scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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N.R.G. 74432/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA
IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE A
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Marangoni
Presidente
dott.ssa Silvia Giani
Giudice a latere
dott.ssa Alima Zana
Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 74432/2011 promossa da:
DOLCE & GABBANA S.R.L. e DOLCE & GABBANA TRADEMARKS S.R.L. (già GADO
S.R.L.), con il patrocinio degli avv.ti FORTUNATO TAGLIORETTI, GIOVANNI LEONE e
BERNARDO BOCCALLI di Milano
ATTRICI
contro
PAUL STIVEN S.R.L., PAOLO STEVAN e CRISTINA TITTOTO
CONVENUTI CONTUMATICI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni
del 28.10.2014.
OGGETTO
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Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c462
Sentenza n. 2043/2015 pubbl. il 13/02/2015
RG n. 74432/2011
Repert. n. 1676/2015 del 13/02/2015
pecuniaria da ritardo nell’esecuzione della sentenza, adempimento della transazione violata,
risarcimento del danno a titolo di danno emergente e lucro cessante, pubblicazione della sentenza.
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Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c462
Sentenza n. 2043/2015 pubbl. il 13/02/2015
RG n. 74432/2011
n. 1676/2015
delsanzione
13/02/2015
Contraffazione di marchio, concorrenza sleale ex art. 2598 n.1Repert.
e 3 c.c., inibitoria,
distruzione,
1.Le vicende processuali.
Con ricorso d’urgenza depositato in data 30.06.2011, Dolce & Gabbana Trademarks s.r.l.(già Gado
s.r.l.) –società titolare dei marchi “Dolce & Gabbana”, “D&G Dolce & Gabbana”, “D&G”, “DG”,
“G&D” e “Sicily”- e Dolce & Gabbana s.r.l. –azienda che gestisce l’attività degli stilisti Stefano
Gabbana e Domenico Dolce e che dispone dei diritti sui marchi sopra indicati- hanno invocato la tutela
cautelare nei confronti di Paul Stiven s.r.l. (d’ora in poi Paul Stiven) –società operante, fra le altre,
anche nel settore alimentare- e di Paolo Stevan –amministratore unico della società convenuta- per
pretesa contraffazione dei propri marchi. Più precisamente, la contestazione riguardava l’interferenza
dei brand “DG” e “Sicily”, riprodotti su confezioni di chewing-gum che anche nel packaging
richiamavano disegni sul tessuto sovente utilizzati nelle collezioni di moda dalle attrici. E ciò in
violazione anche di una transazione inter partes conclusa a seguito di una prima iniziativa giudiziaria
delle ricorrenti, avente ad oggetto le medesime condotte contraffattorie qui censurate. Tanto premesso,
hanno invocato la tutela urgente, anche inaudita altera parte, per sequestro ed inibitoria assistita da
astreinte, oltre che la misura del sequestro conservativo per importi non inferiori ad € 250.000,00 ai
fini di preservare le proprie poste di credito maturate a cagione degli illeciti contraffattori.
Con decreto reso in data 8.7.2011, sono stati concessi il sequestro e inibitoria: instaurato quindi il
contraddittorio, si è costituita parte resistente, invocando il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 2.11.2011 il Tribunale ha confermato il provvedimento reso inaudita altera parte,
autorizzando anche il sequestro conservativo fino alla concorrenza di € 150.000,00.
Le attrici hanno instaurato il giudizio di merito -oltre che contro le originarie controparti- anche nei
confronti di Cristina Tittoto (coniuge di Paolo Stevan) la Tipografia Asalana, TNT GLOBAL
EXPRESS S.p.a. nonché contro novantasei rivenditori del prodotto contraffatto.
