PDF – Trib. Rimini – Sentenza del 13.05.2015

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PDF – Trib. Rimini – Sentenza del 13.05.2015
N.
N.
N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DT zuMINI
Sent.
R.G.
N.R.
Est.Es.
UFFICIO DEI GIUDICI PER L'UDIENZA PRELIMINARE
TL GIUDICE
Scheda
Dott. Vinicio Cantarini
Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo [a seguente
C.P.
SENTENZA
Nel processo penale
CONTRO
S
nato
I'
ed
a
residente in
già assente
-
LIBERO
ivi
-
nssente
Difeso di tiducia dall'Aw. Roberto Brancaleoni del fbro di Rirnini
t uiu
residente a
rIf"oidoE'îEilio
dichiaratol"
LIBERO
f
già assente
-
il
(
-
assente
Dit'eso d'uflìcio dall'Aw. Christian Guidi del fbro di Rimini
TMPUTATI
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e utmriîtliT impetlito il .liln:ionunentct
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prevenit,e inl'orntni
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sul lovoro, uppli.cunckni un mdg,nete in .fitr=u del cluul.e nott renit'atttt
cli guiclu, clurante
i quali il veicolo risultut'u.f'erno'
e ultt'ove.lino al
Con l'intervento del Pubblico Ministero Dott. Stefano Celli e clell'Avv'
Christian Guidi del fbro di Rimini. Avv. Roberto Brancaleoni del tìlLo di
Rimini
rn oata
ENTENZA
Le parti hanno concluso come segue:
tl pubblico ministero chiede I'emissione del decreto che dispone il giudizio
in contbrmità alla richiesta in atti
[,'Avv. Brancaleoni chiede emissione di sentenza di non
re
in subordine ai sensi dell'art. 422 c.p.p. audizione signora
L'Avv. Christian Guidi ritiene comunque che sia competente I'AG di
Bologna e nel merito per
chiede emissione di sentenza di non luogo
a procedere
MOTIVI DELLA DECISIONE
veniva t'ermato dalla Polizia M
lla guida di
un auto articolato e rimorchio di proprietà della ditta'
con sede di
Dal controllo dei tempi di guida si riscontrava che il conducente
nori aveva svolto nessuna attività di guida pur essendo il veicolo in
movimento. Tutto ciò fàceva presupporre che il cronotachigrafo potesse
essere manomesso. Per tale motivo i vigili invitavano il conducente a
seguirli presso un'officina al fine di eseguire gli accertamenti tecnici
prescritti dall'art.l79l6 bis CdS, ed efÍèttuare le prove tecniche per
verificare .il regolare funzionamento del cronotachigrafo. Durante questa
tase il conducente improvvisamente si sdrajava sotto il trattore stradale;
insospettito da tale
ri
g.rto I'ispettore Il
cambio una calamita circolare
di
chinava notando che
il
c
,
riscontri gti inquirenti contestavano
it
reato
p. e p. ;ft1tilt:?:rit
ii:
ritenendo che I'installazione di apparecchiature/congegni che permettono di
paraLizzare I'etficacia del cronotachigrafb integri la fattispecie del reato di
rimozione di cautele antinfbrtunistiche. consentendo ai conducenti,
alterando le registrazioni dei movimenti del mezzo, di guidare
ininterrottamente per numerose ore non iispettando le prescritte pause/riposi
giornalieri. mettendo cosi a repentaglio la propria ed altrui incolumità.
La condottaltatto rnateriale è incontroverso. mentre Ia questione che si pone
all'attenzione del giudicante e di natura giuridica. ossia stabilire se la
condotta descritta integri la fattispecie penale contestata. oppure se vada
applicata la sola ipotesi contravvenzionale prevista dall'art. 179 CdS. norma
speciale rispetto alla fattispecie penale. Ritiene questo giudicante che nella
specie si sia in presenza di un concorso di norne. disciplinato dall'art. 9
L'art. 179.'comrna secondo, del D.Lvo n. 285 del 1992 punisce
sanzione ammìnistrativa "('hiuncprc circolu
con
con un uutoieicolo non mtmikt
cronoÍac'hígrufo, nei cctsi in c'ui esso è previslo. orl:ero circ'olct L'on un
tttttoveicolo ntrtnito cli cronotachig^ufo uttenle t'urettteri,sticlte non
rispondenti u quelle./issute nel regolumento 0 non.figtzbnunfe (,..) Lu
,sanzione umministrutitry pecttniarict è ruc{.cbppiatu nel custt c'he I'infruzione
rigtrctrcli lq manomissione clei ;'igilli o l'ulterazione clel cronotuc'higrc(b'.
