Circolare 22 - Studio Bourlot Gilardi Romagnoli e Associati

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Circolare 22 - Studio Bourlot Gilardi Romagnoli e Associati
Studio Bourlot Gilardi Romagnoli e Associati
dottori commercialisti – revisori dei conti
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Circolare n. 22
del 14 ottobre 2010
La “manovra correttiva” (DL 31.5.2010 n.
78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122) Novità in materia di accertamento
sintetico del reddito delle persone
fisiche (c.d. “redditometro”), di imposte
iscritte a ruolo e di agevolazioni fiscali e
contributive ai premi produttività.
INDICE
REDDIITOMETRO ........................................................................................................................ 3
1 Premessa............................................................................................................................................... 3
2 Decorrenza........................................................................................................................................... 4
3 Controlli della guardia di finanza .................................................................................................... 4
4 Partecipazione dei Comuni all’accertamento .................................................................................. 5
5 Metodo di quantificazione del reddito ............................................................................................ 5
5.1 Redditometro ................................................................................................................................... 5
5.1.1 Nuovi “indici redditometrici”..................................................................................................... 6
5.1.2 Nuove modalità di calcolo.......................................................................................................... 7
5.2 Spesa per incrementi patrimoniali..................................................................................................... 8
5.3 Oneri deducibili e detrazioni d’imposta ............................................................................................ 8
6 Scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato .................................................................. 8
7 Difesa del contribuente...................................................................................................................... 9
7.1 Contraddittorio con l’ufficio ............................................................................................................. 9
7.2 Prova contraria................................................................................................................................. 9
NOVITÀ IN MATERIA DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI IMPOSTE
ISCRITTE A RUOLO ...................................................................................................................... 10
1 Premessa............................................................................................................................................. 10
2 Divieto di compensazione nel modello F24 in presenza di imposte iscritte a ruolo................ 10
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2.1 Finalità ........................................................................................................................................... 10
2.2 Scadenza del versamento delle somme iscritte a ruolo .................................................................... 11
2.3 Sospensione della riscossione.......................................................................................................... 11
2.4 Dilazione della riscossione.............................................................................................................. 11
2.5 Limitazione alle sole “imposte erariali”........................................................................................... 11
2.6 Limite di 1.500,00 euro.................................................................................................................... 11
2.7 Crediti superiori ai debiti scaduti iscritti a ruolo ............................................................................. 12
2.8 Decorrenza..................................................................................................................................... 12
2.9 Sanzioni ......................................................................................................................................... 12
2.9.1 Ammontare massimo della sanzione......................................................................................... 12
2.9.2 Contenzioso sull’iscrizione a ruolo ........................................................................................... 12
2.10 Possibilità di compensazione “interna” ......................................................................................... 13
2.10.1 Ambito di applicazione........................................................................................................... 13
2.10.2 Provvedimento attuativo ........................................................................................................ 13
3 Compensazione volontaria delle somme iscritte a ruolo con crediti vantati nei
confronti di pubbliche amministrazioni...................................................................................... 13
3.1ambito di applicazione .................................................................................................................... 13
3.2Certificazione dei crediti.................................................................................................................. 13
3.3Procedura di compensazione volontaria .......................................................................................... 13
3.4Provvedimenti attuativi................................................................................................................... 14
3.5Decorrenza...................................................................................................................................... 14
4 Esclusione della compensazione volontaria delle somme iscritte a ruolo con crediti
chiesti a rimborso............................................................................................................................ 14
4.1Finalità............................................................................................................................................ 14
4.2Decorrenza...................................................................................................................................... 14
NOVITÀ IN MATERIA DI PREMI DI PRODUTTIVITÀ............................................................ 15
1 Regime fiscale e contributivo agevolato per i premi di produttività........................................ 15
1.1 Detassazione dei premi di produttività ........................................................................................... 15
1.2 Sgravi contributivi sui premi di produttività................................................................................... 15
1.3 Provvedimento attuativo ................................................................................................................ 16
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REDDITOMETRO
1 PREMESSA
L’art. 22 del DL 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122 (c.d. “manovra correttiva”)
ha riformato l’accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, di cui all’art. 38 del
DPR 600/73.
L’accertamento sintetico è un metodo di determinazione del reddito delle persone fisiche che
si basa sulla presenza di specifici “fatti indice” (ad esempio, il possesso di un bene o servizio
o l’acquisto di un immobile) ritenuti sintomatici di una capacità contributiva non dichiarata.
Tale forma di rettifica può essere basata sul c.d. “redditometro” o sulla “spesa per incrementi
patrimoniali”.
