Risposte a quesiti - PPI Dottori Commercialisti
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Risposte a quesiti RIMBORSI CHILOMETRICI A DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI Le imprese e le associazioni professionali che autorizzano i dipendenti e gli amministratori all’utilizzo dell’ autoveicolo di proprietà di questi ultimi per le trasferte e che corrispondono loro un rimborso, hanno riconosciuto un componente negativo di reddito deducibile per il rimborso erogato nel limite del costo di percorrenza di automezzi con cilindrata non superiore ai 17 Cavalli Fiscali se a benzina, ovvero 20 Cavalli Fiscali se diesel. Pertanto qualora l’amministratore o il dipendente utilizzi un mezzo con cilindrata superiore occorrerebbe ridurre la tariffa rispetto a quella indicata dall’ACI per il mezzo, adeguandola a quella di un mezzo che rientra come Cavalli Fiscali nei limiti di cui sopra. A fini meramente indicativi l’ACI fornisce periodicamente una media delle tariffe corrispondenti a mezzi che rientrano nei limiti di deducibilità e potrebbe essere utilizzata quale parametro di riferimento. Le tariffe per i costi di percorrenza di automezzi con cilindrata non superiore ai 17 Cavalli Fiscali se a benzina, ovvero 20 Cavalli Fiscali se diesel sono quantificati nelle seguenti tabelle nazionali ACI: AUTOVETTURE IN PRODUZIONE ALIMENTATE A BENZINA CON 17 CVF Costo complessivo di esercizio in Euro al km Percorrenza media 5.000 annua Costo di esercizio 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 0,88203 0,58614 0,48750 0,43819 0,40860 0,38887 0,37478 0,36422 0,35600 0,34942 AUTOVETTURE IN PRODUZIONE ALIMENTATE A GASOLIO CON 20 CVF Costo complessivo di esercizio in Euro al km Percorrenza media 10.000 annua Costo di esercizio 15.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 0,58894 0,47135 0,41255 0,35375 0,32435 0,30671 0,29495 0,28655 0,28025 0,27535 0,27143 Le tariffe in oggetto sono diversificate in base alla percorrenza media annuale, ed è lecito dunque chiedersi quale sia la classe chilometrica da utilizzarsi per la determinazione dell’entità del rimborso fiscalmente ammesso e, in particolare, se la stessa debba fare riferimento alla sola percorrenza annua effettuata dal dipendente per conto del datore di lavoro, ovvero al chilometraggio complessivamente percorso dal dipendente (e quindi anche per ragioni personali). Si fa presente che, alla luce della recente “stretta” sulla deducibilità delle auto per le imprese ed i professionisti, l’utilizzo del rimborso chilometrico è divenuto, nella quasi generalità dei casi, il metodo più conveniente e pertanto uno dei maggiormente utilizzati. Proprio per questo motivo l’Amministrazione Finanziaria ha intenzione di intensificare i controlli delle tariffe effettivamente applicate. Poiché non esiste in dottrina un orientamento uniforme (e l’Amministrazione Finanziaria non si è mai ufficialmente espressa in proposito), parrebbe opportuno l’utilizzo di un comportamento “cautelativo” e, pertanto, di utilizzare i valori indicati nella precedente tabella una classe chilometrica che tenga conto della percorrenza complessivamente effettuata (sia per lavoro che per motivi personali) dal dipendente o dall’amministratore. Peroni Poldi Iori Dottori Commercialisti
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