Causa C-558/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal

Transcript

Causa C-558/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
IT
C 46/6
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
— respingere il ricorso proposto dalla Odile Jacob dinanzi al
Tribunale avverso detta decisione;
— condannare la Odile Jacob a sopportare l’integralità delle
spese relative al presente procedimento, sia quelle sostenute
in primo grado sia quelle sostenute nel contesto della
presente impugnazione.
12.2.2011
Parti
Ricorrenti: Michel Bourges-Maunoury, Marie-Louise Heintz,
coniugata Bourges-Maunoury
Convenuta: Direction des services fiscaux d’Eure et Loir
Questione pregiudiziale
Motivi e principali argomenti
La ricorrente invoca due motivi a sostegno della sua
impugnazione.
Con il suo primo motivo, la Lagardère contesta al Tribunale di
aver commesso un errore di diritto invocando mediante
eccezione l’illegittimità della decisione di ammissione del man­
datario al fine di giustificare l’annullamento della decisione di
autorizzazione.
Con il suo secondo motivo, che consta di quattro parti, la
ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di
diritto dichiarando che la presenza del rappresentante del man­
datario nel comitato esecutivo della Editis, in quanto terzo in­
dipendente, poteva giustificare l’annullamento della decisione di
autorizzazione. Ciò deriva dallo snaturamento di taluni fatti, da
manifesti difetti della motivazione e da diversi errori di diritto: il
Tribunale avrebbe infatti commesso un errore di diritto inter­
pretando in modo errato la nozione di indipendenza (prima
parte); il Tribunale non avrebbe dimostrato nella sua motiva­
zione sotto quale aspetto i collegamenti esistenti tra il rappre­
sentante del mandatario e la Editis potessero avere viziato il
contenuto del rapporto reso dal mandatario alla Commissione
(seconda parte); il Tribunale avrebbe snaturato i fatti e viziato la
sentenza impugnata di un manifesto difetto di motivazione nel
considerare che il rapporto del mandatario avesse esercitato
un’«influenza determinante» sulla decisione di autorizzazione
(terza parte) e, infine, il Tribunale avrebbe commesso un errore
di diritto concludendo per l’annullamento della decisione di
autorizzazione senza dimostrare sotto quale profilo essa avrebbe
avuto un contenuto diverso in assenza delle asserite irregolarità
(quarta parte).
Se l’art. 13, secondo comma, del capo V del Protocollo sui
privilegi e sulle immunità delle Comunità europee del Trattato
che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica
delle Comunità europee (1) osti a che l’insieme dei redditi di
un contribuente, inclusi quelli di origine comunitaria, sia preso
in considerazione nel calcolo del massimale a titolo dell’imposta
sul patrimonio.
(1) GU L 152, pag. 13, divenuto art. 12, capitolo V del Protocollo (n. 7)
sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (GU 2010, C 83,
pag. 266).
Ricorso proposto il 3 dicembre 2010 — Commissione
europea contro Repubblica di Polonia
(Causa C-569/10)
(2011/C 46/10)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: K. Herrmann,
agente)
Convenuta: Repubblica di Polonia
Conclusioni della ricorrente
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal
de grande instance de Chartres (Francia) il 29 novembre
2010 — Michel Bourges-Maunoury, Marie-Louise Heintz,
coniugata Bourges-Maunoury/Direction des services
fiscaux d’Eure et Loir
(Causa C-558/10)
(2011/C 46/09)
Lingua processuale: il francese
— dichiarare che, non avendo adottato le misure necessarie a
garantire che l’accesso a un’attività consistente nella prospe­
zione, ricerca e coltivazione di idrocarburi non sia discrimi­
natorio nei confronti degli enti interessati e che le autoriz­
zazioni per esercitare tale attività siano rilasciate in esito a
procedimenti nei quali tutti gli enti interessati possano pre­
sentare domanda e in base a criteri pubblicati nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea prima dell’inizio del periodo di
presentazione delle domande, la Repubblica di Polonia è
venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli
artt. 2, n. 2, 3, n. 1, e 5, punti 1 e 2, della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 1994,
94/22/CE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio
delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione
di idrocarburi (1);
Giudice del rinvio
Tribunal de grande instance de Chartres
— condannare la Repubblica di Polonia alle spese.