Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 25/03/2015, n. 5992
Transcript
Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 25/03/2015, n. 5992
05 9 9 2 1 5 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME 3:EL POPOLO ITALIANO L LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE R.G.N. 9376/2010 cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. - Rel. Consigliere - PU Dott. DOMENICO CHINDEMI Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Consigliere - Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere - Dott. FRANCESCO TERRUSI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9376-2010 proposto da: COMUNE DI PINETO in persona del Sindaco rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE 5637, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO D'AMARIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce; - ricorrente contro ALONZO ADINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato CARMINE rappresentata 5 9 9Z - Presidente - Ud. 04/03/2015 Dott. ANTONINO DI BLASI • STINGONE, *TRIBUTI e difesa dall'avvocato ANNAMARIA PINCIOTTI giusta delega in calce; - controricorrante q - avverso la sentenza n. 68/2008 della COMM.TRIB.REG. di L'AQUILA, depositata il 14/10/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/2015 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI; udito per il controricorrente l'Avvocato PINCIOTTI che ha chiesto il rigetto; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. , ■ ''',. 9376/10 Fatto Con sentenza n 68/04/08, depositata il 14.10.2008, la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, respingeva l'appello proposto dal Comune di Pineto avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Teramo n. 11/03/2007 che aveva annullato gli avvisi di accertamento ICI, emessi nei confronti di Alonzo Adina per gli anni 1998-2003. Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale, confermando quanto affermato già nella sentenza di primo grado, che non possono essere definite fabbricabili e soggette, quindi, all'ICI le aree non suscettibili di sfruttamento edilizio, come quelle destinate a verde pubblico. Il Comune di Pineto impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi: a) vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.e.,con riferimento alle previsioni del PRG del Comune di Pineto, avendo la CTR fatto riferimento al Comune di L'Aquila; b) violazione dell'art. 112 c.p.c. per extrapetizione avendo la CTR motivato il rigetto dell'appello in ragione della "decadenza del vincolo" a fronte della decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso per la "sussistenza del vincolo"; c) violazione e falsa applicazione degli artt. 111. 1150/42, 2 1.1187/68, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., rilevando come il vincolo di destinazione urbanistica a "verde pubblico" non sottragga l'area al regine fiscale dei suoli edificabili, in ragione della decadenza del vincolo espropriativo; d) violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2 e 5 D.lgs 504/92, con riferimento agli arti. 36, comma 2, DL223/06, 11 — quaterdecies, comma 16, D.L. 203/05, 1. 395/92 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., rilevando come abbia errato la CTR nel ritenere non imponibile a fini ICI un'area avente previsione edificatoria di "zona a verde pubblico attrezzato" Il Comune di Pineto si è costituito con controricorso. La contribuente ha presentato memoria. Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 4.3.2015, in cui il PG ha concluso ) come in epigrafe. Motivi della decisione I v , 1. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della procura speciale apposta in calce al ricorso per cassazione che risulta apposta su un foglio aggiunto non collegato al precedente dalla numerazione progressiva delle pagine e che, dunque, non forma un corpo unico con il ricorso. Va, al riguardo rilevato che la procura per il ricorso per cassazione è validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialità di cui all'art. 365 cod. proc. civ., anche se apposta su di un foglio separato, purchè materialmente unito al ricorso e benchè non contenente alcun riferimento alla sentenza impugnata o al giudizio da promuovere, in quanto, ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ. (come novellato dalla legge 27 maggio 1997, n. 141), si può ritenere che l'apposizione topografica della procura sia idonea - salvo diverso tenore del suo testo - a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a far presumere la riferibilità della procura medesima al giudizio cui l'atto accede; nè la mancanza di data produce nullità della predetta procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall'intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l'anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 29785 del 19/12/2008) 2. Il primo motivo è infondato in quanto il riferimento, da parte dei giudici di appello, al PRG del Comune di L'Aquila, anzichè a quello del Comune di Pineto, costituisce un semplice refuso e, quindi, un mero errore materiale; 3. In relazione al secondo motivo non sussiste il vizio di extrapetizione per avere la CTR motivato il rigetto dell'appello in ragione della "decadenza del vincolo" a fronte della decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso per la "sussistenza del vincolo", non rilevandosi alcuna violazione né del petitum né della causa petendi, trattandosi solo della valorizmzione di un aspetto della causa petendi che può essere censurata sotto latri profili, ma non quale violazione dell'art. 112 c.p.c. 4. Gli ultimi due motivi, in quanto logicamente connessi, vanno esaminati congiuntamente. La questione controversa è se il vincolo di destinazione urbanistica a "verde pubblico" sottragga l'area al regine fiscale dei suoli edificabili, ai fini dell'ICI. Un'area compresa in una zona destinata dal PRG a verde pubblico attrezzato, come incontroverso nel caso di specie, è sottoposta ad un vincolo di destinazione che 2 preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione. Ne deriva che un'area con tali caratteristiche non può essere qualificata come fabbricabile, ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs n. 504 del 1992, e, quindi, il possesso della stessa non può essere considerato presupposto dell'imposta . comunale in discussione. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9169 del 21/04/2011; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25672 del 24/10/2008) Manca, pertanto, il presupposto di imposta, limitato dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1 e 2 per le aree urbane, ai terreni fabbricabili, intendendosi per tali quelli destinati alla edificazione per espressa previsione degli strumenti urbanistici ovvero — quale criterio meramente suppletivo, - in base alle effettive possibilità di edificazione Deve, quindi, negarsi la natura edificabile delle aree comprese in zona destinata dal PRG a "verde pubblico attrezzato" in quanto tale destinazione è preclusiva ai privati di forme di trasformazione del suolo riconducibile alla nozione tecnica di edificazione e le trasformazioni, se previste, sono concepite al solo fine di assicurare la fruizione pubblica degli spazi (Cfr Cass., 1^, 20 novembre 2006 n. 24585; Cass., 11741/06; Cass., 1": 29 maggio 2001 n. 7258) Pertanto, come nella fattispecie, "ove la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico; attrezzature pubbliehe;ece.), la classificazione apporta un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione" (Cass. 14 giugno 2007 n. 13917) Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna del Comune ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. PQM Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in E.1.000 per compensi professionali, oltre spese forf tane e accessori di legge Così deciso in Roma, il 4.3.2015 l Consigliere relatore DEPOEUTATO 11 grfittewo s• - 3