Nel primo caso, il reddito viene calcolato mediante l’applicazione dei coefficienti stabiliti,
attualmente, dal DM 10.9.92, ove, semplificando, il maggior reddito viene presunto sulla base
del possesso dei beni o dei servizi ivi indicati (es. auto, barche, aerei, immobili, collaboratori
familiari).
Nell’ipotesi della “spesa per incremento patrimoniale”, invece, si presume che la maggiore
capacità contributiva derivi dalla possibilità economica di effettuare acquisti di beni di
ingente valore.
Il DL 78/2010 ha riformato interamente la materia, prevedendo, in sostanza, che:
•
l’accertamento sintetico può basarsi su “spese di qualsiasi genere sostenute nel corso
del periodo d’imposta”;
•
sarà individuato, con apposito decreto ministeriale, il nuovo metodo di calcolo del
“redditometro”, dando rilievo al nucleo familiare del contribuente nonché all’ambito
territoriale di appartenenza;
•
ai fini della legittimità dell’accertamento, occorre che il reddito dichiarato dal
contribuente si discosti, anche solo per un anno, del 20% rispetto a quello accertato
tramite il “redditometro” o la “spesa patrimoniale”;
•
per contestare il maggior reddito accertato, il contribuente può dimostrare che questo
deriva dal possesso di redditi legalmente esclusi dalla formazione della base
imponibile;
•
prima di notificare l’accertamento, l’ufficio ha l’obbligo di invitare il contribuente a
comparire di persona o a mezzo di rappresentante, anche al fine dell’eventuale stipula
dell’accertamento con adesione;
•
dal reddito determinato ai sensi dell’art. 38 del DPR 600/73 sono deducibili gli oneri
previsti dall’art. 10 del TUIR e spettano le detrazioni d’imposta per oneri previste dalla
legge.
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Il “nuovo” accertamento sintetico si presenta quindi assai diverso rispetto al precedente,
dove:
•
ai fini della legittimità dell’accertamento, era necessario uno scostamento del 25% tra
accertato e dichiarato e tale scostamento doveva protrarsi per almeno due periodi
d’imposta;
•
ove l’accertamento fosse stato basato sulla spesa patrimoniale, la stessa si presumeva
sostenuta con redditi conseguiti nell’anno della sua effettuazione e nei quattro
precedenti;
•
l’accertamento sintetico era possibile anche come “sanzione” per il contribuente che,
nell’ambito di una verifica fiscale, non avesse risposto ad eventuali inviti a comparire o
a richieste di compilazione di questionari;
•
era espressamente contemplata l’impossibilità di riconoscere dal reddito complessivo
determinato in via sintetica gli oneri deducibili ex art. 10 del TUIR;
•
nulla era previsto per il contraddittorio preventivo tra uffici e contribuenti.
Provvedimento attuativo
Con riferimento al “nuovo” accertamento sintetico, va subito detto che non è stato ancora
emanato il decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per cui non è
attualmente possibile vagliare in che maniera verrà quantificato il reddito dei contribuenti.
2 DECORRENZA
Le modifiche all’accertamento sintetico introdotte dal DL 78/2010 si applicano a partire dagli
accertamenti relativi al periodo d’imposta 2009.
Pertanto, sino al periodo d’imposta 2008 (il cui atto di accertamento, salvo cause di proroga,
potrà essere notificato fino al 31.12.2013) è ancora operativo il “vecchio” accertamento
sintetico.
3 CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA
Il DL 112/2008 aveva stabilito che, ai fini del potenziamento dell’accertamento sintetico, nel
triennio 2009-2011 sarebbero stati incrementati i controlli.
I controlli sono stati (e saranno) eseguiti specie dai reparti operativi della Guardia di Finanza,
tramite pattuglie stradali (per verificare il possesso di auto di grossa cilindrata), motovedette
(per appurare la rotta delle imbarcazioni) e addirittura mediante elicotteri (al fine di
localizzare piscine e ville di lusso).
Inoltre, le verifiche sono indirizzate al rinvenimento dei c.d. “nuovi indici di capacità
contributiva”, quali, ad esempio, le spese sostenute per l’iscrizione a circoli esclusivi, servizi
di sicurezza personali, beauty farm e così via.
I dati provenienti dalle suddette verifiche confluiscono in varie banche dati e contribuiscono
ad incrementare il patrimonio conoscitivo dell’Agenzia delle Entrate, sicché questa, per ogni
contribuente “accertato”, avrà modo di esaminare in maniera approfondita la regolarità della
sua posizione fiscale.
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4 PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL’ACCERTAMENTO
L’efficacia dell’accertamento sintetico è rafforzata da un’altra disposizione introdotta dal DL
78/2010, in tema di partecipazione dei Comuni all’accertamento.
