SINTESI VOLUNTARY DISCLOSURE

Transcript

SINTESI VOLUNTARY DISCLOSURE
SINTESI VOLUNTARY DISCLOSURE
Gli Accordi siglati prima dal Lussemburgo, poi dalla Svizzera, quindi dal Liechtenstein e, da ultimo dal Principato di
Monaco, segnano, una svolta storica nei rapporti con i paesi cd. Black List, acclarando in modo irretrattabile la fine del
segreto bancario.
Ecco perché un provvedimento che è nazionale, ma si iscrive sulla traiettoria indicata dall’OCSE di favorire ed
incentivare la collaborazione fiscale, deve essere letto alla luce del mutato scenario internazionale, nonché, piaccia o
non piaccia, della introduzione nel ns. sistema penale del reato di autoriciclaggio.
Se, quindi, fino ad un anno fa poteva avere senso chiedersi se potesse valere la pena o meno per un contribuente
aderire a questa possibilità, oggi, sia sotto il profilo fiscale, sia soprattutto sotto quello penale, ci sembra che la domanda
sia mal posta: la Voluntary costituisce l’ultima chance per poter regolarizzare la propria posizione ed utilizzare il denaro
riveniente dalla riemersione.
In questo contesto di collaborazione volontaria, è, quindi, importante che ciascuno degli attori del sistema (Professionisti;
Intermediari; Agenzia Entrate) definiscano al meglio il perimetro delle proprie competenze e responsabilità e lo illustrino
al Contribuente affinché questi possa velocemente sciogliere gli ultimi indugi.
Cos'è la Voluntary Disclosure?
La VOLUNTARY DISCLOSURE è una procedura straordinaria prevista dalla legge 186/2014 in virtù della quale è
consentito al contribuente, mediante collaborazione volontaria, definire la propria posizione fiscale pregressa.
Con la procedura internazionale il contribuente può far emergere spontaneamente beni mobili ed immobili detenuti
all’estero in violazione del monitoraggio fiscale.
Con la procedura nazionale il contribuente che per motivi oggettivi o soggettivi (perché non detiene beni all’estero o
perché non soggetto al monitoraggio fiscale) non può aderire alla procedura internazionale, può definire violazioni degli
obblighi dichiarativi.
In entrambi i casi è previsto che il contribuente paghi tutte le imposte per le quali non sono decaduti i termini per
l’accertamento e benefici di significative attenuazioni delle sanzioni amministrative (sia sostanziali che per violazione del
quadro RW), nonché penali.
La collaborazione volontaria, essendo informata ai principi di spontaneità, veridicità, completezza, è in linea con le
indicazioni tracciate dall’OCSE per favorire la futura compliance tributaria dei soggetti cui è destinata.
DIFFERENZA CON SCUDO FISCALE
• SI PAGANO TUTTE LE IMPOSTE, RENDITE FINANZIARIE, INTERESSI
• SI DEVE PRESENTARE AUTODENUNCIA AGENZIA ENTRATE (NO ANONIMATO)
• DEVE ESSERE COMPLETA (NO SCUDI PARZIALI)
Chi può aderire alla Voluntary Disclosure
Può aderire alla cd. procedura internazionale chi ha violato il cd. Monitoraggio valutario (art. 4 D.Lgs. 167/90)
ovvero:
• persone fisiche
• enti non commerciali (inclusi trusts, fondazioni e associazioni), società non commerciali (società semplici)
Residenti in Italia ai fini fiscali per almeno uno degli anni accertabili;
La Circolare 10/E della Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono aderire anche:
• soggetti che hanno trascorso la maggior parte del periodo di imposta nel territorio italiano (pur risultando
formalmente residenti esteri)
• soggetti per i quali opera la presunzione di residenza fiscale in quanto trasferiti in Stati aventi regimi fiscali
privilegiati.
La detenzione illecita può essere:
• Diretta
• Tramite soggetti interposti (es. società di comodo, trusts, fondazioni, fiduciarie)
Anche il soggetto interposto può accedere alla procedura, ricorrendone i presupposti.E’ utile ricordare che
poiché il legislatore parla di disponibilità l’autore della violazione può essere anche un procuratore e/o un
titolare effettivo ai fini della normativa antiriciclaggio.
Chi non può aderire alla Voluntary Disclosure?
Non possono accedere alla procedura i contribuenti o gli obbligati in solido che abbiano avuto formale conoscenza:
a) dell’inizio di accessi, ispezioni, verifiche;
b) dell’inizio di altre attività amministrative di accertamento;
c) della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per violazione di norme tributarie.
Qualora le suddette attività siano relative all’ambito oggettivo delle procedure.Qualora la possibilità di presentare
l’istanza fosse preclusa sarebbe comunque possibile (sino alla notifica di un avviso di accertamento o di un atto di
contestazione sanzioni) accedere al nuovo istituto del ravvedimento operoso Ddl di Stabilità per il 2015.
Che tempi ci sono per la Voluntary Disclosure?
Ad oggi la scadenza per presentare l’istanza di Voluntary Disclosure è il:
30 settembre 2015
Per violazioni commesse sino alla data del 30 settembre 2014.
Cosa posso regolarizzare tramite la Voluntary Disclosure?
La collaborazione volontaria consente la regolarizzazione:
• di tutti gli investimenti e di tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per
interposta persona, in violazione degli obblighi tributari previsti dalla normativa italiana in tema di monitoraggio fiscale;
• di tutti i redditi che servirono per costituire o acquistare i predetti investimenti e attività - inclusi i redditi accertabili in
base alla presunzione - nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo;
• di tutte le violazioni dichiarative (anche non connesse con le attività estere) in materia di imposte dirette (incluse le
dichiarazioni dei sostituti di imposta) e di imposta sul valore aggiunto alla data del 30 settembre 2014.