Nel corso del giudizio il giudice ha dichiarato l’estinzione parziale della controversia per rinuncia agli
atti da parte degli attori nei confronti dei rivenditori: TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.,TIPOGRAFIA
ASOLANA S.R.L., PERGOLE TORTE DI ALESSANDRO CIARLO, FIRST BUSINESS S.R.L.,
MORINI S.R.L.,PASTICCERIA CAFFE’ CENTRALE S.R.L., PROFUMERIA UNO DI BARILLI
MILELLA e C. S.N.C.,VALLASCIANI MAURIZIO, SYMBOL CAFFE’ DI PAPI MATTEO CORSO
GENOVA RAVAZZOLI S.R.L., CAFFE 25 S.N.C., ROOM 11 S.N.C., MACRAME’ S.R.L., DAC
S.R.L., LAURA EUROGAMES SERVICE DI SABATINI, PICK POINT S.A.S., LEONI CONSUELO
E C. S.A.S., HAMLET CAFE’ DI AMLETO MANZARI, LA MASCOTTE S.A.S., MARK FOR
PLAY S.A.S., CUBA LIBRE S.A.S., MARK FOR PLAY S.A.S., YUBY S.N.C., PELAGATTI DI
TINNIRELLO FRANCA, FRANCA TINNIRELLO, ARCA S.R.L., JURI GELATO CAFFE’ S.N.C.,
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Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c462
Sentenza n. 2043/2015 pubbl. il 13/02/2015
RG n. 74432/2011
Repert. n. 1676/2015 del 13/02/2015
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
STEFANO, L.F.C. S.R.L., SARTI E BARILLI S.N.C., OBIETTIVO MODA S.N.C., MINI.FI. S.N.C.,
MASSIMO BATTINI, BAGNO ATTILIO S.N.C., C & G S.R.L., 3 ESSE S.A.S. DI SABBIONI
ERMANNO & C., CAFFE’ ROMA DI PALMISANO FRANCESCO, GIROLAMO BUX, STANO
VITO & C. S.A.S., INSONNIA CAFE’ DI PASTORE FLORIANA, SNACK BAR SOLE DI BASSO
MATTEO E SIMONE S.N.C., YACHT BAR DI GHINI ROBERTO & C. S.N.C., ROSE ROSA
S.R.L., ELFRA S.R.L., ART DESCO S.R.L., SANZIO S.R.L., TRATTORIA S. ANDREA DI
PAGANELLI BARBATA E C. S.N.C., APPI ANNA MARIA “BIG BAR”, TABACCHERIA
MAZZINI DI MARANI SIMONETTA, NERI STEFANIA, LA BITTA S.R.L., SARMEN DI
BERTOLA CARMEN E PAGANI SARA S.N.C., OPERA PRIMA CAFFE’ DI PEPE IDANIA, ORO
BIANCO S.N.C. DI NOLO GIACOMO & C., AQUA S.R.L., MADARHA CAFE’ DI FEDELE
IVANA, A.P.E.M. CAVEJA, SERGIO GRADASSI, MACTORIUM CRI S.R.L., PANDORA S.N.C.,
BAR LA TERRAZZA MASCAGNI DI CAIOLA GIOVANNA, FINKO S.R.L., ORLANDI S.R.L.,
GIEMME S.N.C., LOREMA CAFFE’ S.A.S., BAR IV ARMATA DI LAZZARETTI MARIA
LUIGIA, LUCKY BAR S.N.C., CARUSEL WILHELM GEROLD, DITTA G. & B. DI GERMINARA
ATONIETTA E BELLOPEDE MICHELE, DOMENICO MARCOSANO, ICON PARRUCCHIERI
S.N.C., DIEGO BIRELLO, NILUMA DI NINNI FRANCESCO & C. S.N.C., CAMPONUOVO
S.R.L., VESUVIUS S.R.L., GIULIO SANTIROCCO, BELLAVISTA MARE S.A.S DI CRECENZI
RAMONA E C., AL.CA. S.N.C., INVITO S.R.L., DELLA PALMA S.R.L., LU & GU DI COSMELLI
ALESSANDRO & CESATI ANTONELLA S.N.C., BOUTIQUE TRICOT S.R.L., IL VIANDANTE
S.R.L., MADERHA CAFE’ DI FEDELE IVANA, BRM S.R.L., DELL’AMPIO FABIOLA, BAR
MORENO DI MANNO GAETANO & C. S.A.S., DE BEL S.R.L.,PROFUMERIA TINA MERLI
S.A.S. DI GRAZIELLA MERLI E C., STRADA 434 S.A.S.,IL BUONGUSTAIO – ROMANIAE
TERRAE – HOMAN DI FARABEGOLI PAOLO, TABACCHERIA S.M. DI ZACCARINI MAURA,
BAR ZUM ZUM DI GOZZOLI SECONDO & C. S.N.C., ICON PARRUCCHIERI S.N.C.,
KAPOGIRO DI BIANCHERA FEDERICA, CONTI MARIA, D.Q.D. DI ZAFFONI STEFANIA & C.