Il co. 2 dell’art. 44 del DPR 600/73, così come riformato dal DL 78/2010, stabilisce infatti che:
•
l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei Comuni le dichiarazioni dei redditi
delle persone fisiche;
•
prima dell’emanazione dell’accertamento sintetico, l’ufficio invia una segnalazione al
Comune di domicilio fiscale del contribuente “accertato”;
•
il Comune, entro 60 giorni dal suo ricevimento, comunica all’Agenzia delle Entrate
ogni elemento utile alla determinazione del reddito.
5 METODO DI QUANTIFICAZIONE DEL REDDITO
La quantificazione sintetica del reddito può avvenire sia mediante il c.d. “redditometro”, sia
tramite la “spesa per incrementi patrimoniali”.
5.1 REDDITOMETRO
Nel c.d. “redditometro”, il reddito del contribuente viene determinato mediante
l’applicazione di appositi coefficienti moltiplicatori, differenziati in funzione del “bene
indice” considerato.
Le modalità di calcolo sono attualmente eseguite nel rispetto delle norme contenute nel DM
10.9.92.
Il principale difetto della “quantificazione redditometrica” dell’imponibile sta nel fatto che il
suddetto DM non considera:
•
le diverse aree territoriali ove è sito il bene;
•
né il nucleo familiare del contribuente.
Prendendo come esempio il possesso di un immobile, nonostante il coefficiente moltiplicatore
sia differenziato in base alla Regione ove il bene è posto, non vi è differenza, ai fini
dell’imputazione reddituale, tra il possesso di un immobile in un paese di campagna e il
possesso di un immobile nel centro storico del capoluogo di Regione.
Ancora, un contribuente con coniuge e due figli a carico è trattato alla stessa stregua di un
contribuente single, il che non può essere esente da critiche.
Per ciò che riguarda il possesso di autovetture, da più parti è stata criticata la quantificazione
del reddito differenziata in base all’alimentazione dell’auto (benzina o gasolio).
Da ultimo, il DM 10.9.92 contiene indici che, allo stato attuale, appaiono anacronistici, ovvero
non sintomatici di maggiore capacità contributiva (si pensi al possesso di roulottes).
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5.1.1 Nuovi “indici redditometrici”
L’art. 22 del DL 78/2010 specifica che il fine del “nuovo redditometro” è rinvenibile
nell’adeguare “l’accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell’ultimo
decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il
contraddittorio”.
Per questo motivo, gli indici che verranno individuati con il nuovo DM attuativo dovranno
basarsi “sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante
l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e
dell’area territoriale di appartenenza”.
Stante la mancanza del decreto attuativo, è attualmente impossibile vagliare se la futura
“quantificazione redditometrica” possa ritenersi o meno significativa di capacità contributiva
non dichiarata, per cui è possibile effettuare soltanto alcune considerazioni di massima,
prendendo spunto, tra l’altro, dal modo in cui i controlli degli organi verificatori si stanno
svolgendo nell’ambito del piano triennale di potenziamento dell’accertamento sintetico.
In alcuni commenti apparsi sulla stampa specializzata è stato sostenuto che gran parte degli
attuali “fatti indice” verrà confermata; quindi, ad esempio, dovrebbero continuare ad avere
rilievo i seguenti beni e servizi:
•
aerei ed elicotteri da turismo, alianti e motoalianti, ultraleggeri e deltaplani a motore;
•
navi e imbarcazioni da diporto;
•
autoveicoli, campers, autocaravans e motocicli con cilindrata superiore a 250 c.c.;
•
residenze principali e secondarie;
•
collaboratori familiari (a tempo pieno conviventi, a tempo parziale o non conviventi);
•
cavalli da corsa o da equitazione (mantenuti in proprio o a pensione);
•
assicurazioni di ogni tipo.
Inoltre, saranno probabilmente introdotte nuove situazioni sintomatiche di maggior reddito
non dichiarato.
Queste ultime possono essere rinvenute nel sostenimento delle seguenti spese, già elencate
dalla Guardia di Finanza nella circolare 29.12.2008 n. 1, e oggetto dei controlli prima citati:
•
pagamento di consistenti rate di mutuo;
•
pagamento di canoni di leasing, specie se relativi a unità immobiliari di pregio, auto di
lusso e natanti da diporto;
•
pagamento di canoni per l’affitto di posti barca;
•
sostenimento di spese per ristrutturazione di immobili;
•
sostenimento di spese per arredi di lusso di abitazioni;
•
pagamento di quote di iscrizione in circoli esclusivi;
•
pagamento di rette per la frequentazione di scuole private particolarmente costose;
•
assidua frequentazione di case da gioco;
•
partecipazione ad aste;
•
frequenti viaggi e crociere;
•
acquisto di beni di particolare valore (quadri, sculture, gioielli, reperti di interesse
storico-archeologico);
•
disponibilità di quote di riserve di caccia o di pesca;
•
hobby particolarmente costosi (partecipazione a gare automobilistiche, rally, gare di
motonautica).
