Transfer price, il giusto valore si basa sulla «transazione

Transcript

Transfer price, il giusto valore si basa sulla «transazione
6 settembre 2016
Pagina 36
Il Sole 24 Ore
Fisco, Finanza e Tributi
Commissione tributaria. Le sentenze della Ctp e Ctr di Milano
Transfer price, il giusto valore si basa sulla
«transazione»
Nell' ambito del transfer pricing particolare
attenzione deve essere data al metodo da
utilizzare per la valutazione del "corretto"
prezzo di mercato. Per la determinazione del
valore normale dei beni o servizi scambiati, l'
Ocse richiama cinque metodi principali: tre
definiti tradizionali (basati sulla transazione): il
confronto del prezzo (Cup), il prezzo di
rivendita (resale minus), il costo maggiorato
(cost plus); due inquadrabili come alternativi
(basati sulla redditività): ripartizione dell' utile
(Transactional profit split method) e margine
netto delle transazioni (Transactional net
margin method o Tnmm). In merito al corretto
metodo da applicare si sono espressi
recentemente i giudici della Ctp e Ctr di
Milano. In particolare, con la sentenza 4904/16
(depositata il 7 luglio) la Ctp di Milano si è
pronunciata in merito all' uso del Tnmm,
utilizzato dalle Entrate per un accertamento
avente a oggetto un esercizio fiscale a cavallo
tra il 2010 e il 2011. I giudici hanno ritenuto
che, nel caso di specie, il metodo in predicato
non portasse a risultati attendibili. Le
motivazioni sono molteplici: si legge innanzi
tutto che l' Ufficio «ha adottato elementi di
comparazione desunti dal metodo Tnmm anziché dal metodo Cup». Dalla sentenza si desume che la
ricorrente, una società nel campo dell' elettronica, abbia asserito che nessuna discordanza sarebbe
emersa in caso di uso del metodo "principe" ovvero del Cup. I giudici continuano esplicitando che «l'
Ufficio, sua sponte, nel caso di specie ha escluso di applicare i suddetti metodi tradizionali, liquidando
le motivazioni di tale scelta con poche righe. Alla stregua di ciò, questo giudice si rende conto che, nel
caso de quo, l' Ufficio ha utilizzato il meno affidabile Tnmm considerato dalla stessa circolare (il
riferimento è alla n.32/1980, ndr) poco consigliabile». L' altro motivo alla base del rigetto è dato dalle
modalità con cui detto metodo è stato applicato, a partire dai comparables presi a base del calcolo: il
campione delle società è stato ridotto unicamente a quattro soggetti, con attività in gran parte
disomogenea rispetto a quello della ricorrente. Inoltre, detto campione è stato costruito con il supporto
di una rinomata banca dati, ma limitata alle società italiane, «contrariamente alla prassi che vorrebbe
estesa l' area geografica di ricerca anche a Paesi esteri, similari all' Italia, per i quali vi siano
convenzioni per lo scambio di informazioni (ad esempio Paesi dell' area euro)".
Il cost plus è invece stato oggetto della sentenza 3590/2016 emanata dalla Ctr lombarda e depositata lo
scorso 15 giugno. Il caso attiene a una società nel campo dell' automotive, che ha ricevuto un avviso di
accertamento da transfer pricing per il quale l' Ufficio ha basato i propri calcoli sul metodo in predicato.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
1
6 settembre 2016
Pagina 36
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Fisco, Finanza e Tributi
Nel primo grado di giudizio, la ricorrente era risultata soccombente: il cost plus era infatti risultato
congruo poiché, a detta dei giudici di prime cure, i comparables selezionati apparivano idonei allo
scopo stante l' analogia funzionale in essere con la società accertata.
La Ctr ha ribaltato la decisione di primo grado, accogliendo l' appello. Richiamando il decisum espresso
con sentenza n. 68/7/11 dalla medesima Ctr, ha rilevato nello specifico che la tipologia delle aziende
prescelte a comporre il campione di riferimento «presenta ineccepite incongruenze» sia con riferimento
alla tipologia di produzione che alla localizzazione geografica, «ma soprattutto non risulta essere stata
data alcuna dimostrazione e/o evidenza delle funzioni, rischi o investimenti comparabili» delle società
del predetto campione, «risultando assente qualunque specifica descrizione relativa a progettazione,
produzione, assemblaggio, ricerca, acquisti, distribuzione e marketing, stante che gli unici dati resi
disponibili sono quelli di bilancio».
La discriminante è risultata quindi l' analisi funzionale, che i giudici lombardi hanno considerato, nel
caso di specie, non adeguatamente approfondita e rappresentata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
ENRICO HOLZMILLER
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
2