S.N.C., SOLE ONE DI ROSSI & BERTINI S.N.C., DOLCIARIA BORDINI ARNALDO.
Il giudizio è proseguito nei soli confronti di PAUL STIVEN S.R.L., di Paolo Stevan e Cristina Tittoto,
rimasti contumaci durante tutto il corso del giudizio.
Parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni rassegnate in data 28.10.2014 ha ridotto il
quantum di risarcimento richiesto nei confronti dei convenuti contumaci nella misura di € 70.000,00: la
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Sentenza n. 2043/2015 pubbl. il 13/02/2015
RG n. 74432/2011
Repert.
n. 1676/2015
del
13/02/2015
LA BELLE EPOQUE DI BATTINI MASSIMO, IMPERO S.R.L.,
ROBERTA
NOVELLO,
RENATO
difensivi finali.
2.Contraffazione del marchio.
2.1. L’elemento oggettivo della condotta.
Come già osservato dal giudice della cautela, parte attrice ha richiamato l’indiscussa rinomanza in tutto
il mondo dei segni contraffatti, il primo utilizzato per contraddistinguere la collezione c.d. “prima
linea”, ossia quella più esclusiva dei prodotti Dolce e Gabbana, mentre il secondo segno “Sicily” evocativo della terra natia dello stilista Domenico Dolce- impiegato per identificare una fragranza di un
profumo nonché due distinti modelli di borse.
In sede cautelare è già stata ritenuta la contraffazione di tali segni illecitamente apposti su confezioni di
chewing-gum, contraddistinte appunto dal logo “DG by Paul Stiven” “Sicily” sin dal dicembre 2010.
Tale giudizio in questa sede va confermato.
Del resto, è noto che parte attrice è titolare dei marchi “DG” -depositato in sede nazionale, comunitaria
ed internazionale- e “Sicily” -depositato quest'ultimo in sede nazionale- (cfr. docc. 2-17 e 19 di parte
attrice): infatti, è pacifica la notorietà e celebrità nonché la vocazione ultramerceologica dei brand in
questione ed in particolare del marchio “DG”, riconosciuto da tempo come segno individualizzante i
prodotti della ricorrente (cfr., tra le altre, Trib. Milano, ord, 30.12.2010).
Appare, inoltre, provato il lamentato perdurante utilizzo a cura dei convenuti:
-del segno “DG” apposto sulle confezioni di chewing-gum, seguito dalla locuzione “by Paul Stiven”
(doc. 29 di parte attrice);
-del segno “Sicily”, sempre sulle confezioni di chewing-gum, accostato alla locuzione “by Paul Stiven”
(doc. 49 di parte attrice).
Attesa la rinomanza sul territorio italiano dei marchi qui azionati, ne deriva che il loro illecito utilizzo
concreta un indebito strumento di richiamo dei consumatori, facendo erroneamente ritenere che la
medesima azienda o la medesima articolazione organizzativa sia entrata in un nuovo settore
merceologico (Trib. Firenze, 25.9.2001, AP. Milano 24.5.2002). Ciò consente quindi di ritenere esteso
l'ambito di tutela di tali segni anche ai prodotti non affini –qui i pacchetti di chewing-gum con
conseguente applicabilità della disposizione di cui all'art. art. 20,comma 1, lett. c) c.p.i..
Inoltre, come già indicato in sede cautelare l’aggiunta al segno interferito della locuzione “by Paul
Stiven” non incide negativamente sul giudizio di contraffazione, mantenendo immutata la ripetizione
dei segni interferiti e, anzi, aggiungendo l'impressione che Paul Stiven abbia un collegamento
imprenditoriale con Dolce e Gabbana.
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Sentenza n. 2043/2015 pubbl. il 13/02/2015
RG n. 74432/2011
Repert.
n. 1676/2015
causa è stata rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini
di legge
per il depositodel
degli13/02/2015
scritti
coinvolte le parti, è comprovata dalla documentazione prodotta in allegato alla comparsa conclusionale
attorea (elenco delle spedizioni effettuate dalla TNT per conto dei convenuti, cfr. allegato 1) in seguito
all’ordine di esibizione del 16.10.2013, laddove si rileva come la condotta dolosa di Paul Stiven e
Paolo Stevan abbia riguardato anche l’utilizzo di tale ultimo marchio.
