C.T. Reg. Lombardia 25.6.2013 n. 103/45/13

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C.T. Reg. Lombardia 25.6.2013 n. 103/45/13
Data: 19.8.2013 16.24.33
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C.T. Reg. Lombardia 25.6.2013 n. 103/45/13
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 44 dell'11.10.2011, depositata il giorno 09.02.2012, la Commissione Tributaria
Provinciale di Milano, sez. n. 1, dopo averli riuniti, accoglieva i ricorsi avanzati dalla Spa Pr. Ve.
avverso gli avvisi di accertamento n. [Omissis]/2010 e n. [Omissis]/2011, meglio in atti
descritti, notificati dall'Agenzia delle Entrate per Ires, Irap e Iva 2005 e 2006, compensando le
spese di lite del grado.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, con atto spedito a mezzo
raccomandata del 12.9.2012, ricevuto da controparte il 17.9.2012, depositato l'1.10.2012,
proponeva appello (RGA n. 4787/12) avverso la predetta sentenza, chiedendone la riforma per
le ragioni ivi indicate, con vittoria delle spese di lite.
La Spa Pr. Ve. si è costituita in questa fase del processo con atto depositato il 06.11.2012
chiedendo in via principale il rigetto dell'impugnazione avversaria, con vittoria di spese.
La controversia, dopo la discussione orale, è stata decisa in camera di consiglio all'odierna
udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio nel suo appello lamenta che ingiustamente sono stati accolti dalla CTP i due ricorsi
sopra indicati avanzati dal contribuente.
Deduce, al riguardo, l'appellante che gli accertamenti contestati dalla società contribuente
riguardano un immobile non strumentale in riferimento al quale si è provveduto "al
disconoscimento di canoni di locazione" (leasing), con conseguente determinazione di una
maggiore Ires, Irap e Iva per gli anni 2005 e 2006;
- che erroneamente la CTP ha ritenuto sussistente un difetto di motivazione nei predetti atti e,
comunque, l'esistenza del requisito della strumentalità in relazione al predetto immobile,
requisito giustamente contestato, invece, dall'Ufficio;
- che, infatti, la CTP, in violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge n. 212/02 [Ndr.
212/2000] e dell'art. 156 c.p.c., ha erroneamente accolto il ricorso ritenendo che gli avvisi in
questione siano affetti da nullità per la mancata esplicitazione delle ragioni per le quali "non
sono state prese in considerazione" le osservazioni ed eccezioni avanzate dal contribuente nelle
due memorie consegnate prima dell'emissione degli atti di accertamento di cui si discute;
- che, invero, "nessuna norma prevede" che negli atti di accertamento vi debba essere una
specifica motivazione al riguardo e, comunque, non è prevista alcuna nullità per tale omissione;
- che, inoltre, "la formazione dell'accertamento implicitamente afferma l'irrilevanza della
memoria" presentata da controparte;
- che, ancora, la sentenza impugnata contiene una falsa applicazione dell'art. 43, comma
secondo del DPR n. 917/86, dell'art. 2697 c.c. ed una erronea valutazione delle prove;
- che, infatti, sono strumentali per natura gli immobili appartenenti, per quel che interessa in
questa sede, alla categoria catastale A/10 "a condizione che quest'ultima classificazione risulti
nella licenza o concessione edilizia anche in sanatoria", mentre sono strumentali per
destinazione gli immobili che vengono utilizzati quali beni strumentali per l'attività d'impresa,
come, ad esempio, "i fabbricati abitativi" utilizzati "quali uffici delle società che li posseggono";
- che, nel caso di specie, "nel periodo d'imposta oggetto di contestazione (2005 e 2006)
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- che, nel caso di specie, "nel periodo d'imposta oggetto di contestazione (2005 e 2006)
l'immobile in questione rientrava nella categoria catastale A/2 "abitazione civile" e solo a fine
2006, precisamente in data 15.12.2006, l'Agenzia del Territorio ha variato la destinazione d'uso
dello stesso classificandolo come A/10 "Ufficio, studi professionali";
- che, quindi, l'immobile in questione potrebbe essere classificato come strumentale solo dopo
la suddetta variazione catastale ed il trasferimento in loco della sede sociale "disposta dal
consiglio di amministrazione in data 1.11.2010";
- che, d'altra parte, "sia la DIA che i lavori di ristrutturazione, sia la delibera del CdA sono
successivi alle annualità oggetto di contestazione" e, quindi, controparte non ha dimostrato che
l'immobile fosse strumentale negli anni 2005 e 2006;
- che, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata la legittimità delle
pretese avanzate dall'Ufficio con gli atti sopra indicati, con vittoria di spese.
Osserva questa CTR che la sentenza impugnata resiste ai motivi di impugnazione
specificamente proposti dall'Ufficio nei confronti della relativa motivazione e, quindi, deve
essere confermata.