BENI OGGETTO DI REGOLARIZZAZIONE POSSONO ESSERE:
- LIQUIDITA’
- TITOLI
- IMMOBILI
- ORO
- GIOIELLI
- QUADRI
- IMBARCAZIONI
La procedura di collaborazione volontaria deve essere ispirata a principi di spontaneità, veridicità, completezza. Il
Contribuente deve pertanto procedere ai seguenti passi preparatori:
• Inventario dei beni;
• Recupero dei «giustificativi»;
• Ricostruzione dei movimenti;
• Perizie stima immobili;
• Analisi del rischio e valutazione di merito;
• Scelta del professionista.
Quindi potrà procedere con:
CONFERIMENTO INCARICO AL PROFESSIONISTA per la presentazione della ISTANZA.
ATTENZIONE
Il novellato art . 5 septies del D.L. 167/90 prevede che la esibizione di atti e documenti falsi e comunicazioni di dati non
rispondenti al vero sia punita con la reclusione da 1 a sei anni!!
Unione Fiduciaria in qualità di intermediario italiano non può prestare attività di consulenza sul tema. Tuttavia, in linea
con la sua posizione di indipendenza ed assenza di conflitto di interesse è in grado di informare, quanti lo richiedessero,
circa l’esistenza di studi professionali accreditati sulla materia
La Procedura di Voluntary Disclosure
La procedura prevede le seguenti fasi:
RICHIESTA DI ACCESSO
• Invio istanza (con eventuali integrazioni nei successivi 30 gg);
• Invio della relazione e della documentazione a corredo (entro 30 gg. dal primo invio con limite del 30 settembre);
RISCONTRI DOCUMENTALI UFFICI
• Ripartizione dell’esame documentale e coordinamento tra i vari uffici interessati;
• Riscontro esistenza cause ostative;
• Completezza informativa e documentale;
• Eventuale confronto preventivo, prima dell’invito al contraddittorio.
INVITO E DEFINIZIONE AGEVOLATA
• Invito al contraddittorio (art. 5, comma I D.Lgs. 218/97) da parte della Dipartimento provicinale dell’Agenzia delle
Entrate competente per ciascun anno di imposta;
• Definizione ex art 5, comma I bis, entro i 15 gg. antecedenti la data indicata per il contraddittorio, con riduzione ad 1/6
delle sanzioni legate a violazioni sostanziali;
• Esercizio opzione per l’eventuale rateazione;
• Atto di contestazione violazioni in materia di monitoraggio fiscale
ATTO DI ADESIONE
• Mancata definizione anticipata all’Invito: si entra nel procedimento di adesione;
• Atto di adesione e pagamento entro 20 gg. dalla firma dell’atto (da uno a tre rate);
• Oppure: mancato perfezionamento della procedura
Termine per la contestazione delle violazioni
Violazioni obblighi monitoraggio
Black List
Non Black List
Anni
VD nel 2015
(5+5+1)
(5+1)
2004-2013
2009-2013
Termini per l'accertamento
Violazione
Presunzione e raddoppio dei termini
art.12
Presunzione senza raddoppio dei
termini art.12
infedele
dichiarazione
omessa
dichiarazione
infedele
dichiarazione
omessa
dichiarazione
Anni
(4+4+1) 2006-2013
(5+5+1) 2004-2013
(4+1)
2010-2013
(5+1)
2009-2013
Dopo gli Accordi stipulati
• SVIZZERA
• LIECHTENSTEIN
• PRINCIPATO DI MONACO
ai fini del periodo temporale di riferimento, sono equiparati ai paesi white list.
I vantaggi della Voluntary Disclosure
SANZIONI SU IMPOSTE:
• Riduzione speciale del 25% dei minimi edittali; in aggiunta a:
a) Riduzione a 1/6 in caso di INVITO AL CONTRADDITTORIO;
b) Riduzione a 1/3 in caso di ADESIONE AD ACCERTAMENTO.
SANZIONI MONITORAGGIO FISCALE
VD nel
2015
In aggiunta alla riduzione di 1/3 prevista per definizione delle sanzioni amministrative tributarie:
• riduzione speciale del 50% dei minimi edittali (3-6% importo a seconda paese white o black list) se i beni esteri
vengono rimpatriati fisicamente o giuridicamente (attraverso l’intervento di una società fiduciaria);
• riduzione speciale del 50% dei minimi edittali (3-6% importo a seconda paese white o black list) se l’intermediario del
paese white list o equiparato rilascia waiver (autorizzazione Cliente confrofirmata Banca su periodi accertamento)
• riduzione speciale del 25% dei minimi edittali in tutti gli altri casi
Salvacondotto penale
Ai sensi dell’art. 5 quinquies della Legge 186/2014
Lettera A): «è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli artt. 2,3,4,5,10 bis, 10 ter del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e
successive modificazioni.
E’ stata introdotta una condizione obiettiva di non punibilita’ per:
DICHIARAZIONI FRAUDOLENTE, INFEDELI, OMESSE
Lettera B): «è altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli artt. 648 bis e 648 ter del c.p., commesse in
relazione ai delitti di cui alla lettera a) del presente comma».
Il Legislatore, pertanto, ha espressamente previsto delle apposite condizioni di non punibilità per i reati di:
RICICLAGGIO,REIMPIEGO, AUTORICICLAGGIO,
solo se commessi in relazione ai REATI TRIBUTARI specificamente individuati, ossia i reati di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 10bis e 10-ter D.lgs. n. 74/2000.
AL CONTRARIO CHI NON ADERISCE RICHIA RESPONSABILITA’ PENALI!!!