N. 01970/2015 REG.PROV.COLL. N. 01779/2014 REG.RIC

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N. 01970/2015 REG.PROV.COLL. N. 01779/2014 REG.RIC
N. 01970/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01779/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1779 del 2014, proposto
da: **, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Oddi, presso lo
studio del quale ha eletto domicilio in Milano, via Fontana, 1;
contro
Ministero dell’Interno – Questura di Milano, rappresentato e
difeso ex lege dal’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i
cui uffici domicilia, in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto del Questore di Milano n. 13141/2013, recante il
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno già rilasciato per
attesa occupazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto
l'atto
di
costituzione
in
giudizio
di
Ministero
dell'Interno - Questura di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2015 il dott.
Fabrizio
Fornataro
e
uditi
per
le
parti
i
difensori
come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il
ricorrente
impugna
il
provvedimento
indicato
in
epigrafe,
deducendone la illegittimità per violazione di legge ed eccesso
di potere sotto diversi profili e ne chiede l’annullamento.
Si costituisce in giudizio il Ministero resistente, eccependo
l’infondatezza dell’impugnazione proposta.
Con ordinanza n. 893/2014, il Tribunale ha respinto la domanda
cautelare; l’ordinanza è stata riformata dal giudice d’appello
con ordinanza n. 4351/2014.
All’udienza del 2 luglio 2015 la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
Il provvedimento impugnato, con il quale l’amministrazione ha
respinto
l’istanza
di
rinnovo
del
permesso
di
soggiorno
–
rilasciato per motivi familiari e poi convertito in permesso per
motivi
di
straniero
lavoro
è
stato
–
si
basa
condannato,
sulla
sola
circostanza
con
sentenza
del
che
lo
Tribunale
di
Monza, alla pena di mesi 8 di reclusione, per il reato di tentato
furto in abitazione, commesso nel mese di luglio 2012.
Dopo
il
rigetto
della
domanda
cautelare,
il
Tribunale
ha
acquisito ulteriori informazioni dall’amministrazione, la quale
ha confermato che lo straniero non presenta altre condanne, né
pendenze, né segnalazioni di polizia.
Anzi, la documentazione prodotta in giudizio mette in luce come
egli, dopo il diniego e dopo l’espiazione della pena, in regime
alternativo
di
detenzione
domiciliare,
ha
reperito
una
nuova
occupazione.
Ora, seppure la natura del reato commesso sarebbe di per sé
ostativa
al
rinnovo
del
permesso
di
soggiorno,
nondimeno
la
presenza di familiari in Italia (il padre), impone di valutare in
concreto la pericolosità sociale dello straniero.
Sul punto, la motivazione del provvedimento gravato non risulta
adeguata, poiché non tiene conto dell’unicità del reato commesso,
dell’assenza di precedenti e pendenze, nonché di frequentazioni
devianti dello straniero.
Del resto, dopo avere regolarmente espiato la pena in regime di
misura alternativa alla detenzione, lo straniero ha reperito una
nuova attività lavorativa ed ha documentato che il padre, affetto
da diverse patologie, necessita di cure.
Sotto altro profilo, va osservato che l’intero nucleo familiare
dello straniero è stabilito in Italia e che egli non presenta più
legami familiari in Albania, suo paese di origine.
Tanto
premesso,
il
Tribunale
ritiene
fondata
la
censura
di
carenza motivazionale, in quanto la disponibilità di un lavoro,
l’occasionalità del reato commesso, l’assenza di precedenti e
pendenze, la presenza dei familiari in Italia, uno dei quali
necessita di cure per lo stato patologico in cui versa, integrano
un
quadro
complessivo
di
condizioni
di
vita
lavorativa
e
familiare tale da escludere l’attuale pericolosità sociale dello
straniero.
In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La
peculiare
articolazione
all’impugnazione
consente
della
di
situazione
ravvisare
di
giusti
fatto
sottesa
motivi
per
compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione
Quarta)
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto
annulla il provvedimento impugnato indicato in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina
che
la
presente
sentenza
sia
eseguita
dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2
luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)