PDF – Trib. Rimini – Sentenza del 13.05.2015
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N. N. N. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DT zuMINI Sent. R.G. N.R. Est.Es. UFFICIO DEI GIUDICI PER L'UDIENZA PRELIMINARE TL GIUDICE Scheda Dott. Vinicio Cantarini Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo [a seguente C.P. SENTENZA Nel processo penale CONTRO S nato I' ed a residente in già assente - LIBERO ivi - nssente Difeso di tiducia dall'Aw. Roberto Brancaleoni del fbro di Rirnini t uiu residente a rIf"oidoE'îEilio dichiaratol" LIBERO f già assente - il ( - assente Dit'eso d'uflìcio dall'Aw. Christian Guidi del fbro di Rimini TMPUTATI i:,:i;::"yi;,'1,í!,'Ji,iiÍ,;,,i|,ii',ii,'i,!,i,'!=',i, e utmriîtliT impetlito il .liln:ionunentct h t t cl e'- tt u l t t u p r e cle o u oc' a r r ), tt p p u r It prevenit,e inl'orntni registrati i periodi In t t I ( e c' c' i ti sul lovoro, uppli.cunckni un mdg,nete in .fitr=u del cluul.e nott renit'atttt cli guiclu, clurante i quali il veicolo risultut'u.f'erno' e ultt'ove.lino al Con l'intervento del Pubblico Ministero Dott. Stefano Celli e clell'Avv' Christian Guidi del fbro di Rimini. Avv. Roberto Brancaleoni del tìlLo di Rimini rn oata ENTENZA Le parti hanno concluso come segue: tl pubblico ministero chiede I'emissione del decreto che dispone il giudizio in contbrmità alla richiesta in atti [,'Avv. Brancaleoni chiede emissione di sentenza di non re in subordine ai sensi dell'art. 422 c.p.p. audizione signora L'Avv. Christian Guidi ritiene comunque che sia competente I'AG di Bologna e nel merito per chiede emissione di sentenza di non luogo a procedere MOTIVI DELLA DECISIONE veniva t'ermato dalla Polizia M lla guida di un auto articolato e rimorchio di proprietà della ditta' con sede di Dal controllo dei tempi di guida si riscontrava che il conducente nori aveva svolto nessuna attività di guida pur essendo il veicolo in movimento. Tutto ciò fàceva presupporre che il cronotachigrafo potesse essere manomesso. Per tale motivo i vigili invitavano il conducente a seguirli presso un'officina al fine di eseguire gli accertamenti tecnici prescritti dall'art.l79l6 bis CdS, ed efÍèttuare le prove tecniche per verificare .il regolare funzionamento del cronotachigrafo. Durante questa tase il conducente improvvisamente si sdrajava sotto il trattore stradale; insospettito da tale ri g.rto I'ispettore Il cambio una calamita circolare di chinava notando che il c , riscontri gti inquirenti contestavano it reato p. e p. ;ft1tilt:?:rit ii: ritenendo che I'installazione di apparecchiature/congegni che permettono di paraLizzare I'etficacia del cronotachigrafb integri la fattispecie del reato di rimozione di cautele antinfbrtunistiche. consentendo ai conducenti, alterando le registrazioni dei movimenti del mezzo, di guidare ininterrottamente per numerose ore non iispettando le prescritte pause/riposi giornalieri. mettendo cosi a repentaglio la propria ed altrui incolumità. La condottaltatto rnateriale è incontroverso. mentre Ia questione che si pone all'attenzione del giudicante e di natura giuridica. ossia stabilire se la condotta descritta integri la fattispecie penale contestata. oppure se vada applicata la sola ipotesi contravvenzionale prevista dall'art. 179 CdS. norma speciale rispetto alla fattispecie penale. Ritiene questo giudicante che nella specie si sia in presenza di un concorso di norne. disciplinato dall'art. 9 L'art. 179.'comrna secondo, del D.Lvo n. 285 del 1992 punisce sanzione ammìnistrativa "('hiuncprc circolu con con un uutoieicolo non mtmikt cronoÍac'hígrufo, nei cctsi in c'ui esso è previslo. orl:ero circ'olct L'on un tttttoveicolo ntrtnito cli cronotachig^ufo uttenle t'urettteri,sticlte non rispondenti u quelle./issute nel regolumento 0 non.figtzbnunfe (,..) Lu ,sanzione umministrutitry pecttniarict è ruc{.cbppiatu nel custt c'he I'infruzione rigtrctrcli lq manomissione clei ;'igilli o l'ulterazione clel cronotuc'higrc(b'. Inoltre. la sanzione amministrativa si applica (comma terzo) anche al ritulare della licenzq o clell'cttÍorizzazione ul tr"a.sporto cli cose o cli per,sone che mefîa in circolazione un veicolo s:provt,isto cli litnitcrtttre cli velocilù o cli ". cronotuchigraJ'o (...) o