Normative di riferimento

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Normative di riferimento
NORMATIVA KENYOTA
Children Act - Chapter 141 - Revised Edition 2012 [2010]
Part VIII – Guardianship, Art. 102, comma 3
EN
“A guardian appointed under this Act need not be a Kenyan citizen or resident in Kenya.”
IT
“Un tutore nominato secondo questo atto non deve essere necessariamente un cittadino Kenyota o
risiedere in Kenya.”
http://www.kenyalaw.org:8181/exist/kenyalex/actview.xql?actid=CAP.%20141
NORMATIVA ITALIANA
RICONOSCIMENTO PROVVEDIMENTO STRANIERO DI COSTITUZIONE DI TUTELA
Le norme di riferimento in Italia sono essenzialmente contenute nella
Legge 31 maggio 1995 n. 218, art. 42
sulla riforma del diritto privato internazionale che recepisce con estrema chiarezza e semplicità quelle che
sono le direttive comunitarie in materia e quelle che sono le previsioni dettate dalle convenzioni
internazionali:
- Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sulla Protezione Minori
- Convenzione Europea sul Rimpatrio dei Minori
- Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo
Legge 31 maggio 1995 n. 218, art. 42 comma 1 e 2
1. La protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla
competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la
legge 24 ottobre 1980, n. 742.
2. Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle persone considerate minori soltanto dalla loro
legge nazionale, nonché alle persone la cui residenza abituale non si trova in uno degli Stati contraenti.
Ai minori si applica sempre la legge dello Stato di residenza degli stessi, anche quando questo Stato è terzo
rispetto alle Convenzioni di cui sopra, ossia anche quando questo Stato non abbia aderito alle Convenzioni
Internazionali indicate.
Dunque la normativa che si applica in caso di tutela di un minore straniero ai sensi della citata legge è
quella del suo Paese di residenza, ossia di quello Stato nel quale il minore risiede abitualmente e sono
preponderanti i suoi legami affettivi, familiari e di interesse.
La valutazione della cittadinanza del minore è sussidiaria a questa. Quindi la tutela di un minore viene
decisa e definita in forza della legislazione dello Stato di appartenenza, fin quando questo Stato
rappresenta per il minore un legame forte.
La tutela decisa nello stato di appartenenza, alla luce delle normative di quello Stato, in forza dei
provvedimenti dei suoi organi competenti è assolutamente valida e recepibile da parte delle competenti
autorità dello Stato Italiano.
In Italia è possibile la costituzione di una tutela a carico di un cittadino italiano in favore di un minore
straniero se il minore straniero risiede abitualmente o stabilmente in Italia, così come è possibile la
costituzione di una tutela a carico di un cittadino straniero in favore di un minore cittadino italiano, se il
candidato tutore risponde ai requisiti di legge italiana.
In Italia è quindi possibile il recepimento di un provvedimento straniero di costituzione di tutela se questo
provvedimento è rispondente alle normative dello Stato straniero in cui risiede abitualmente il minore,
anche se questo comporta il trasferimento della sua residenza in Italia.
Inoltre, poiché il minore straniero affidato ad un cittadino italiano con un provvedimento di tutela da parte
della competente autorità straniera, rimane cittadino straniero, nulla osta che ogni incombenza richiesta
dalla normativa del Paese di origine sia tranquillamente adempiuta tramite ed in collaborazione con il
Consolato di riferimento del bambino.
TIPO DI VISTO CONCESSO AI MINORI STRANIERI SOTTO TUTELA DI UN CITTADINO ITALIANO
Il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18
agosto 1998 - Supplemento Ordinario n. 139 specifica all’articolo 29 comma 2 quanto segue:
Decreto Legislativo 25 Luglio 1998 n. 286, art. 29 comma 2
(Ricongiungimento familiare)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 27)
Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni. I minori adottati o affidati
o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
Per questo motivo i minori stranieri affidati ad un tutore di cittadinanza italiana entreranno in Italia con un
visto per "ricongiungimento familiare" che darà loro diritto ad un permesso di soggiorno di lunga durata, a
tempo determinato o indeterminato.
Il familiare straniero di cittadino italiano o comunitario (quindi anche il minore sottoposto a tutela in
quanto equiparato a figlio) non dovrà richiedere il nulla osta allo sportello unico, ma direttamente il visto in
Ambasciata.
DIRITTI GARANTITI AI MINORI STRANIERI IN ITALIA
I minori stranieri, anche se entrati clandestinamente in Italia, sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla
convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 ove è peraltro affermato che in tutte le decisioni
riguardanti i minori deve essere tenuto prioritariamente in conto il “superiore interesse del minore”.
L’organo costituito dalla legge per vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri
temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato Italiano e di coordinare le attività delle
amministrazioni interessate, è il Comitato per i minori stranieri, incardinato presso il Ministero della
Solidarietà Sociale.
I diritti primari di cui godono i minori stranieri sono:
Diritto all’Istruzione
Tutti i minori stranieri, anche se privi di permesso di soggiorno, hanno il diritto di essere iscritti a scuola (di
ogni ordine e grado, non solo quella dell’obbligo). L'iscrizione dei minori stranieri avviene nei modi e alle
condizioni previsti per i minori italiani e può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno in base a
quanto previsto dall’articolo 45 del DPR n. 349/1999.
Diritto all’Assistenza Sanitaria
I minori stranieri titolari di un permesso di soggiorno (per minore età, per affidamento, per motivi familiari,
per protezione sociale, per richiesta di asilo o per asilo) devono essere obbligatoriamente iscritti, da chi ne
esercita la tutela, al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) e quindi hanno pienamente diritto di accedere a
tutte le prestazioni assicurate dal nostro sistema sanitario.
Tutti i minori stranieri godono inoltre dei seguenti diritti:
- Protezione e assistenza
- Non espulsione
- Permesso di soggiorno
- Asilo
Fonte: Ministero dell’Interno
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/minori/sottotema005.html