Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 25/03/2015, n. 5992

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Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 25/03/2015, n. 5992
05 9 9 2 1 5
Oggetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME 3:EL POPOLO ITALIANO
L
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
R.G.N. 9376/2010
cron.
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Rep.
- Rel. Consigliere - PU
Dott. DOMENICO CHINDEMI
Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO
- Consigliere -
Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA
- Consigliere -
Dott. FRANCESCO TERRUSI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 9376-2010 proposto da:
COMUNE DI PINETO in persona del Sindaco rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
TRIONFALE 5637, presso lo studio dell'avvocato
FERDINANDO D'AMARIO, che lo rappresenta e
difende
giusta delega in calce;
- ricorrente
contro
ALONZO ADINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato CARMINE
rappresentata
5 9 9Z
- Presidente - Ud. 04/03/2015
Dott. ANTONINO DI BLASI •
STINGONE,
*TRIBUTI
e
difesa
dall'avvocato
ANNAMARIA PINCIOTTI giusta delega in calce;
- controricorrante
q
-
avverso la sentenza n. 68/2008 della COMM.TRIB.REG. di
L'AQUILA, depositata il 14/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/03/2015 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il controricorrente l'Avvocato PINCIOTTI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
,
■
''',.
9376/10
Fatto
Con sentenza n 68/04/08, depositata il 14.10.2008, la Commissione Tributaria
Regionale dell'Abruzzo, respingeva l'appello proposto dal Comune di Pineto avverso
la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Teramo n. 11/03/2007 che
aveva annullato gli avvisi di accertamento ICI, emessi nei confronti di Alonzo Adina
per gli anni 1998-2003.
Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale, confermando quanto
affermato già nella sentenza di primo grado, che non possono essere definite
fabbricabili e soggette, quindi, all'ICI le aree non suscettibili di sfruttamento
edilizio, come quelle destinate a verde pubblico.
Il Comune di Pineto impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
deducendo i seguenti motivi:
a) vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.e.,con riferimento alle
previsioni del PRG del Comune di Pineto, avendo la CTR fatto riferimento al
Comune di L'Aquila;
b) violazione dell'art. 112 c.p.c. per extrapetizione avendo la CTR motivato il
rigetto dell'appello in ragione della "decadenza del vincolo" a fronte della
decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso per la "sussistenza del
vincolo";
c) violazione e falsa applicazione degli artt. 111. 1150/42, 2 1.1187/68, in relazione
all'art. 360 n. 3 c.p.c., rilevando come il vincolo di destinazione urbanistica a
"verde pubblico" non sottragga l'area al regine fiscale dei suoli edificabili, in
ragione della decadenza del vincolo espropriativo;
d) violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2 e 5 D.lgs 504/92, con riferimento
agli arti. 36, comma 2, DL223/06, 11 — quaterdecies, comma 16, D.L. 203/05, 1.
395/92 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., rilevando come abbia errato la CTR
nel ritenere non imponibile a fini ICI un'area avente previsione edificatoria di
"zona a verde pubblico attrezzato"
Il Comune di Pineto si è costituito con controricorso.
La contribuente ha presentato memoria.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 4.3.2015, in cui il PG ha concluso
)
come in epigrafe.
Motivi della decisione
I
v
,
1. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della procura speciale
apposta in calce al ricorso per cassazione che risulta apposta su un foglio aggiunto
non collegato al precedente dalla numerazione progressiva delle pagine e che,
dunque, non forma un corpo unico con il ricorso.
Va, al riguardo rilevato che la procura per il ricorso per cassazione è validamente
conferita, soddisfacendo il requisito di specialità di cui all'art. 365 cod. proc. civ.,
anche se apposta su di un foglio separato, purchè materialmente unito al ricorso e
benchè non contenente alcun riferimento alla sentenza impugnata o al giudizio da
promuovere, in quanto, ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ. (come novellato dalla
legge 27 maggio 1997, n. 141), si può ritenere che l'apposizione topografica della
procura sia idonea - salvo diverso tenore del suo testo - a fornire certezza della
provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a far presumere la riferibilità
della procura medesima al giudizio cui l'atto accede; nè la mancanza di data produce
nullità della predetta procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la
contiene alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la
posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume
dall'intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è
menzionata, mentre l'anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia
notificata del ricorso (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 29785 del 19/12/2008)
2. Il primo motivo è infondato in quanto il riferimento, da parte dei giudici di
appello, al PRG del Comune di L'Aquila, anzichè a quello del Comune di Pineto,
costituisce un semplice refuso e, quindi, un mero errore materiale;
3. In relazione al secondo motivo non sussiste il vizio di extrapetizione per avere la
CTR motivato il rigetto dell'appello in ragione della "decadenza del vincolo" a
fronte della decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso per la "sussistenza
del vincolo", non rilevandosi alcuna violazione né del petitum né della causa petendi,
trattandosi solo della valorizmzione di un aspetto della causa petendi che può essere
censurata sotto latri profili, ma non quale violazione dell'art. 112 c.p.c.
4.
Gli ultimi due motivi, in quanto logicamente connessi, vanno esaminati
congiuntamente.
La questione controversa è se il vincolo di destinazione urbanistica a "verde
pubblico" sottragga l'area al regine fiscale dei suoli edificabili, ai fini dell'ICI.
Un'area compresa in una zona destinata dal PRG a verde pubblico attrezzato, come
incontroverso nel caso di specie, è sottoposta ad un vincolo di destinazione che
2
preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla
nozione tecnica di edificazione. Ne deriva che un'area con tali caratteristiche non può
essere qualificata come fabbricabile, ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs n. 504 del
1992, e, quindi, il possesso della stessa non può essere considerato presupposto
dell'imposta . comunale in discussione. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9169 del
21/04/2011; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25672 del 24/10/2008)
Manca, pertanto, il presupposto di imposta, limitato dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
504, artt. 1 e 2 per le aree urbane, ai terreni fabbricabili, intendendosi per tali quelli
destinati alla edificazione per espressa previsione degli strumenti urbanistici ovvero
— quale criterio meramente suppletivo, - in base alle effettive possibilità di
edificazione
Deve, quindi, negarsi la natura edificabile delle aree comprese in zona destinata dal
PRG a "verde pubblico attrezzato" in quanto tale destinazione è preclusiva ai privati
di forme di trasformazione del suolo riconducibile alla nozione tecnica di
edificazione e le trasformazioni, se previste, sono concepite al solo fine di assicurare
la fruizione pubblica degli spazi (Cfr Cass., 1^, 20 novembre 2006 n. 24585; Cass.,
11741/06; Cass., 1": 29 maggio 2001 n. 7258)
Pertanto, come nella fattispecie, "ove la zona sia stata concretamente vincolata ad un
utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico; attrezzature pubbliehe;ece.), la
classificazione apporta un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle
forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di
edificazione" (Cass. 14 giugno 2007 n. 13917)
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna del Comune ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità che liquida in E.1.000 per compensi professionali, oltre spese forf tane e
accessori di legge
Così deciso in Roma, il 4.3.2015
l Consigliere relatore
DEPOEUTATO 11 grfittewo
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