munomesso oppm"e non,/itnzionunte A ben vedere. dunque. volendo clualifìcare -accettando I'ipotesi accusatoria- che lo strumento c.d. cronotachigrafb vada considerato. anche. oggetto della p. dall'art. 431 specifica tutela garantita dalla fattispecie penale p. e ( " Rimozione od onti:isione dolosa cli cuuÍele contro in'fitrtuni ,s'ttl lavoro "). poiche consentendo di verifìcare i tempi di spostamento del veicolo permette di controllare il rispetto delle prescritte pause/riposi giornalieri {tnahzzatt a rigenerare le fbrze psico-fìsiche del lavoratore/autista necessarie per assicurarne una guida controllata ed attenta. idonea a sconsiurare incidenti stradali/infbrtuni sul lavoro. risulta oltremodo medesima rambe Ie (si ha una apparecchi omettere/danneggiare/manomettere/alterare tali pertètta corrispondenza, di signifìcato. delle espressioni uÌrlizzate dat legislatore penale, "omettere, rimtnvere, dunneggiare" . con quelle del cl.i C.d.S., che utrlizza i sinonimi ,/imzionanre, manomesso, alferato " di ) "cronoÍuchigrclo non munilo, non . Ebbene. il concorso di norme tra fattispecie penali e violazioni amministrative (e quello tra norme che prevedono violazioni amministrative) è disciplinato dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981. n' 689, in base al quale se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale lnrstratlva sl vede ed disposizione speciale (cfi.. per tutto quanto si dirà. Cass. Sez. UN. 28.10.2010, n.1963). Si ftatta di una norma innovativa perché. in precedenza. il principio generalmente accolto era quello del normale concorso tra sanzione penale e violazione arnministrativa. Per ovvie ragioni il concofso tra disposizione peuale e violazione amministrativa ha natura di coucorso "eterogeneo" di norme. e non pttò condividersi I'orientamento (di cui è espressione Cass.. sez. lll. 4 aprile 2008 n. 19124. Palmieri e altro. n.m.) secondo [e norme del codice clella strada sono sempre speciali rispetto a c1-relle del codice penale nulla vietando che una specifìcazione o aggir:nta sia prevista solo chl sect'rndo. "15 Altlettanto rilevantà e. neI testo dell'ar1. 9. la ditferenza rispetto-all'ar1, "stesso tàtto". Nen è però da ritenere che con qltesta t-ormula abbia inteso fàre ritèrimento alla specialità in il legislatore concteto cloverrdosi al contrario ritenere che il richiamo sia tatto alla tattispecie tipica prevista dalle norme che vengono in considerazione evitando quella genericitàr che caralterizza I'art. 15 cod. pen. con il rifèrimento alla materia. Resta implicito. ovviamente. che il confionto avvenga tra le fattispecie tipiche astratte e non tra le tàttisLecie concrete. Il che, del resto. è contèrmato dal tenore dell'art. 9 che, fàcendo ritèrimento al "fàtto punito". dalla norma e non certo al fàtto naturalisticamente inteso. Fatte queste premesse si osserva che. per risolvere il caso di specie. occoffe preliminarmente esaminare la struttura del reato e della violazione amministrativa del cui concorso si discute. aDDarente ( diversamente. se le condotte tipiche fbssero diverse. neppure si ponebbe il problema di cui ci stiamo occupando perche si tratterebbe di una mera "interf-erenza" che può verifìcarsi, per esempio, nei casi in cui non si è in presenza di un medesimo fatto ma soltanto di una comune condotta); quindi. perché una norma possa dirsi speciale rispetto all'altra è necessario che la prima contenea in sé tutti sli elementi della seconda. oltre almeno un elemento c.d. specializzante, che puo essere per "specitìcazione" di un corrispondente elemento della fàttispecie generale, ovvero "per aggiunta". L'art. 437 cod. pen. disciplina una condotta che può essere commessa da "chiunque"; l'oggetto materiale della condotta riguarda, genericamente, impianti/apparecchi destinati a prevenire infortuni sul lavoro; si richiede in capo all'agente I'esistenza del dolo generico. L'illecito di carattere amministrativo apparentemente può essere reahzzato da "chiunque". ma deve trattarsi del guidatore/autista del veicolo (chiunque circola), o del titolare della licenzalauforizzazione al trasporto che mette a disposizione il veicolo: inoltre. la condotta. punita indiftèrentemente a titolo di dolo, o colpa. deve avere come oggetto materiale