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Disponibilità del bene
Ai fini dell’accertamento, non rileva, allo stato attuale, la proprietà formale del bene bensì la
sua disponibilità di fatto. Pertanto:
•
da un lato, l’Agenzia delle Entrate può fondare l’accertamento su beni formalmente
intestati a terzi, dimostrando che, in realtà, l’effettivo proprietario è il contribuente;
•
dall’altro, il contribuente può dare prova di essere un semplice prestanome, essendo la
disponibilità del bene in capo a terze persone.
Ad analoghe conclusioni si deve giungere per i beni indicati come strumentali all’attività
d’impresa (si pensi a uno yacht “intestato” alla società di cui il contribuente è socio). Nelle
suddette ipotesi, potrà accadere che l’ufficio, fornendo adeguata prova, utilizzi il
“redditometro” sostenendo che il bene è in realtà nella disponibilità personale del socio,
quindi sottratto al reddito d’impresa. Tuttavia, può anche succedere l’ipotesi contraria,
ovvero che l’ufficio, nell’emanare l’accertamento nei confronti della società o della ditta
individuale, contesti l’indebito utilizzo di beni personali nell’esercizio dell’impresa,
disconoscendo quindi la deduzione dei costi di mantenimento del bene.
Le suddette considerazioni dovrebbero essere valide anche nel “nuovo redditometro”.
Beni diversi da quelli elencati nel decreto attuativo
Nel sistema vigente, l’accertamento può basarsi anche su beni non contenuti nel DM 10.9.92.
In tal caso, però, non si ha una “quantificazione redditometrica” dell’imponibile, per cui è
l’Agenzia delle Entrate a dover dimostrare che il possesso di un bene fa presupporre un
maggior reddito.
5.1.2 Nuove modalità di calcolo
Attualmente, stante la mancanza del decreto attuativo, non è possibile svolgere
considerazioni critiche sulle modalità di determinazione del reddito nel nuovo regime.
Tuttavia, come evidenziato, il decreto dovrà considerare specifici “campioni di contribuenti”
differenziati in merito:
•
al nucleo familiare;
•
all’ambito territoriale di appartenenza.
I coefficienti saranno perciò diversificati con riferimento all’ubicazione territoriale del bene,
nonché con riguardo alla situazione familiare del contribuente.
Particolare attenzione dovrà quindi essere rivolta nei confronti delle spese sostenute dal
contribuente per far fronte alle esigenze proprie e dei componenti il nucleo familiare, in
quanto la famiglia diviene una sorta di “misuratore statistico” della capacità di spesa.
Si dovrebbe inoltre evitare che il “redditometro” diventi uno strumento simile agli studi di
settore, che sono il risultato di un’estrapolazione statistica di dati, spesso avulsa dalla realtà.
Ad ogni modo, pare che sarà reso disponibile, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, un
software strumentale alla verifica, da parte di ogni contribuente, della propria “congruità”
rispetto al “redditometro”.
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5.2 SPESA PER INCREMENTI PATRIMONIALI
Il nuovo accertamento sintetico, previsto dal DL 78/2010, può essere fondato su “spese di
qualsiasi genere sostenute nel periodo d’imposta”.
Al riguardo, occorre evidenziare che, nel nuovo regime, il reddito presunto derivante, ad
esempio, dall’acquisto di un terreno viene imputato interamente nell’anno in cui la spesa è
stata sostenuta. Per questo motivo, vi potranno essere riflessi sulle aliquote progressive
IRPEF, a danno del contribuente.
Non è stata infatti riproposta la c.d. “presunzione di formazione del reddito per quote
costanti”, presente nel “vecchio” accertamento sintetico. In base a ciò, la spesa si presumeva
sopportata con redditi conseguiti in quote costanti nell’anno in cui era stata sostenuta e nei
quattro precedenti.
Tuttavia, ciò non esclude che il contribuente possa dimostrare che la spesa è stata effettuata
grazie a risparmi accumulati nei precedenti anni, fornendo, per quanto possibile, la prova di
tale assunto (a tale fine potrebbe essere importante conservare i vari estratti conto bancari).