Inoltre. la sanzione amministrativa si applica (comma terzo) anche al
ritulare della licenzq o clell'cttÍorizzazione ul tr"a.sporto cli cose o cli per,sone
che mefîa in circolazione un veicolo s:provt,isto cli litnitcrtttre cli velocilù o cli
".
cronotuchigraJ'o (...) o munomesso oppm"e non,/itnzionunte
A ben vedere. dunque. volendo clualifìcare -accettando I'ipotesi
accusatoria- che lo strumento c.d. cronotachigrafb vada considerato. anche.
oggetto della
p.
dall'art. 431
specifica tutela garantita dalla fattispecie penale p. e
( " Rimozione od onti:isione dolosa cli cuuÍele contro in'fitrtuni ,s'ttl lavoro ").
poiche consentendo di verifìcare i tempi di spostamento del veicolo
permette di controllare il rispetto delle prescritte pause/riposi giornalieri
{tnahzzatt a rigenerare le fbrze psico-fìsiche del lavoratore/autista
necessarie per assicurarne una guida controllata ed attenta. idonea a
sconsiurare incidenti stradali/infbrtuni sul lavoro. risulta oltremodo
medesima
rambe Ie
(si ha una
apparecchi
omettere/danneggiare/manomettere/alterare tali
pertètta corrispondenza, di signifìcato. delle espressioni uÌrlizzate dat
legislatore penale, "omettere, rimtnvere, dunneggiare" . con quelle del
cl.i
C.d.S., che utrlizza
i
sinonimi
,/imzionanre, manomesso, alferato
"
di
)
"cronoÍuchigrclo non munilo, non
.
Ebbene. il concorso di norme tra fattispecie penali e violazioni
amministrative (e quello tra norme che prevedono violazioni
amministrative) è disciplinato dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981. n'
689, in base al quale se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale
lnrstratlva sl
vede
ed
disposizione speciale (cfi.. per tutto quanto si dirà. Cass. Sez. UN.
28.10.2010, n.1963). Si ftatta di una norma innovativa perché. in
precedenza. il principio generalmente accolto era quello del normale
concorso tra sanzione penale e violazione arnministrativa.
Per ovvie ragioni il concofso tra disposizione peuale e violazione
amministrativa ha natura di coucorso "eterogeneo" di norme. e non pttò
condividersi I'orientamento (di cui è espressione Cass.. sez. lll. 4 aprile
2008 n. 19124. Palmieri e altro. n.m.) secondo [e norme del codice clella
strada sono sempre speciali rispetto a c1-relle del codice penale nulla
vietando che una specifìcazione o aggir:nta sia prevista solo chl sect'rndo.
"15
Altlettanto rilevantà e. neI testo dell'ar1. 9. la ditferenza rispetto-all'ar1,
"stesso tàtto". Nen è però da ritenere che con qltesta t-ormula
abbia inteso fàre ritèrimento alla specialità
in
il
legislatore
concteto cloverrdosi
al
contrario ritenere che il richiamo sia tatto alla tattispecie tipica prevista
dalle norme che vengono in considerazione evitando quella genericitàr che
caralterizza I'art. 15 cod. pen. con il rifèrimento alla materia.
Resta implicito. ovviamente. che il confionto avvenga tra le fattispecie
tipiche astratte e non tra le tàttisLecie concrete. Il che, del resto. è
contèrmato dal tenore dell'art. 9 che, fàcendo ritèrimento al "fàtto punito".
dalla
norma e non certo al fàtto naturalisticamente inteso.
Fatte queste premesse si osserva che. per risolvere il caso di specie. occoffe
preliminarmente esaminare la struttura del reato e della violazione
amministrativa del cui concorso si discute.
aDDarente
(
diversamente. se le condotte tipiche fbssero
diverse. neppure si ponebbe il problema di cui ci stiamo occupando perche
si tratterebbe di una mera "interf-erenza" che può verifìcarsi, per esempio,
nei casi in cui non si è in presenza di un medesimo fatto ma soltanto di una
comune condotta); quindi. perché una norma possa dirsi speciale rispetto
all'altra è necessario che la prima contenea in sé tutti sli elementi della
seconda. oltre almeno un elemento c.d. specializzante, che puo essere per
"specitìcazione" di un corrispondente elemento della fàttispecie generale,
ovvero "per aggiunta".
