La tutela del debitore nel credito al consumo in caso

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La tutela del debitore nel credito al consumo in caso
La tutela del debitore nel
credito al consumo in caso di
inadempimento da parte del
venditore
È statisticamente provato come, al giorno d’’oggi, in tempo di
crisi, sia sempre più frequente il ricorso al credito al
consumo che consente di acquistare autoveicoli ma anche
elettrodomestici ed altri beni di svariata natura, rateizzando
il pagamento del prezzo dovuto.
Tale tipo di contratto prevede, in forza di una convenzione
stipulata in precedenza tra venditore e società finanziaria,
l’erogazione dell’intera somma a chi vende il bene e la
contemporanea assunzione della posizione di creditore nei
confronti del consumatore, il quale si obbliga a rimborsare al
soggetto finanziatore e nel rispetto delle scadenze pattuite,
la somma capitale maggiorata degli interessi.
Se le cose vanno tutte per il meglio, tale “meccanismo” si
traduce in una grande comodità per l’acquirente il quale
riesce ad acquistare beni che, se obbligatoriamente pagati in
un’unica soluzione, potevano rivelarsi irraggiungibili ed allo
stesso modo per il venditore che ottiene così un incentivo
alle vendite.
La situazione si incaglia quando nascono dei problemi nel
rapporto tra venditore ed acquirente ed in particolare in caso
di inadempimento del venditore – il cui caso più eclatante
consiste nella mancata consegna del bene.
È utile chiedersi, cosa succede in quest’ipotesi e se il
consumatore, che nel frattempo si vede sollecitato dalla
società finanziaria e richiamato al rispetto delle
obbligazioni precedentemente assunte, può rendere opponibili a
quest’ultima le eccezioni che si riferiscono al rapporto
venditore-acquirente.
Nel corso del tempo si sono succedute diverse decisioni della
giurisprudenza che hanno come elemento comune la ricerca della
natura più o meno evidente del collegamento tra i due
contratti (vendita e mutuo) facendo sì che in caso di
sussistenza di tale legame, gli effetti della risoluzione del
contratto “principale” di vendita finiscano per travolgere
anche il rapporto di finanziamento.
Pertanto sia in caso di risoluzione che in caso di mancata
consegna del bene, di fronte alla naturale sospensione dei
pagamenti delle rate da parte del consumatore, la società di
finanziamento sarà legittimata a chiedere la restituzione
della somma mutuata nei riguardi del venditore, mediante
richiesta di storno della pratica.
A fronte di tali orientamenti va osservato come in materia di
credito al consumo una direttiva europea (87/102/CEE) recepita
dal Codice del Consumo – art. 42 – afferma che in caso di
inadempimento del fornitore di beni e servizi, “il consumatore
che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha
diritto ad agire contro il finanziatore nei limiti del credito
concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce
al finanziatore l’esclusiva per la concessione del credito al
fornitore.”
Dove quest’ultimo presupposto va inteso nel senso che, in
forza di tale patto, qualsiasi cliente del fornitore di beni e
di servizi che intenda usufruire del beneficio del pagamento a
rate del prezzo, debba avanzare richiesta di finanziamento nei
confronti di un solo ed unico soggetto, titolare appunto
dell’esclusiva.
In sostanza la possibilità per il consumatore di “aggredire”
direttamente la società finanziaria, in caso di inadempimento
del venditore, così da paralizzare la sua pretesa al
pagamento, risulta di natura sussidiaria, ossia subordinata ad
una preventiva ed infruttuosa messa in mora elevata nei
confronti del venditore ed alla quanto mai non agevole prova
da parte del consumatore di un accordo di esclusiva tra
finanziatore e fornitore.
Va sottolineato come tale ultimo presupposto per l’azione nei
confronti della società finanziaria sia da considerarsi ormai
superato per effetto di un’intervenuta pronuncia della Corte
di Giustizia delle Comunità Europee – del 23-04-2009 causa
C-509/07 (su domanda pregiudiziale ex. art. 234 Trattato CE
devoluta dal Tribunale di Bergamo) che consente al debitore
(acquirente) di agire nei confronti del creditore
(finanziaria) in caso di inadempimento di obbligazioni in capo
al fornitore (nella specie mancata consegna dell’autoveicolo
acquistato mediante operazione di credito al consumo)
indipendentemente dall’esistenza di un accordo che attribuisce
al creditore finanziatore l’esclusiva per la concessione di
credito ai clienti del fornitore.
In conclusione, occorre sottolineare come a soluzioni alquanto
variegate prospettate in caso di risoluzione del contratto per
inadempimento del venditore, vi sia invece una disciplina
piuttosto chiara da applicarsi nel caso di recesso, operato
dal consumatore, del contratto di vendita al quale sia stato
nel frattempo accesa una pratica di credito al consumo.
In tali casi infatti, secondo il disposto dell’art. 67 comma
6° del Codice del Consumo, il recesso validamente esercitato
rende risolto, senza spese ed ulteriori penalità per il
consumatore, in una sorta di effetto “a cascata” anche il
contratto di credito.
E pertanto, sarà il professionista tenuto a comunicare
all’istituto di credito l’intervenuto recesso ed a rimborsare
a quest’ultima le somme nel frattempo eventualmente percepite
per il contratto in questione.
Per una consulenza in merito non esitare a contattarci.
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