Resta da appurare se lo stesso bene avrà, come succede tuttora, una duplice valenza ai fini
dell’accertamento sintetico: patrimoniale e gestionale.
In altri termini, ora il possesso dell’immobile rileva sia al momento dell’acquisto (in merito
alla capacità di spesa) sia successivamente (il reddito viene determinato mediante
l’applicazione dei coefficienti moltiplicatori di cui si è accennato).
5.3 ONERI DEDUCIBILI E DETRAZIONI D’IMPOSTA
Dal reddito determinato sinteticamente saranno deducibili gli oneri di cui all’art. 10 del TUIR
(es. contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, assegni periodici corrisposti al coniuge
separato o divorziato, contributi versati a forme di previdenza complementare, ecc.).
Inoltre, spetteranno le detrazioni d’imposta previste dalla legge per il sostenimento di oneri
(es. interessi passivi sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, spese di
ristrutturazione, spese sanitarie, ecc.).
6 SCOSTAMENTO TRA REDDITO DICHIARATO E REDDITO ACCERTATO
Nel nuovo regime, la legittimità dell’accertamento sintetico è subordinata allo scostamento
del 20% tra reddito accertato dagli uffici e reddito dichiarato dal contribuente.
A tal fine, dovrà essere considerato il reddito dichiarato al lordo degli oneri deducibili e, sia
per il “redditometro” che per l’accertamento basato sulla spesa patrimoniale, sarà sufficiente
che esso sussista anche per un solo periodo d’imposta.
Occorre evidenziare che il requisito dello scostamento deve essere motivato
nell’accertamento. Inoltre, l’atto non può essere considerato legittimo se, a seguito della
riduzione della pretesa ad opera dell’Agenzia delle Entrate o del giudice tributario, lo
scostamento non sussiste più.
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7 DIFESA DEL CONTRIBUENTE
7.1 CONTRADDITTORIO CON L’UFFICIO
L’emanazione dell’accertamento dovrà essere preceduta dalla convocazione del contribuente,
convocazione, tra l’altro, funzionale alla stipula dell’accertamento con adesione.
Nonostante la norma non lo preveda espressamente, si ritiene che l’eventuale omessa
instaurazione del contraddittorio comporti la nullità del successivo accertamento, al pari di
quanto accade per gli studi di settore.
7.2 PROVA CONTRARIA
La “quantificazione redditometrica” dell’imponibile rappresenta una presunzione legale
relativa, per cui, come già evidenziato, viene meno a fronte della prova contraria fornita dal
contribuente, anche prima dell’emanazione dell’accertamento.
La prova contraria potrà consistere nel fatto che il finanziamento della spesa, o la capacità
contributiva desunta dal “redditometro”, derivano da:
•
redditi diversi da quelli posseduti dal contribuente nel periodo d’imposta;
•
redditi esenti;
•
redditi soggetti a imposizione alla fonte a titolo d’imposta;
•
redditi comunque legalmente esclusi dalla base imponibile.
A tali fini, appare opportuno che il contribuente conservi, per esempio:
•
voucher giustificativi dell’effettuazione di viaggi e crociere;
•
ricevute per l’iscrizione di figli ad asili nido;
•
documenti comprovanti l’esborso di determinate spese.
In questo modo, ogni spesa ha un riscontro documentale, anche se ciò non comporta
automaticamente di aver fornito la suddetta prova contraria.
È quindi necessario che il contribuente sia sempre in possesso di una qualsivoglia
documenta-zione che dimostri la sussistenza di una o più delle suddette fattispecie previste
dalla “prova contraria”, la quale, se del caso, potrà anche evitare l’emissione
dell’accertamento.
A titolo puramente esemplificativo, ove un immobile venga acquistato grazie a denaro
elargito dai familiari, è bene che le relative transazioni vengano fatte transitare mediante il
canale bancario, in modo da poter provare il passaggio di denaro dal familiare al
contribuente “accertato”, e da questi al venditore dell’immobile.
Sempre in quest’ottica, è necessario che si conservino le ricevute di eventuali vincite al lotto, o
presso case da gioco autorizzate.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate (circ. 9.8.2007 n. 49), il contribuente può dimostrare di
avere:
•
percepito indennizzi e somme riscosse, fuori dall’esercizio dell’impresa, a titolo di
risarcimento patrimoniale;
•
utilizzato finanziamenti;
•
percepito somme derivanti da eredità, donazioni o vincite, ecc.;
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•
•
effettuato disinvestimenti patrimoniali;
utilizzato redditi conseguiti a fronte di importi fiscali convenzionali (es. redditi agrari
tassati in base alle rendite catastali).