I'apparecchio cronotachigrafo. La veritica che va poi compiuta è quella rivolta ad accertare se le condotte materiali descritte dalla norma del codice penale siano sovrapponibili alle condotte descritte dal C.d.S.; e. come detto. vi è perfetta sovrapponibilità, tra le condotte di "omeÍ,tere, rimttovere, danneggiare", previste dal legislatore penale. e cluelle di non munire (omettere-rimuovere). e nl.unometîere-ulÍerare (danneggiare), di cui parla il legislatore stradale, concetti che rientrano nella nozione generale di danneggiamento in quanto postulano un intervento materiale sull'apparecchio volto ad incidere.in modo negativo sul suo funzionamento in modo da falsarne le registrazioni (chilometri. orari. pause. ecc..) rispetto ai dati efÌètti e reali. Fatte queste considerazioni si ritiene. dunque. che nel caso proposto vada nelle norme concorenti nza del 179. comma 2o e 3o. cod. strada. Va premesso. da un punto di vista logico. 4 il già ricordato percorso normativo espresso dal rnenzionato art. 9 diretto a privilegiare la specialità (e quindi l'apparenza del concorso) costituisce un'importante chiave di lettura in tutti i casi in cLri (come nella che specie), ad una condotta penalmente sanzionata. si aggiunga (soprattutto se ciò avvenga in tempi successivi rispetto all'entrata in vigore della prima norma) una disciplina normativa che la preveda anche come violazione di natura amministrativa; a meno che non risulti (da una previsione espressa o da ragioni logiche implicite o da altre considerazioni) che il legislatore abbia inteso afhancare la sanzione amministrativa a quella penale I'interprete deve privilegiare I'interpretazione che valorizza la specialità ritenendo la depenaLizzazione della condotta in precedenza costituente reato che sia presa in considerazione dalla nuova normativa. Fatta questa premessa confèrma I'ipotesi della sola apparenza del concorso: in particolare questo esame consente di escludere che il concorso di norma possa essere inquadrato nella fattispecie della specialità bilaterale o reciproca. Infatti. come spiegato, tutti gli elementi specializzanti qualificanti I'illecito sono contenuti nell'art. 179 CdS, ossia il danneggiamento/manomissione di uno speciale apparecchio antinfbrtunistico (il cronotachigrafb). commesso dal guidatore-titolare della licenza di trasporto. Si tratta di elementi tipica dell'art. 437 cod. pen. e non si aggiungono al fàtto descritto nella norma codicistica. C'è però, nell'art. 179 CdS. un ulteriore elemento specialízzante: la circostanza che la violazione amministrativa possa essere commessa anche a titolo di colpa e questo elemento può essere ritenuto specializzante "per aggiunta" . Di talché la soluzione del quesito è obbligata: gli elementi specializzanti sono tutti contenuti nell'art. 179 cod. strada e dunque questa norma deve 1981. n.689 (ma lo sarebbe anche con I'applicazione dell'ar1. 15 cod. pen.) con la conseguenza che il concorso con I'art. 437 c.p. -limitatamente alla condotta dell'autista/titolare della licenza di trasporto che danneggia/manomette impianti antinfbrtunistici del tipo cronotachigratbdeve essere ritenuto apparente. Né I'identità del fàtto può essere negata in considerazione della (peraltro paruíale) diversità dell'oggetto giuridico della tutela (la sicurezza del lavoratore, nel caso della norrna penalel la sicurezza. generale, della circolazione stradale. nella norma del C.d,S.). essendo irrilevante questo criterio che porterebbe ad escludere altrimenti la specialità nei casi già indicati dalla Corte per i quali è pacificamente da sempre riconosciuta I'apparenza del concorso (vd. Cass. 13.12.201l. n.9541 sul danneggiamento di opere. piantagioni appaftenenti alle strade. ptlnito dall'art. 15 C.d.S., norma speciale rispetto al danneggiamento aggravato. p.e p. dall'art. 635. n.3. c.p.). Pertanto. in conclusione. Ia condotta contestata non è prevista dalla Iegge come reato rn quanto punita con sanzione amministrativa clall'art. 17912-3, D.Lvo n.28511992. che punisce -sia il conducente (comma secondo: che il titolare della licenzaldatorc di l'imputato Iavoro (comma terzo:' P.Q.M. Visto I'art. 425 c.p.p. Dichiara non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Rimini 13.05.2015.