Il pregiudizio è dunque identificato nella lesione al carattere distintivo dei marchi, giacché (agendo sul
valore simbolico e suggestivo che essi hanno assunto subliminalmente presso il pubblico) i convenuti
hanno ottenuto un indebito vantaggio rappresentato dal valore di avviamento ingenerato anche in parte
dall’associazione per il consumatore con i prodotti commercializzati dalle attrici (cfr. Trib. Monza, 8
luglio 1999). E, com’è noto, tale indebito richiamo, ancorché per prodotti o servizi non affini a quelli
protetti dal marchio medesimo, viola i diritti del titolare del marchio, giacché rappresenta un
agganciamento parassitario dei prodotti o servizi dell’imitatore all’immagine del marchio imitato tanto
da consentire ai convenuti di acquisire sul mercato così uno spazio specifico che altrimenti non
avrebbero occupato (cfr. conformemente Trib. Milano, 24 luglio 2003).
2.2.La violazione della transazione.
Come accennato, l’attività contraffattoria posta in essere dai convenuti aveva già condotto ad un primo
intervento cautelare da parte di questo Tribunale, seguito da una transazione sottoscritta fra le parti in
data 28.02.2011: i convenuti (Paul Stiven s.r.l. e Paolo Stevan) si erano obbligati a non usare il segno
oggetto di contraffazione, dichiarando nel contempo l’assenza di rimanenze di magazzino dei prodotti
litigiosi (e precisamente di scatole DG by Paul Stiven); l’obbligo è stato tuttavia dolosamente e
reiteratamente violata dai convenuti secondo identiche modalità già censurate da questo Tribunale. Ove
poi a tale condotta si è aggiunta anche quella dell’utilizzo di un nuovo segno contraffattorio “Sicily by
Paul Stiven”.
La condotta qui censurata ha concretato dunque anche la violazione dell’accordo transattivo sottoscritto
tra le stesse parti in relazione alla contraffazione del solo marchio “D&G”.
2.3.Quanto alla concorrenza sleale.
Quanto alla concorrenza sleale confusoria, in generale è condivisibile l’orientamento di legittimità
secondo il quale l’attività illecita (consistente nell’usurpazione o nella contraffazione di un marchio
mediante l’uso di segni distintivi o simili a quelli legittimamente utilizzati dall’imprenditore
concorrente) può essere dedotta sia a fondamento di un’azione reale, a tutela dei propri diritti di
esclusiva sul marchio sia, congiuntamente, di un’azione personale per concorrenza sleale, ove quel
comportamento abbia creato confondibilità tra i rispettivi prodotti.
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Sentenza n. 2043/2015 pubbl. il 13/02/2015
RG n. 74432/2011
Repert.
n. 1676/2015
del ha13/02/2015
Per completezza: la violazione del marchio “Sicily”, non oggetto
del primo
contenzioso che
visto
fattispecie di cui all’art. 2598, n.1, c.c., assumendo questa rilevo autonomo rispetto alla tutela speciale
apprestata dal codice di proprietà industriale.
Il packaging utilizzato da parte dei convenuti recante il segno “DG” nonché il disegno richiamante il
manto leopardato (cfr. doc. 30 parte attrice) determina sul mercato un effetto confusorio e di
riconducibilità con l’originale marchio(c.d. initial confusion), ma anche successivo all’utilizzazione del
bene (c.d. post sale-confusion) giacchè il consumatore di media intelligenza riconduce erroneamente il
prodotto alle maison Dolce & Gabbana e a quello “Sicily” nella diversa ipotesi.
Sussistono inoltre, come già segnalato in sede cautelare, sufficienti riscontri probatori per ravvisare
l’ipotesi di cui all’art. 2598, comma 3, c.c., tenuto conto che la scorrettezza professionale dei resistenti
qui si apprezza viepiù: 1) alla luce della violazione, ripetuta e sistematica, dell'accordo transattivo
concluso con controparte; 2) della violazione di un’ulteriore segno distintivo (Sicily), scelta
imprenditoriale che, unitamente alle altre già menzionate, pare costituire quella sistematica e ripetuta
imitazione delle iniziative di altro imprenditore altrimenti nota come concorrenza parassitaria
finalizzata ad ottenere un vantaggio dall’agganciamento alla notorietà altrui (cfr. doc. 49); 3)dal
mancato rispetto dell'inibitoria concessa inaudita altera parte, con reiterata e massiccia offerta in
vendita dei prodotti contraffattori.