Inoltre, alcune Commissioni tributarie hanno stabilito che la prova contraria può derivare da:
•
copia degli assegni circolari emessi in favore dei venditori ed estratti conto intestati ai
genitori dell’acquirente (C.T. Reg. Roma 16.6.2008 n. 9);
•
assegni circolari indicati nell’atto notarile di cessione dell’immobile che, come risultava
anche da una certificazione bancaria rilasciata a tal fine, provenivano dai conti correnti
del coniuge del contribuente (C.T. Prov. Lecce 13.1.2009 n. 8).
NOVITÀ IN MATERIA DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI IMPOSTE
ISCRITTE A RUOLO
1 PREMESSA
Inoltre, l’art. 31 dello stesso DL 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122 ha previsto
alcune novità in materia di compensazione, in presenza di imposte iscritte a ruolo.
Si tratta, nello specifico:
•
del divieto di compensazione, nel modello F24, dei crediti relativi alle imposte erariali,
fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi
accessori, di ammontare superiore a 1.500,00 euro, per i quali sia scaduto il termine di
pagamento;
•
della possibilità di effettuare la compensazione volontaria delle somme iscritte a ruolo
con crediti vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni;
•
dell’esclusione della procedura di compensazione volontaria dei debiti iscritti a ruolo
di ammontare non superiore a 1.500,00 euro con i crediti d’imposta chiesti a rimborso.
Decorrenza
•
Le suddette novità si applicano a decorrere dall’1.1.2011.
2 DIVIETO DI COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 IN PRESENZA DI
IMPOSTE ISCRITTE A RUOLO
L’art. 31 del DL 78/2010 convertito introduce il divieto di compensazione nel modello F24:
•
dei crediti relativi alle imposte erariali;
•
fino a concorrenza dell’importo dei debiti:
iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori (es. sanzioni e interessi);
di ammontare superiore a 1.500,00 euro;
per i quali sia scaduto il termine di pagamento.
2.1 FINALITÀ
Come evidenziato dalla relazione di accompagnamento al DL 78/2010, la disciplina in esame
intende quindi impedire “la compensazione immediata nel modello F24 (e dunque il mancato
versamento delle imposte dovute) a chi è nel contempo debitore di altri importi iscritti a ruolo, anche di
considerevole ammontare e risalenti nel tempo, e che si ostina a non pagare, costringendo gli organi
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della riscossione a defatiganti attività esecutive, spesso vanificate da deliberate spoliazioni preventive
del patrimonio”.
2.2 SCADENZA DEL VERSAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO
Ai fini dell’applicazione del divieto di compensazione, deve essere scaduto il termine di
pagamento delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, cioè deve
essere decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
2.3 SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE
Secondo quanto indicato dalla relazione di accompagnamento al DL 78/2010, l’applicazione
della disciplina in esame presuppone che non sia intervenuta una sospensione della
riscossione.
In tal caso, infatti, non può configurarsi un inadempimento del contribuente iscritto a ruolo.
2.4 DILAZIONE DELLA RISCOSSIONE
Analoghe conclusioni dovrebbero applicarsi anche in caso di dilazione delle somme iscritte a
ruolo.
In caso di concessione della dilazione e di regolare pagamento delle rate, infatti, il contribuente iscritto a ruolo non può considerarsi inadempiente.
2.5 LIMITAZIONE ALLE SOLE “IMPOSTE ERARIALI”
La disciplina in esame si applica ai crediti e ai debiti relativi alle sole “imposte erariali” (es.
IRPEF, IRES, IVA, ecc.).
Dovrà quindi essere chiarito se rientrano nell’ambito della disciplina in esame anche:
•
l’IRAP;
•
le addizionali IRPEF regionali e comunali.
Sono pertanto escluse dall’ambito applicativo del nuovo divieto di compensazione tutte le
altre entrate che non hanno natura di imposte erariali, quali, ad esempio:
•
i tributi locali (es. ICI);
•
i contributi previdenziali (es. INPS dipendenti, artigiani, commercianti, gestione
separata ex L. 335/95);
•
i premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
2.6 LIMITE DI 1.500,00 EURO
La disciplina in esame si applica a condizione che l’importo dei debiti iscritti a ruolo per
imposte erariali e relativi accessori sia di ammontare superiore a 1.500,00 euro.
Pertanto, nessun divieto di compensazione sussiste qualora gli importi iscritti a ruolo e non
pagati siano pari o inferiori a 1.500,00 euro.
Tuttavia, il suddetto limite di 1.500,00 euro deve ritenersi costituito dall’ammontare
complessivo degli importi iscritti a ruolo e non pagati, anche se i debiti derivanti dalle singole
cartelle di pagamento non superano tale soglia.
