di calcolo. Se esistenti, come nei contratti con cessione
del quinto dello stipendio o della pensione, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale
del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata e il diritto di restituzione
nel caso siano stati corrisposti oneri, anticipatamente al finanziatore;
20. la procedura per l’esercizio del diritto di recesso in caso di contratti a tempo indeterminato;
21. i mezzi di tutela stragiudiziale (reclami e ricorsi) di cui il consumatore può avvalersi, ivi
compresi i sistemi di risoluzione delle controversie tramite Arbitro Bancario Finanziario e le
modalità per accedervi;
22. l’indicazione che il finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d’Italia.
Informazioni contenute nei contratti di apertura di credito in conto corrente da rimborsare
su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo
(argomento trattato a pagina 2 della dispensa)
I contratti di apertura di credito indicano, tra le altre, in modo chiaro e conciso, le seguenti
informazioni:
1. il tipo di credito;
2. dati anagrafici del consumatore e, se intervenuto nella conclusione dell’operazione,
dell’intermediario del credito;
3. la durata del contratto di credito;
4. l’importo totale del credito e le condizioni di utilizzo;
5. il tasso di interesse, le condizioni che ne disciplinano l’applicazione e, se disponibile, ogni
indice o tasso di riferimento applicabile al tasso iniziale;
6. il TAEG e il costo totale del credito, calcolati al momento della conclusione del contratto, con
l’indicazione delle ipotesi sulle quali si basa il calcolo del TAEG;
7. se previsto, l’avvertenza che al consumatore può essere richiesto in qualsiasi momento il
rimborso del credito;
8. tutte le spese che possono essere addebitate al consumatore, gli oneri relativi a un eventuale
sconfinamento extra-fido e le condizioni in presenza delle quali è possibile un’eventuale modifica
delle stesse, nel rispetto della normativa;
9. le condizioni temporali e le modalità per l’eventuale modifica del tasso di interesse.
Condizioni economiche sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate
(argomento trattato a pagina 3 della dispensa)
In caso di clausola riportante condizioni economiche sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate, al
contratto, con riferimento al tasso di interesse, si applica il tasso nominale dei buoni ordinari del
tesoro annuali. Si considerano il tasso minimo e quello massimo, rispettivamente per le
operazioni attive e per quelle passive, dei titoli emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione
del contratto o, nel caso fossero più favorevoli per il cliente, i titoli emessi nei dodici mesi
precedenti lo svolgimento dell’operazione.
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NORMATIVA
•
Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché
modifiche del titolo VI del testo unico bancario (d. lgs. n. 385 del 1993) in merito alla disciplina
dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori
creditizi
•
Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti
•
Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai
contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE
•
Codice del consumo (D.lgs. 206/2005)
Testo coordinato ed aggiornato con le recenti riforme introdotte dal decreto legislativo 2
agosto 2007, n. 146, dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221 e dalla Legge 24
dicembre 2007, n. 244
•
Lettera Circolare del 1° giugno 2011 Prot. ULG/DSM/001132
Normativa sul credito ai consumatori - Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e
finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti - Domande frequenti sul
provvedimento del 29 luglio 2009 e successive integrazioni
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