Transfer price, il giusto valore si basa sulla «transazione
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Transfer price, il giusto valore si basa sulla «transazione
6 settembre 2016 Pagina 36 Il Sole 24 Ore Fisco, Finanza e Tributi Commissione tributaria. Le sentenze della Ctp e Ctr di Milano Transfer price, il giusto valore si basa sulla «transazione» Nell' ambito del transfer pricing particolare attenzione deve essere data al metodo da utilizzare per la valutazione del "corretto" prezzo di mercato. Per la determinazione del valore normale dei beni o servizi scambiati, l' Ocse richiama cinque metodi principali: tre definiti tradizionali (basati sulla transazione): il confronto del prezzo (Cup), il prezzo di rivendita (resale minus), il costo maggiorato (cost plus); due inquadrabili come alternativi (basati sulla redditività): ripartizione dell' utile (Transactional profit split method) e margine netto delle transazioni (Transactional net margin method o Tnmm). In merito al corretto metodo da applicare si sono espressi recentemente i giudici della Ctp e Ctr di Milano. In particolare, con la sentenza 4904/16 (depositata il 7 luglio) la Ctp di Milano si è pronunciata in merito all' uso del Tnmm, utilizzato dalle Entrate per un accertamento avente a oggetto un esercizio fiscale a cavallo tra il 2010 e il 2011. I giudici hanno ritenuto che, nel caso di specie, il metodo in predicato non portasse a risultati attendibili. Le motivazioni sono molteplici: si legge innanzi tutto che l' Ufficio «ha adottato elementi di comparazione desunti dal metodo Tnmm anziché dal metodo Cup». Dalla sentenza si desume che la ricorrente, una società nel campo dell' elettronica, abbia asserito che nessuna discordanza sarebbe emersa in caso di uso del metodo "principe" ovvero del Cup. I giudici continuano esplicitando che «l' Ufficio, sua sponte, nel caso di specie ha escluso di applicare i suddetti metodi tradizionali, liquidando le motivazioni di tale scelta con poche righe. Alla stregua di ciò, questo giudice si rende conto che, nel caso de quo, l' Ufficio ha utilizzato il meno affidabile Tnmm considerato dalla stessa circolare (il riferimento è alla n.32/1980, ndr) poco consigliabile». L' altro motivo alla base del rigetto è dato dalle modalità con cui detto metodo è stato applicato, a partire dai comparables presi a base del calcolo: il campione delle società è stato ridotto unicamente a quattro soggetti, con attività in gran parte disomogenea rispetto a quello della ricorrente. Inoltre, detto campione è stato costruito con il supporto di una rinomata banca dati, ma limitata alle società italiane, «contrariamente alla prassi che vorrebbe estesa l' area geografica di ricerca anche a Paesi esteri, similari all' Italia, per i quali vi siano convenzioni per lo scambio di informazioni (ad esempio Paesi dell' area euro)". Il cost plus è invece stato oggetto della sentenza 3590/2016 emanata dalla Ctr lombarda e depositata lo scorso 15 giugno. Il caso attiene a una società nel campo dell' automotive, che ha ricevuto un avviso di accertamento da transfer pricing per il quale l' Ufficio ha basato i propri calcoli sul metodo in predicato. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 1 6 settembre 2016 Pagina 36 < Segue Il Sole 24 Ore Fisco, Finanza e Tributi Nel primo grado di giudizio, la ricorrente era risultata soccombente: il cost plus era infatti risultato congruo poiché, a detta dei giudici di prime cure, i comparables selezionati apparivano idonei allo scopo stante l' analogia funzionale in essere con la società accertata. La Ctr ha ribaltato la decisione di primo grado, accogliendo l' appello. Richiamando il decisum espresso con sentenza n. 68/7/11 dalla medesima Ctr, ha rilevato nello specifico che la tipologia delle aziende prescelte a comporre il campione di riferimento «presenta ineccepite incongruenze» sia con riferimento alla tipologia di produzione che alla localizzazione geografica, «ma soprattutto non risulta essere stata data alcuna dimostrazione e/o evidenza delle funzioni, rischi o investimenti comparabili» delle società del predetto campione, «risultando assente qualunque specifica descrizione relativa a progettazione, produzione, assemblaggio, ricerca, acquisti, distribuzione e marketing, stante che gli unici dati resi disponibili sono quelli di bilancio». La discriminante è risultata quindi l' analisi funzionale, che i giudici lombardi hanno considerato, nel caso di specie, non adeguatamente approfondita e rappresentata. © RIPRODUZIONE RISERVATA. ENRICO HOLZMILLER Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 2