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2.7 CREDITI SUPERIORI AI DEBITI SCADUTI ISCRITTI A RUOLO
L’utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è comunque vietato solo
fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi
accessori, di ammontare superiore a 1.500,00 euro, di cui è scaduto il pagamento.
Pertanto, qualora i crediti disponibili siano superiori all’ammontare degli importi iscritti a
ruolo e non pagati, la compensazione deve ritenersi ammessa per gli importi eccedenti.
2.8 DECORRENZA
Il nuovo divieto di compensazione si applica a decorrere dall’1.1.2011.
Al riguardo, in attesa di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ritenere che il divieto di
compensazione riguardi i modelli F24 presentati a partire da tale data, indipendentemente:
•
dall’anno di maturazione del credito relativo ad imposte erariali;
•
dall’anno di riferimento delle imposte erariali iscritte a ruolo;
•
dall’anno di formazione del ruolo;
•
dall’anno di scadenza del pagamento della relativa cartella.
2.9 SANZIONI
In caso di inosservanza del divieto di compensazione in esame, si applica una sanzione pari
al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i
quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente
compensato.
2.9.1 Ammontare massimo della sanzione
La sanzione in esame non può comunque essere superiore al 50% di quanto indebitamente
compensato.
2.9.2 Contenzioso sull’iscrizione a ruolo
La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda
contestazione giudiziale o amministrativa; in tal caso, i termini di irrogazione della sanzione
decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione.
In pratica, in pendenza di un procedimento giudiziale o amministrativo contro l’iscrizione a
ruolo sembra possibile operare la compensazione, ma esponendosi al rischio che, se la
legittimità dell’iscrizione a ruolo verrà confermata in tutto o in parte, la compensazione
eseguita possa essere considerata indebita e quindi soggetta all’applicazione della sanzione in
esame.
Qualora, invece, il procedimento si concluda con l’annullamento dell’iscrizione a ruolo (o
dell’atto “presupposto”, es. avviso di accertamento), la compensazione operata diventa
pienamente legittima, in quanto è venuto meno il requisito della presenza di imposte erariali
iscritte a ruolo e non pagate.
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2.10 POSSIBILITÀ DI COMPENSAZIONE “INTERNA”
È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte
erariali e relativi accessori, mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.
Viene quindi prevista una particolare forma di compensazione “interna” tra crediti
compensabili (in quanto non chiesti a rimborso) relativi a imposte erariali e debiti iscritti a
ruolo relativi alle stesse imposte, attualmente non consentita.
2.10.1 Ambito di applicazione
Dovrà comunque essere chiarito se la suddetta compensazione “interna” debba
necessariamente riguardare la stessa imposta (es. IRES a credito con IRES a debito iscritta a
ruolo), oppure possa avvenire anche in forma “incrociata”, nell’ambito della più vasta
categoria delle “imposte erariali” (es. IRES a credito con IVA a debito iscritta a ruolo, oppure
IVA a credito con IRPEF a debito iscritta a ruolo).
2.10.2 Provvedimento attuativo
Le specifiche modalità con le quali effettuare tale compensazione “interna” saranno stabilite
con un successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
3 COMPENSAZIONE VOLONTARIA DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO
CON CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DI PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
L’art. 31 del DL 78/2010 convertito ha previsto una nuova forma di compensazione
volontaria tra gli importi iscritti a ruolo e determinati crediti vantati nei confronti di
Pubbliche Amministrazioni, disciplinata dal nuovo art. 28-quater del DPR 602/73.
3.1 AMBITO DI APPLICAZIONE
Possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, i crediti:
•
maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali (es. Comuni, Province e Comunità
montane) e degli enti del Servizio sanitario nazionale (es. ASL);
•
derivanti da somministrazioni, forniture e appalti;
•
non prescritti, certi, liquidi ed esigibili.
3.2 CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
Per instaurare la nuova procedura di compensazione volontaria delle somme iscritte a ruolo,
è necessario che il soggetto che vanta i suddetti crediti acquisisca dalla Pubblica
Amministrazione debitrice un’apposita certificazione attestante che il credito è certo, liquido
ed esigibile.
3.3 PROCEDURA DI COMPENSAZIONE VOLONTARIA
Una volta ottenuta la suddetta certificazione del credito, il contribuente la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo.
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Qualora la Regione, l’Ente locale o l’ente del Servizio sanitario nazionale non versi all’Agente
della Riscossione l’importo oggetto della certificazione entro 60 giorni dal termine nella stessa
indicato, l’Agente della Riscossione procede alla riscossione coattiva:
•
nei confronti della Regione, dell’Ente locale o dell’ente del Servizio sanitario nazionale;
•
sulla base del ruolo emesso a carico del creditore dell’ente pubblico.