Osserva, al riguardo, la CTR che la CTP ha giustamente accolto il ricorso della società
contribuente in base a due considerazioni, la prima relativa alla nullità degli atti impugnati per
difetto di specifica motivazione in relazione alle due memorie presentate dalla Spa Pr. Ve. ex
art. 12, comma settimo, della legge n. 212/2000, la seconda relativa all'accertato carattere
strumentale dell'immobile di cui si discute;
- che, in particolare, non è condivisibile la tesi dell'Ufficio tendente a negare un obbligo di
specifica motivazione rispetto alle osservazioni contenute nelle due memorie presentate dalla
società in questione in quanto l'ultimo comma del citato art. 12 legge n. 212/2000 tende a
garantire un contraddittorio anticipato tra le parti anche al fine di evitare l'emissione di un
accertamento con tutti i conseguenti riflessi negativi in capo al contribuente, imponendo a tale
fine all'Ufficio di procedere ad una obbligatoria valutazione di queste memorie e, quindi, anche
ad una specifica motivazione al riguardo;
- che, nel caso di specie, è pacifico agli atti che in relazione a queste memorie non vi è alcun
specifico cenno negli atti impugnati e, quindi, è lecito presumere che non siano state
debitamente valutate le relative osservazioni, in contrasto con quanto prescritto al riguardo
dall'art. 12 legge n. 212/2000;
- che, ancora, non è condivisibile la tesi dell'Ufficio che sostiene che nessuna norma prevede
una nullità dell'atto per la mancata specifica motivazione in merito alle suddette memorie;
- che, invero, come suggerito dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 44 del 2009 in
relazione alla diversa, ma contigua questione relativa all'omessa specifica motivazione
sull'urgenza di emanare l'accertamento prima dello scadere dei 60 giorni previsti al riguardo
dall'art. 12 legge n. 212/2000, sussiste un generale obbligo di motivazione degli atti
amministrativi, inclusi quelli emanati dall'Amministrazione Finanziaria, con conseguente nullità
dell'atto in caso di inosservanza di questo obbligo anche con riferimento all'art. 42, commi 2 e 3
del DPR n. 600/73 e all'art. 56 DPR n. 633/72;
- che proprio richiamando queste norme la CTP ha giustamente ritenuto sussistente la nullità
degli atti di accertamento di cui si discute per mancata specifica motivazione su una questione
rilevante (le osservazioni contenute nelle citate memorie) che l'Ufficio aveva l'obbligo di
esaminare e valutare, giustificando l'eventuale proprio diverso orientamento e, quindi, la
necessità di procedere comunque all'emanazione degli avvisi di accertamento;
- che, ancora, la Suprema Corte, richiamando anche le considerazioni espresse dalla Corte
Costituzionale, ha ritenuto sussistente la nullità di un avviso di accertamento non
specificamente motivato in relazione al presupposto dell'urgenza rilevante ex art. 12, ultimo
comma, legge n. 212/2000 (vedi, sul punto, Cass. Trib. n. 16999/12);
- che, comunque, la tesi dell'Ufficio è infondata anche in relazione al carattere strumentale
dell'immobile di cui si discute giustamente accertato dalla CTP;
- che, infatti, dalla documentazione versata in atti dal contribuente emerge che i canoni di
leasing di cui si discute in questa sede sono relativi ad un contratto stipulato alla fine dell'anno
2005 (21/12/05 è la data indicata negli avvisi di accertamento) in relazione ad un immobile,
sito in [Omissis] Milano, accatastato sin dal 15.12.2005 in Categoria A/10 e, quindi,
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sito in [Omissis] Milano, accatastato sin dal 15.12.2005 in Categoria A/10 e, quindi,
strumentale per natura (vedi, sul punto, il doc. n. 1 allegato all'atto di costituzione in questa
sede della Spa Pr. Ve., depositato il 6.11.2012);
- che, ancora, dalla documentazione versata in atti dal contribuente emerge anche che in data
22.12.2005 nel suddetto immobile è situato un "ufficio commerciale" della società contribuente
(vedi, sul punto, il doc. n. 2 allegato all'atto di costituzione in questa sede della Spa Pr. Ve.,
depositato il 6.11.2012);
- che, quindi, non sussistono agli atti seri e concreti elementi per dubitare della natura
strumentale dell'immobile di cui si discute e, quindi, della detraibilità dei canoni, inclusa l'Iva,
del relativo leasing;
- che, d'altra parte, non risulta che i verificatori che hanno proceduto alla redazione del PVC
notificato nel 2010 alla società e posto alla base dell'accertamento di cui si discute, abbiano
proceduto a verifiche in [Omissis] Milano nel corso degli anni 2005 e 2006 per valutare
l'effettiva natura dell'utilizzo in questi anni del bene immobile in oggetto;
- che, quindi, deve essere disatteso l'appello dell'Ufficio perché infondato. In definitiva, in base
alle considerazioni che precedono, assorbenti rispetto alle deduzioni dell'Ufficio, deve essere
respinta l'impugnazione per cui è causa e, quindi, confermata la sentenza appellata.
A carico dell'Ufficio, stante la sua sostanziale soccombenza, devono essere poste le spese di
questo grado del giudizio, liquidate, tenuto conto della natura e del valore della controversia,
nonché dell'entità delle questioni affrontate, come precisato in dispositivo, oltre agli accessori di
legge.
P.Q.M.
1) Conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'Ufficio al pagamento in favore della società contribuente delle spese del presente
grado, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
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