C.T. Reg. Lombardia 25.6.2013 n. 103/45/13
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C.T. Reg. Lombardia 25.6.2013 n. 103/45/13 19/08/13 16:25 C.T. Reg. Lombardia 25.6.2013 n. 103/45/13 Data: 19.8.2013 16.24.33 FULL ACCOUNTIG S.P.A SistemaIntegrato C.T. Reg. Lombardia 25.6.2013 n. 103/45/13 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 44 dell'11.10.2011, depositata il giorno 09.02.2012, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. n. 1, dopo averli riuniti, accoglieva i ricorsi avanzati dalla Spa Pr. Ve. avverso gli avvisi di accertamento n. [Omissis]/2010 e n. [Omissis]/2011, meglio in atti descritti, notificati dall'Agenzia delle Entrate per Ires, Irap e Iva 2005 e 2006, compensando le spese di lite del grado. L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, con atto spedito a mezzo raccomandata del 12.9.2012, ricevuto da controparte il 17.9.2012, depositato l'1.10.2012, proponeva appello (RGA n. 4787/12) avverso la predetta sentenza, chiedendone la riforma per le ragioni ivi indicate, con vittoria delle spese di lite. La Spa Pr. Ve. si è costituita in questa fase del processo con atto depositato il 06.11.2012 chiedendo in via principale il rigetto dell'impugnazione avversaria, con vittoria di spese. La controversia, dopo la discussione orale, è stata decisa in camera di consiglio all'odierna udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE L'Ufficio nel suo appello lamenta che ingiustamente sono stati accolti dalla CTP i due ricorsi sopra indicati avanzati dal contribuente. Deduce, al riguardo, l'appellante che gli accertamenti contestati dalla società contribuente riguardano un immobile non strumentale in riferimento al quale si è provveduto "al disconoscimento di canoni di locazione" (leasing), con conseguente determinazione di una maggiore Ires, Irap e Iva per gli anni 2005 e 2006; - che erroneamente la CTP ha ritenuto sussistente un difetto di motivazione nei predetti atti e, comunque, l'esistenza del requisito della strumentalità in relazione al predetto immobile, requisito giustamente contestato, invece, dall'Ufficio; - che, infatti, la CTP, in violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge n. 212/02 [Ndr. 212/2000] e dell'art. 156 c.p.c., ha erroneamente accolto il ricorso ritenendo che gli avvisi in questione siano affetti da nullità per la mancata esplicitazione delle ragioni per le quali "non sono state prese in considerazione" le osservazioni ed eccezioni avanzate dal contribuente nelle due memorie consegnate prima dell'emissione degli atti di accertamento di cui si discute; - che, invero, "nessuna norma prevede" che negli atti di accertamento vi debba essere una specifica motivazione al riguardo e, comunque, non è prevista alcuna nullità per tale omissione; - che, inoltre, "la formazione dell'accertamento implicitamente afferma l'irrilevanza della memoria" presentata da controparte; - che, ancora, la sentenza impugnata contiene una falsa applicazione dell'art. 43, comma secondo del DPR n. 917/86, dell'art. 2697 c.c. ed una erronea valutazione delle prove; - che, infatti, sono strumentali per natura gli immobili appartenenti, per quel che interessa in questa sede, alla categoria catastale A/10 "a condizione che quest'ultima classificazione risulti nella licenza o concessione edilizia anche in sanatoria", mentre sono strumentali per destinazione gli immobili che vengono utilizzati quali beni strumentali per l'attività d'impresa, come, ad esempio, "i fabbricati abitativi" utilizzati "quali uffici delle società che li posseggono"; - che, nel caso di specie, "nel periodo d'imposta oggetto di contestazione (2005 e 2006) http://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRecen=432143&ID=193523&testo=103%252045%252013&pi=625550&rp=102&Print=1 Pagina 1 di 3 C.T. Reg. Lombardia 25.6.2013 n. 103/45/13 19/08/13 16:25 - che, nel caso di specie, "nel periodo d'imposta oggetto di contestazione (2005 e 2006) l'immobile in questione rientrava nella categoria catastale A/2 "abitazione civile" e solo a fine 2006, precisamente in data 15.12.2006, l'Agenzia del Territorio ha variato la destinazione d'uso dello stesso classificandolo come A/10 "Ufficio, studi professionali"; - che, quindi, l'immobile in questione potrebbe essere classificato come strumentale solo dopo la suddetta variazione catastale ed il trasferimento in loco della sede sociale "disposta dal consiglio di amministrazione in data 1.11.2010"; - che, d'altra parte, "sia la DIA che i lavori di ristrutturazione, sia la delibera del CdA sono successivi alle annualità oggetto di contestazione" e, quindi, controparte non ha dimostrato che l'immobile fosse strumentale negli anni 2005 e 2006; - che, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata la legittimità delle pretese avanzate dall'Ufficio con gli atti sopra indicati, con vittoria di spese. Osserva questa CTR che la sentenza impugnata resiste ai motivi di impugnazione specificamente proposti dall'Ufficio nei confronti della relativa motivazione e, quindi, deve essere confermata. Osserva, al riguardo, la CTR che la CTP ha giustamente accolto il ricorso della società contribuente in base a due considerazioni, la prima relativa alla nullità degli atti impugnati per difetto di specifica motivazione in relazione alle due memorie presentate dalla Spa Pr. Ve. ex art. 12, comma settimo, della legge n. 212/2000, la