3.L’elemento soggettivo della condotta.
Il Tribunale ritiene provata la partecipazione più intensa dei convenuti alla condotta contraffattoria.
Invero, il grave e doloso inadempimento da parte dei convenuti i quali hanno proseguito nell’illecita
attività contraffattoria su scala nazionale (docc.i-xiii di parte attrice), nonostante il provvedimento
cautelare emesso in data 8.7.2011, anche mediante operazioni pubblicitarie in contesto telematico (cfr.
docc. 93,94,95,98 di parte attrice), l’estensione della contraffazione anche al marchio “Sicily”
manifestano una volontà lesiva non arginata neppure dai primi interventi dall’autorità giudiziaria.
Di tale severo giudizio va tenuto conto nella modulazione del comando giudiziale.
4.L’estensione soggettiva dell’illecito: la posizione di Cristina Tittoto e Paolo Stevan.
Quanto all’estensione soggettiva della lite, il Collegio non ritiene provato il concorso causale autonomo
di Cristina Tittoto nell’altrui condotta illecita, non avendo la stessa sottoscritto la transazione violata ed
avendo operato quale mero ausiliario della società convenuta (la medesima, in sede di esecuzione del
provvedimento cautelare del 28.1.2011, si è qualificata, infatti, quale “addetta alla sede della società
esecutata”, nonché “convivente del sig. Paolo Stevan”, cfr. doc. 34, pag. 2 di parte attrice). E, sul
punto, parte attrice che ne era onerata non ha provato un’autonoma iniziativa imprenditoriale della
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Sentenza n. 2043/2015 pubbl. il 13/02/2015
RG n. 74432/2011
Repert.
n. 1676/2015
delanche
13/02/2015
Ritiene il Collegio applicabile (in via congiunta ai rimedi a tutela
dei marchi)
al caso in esame
la
18.12.1996; Trib. Firenze, 31.01.2000).
Ritiene invece il Tribunale che sussista la responsabilità di Paolo Stevan, il quale ha sottoscritto in via
autonoma la transazione poi violata, chiaro indice rivelatore della posizione centrale ed autonoma dallo
stesso rivestita nella commissione dell’illecito (cfr. doc. 35 di parte attrice): allo stesso si estende la
responsabilità della società, per contraffazione e concorrenza sleale, trattandosi di persona fisica che, in
ragione della posizione ricoperta (di socio unico ed di amministratore della società autrice della
condotta illecita) ha effettivamente e concretamente concorso nella violazione (Trib. Milano, 16 luglio
2007).
5.Il quantum risarcibile.
In ordine alla quantificazione del pregiudizio subito, come accennato le attrici hanno ridotto in sede di
precisazione delle conclusioni ad € 70.000,00 il quantum richiesto sia a titolo di danno emergente sia di
lucro cessante.
5.1. Il danno emergente.
Quanto al primo profilo, vengono in rilievo le spese sostenute dalle convenute per contrastare la
condotta illecita. In particolare assumono rilevanza:
-le risorse umane impiegate per reprimere il fenomeno contraffattorio: quest’ultimo ha necessitato
dell’utilizzo di due dipendenti al fine di svolgere le opportune verifiche, di risposta alle segnalazioni
dei distributori, dei clienti e dei consumatori, di ricerca delle prove della contraffazione, di invio di
lettere di diffida: in effetti l’estensione iniziale del perimetro soggettivo della lite consentono di ritenere
provata la quantificazione di tale esborso nell’importo di € 7.575,12 (doc. 117 e 118);
-i costi sostenuti per la custodia dei beni mobili e degli arredi sequestrati presso l’abitazione del
contraffattore Paolo Stevan, quantificati in € 25,00 giornalieri, per un totale di € 925,00 (doc. 119,
120);
-i costi sostenuti per la custodia degli arredi sequestrati presso gli uffici della Paul Stiven s.r.l.,
quantificati in € 200,00 mensili, per un totale di € 2.000,00 (doc. 121, 122).
Il danno emergente va dunque liquidato nella misura di € 10.500,12 a carico dei convenuti in solido fra
loro.
5.2. Lucro cessante.
Ciò premesso, la determinazione del lucro cessante subito a seguito del comportamento illecito di
controparte deve essere condotta attraverso l’applicazione dell’art. 125 c.p.i., tenuto conto di “tutti gli
aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno del
titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione….”.