3.4 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI
Le modalità di attuazione della nuova disciplina saranno stabilite con decreti del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.
Le modalità di certificazione dei crediti vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario
nazionale saranno stabilite dalle singole Regioni.
3.5 DECORRENZA
La nuova procedura di compensazione volontaria si applica a partire dall’1.1.2011.
4 ESCLUSIONE DELLA COMPENSAZIONE VOLONTARIA DELLE SOMME
ISCRITTE A RUOLO CON CREDITI CHIESTI A RIMBORSO
L’art. 31 del DL 78/2010 convertito stabilisce altresì che, per i ruoli di ammontare non
superiore a 1.500,00 euro, non sono più applicabili le disposizioni dell’art. 28-ter del DPR
602/73, in materia di pagamento delle somme iscritte a ruolo mediante compensazione
volontaria con i crediti d’imposta chiesti a rimborso.
4.1 FINALITÀ
La disposizione in esame costituisce una misura di semplificazione, in quanto per gli importi
iscritti a ruolo non superiori a 1.500,00 euro non appare conveniente instaurare la complessa
procedura di compensazione volontaria di cui all’art. 28-ter del DPR 602/73, basata:
•
sul controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate se il beneficiario di un rimborso
d’imposta è anche un contribuente iscritto a ruolo;
•
in caso affermativo, sulla segnalazione della situazione, da parte dell’Agenzia delle
Entrate, all’Agente della Riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a sua
disposizione le somme da rimborsare;
•
sulla notifica al contribuente, da parte dell’Agente della Riscossione, di una proposta di
compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo, che deve essere accettata
o rifiutata entro 60 giorni, periodo durante il quale l’azione di recupero è sospesa.
4.2 DECORRENZA
Anche la novità in esame si applica dall’1.1.2011.
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NOVITÀ IN MATERIA PREMI DI PRODUTTIVITÀ
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REGIME FISCALE E CONTRIBUTIVO AGEVOLATO PER I PREMI DI
PRODUTTIVITÀ
Per il periodo 1.1.2011 - 31.12.2011, viene prevista l’applicazione di un nuovo sistema di
incentivi, fiscali e contributivi, con riguardo alle somme:
•
erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto disposto da
accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali;
•
e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza
organizzativa, nonché all’andamento economico o agli utili d’impresa o ad ogni altro
elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale (c.d. premi di
produttività o di risultato).
In particolare, si prevede che le predette remunerazioni:
•
siano soggette ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e
comunali;
•
beneficino altresì di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di
lavoro.
1.1 DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ
Rispetto al regime di detassazione (imposta sostitutiva pari al 10%) previsto per i premi di
produttività erogati nel 2010, il DL 78/2010 convertito, per il 2011:
•
conferma la possibilità di applicare l’imposta sostitutiva (la cui misura non è ancora
nota) ai soli lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente, con
esclusione, quindi, sia dei dipendenti pubblici che dei lavoratori titolari di redditi
assimilati al lavoro dipendente (es. collaboratori coordinati e continuativi, con o senza
progetto);
•
innalza da 35.000,00 a 40.000,00 euro il limite di reddito di lavoro dipendente (relativo
all’anno precedente) utile alla fruizione della detassazione;
•
mantiene fermo, nella misura complessiva di 6.000,00 euro lordi, l’importo massimo
delle somme detassabili;
•
sembrerebbe
ricomprendere
nell’ambito
di
operatività
dell’agevolazione
esclusivamente i premi di produttività previsti da accordi o contratti collettivi
territoriali o aziendali, con esclusione, quindi, della possibilità di fruire della medesima
con riguardo a quegli emolumenti che, benché correlati ad incrementi della
produttività:
siano stati introdotti in modo unilaterale dal datore di lavoro;
siano stabiliti nell’ambito di un contratto collettivo nazionale.
1.2 SGRAVI CONTRIBUTIVI SUI PREMI DI PRODUTTIVITÀ
Nell’anno 2011, gli sgravi contributivi sui premi di produttività previsti dalla contrattazione
collettiva aziendale o territoriale potranno essere fruiti nei limite di fondi pari a 650 milioni di
euro.
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1.3 PROVVEDIMENTO ATTUATIVO
L’entità dell’agevolazione fiscale e dello sgravio contributivo dovrà essere determinata:
•
da un apposito provvedimento del Governo, sentite le parti sociali;
•
entro il 31.12.2010.
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