N. 01970/2015 REG.PROV.COLL. N. 01779/2014 REG.RIC
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N. 01970/2015 REG.PROV.COLL. N. 01779/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1779 del 2014, proposto da: **, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Oddi, presso lo studio del quale ha eletto domicilio in Milano, via Fontana, 1; contro Ministero dell’Interno – Questura di Milano, rappresentato e difeso ex lege dal’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia, in Milano, via Freguglia, 1; per l'annullamento del decreto del Questore di Milano n. 13141/2013, recante il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno già rilasciato per attesa occupazione. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Questura di Milano; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2015 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone la illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili e ne chiede l’annullamento. Si costituisce in giudizio il Ministero resistente, eccependo l’infondatezza dell’impugnazione proposta. Con ordinanza n. 893/2014, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare; l’ordinanza è stata riformata dal giudice d’appello con ordinanza n. 4351/2014. All’udienza del 2 luglio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO Il provvedimento impugnato, con il quale l’amministrazione ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno – rilasciato per motivi familiari e poi convertito in permesso per motivi di straniero lavoro è stato – si basa condannato, sulla sola circostanza con sentenza del che lo Tribunale di Monza, alla pena di mesi 8 di reclusione, per il reato di tentato furto in abitazione, commesso nel mese di luglio 2012. Dopo il rigetto della domanda cautelare, il Tribunale ha acquisito ulteriori informazioni dall’amministrazione, la quale ha confermato che lo straniero non presenta altre condanne, né pendenze, né segnalazioni di polizia. Anzi, la documentazione prodotta in giudizio mette in luce come egli, dopo il diniego e dopo l’espiazione della pena, in regime alternativo di detenzione domiciliare, ha reperito una nuova occupazione. Ora, seppure la natura del reato commesso sarebbe di per sé ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, nondimeno la presenza di familiari in Italia (il padre), impone di valutare in concreto la pericolosità sociale dello straniero. Sul punto, la motivazione del provvedimento gravato non risulta adeguata, poiché non tiene conto dell’unicità del reato commesso, dell’assenza di precedenti e pendenze, nonché di frequentazioni devianti dello straniero. Del resto, dopo avere regolarmente espiato la pena in regime di misura alternativa alla detenzione, lo straniero ha reperito una nuova attività lavorativa ed ha documentato che il padre, affetto da diverse patologie, necessita di cure. Sotto altro profilo, va osservato che l’intero nucleo familiare dello straniero è stabilito in Italia e che egli non presenta più legami familiari in Albania, suo paese di origine. Tanto premesso, il Tribunale ritiene fondata la censura di carenza motivazionale, in quanto la disponibilità di un lavoro, l’occasionalità del reato commesso, l’assenza di precedenti e pendenze, la presenza dei familiari in Italia, uno dei quali necessita di cure per lo stato patologico in cui versa, integrano un quadro complessivo di condizioni di vita lavorativa e familiare tale da escludere l’attuale pericolosità sociale dello straniero. In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto. La peculiare articolazione all’impugnazione consente della di situazione ravvisare di giusti fatto sottesa motivi per compensare tra le parti le spese della lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato indicato in epigrafe. Compensa tra le parti le spese della lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati: Domenico Giordano, Presidente Elena Quadri, Consigliere Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore IL PRESIDENTE L'ESTENSORE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 14/09/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)