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Tittoto rispetto a quella della convenuta
Sentenza n. 2043/2015 pubbl. il 13/02/2015
RG n. 74432/2011
n. 1676/2015
del Milano,
13/02/2015
caratterizzata da Repert.
un autonomo
interesse (Trib.
e messi in commercio dal contraffattore attraverso la consegna a numerosi punti vendita presenti su
tutto il territorio nazionale (nel biennio dicembre 2010-luglio 2012 sono state commercializzate ben
340.000 unità di prodotto), in parte oggetto di sequestro da parte della Guardia di Finanza, cfr. docc.
53, 113, 114) e, per altro verso, il dato soggettivo della precisa volontà di reiterazione della violazione
dei diritti altrui.
In via equitativa il lucro cessante è quantomeno quantificabile nella misura di € 60.000,00.
Dunque, il risarcimento del danno viene liquidato, tenuto conto della cristallizzazione della domanda
operata dagli attori nelle proprie conclusioni, nella somma di 70.000,00 oltre interessi legali dalla
pronuncia al saldo.
6.Il comando giudiziale.
Vanno dunque accertate la contraffazione dei marchi azionati, le condotte di concorrenza sleale ex artt.
2598 n. 1 e 3 c.c. e la violazione della transazione del 28.2.2011 da parte dei convenuti.
A tali accertamenti seguono la condanna all’adempimento dell’accordo transattivo, così come richiesto
dalle attrici e la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno nella misura indicata in
narrativa.
Seguono le misure accessorie dell’inibitoria assistita da astreinte a fini di deterrenza nella misura
indicata in dispositivo per garantire dunque l’osservanza dell’interdetto reiteratamente violato dai
convenuti.
Va disposta altresì la distruzione di tutte le confezioni unitamente ai depliant pubblicitari raffiguranti i
prodotti in contraffazione a marchio “DG” e “Sicily” oggetto del sequestro concesso in data 8.7.2011 e
confermato in data 2.11.2011 nonché il ritiro dal commercio dei prodotti sul mercato e spese e cura dei
convenuti.
Il Collegio ritiene di accogliere altresì la domanda di pubblicazione. La concessione di tale rimedio a
vocazione sia preventiva –in quanto diretto a prevenire ulteriori pregiudizi portando a conoscenza degli
operatori di mercato la contraffazione della privativa- sia riparatoria -in quanto diretto a risarcire in
forma specifica il pregiudizio patito dalla controparte- com’è noto è rimessa alla discrezione del
giudice. E ciò al fine di consentire una valutazione caso e caso a fronte del suo carattere estremamente
incisivo, esondando per sua stessa natura dalla sfera delle parti coinvolte ed avendo necessariamente
quali destinatari un numero indeterminato di soggetti terzi. E tra i criteri di valutazione ai fini della sua
concessione quello della “valutazione comparativa degli interessi contrapposti delle parti” (cfr. per
tutte ord. Trib. Milano 5.1.2012, est. Tavassi, Apple/Samsung).
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Repert.
n. 1676/2015
delfabbricati
13/02/2015
Occorre considerare, per un verso, il dato oggettivo dei quantitativi
di prodotto
illecitamente
della privativa giustificano il rimedio della pubblicazione della sentenza, in quanto idonea a ripristinare
la corretta informazione commerciale in ordine alla titolarità dei marchi in contestazione.
Nei confronti di Cristina Tittoto le domande vengono invece rigettate per le ragioni sopra esposte.