seconda relativa all'accertato carattere strumentale dell'immobile di cui si discute; - che, in particolare, non è condivisibile la tesi dell'Ufficio tendente a negare un obbligo di specifica motivazione rispetto alle osservazioni contenute nelle due memorie presentate dalla società in questione in quanto l'ultimo comma del citato art. 12 legge n. 212/2000 tende a garantire un contraddittorio anticipato tra le parti anche al fine di evitare l'emissione di un accertamento con tutti i conseguenti riflessi negativi in capo al contribuente, imponendo a tale fine all'Ufficio di procedere ad una obbligatoria valutazione di queste memorie e, quindi, anche ad una specifica motivazione al riguardo; - che, nel caso di specie, è pacifico agli atti che in relazione a queste memorie non vi è alcun specifico cenno negli atti impugnati e, quindi, è lecito presumere che non siano state debitamente valutate le relative osservazioni, in contrasto con quanto prescritto al riguardo dall'art. 12 legge n. 212/2000; - che, ancora, non è condivisibile la tesi dell'Ufficio che sostiene che nessuna norma prevede una nullità dell'atto per la mancata specifica motivazione in merito alle suddette memorie; - che, invero, come suggerito dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 44 del 2009 in relazione alla diversa, ma contigua questione relativa all'omessa specifica motivazione sull'urgenza di emanare l'accertamento prima dello scadere dei 60 giorni previsti al riguardo dall'art. 12 legge n. 212/2000, sussiste un generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi, inclusi quelli emanati dall'Amministrazione Finanziaria, con conseguente nullità dell'atto in caso di inosservanza di questo obbligo anche con riferimento all'art. 42, commi 2 e 3 del DPR n. 600/73 e all'art. 56 DPR n. 633/72; - che proprio richiamando queste norme la CTP ha giustamente ritenuto sussistente la nullità degli atti di accertamento di cui si discute per mancata specifica motivazione su una questione rilevante (le osservazioni contenute nelle citate memorie) che l'Ufficio aveva l'obbligo di esaminare e valutare, giustificando l'eventuale proprio diverso orientamento e, quindi, la necessità di procedere comunque all'emanazione degli avvisi di accertamento; - che, ancora, la Suprema Corte, richiamando anche le considerazioni espresse dalla Corte Costituzionale, ha ritenuto sussistente la nullità di un avviso di accertamento non specificamente motivato in relazione al presupposto dell'urgenza rilevante ex art. 12, ultimo comma, legge n. 212/2000 (vedi, sul punto, Cass. Trib. n. 16999/12); - che, comunque, la tesi dell'Ufficio è infondata anche in relazione al carattere strumentale dell'immobile di cui si discute giustamente accertato dalla CTP; - che, infatti, dalla documentazione versata in atti dal contribuente emerge che i canoni di leasing di cui si discute in questa sede sono relativi ad un contratto stipulato alla fine dell'anno 2005 (21/12/05 è la data indicata negli avvisi di accertamento) in relazione ad un immobile, sito in [Omissis] Milano, accatastato sin dal 15.12.2005 in Categoria A/10 e, quindi, http://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRecen=432143&ID=193523&testo=103%252045%252013&pi=625550&rp=102&Print=1 Pagina 2 di 3 C.T. Reg. Lombardia 25.6.2013 n. 103/45/13 19/08/13 16:25 sito in [Omissis] Milano, accatastato sin dal 15.12.2005 in Categoria A/10 e, quindi, strumentale per natura (vedi, sul punto, il doc. n. 1 allegato all'atto di costituzione in questa sede della Spa Pr. Ve., depositato il 6.11.2012); - che, ancora, dalla documentazione versata in atti dal contribuente emerge anche che in data 22.12.2005 nel suddetto immobile è situato un "ufficio commerciale" della società contribuente (vedi, sul punto, il doc. n. 2 allegato all'atto di costituzione in questa sede della Spa Pr. Ve., depositato il 6.11.2012); - che, quindi, non sussistono agli atti seri e concreti elementi per dubitare della natura strumentale dell'immobile di cui si discute e, quindi, della detraibilità dei canoni, inclusa l'Iva, del relativo leasing; - che, d'altra parte, non risulta che i verificatori che hanno proceduto alla redazione del PVC notificato nel 2010 alla società e posto alla base dell'accertamento di cui si discute, abbiano proceduto a verifiche in [Omissis] Milano nel corso degli anni 2005 e 2006 per valutare l'effettiva natura dell'utilizzo in questi anni del bene immobile in oggetto; - che, quindi, deve essere disatteso l'appello dell'Ufficio perché infondato. In definitiva, in base alle considerazioni che precedono, assorbenti rispetto alle deduzioni dell'Ufficio, deve essere respinta l'impugnazione per cui è causa e, quindi, confermata la sentenza appellata. A carico dell'Ufficio, stante la sua sostanziale soccombenza, devono essere poste le spese di questo grado del giudizio, liquidate, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'entità delle questioni affrontate, come precisato in dispositivo, oltre agli accessori di legge. P.Q.M. 1) Conferma la sentenza impugnata; 2) Condanna l'Ufficio al pagamento in favore della società contribuente delle spese del presente grado, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, oltre accessori di legge. http://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRecen=432143&ID=193523&testo=103%252045%252013&pi=625550&rp=102&Print=1 Pagina 3 di 3