L'art. 437 cod. pen. disciplina una condotta che può essere commessa da
"chiunque"; l'oggetto materiale della condotta riguarda, genericamente,
impianti/apparecchi destinati a prevenire infortuni sul lavoro; si richiede in
capo all'agente I'esistenza del dolo generico. L'illecito di carattere
amministrativo apparentemente può essere reahzzato da "chiunque". ma
deve trattarsi del guidatore/autista del veicolo (chiunque circola), o del
titolare della licenzalauforizzazione al trasporto che mette a disposizione il
veicolo: inoltre. la condotta. punita indiftèrentemente a titolo di dolo, o
colpa. deve avere come oggetto materiale I'apparecchio cronotachigrafo. La
veritica che va poi compiuta è quella rivolta ad accertare se le condotte
materiali descritte dalla norma del codice penale siano sovrapponibili alle
condotte descritte dal C.d.S.; e. come detto. vi è perfetta sovrapponibilità,
tra le condotte di "omeÍ,tere, rimttovere, danneggiare", previste dal
legislatore penale. e cluelle di non munire (omettere-rimuovere). e
nl.unometîere-ulÍerare (danneggiare), di cui parla il legislatore stradale,
concetti che rientrano nella nozione generale di danneggiamento in quanto
postulano un intervento materiale sull'apparecchio volto ad incidere.in
modo negativo sul suo funzionamento in modo da falsarne le registrazioni
(chilometri. orari. pause. ecc..) rispetto ai dati efÌètti e reali.
Fatte queste considerazioni si ritiene. dunque. che nel caso proposto vada
nelle norme concorenti
nza del
179. comma 2o e 3o. cod. strada. Va premesso. da un punto di vista logico.
4
il già ricordato percorso normativo espresso dal rnenzionato art. 9 diretto a privilegiare la specialità (e quindi l'apparenza del concorso)
costituisce un'importante chiave di lettura in tutti i casi in cLri (come nella
che
specie), ad una condotta penalmente sanzionata. si aggiunga (soprattutto se
ciò avvenga in tempi successivi rispetto all'entrata in vigore della prima
norma) una disciplina normativa che la preveda anche come violazione di
natura amministrativa; a meno che non risulti (da una previsione espressa o
da ragioni logiche implicite o da altre considerazioni) che il legislatore abbia
inteso afhancare la sanzione amministrativa a quella penale I'interprete deve
privilegiare I'interpretazione che valorizza la specialità ritenendo la
depenaLizzazione della condotta in precedenza costituente reato che sia
presa in considerazione dalla nuova normativa. Fatta questa premessa
confèrma I'ipotesi della sola apparenza del concorso: in particolare questo
esame consente di escludere che il concorso di norma possa essere
inquadrato nella fattispecie della specialità bilaterale o reciproca. Infatti.
come spiegato, tutti gli elementi specializzanti qualificanti I'illecito sono
contenuti nell'art. 179 CdS, ossia il danneggiamento/manomissione di uno
speciale apparecchio antinfbrtunistico (il cronotachigrafb). commesso dal
guidatore-titolare della licenza di trasporto. Si tratta di elementi
tipica dell'art. 437 cod. pen. e non si aggiungono al fàtto descritto nella
norma codicistica. C'è però, nell'art. 179 CdS. un ulteriore elemento
specialízzante: la circostanza che la violazione amministrativa possa essere
commessa anche a titolo di colpa e questo elemento può essere ritenuto
specializzante "per aggiunta" .
Di talché la soluzione del quesito è obbligata: gli elementi specializzanti
sono tutti contenuti nell'art. 179 cod. strada e dunque questa norma deve
1981. n.689 (ma lo sarebbe anche con I'applicazione dell'ar1. 15 cod. pen.)
con la conseguenza che il concorso con I'art. 437 c.p. -limitatamente alla
condotta dell'autista/titolare della licenza di
trasporto
che
danneggia/manomette impianti antinfbrtunistici del tipo cronotachigratbdeve essere ritenuto apparente. Né I'identità del fàtto può essere negata in
considerazione della (peraltro paruíale) diversità dell'oggetto giuridico della
tutela (la sicurezza del lavoratore, nel caso della norrna penalel la sicurezza.
generale, della circolazione stradale. nella norma del C.d,S.). essendo
irrilevante questo criterio che porterebbe ad escludere altrimenti la specialità
nei casi già indicati dalla Corte per i quali è pacificamente da sempre
riconosciuta I'apparenza del concorso (vd. Cass. 13.12.201l. n.9541 sul
danneggiamento di opere. piantagioni appaftenenti alle strade. ptlnito
dall'art. 15 C.d.S., norma speciale rispetto al danneggiamento aggravato. p.e
p. dall'art. 635. n.3. c.p.).
Pertanto. in conclusione. Ia condotta contestata non è prevista dalla Iegge
come reato rn quanto punita con sanzione amministrativa clall'art. 17912-3,
D.Lvo n.28511992. che punisce -sia il conducente (comma secondo:
che il titolare della licenzaldatorc di
l'imputato
Iavoro (comma terzo:'
P.Q.M.
Visto I'art. 425 c.p.p.
Dichiara non luogo a procedere
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Rimini 13.05.2015.