7.Le spese del giudizio
Le spese del presente giudizio seguono dunque la soccombenza di Paolo Stevan e Paul Stiven s.r.l. in
solido e si liquidano come da Tabelle Forensi, tenuto conto delle questioni trattate, dell’importo
liquidato a titolo risarcitorio e considerato che la causa si è snodata attraverso una precedente fase
cautelare e un giudizio di merito che ha visto inizialmente la partecipazione di un numero rilevante di
convenuti, successivamente estromessi per avere definito bonariamente la lite con le attrici. Le stesse
vengono quindi liquidate come da dispositivo. Nei rapporti tra gli attori e Cristina Tittoto nei cui
confronti le domande vengono integralmente rigettate non si provvede invece sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da DOLCE &
GABBANA S.R.L. e DOLCE & GABBANA TRADEMARKS S.R.L. con atto di citazione notificato
in data 01.01.2011 nei confronti di PAUL STIVEN S.R.L., PAOLO STEVAN e CRISTINA
TITTOLO, ogni altra e diversa domanda ed eccezione diversamente rigettata e disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara che PAUL STIVEN S.R.L., PAOLO STEVAN hanno violato i diritti di
marchio di titolarità di DOLCE & GABBANA S.R.L. e DOLCE & GABBANA
TRADEMARKS S.R.L. mediante la produzione, la commercializzazione di confezioni di
chewing-gum contraddistinte dai segni “DG by Paul Stiven” e “Sicily by Paul Stiven”;
2) accerta e dichiara che PAUL STIVEN S.R.L. e PAOLO STEVAN hanno compiuto atti di
concorrenza sleale ex artt. 2598, nn. 1 e 3, c.c. a danno di DOLCE & GABBANA S.R.L. e
DOLCE & GABBANA TRADEMARKS S.R.L. per le ragioni indicate in narrativa;
3) accerta e dichiara che PAUL STIVEN S.R.L. e PAOLO STEVAN hanno violato l’ordine
inibitorio adottato in data 8.7.2011 dal questo Tribunale;
4) accerta e dichiara che PAUL STIVEN S.R.L. e PAOLO STEVAN hanno violato la transazione
sottoscritta con le attrici in data 28.2.2011;
5) condanna PAUL STIVEN S.R.L. e PAOLO STEVAN ad adempiere alla transazione sottoscritta
in data 28.02.2011 con le attrici;
6) condanna PAUL STIVEN S.R.L. e PAOLO STEVAN al risarcimento del danno a favore di
DOLCE & GABBANA S.R.L. e DOLCE & GABBANA TRADEMARKS S.R.L., liquidato in
€ 70.000,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
pagina
http://bit.ly/2bkBoQY
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Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c462
Sentenza n. 2043/2015 pubbl. il 13/02/2015
RG n. 74432/2011
Repert. n. 1676/2015
13/02/2015
Nel caso in esame, l’estensione territoriale e temporale della contraffazione
del marchio e ladel
violazione
commercializzazione, promozione, spedizione e offerta in vendita delle confezioni indicate al
punto sub. 1) contraddistinte dai segni “DG by Paul Stiven” e “Sicily by Paul Stiven” nonché il
compimento di condotte concorrenzialmente sleali di cui al punto sub. 2;
8) dispone il ritiro definitivo dal mercato, a spese e a cura dei PAUL STIVEN S.R.L. e PAOLO
STEVAN, dei prodotti in contraffazione indicati al punto sub. 1;
9) fissa a titolo di penale a carico di PAUL STIVEN S.R.L. e PAOLO STEVAN l’importo di €
1.000,00 per ogni giorno di inadempimento agli ordine di cui ai punti sub. nn. 7 e 8;
10) dispone la distruzione del materiale oggetto di sequestro concesso in data 8.7.2011 e
confermato in data 2.11.2011;
11) dispone la pubblicazione della sentenza, a cura delle attrici ed a spese dei convenuti in solido
fra loro, sul quotidiano “il Corriere della Sera” a cura delle attrici e a spese di PAUL STIVEN
S.R.L., PAOLO STEVAN per una volta soltanto e con caratteri doppi rispetto al normale
dell’intestazione e del dispositivo della presente sentenza;
12) rigetta le domande svolte dagli attori nei confronti di Cristina Tittoto per le ragioni espresse in
narrativa;
13) condanna PAUL STIVEN S.R.L., PAOLO STEVAN al pagamento delle spese di lite del
presente giudizio liquidate in euro 20.000,00 di cui € 1.751,38 di spese, oltre IVA, CPA; spese
forfetarie pari al 15% e spese di registrazione.
14) nulla sulle spese quanto agli attori e Tittolo Cristina.
Così deciso in Milano, il 18 dicembre 2014
Il Presidente dott. Claudio Marangoni
Il Giudice estensore dott.ssa Alima Zana
pagina
http://bit.ly/2bkBoQY
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Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c462
7)
Sentenza n. 2043/2015 pubbl. il 13/02/2015
RG n. 74432/2011
Repert.
n. 1676/2015
13/02/2015
inibisce a PAUL STIVEN S.R.L. e PAOLO STEVAN
ogni ulteriore
attività di del
produzione,

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